T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-03-2011, n. 2075 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 16 luglio 2007.

Preliminarmente occorre precisare che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l’accertamento del diritto della medesima al conseguimento del provvedimento richiesto, ed ancora meno l’adozione da parte di questo Tribunale dei provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il Ministero dell’Interno, ma unicamente l’accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l’obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull’interesse del cittadino con un provvedimento conclusivo ed espresso (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 2/2/2010 n. 1418).

Il ricorso, diretto a contestare il silenziorifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 16 luglio 2007, risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall’art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno". Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che "per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda". A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso, proposto avverso il silenziorifiuto sulla domanda del ricorrente di riconoscimento della cittadinanza italiana va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenziorifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 16 luglio 2007, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando così dispone:

accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il giorno 16 luglio 2007, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2538 comune

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo la società S. s.r.l. (d’ora in poi soltanto S.) ha impugnato la deliberazione del comune di Cittareale n. 28 del 23.10.2009, pubblicata all’albo pretorio dal 29.10.2009 al 13.11.2009 e rilasciata in copia alla società ricorrente in data 11.12.2009, avente ad oggetto " Gestione impianti sciistici S.rotonda – stagione invernale 2009/2010 e successiva stagione 2010/2011", con la quale il comune ha deliberato di provvedere alla gestione diretta degli impianti scioviari San Venanzio 1 e 2, dell’impianto scioviario " campo scuola", nonchè dell’impianto di innevamento artificiale ubicato il località S.rotonda, dando mandato al responsabile dell’area tecnica di predisporre quanto di competenza.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 113 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 23 bis del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133, dell’art. 15 del D.L. n. 135 del 2009, convertito in L. n. 166 del 2009, per violazione dei principi comunitari in materia di affidamento di servizi pubblici locali, per eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti.

L’affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica deve essere effettuato nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di concorrenza, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non essendo, invece, ammesso il ricorso al peculiare modulo della gestione diretta in economia da parte dell’ente locale di cui all’art. 113 bis del D. lgs. n. 267 del 2000.

E comunque il comune era vincolato all’indizione di una gara pubblica per l’affidamento del servizio di cui trattasi in esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato n. 743/2009 del 10.2.2009.

Peraltro la deliberata gestione diretta in economia del servizio maschera, in realtà, un affidamento a terzi della gestione del servizio senza la previa indizione della gara, atteso che, non essendo il comune in possesso delle conoscenze tecniche e delle professionalità necessarie alla gestione del detto servizio, ha dovuto provvedere ai predetti fini al reperimento all’esterno.

La ricorrente ha, altresì, richiesto la condanna del comune al risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in via equitativa nella complessiva somma di euro 50.000,00.

Il comune di Cittareale si è costituito in giudizio depositando, in data 6.2.2010, la memoria difensiva, con la quale ha argomentatamene dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso; in particolare ha sostenuto l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’articolo 125, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006

Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, quindi, successivamente impugnato le deliberazioni della giunta municipale del comune nn. 99, 100 e 101 del 6.11.2009, n. 105 del 4.12.2009 e n. 93 del 29.10.2009, con le quali è stata data esecuzione alla richiamata deliberazione del consiglio municipale del comune di Cittareale n. 28/2009 del 23.10.2009, nonché le disposizioni della sezione II e III del regolamento comunale dei contratti, approvato con la deliberazione della giunta comunale del comune di Cittareale n. 29 del 24.10.2008, nella parte in cui possano essere interpretate nel senso di consentire la gestione diretta da parte del comune del servizio di cui trattasi.

Ne è stata dedotta l’illegittimità in via derivata per i medesimi profili di censura di cui al ricorso introduttivo del giudizio nonché, con autonomo motivo di censura, per violazione e falsa applicazione degli articoli 125 e 253, comma 22, del D. lgs. n. 163 del 2006 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 384 del 2001.

