Corte di Giustizia CE, Sez 5, 12 dicembre 1996, C – 74/95 e C – 129/95 – Interpretazione 89/391/CEE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FattoDiritto

1 Con ordinanze rispettivamente del 10 marzo e del 18 aprile 1995, pervenute alla Corte il 13 marzo e il 20 aprile successivi, la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino (in prosieguo: la "Procura della Repubblica"; procedimento C-74/95) e la Pretura circondariale di Torino (procedimento C-129/95) hanno sollevato, a norma dell’art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 156, pag. 14, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di procedimenti penali contro ignoti per presunta violazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (GURI n. 265 del 12 novembre 1994; in prosieguo: il "decreto"), e in particolare del suo titolo VI ("Uso di attrezzature munite di videoterminali"), contenente le disposizioni di attuazione della direttiva nell’ordinamento italiano.
3 Nell’ambito di tali procedimenti, alcuni ispettori dell’Unità Sanitaria Locale di Torino, su richiesta della Procura della Repubblica, avevano ricostruito la mappa dell’utilizzo dei videoterminali nella sede della società Telecom Italia, a Torino.
In tale occasione è risultato che alcuni lavoratori utilizzavano il videoterminale più di quattro ore al giorno per un numero di giorni inferiore all’intera settimana lavorativa, mentre altri lo utilizzavano meno di quattro ore al giorno per tutta la settimana lavorativa.
4 Nel suo provvedimento di rinvio, la Procura della Repubblica osserva che, al fine di decidere sull’opportunità di adottare, nella fattispecie, provvedimenti che rientrino nella sua competenza, come un mandato di comparizione o il sequestro preventivo al fine di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze di possibili ipotesi di reato, essa deve appurare se si configurino nella specie ipotesi di reato e, in particolare, se siano stati violati gli artt. 50-59 del decreto.
5 L’art. 51 del decreto definisce il lavoratore, ai fini del titolo VI, come colui "che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all’art. 54, per tutta la settimana lavorativa".
Le altre disposizioni del titolo VI riguardano gli obblighi del datore di lavoro, l’organizzazione del lavoro, lo svolgimento quotidiano del lavoro, le norme in materia di controllo medico, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la loro consultazione e la loro partecipazione.
Il titolo IX del decreto istituisce un regime di sanzioni penali.
6 La Procura della Repubblica ritiene che per interpretare le disposizioni rilevanti del decreto sia anzitutto indispensabile precisare la portata della definizione di "lavoratore" ai sensi della direttiva, che figura all’art. 2, lett. c), di quest’ultima.
Ai sensi di tale disposizione si intende, ai fini della direttiva, per:
"c) lavoratore, qualunque lavoratore ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 89/391/CEE che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un’attrezzatura munita di videoterminale".
7 La Procura della Repubblica si chiede in particolare se tale definizione escluda il lavoratore che utilizzi un videoterminale tutti i giorni della settimana lavorativa, senza utilizzarlo necessariamente tutti i giorni per quattro ore consecutive, nonché il lavoratore che utilizzi il videoterminale per almeno quattro ore consecutive tutti i giorni della settimana lavorativa, tranne un giorno.
8 La Procura della Repubblica rammenta al riguardo che l’art. 51 del decreto di attuazione della direttiva definisce il lavoratore come colui "che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all’art. 54, per tutta la settimana lavorativa" e che gli artt. 54 e 55 del decreto prescrivono un’interruzione del lavoro sul videoterminale mediante pause o cambiamento di attività, nonché una sorveglianza sanitaria qualora l’interessato "svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive".
9 La Procura della Repubblica desidera inoltre che venga chiarita la portata dell’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva, secondo il quale:
