Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-06-2012, n. 9967 Licenziamento per causa di malattia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La AMIAT – Azienda multiservizi igiene ambientale Torino spa ricorre, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.c. contro la sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata l’8 gennaio 2010.

Un dipendente dell’azienda, B.G., con mansioni di raccoglitore, venne giudicato non idoneo, a causa di un complesso di malattie, alle sue mansioni, ma idoneo ad un diversa collocazione lavorativa di natura sedentaria. La società gli comunicò l’intenzione di procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 40, comma 7, ccnl per i lavoratori della aziende municipalizzate di igiene urbana.

Il dipendente chiese di rimanere in servizio; gli venne offerta la possibilità di farlo come addetto alle pulizie; il B. non accettò.

Nel confermare la risoluzione del rapporto, l’azienda non gli erogò la somma una tantum prevista dal medesimo art. 40 del ccnl.

Il B. agì in giudizio per ottenere il pagamento di tale una tantum. La società si costituì sostenendo che essa spetta solo ai dipendenti ai quali non viene offerta la possibilità di svolgere altre mansioni e che quindi non spettasse al B., che aveva rifiutato l’offerta di rimanere al lavoro come addetto alle pulizie.

Il Tribunale ha deciso la questione pregiudiziale sull’interpretazione della clausola del contratto collettivo nazionale controversa, nel senso che detta una tantum spetta in tutti i casi in cui non venga raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni alternative e non solo quando ciò dipende dal fatto che l’azienda non è stata in grado di offrire una soluzione alternativa.

Contro tale decisione la società propone tre motivi di ricorso.

Il B. si è difeso con controricorso e con memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 in relazione agli artt. 1362, 1363, 1367 c.c. perchè il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il significato da dare all’utilizzazione dell’aggettivo eventuale.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 40, in relazione agli artt. 1366 e 1371 c.c., per violazione del principio di buona fede e correttezza nonchè del principio dell’equo contemperamento degli interessi perchè con la previsione contrattuale le parti hanno addossato alle aziende un onere ulteriore rispetto a quelli che avrebbero avuto per legge, onere che pertanto "deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l’obbligato".

Con il terzo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Quest’ultimo motivo è formulato in modo inammissibile, perchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il vizio di motivazione può essere dedotto in relazione all’accertamento di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nel caso in esame la ricorrente omette di indicare qual è il fatto e, omette di spiegarne il carattere controverso e decisivo.

I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente.

L’art. 40 del ccnl in questione disciplina l’inidoneità sopravvenuta in servizio, disponendo quanto segue:

"1 – E’ diritto dell’Azienda di far constatare in ogni momento l’idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito.

2 – L’accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa l’idoneità alla mansione……

3 – Contro l’eventuale giudizio di inidoneità sia l’Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all’organo di vigilanza territorialmente competente (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 17, comma 4)………

6. Gli organi di cui sopra potranno:

a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito;

b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;

d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.

7 – Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere b) e c), l’Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8.

8 – E’ data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. c), di formulare all’Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell’accertamento medico. In tal caso, l’inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento.

9 – La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all’Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della lettera con la quale l’Azienda stessa, a seguito dell’esito della visita, comunica al lavoratore l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.

10 – L’accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. ed il lavoratore interessato.

11 – Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorchè in mansioni non equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il C.C.N.L. Qualora non si raggiunga l’accordo, l’Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità.

12 – Nell’ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata "ad personam" la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell’assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale differenza ("ad personam") è parte della retribuzione globale.

ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA’.

a) Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, l’Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma "una tantum" definita nella sottoindicata tabella.

b) L’esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a), avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno.

c) L’"una tantum" sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55 compiuto anagraficamente.

d) I posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione della suddetta somma "una tantum", non verranno ricoperti per un periodo corrispondente ai mesi di "una tantum" riconosciuti agli stessi lavoratori esonerati".

L’interpretazione di tali disposizioni dell’autonomia collettiva effettuata dal Tribunale è perfettamente condivisibile.

La somma una tantum prevista dalla lett. a) del punto n. 12 spetta a tutti i lavoratori riconosciuti (con le procedure previste dai commi precedenti) inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata infruttuosamente esperita la procedura di riallocazione.

Quindi, in tutti i casi in cui non sia stato raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza che il contratto distingua tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto tale possibilità ed il caso in cui l’abbia offerta ma il dipendente non l’abbia accettata.