Il comune avrebbe violato il principio di divieto dell’artificioso frazionamento del servizio al fine di mantenere il valore della gestione del servizio al di sotto della soglia massima di euro 20.000,00 di cui al richiamato articolo 125, atteso già solo il costo relativo al personale impiegato ai fini della gestione ed al servizio di cd. battipista acquisito mediante l’affidamento diretto da una ditta privata esterna.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1.3.2010, la ricorrente ha impugnato le deliberazioni della giunta comunale del comune di Cittareale nn. 111, 112 e 113 del 21.12.2009, n. 105 del 4.12.2009 e n. 93 del 29.10.2009, nonché le disposizioni della sezione II e III del regolamento dei contratti, approvato con la deliberazione della giunta comunale del comune di Cittareale n. 29 del 24.10.2008, deducendone l’illegittimità per i medesimi motivi di censura di cui ai precedenti ricorsi, integralmente riportati.

Con le memorie depositate in vista della camera di consiglio dell’8.3.2010 sia la ricorrente che il comune hanno argomentatamene ribadito le proprie deduzioni.

Con l’ordinanza n. 1087/2010 del 9.3.2010 sono stati disposti incombenti istruttori ed è stata fissata l’udienza pubblica.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17.5.2010, la ricorrente ha impugnato le determinazioni n. 312 del 3.12.2009 e n. 342 del 17.12.2009, nonché tutti gli atti della gara di appalto per il servizio di controllo, vigilanza ed assistenza agli impianti scioviari deducendone l’illegittimità per i medesimi motivi di censura di cui ai precedenti ricorsi, integralmente riportati, nonché per gli ulteriori specifici profili ivi riportati.

Con le memorie depositate in vista dell’udienza di trattazione nel merito dei ricorsi sia la ricorrente che il comune hanno ribadito le proprie tesi difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 7.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

1. In via preliminare si conferma la sussistenza in capo alla società ricorrente di un interesse giuridicamente protetto alla impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui trattasi.

Ed infatti la ricorrente ha titolo a censurare la scelta di un modello organizzativo che di per sé esclude l’affidamento ai privati dell’espletamento dell’attività oggetto del servizio; l’interesse processuale, di natura strumentale, è legato alla possibile opzione per uno strumento operativo che consenta di concorrere all’assegnazione dell’appalto, o, comunque, al conferimento della gestione del servizio, posto che la scelta, effettuata dal Comune, di gestione diretta del servizio non è a priori ostativa a una riedizione del potere in senso diverso alla luce delle eventuali decisioni giurisdizionali e delle statuizioni ivi contenute.

2. Preliminarmente alla trattazione nel merito è, poi, necessaria la qualificazione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale con specifico riferimento agli impianti sciistici.

E’ opportuno, pertanto, prendere le mosse da ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell’ente comunale, atteso che i comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione.

Ed infatti l’articolo 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce genericamente al comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.".

Considerata l’ampiezza della previsione legislativa spetta, pertanto, al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell’ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle, cosicché, al fine individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell’azione amministrativa, oltre i fini istituzionali "tipici" che si sottintendono.

Sul piano oggettivo, quindi, per pubblico servizio deve intendersi un’attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, come, nello specifico caso, aventi ad oggetto la gestione di impianti sportivi comunali (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20 dicembre 2005, n. 5633).

In particolare la gestione di un impianto sportivo rientra, a pieno titolo, nell’area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali (atteso che è indubbia ed universalmente riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani) e, ad oggi, la maggior parte degli impianti sportivi a disposizione dei cittadini è costituita da impianti di proprietà pubblica.

Al riguardo si ritiene che l’attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, trattandosi di comuni montani a vocazione precipuamente turistica, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune.

La gestione degli impianti sciistici, che si sostanzia in un fascio di prestazioni materiali direttamente erogate ad un numero indeterminato di beneficiari, appartiene, pertanto, all’insieme di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, dall’utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 e realizza così compiutamente le forme di un servizio pubblico.

3. Ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d’impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

Nell’ambito di tale ultima categoria rientra la gestione degli impianti sportivi, compresa quindi la gestione degli impianti sciistici.

Peraltro ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato " Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.", al comma 2bis, inserito dall’articolo 1, comma 48, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è testualmente disposto che "2bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turisticosportiva esercitati in aree montane.".

E’ evidente, pertanto, la qualificazione in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica dell’attività di cui trattasi, in quanto riconducibile al disposto del richiamato comma 2 bis, trattandosi, appunto, della gestione degli impianti sciistici del comune.

La specificazione contenuta nel comma suddetto circa la deroga all’applicazione della normativa contenuta negli altri commi trova, infatti, la sua esclusiva ratio nella naturale riconducibilità del servizio in questione nel novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica cui si riferisce la rubrica dell’articolo richiamato.

Non avrebbe, infatti, alcun senso, in caso contrario, la previsione della specifica deroga alla normativa esposta.

4. La gestione di un impianto sportivo non ha una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti ed agli affidamenti; in quanto alla tipologia di appalto, quella di gestione di impianto sportivo viene spesso fatta rientrare in quella di servizi.

Tuttavia, la fattispecie dell’affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve, invece, essere inquadrata nella concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (come nel caso in esame, avente ad oggetto la gestione di impianti sportivi comunali) (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 marzo 2009, n. 1367).

Pertanto l’ente locale che intenda affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi comunali, è tenuto ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a indire una gara pubblica aperta a tutti i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto (Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1030).

5. Tanto premesso, deve rilevarsi, ulteriormente, come non possa ritenersi sussistente un obbligo da parte del comune di indire una nuova gara avente ad oggetto il servizio di gestione degli impianti in questione in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del C.d.S. n. 743/2009, come peraltro espressamente statuito con la sentenza del C.d.S. n. 7971/2010 del 9.11.2010, resa a conclusione del giudizio per l’ottemperanza instaurato da parte della società odierna ricorrente.

6. Al riguardo è importante tenere presente la distinzione tra gestione diretta (sempre praticabile dall’ente locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario) ed affidamento diretto, postulante la scelta di attribuire la gestione di un servizio all’esterno del comune interessato, il che non può evidentemente accadere se non mediante gara ad evidenza pubblica.

In particolare si ritiene che " nessuna norma obblighi i comuni ad affidare all’esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuolabus, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il discusso conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

Né si vede per quali motivi un ente locale debba rintracciare un’esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio tipicamente appartenente al novero di quelli per cui esso viene istituito; nella specie, la disciplina legislativa sopra richiamata non contiene alcun divieto esplicito né implicito in tal senso." (Consiglio di Stato, sez. V, 26.1.2011, n. 552).

Le esigenze del " buon andamento della p.a., alla gestione dei pubblici servizi locali ed all’autonomia organizzativa dei comuni" sono " pienamente soddisfatte dall’interpretazione qui favorita ed armonicamente inquadrabile pure in una prospettiva comunitaria" (Consiglio di Stato, sez. V, n. 552/2011, cit.).

Peraltro vale al riguardo richiamare il disposto del comma 2bis dell’articolo 113 del TUEL, nella parte in cui prevede un regime di deroga specifico per quanto attiene proprio agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva esercitati nelle località montane.

Ne consegue che le norme contenute nel testo del richiamato art. 113 non possono trovare applicazione relativamente agli impianti di cui trattasi.

Peraltro l’articolo 23bis dispone al comma 11 che "l’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo". E al riguardo si ritiene che il disposto di cui al comma 2bis dell’art. 113 sia norma allo stato ancora vigente e produttiva di effetti.

In tal senso depone il comma 1 dell’articolo 12 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168, contenente il regolamento dei servizi pubblici locali ai sensi del richiamato art. 23 bis, rubricato" Abrogazioni e disposizioni finali", che dispone testualmente che " 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 113, commi 5, 5bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15bis, 15ter e 15quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;…".

