Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18856 Motivazione

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 26/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 9.3.2010, appellata da C.A., dichiarato colpevole di tre rapine aggravate e porto illegale d’arma da fuoco e condannato, con la continuazione, alla pena di anni 6, mesi 10 di reclusione e Euro 2000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge e all’applicazione, una volta espiata la pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni uno.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) mancata assunzione di una prova decisiva in riferimento al rigetto della richiesta di accertamento somatico sul C.;

b) violazione di legge e difetto di motivazione sulla incompatibilità delle dichiarazioni dei testi D., A. e D’. con quella del teste P.;

c) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla inattendibilità di un sicuro riconoscimento fotografico con riferimento alla carnagione scura (che il C. non presentava), alla corporatura, all’età, alla presenza di un neo nella zona mandibolare (che il C. non presentava), alla diversità di descrizione del rapinatore in sede di individuazione fotografica rispetto alla precedente fornita in sede di denuncia dalle parti lese;

d) violazione di legge e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

e) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al motivo di appello concernente l’erronea statuizione della sottoposizione del ricorrente alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Motivi della decisione

1) Con riferimento al primo motivo di ricorso va rilevato che alla rinnovazione dell’istruzione ne giudizio di appello, di cui all’art. 603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. (Sez. 3, Sentenza n. 35372 del 23/05/2007 Ud. – dep. 24/09/2007 – Rv. 237410; Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud.

– dep. 25/02/2008 – Rv. 239341). La Corte di appello, con motivazione coerente e logica ha disatteso la richiesta di perizia antropometrica, in mancanza di alcun elemento certo da raffrontare alle obiettive caratteristiche dell’imputato, mentre le "descrizioni" dello stesso fatto dalle parti offese costituiscono, a giudizio della Corte, giudizi "relativi", caratterizzati dal personale bagaglio individuale rispetto al metro di giudizio.

2) Con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso che vengono esaminati congiuntamente essendo connessi logicamente, la Corte ha evidenziato come le dichiarazioni rese dalla parti offese fornivano una descrizione dell’imputato compatibile con le sue caratteristiche.

L’imputato è stato riconosciuto "senza ombra di dubbio alcuno" da tre parti offese, con una sostanziale convergenza su alcuni dati quali corporatura e carnagione, rilevando la Corte di merito come l’imprecisione relativa all’età e alla corporatura, comunque normale dell’imputato, apparivano non rilevanti e comunque compatibili con la percezione avuta nei brevi istanti in cui era avvenuta la rapina, ritenendo non rilevanti le contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni del teste P.. Per la valutazione testimoniale devono essere ricordati i principi di legittimità in ordine alla sussistenza del vizio di motivazione delle decisioni di merito.

Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare da testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede ci legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutacene degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello ci una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un dato probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053).

Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud 11.5.92, Cannarozzo).

3) Con riferimento alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, questa Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini della loro applicabilità il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si verta ad esempio Sez 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prenderà in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezione lo conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

La Corte territoriale ha escluso implicazione delle attenuanti generiche per i numerosi gravi specifici precedenti penali.

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare (fatto del quale velatamente si duole il ricorrente). La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e Globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Sez 4, sentenza nr. 41702 dei 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Peraltro nella determinazione della pena, la base è stata individuata nel minimo edittale, con gli aumenti obbligatori ex art. 81 c.p., comma 3, con esplicito riferimento alla gravità degli illeciti, alle afferrate e seriali modalità dell’azione delittuosa programmata, alle circostanze di luoghi e tempi tali da individuare parti offese da sole, minacciate con arma, repentina sottrazione dei beni con immediata fuga, azione concorsuale con incrementata potenzialità offensiva. A fronte di quarto sopra il ricorrente – come si è già sopra detto – contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Corte di appello.

4) E’ fondata invece, la censura relativa al difetto totale di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo alla richiesta di annullamento della misura di sicurezza della libertà vigilata, in relazione al quale la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente che non può essere desunta solamente in base alla dedotta gravità del fatto, utilizzata dalla Corte per negare la concessione delle attenuanti generiche.

Va, conseguentemente, annullate la sentenza impugnata limitatamente ala applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per il giudizio sul punto. Ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 2, vanno dichiarati irrevocabili gli altri capi e punti della sentenza.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per il giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabili gli altri capi e punti della sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3248 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor C. F. era stato Sindaco del Comune di Sant’Onofrio a seguito delle consultazioni elettorali celebrate nel 2007. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009, si è proceduto allo scioglimento del consiglio comunale del sopradetto Comune con contestuale nomina della commissione straordinaria in ragione della ritenuta sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata nella vita e nell’attività dell’ente, e ciò sulla base di una apposita relazione del Prefetto di Vibo Valentia.

Con istanza in data 29 maggio 2010 il signor C. ha avanzato domanda di accesso alla detta relazione prefettizia con cui era stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale poi disposto con il citato d.P.R..

