Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16534 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 10 maggio 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. ed in riforma della sentenza n. 1433 del 2008 del Giudice di Pace di Badolato, ha rigettato la domanda proposta nell’aprile 2008 da L.A., per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. nella misura di Euro 1,00, rappresentante l’importo pagato per il costo del pagamento di una bolletta tramite il servizio postale.

L’inadempimento dell’Enel era stato individuato adducendosi: che con l’art. 6, comma, 4, della Delib. 28 dicembre 1999 n. 200, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta"; che l’Enel non aveva ottemperato e, in ragione dell’inadempimento l’A.E.E.G., aveva – con Delib. n. 72 del 2004 – diffidato inutilmente l’Enel ad adempiere all’obbligo e la deliberazione era stata ritenuta valida dal T.a.r.

Lombardia con sentenza del 9 novembre 2005, n. 3948. p. 2. Il Giudice di Pace di Badolato aveva accolto la domanda nel presupposto che l’art. 6, comma 4, avesse integrato il contratto di fornitura ai sensi dell’art. 1339 c.c. e che, non avendo l’Enel predisposto una modalità di assicurazione del pagamento gratuito, bensì quella tramite pagamento presso le Poste, l’utente era risultato gravato indebitamente del costo del pagamento richiesto dalle stesse.

L’appello dell’Enel si era articolato sia nel sostenere che l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., sia, gradatamente, nel senso che il danno da inadempimento lamentato dall’utente non sarebbe stato configurabile, giacchè se fosse stata assicurata una modalità di pagamento gratuito – come lo era stata prevedendosi, a far tempo dal 2004 (e siccome si dava atto – a dire dell’Enel -nella Delib. n. 72 del 2004 dell’A.E.G.G.) la possibilità di pagare presso lo sportello dell’Enel esistente nel capoluogo di provincia – l’utente, dovendosi recare presso di esso, avrebbe dovuto sopportare spese ben maggiori di quelle del costo del bollettino postale. p. 3. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Enel quanto al primo motivo, ritenendo che non avesse avuto luogo l’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c. per effetto dell’art. 6, comma 4, citato, dovendosi riconoscere alla prescrizione di cui a quest’ultimo effetto soltanto nel rapporto diretto autoritativo fra l’A.E.G.G. e l’Enel, di modo che l’inottemperanza da parte di quest’ultimo avrebbe potuto giustificare solo l’irrogazione di sanzioni da parte dell’A.E.G.G., ma non consentire, per non essere stato integrato il contratto, l’azione di risarcimento danni per inadempimento. p. 3.1. In sintesi, la motivazione si articola con i seguenti passaggi: dopo una premessa, intesa a richiamare la norma dell’art. 1196 c.c., là dove prevede che le spese del pagamento sono a carico del debitore, si precisa che, atteso il contenuto dispositivo della norma, ne è possibile la deroga per effetto di accordo della parti.

Si osserva, quindi, che una deroga può avvenire anche per effetto di eventuali previsioni di legge a norma dell’art. 1339 c.c. dispositive in senso diverso. Si avverte che il riferimento alla "legge" nella norma ora detta va relativizzato, potendo ricomprendere oltre la legge in senso sostanziale, i regolamenti normativi e ministeriali ed i provvedimenti amministrativi in tema di tariffe, purchè – in ossequio al principio di legalità, di cui all’art 97 della Costituzione – sulla base di una norma di legge attributiva del relativo potere. Dopo di che, premesso il richiamo ai poteri attribuiti dalla L. n. 481 del 1995, art. 12, comma 2, all’A.E.G.G., particolarmente nelle lett. e) ed h), nonchè ai commi 36 e 37 del detto art. 12, si osserva che: "1. il concessionario del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica ha l’obbligo di predisporre un regolamento di servizio contenente le condizioni generali del contratto di somministrazione; 2. tale regolamento di servizio conforma il proprio contenuto alla convenzione di servizio ovvero al contratto di programma stipulato tra l’amministrazione pubblica concedente ed il medesimo concessionario; 3. esso è altresì integrato dalle determinazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di prestazione del servizio pubblico".

Di seguito, tuttavia, si sostiene che "il potere integrativo dell’amministrazione ha comunque un ambito oggettivo di applicazione limitato alla produzione ed all’erogazione del servizio, cioè alla prestazione spettante al concedente", mentre "non si estenderebbe, invece, alle modalità di adempimento della prestazione dell’utente, per quanto le tariffe vengano invece determinate autoritativamente".

A sostegno di tale assunto si richiamano le norme delle lett. g), i), l), n) e p) dello stesso art. 12, comma 2, per desumerne che i relativi poteri autoritativi sarebbero volti alla verifica del rispetto di standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e che solo i poteri di cui alle lett. l) ed n) concernerebbero obblighi gravanti sull’utente, ma senza che le relative potestà pubblicistiche si possano concretizzare "nell’integrazione del regolamento di servizio e quindi del contratto individuale di utenza; piuttosto, si risolvono nell’ambito del rapporto di soggezione della società concessionaria alla sorveglianza dell’Autorità regolatrice". A conferma di questo assunto si cita Cons. Stato, sez. 6^, 27.10.2003 n. 6628.

La conclusione è stata che "appare corretto interpretare la normativa nel senso che l’effetto integrativo del contratto di utenza si limiti all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, e non si estenda anche – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente. In tale diverso ambito, infatti, l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas può invero impartire direttive, ma queste esauriscono i loro effetti diretti nell’ambito autoritativi tra la stessa autorità ed il concessionario, quindi, il concessionario dovrà adeguarsi alle direttive impartitegli, potrà essere sanzionato per l’eventuale violazione delle direttive in oggetto, ma non sarà soggetto all’azione di natura contrattuale da parte dell’utente individuale, posto che tali direttive non vanno ad integrare il contratto". p. 4. Al ricorso ha resistito con controricorso L’Enel Servizio Elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a., sia nella qualità di beneficiaria del ramo di azienda dell’Enel Distribuzione s.p.a. nell’ambito del quale ricade il complesso dei beni e dei rapporti concernenti l’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali.
Motivi della decisione

p. 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. n. 15478 del 2008). p. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c., con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999". p. 1.2. Vi si critica la motivazione della sentenza impugnata con riguardo a pretesi suoi passi, che vengono riportati testualmente fra virgolette, i quali, però, non trovano tutti rispondenza in essa, apparendo taluni riferibili, evidentemente, alla motivazione di una distinta sentenza.

