Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 23773 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato, depositato il 21 gennaio 2009, la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento a favore di C.E. della somma di Euro 6000,00, oltre interessi legali dalla domanda, respingendo ogni ulteriore domanda.

Il ricorrente era stato ammesso al passivo del Fallimento della Società Capital Italia s.r.l., a seguito di istanza depositata il 10/6/92, per la somma di L. 47.808.271, ma la procedura fallimentare, durata oltre sedici anni, non era stata ancora definita, per cui lo stesso aveva agito per ottenere l’equa riparazione per i danni non patrimoniali subiti, e con successivo ricorso, anche per il danno patrimoniale, per perdita di chance da investimento della somma ammessa al passivo,da quantificarsi nella misura degli interessi legali maturati, con riferimento alla durata irragionevole.

La Corte, ritenuta la proponibilità della domanda, la particolare complessità della procedura che aveva coinvolto un gruppo di società e dato adito a numerose causa civili e fiscali non tutte definite, ritenuta la durata ragionevole del procedimento di fallimento in tre anni, aggiunti i sette anni necessari per la definizione del contenzioso conseguente alla procedura (quattro anni per il primo grado e tre per il secondo), ha concluso per la durata irragionevole di sei anni, riconoscendo l’importo di Euro 1000,00 per anno, in via equitativa,ed avuto riguardo a casi analoghi valutati dalla Corte Europea; ha escluso il danno non patrimoniale, risultando dalla relazione del Curatore che nessuna distribuzione era avvenuta nè era prospettabile per i chirografari.

Ricorre il C. sulla base di cinque motivi.

Il Ministero ha depositato controricorso, con ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, della L. n. 89 del 1991 e dei parametri della CEDU, per avere la Corte del merito valutato la durata ragionevole del procedimento tributario innestatosi nel procedimento fallimentare in anni quattro per il 1^ grado e tre per il 2^. 1.2.- Con il secondo, il C. denuncia violazione dell’art. 6 CEDU, della L. n. 89 del 1991, degli orientamenti della Corte EDU, per avere determinato la Corte d’appello la durata ragionevole di anni dieci per la procedura fallimentare.

1.3.- Con il terzo, il ricorrente principale denuncia vizio di insufficiente motivazione, per avere la Corte del merito aggiunto alla procedura fallimentare i tempi di definizione del contenzioso dallo stesso conseguente.

1.4.- Con il quarto motivo, il C. denuncia vizio di violazione di legge in punto spese, per violazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 127 del 2004. 1.5.- Con il quinto motivo, la parte si duole della omessa motivazione in punto riduzione della parcella.

2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1991, art. 2 per avere ritenuto la Corte del merito la durata ragionevole di anni tre della procedura fallimentare, che invece per la sua complessità coinvolge in media un periodo di almeno anni sei.

2.2.- Con il secondo motivo, il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 1991, art. 3 e ss., laddove la Corte ha censurato la durata ragionevole del processo tributario connesso.

3.1.- I due ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c..

4.1.- Per ragioni di ordine logico, vanno esaminati congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale ed i due motivi dell’incidentale.

I motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale vanno accolti, nei sensi di cui in motivazione, va accolto nei sensi di cui in appresso il primo motivo del ricorso incidentale, mentre va respinto il secondo motivo.

Va resa applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla durata delle procedure fallimentari che, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea, non dovrebbe superare la durata complessiva di anni sette (vedi, tra le tante, Cass. 22408 e 8047 del 2010, 18689/2011), atteso che tenendo conto della peculiarità della procedura fallimentare, il termine di tre anni, che può ritenersi normale in una procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile sino a sette anni allorquando,come nella specie, si presenti particolarmente complesso il procedimento (vedi sentenza 20549/09), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi, e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali indipendenti; nè in tal modo, come ritiene il Ministero, si verrebbe a valutare la durata del connesso giudizio fiscale, atteso che lo stesso rileva solo come parametro della valutazione della durata ragionevole del complessivo procedimento fallimentare, e non già in via diretta, come tale idonea a costituire giudicato (sul principio, vedi le pronunce 22521/2010 e 3434/2011). Da quanto sopra esposto consegue che il decreto impugnato, che, in violazione dei principi dedotti, ha determinato una durata ragionevole di anni dieci, deve essere annullato, con ciò rimanendo assorbite le doglianze di cui ai motivi quarto e quinto del ricorso principale.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e, rilevato che, alla data della domanda, il processo fallimentare presupposto aveva avuto durata di anni sedici, detratta la durata ragionevole di anni sette, si deve concludere per la durata irragionevole di anni nove, per la quale, sulla base dei criteri adottati da questa Corte in materia, va equitativamente determinato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 8250,00, oltre interessi legali dalla domanda di equa riparazione e sino al saldo.

