T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7969 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Fiumicino in data 14 luglio 2006 e depositato il successivo 2 agosto, i ricorrenti in atto il primo utilizzatore dell’area di cui è questione e la seconda proprietaria di alcune delle particelle indicate nel provvedimento in esame, impugnano la determinazione in epigrafe indicata con la quale quell’Ente ha ingiunto loro il ripristino di un’area di mq. 40.000 sulla quale è stato posto in opera asfalto senza titolo abilitativo.

Avverso tale ingiunzione essi propongono le doglianze meglio oltre indicate.

Concludono per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2006 sono stati disposti incombenti istruttori reiterati alla successiva del successivo 23 ottobre. L’istanza cautelare è stata accolta a termine alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2006 ed infine il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e va accolto come di seguito precisato.

Con esso gli interessati impugnano la determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Fiumicino ha ingiunto loro la rimozione "di asfalto per un’area di mq. 40,000" su "immobile distinto in catasto al Foglio n. 739, all. 242, Particella /c n. 424341571347, ricadente secondo le previsioni dello stralcio di PRG della ex Circ.ne XIV in zona M2 e secondo il nuovo PRG adottato con deliberazione di CC n. 137/99 e n. 159/99 in zona "F" ad attuazione "F3b"; l’immobile è incluso nel PPE adottato con deliberazione CC e che in attuazione della legge n. 1902/52 e s.m.i. trovano applicazione le misure provvisorie di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei Piani Regolatori Generali,…" su area sottoposta a vincoli ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e a vincolo aeroportuale di inedificabilità in altezza oltre che a rischio idrogeologico.

2.1 e 2.2 Avverso tale provvedimento gli interessati, con la prima doglianza oppongono la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere ed irrazionalità dell’azione amministrativa.

Lamentano di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento tanto più utile se si considera che il Comune è venuto ad incidere su una situazione fattuale che si protrae dal 1995. L’avviso avrebbe consentito di verificare che l’abuso non è stato accertato e che in realtà le particelle indicate nel provvedimento (41, 42, 43, 571 e 347) coprono un’area di 150.000 mq a fronte di quella di mq. 40.000 in esso indicata con evidente indeterminatezza del provvedimento sanzionatorio.

Con la seconda, che può essere esaminata a fattor comune con la prima, sostengono la violazione dell’art. 3 della legge n, 241 del 1990, l’indeterminatezza, la genericità e l’arbitrarietà del provvedimento, la mancata e/o erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato.

Insistono che l’area di mq. 40.000 indicata nell’ingiunzione è più piccola di quella realmente asfaltata individuata dalle particelle indicate, sicché non è dato capire quanta parte di dette particelle sia interessata al ripristino. In sostanza poiché le particelle come detto sopra non appartengono neppure tutte, tra i due, alla ricorrente si potrebbe arrivare a demolire su proprietà di terzi non evocati nell’ordinanza, con conseguente arbitrarietà dell’atto impugnato.

Le due censure vanno accolte nei termini di cui appresso.

Dalla eseguita istruttoria rimane incontestata la circostanza, che gli esponenti ribadiscono anche in memoria per l’udienza pubblica, secondo cui, mentre l’ingiunzione a demolire riguarda le particelle nn. 42, 43, 41, 571 e 347 per una superficie complessiva di oltre mq. 150.000, l’abuso sarebbe circoscritto a soli mq. 40.000 e – non è dato comprendere – per quale superficie di tali particelle, posto che la ricorrente è invece proprietaria di quelle a numero 41, 43 e 347 complessivamente di mq. 124.000. Infatti dalla produzione documentale di parte ricorrente è emerso che la particella n. 571 è di proprietà della Ferservizi s.p.a., ed ha un’estensione di mq. 10.000 e risulta asfaltata dal 1995; la particella n. 42 è di proprietà della società La Vela s.r.l. ed ha anch’essa una estensione di mq. 10.000.

In sostanza l’oggetto della demolizione risulta indeterminato, in quanto è errata l’individuazione delle particelle indicate nel provvedimento e sulle quali sarebbe stato realizzato il nuovo manto di asfalto e, posto che esse sono tre, non è dato neppure comprendere per quale parte della superficie di ciascuna debba essere rimosso l’asfalto abusivamente messo in opera. (cfr. per il profilo della indeterminatezza ed erroneità dell’oggetto della demolizione: TAR Piemonte, sezione I, 9 maggio 2007, n. 2077), con conseguente accoglimento dell’aspetto della rilevata erroneità dell’oggetto del provvedimento impugnato.