Poichè, però, anche il contenuto sostanziale di quelli che non corrispondono formalmente alla motivazione della sentenza impugnata è aderente a quest’ultima, l’ammissibilità del motivo sotto il profilo della sua pertinenza alla motivazione non risulta compromessa. p. 1.3. In sintesi, le argomentazioni con cui il motivo viene illustrato si risolvono nel postulare che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto, in generale, che l’esercizio da parte dell’A.E.G.G. del potere di direttiva di cui alla Delib. n. 200 del 1999, art. 2, comma 12, lett. h), non dia luogo a prescrizioni idonee ad incidere direttamente sul contenuto dei rapporti di utenza fra Enel e clienti e, su questa premessa, si sostiene che, di conseguenza, erroneamente la prescrizione dell’adozione di almeno una modalità gratuita di pagamento delle bollette sia stata ritenuta inidonea – attraverso il rinvio dell’art. 2, comma 12, lett. h), al comma 37 del citato articolo – a determinare in prima battuta l’integrazione del regolamento di servizio predisposto dall’Enel e, quindi, del contratto di utenza, bensì soltanto l’obbligo dell’Enel di ottemperare nei confronti dell’A.E.G.G. ed il potere di quest’ultima di applicare le relative sanzioni. p. 2. Con un secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad ENEL".

L’illustrazione è svolta assumendo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assorbito il motivo di appello relativo alla sussistenza del danno risarcibile, ma avrebbe osservato che "risiedendo il ricorrente L.C. in un paese di provincia e non nel capoluogo, per pagare la bolletta presso gli sportelli convenzionati in Catanzaro, avrebbe in ogni caso sostenuto degli oneri e, quindi, non sarebbe provato il danno".

Il danno, viceversa, sarebbe "stato sufficientemente provato", sia attraverso l’esborso sopportato all’atto del pagamento della fattura, sia per il fatto che l’A.E.G.G. aveva riconosciuto l’inadempimento contrattuale dell’Enel alla prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999. Inoltre, si sostiene che l’adempimento dell’Enel a tale prescrizione non poteva ritenersi realizzato attraverso la concessione della possibilità di pagare gratuitamente presso lo sportello del capoluogo di provincia, dato che questa modalità esponeva comunque a spese. p. 3. Con un terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c.".

Vi si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assorbito il motivo di appello relativo alla violazione da parte dell’Enel dell’obbligo di informazione circa la modalità gratuita di pagamento, ancorchè si trattasse di circostanza incontestata. La sentenza avrebbe inoltre osservato che nella Delib. n. 55 del 2000 dell’A.E.G.G. non sarebbe esistita alcuna imposizione dell’obbligo di informativa, ma avrebbe trascurato che detto obbligo derivava dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. p. 4. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente inammissibili, sia perchè sarebbero relativi a motivi di appello rimasti assorbiti, che, dunque, ben potrebbero e dovrebbero essere riesaminati nel caso di cassazione della sentenza in accoglimento del primo motivo, sia gradatamente – perchè nella sentenza non v’è traccia della dichiarazione di assorbimento e nemmeno delle affermazioni che riguardo a detti motivi la sentenza avrebbe fatto (peraltro del tutto ultroneamente, dato l’assorbimento), sia ancora più gradatamente – perchè nemmeno si indica, in manifesta violazione del principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza, da chi, come e con quali espressioni i detti motivi sarebbero stati prospettati. Inoltre, quanto alla circostanza oggetto del terzo motivo, cioè della violazione del dovere di informazione, nemmeno si precisa come e dove essa fosse stata dedotta come fatto costitutivo di inadempimento contrattuale originante danno. p. 5. Il primo motivo è fondato là dove critica la motivazione della sentenza impugnata quanto alla inidoneità della Delib. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, ad integrare il contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., ma il riconoscimento della erroneità della motivazione con cui il Tribunale è pervenuto a detta conclusione, non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, giacchè la conclusione a favore di detta inidoneità e, quindi, il consequenziale dispositivo della sentenza, appaiono conformi a diritto. Di modo che la Corte deve procedere solo alla correzione della motivazione giustificativa della inidoneità, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.. p. 5.1. Prima di dar conto delle ragioni di tale correzione è necessaria una precisazione.

Deve anzitutto ricordarsi e ribadirsi che, nel regime anteriore alle riforme di cui alla L. n. 69 del 2009, "L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del citato articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione." (Cass. n. 22283 del 2009).

Tale principio conserva la sua validità anche dopo l’introduzione dell’art. 101, comma 2, da parte di detta legge, atteso che l’omologia fra questa nuova previsione generale e quella speciale dell’art. 384, comma 3, indipendentemente dalla ricostruzione dell’ambito di applicabilità di quest’ultimo e dalla questione della sua coincidenza o meno con la nuova regola generale – comporta la perdurante validità della specialità della previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non solo per le ragioni che l’avevano giustificata a fronte della introduzione del detto comma 3, ma anche in ossequio al principio lex posterior generalis non derogai priori speciali. Si vuoi dire, cioè che, anche qualora si credesse che vi sia coincidenza fra la previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 3 e quella del nuovo art. 101 c.p.c., comma 2, in ogni caso la norma del comma 4 sarebbe rimasta ferma quale previsione speciale non modificata da quella generale.

Il principio di diritto che viene in rilievo è, pertanto, il seguente: "Anche nel regime del ricorso per cassazione di cui alla L. n. 69 del 2009 e, quindi, della introduzione della norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2, l’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del citato articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione.". p. 5.2. Ciò premesso, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata appare erronea, là dove ha interpretato l’art. 2, comma 12, lett. h), nel senso che le deliberazioni adottate dall’A.E.G.G. ai sensi di essa possano svolgere efficacia integrativa dei contratti di utenza individuali, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio predisposto da concessionario, soltanto per quanto attiene alla produzione ed alla erogazione del servizio, intese come relative all’esecuzione della prestazione del concessionario del servizio e non invece quanto alle modalità di esecuzione della prestazione dell’utente, come nella specie la modalità dell’adempimento.

Questa lettura della norma non appare conforme alla sua corretta esegesi sia sul piano letterale sia su quello teleologico. p. 5.3. Queste le ragioni.

Va premesso che la L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1, (recante:

"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"), prevede, sotto la rubrica "Finalità" che "Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffano deve altresì armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.".

Il lettore della norma percepisce fra le finalità della legge v’è anche quella di promuovere "la tutela degli interessi di utenti e consumatori".

Il successivo art. 2, comma 12, dopo avere previsto che "Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all’art. 1 svolge le seguenti funzioni", che poi provvede ad elencare in una serie di lettere, nella lett. h) dispone che l’A.E.G.G. "emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37".

Ora, la struttura di questa norma consente di affermare che dall’esercizio da parte dell’A.EG.G. del potere da essa previsto possa senz’altro derivare una integrazione del contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c..

Il punto da chiarire concerne, per un verso la definizione dell’ambito oggettivo di tale possibile integrazione e, per altro verso l’individuazione delle condizioni in presenza delle quali l’esercizio del potere può avere l’effetto integrativo.