Le spese processuali vanno riliquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, e, avuto riguardo agli importi richiesti dalla parte, rilevato che la stessa non ha documentato le maggiori spese richieste, non ha indicato le specifiche voci dei diritti e le attività svolte al fine del riconoscimento degli onorari in misura più elevata, vanno riconosciuti, per il primo grado, Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorari (tale è il minore importo chiesto dalla parte), e per il presente giudizio, in Euro 1000,00 complessivamente, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 8250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, che determina per il giudizio di merito, nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 550,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il giudizio di legittimità, in Euro 1000,00 complessivamente, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27675 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata il epigrafe il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello di G.L. contro il rigetto della sostituzione della misura della custodia in carcere con altra meno afflittiva.

2. Ricorre il G. che si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione riguardo alla ritenuta permanenza di esigenze cautelari eccezionali senza peraltro che sia stata data risposta alle considerazioni tratte dal lungo periodo detentivo sofferto, dall’avanzata età del ricorrente e dalla remota data di commissione dei fatti contestati con conseguente fine di ogni collegamento con la criminalità organizzata.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto il Tribunale, contrariamente all’assunto del G., ha tenuto conto di tutti gli elementi la cui omessa considerazione oggi si lamenta. Nè il ricorrente profila incoerenze interne negli argomenti dell’ordinanza o l’impiego di arbitrarie massime di esperienza, talchè quello che in realtà richiede è un nuovo controllo di merito non esperibile in questa Sede.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27673 Inabilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 18 maggio 2009.

Il C. era titolare di una rendita da infortunio sul lavoro avvenuto il 15 aprile 1985 nella misura dell’11%. La rendita fu costituita il 1 marzo 1986.

Il 1 aprile 1998, a seguito di revisione INAIL, venne soppressa, in quanto l’inabilità, secondo l’Istituto, si era ridotta al 5%.

Con ricorso amministrativo del 18 maggio 2000 il C. si è opposto alla soppressione ed ha anzi chiesto l’innalzamento al 21%.

Con sentenza di primo grado venne riconosciuta la rendita dell’11%.

Il giudizio del CTU, posto dal giudice a fondamento della decisione, si basò sugli accertamenti eseguiti e sulle risultanze della visita collegiale alla quale il lavorare era stato sottoposto.

La Corte d’appello ha confermato tale giudizio nel merito motivando specificamente sul punto ed ha peraltro rilevato che la domanda di innalzamento della percentuale al 21% costituiva una richiesta di aggravamento formulata dopo la stabilizzazione dei postumi.

Due sono, pertanto, i motivi di rigetto dell’appello, uno attinente alla valutazione della misura della percentuale come quantificata dal giudice di primo grado e l’altro inerente alla tardività della richiesta di aggravamento.

Il C. ricorre per cassazione proponendo un solo motivo.

L’INAIL si difende con controricorso.

L’unico motivo è così rubricato: violazione falsa applicazione di norme di legge.

Motivazione insufficiente e contraddittoria.

La Corte d’appello avrebbe violato il principio di diritto per cui la revisione disposta ed operata d’ufficio dall’Istituto assicuratore non esclude la possibilità che l’assicurato possa instaurare, nell’ambito della procedura, un’autonoma domanda di revisione e la successiva valutazione medico legale deve tener conto anche degli aggravamenti verificatisi successivamente in corso di causa.

Il ricorso si occupa, quindi, solo del tema della tardività o meno della richiesta di aggravamento, senza considerare che la Corte si è comunque espressa sul merito, escludendo che la percentuale dei postumi possa ritenersi superiore all’11% accertato dal Tribunale e anche per questo motivo ha respinto il ricorso.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-09-2011, n. 5323 Decisione amministrativa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) L. Sviluppo S.p.A. ha indetto una gara a procedura negoziata, mediante espletamento di trattativa privata sotto soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva e della Relazione Paesaggistica con valenza di SOI, per la realizzazione del depuratore intercomunale Bonassola – Levanto (dal costo stimato di costruzione pari a Euro. 5.265.000,00), per un importo, a titolo di onorario massimo soggetto a ribasso, di Euro. 99,017,67 (al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali);

b) all’esito della gara, giusta verbali del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27 novembre 2009 e n. 8 del 9 dicembre 2009, il servizio è stato aggiudicato all’arch. M. M., rappresentante dello Studio M. e Associati s.r.l., che ha offerto il ribasso più alto (pari al 62,25%) sull’importo a base d’asta;

