T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1167

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,

– il titolo di reato in questione è da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 – C61/11,

– quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p.,

– la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,

– il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 10. 5. 2011, nn. 7 e 8 ha ritenuto inoltre di estendere la pronuncia della Corte di Giustizia anche al caso avente ad oggetto provvedimenti emessi prima del 24. 12. 2010,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto,

– spese compensate, stante l’estrema novità ed imprevedibilità per l’amministrazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia e dall’Adunanza plenaria;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 27-07-2011, n. 29967 Inquinamento atmosferico

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 5/5/09, dichiarava Z.G. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, per avere, quale legale rappresentante della Progesam s.r.l., violato quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP n. 178/2006, relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost; in particolare per non avere installato il pressostato differenziale, per il monitoraggio e la registrazione della perdita di carico, attraverso il biofiltro, e la condannava alla pena di Euro 700,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa della imputata con il seguente motivo:

– violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, non ravvisandosi nella condotta posta in essere dalla prevenuta violazione alcuna della norma contestata, in quanto ciò che assume penale rilevanza, ai sensi del capoverso del citato art. 279, è il superamento dei limiti di emissione, pacificamente non verificatosi, e la violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo o altrimenti imposte dalla autorità competente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente e posto a sostegno della sussistenza del fatto contravvenzionale e della affermata colpevolezza della imputata, si palesa del tutto logico e corretto.

La difesa della Z. rileva che alla prevenuta viene contestata una pretesa mera difformità tra l’impianto realizzato e il progetto approvato dalla competente autorità, senza, però, che sia possibile rinvenire nella motivazione della impugnata pronuncia e, ancor prima, nel testo normativo la ragione per la quale la norma incriminatrice indicata in imputazione possa dirsi, nella specie, violata: ciò che assume penale rilevanza ai sensi del contestato capoverso dell’art. 279, infatti, è, da un lato, il superamento dei limiti di emissione, e dall’altro, la violazione di specifiche prescrizioni, contenute nell’atto autorizzativo o altrimenti imposte dall’autorità competente. Quanto previsto e sanzionato dalla citata disposizione legislativa, pertanto, costituisce addebito del tutto diverso dalla mera difformità tra approvato e realizzato, come nella specie.

Orbene si osserva.

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto concretizzato il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, visto che le emergenze istruttorie hanno permesso di provare che la imputata non ha curato di installare all’interno dell’impianto il meccanismo (presso stato differenziale) atto a misurare la depressione che c’è a monte e a valle tra il biofiltro, che permette di garantire il passaggio di aria e l’abbattimento delle particelle di polvere, così che l’aria sia davvero pulita, con ciò violando quanto previsto dal progetto approvato con atto SUAP 178/2006.

La seconda fattispecie contravvenzionale, prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2, si riferisce alle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico; più precisamente detta disposizione menziona ben quattro parametri comportamentali, la cui violazione integra la condotta tipica: il gestore dell’impianto o della attività è tenuto a osservare le prescrizioni indicate direttamente nell’autorizzazione: quelle contenute nell’Allegato 1 Codice dell’Ambiente; quelle indicate nei piani, nei programmi e nella normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 271; nonchè, infine, qualunque altra prescrizione imposta dalla autorità competente ai sensi del Titolo 1, Parte 5, Codice ambientale.

Come affermato da questa Corte, tra le prescrizioni la cui inosservanza da luogo a sanzione penale, vanno ricomprese le disposizioni che impongono adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto (Cass. 20/1/06, Rapotan), tra le quali, di certo, rientrano, anche, quelle, come nel caso di specie, attinenti all’osservanza del progetto relativo all’esercizio delle emissioni in atmosfera dell’impianto di compostaggio biomasse e compost, approvato con atto del SUAP n. 178/06.