"1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:
– prima di iniziare l’attività su videoterminale,
– periodicamente, in seguito, e
– allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.
2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità".
10 La Procura della Repubblica si chiede in particolare se il n. 1 di tale disposizione prescriva l’esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori, ovvero se lo limiti a categorie particolari di lavoratori.
Essa vorrebbe inoltre sapere se il n. 2 della medesima disposizione prescriva l’esame oculistico anche in esito all’accertamento sanitario periodico, oltre che all’accertamento sanitario preventivo.
Essa osserva in tale contesto che, ai sensi dell’art. 55 del decreto, gli accertamenti medici periodici riguardano soltanto i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45_ anno di età; inoltre esso sembra imporre gli esami specialistici solo in esito alla visita medica preventiva, e si limita a stabilire il controllo oftalmologico a richiesta del lavoratore, ogniqualvolta quest’ultimo sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico.
11 Infine la Procura della Repubblica si interroga sulla portata dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di adattare i posti di lavoro alle prescrizioni minime di cui all’allegato della direttiva poiché l’indagine in questione ha messo in evidenza eventuali violazioni alle prescrizioni del capo 2 ("Ambiente") di tale allegato.
Tali questioni riguardano gli artt. 4 e 5 della direttiva.
12 L’art. 4 dispone che "i datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro messi in servizio per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 soddisfino alle prescrizioni minime di cui all’allegato", mentre, ai sensi dell’art. 5, "i datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro già messi in servizio entro il 31 dicembre 1992 siano adattati per soddisfare alle prescrizioni minime di cui all’allegato entro quattro anni al massimo a decorrere da tale data".
13 Anzitutto la Procura della Repubblica intende sapere se le disposizioni sopraccitate si applichino soltanto qualora il "posto di lavoro" ai sensi dell’art. 2 della direttiva sia effettivamente occupato da un "lavoratore" ai sensi di questa stessa norma.
Essa si domanda poi se gli artt. 4 e 5 della direttiva richiedano che i posti di lavoro siano adeguati alle sole prescrizioni minime stabilite al capo 1 dell’allegato (Attrezzature) o anche alle prescrizioni contenute ai capi 2 ("Ambiente") e 3 ("Interfaccia elaboratore/uomo") dell’allegato.
Essa sottolinea al riguardo che, ai sensi dell’art. 58 del decreto, i posti di lavoro devono rispondere alle prescrizioni minime enunciate dall’allegato VII del decreto, che dal canto suo riguarda soltanto le attrezzature.
14 Alla luce di quanto sopra, la Procura della Repubblica, con ordinanza 10 marzo 1995, ha deciso di sottoporre alla Corte tali questioni.
15 La Pretura circondariale di Torino, con ordinanza 18 aprile 1995, ha sottoposto alla Corte le medesime questioni pregiudiziali nell’ipotesi in cui la Corte negasse al Pubblico ministero il diritto di presentare una domanda pregiudiziale ai sensi dell’art. 177 del Trattato.
16 A quanto asserisce la Pretura, la domanda in precedenza citata riguarda questioni la cui soluzione appare ad essa indispensabile per valutare la fondatezza della domanda che il Pubblico ministero le ha presentato, cioè la domanda di procedere a una perizia per determinare la sufficienza delle pause concesse ai lavoratori di cui trattasi, l’adeguatezza degli apprestamenti sanitari e la congruità delle postazioni lavorative alle prescrizioni minime.
Il giudice nazionale osserva che, prima di ordinare il detto provvedimento, egli deve pronunciarsi in particolare sull’esistenza delle violazioni presunte delle disposizioni del decreto.
Ora, l’interpretazione del decreto, che attua la direttiva, dipenderebbe dalla soluzione data alle questioni pregiudiziali.