Tale interpretazione non subisce modifiche a causa della lettura dell’inciso contenuto nel punto 11 della medesima norma, per cui:

"qualora non si raggiunga l’accordo, l’azienda procederà al licenziamento del lavoratore…con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia".

Infatti, l’eventualità dell’applicazione delle successive disposizioni, e quindi del diritto alla indennità, deriva dal fatto che le disposizioni successive prevedono casi in cui l’indennità non deve essere corrisposta (per i lavoratori che al momento del licenziamento abbiano un’età anagrafica parti a quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età diminuita di un anno) o deve essere corrisposta in misura ridotta.

Al contrario, come si è visto, nessuna distinzione viene introdotta in relazione al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata esperita infruttuosamente, perchè la norma non distingue in ordine alle ragioni di tale esito infruttuoso.

L’interpretazione letterale e sistematica della normativa porta a tali conclusioni e quindi il primo motivo di ricorso risulta infondato. Così come risulta infondato il secondo motivo, perchè anche una lettura dell’accordo secondo il canone della buona fede, porta alla medesima conclusione. Nè modifiche dell’interpretazione possono essere introdotte ai sensi dell’art. 1371 c.c., norma che opera solo quando, applicate le regole dettate dall’art. 1362 c.c. e segg., il contratto rimanga oscuro.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 nonchè 5.000,00 (cinquemila/00) Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 298

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

In data 27.9.2000 lo Stato Maggiore della Difesa, con provvedimento prot. n. 182/0940/20.15.4 ha ordinato al Ten. Col. G.V., in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa – Centro Interforze Verifica Armamenti in Roma, di partecipare alla missione all’estero per la costituzione del neo organismo internazionale RACVIAC. L’Ufficiale è stato inviato in regime di missione ordinaria nelle more del passaggio al trattamento di cui alla legge n. 642 del 1961 all’atto della firma del MUO (atto di costituzione formale del Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center, finalizzato a supportare il processo di stabilizzazione nei Balcani) tra Italia e Croazia. Con provvedimento del 22.12.2001 l’interessato è stato informato del possibile prolungamento della missione. Con successivo provvedimento del 23.10.2001 prot. n. BL/II/2/15981/M.4.2 è stata decretata l’attribuzione dell’indennità speciale ex art. 3, l.n. 642/1961 di 1.800 dollari mensili con decorrenza 2.10.2001. A tale provvedimento, tuttavia, non ha fatto seguito la corresponsione dell’indennità. In data 8.3.2001 è stato è stato firmato l’accordo tra Germania e Croazia con il quale è stato costituito formalmente l’organismo MUO, di fatto già nato nell’ottobre 2000 con l’arrivo in sede del personale militare inviato in missione dalle nazioni aderenti all’iniziativa.

L’Italia, pur avendo aderito sin dall’inizio all’iniziativa – inviando in missione sin dall’ottobre del 2000 il proprio personale militare – solo nel settembre del 2002 ha ratificato il MOU. Ma anche successivamente alla citata ratifica al V. non è stata attribuita alcuna indennità, ivi compresa l’indennità speciale di cui al provvedimento adottato nell’ottobre 2001.

In data 9 ottobre 2002 si è conclusa per il Ten. Col. V. la missione biennale presso l’organismo internazionale RACVIAC. L’Ufficiale è, quindi, rientrato in Italia ed in data 23 maggio 2003 ha notificato all’Amministrazione un atto di diffida chiedendo la corresponsione dell’indennità prevista dalla legge 642/61 per il periodo di servizio 1° ottobre 2000 – 9 ottobre 2002, svolto presso l’organo RACVIAC con sede in Zagabria. Non avendo avuto riscontro, il 7 ottobre 2003 l’interessato ha diffidato la medesima Amministrazione a concludere il procedimento amministrativo avviato con l’istanza del 23 maggio 2003.

In data 24 novembre 2003 è stato notificato al V. il provvedimento prot. n. DGPM/IV/12/143537/10/D.21 datato 24 novembre 2003 con il quale l’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642/61 è stata riconosciuta a decorrere dal 20 settembre 2002, posto che il MOU era stato ratificato solo nel settembre di tale anno.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, l’interessato lo ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con successive memorie la parte ricorrente ha argomentato ulteriormente le proprie posizioni.

All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio osserva che avverso il provvedimento impugnato il ricorrente, con un articolato motivo di ricorso, ha dedotto i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione della legge 8 luglio 1961, n. 642; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta.