In dipendenza delle superiori considerazioni può ritenersi del tutto corretto il decisum del Tribunale, ravvisandosi nella condotta posta in essere dalla prevenuta la violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 2.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29569

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Svolgimento del processo

1. La società Sirelma Group srl. propone ricorso principale per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della corte di appello di Torino n. 468/06, depositata il 21 marzo 2006, con la quale il gravame dell’agenzia delle dogane contro quella di primo grado veniva accolto solo in parte, sul presupposto che l’energia elettrica consumata dall’azienda per la produzione di "particolari" metallici mediante stampaggio a caldo dovesse considetarsi materia prima nel ciclo produttivo con mutamento della composizione strutturale del prodotto finito, giusta anche le valutazioni del CTU, e ciò però solamente per il rimborso dell’imposta di consumo principale e delle addizionali locali dal mese di novembre 2000 a quello di dicembre 2001, e cioè a seguito della installazione dei contatori per la registrazione dei consumi esenti, e non invece per gli anni precedenti, posto che la domanda di rimborso non era suffragata da prova. Nè al riguardo la CTU poteva supplire, atteso che si trattava di dati ed elementi recenti all’espletamento di essa, e che non potevano riferirsi ai periodi precedenti, potendo essersi verificate modifiche nella caratteristica degli impianti ovvero variazioni di produzione. L’agenzia delle dogane resiste con controricorso, svolgendo a sua volta quello incidentale sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

A) Ricorso incidentale.

3. Innanzitutto appare opportuno esaminare il ricorso incidentale, trattandosi di questioni preliminari rispetto a quelle di cui all’altro principale.

4. Col primo motivo la ricorrente per incidente deduce violazione di diverse norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’esenzione da imposta di consumo e dalle addizionali non competeva, atteso che l’energia elettrica veniva utilizzata solo a fini di riscaldamento per la fusione dei grani di acciaio, onde sottoporli allo stampaggio, senza che essa costituisse "materia prima", necessaria nel processo elettrometallurgico per l’ottenimento di un prodotto finito modificato nella composizione chimica o della struttura intrinseca del metallo.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello osservava che l’energia elettrica serviva per il riscaldamento della massa metallica, onde modificarne non solo la forma esteriore, ma anche la struttura intrinseca, e cioè "il reticolo di cristallizzazione", giusta anche le risultanze della CTU. L’assunto è esatto, dal momento che il principio secondo il quale l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta all’addizionale d’imposta di cui al D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6 convertito in L. 27 gennaio 1989, n. 20, si applica, oltre che a quella principale sui consumi, alla luce della norma interpretativa dettata dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4 come convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, come nella specie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22566 del 08/09/2008, n. 22021 del 2004). Infatti si trattava di un processo produttivo relativo all’attività di stampaggio a caldo di spezzoni di barre di acciaio per la produzione di pezzi di volume e di forma come richieste dalla clientela – quale fonte di riscaldamento per rendere la parte esterna del pezzo da modellare più duttile, così da consentire al pezzo ammorbidito dal calore di acquisire la forma voluta sotto l’azione della pressa, e pertanto come materia prima insostituibile, tanto che la stessa struttura interna del metallo ne risultava modificata, gusta anche i rilievi del CTU, e non invece come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile.

5. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione, giacchè la CdA non considerava che aveva aderito acriticamente alle osservazioni del CTU, secondo cui ci sarebbe stata una modificazione della composizione chimica o strutturale dell’acciaio trattato dopo il processo di riscaldamento e che invece non poteva sussistere, atteso che si era verificato solo un modellamento per il riscaldamento stesso, senza che invece alcun surriscaldamento era stato determinato, come peraltro ben specificato nella nota dell’ufficio tecnico di finanza di Torino, allegata nel fascicolo di primo grado.