Non può, invece, essere accolta la parte della prima censura riguardante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In effetti il ricorrente C. sin dalla notificazione del modello 23/A bis del 18 aprile 2006 da parte della Polizia Municipale – per come risulta dalle premesse del provvedimento impugnato – è stato posto in condizione di conoscere la erronea individuazione delle particelle, come sopra rilevato, sicché in base al principio del raggiungimento dello scopo, tale aspetto della censura non può essere condiviso.

2.3 Con la terza doglianza gli interessati fanno valere la violazione degli articoli 27 e 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Essi sostengono che poiché in base all’art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380 la demolizione va ingiunta al proprietario ed al responsabile dell’abuso, ma questi per le circostanze sopra riferite non sono stati correttamente indicati dal provvedimento in esame, quest’ultimo si presenta carente anche sotto il dedotto profilo.

La circostanza che le particelle non siano correttamente individuate nel provvedimento esaminato comporta l’accoglimento anche di tale censura. Dal momento che, come rilevato in ricorso e con osservazione non smentita dall’Amministrazione comunale neppure in esito all’istruttoria, le particelle n. 571 e 42 sono di proprietà di altri soggetti che non figurano nell’ordinanza né come proprietari del suolo né come esecutori materiali dell’abuso, i due soggetti in essa invece indicati e cioè i ricorrenti non possono essere destinatari di un ordine da eseguirsi anche su suolo altrui.

2.4 Infine nel merito i ricorrenti contestano la violazione di legge e l’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche; l’inoperatività delle misure di salvaguardia, l’irrilevanza nel caso in specie dei vincoli indicati nel provvedimento; l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta; la violazione di legge per pendenza di domande di condono non ancora definite.

I ricorrenti sostengono che le misure di salvaguardia del PRG di Fiumicino adottato nel 1999 avendo durata quinquennale, secondo la legge 3 novembre 1952, n. 1902, sono ampiamente scadute sicché non si può limitare sine die il diritto di edificare degli interessati. Quanto poi all’esistenza di vincoli sul suolo di che trattasi, poiché l’asfaltatura è presente su tutta l’area di mq. 150.000 ed è presente da tempi risalenti essa non dà vita a nuove costruzioni. Peraltro l’area di proprietà della ricorrente ricade nella categoria M2 servizi privati con vincolo parziale di inedificabilità ed essendo l’area a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino risulta ampiamente occupata da insediamenti produttivi e gli stessi ricorrenti sono titolari di imprese su di essa insistenti. L’indicazione generica del vincolo archeologico e paesaggistico recata dal provvedimento, senza la specificazione su quale parte delle particelle indicate nell’atto esso insista comporta ancora la indeterminatezza dell’ordine di demolizione. Insistono ancora di avere presentato domande di condono nel 1995 e dalle foto in esse allegate emerge con chiarezza la presenza dell’asfalto, che peraltro risale al 2000. Sono state pure presentate ulteriori domande di condono del 2003 ancora pendenti.

2.4.1 Preliminare è l’aspetto della censura relativo alla presentazione delle domande di condono edilizio da parte del ricorrente nel 1995 e da parte della proprietaria, anch’essa ricorrente, nel 2004, in quanto come noto sia per il condono di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 sia per quello di cui dell’art. 32, comma 25 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 è prevista la sospensione dei procedimenti sanzionatori per effetto del richiamo alle norme del Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in esse contenuto.

Al riguardo tuttavia il Comune, nella risposta all’istruttoria effettuata dalla sezione ha elencato, con il relativo oggetto, dodici domande di condono presentate dal ricorrente e da altro soggetto utilizzatore dei suoli in questione, ma ha chiarito che in nessuna di esse rientrava la messa in opera di asfalto. Neppure nelle due istanze presentate dalla ricorrente ai sensi della legge n. 326 del 2003 e per l’esattezza presentate il 9 dicembre 2004 a prot. 74596 e il 10 dicembre 2004 a prot. 75787, si evinceva tale richiesta, riguardando una un manufatto di mq. 910,00 ed un’altra un manufatto di mq. 500.

Stante tale precisazione del Comune non è dato ritenere annullabile l’ordinanza di demolizione sotto il dedotto profilo e per la pendenza delle ridette domande di condono nelle quali non risulta l’intervento evidenziato.

E’ comunque da osservare che quand’anche si volesse accedere alla tesi dei ricorrenti secondo cui in una delle domande di condono del 1995 (ma non precisano in quale delle dodici) vi sarebbe una richiesta di scomputo degli oneri di urbanizzazione che comprendeva anche la posa in opera dell’asfalto per consentire il passaggio e la sosta di automezzi, tuttavia una cosa è la richiesta di titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento in questione, che manca proprio, altra cosa è il pagamento degli oneri collegati al condono e cioè l’oblazione ed il contributo concessorio che comprende appunto gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, prestazione questa accessoria alla prima e che non può tenere luogo della mancata richiesta di condono per il ridetto intervento, siccome mancante di titolo abilitativo.