Causa C-74/95
17 La Commissione ritiene che tale domanda debba essere dichiarata irricevibile poiché la Procura della Repubblica non costituisce una giurisdizione ai sensi dell’art. 177 del Trattato.
18 Al riguardo occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, questa può essere adita a norma dell’art. 177 solo da un organo chiamato a pronunciarsi con assoluta indipendenza nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale (v., ad esempio, sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545, punto 7, e 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477, punto 21, e ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4).
19 Ora, ciò non avviene nel caso di specie.
Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 6-9 delle sue conclusioni, la Procura della Repubblica ha il compito, nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, non già di dirimere con assoluta indipendenza una controversia, ma di sottoporla eventualmente, in quanto parte che esercita l’azione penale nel processo, al giudizio dell’organo giurisdizionale competente.
20 Di conseguenza, la Procura della Repubblica non può essere considerata come giurisdizione a norma dell’art. 177 del Trattato e le sue questioni devono essere dichiarate irricevibili.

Causa C-129/95
21 Preliminarmente occorre rilevare che la Corte non può, per il tramite dell’art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla validità di un provvedimento di diritto interno alla luce del diritto comunitario, come le sarebbe possibile fare nell’ambito dell’art. 169 del Trattato (v., ad esempio, sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL, Racc. pag. 1131).
La Corte tuttavia è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità per la decisione della causa dinanzi ad esso pendente (v., ad esempio, sentenza 12 luglio 1979, causa 223/78, Grosoli, Racc. pag. 2621, punto 3).
22 Emerge tuttavia dall’ordinanza di rinvio che, nella fattispecie, il giudice a quo non esclude che la presa in considerazione delle disposizioni della direttiva possa aver direttamente l’effetto di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione di tali disposizioni, mentre una siffatta responsabilità non deriverebbe dall’interpretazione della normativa adottata in particolare per dare attuazione alla direttiva.
23 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 36), una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.
24 Certo, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato (v., ad esempio, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).
Tuttavia, l’obbligo del giudice nazionale di riferirsi al contenuto della direttiva nell’interpretare le pertinenti norme di diritto nazionale incontra i suoi limiti, in particolare nel caso in cui siffatta interpretazione abbia l’effetto di determinare o aggravare, in base alla direttiva ed indipendentemente da una legge adottata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v. in particolare sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13).
25 Per quanto riguarda più in particolare un caso come quello in esame nel procedimento a quo, che verte sull’estensione della responsabilità penale risultante da una legge adottata in particolare per trasporre una direttiva, occorre precisare che il principio che ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell’imputato, che è il corollario del principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più in generale del principio di certezza del diritto, osta a che siano intentati procedimenti penali a seguito di un comportamento il cui carattere censurabile non risulti in modo evidente dalla legge.
Tale principio, che fa parte dei principi generali di diritto poiché si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato altresì sancito da diversi trattati internazionali e, in particolare, dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 25 maggio 1993, serie A, n. 260-A, Kokkinakis, punto 52, e 22 novembre 1995, S.W./Regno Unito e C.R./Regno Unito, serie A, n. 335-B, punto 35, e 335-C, punto 33).
26 Di conseguenza spetta al giudice a quo garantire il rispetto di tale principio in sede di interpretazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva, del diritto nazionale adottato per attuare quest’ultima.
27 Fatte salve tali osservazioni, occorre risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo.

Sull’interpretazione dell’art. 2, lett. c), della direttiva
28 Il giudice a quo chiede se l’espressione "lavoratore che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un’attrezzatura munita di videoterminale", di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva, vada interpretato nel senso che essa riguarda, da un lato, lavoratori che utilizzino regolarmente siffatto videoterminale per quattro ore consecutive tutti i giorni della settimana, eccetto un giorno, e, dall’altro, lavoratori che utilizzino un videoterminale tutti i giorni della settimana per meno di quattro ore consecutive.
29 Al riguardo occorre constatare anzitutto che la direttiva non apporta alcun chiarimento su cosa significhi utilizzare "regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale" un’attrezzatura munita di videoterminale ai sensi dell’art. 2, lett. c).
30 Risulta dalla formulazione stessa della disposizione controversa che il carattere significativo del tempo regolarmente trascorso da un lavoratore davanti ad un videoterminale si valuta in relazione al lavoro normale del lavoratore considerato. Tale espressione non può essere definita in astratto e spetta agli Stati membri precisarne la portata in occasione dell’adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva.
31 Tenuto conto del carattere vago dell’espressione di cui trattasi occorre riconoscere agli Stati membri, nell’adozione di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere discrezionale che, alla luce del principio della previsione legale dei reati e delle pene rammentato al punto 25 della presente sentenza, impedisce in ogni caso che le autorità nazionali competenti facciano riferimento alle pertinenti disposizioni della direttiva qualora esse intendano avviare procedimenti penali nella materia disciplinata dalla direttiva.
32 Di conseguenza, e senza che sia necessario interrogarsi sulla fondatezza della tesi del governo austriaco e della Commissione secondo la quale un periodo di quattro ore consecutive trascorse regolarmente davanti a un videoterminale ogni giorno della settimana, eccetto un giorno, costituisce manifestamente per il lavoratore di cui trattasi un periodo significativo del suo tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 della direttiva, non occorre risolvere tale questione.