E’ evidente, pertanto, che il disposto di cui al comma 2 bis dell’art. 113 non è stato interessato dall’abrogazione invece invocata da parte della ricorrente.

Peraltro l’art. 23bis recita, ai commi 2 e 3: "Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:…"; si tratta evidentemente della disciplina concernente l’affidamento a terzi della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, come del resto si ricava dalla rubrica della disposizione ("Servizi pubblici locali di rilevanza economica").

Nel caso in cui, pertanto, il comune, avuto riguardo alle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, ritenga che non sia possibile un proficuo ricorso al mercato, lo stesso può legittimamente deliberare di gestire in forma diretta il servizio di cui trattasi.

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall’amministrazione comunale attraverso i propri uffici; tuttavia il comune può gestire gli impianti di proprietà in forma diretta anche con affidamento a ditte specializzate nel settore relativamente ai servizi connessi al funzionamento dell’impianto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.

La gestione può, altresì, essere effettuata in forma indiretta, mediante la concessione della gestione degli impianti a terzi, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

L’ammissibilità di una gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà pubblica si ricava, altresì, dal disposto di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), rubricato "Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica", nella parte in cui dispone che "25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.".

Al riguardo la Corte Costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che "non sono fondate, in riferimento all’art. 117 cost. e all’art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, le q.l.c. dell’art. 90 commi 24, 25 e 26 l. 27 dicembre 2002 n. 289, concernente l’utilizzazione di impianti sportivi. Premesso che, con la revisione costituzionale operata dalla l. cost. n. 3 del 2001, l’ordinamento sportivo è stato inserito nel novellato art. 117 comma 3, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni, che non può dubitarsi che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, e che quindi lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118 comma 1 cost., ipotesi peraltro non ricorrente nella specie;… il comma 25 detta regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l’attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione." (Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 424).

E, soltanto ove il comune non sia disponibile alla gestione diretta e non opti per allargare la platea degli aspiranti includendo anche soggetti diversi da quelli impegnati nello sport, l’affidamento della gestione degli impianti sportivi deve esser preceduto da un confronto concorrenziale tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, non potendosi ricavare dall’art. 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, alcuna ragione di preferenza a favore di queste ultime.

La gestione diretta, rappresenta, tuttavia, un modello che si adatta a situazioni residuali caratterizzate dalla presenza di impianti di modeste dimensioni o nel caso della gestione di discipline minori, che prevedono oneri organizzativi ed economici limitati.

Vi si potrà, pertanto, fare ricorso solo dopo avere verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose in termini di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta.

La gestione diretta di un impianto sportivo comporta, per la pubblica amministrazione, il farsi carico di esigenze, a volte complesse, sia nel campo dell’organizzazione, sia in quello della ricerca delle necessarie risorse per garantire l’autofinanziamento delle spese gestionali (tariffe, vendita prodotti di merchandising, servizi aggiuntivi, corsi di formazione sportiva, sponsorizzazioni, ecc.).

L’ente locale, in tali casi, deve operare secondo una logica di management pubblico nel tentativo di soddisfare l’esigenza di massimizzazione delle fonti di finanziamento delle attività di gestione e, al contempo, di soddisfare gli obiettivi politici di socialità; il ricorso alla tariffa deve essere considerato solo come una delle componenti di entrata per consentire la copertura dei costi gestionali sostenuti. In linea di principio, pertanto, si osserva che la gestione diretta della struttura deve da un lato rispondere alle caratteristiche proprie della gestione di un cespite patrimoniale e dall’altro all’esigenza di garantire l’esercizio della pratica sportiva da parte della collettività.

La tariffa in oggetto, pertanto, dovrà essere allineata ai prezzi di mercato, ma rimanere comunque competitiva rispetto ad altre offerte disponibili sul mercato, in quanto il servizio deve rivolgersi a tutti i cittadini senza distinzione.