2.4.2. L’aspetto della censura con il quale parte ricorrente lamenta imprecisi rinvii dell’ordinanza ai decreti di vincolo del Piano Territoriale Paesistico ed al rischio idrogeologico non fanno venir meno la circostanza che ben mq. 40.000 delle particelle di proprietà della ricorrente risultano asfaltate sine titulo, seppure non è dato comprendere per quali di esse.

2.4.3 Non può essere condiviso infine l’aspetto della censura inerente la violazione delle misure di salvaguardia che, ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902 comportano la sospensione di ogni pronuncia comunale in ordine a richieste di titoli abilitativi, in attesa dell’approvazione del Piano Regolatore, misure deliberate nel Comune di Fiumicino con atti del 30 luglio 1999 e del 7 ottobre 1999 e che, secondo le tesi di parte ricorrente sarebbero perciò scadute, stante la loro durata di tre o di cinque anni. Al riguardo è da rilevare che la sospensione opera quando vengano richiesti titoli abilitativi, che appaiano contrastanti con l’approvando PRG e non, come nel caso in esame, quando non ne è stato richiesto alcuno o le richieste relative ai condoni non ricomprendano neppure la sanzionata asfaltatura.

3. Con le precisazioni di cui sopra il ricorso va pertanto in parte accolto e per l’effetto va annullata l’ordinanza del Comune di Fiumicino n. 99 del 3 maggio 2006 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione e per il resto va respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

4. La soccombenza solo parziale e la mancata costituzione del Comune di Fiumicino conducono al non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Fiumicino n. 99 del 3 maggio 2006 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 07-10-2011, n. 36391 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15.3.2010, confermava la sentenza 17.12.2008 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di S.A. in ordine ai reati di cui:

"al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere realizzato – senza il prescritto permesso di costruire – in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, due corpi di fabbrica in ampliamento di un manufatto preesistente – acc. in (OMISSIS), fino al 3.10.2005;

– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere realizzato le opere edilizie anzidette in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo;

all’art. 483 cod. pen., poichè – in due domande di condono edilizio da lui presentate ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 – attestava falsamente che le opere di cui veniva richiesta la sanatoria erano state ultimate entro il 31 marzo 2003 – in Roma, il 9.12.2004;

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nei vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 6 di reclusione, con ordine di demolizione dette opere abusive e concessione dei doppi benefici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse del S., l’Avv.to Pasquale Landolfi, il quale ha eccepito violazione della legge processuale, poichè, essendo codifensore dell’imputato unitamente all’Avv.to Luciano Moneta Caglio, aveva ricevuto avviso dell’udienza di trattazione del 15 marzo 2010 (dopo il rifiuto opposto dal collega di studio alla ricezione dell’atto per l’indicazione illeggibile del nome dell’imputato) con irrituale comunicazione a mezzore, laddove, ai sensi dell’art. 167 c.p.p., la notifica sarebbe dovuta avvenire con le modalità di cui all’art. 157 c.p.p., commi 1 e 2.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè manifestamente infondato.

A fronte della corretta applicazione dell’art. 149 c.p.p. per le notificazioni urgenti al difensore (fatta espressamente salva dall’art. 167 c.p.p.), viene prospettata incongruamente, infatti, la necessità dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 157 c.p.p., commi 1 e 2.

La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati contravvenzionali scaduta in epoca successiva (3.4.2010) alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, a 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000/00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38666

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, deliberata il 19.7.2010 dal Tribunale di Termini Imerese, ricorre per cassazione l’imputato S.M. personalmente, con due motivi:

– violazione di legge perchè il processo sarebbe stato trattato da magistrato cui gli atti erano stati trasmessi dopo l’astensione di altri due magistrati, per incompatibilità in relazione ad attività pregresse nel procedimento, senza l’osservanza delle norme codicistiche (trasmissione diretta e provvedimento del presidente di sezione);

– omessa motivazione sull’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2. Il ricorso è infondato.

2.1 La situazione di procedimento descritta in ricorso è quella del giudice designato per la trattazione del processo che, ritenutosi incompatibile in ragione di precedente decisione giurisdizionale, ha trasmesso il fascicolo direttamente ad altro giudice del dibattimento che, nel medesimo giorno, ha respinto una richiesta di applicazione della pena proposta nell’interesse dell’imputato e, conseguentemente, ha trasmesso il fascicolo al presidente di sezione, il quale lo ha riassegnato ad altro giudice, che ha deliberato il "patteggiamento" nel confronto del quale è stato quindi proposto l’odierno ricorso.