Sull’interpretazione dell’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva
33 Il giudice a quo chiede poi alla Corte se l’art. 9, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che esso prescrive un esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva o se tale obbligo riguardi solo determinate categorie di lavoratori.
Esso chiede inoltre se il n. 2 della medesima norma vada interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano di un esame oculistico in tutti i casi in cui l’esito dell’esame previsto al n. 1 lo renda necessario.
34 Per quanto riguarda l’art. 9, n. 1, della direttiva, è sufficiente constatare che nella formulazione di tale disposizione, che riguarda indifferentemente tutti i "lavoratori" ai sensi di tale direttiva, nulla consente di suffragare la tesi secondo la quale il beneficio di un adeguato esame degli occhi e della vista ai sensi della detta disposizione non sarebbe concesso a tutti i lavoratori quali definiti all’art. 2, lett. c), della direttiva.
35 Quanto all’art. 9, n. 2, della direttiva, esso prevede espressamente che i lavoratori beneficiano di un esame oculistico qualora "l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità" senza introdurre al riguardo una qualsiasi limitazione.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 9, n. 1, al quale rinvia il n. 2, può trattarsi vuoi dell’esame che precede il lavoro su videoterminale, vuoi dell’esame che avviene in seguito ad intervalli regolari, vuoi infine dell’esame al quale si procede al manifestarsi di disturbi visivi riconducibili al lavoro su videoterminale.
36 Pertanto occorre risolvere la questione del giudice nazionale dichiarando che l’art. 9, n. 1, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che all’esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva e che l’art. 9, n. 2, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano dell’esame oculistico in tutti i casi in cui l’esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario.

Sull’interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva
37 Il giudice a quo chiede infine se gli artt. 4 e 5 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo da essi sancito sia applicabile a tutti i posti di lavoro, così come definiti all’art. 2, lett. b), della direttiva, che potrebbero essere occupati da lavoratori ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva, anche se in realtà essi non sono occupati da siffatti lavoratori.
Il giudice a quo cerca altresì di sapere se gli artt. 4 e 5 della direttiva vadano interpretati nel senso che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell’allegato o se sia sufficiente che essi siano conformi alle sole prescrizioni relative alle attrezzature.
38 Occorre rilevare anzitutto che gli artt. 4 e 5 della direttiva, che sanciscono l’obbligo per i datori di lavoro di prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro soddisfino alle "prescrizioni minime di cui all’allegato", riguardano indistintamente tutte le prescrizioni enunciate nei tre capi del detto allegato, intitolati rispettivamente "Attrezzature", "Ambiente" e "Interfaccia elaboratore/uomo".
Peraltro, come la Commissione ha fatto giustamente osservare, i detti obblighi sono complementari e mirano a garantire che un determinato posto di lavoro risponda a un livello minimo di sicurezza e di tutela.
39 Emerge ancora dalla formulazione degli artt. 4 e 5 che tali norme riguardano tutti i "posti di lavoro" ai sensi della direttiva, siano essi occupati o no da lavoratori ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva.
40 Tale interpretazione è confortata in particolare dal quarto `considerando’ della direttiva, ai sensi del quale il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei "posti di lavoro" dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute "dei lavoratori", e dal settimo `considerando’, secondo il quale, per un "posto di lavoro" con videoterminali gli aspetti ergonomici rivestono particolare importanza.
41 Alla luce di quanto sopra, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che gli artt. 4 e 5 della direttiva devono essere interpretati nel senso che l’obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall’art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell’art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell’allegato.
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
Le questioni sollevate dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino sono irricevibili,
e, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Torino con ordinanza 18 aprile 1995, dichiara:
1) L’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), dev’essere interpretato nel senso che all’esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva e l’art. 9, n. 2, della direttiva 90/270 dev’essere interpretato nel senso che i lavoratori possono beneficiare dell’esame oculistico in tutti i casi in cui l’esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario.
2) Gli artt. 4 e 5 della direttiva 90/270 devono essere interpretati nel senso che l’obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall’art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell’art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell’allegato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che parte ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato opposto dal Consolato Generale d’Italia in Lagos che lo ha motivato in relazione alla circostanza che "il passaporto – presentato dal ricorrente – n. A00305846 è diverso da quello indicato nel Nulla Osta e quindi sussistono fondati dubbi circa la sua reale identità";