In particolare, il ricorrente, richiamando gli artt. 1, 2 e 3 della citata legge, ha rilevato che l’attribuzione dell’indennità in questione è ancorata al servizio prestato per oltre sei mesi presso "delegazione o rappresentanza militare all’estero’. Nella fattispecie ricorrevano tali condizioni e, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere l’indennità. A nulla, sotto questo profilo, rileva il fatto che l’Italia abbia formalmente ratificato il MOU nel settembre 2002 e, cioè, due anni dopo l’invio in missione dell’Ufficiale, perché le mansioni svolte nel frattempo dal V. sono state le medesime e, con atti ufficiali, sin dall’inizio, l’Amministrazione aveva stabilito che l’indennità sarebbe stata corrisposta (cfr. provvedimenti del 27.9.2000 e 17.10.2001). Risulta, quindi, illegittimo negare la corresponsione dell’indennità sulla base del fatto che la ratifica del MOU da parte dell’Italia sia avvenuta, formalmente, solo nel settembre 2002, in quanto, nella sostanza e con atti concreti, l’Italia aveva condiviso l’iniziativa dal momento del suo avvio, aderendo all’organismo internazionale sin dalla Conferenza di Berlino del 7.7.2000, inviando in missione il V. e dandone atto nel Libro bianco della Difesa del marzo 2002 (anteriore alla ratifica del MOU).

2. L’Amministrazione si è limitata a costituirsi in giudizio senza depositare memorie difensive.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, all’epoca dei fatti, era disciplinato dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (abrogato ex art. 2268, comma 1, n. 489, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo).

La normativa di riferimento stabiliva che: – il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione e le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli e seguenti (art. 1, comma 1); – le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all’estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe; eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma dell’articolo 1 (art. 1, comma 2); – l’assegno di lungo servizio all’estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all’estero a quello di cessazione dalla destinazione (articolo 2); – al personale di cui all’art. 1 può essere attribuita, qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall’assegno di lungo servizio all’estero, con le modalità previste dall’art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 (articolo 3).

L’interpretazione autentica delle disposizioni relative all’assegno di lungo servizio e all’indennità di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 (richiamati dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese), è stata fornita con l’art. 39vicies semel, comma 39, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, e dell’art. 16, D.L. 17 gennaio 2006, n. 10, i quali stabiliscono che l’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Alla luce di tale quadro normativo va considerata la tesi del ricorrente secondo cui egli avrebbe diritto alla corresponsione dell’indennità di cui alla l.n. 642/1961 per il servizio prestato all’estero presso l’organo RACVIAC in Zagabria dal 1.10.2000 al 9.10.2002.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che l’Amministrazione non ha contestato che il Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (finalizzato a supportare il processo di stabilizzazione nei Balcani) sia qualificabile quale "organismo internazionale" ai sensi della normativa richiamata, in quanto negli stessi atti dello Stato Maggiore della Difesa depositati in giudizio il RACVIAC viene indicato come tale, né è stata contestata, in astratto, la spettanza dell’indennità di cui alla legge n. 642 del 1961.

Ciò che è in discussione è la decorrenza di tale indennità.

Sul punto, a parere del Collegio, la normativa di riferimento va intesa nel senso che l’indennità spetta in presenza di due condizioni: la destinazione del personale militare presso uno dei Soggetti indicati e l’effettivo servizio ivi prestato all’estero per un periodo superiore a 6.

E’ evidente che il primo requisito non è dato né dal semplice invio in missione dell’interessato (come sostiene il ricorrente, indicando la data dell’1°.10.2000), né dalla ratifica del MOU da parte dell’Italia (come sostiene l’Amministrazione, indicando la data del 20.9.2002), ma dalla "costituzione" del RACVIAC.

Il ricorrente ha affermato e l’Amministrazione non ha contestato che l’accordo tra Germania e Croazia relativo al MUO (atto di costituzione formale del Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center, finalizzato a supportare il processo di stabilizzazione nei Balcani) è stato firmato in data 8.3.2001 e, quindi, è da tale data che l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere all’interessato l’indennità in questione, posto che in quel momento l’interessato prestava servizio presso la sede estera ivi inviato in missione proprio per la costituzione del neo organismo internazionale RACVIAC (cfr. provvedimento dello Stato Maggiore della Difesa prot. n. 182/0940/20.15.4 del 2000) e considerato che non è in discussione la ricorrenza della seconda della condizioni fissate dalla legge per il riconoscimento del beneficio economico in questione (il prolungamento del servizio per oltre sei mesi).