Con la nota in data 7 giugno 2010 il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha negato l’istanza di cui trattasi rappresentando che "la relazione in questione è classificata con il termine "Riservatò e, come tale, soggetta al regime di cui all’art. 262 del C.P.".

Avverso detto diniego e per l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla detta relazione prefettizia il sig. C. proponeva ricorso al Tar Calabria, sede di Catanzaro, a sostegno del quale deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si costituiva in giudizio l’ Amministrazione intimata affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Il Tar respingeva il ricorso assumendo che la esclusione del diritto d’accesso, a norma dell’art. 24, 1 comma, lett. a) della L. n. 241/1990, è contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di Stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un "divieto di divulgazione" previsto da norme di legge o di regolamento, ricomprendendo tra questi anche i documenti che (come nel caso in esame) sono coperti dalla classifica di "riservato".

Il ricorrente ha proposto l’odierno appello assumendo, con dovizia di argomentazioni, la erroneità della sentenza del primo giudice.

L’amministrazione si è costituita in appello senza tuttavia depositare memorie difensive.

2. L’appello merita accoglimento.

Appare dirimente in materia l’art. 143 co. 9 del d.lgs. 267/2000 come novellato dall’art. 1 co. 30 della legge 15.7.2009 n. 94 a mente del quale "..il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario".

La norma, per quanto successiva al d.P.R. 23.4.2009 (pubblicato in G.U. n.108 del 12.5.2009) che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Sant’Onofrio, ha posto un principio di ordine generale in ordine alla accessibilità della relazione prefettizia che non solo non è atto riservato, né oggetto del divieto di divulgazione, ma addirittura deve essere integralmente pubblicata nella G.U. quale atto coessenziale e facente corpo con il decreto di scioglimento unitamente alla proposta del Ministro, a meno che lo stesso Consiglio dei Ministri disponga la riservatezza in casi "strettamente necessari".

E’ evidente che la relazione prefettizia viene configurata dal legislatore come atto endoprocedimentale necessario, inserito nel complesso procedimento di scioglimento ed avente ex se funzione ed efficacia esterna.

Il principio di libera accessibilità alla relazione prefettizia era stato peraltro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa anteriormente alla novella legislativa in quanto non compresa nell’art. 3 del decreto del Ministro dell’Interno 415/1994 e successive modifiche ed integrazioni (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n.281 del 3.3.2010).

Si è rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 i casi di esclusione dall’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241/1990 nonché con gli atti adottati dalle singole Amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24.

Conseguentemente, in difetto di esplicita e specifica inclusione delle informative prefettizie negli atti suindicati non è possibile negare l’accesso ai sensi dell’art. 24, sesto comma, lettera c).

Tale disposizione invero si limita a sancire il potere del Governo di stabilire casi di sottrazione all’accesso anche in tale materia (prevenzione e repressione della criminalità, identità delle fonti di informazione attività di P.G. e conduzione di indagini).

Peraltro, atteso il testuale rinvio ad un regolamento governativo ex artt. 17 secondo comma L. 400/1988 finché tale regolamento non veniva emanato con elencazione delle tipologie di atti sottratti all’accesso non era possibile anticipare in via amministrativa le determinazioni riservate alla fonte normativa regolamentare.

Nel caso in esame viene poi in rilievo il principio costituzionale del diritto alla difesa poiché l’informativa sottratta all’accesso e non acquisibile in giudizio spiegherebbe i suoi effetti nei confronti di un soggetto in una delle dimensioni più rilevanti e significative: quella della onorabilità e della credibilità sociale del soggetto senza alcuna possibilità di contestazione o di controllo giudiziario.

3. Pertanto l’appello va accolto dovendosi consentire l’accesso con eventuale apposizione di "omissis" per occultare relazioni di servizio, gli autori delle stesse nonché le fonti di informazione. Per l’effetto la sentenza del primo giudice deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto, la nota impugnata annullata, disposta la ostensione del provvedimento richiesto nei termini di cui sopra.

4. Spese ed onorari seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello in epigrafe indicato, annulla la nota impugnata, dispone la ostensione del provvedimento richiesto.

Condanna l’amministrazione alle spese e onorari del giudizio che liquida per i due gradi nella misura di euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23704

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uratore Generale nella persona del Cons. Dott. SALVI chiedeva il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello presentato da R. A., quale terzo interveniente, avverso il decreto con il quale era stata applicata a D.D. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed era stata disposta la confisca dei suoi beni.

Rilevava che R., cognato del proposto, aveva sostenuto di essere l’effettivo proprietario di uno dei beni sequestrati, cioè il fondo rustico.

La corte osservava che il bene era nella disponibilità del proposto, essendo intestato alla moglie che non aveva alcuna fonte lecita di guadagno e che era del tutto irrilevante che lo coltivasse il R..

Avverso il provvedimento presentava ricorso il terzo interessato con atto sottoscritto personalmente.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto l’atto originario risulta sottoscritto esclusivamente dalla parte e non da un difensore abilitato e, pertanto, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. non è consentito.