Che in astratto l’integrazione possa avvenire si desume dal fatto che il potere di cui alla norma in esame è potere esercitabile attraverso atti di natura certamente amministrativa, qualificabili, allorquando abbiano carattere normativo, cioè idoneità a prescrivere comportamenti ai soggetti esercenti, come regolamenti propri del settore cui appartiene il singolo servizio e cui soprintende la specifica autorità, oppure, se si da rilievo alla limitatezza della platea di detti soggetti ed al loro carattere predefinito in un dato momento, e da tanto si inferisca la mancanza del carattere dell’astratta indeterminatezza dei soggetti destinatari, come atti amministrativi precettivi collettivi, cioè diretti verso soggetti determinati. Poichè tali atti sono emanati sulla base di una previsione di legge, allorchè il loro profilo funzionale ed il loro contenuto possa essere considerato come determinativo di una clausola rispetto al contratto di utenza, l’applicabilità dell’art. 1339 c.c. appare in linea generale giustificata, perchè, quando detta norma allude alle "clausole" imposte dalla legge non si riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui essa stessa direttamente la clausola da inserirsi nel contratto (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto che la clausola sia prevista "direttamente" o "espressamente" dalla legge), ma allude anche all’ipotesi in cui la legge preveda che l’individuazione della clausola sia fatta da una fonte normativa da essa autorizzata.

Il che accade nella specie, poichè la previsione di legge dell’art. 2, comma 12, lett. h), nell’attribuire all’autorità e fra queste all’A.E.G.G., il potere di direttiva – se si ritiene che tale potere possa concretarsi nell’individuare clausole dei contratti di utenza – avrebbe appunto l’indicata funzione autorizzatoria, nel senso che la direttiva determinerebbe l’integrazione del contratto in quanto abilitatavi da una previsione di legge.

E’ vero che nella norma non v’è alcun riferimento ai contratti di utenza. Tuttavia, la mancanza di tale riferimento non è affatto decisiva, perchè l’ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell’autorità producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l’integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.

L’art. 2, comma 37, infatti, stabilisce che "Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio": è allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.

5.4. Ciò chiarito, riprendendo l’interrogativo su indicato a proposito della necessità di definire il possibile ambito oggettivo della integrabilità dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), si deve rilevare che l’oggetto di tale potere, là dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla "erogazione dei servizi", ove venga messo in relazione con la proclamazione della L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1, in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all’intero ambito del rapporto di utenza individuale, perchè l’erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, è formulazione talmente generale da apparire di per sè idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti. L’interesse degli utenti e dei consumatori, infatti, non può non essere tutelato anche con riferimento a quell’aspetto delle modalità di erogazione del servizio che si estrinseca nei rapporti individuali. Nè in senso contrario assume un qualche valore l’espressione con la quale la lettera h) specifica "in particolare" che le direttive debbono definire "i livelli generali di qualità riferibili al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferibili alla singola prestazione da garantire all’utente". In tal modo si assegna un contenuto minimo necessario alle direttive, ma non si sminuisce il valore onnicomprensivo del riferimento all’erogazione del servizio per come giustificato dall’art. 1, comma 1.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non appare fondata neppure una giustificazione delle lettura restrittiva della lettera h) nel senso – come scrive il Tribunale stesso – ch’esso riguarderebbe comunque solo la prestazione del concedente, mentre gli obblighi dell’utente sarebbero considerati dalle lettere l) ed n) dello stesso art. 2, comma 12.

In disparte il rilievo che non è chiaro perchè prescrizioni contenutistiche circa i contratti di utenza, dirette a disciplinare gli obblighi del concedente, non afferiscono almeno indirettamente comunque, cioè anche quando siano dirette a regolare i comportamenti da tenersi da parte dell’utente, alla prestazione del concessionario, posto che ad essa essi si correlano nel sinallagma contrattuale, si osserva che il contenuto delle lett. l) ed n) semmai conferma la lettura estensiva della lettera h).

La lettera l) dispone che l’autorità "pubblicizza e difende la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali". E la lettera n) che l’autorità "verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffarvi".

Invero, la previsione della lettera l) pertiene a compiti di diffusione di informazione presso gli utenti e la lett. n) disciplina i poteri di verifica dell’Autorità, ma l’una e l’altra attività nulla hanno a che fare con la possibile determinazione, attraverso le direttive cui allude la lettera h), del contenuto del contratto di utenza attraverso la mediazione dell’intervento sul regolamento di servizio. p. 5.5. Deve, dunque, affermarsi che l’A.E.G.G. attraverso le direttive previste dall’art. 2, comma 12, lett. h), bene può dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio cui allude il comma 37 della norma del citato art. 12 possono produrre l’integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell’art. 1339 c.c..

A fini di nomofilachia, prima di definire le condizioni in presenza delle quali ciò può avvenire e, quindi, di chiarire se sia avvenuto in concreto con riguardo alla specie che si giudica, il Collegio reputa opportuno formulare una precisazione, che concerne sempre il profilo oggettivo dell’ambito entro il quale le direttive della lettera h) possono svolgere la funzione di integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c..

La precisazione è nel senso che, avvenendo l’integrazione con riferimento a rapporti pur sempre espressione della privata autonomia ed articolandosi attraverso manifestazioni normative secondarie regolamentari oppure integranti atti amministrativi precettivi collettivi, sia pure autorizzate dalla previsione di legge, essa può comportare interventi che incidano sui rapporti di utenza in modo derogatorio anche di norme di legge, se del caso dello stesso Codice Civile, che abbiano, però, un contenuto meramente dispositivo, cioè derogabile dalla privata autonomia, mentre deve escludersi che possa giustificare interventi in senso derogatorio di norme previste da disposizioni legislative di contenuto imperativo. Invero, mentre l’intervento sulle norme del primo tipo è pienamente giustificabile perchè incide su previsioni legislative che le stesse parti, con il loro accordo, potrebbero derogare, sì che appare giustificato a maggior ragione che sia l’Autorità preposta al settore a prevedere la deroga, seppure con il limite funzionale e di scopo di cui immediatamente si dirà, viceversa, in presenza di una norma imperativa di legge, il principio di legalità impone di intendere il fenomeno di attribuzione di poteri di disciplina, con fonti di rango secondario o addirittura non aventi nemmeno contenuto normativo, in modo restrittivo. E, dunque, in mancanza di un’espressa attribuzione del potere di deroga alle norme imperative da parte di una norma di legge (o, deve ritenersi, di rango comunitario ad effetti diretti nell’ordinamento interno), come non esercitabile in deroga ad esse.

Solo in questo senso e nei limiti ora detti si intende condividere l’affermazione di Cons. Stato, 6^ Sezione, 11 novembre 2008, n. 5622 circa l’esegesi del potere di normazione di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), che, invece, quel consesso parrebbe avere inteso come riferita ad ogni norma di legge. p. 5.6. Sciogliendo la riserva espressa poco sopra, il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa possibilità di deroga a norme di legge meramente dispositive sia, però, da restringere sotto il profilo funzionale in senso unidirezionale, cioè sia limitata ad una deroga a favore dell’utente o del consumatore. Lo impone sempre il precetto espresso nell’art. 1, comma 1 della legge di settore in precedenza ricordato circa il necessario indirizzarsi dell’attività dell’Autorità a tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Ciò, naturalmente, con l’eccezione che vi sia una norma di legge o di rango comunitario ad efficacia diretta che abiliti anche alla deroga a norme imperative.

Sicchè il principio di diritto che può affermarsi è il seguente:

"Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore". p. 5.7. Può passarsi a questo punto a definire le condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale.