c) il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, con la sentenza n. 641 del 20 aprile 2011, accogliendo il ricorso proposto dall’ing. P. R., in proprio e quale capogruppo mandatario del R.T.I. tra T. Studio associato di ingegneria, Studio C. e ing. S. S., ha annullato la predetta aggiudicazione, in quanto, essendo il realizzando depuratore un’opera idraulica, la relativa progettazione rientrava nella competenza esclusiva degli ingegneri e non anche degli architetti, e ha condannato la stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, determinandolo nella somma corrispondente al compenso che questi avrebbe ottenuto a titolo di compenso, sulla base del ribasso offerto in gara (ciò in quanto, essendo già stato espletato il servizio, non poteva disporsi il risarcimento in forma specifica);

d) L. Sviluppo S.p.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando: 1) "Infrapetizione – Violazione dei principi in tema di acquiescenza e tardività dell’impugnazione in primo grado", in quanto non era stata neppure esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per la omessa tempestiva impugnazione del bando (avvenuta solo unitamente alla dell’aggiudicazione), benché la lex specialis, non limitando la partecipazione alla gara ai soli iscritti all’albo degli ingegneri, era immediatamente lesiva; 2) "Violazione delle norme e dei principi in tema di qualificazione ed interpretazione degli atti amministrativi – Difetto di motivazione per illogicità – Travisamento dei fatti risultanti dagli atti di causa – Irragionevolezza", in quanto l’oggetto dell’incarico non concerneva la realizzazione del depuratore quale opera idraulica, ma solo gli aspetti edilizio – urbanistici della realizzazione dell’edificio depuratore, restando in capo ad A.C.A.M. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato d’ambito, giusta protocollo d’intesa del 13 novembre 2009, la progettazione e la direzione dei lavori concernenti gli impianti e i collettori; del resto l’ammontare dell’importo a base di gara era assolutamente incompatibile con la completa progettazione preliminare e definitiva di un depuratore del valore di oltre 5 milioni di euro; 3) "Ultrapetizione", in quanto il ricorso era stato accolto per la asserita violazione dell’articolo 90, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che però non era stato neppure indicato come motivo di censura degli atti impugnati; 4) "Violazione dell’art. 2043 cod. civ. e degli artt. 120 ss.. del c.p.a. Violazione delle regole in tema di onere della prova", in quanto, ferma restando l’infondatezza del ricorso di primo grado, era erronea ed abnorme la condanna al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla somma offerta dalla ricorrente in sede di gara, il danno non potendo che corrispondere all’utile che la ricorrente avrebbe sarebbe stato conseguito (al massimo il 10% dell’importo offerto); ciò senza contare che nulla spettava a titolo di risarcimento del danno, qualora fossero stati ravvisabili nella procedura di gara vizi tali da comportarne l’integrale annullamento, senza consentire il subentro del concorrente secondo classificato, mancando in tal caso qualsiasi prova che quest’ultimo sarebbe stato effettivamente aggiudicatario della gara, tutt’al più potendo riconoscersi a titolo di risarcimento "…un importo pari all’utile (di cui sopra) fratto per il numero di concorrenti che hanno partecipato alla procedura";

e) l’ing. P. R., in proprio e quale capogruppo del costituitendo R.T.I. tra T. Studio associato di ingegneria, Studio C. e ing. S. S. si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto, riproponendo in via subordinata gli altri motivi di censura sollevati in primo grado, non esaminati in quanto assorbiti;

CONSIDERATO CHE:

f) i primi tre motivi di gravame sono infondati, in quanto:

1) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l’interessato ad una immediata impugnazione, sono soltanto quelle che prescrivono in modo in equivoco requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (tra le più recenti, C.d.S., sez. V, 04 marzo 2011, n. 1380; 15 ottobre 2010, n. 7515; sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166), fattispecie che non ricorre nel caso di specie, atteso che il bando di gara non conteneva alcuna clausola che impediva alla ricorrente in primo grado la partecipazione alla gara (prevedendo genericamente il punto 6.3. – Requisiti professionali – l’iscrizione all’Albo professionale previsti dai vigenti Ordinamenti del Professionista e dei suoi collaboratori responsabili della prestazione o dei Professionisti nel caso di professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei fra tali soggetti);

2) la tesi propugnata dall’appellante, secondo cui l’incarico di progettazione preliminare, definitiva e di redazione della Relazione Paesaggistica con valenza di SOI, oggetto di affidamento, concerneva solo i profili edili – urbanistici del realizzando edificio – depuratore intercomunale e non già la realizzazione proprio del depuratore (opera idraulica), è priva di qualsiasi elemento di prova (anche a livello soltanto indiziario), tanto più che il punto 2 del bando di gara, rubricato "Oggetto dell’incarico", testualmente recita "Affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva e della Relazione Paesaggistica con valenza di SOI, per la realizzazione del depuratore intercomunale Bonassola – Levanto; Costo presunto totale di costruzione Euro. 5.265.000,00; Luogo di esecuzione dei lavori e della prestazione dei servizi: Comune di Levanto, località Vallesanta"; è appena il caso di rilevare, sotto altro concorrente profilo, che gli atti amministrativi devono essere interpretati, oltre che secondo il loro dato letterale, anche secondo il criterio della buona fede, ex art. 1366 c.c., e che i relativi effetti devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotte certe e sicure (tra le tante, C.d.S., sez. V, 26 maggio 2010, n. 3359; 19 novembre 2009, n. 7260); del tutto irrilevante, apodittica e gratuita è la considerazione dell’appellante in ordine alla presunta modesta entità del compenso posto a base di gara in relazione al costo dell’opera, trattandosi di una mera argomentazione difensiva peraltro inidonea ad insinuare dubbi od incertezze sul servizio oggetto di affidamento;