Solo l’imputato ha la facoltà di presentare personalmente l’atto di ricorso e non il terzo interessato al procedimento (Sez. 3^, 4 ottobre 2006 n. 37278, rv. 235029; Sez. 4^, 4 marzo 2008 n. 17645, rv. 240215).

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, n. 25707 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

P.B. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna (che ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame avverso l’ordinanza 25 febbraio 2010 del G.I.P. del Tribunale di Bologna di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 629 c.p., art. 628 c.p., comma 3, L. n. 203 del 1991, art. 7), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

Con decreto del Procuratore Distrettuale Antimafia di Bologna in data 16-17 febbraio 2011, veniva disposto il fermo di P.B.; con ordinanza 25 febbraio 2011, il G.I.P. presso il Tribunale di Rimini dopo avere disposto la convalida del fermo ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in conformità alla richiesta del P.M., dichiarava la propria incompetenza funzionale.

Avverso l’ordinanza del G.I.P. proponeva riesame il difensore, eccependo l’intervenuta inefficacia della misura per essere stato omesso un valido interrogatorio dell’indagato nel termine di cui all’art. 294 c.p.p., deducendo la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura e la mancanza di esigenze cautelari, nonchè riservando ulteriori motivi.

Sulla richiesta di riesame presentata in data 7.03.2011 il Tribunale decideva con l’ordinanza – oggi impugnata – di inammissibilità resa, de plano, senza fissare udienza.

Il Tribunale, rilevato che il P., il 7 marzo 2011, con dichiarazione resa in carcere, aveva personalmente presentato l’istanza di riesame e che il giorno 15 marzo 2011 il G.I.P. del Tribunale di Bologna, in veste di G.I.P, distrettuale, ha poi "confermativamente" provveduto ex art. 27 c.p.p. (essendo stata l’autorità giudiziaria bolognese investita per essersi il G.I.P. riminese spogliato in suo favore della competenza contestualmente al provvedimento qui impugnato), con ordinanza in corso di notifica alla parte, ha – per ciò – ritenuto l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, avuto riguardo alla circostanza che, per l’autonomia dell’ordinanza, successivamente emessa ex art. 27 c.p.p., l’eventuale accoglimento della impugnazione (relativa all’interinale ed ormai superato provvedimento del primo giudice, dichiaratosi incompetente) non varrebbe a travolgerla.

Motivi della decisione

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge per violazione delle norme di cui all’art. 178, lett. c, art. 179, comma 1 in relazione all’art. 309 c.p.p., n. 6.

Sostiene il ricorrente che, anche se il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari il quale, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dall’ordinanza pronunciata dal giudice competente, entro i venti giorni previsti dall’art. 27 c.p.p., persisterebbe comunque un rilevante interesse dell’indagato all’impugnazione del primo provvedimento coercitivo, nonostante l’eventuale emissione del secondo che sia stato adottato nel termine di venti giorni ex art. 27 c.p.p., anche sotto il profilo dell’utilità, conseguibile con l’accertamento dei presupposti per l’ottenimento della riparazione per l’ingiusta detenzione (si cita in proposito: Cassazione penale, sez. 6^, 27/05/2008, n. 25809).

Per il ricorrente, il Tribunale del Riesame di Bologna avrebbe dovuto comunque fissare l’udienza camerale, per consentire all’indagato ed alla difesa di potere eventualmente dedurre e/o specificare, ex art. 309 c.p.p., n. 6, alla luce della successiva ordinanza in data 15 marzo 2011, la persistenza dello specifico interesse al gravame onde ottenere una pronuncia, che attestasse la carenza della gravità indiziaria nella prospettiva di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

Lamenta dunque la difesa l’illegittimità della ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna in data 16 marzo 2011 ai sensi dell’art. 178, lett. c, art. 179, comma 1, in relazione all’art. 309 c.p.p., n. 6, per essere stata la stessa resa de plano, in assenza di contraddittorio, senza consentire l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’indagato e, dunque, con evidente lesione del diritto di difesa, precludendo all’indagato ed al difensore la possibilità di dedurre nuovi motivi e di specificare a verbale prima dell’inizio della discussione la persistenza ed il permanere dell’interesse al gravame.

Il motivo è inammissibile per genericità. E’ corretta l’affermazione della sussistenza dell’interesse dell’imputato ad impugnare, con richiesta di riesame, l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, disposta dal giudice il quale si sia nel contempo dichiarato incompetente, anche quando, entro il termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente abbia emesso altra analoga ordinanza, atteso che l’eventuale annullamento della prima ordinanza, del tutto autonoma rispetto alla seconda, potrebbe presentare utilità ai fini di una eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

Osserva peraltro il Collegio che tale interesse non può affatto presumersi, ma deve essere dedotto dall’indagato in termini positivi ed univoci (Cass. pen. sez. 3, 25201/2008 Rv. 240388), soprattutto mediante l’indicazione degli elementi, di novità o diversità, rilevanti agli effetti dell’applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., e non rinvenibili nell’ordinanza successivamente emessa dal giudice competente.

Di tali indicazioni risulta priva l’impugnazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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