La censura, che in parte rimane assorbita dal motivo testè esaminato, e che perciò non va condivisa, pecca di genericità, dal momento che la ricorrente non ha indicato le parti dell’appello con cui avrebbe sollevato la questione attinente alla relazione dell’ufficio tecnico di finanza con cui l’elaborato peritale sarebbe stato contestato, sicchè non è dato a questo Collegio di vagliare se veramente il giudice del gravame avrebbe omesso di specificare le ragioni, in virtù delle quali i rilievi e le deduzioni dell’amministrazione, secondo cui il processo di lavorazione dei pezzi metallici non consistesse in surriscaldamento, e quindi nell’utilizzo come materia prima dell’energia elettrica, e non invece come fonte di calore soltanto per il riscaldamento, non sarebbero stati vagliati.

Ne discende che il ricorso dell’amministrazione va rigettato.

B) Ricorso principale.

6. Col primo motivo la società ricorrente denunzia vizi di motivazione, poichè la Corte distrettuale non poteva non considerare la percentuale media di energia consumata nel periodo 1991-95, che oscillava tra il 59/% e il 72/%, e quindi si trattava del 67,56/%, posto che era emerso indubbiamente il consumo di essa nell’arco di tempo considerato.

La doglianza va condivisa. Invero la corte distrettuale evidenziava che era precipuo onere della contribuente fornire la prova non solo dei consumi esenti, ma anche del loro quantitativo in mancanza di misuratori specifici installati, dal momento che l’indagine del consulente svolta in periodo successivo non poteva ritenersi rilevante per quelli passati, posto che il tipo di impianti e la loro resa ben potevano anche essere differenti, senza che si potesse addivenire ad una valutazione equitativa, non trattandosi di risarcimento.

L’assunto non è esatto, atteso che correttamente il giudice del primo grado aveva determinato l’ammontare del rimborso relativo al periodo anteriore alla installazione dei misuratori, escluso quello inerente al 1995-2000, per l’intervenuta decadenza, con riferimento alla percentuale media del 67,56%, sulla base dell’elaborato del CTU, che non aveva trovato smentita, e ciò in mancanza di prova precisa sul "quantum" attinente all’esenzione, ben potendo il consulente stabilirla sulla base degli impianti esistenti, giusta i vari elementi raccolti. Si tratta evidentemente di prova presuntiva nell’impossibilità di dimostrazione in modo certo dell’ammontare, non essendo peraltro limitato il metodo equitativo solamente alla liquidazione del danno da risarcimento.

7. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente la prova presuntiva dei consumi esenti nel periodo considerato, posto che un uso promiscuo c’era stato prima della installazione dei contatori nel 2000.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato in relazione al motivo testè esaminato.

Ne deriva che il ricorso della società Sirelma Group va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè il ricorso introduttivo della contribuente va accolto per quanto di ragione.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale; accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione a questo, e, decidendo nel merito, accoglie per quanto di ragione il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1718 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello ha accolto una domanda di equa riparazione ( L. 24 marzo 2001, n. 89), proposta da B.F..

Ha condannato a pagare la somma di Euro 8.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e le spese del giudizio liquidate in Euro 2.000,00.

Il decreto è stato impugnato da parte attrice.

Il ricorso contiene due motivi.

L’Amministrazione non ha resistito.

2. – Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

Diversamente da quanto deciso dalla corte d’appello, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, sull’equa riparazione spettano gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda (così, Sez. 1, Sentenza n. 24756 del 24/11/2005).

Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo, relativo alla liquidazione delle spese processuali.

Il decreto è cassato.

3. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito ( art. 384 c.p.c., comma 2).

E’ pronunziata condanna al pagamento degli interessi legali in favore di parte attrice, con decorrenza dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva delle questioni trattate.

Le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per la metà, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente gli interessi legali dalla data della domanda sulla somma già liquidata, oltre alle spese del precedente grado, liquidate in Euro 490 per onorari, Euro 600 per diritti ed Euro 50 per spese oltre spese generali e accessori come per legge; la condanna altresì al pagamento di 1/2 delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre le spese generali e gli accessori di legge, dichiarando compensata la restante parte.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

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