3) non sussiste il vizio di ultrapetizione denunciato con riferimento alla circostanza che i primi giudici avrebbe posto a fondamento del loro convincimento la violazione dell’articolo 90, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al quale nessun accenno vi era nel ricorso introduttivo del giudizio: il vizio in questione sussiste solo se il giudice abbia esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti oppure abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio (C.d.S., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4500) e non già allorquando la sentenza utilizzi parametri normativi di riferimento o considerazioni diverse da quelle indicate dal ricorrente (C.d.S., sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854) ovvero quando il giudice abbia individuato il riferimento normativo non correttamente individuato dal ricorrente, atteso che l’essenziale è che sia stato individuato il concreto e specifico contenuto precettivo, rispetto al quale soltanto può configurarsi il vizio, spettando invece al giudice, in applicazione del noto principio "jura novit curia", la corretta individuazione del dato positivo di riferimento (C.d.S. sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3879); nel caso di specie, posto che il depuratore è pacificamente un’opera idraulica, la relativa progettazione rientrava nella competenza esclusiva degli ingegneri (secondo l’interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, C.d.S., sez. IV, 9 maggio 2001, n. 2600; 22 maggio 2000, n. 2938; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416), così che correttamente i primi giudici hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con il quale, pur non indicando espressamente l’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, era stato comunque dedotto "Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti"), sostenendosi l’illegittima l’aggiudicazione del servizio all’Arch. M., la cui offerta non era stata sottoscritta da un ingegnere (circostanza quest’ultima giammai contestata);

g) l’infondatezza dei tre esaminati motivi di gravame, cui consegue la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione del servizio all’Arch. M. M., rappresentante dello Studio M. e Associati s.r.l., esime la Sezione dall’esaminare gli ulteriori motivi di censura sollevati dall’appellato R..T.I. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non esaminati in quanto assorbiti ed espressamente riproposti con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio;

RILEVATO CHE:

h) è invece parzialmente fondato il quarto motivo di appello; infatti, posto che non è ragionevolmente dubitabile che l’A.T.I. ricorrente in primo grado abbia effettivamente subito un danno a causa dell’illegittima aggiudicazione del servizio a favore dell’Arc. M. (danno sulla cui effettiva sussistenza peraltro non è stata svolta alcuna specifica contestazione dall’appellante), tale danno non può tuttavia coincidere il prezzo (compenso o onorario) al quale il predetto R.T.I. ricorrente si era dichiarato disponibile, con l’offerta presentata, a redigere la progettazione preliminare, definitiva e la Relazione Paesaggistica del realizzando depuratore (non potendo condividersi la tesi secondo cui si sarebbe in presenza di una prestazione professionale priva di qualsiasi alea), dovendo piuttosto corrispondere all’utile netto che il predetto R.T.I. avrebbe conseguito e che può essere omnicomprensivamente e ragionevolemente determinato, in mancanza di una puntuale specificazione da parte del R.T.I. interessato ed in ragione delle stesse difese dell’appellante nella misura del 10% dell’importo offerto in sede di gara (Euro. 38.475,13) e cioè Euro. 3.847,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come già statuito nella sentenza impugnata (capo sul quale non vi è stata alcuna contestazione;

RITENUTO in conclusione che l’appello in esame deve essere parzialmente accolto nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società L. Sviluppo S.p.A. deve essere condannata al pagamento in favore del l’ing. P. R., in proprio e quale capogruppo del costituitendo R.T.I. tra T. Studio associato di ingegneria, Studio C. e ing. S. S. a titolo di risarcimento danni della somma di Euro. 3.847,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come già statuito nella sentenza impugnata; quanto alle spese di giudizio la parziale soccombenza ne giustifica la integrale compensazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da L. Sviluppo S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, n. 641 del 20 aprile 2011, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la società L. Sviluppo S.p.A. al pagamento in favore del l’ing. P. R., in proprio e quale capogruppo del costituitendo R.T.I. tra T. Studio associato di ingegneria, Studio C. e ing. S. S., a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro. 3.847,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito nella sentenza impugnata.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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