Secondo il ricorrente, l’obiettiva duplice inosservanza della procedura prevista per il caso dell’astensione – in particolare sul punto della necessità di una decisione del presidente del tribunale, ex art. 36 c.p.p. – integrerebbe la nullità assoluta di tutti gli atti a decorrere dal passaggio del fascicolo al secondo Giudice, compresa la stessa sentenza oggi impugnata. Il ricorrente richiama a sostegno della propria prospettazione le decisioni di Sez. 1^, sent.

45378/2004 e di Sez. 1^, sent. 11791/1997. 2.1.1 La prevalente giurisprudenza di questa Corte suprema ha ripetutamente insegnato che nel caso di inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi non sussiste la nullità assoluta prevista dalla lett. A dell’art. 178 c.p.p. (da ultimo Sez. 5, sent. 41261/2008) .

Sez. 6, sent. 49988/2004 ha spiegato che tale peculiare nullità attiene alla sola capacità generica del giudice prevista dal primo comma dell’art. 33 c.p.p., quella che concerne la nomina e l’ammissione alla funzione giurisdizionale, non riguardando invece la capacità specifica presa in considerazione dall’art. 33 c.p.p., comma 2 in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice in un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (contesto ordinamentale richiamato dall’art. 43 c.p.p., comma 1), la cui violazione è espressamente esclusa dalla sanzione processuale di nullità.

Nello stesso senso, anche Sez. 3, sent. 2115/2004, Sez. 3, sent.

4750/2002, Sez. 4, sent. 1589/2002.

Giudica questa Corte che non vi siano ragioni per discostarsi da questo insegnamento. Le deduzioni del ricorrente sul punto sono sostanzialmente generiche, perchè il ricorso si limita a richiamare le due sentenze precedenti, citate.

Ma tali sentenze non possono essere condivise. La sentenza 11791/1997 argomenta di una situazione "sostanzialmente analoga" a quella dell’incompetenza per materia, ma a prescindere dalla sostanziale genericità del rilievo, va osservato che in tal modo si perviene ad una conclusione che, implicitamente richiamando l’analogia, appare contraria al principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 c.p.p..

La sentenza 45378/2004 conclude per la conferma della sussistenza della nullità assoluta che era stata dichiarata dal giudice a quo (il ricorso era stato proposto dalla parte pubblica), senza tuttavia nella motivazione richiamare espressamente una norma codicistica ed anzi, apparentemente, facendo riferimento alla ritenuta abnormità del provvedimento originario di dismissione del fascicolo in favore di altro giudice (lo stesso ricorrente a ben vedere denuncia la nullità assoluta della sentenza, tuttavia nelle deduzioni parlando di procedura bypassata con atto abnorme).

Proprio la motivazione della sentenza 45378/2004 consente quindi di confermare che l’inosservanza della procedura ex art. 36 c.p.p., per le condivise argomentazioni di Sez. 6 sent. 49988/2004 prima richiamata, non configura la nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., lett. A. Rimane allora la questione se sia o meno configurabile un atto abnorme, nel senso processuale del termine. A giudizio di questa Corte l’abnormità (intesa secondo l’ormai consolidata ultima accezione, con l’esercizio di un potere che mai potrebbe essere esercitato e il contemporaneo conseguente inevitabile stallo del procedimento: S.U. sent. 25957/2009) non è configurabile nel caso – che è quello che solo qui rileva secondo le deduzioni del ricorso – in cui la necessità dell’astensione è palese in ragione del previo compimento di attività giurisdizionale che determina successiva incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p., posto che in tali casi non vi è alcuna discrezionalità nella delibazione finale ed il giudice ha addirittura l’obbligo di non trattare il processo, mentre la parte privata ha sempre la possibilità di utilizzare nei confronti del "nuovo" giudice l’istituto della ricusazione, per far emergere l’irregolarità; il che conferma comunque, anche sotto tale aspetto, l’assenza del secondo requisito dello stallo del procedimento, od anche la sola sussistenza di un inevitabile e non superabile pregiudizio difensivo.

2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale espressamente motivato sul punto (pag. 1 ultimo capoverso della sentenza).

3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 16-12-2011, n. 9831

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento dell’istanza essendo, nelle more del giudizio, venuta a conoscenza dell’atto richiesto;

Considerato quindi che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, in ragione anche del complessivo comportamento processuale della parte resistente, che le spese di giudizio vanno poste a carico di quest’ultima e liquidate in complessivi euro 1000,00 (euro mille);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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