Tale definizione deve partire dal dato che il potere di normazione o di amministrazione de quo è qualificato con un’espressione, quella di direttiva, che si presta a comprendere: a) l’imposizione di precetti al destinatario sub specie di indicazione di un risultato da raggiungere, se del caso con o senza assegnazione di un limite di tempo, salva la individuazione da parte di esso del modo con cui pervenire al risultato, ch’egli, dunque, può in sostanza poi scegliere; b) l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi.

Ebbene, l’idoneità della direttiva a determinare, tramite la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio, l’integrazione dei contratti di utenza per la via dell’art. 1339 c.c. è configurabile soltanto nel secondo caso. Non lo è, invece, nel primo. Soltanto nel secondo caso, l’imposizione di un precetto specifico si può connotare sub specie di clausola, cioè di diretta regolamentazione prima del regolamento di servizio e, quindi, del contratto di utenza. Invero, una clausola, identificando una parte del regolamento contrattuale deve avere di norma un contenuto determinato, cioè specifico ( art. 1346 c.c.). E’ vero che la clausola può avere anche un contenuto determinabile (sempre art. 1346 c.c.), ma allora – ammesso che sia sostenibile un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. di un contratto, attraverso una norma che si limiti a prevedere che debba assicurarsi un risultato, lasciandone però i modi alla determinazione di una delle parti del contratto – l’onere di specificazione si trasferisce almeno al procedimento ed ai contenuti della determinazione.

Ora, la previsione del Delib. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato. In tanto, la previsione della modalità come concorrente con altre di effetto diverso lasciava al concessionario il potere di individuare questa modalità in concorso con altre e, quindi, lo facultava a prevedere più di una modalità. In secondo luogo, il concessionario era facultato ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita.

Nè potrebbe dirsi che la prescrizione integrasse una clausola il cui contenuto era rimesso all’individuazione dello stesso concessionario, sì da integrare una clausola di contenuto determinabile: occorre, infatti, tenere presente che la determinabilità, una volta che la modalità gratuita non veniva prevista come esclusiva, era sostanzialmente insussistente, in quanto l’esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi pur sempre lasciando intatta la previsione del codice civile, di cui alla norma dispositiva sul pagamento, prevista nell’art. 1196 c.c., secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore". Previsione questa che implica che il costo dell’attività necessaria al debitore per pagare è di norma a suo carico e che, per essere apprezzata nel suo effettivo significato, dev’essere coordinata anche con quelle sul luogo del pagamento, espresse nell’art. 1182 c.c., e particolarmente con quella sul luogo del pagamento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro determinate, che il primo inciso del comma 3 della norma, indica nel domicilio del creditore. L’art. 1196, in sostanza, in riferimento a dette obbligazioni, fra le quali rientrano quelle dell’utente relative al pagamento della bolletta (o fattura) (modalità di richiesta del pagamento sostanzialmente prevista come necessaria dall’art. 6, comma 1, della nota deliberazione), comportava che la spesa necessaria all’utente per recarsi a pagare al domicilio del soggetto esercente fosse a carico di lui. Onde, la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza sia di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., sia di una deroga implicita, siccome rivelava la previsione come soltanto una delle modalità (e, quindi, alternativa) di quella gratuita, non poteva certo implicare che l’utente dovesse essere esentato da detta spesa, ma, semmai, poteva giustificare che l’esercente non potesse imporre in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) un addebito ulteriore: la spesa per l’esecuzione del pagamento al detto domicilio e, quindi, il costo dell’attività ed il dispendio di attività per farlo ai sensi dell’art. 1196 c.c. erano a carico dell’utente, stante la mancata deroga a detta norma.

Nel contempo, la mancanza di deroga all’art. 1196 e, quindi, la conservazione dell’onere del debitore di sopportare eventuali costi per l’attività necessaria per adempiere al domicilio dell’esercente, implicava che lo stesso parametro della "gratuità" dovesse essere valutato comparativamente con il costo di modalità di pagamento che, pur imponendo all’utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, tuttavia, l’avessero esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell’esercente, spesa che poteva essere più o meno rilevante a seconda della sua distanza.

In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, comma, 4 non aveva nemmeno un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile e, dunque, – anche a voler (problematicamente) concedere che un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile da parte di una clausola a contenuto rimesso alla determinazione di una parte – non era idonea a modificare o integrare il regolamento di servizio all’epoca vigente e, quindi, di risulta i contratti di utenza individuali. p. 5.8. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie, previsti dall’art. 2, comma 12, lett. g) e quelli di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni della successiva lettera m), con conseguente possibilità dell’Autorità all’esito di esercitare il potere previsto dall’art. 2, comma 20, lett. d), cioè di ordinare "al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo".

Inoltre, l’A.E.G.G., a parte il potere di intervenire con una prescrizione nuova sufficientemente specifica da produrre l’effetto dell’art. 1339 c.c., avrebbe avuto anche il potere di segnalare all’amministrazione concedente, in sede di parere ai sensi della L. n. 481 del 1995, art. 2 comma 34, l’opportunità all’atto del rinnovo della concessione o di una sua revisione di prevedere nella convenzione o nel contratto di programma di cui al comma 36 la prescrizione. p. 6. Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

Il primo motivo è, pertanto, rigettato con la correzione della motivazione della sentenza impugnata emergente dalle svolte considerazioni. p. 7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo.

Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18624 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

quanto segue.

V.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Venezia in data 17.12.07 con cui veniva riconosciuta al ricorrente la somma di Euro 2450,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia.

Tenutasi l’udienza pubblica, in camera di Consiglio il Collegio ha deciso per la motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia per carenza di legittimazione passiva in quanto nel giudizio di merito era stata parte in giudizio la PDCM. Con i tre motivi di ricorso il ricorrente si duole che la liquidazione del danno sia avvenuta in modo insufficiente rispetto ai parametri previsti dalla Corte E.D.U. e che nel caso di specie non poteva ritenersi sussistere la modesta entità della posta in gioco e che la sofferenza per l’eccessiva durata non era ridotta in ragione del fatto che trattavasi di una causa collettiva.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati nei limiti che seguono.

Invero questa Corte di cassazione ha già precisato che l’interpretazione della Convenzione dei diritti dell’uomo è di competenza della Corte EDU sicchè alla giurisprudenza da questa elaborata il giudice nazionale deve fare riferimento, potendosene discostare, solo in presenza di particolari circostanze. (Cass. civ. sez. 1^ 30.09.2004 n 19638; Cass. civ. SS.UU. 26.12.04 n 1339).

Consegue che il giudice di merito per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari stabiliti dalla Corte di Strasburgo, dovrà, al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente e definire così il danno non patrimoniale, procedere ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti fra l’altro, dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente nel giudizio presupposto, c.d. posta in gioco, e dalle condizioni socio – economiche del litigante.

La comparazione degli indicati elementi, cui possono aggiungersene altri secondo le singole fattispecie, che dovrà essere effettuata sulla base delle allegazione delle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata.