Prima di tale data, e, cioè, dall’ottobre 2000 e fino alla costituzione del RACVIAC, deve ritenersi che le nazioni aderenti all’iniziativa abbiano inviato in sede il personale militare al fine di collaborare alla costituzione del citato organismo ma, per questo, è stata correttamente corrisposta agli interessati solo l’ordinaria indennità di missione, nelle more del passaggio al trattamento ex l.n. 642/1961 (come emerge dal provvedimento del 22.12.2000).

Risulta, quindi, illegittimo, nei limiti anzidetti, il provvedimento impugnato con il quale è stato riconosciuto al ricorrente il trattamento di cui alla legge n. 642 del 1961 per soli 20 giorni, dalla data di ratifica del MUO (atto di costituzione formale del Regional Arms Control Verification and Implementation Assistenze Center) da parte dell’Italia (avvenuta il 19.9.2002) alla data di cessazione della missione del V. (9.10.2002).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato nel senso che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell’indennità di cui alla legge n. 642 del 1961 dall’8.3.2001 e fino al 9.10.2002, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1, l.n. 642/1961 circa il fatto che eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dagli enti, comandi od organismi di appartenenza, devono essere detratti dal trattamento di cui al primo comma del medesimo articolo.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della disciplina applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13994

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Svolgimento del processo

Che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perchè erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.

che il rigetto della domanda è stato motivato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione;

che l’originario ricorrente chiede la cassazione della decisione sulla base di due motivi;

che l’INPS ha depositato procura;

che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che l’INPS ha preso parte alla discussione in udienza.

Motivi della decisione

Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della eccezione di decadenza, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sul punto con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza.

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n. 7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (preclude, cioè, l’esercizio del diritto e determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato;

che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto compatibile il principio costituzionale del giusto processo con l’esclusione del prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza sostanziale dall’azione per il decorso dei termini previsti dalla legge (Cass. n. 26019 del 2008);

che, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nel caso di specie nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio;

che la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione giudiziaria, in presenza di una statuizione implicita di rigetto della eccezione di decadenza, non si pone in contrasto con la decisione di questa Sezione lavoro (sent. n. 7122 del 2012) richiamata nelle memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in quanto, dalla lettura della relativa motivazione, non emerge se, nel caso ivi esaminato, il primo giudice aveva statuito esplicitamente o meno sulla decadenza;

che pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale;

che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (v. Sez. un. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;

che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 7245 del 2012), dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come, infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245/2012, la espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle Sezioni unite del 2009;

che, pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 è inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 16-10-2008 (01-10-2008), n. 38951 Confisca – Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi – Operatività anche nel caso di estinzione del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con sentenza, deliberata il 17 aprile 2008 e depositata il in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere a carico di C. D.L., imputato delle contravvenzioni di cui all’art. 679 c.p. (capo sub G della rubrica) e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 (capo sub H, ibidem) essendo i ridetti reati estinti per intervenuta oblazione; ha disposto la confisca delle materie esplodenti; ha ordinato, invece, la restituzione delle armi in sequestro "fatta salva ogni diversa determinazione dell’Autorità amministrativa".
2. – Ricorre per Cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto del 24 aprile 2008, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza della legge penale, in relazione alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 e art. 240 del Pubblico Ministero, deducendo che in materia di reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria e deve essere, pertanto, ordinata anche nel caso del proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato.
3. – Il ricorso (peraltro proposto limitatamente alle sole armi e non anche alle munizioni delle quali il giudice a quo ha ordinato la restituzione, omettendo di disporne la confisca) è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente fissato il principio di diritto, secondo il quale "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato" (Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 1264, Pisciotta, massima n. 235854; cui adde: Sez. 1, 22 settembre 2006, n. 34042, Bardino, massima n. 234799).
E il principio in parola è stato ribadito proprio in termini: nel caso, appunto, di oblazione per la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 (Sez. 1, 23 ottobre 1997, n. 5967, Porpiglia, massima n. 209788; Sez. 1, 29 ottobre 1997, n. 413, Caracciolo, massima n. 209434) ovvero di cui al successivo art. 20 bis (Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 11128, Maesano, massima n. 209157).
Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa confisca delle armi, già sequestrate, che questa Corte dispone, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lettera l). Non è, infatti, necessario, trattandosi di statuizione conseguente ipso jure, il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l’impugnata sentenza, limitatamente alla omessa confisca delle armi, che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.