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato, in relazione alle dedotte censure di: 1) eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per omissione e difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere per mancato rilascio del visto di ingresso in presenza di tutti i requisiti di legge; 2) violazione di legge in relazione all’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 3) violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 6 bis del d.P.R. n. 334 del 2004; 4) violazione di legge in relazione all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

Motivi della decisione

in ordine al dedotto difetto di istruttoria ed alla sussistenza in particolare in capo al ricorrente di tutti i requisiti indicati dall’art. 6 bis del d.P.R. n. 334 del 2004 ai fini del rilascio del visto di soggiorno per lavoro subordinato, l’Amministrazione, nella relazione sul ricorso ha rappresentato che anche nel caso in esame, come nella stragrande maggioranza dei soggetti muniti di Nulla Osta per lavoro subordinato, "il passaporto esibito differisce da quello indicato nel Nulla Osta SUI, sicchè la sede consolare non è in grado di accertare la reale identità del possessore giuridicamente legittimato al possesso del Nulla Osta"; ed ha pure rappresentato le enormi difficoltà di controllo delle identità dei richiedenti causate da un sistema anagrafico di stato civile non sufficientemente attendibile in Lagos, sicchè le due censure non appaiono per nulla condivisibili;

RILEVATO che il ricorrente, riguardo alla motivazione del provvedimento, si limita ad osservare che essa si presenta carente, in quanto semmai l’Amministrazione a fronte di comportamenti rilevanti penalmente, quale la ipotizzata sostituzione di persona, avrebbe dovuto procedere a segnalazione alla competente Autorità giudiziaria, stante l’obbligatorietà dell’azione penale, mentre l’interessato nulla oppone in ordine alle circostanze dello smarrimento del passaporto – che ha causato il raddoppiamento del titolo e la diversità rispetto a quello indicato nel Nulla Osta di lavoro – e si limita a produrre la denuncia di smarrimento presentata in data 17 marzo 2008 alla autorità lagosiane, sicchè anche il dedotto difetto di motivazione non appare sostenibile;

CONSIDERATO che anche la censura concernente il mancato preavviso di provvedimento negativo previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 come in essa inserito in virtù della legge 11 febbraio 2005, n. 15, non pare suscettibile di accoglimento, dal momento che per giurisprudenza formatasi a seguito della entrata in vigore della norma di modifica della legge sul procedimento amministrativo, (TAR Sardegna, Cagliari, sezione II, 31 agosto 2010, n. 2158) anche al preavviso di provvedimento negativo si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’art. 21 octies il quale impedisce che possa essere annullato il provvedimento in cui sia mancata la comunicazione di avvio del procedimento quando l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso;

CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non appare suscettibile di accoglimento;

RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente M.W. al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore dell’Amministrazione degli Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 78 Procedimento

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la determina dirigenziale 4951 del 4 febbraio 2002 del comune di Aprilia con la quale è stata disposta la revoca dell’ordinanza 29 del 24 gennaio 2002 di sospensione della DIA acquisita protocollo generale il 24 dicembre 2001 (prot. 51405) e presentata dal condominio di via Campoleone Scalo 20 nonchè il provvedimento di tacito assenso formatosi sulla DIA prot. 51405 del 24 dicembre 2001 presentata dal medesimo condominio. Con ordinanza cautelare R.O. n.333/2002 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Sul ricorso va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto il comune di Aprilia nelle more del giudizio ha emesso l’ordinanza 49 del 10 febbraio 2003 di demolizione delle opere in contestazione che è stata adempiuta dal condominio con la rimozione delle predette opere. Però va respinta la domanda risarcitoria in quanto non è stata offerta prova del danno subito. Le spese del giudizio vanno poste a carico del comune di Aprilia e liquidate in favore dei ricorrenti nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il comune di Aprilia al pagamento delle spese a favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8330 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 novembre 2008 il Tribunale di Sulmona ha accolto la domanda avanzata da Ecoprogetti s.r.l. con citazione in riassunzione nei confronti di S.M. e ha dichiarato la insussistenza del diritto del S. alla compensazione legale ovvero giudiziale come richiesto nella domanda di opposizione alla esecuzione, dispiegata dal S. con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. del 24 febbraio 2006.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S., affidandosi a sei motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto la intimata società Ecoprogetti s.r.l..

Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2090 e 1243 c.c.; artt. 36, 161, 324, 669 septies e 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), corredato dal relativo quesito, attiene comunque ad un titolo giudiziario, il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo con condanna alle spese in forza della pronuncia ex art. 669 septies.

Infatti, il S. aveva chiesto un sequestro preventivo per crediti professionali nei confronti della Ecoprogetti s.r.l..

Il giudice rigetto" l’istanza e condannò alle spese.

In virtù di tale decisione la Ecoprogetti notificò al S. un atto di precetto onde recuperare le spese.

Al riguardo, non si può negare la natura di titolo giudiziario del provvedimento, pur essendo esso, una volta esperito l’unico rimedio possibile, ovvero il reclamo, un titolo giudiziario non definitivo, ma eseguibile, per cui corretta è la decisione impugnata sul punto.

Di vero, la decisorietà non definitiva del titolo se consente di agire in executivis, d’altro lato, quando vengono in questione due crediti sanzionati da un titolo giudiziario non definitivo, come nella specie, l’eventualità che quel titolo decada ovvero venga modificato per effetto dell’unica impugnazione possibile – il reclamo – impedisce l’operatività della compensazione eventualmente richiesta tra i due crediti.

2.-Il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, non coglie nel segno e, quindi, il quesito è errato.

Di fatto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, risulta dalla sentenza impugnata che i due crediti sono diversi,da quelli per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, come si evince dalla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo e dalla ammissione dello stesso opponente la Ecoprogetti (v.p. 5 sentenza impugnata – v. Cass. n. 8698/98).

3.-Il terzo e quarto motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’at. 360 c.p.c., n. 4) vanno esaminati congiuntamente.

Con essi il ricorrente, in buona sostanza, denuncia omessa pronuncia sul mancato accertamento e quantificazione dei crediti per prestazioni professionali con conseguente compensazione giudiziale o legale e ulteriore condanna di pagamento.

Queste censure meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.

Di vero, è noto che l’opposizione all’esecuzione, come nella specie, è un’azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente.

Quest’ultimo, ove contrasti l’opposizione chiedendo l’accertamento dei fatti negati dall’opponente e diretti a dimostrare la esistenza del proprio diritto di procedere all’esecuzione in base al titolo posto a base del procedimento esecutivo, propone oltre una domanda riconvenzionale anche una mera difesa, per cui il giudice ha il dovere di indagare su tali fatti (Cass. n. 9081/07).

Nella specie, la Ecoprogetti, con citazione in riassunzione, aveva convenuto il S. avanti al Tribunale per sentire dichiarare la inesistenza del diritto del convenuto alla compensazione giudiziale e legale da lui vantata, quale opponente al precetto notificatogli dalla Ecoprogetti unitamente al provvedimento di rigetto del sequestro preventivo da lui richiesto e la opposizione era fondata proprio sulla presunta compensazione dei crediti, per cui il giudice doveva procedere al relativo accertamento (Cass. n. 8692/98).

Il che assolutamente difetta nella sentenza impugnata.

L’accoglimento in questi limiti dei motivi su indicati rende assorbiti gli altri due, ovvero il quinto e il sesto rispettivamente formulati come violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 112 e 215 c.p.c.; art. 1243, 2233 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 quinto motivo; denuncia di violazione di legge per motivazione omessa, insussistente o meramente apparente.

Conclusivamente il ricorso va respinto nei motivi primo e secondo, ed accolto nei limiti sopra indicati nei motivi terzo e quarto, assorbiti il quinto e il sesto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle: spese del presente giudizio di cassazione.

A richiesta del S. pervenuta in cancelleria il 1 marzo 2011 si dispone di non evidenziare i dati personali (nome, data, luogo di nascita, codice fiscale) e quant’altro.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso;accoglie il terzo e il quarto, assorbiti gli altri – quinto e sesto – e nei limiti dei motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sulmona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

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