Corollario di quanto fin qui esposto è che il giudice di merito potrà discostarsi dai parametri indennitari CEDU (oscillanti mediamente tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per anno) sia in senso migliorativo che peggiorativo purchè tale discostamento sia contenuto in limiti di ragionevolezza e non determini un indennizzo puramente simbolico. Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la modestia della posta in gioco, con motivazione sostanzialmente adeguata che ha tenuto conto del valore della causa nonchè del fatto che la natura collettiva del ricorso può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e di conseguenza ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi. A tal fine non appare adeguata la censura del terzo motivo, con cui si deduce il modesto livello di reddito del ricorrente, perchè tale circostanza doveva essere allegata dalla parte e non viene dedotto ove nel giudizio di merito essa era stata prospettata.

La motivazione della sentenza sul punto non appare pertanto censurabile in questa sede.

Tuttavia, la Corte d’appello avendo accertato un ritardo irragionevole di circa 4 anni – 1 mesi e 23 giorni, ha poi liquidato per tale periodo solo Euro 2450,00 discostandosi in modo eccessivo dai parametri della CEDU. (Cass 21597/05).

Il ricorso va pertanto accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna della PDCM al pagamento della somma di Euro 3950,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna della citata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna la PDCM al pagamento della somma di Euro 3950,00 con gli interessi dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 880,00 di cui Euro 450,00 per onorari ed Euro 380,00 per diritti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Francesco e Gabriele De Paola limitatamente alle spese del giudizio di merito. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-05-2011, n. 21311

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Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. con sentenza del 7/12/06. resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava R. E. colpevole dei reati di cui all’art. 416 c.p., al D.P.R. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260 e unificatili ex art. 81 c.p.. individuata la violazione più grave in quella di associazione a delinquere. lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale per ciascuna di esse.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 25/2/09. chiamata a pronunciarsi sugli appelli avanzati nell’interesse dell’imputato e dai difensori dell’Adiconsum e del Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, ha confermato la sentenza di prime cure.

I difensori del R. propongono autonomi ricorsi per cassazione, con i motivi di seguito riportati: – violazione degli artt. 74 e segg. c.p.p., L. n. 349 del 1986, art. 18 e L. n. 265 del 1989, art. 4, rilevato che la Corte territoriale ha omesso di argomentare e dare adeguato riscontro ad uno specifico motivo di appello, con cui la difesa del prevenuto eccepiva la illegittimità della costituzione delle parti civili, limitandosi a condividere quanto sul punto il Tribunale aveva affermato:

– nullità della sentenza per violazione dell’art. 335 c.p.p., e art. 407 c.p.p., comma 3 inutilizzabilità delle risultanze investigative, in quanto, la tardivilà della iscrizione del prevenuto nel registro degli indagati, che andava eseguita immediatamente, non avrebbe potuto permettere di considerare utilizzabili gli atti di indagine compiuti, considerando quale termine a quo la predetta tardiva iscrizione.

E’ evidente che nella mancanza della iscrizione del R.E. nel registro degli indagati i decreti di intercettazione dovevano ritenersi nulli, poichè emessi in assenza di gravi indizi di reato.

– violazione degli artt. 191 e 266 c.p.p. e ss. col considerare che solo alla data del 5/10/05 il p.m. acquisì la documentazione relativa al volume di affari della R.F.G. s.r.l..

L’assenza di cognizione di tale elemento in tempo precedente determina, come logica conseguenza, che erano insussistenti gli elementi per procedere in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, per mancanza del requisito quantitativo del traffico ingente, derivando da ciò la inutilizzabililà di tutte le intercettazioni effettuate, in quanto le stesse non potevano essere disposte solo in relazione alla contravvenzione di cui al citato art. 51;

– violazione degli artt. 416 e 417 c.p.p.. in quanto non si palesa correttamente ed esaustivamente accettabile il discorso giustificativo svolto dal decidente, nel rigettare le ragioni addotte dalla difesa del prevenuto, con il limitarsi a ritenere la insussistenza di ogni e qualunque lesione al diritto di difesa: la richiesta di rinvio a giudizio, stilata dal p.m. presenta, di contro, dei profili insuperabili di nullità, collegati alla genericità ed imprecisione della imputazione formulata.

Si contraddice lo stesso decidente sul punto allorchè prima afferma che detta lacunosità non determina difetto alcuno, per poi affermare che la stessa genericità di imputazione, operata dal p.m.. costituirebbe causa di nullità relativa, sanata dalla scelta del rito abbreviato.

– violazione dell’art. 63 c.p.p. in relazione ai reati contestati, perchè è indubbio che i giudici di merito hanno posto a fondamento del proprio giudizio elementi indizianti acquisiti in violazione del disposto normativo di cui al citato articolo, in quanto emerge dagli atti che i soggetti in questione sono stati escussi in merito ad alcuni sversamenti di concimi per allevamenti su fondi di loro proprietà, che hanno costituito oggetto di specifiche attività di accertamento da parte della p.g..

Sussisteva, con netta evidenza, la necessità di escutere i proprietari dei terreni con le garanzie di cui all’art. 63 c.p.p. potendosi, all’esito dell’accesso sul fondo, ipotizzare la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 a carico degli stessi;

– nullità della sentenza per violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione ai reati contestati, perchè i giudici di merito hanno individuato la R.G.F. s.r.l. come elemento fondamentale del compendio di mezzi, utilizzato dalla associazione a delinquere promossa dall’imputato e dal figlio di esso, Ro.Fr., ignorando tutte le prove documentali, relative alla regolare attività svolta dalla società predetta, rinvenibili nelle certificazioni abilitative all’esercizio della attività a cui la R.G.F. era autorizzata.

Va, sul punto, sottolineata una ulteriore lacuna nella pronuncia impugnata, derivante dal rigetto della istanza di rinnovo della istruttoria dibattimentale, che avrebbe permesso di acclarare l’assunto della difesa del prevenuto, in ordine alla corrispondenza tra attività svolta dalla società e autorizzazioni alla stessa rilasciate;

– errata applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 416 c.p., artt. 192 e 125 c.p.p. rilevato che non sussiste nella specie, alcun elemento che possa lare ritenere concretizzato il reato di associazione a delinquere.

Il discorso svolto sul punto da parte della Corte distrettuale, con netta evidenza, si palesa elusivo, non ottempera al dovuto riscontro al precipuo motivo di appello, trincerandosi su apodittiche affermazioni, in difetto di ogni e qualunque supporto, ma. specialmente, allontanandosi dai parametri individuanti la fattispecie di reato contestata;

– ha errato il giudice di inerito nel non volere ritenere la incompatibilità e, tutto al più, l’assorbimento del reato di cui all’art. 416 c.p. con quello previsto dalla L. n. 152 del 2006, art. 260, visto che quest’ultima norma descrive una fattispecie associativa speciale, rispetto a quella più genericamente individuata dall’art. 416 c.p.;

– ulteriore censura viene mossa al diniego delle attenuanti generiche e di quelle di cui all’art. 114 c.p., diniego non supportato da adeguata e corretta giustificazione, anzi sul punto si può affermare che la giustificazione è fisicamente assente.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

La argomentazione motivazionale. adottata dal decidente a sostegno della affermata colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ad esso ascritti, si palesa, in tutta evidenza, logica e corretta.

La censura avanzata col primo motivo, relativa alla illegittimità della costituzione delle parti civili è priva di pregio.

Sul punto si osserva che la L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 3 attribuiva allo Stato e agli enti territoriali, sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, la legittimazione a promuovere la relativa azione per il risarcimento del danno, anche se esercitata in sede penale.

Il suddetto art. 18 è stato, però, abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 318, comma 2, lett. a), ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale.

La normativa vigente riserva allo Stato ed in particolare al ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l’azione civile in sede penale (art. 311).

Le regioni e gli enti territoriali minori, in forza dell’art. 309, comma 1, possono presentare denunce ed osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati alla adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino, oppure possono sollecitare l’intervento statale a tutela dell’ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.

A seguito del citato mutamento legislativo la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell’ambiente, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 311, comma 1, ma anche all’ente pubblico territoriale, che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. 28/10/09, Ciarloni).

Di tal che il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sè considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale dell’ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto dall’art. 311 cit. spetta esclusivamente allo Stato; tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, sono legittimati ad agire, ex art. 2043 c.c., per ottenere qualsiasi risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di avere subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in attinenza alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente (Cass. 21/10/2010, n. 41015; Cass. 11/2/2010, n. 14828).

In dipendenza di quanto osservato, nel caso in esame, a giusta ragione, i giudici di merito hanno ritenuto sussistere, in capo alle parti civili la legitimatio ad processum.

Del pari non meritevole di accoglimento risulta essere il secondo motivo di ricorso, osservando che questa Corte ha affermato che il termine delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il p.m. ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al Gip sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchè gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato, quanto del nome della persona cui lo stesso reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407 c.p.p., comma 3; nè l’eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del p.m. negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di una espressa previsione di legge, in ossequio al principio di tassatività, fissato dall’art. 177 del codice di rito (Cass. S.U. 24/9/09, n. 40538; Cass. 8/4/08, Bruno).

Conseguentemente la tardività della iscrizione nel registro delle notizie del reato del R. non può determinare la inutilizzabilità delle indagini (nella specie intercettazioni telefoniche) acquisite precedentemente a detta iscrizione (Cass. S.U. 21/6/2000, Tammaro).

In ordine alla acquisizione di elementi indizianti in violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 266 c.p.p. e ss. si evidenzia che l’autorizzazione a disporre la intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, presuppone la esistenza di gravi indizi di reato, compreso tra quelli indicati al comma 1 del citato art. 266, e la indispensabilità della intercettazione.

I gravi indizi di reato, che costituiscono, quindi, il presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono alla esistenza dell’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazioni non è necessario che tali indizi siano a carico di una persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (ex plurimis Cass. 21/12/06, n. 42017).

Nella specie, come, evidenziato dai giudici di merito, le disposte intercettazioni telefoniche risultavano pienamente giustificate dal fatto che erano in corso indagini relative ad un imponente traffico di rifiuti pericolosi.

Infondata si palesa la eccezione di violazione del diritto di difesa, determinata dalla imprecisione e genericità della imputazione, così come formulata, per due ordini di motivi: in primis i capi di imputazione sono sufficientemente completi e permettono all’imputato di predisporre una piena ed adeguata contestazione all’accusa; di poi, la applicazione del rito premiale, invocata dal prevenuto è preclusiva alla proposizione di detta eccezione.

In ordine alla contestata violazione dell’art. 63 c.p.p., si ribadisce che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto, sin dall’inizio, essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima della escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dalla autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell’interrogante (Cass. 23/4/09, n. 8).

Ne consegue che tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dare luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dalla autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non potere formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente la esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi (Cass. 8/11/07, n. 40/60).

Osservasi, ancora, che ai sensi del citato art. 63 c.p.p. le dichiarazioni rese da coloro che avrebbero dovuto, sin dall’inizio della deposizione, essere sentiti con le modalità prescritte per l’audizione degli indagati e, di contro, sono stati assunti in difetto di esse, sono inutilizzabili contra se e contra alios.

Se, invece, nel corso della escussione la loro posizione di persona informata sui fatti muta in quella di indagata, le pregresse dichiarazioni da essi fornite non possono essere utilizzate contra se, ma lo possono contra alios: nel caso di specie nessuna emergenza giustifica la conclusione del ricorrente, peraltro immotivata, che le due indicate persone fossero destinatarie di indagini ab origine.

Peraltro, la Corte territoriale rileva, a giusta ragione, come, anche a volere ritenere inutilizzabili le dichiarazioni de quibus, l’impalcatura del teorema accusatorio non sarebbe risultato affatto compromessa, visto che la prova di reità risulta solidalmente assicurata dagli esiti dei controlli operati dai C.C. sui fondi agricoli siti nei Comuni di Castel Volturno, Villa Literno, San Tammaro e Falciano del Massico, nel corso dei quali vennero direttamente constatati sversamenti di fanghi di depurazione e di altri materiali inquinanti.

Non meritevole di accoglimento è, del pari, la eccezione di violazione dell’art. 192 c.p.p.: il giudice, a giusta ragione, ritiene che a nulla rileva che la società di cui il prevenuto era amministratore occulto avesse ottenuto tutte le attestazioni per esercitare la attività che secondo statuto era indicata, in quanto, parallelamente a detta attività (lecita), ne veniva svolta altra tendente a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira.

La doglianza, di poi, tende ad una rivalutazione della piattaforma probatoria, su cui al giudice di legittimità è precluso di procedere a rianalisi estimativa.

Sulla concretizzazione del reato contestato al capo a), la sentenza appare compiutamente argomentata, rilevato che il giudice di merito richiama le emergenze istruttorie che cristallizzano la condotta in quella tipica prevista dall’art. 416 c.p.p., in ragione del carattere dell’accordo criminoso, determinante un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascuno degli associati di fare parte di un sodalizio e di partecipare con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale: il R.E., era il promotore e il gestore della associazione; il figlio di costui, Ro.

F., il B.N., il C.F., il D. R. e il F.G., contribuivano, ciascuno, adempiendo ai compiti loro demandati dal prevenuto, a far sì che l’attività illecita raggiungesse lo scopo prefisso.

Nè, nella specie, è da considerare il reato di cui all’art. 416 c.p. assorbito dalla fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, e ciò in dipendenza della diversità degli illeciti commessi dai consociati, costituente il vasto programma delinquenziale posto in essere dalla associazione.

Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, nella misura come inflitta, risultano ampiamente e correttamente argomentati, con l’evidenziare gli elementi ritenuti preclusivi all’accoglimento delle istanze avanzate dalla difesa dell’imputato: la durata operativa della associazione, il quantitativo di rifiuti illecitamente accettati presso l’impianto, l’entità di essi sversati e solo in limitatissima misura censiti dagli inquirenti, il numero e la dimensione dei terreni interessati agli sversamenti, la pericolosità di una parte di essi rifiuti, la ingente quantità dei profitti conseguiti e programmati in uno alla lesione degli interessi tutelati; la pericolosità soggettiva del R., ravvisabile nei precedenti penali a carico, nella spregiudicata insensibilità dimostrata nel, perpetrare la condotta illecita contestatagli; elementi tutti ampiamente giustificativi delle conclusioni a cui è pervenuto il decidente nel non applicare l’art. 62 bis c.p. e nel determinare il trattamento sanzionatorio inflitto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-10-2011, n. 21486 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 31 marzo 2009) – riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia del 28 febbraio 2005 – accoglie l’appello proposto dalla Palmada s.r.l. avverso la suddetta sentenza e respinge l’appello incidentale di F.A. e conseguentemente rigetta la domanda proposta dal F. volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla suddetta società, con lettera del 26 settembre 2003, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.

La Corte d’appello di Bari precisa che:

a) dalla documentazione in atti – e, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa fra le parti a decorrere da quando al F. è stata irrogata la prima sanzione disciplinare, poi revocata, conseguente al rifiuto del lavoratore di provvedere allo scarico della merce cui l’interessato rispose con lettera del 6 maggio 2003 – si desume chiaramente che fino a quel momento, per un periodo di circa sette mesi (dal 9 ottobre 2002 al maggio 2003), il F. ha accettato di svolgere mansioni inferiori al 2^ livello posseduto, continuando a percepire la retribuzione corrispondente al livello superiore e senza sollevare problemi particolari;

b) da quel momento il lavoratore ha cominciato a reagire manifestando la volontà di non svolgere più mansioni non corrispondenti a proprio livello di inquadramento;

c) la datrice di lavoro ha reiteratamente esposto che non era possibile adibire il dipendente a mansioni di 2^ livello, per mancanza del corrispondente profilo nell’ambito dell’organizzazione aziendale ed ha invitato il lavoratore ad indicare le mansioni preferite;

d) a fronte della posizione negativa del F. – che ribadiva che, a suo avviso, esistevano mansioni corrispondenti al proprio livello – la datrice di lavoro gli ha proposto un accordo novativo di lavoro, diretto all’inquadramento del F. con mansioni compatibili con l’organizzazione aziendale;

e) al rifiuto opposto dal dipendente la datrice di lavoro non ha avuto altra scelta che procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

f) appaiono insoddisfacenti le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado sul fatto che l’organizzazione aziendale fosse compatibile con la presenza di un lavoratore di 2^ livello e sul fatto che vi fossero lavoratori, con qualifiche inferiori, che svolgevano di fatto le suddette mansioni;

g) tali conclusioni, motivate in modo piuttosto perplesso, si basano su una non condivisibile petizione di principio secondo la quale in un magazzino di 4 piani vendita con circa 27 dipendenti, le funzioni di coordinamento e direzione delle attività aziendali dovevano necessariamente essere affidate ad una figura diversa da quella dei due titolari dell’esercizio commerciale (i fratelli P. M. e Ma.), sovraordinata agli altri dipendenti;

h) tale argomento logico risulta smentito dalla grande maggioranza delle deposizioni testimoniali acquisite, rese in parte da persone non più alle dipendenze della società Palmada (e, quindi, non sospettabili di compiacenze verso la società), dalle quali risulta che i fratelli P. svolgevano in modo accentrato il potere organizzativo e direttivo, sia di carattere generale sia di carattere specifico, senza che esistessero figure intermedie;

i) a fronte di tali testimonianze, si rivela poco attendibile la deposizione dell’unico teste ( N.M.) su cui ha fondato, sostanzialmente, il proprio convincimento il giudice di primo grado;

l) la scelta organizzativa operata dagli imprenditori non può essere sindacata dal giudice, il quale non può neppure sindacare sul fatto che i fratelli P., essendo titolari di altre attività commerciali a (OMISSIS), non potevano assicurare l’esercizio del suddetto potere direttivo nel megastore di (OMISSIS);

m) invero, dall’istruttoria svolta non è emerso che le attività commerciali svolte fuori di (OMISSIS) non fossero organizzate con la presenza di dipendenti adibiti a funzioni direttive e organizzative;

n) inoltre si sono dimostrate insussistenti le "intrinseche contraddizioni" riscontrate nelle deposizioni dei testimoni che hanno reso dichiarazioni radicalmente difformi rispetto a quella dell’unico teste preso in considerazione dal Tribunale;

o) d’altra parte, la scelta del F. di svolgere mansioni di magazziniere, autoescludendosi da altre mansioni dello stesso livello che comportavano contatti con il pubblico sembra sia stata del tutto volontaria, anche se avallata dai titolari dell’azienda, come si desume dal fatto che il lavoratore non ha mai chiesto di cambiare e non ha risposto all’invito della datrice di lavoro di scegliere le mansioni di proprio gradimento, tra quelle disponibili (fatto con lettera del 5 giugno 2003);

p) quindi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come si è detto, è stato inevitabile ed appare del tutto legittimo;

q) va respinto il motivo di ricorso incidentale concernente la pretesa nullità del licenziamento perchè in frode alla legge;

r) non è emerso, infatti, alcuno specifico intento fraudolento, visto che la società ha continuato a corrispondere al F. il trattamento retributivo corrispondente al 2^ livello e gli ha prospettato un recesso modificativo in pejus soltanto dopo che il dipendente ha dichiarato che si sarebbe rifiutato di svolgere mansioni diverse da quelle corrispondenti alla sua qualifica;

s) infondato è anche il secondo motivo dell’appello incidentale col quale si contesta la mancata utilizzazione, da parte del Giudice di primo grado, di documenti ed elementi allegati dal ricorrente nel corso del giudizio;

t) infatti, alcuni di questi atti, ritualmente depositati, non erano stati formalmente acquisiti agli atti (e, in particolare, la acquisizione delle registrazioni ambientali sarebbe stata illegittima perchè riferita ad un teste che non essendo parte non avrebbe potuto disconoscerne la conformità all’originale), mentre altri risultano essere stati depositati irritualmente in allegato alla memoria autorizzata depositata dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

2- Il ricorso di F.A. domanda la cassazione della sentenza per sei motivi; resiste, con controricorso, la Palmada s.r.l..
Motivi della decisione

1 – Sintesi dei motivi del ricorso 1- Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3.

Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l’indicata disposizione in quanto la fattispecie subjudice non sarebbe, in alcun modo, riconducibile a quella ivi disciplinata.

La nozione di giustificato motivo oggettivo del licenziamento, pur nella sua elasticità e multiformità, non include certamente la mancanza nello apparato organizzativo dell’impresa datrice di lavoro di un profilo professionale adeguato alla qualifica del lavoratore che non sia sopravvenuta ma sia preesistente e concomitante con la relativa assunzione, come si è verificato nella specie secondo il datore di lavoro.

Infatti, tale ultima evenienza porta ad escludere l’assunzione.

Il F. faceva parte dell’apparato organizzativo del ramo d’azienda oggetto di affitto da parte della Gescom s.r.l. – che, a sua volta lo aveva acquistato dalla Coin s.p.a., acquirente dalla Standa – in favore della società Palmada, con conseguente necessità di applicare, nei suoi confronti, l’art. 2112 cod. civ..

Soltanto se l’offerta di demansionamento da parte della società affitruaria fosse stata precedente all’assunzione e rifiutata dal lavoratore il licenziamento avrebbe potuto considerarsi giustificato dal motivo addotto ed avrebbe potuto essere intimato anche dal datore di lavoro cedente.

Ciò, però, non è avvenuto e la Corte d’appello non ne avrebbe tenuto conto.

2- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, nonchè degli artt. 2697 e 2735 cod. civ..

L’indicato art. 5 pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, sicchè l’insufficienza o contraddittorietà di tale prova comporta che il giustificato motivo debba essere considerato insussistente.

Nella specie non solo manca la prova della insussistenza, nell’organizzazione aziendale preesistente all’affitto del ramo d’azienda o in quella prefigurata dal datore di lavoro al momento del sub ingresso, di un posizione corrispondente ad un lavoratore di secondo livello (quale era il F.), ma è anche allegata agli atti la lettera di assunzione della Palmada (in data 30 gennaio 2002) da cui risulta inequivocabilmente che la società intendeva inquadrare il lavoratore nel livello di appartenenza.

Tale lettera non è stata valutata dalla Corte d’appello che ha così violato l’art. 2735 cod. civ., visto che essa è una vera e propria confessione stragiudiziale destinata alla parte, come tale dotata di efficacia di piena prova contro colui da cui proviene, al pari della confessione giudiziale, tanto più in assenza di prove contrarie, come avviene nella specie.

Infatti, non può attribuirsi alcun valore probatorio all’asserita sussistenza di un accordo tacito di demansionamento concomitante con l’assunzione, comprovato dall’accettazione da parte del F. di mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, poi revocato dal lavoratore.

Invero, da un lato la corrispondenza intercorsa tra le parti chiarisce che il lavoratore ha ritenuto, in un primo momento (corrispondente alla fase della ristrutturazione dell’immobile ove aveva sede punto vendita cui era stato addetto), di trovarsi in una transitoria situazione di start up destinata a sfociare in una razionale organizzazione ove sarebbe stato correttamente inquadrato, d’altra parte, le prove valutate non hanno consentito di accertare che il suddetto accordo sia stato coevo e non invece successivo al trasferimento.

3- Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia.

Si sostiene che sarebbe stato omesso o sarebbe insufficiente l’esame di diversi punti decisivi della controversia dalla ricostruzione del momento genetico del rapporto di lavoro tra le parti, al contenuto della lettera di conferma di assunzione del 30 gennaio 2002 e della lettera di licenziamento del 26 settembre 2003, alla cronologia dei fatti e al contenuto della corrispondenza intercorsa fra le parti a proposito del patto di demansionamento, al mancato esame di tutte le risultanze istruttorie, alla superficiale ricostruzione dell’assetto organizzativo dell’esercizio commerciale ove prestava servizio il F..

A tale ultimo proposito si sostiene la denunciata superficialità avrebbe indotto la Corte barese a considerare legittimo il recesso modificativo proposto al ricorrente, dando per acclarata la mancanza di figure professionali con qualifica di secondo livello e di lavoratori che svolgessero mansioni di supervisione e coordinamento.

Conseguentemente la Corte territoriale del tutto erroneamente ha ritenuto voluto, da parte del F., lo svolgimento delle mansioni di magazziniere e, con motivazione illogica e contraddittoria, ha affermato che avrebbe dovuto essere il lavoratore a chiedere l’assegnazione al reparto vendite, in contrasto con la precedentemente sottolineata insindacabilità delle scelte organizzative datoriali.

4- Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione degli artt. 1344 e 2112 cod. civ..

Si ritiene che la Corte d’appello abbia commesso la suddetta violazione per aver ritenuto – conformandosi, sul punto, alla sentenza di primo grado – non provato che l’intimato licenziamento è stato posto in essere in frode alla legge.

Viceversa dalle prove acquisite risulterebbe con chiarezza che con il recesso la datrice di lavoro ha inteso eludere l’art. 2112 cod. civ. e che, quindi, per tale ragione, tale atto avrebbe dovuto essere considerato nullo ai sensi dell’art. 1344 cod. civ..

5- Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., art. 420 cod. proc. civ., comma 5, e art. 421 cod. proc. civ.; b) in relazione all’art. 360 cod. proc civ., n. 5, omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rappresentato dal rigetto dell’istanza del lavoratore relativa all’applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ..

Si censura l’operato della Corte d’appello che non ha consentito la richiesta produzione di documenti (gli atti di denuncia per falsa testimonianza, i verbali di trascrizione dell’intercettazione ambientale disposta in sede penale e i verbali di indagini difensive del ricorrente) inerenti a fatti e circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso e rispetto alla quale, quindi, non si era verificata alcuna decadenza. In ogni caso, nell’eventuale ipotesi di configurazione di decadenze il F. aveva sollecitato la Corte ad esercitare i propri poteri officiosi previsti dall’art. 421 cod proc. civ., sicchè il diniego di tale istanza avrebbe dovuto essere motivato, mentre non lo è stato.

Si aggiunge che analogo inconveniente si è verificato, fin dal giudizio di primo grado, con riferimento alle richieste di prova testimoniale di S.R. e di acquisizione agli atti delle buste-paga del teste D.L..

6.- Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Si rileva che la Corte d’appello non ha dato alcun conto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello della società, per genericità, formulata ritualmente dal F. nella memoria di costituzione-appello incidentale.

2 – Esame dei motivi del ricorso 7.- I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono inammissibili per molteplici ragioni.

7.1- In primo luogo, la formulazione dei motivi non è conforme all’art. 366 bis cod. proc, civ. (applicabile nella specie ratione temporis), il quale esige, a pena di inammissibilità, che, nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4, il motivo sia illustrato con un quesito di diritto – la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza – mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

Nella specie il suddetto principio risulta essere stato del tutto disatteso e questa è già, di per sè, una ragione sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

7.2.- Comunque si deve anche rilevare che tutta l’impostazione del ricorso non consente l’esame del merito delle censure in questa sede infatti – nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nelle intestazioni del primo, del secondo, del quarto, del quinto e del sesto motivo – in realtà tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.

Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dalla ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Tanto più che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dei merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412;

Cass. 24 luglio 2007, n. 16346).

7.3- Va, infine, rilevato che, con riferimento alle censure riferite all’esame delle richieste probatorie e/o alla valutazione delle risultanze processuali, non risulta neppure essere stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in base al quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

3 – Conclusioni.

8- In sintesi il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nelle contrastanti decisioni dei giudici di merito e nella complessità della vicenda, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità (analogamente a quanto stabilito dalla Corte d’appello di Bari nella sentenza impugnata).
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

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