Tutto ciò presuppone l’adozione di una logica manageriale da parte del dirigente del settore preposto alla gestione dell’impianto, da attuarsi nell’ambito dei propri poteri di discrezionalità tecnica ed amministrativa pur nel rispetto degli indirizzi stabiliti in sede politica. Il manager pubblico dovrà, inoltre, attuare una strategia di valorizzazione della struttura sportiva anche attraverso l’organizzazione di attività ed eventi volti a far conoscere il "prodotto" alla cittadinanza.

Per la conduzione concreta delle attività sportive si dovrà fare ricorso a risorse umane qualificate per la pratica sportiva di cui trattasi, ma anche a persone in grado di operare per la gestione materiale ed amministrativa del servizio; tali professionalità, difficilmente riscontrabili nell’ambito del personale dipendente dell’ente locale, andranno ricercate all’esterno.

Nel caso di specie il comune ha rilevato nei propri scritti difensivi come il valore del servizio di gestione degli impianti di cui trattasi, nonostante la indiscussa rilevanza dal punto di vista turistico degli stessi (si tratta, infatti, secondo l’affermazione del comune più volte ribadita, del secondo polo sciistico della Provincia di Rieti), fosse di importo non considerevole, avuto, nello specifico, riguardo all’importo di cui al bando di gara del settembre del 2007, stimato dall’amministrazione in euro 5.000,00 annui per un totale di euro 30.000,00 per il periodo complessivo dei sei anni.

Si ritiene, pertanto, che sussistessero nel caso di specie i presupposti di legge ai fini della scelta da parte del comune della forma di gestione diretta del servizio di cui trattasi. Peraltro non da ultimo è importante ricordare che, in precedenza, il comune aveva esperito un’apposita gara dalla quale, tuttavia, entrambe le ditte che avevano partecipato sono state escluse a seguito di pronuncia definitiva del g.a. per difetto dei requisiti di partecipazione e che, comunque, il servizio in questione è stato oggetto per la stagione 20082009 di gestione diretta da parte del comune, essendo questi in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.

Con i ricorsi per motivi aggiunti la società ha più diffusamente argomentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ed in particolare delle deliberazioni con le quali si è data attuazione alla scelta della gestione diretta, in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente frazionato il servizio al fine di potere ricorrere allo strumento dell’affidamento diretto di cui al comma 11, secondo capoverso, dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui dispone che "Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."..

L’argomentazione richiamata è stata, in particolare, svolta con riferimento ai servizi di controllo e vigilanza degli impianti, di assistenza scioviaria, di "battipista" per le piste da sci ed all’assunzione di personale per le biglietterie.

Deve, tuttavia, rilevarsi come i servizi cui fa riferimento la ricorrente, sebbene tutti inerenti in generale la gestione degli impianti sportivi in questione, siano tra loro eterogenei in considerazione della diversità delle prestazioni richieste e, pertanto, non può legittimamente ritenersi che si sia in presenza di un frazionamento artificioso del servizio stesso.

Peraltro nessuno dei detti servizi era stato fatto in precedenza oggetto della procedura di gara bandita dal comune nel settembre del 2007 ed andata deserta nel 2009 a seguito della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, avuto specifico riguardo alle norme del relativo capitolato speciale di appalto.

Al riguardo il comune ha dimostrato, quanto al servizio di "controllo, vigilanza ed assistenza agli impianti scioviari della stazione sciistica di S.rotonda", per le stagioni invernali 20092010 e 20102011, (premessa la necessità di provvedere alla esternalizzazione del servizio in questione) di avere attivato la procedura di cui al comma 11, primo capoverso, dell’articolo 125, avendo stimato la spesa complessiva di euro 40.000,00, con l’invito di n. 5 operatori del settore ma con l’impossibilità di procedere all’affidamento del servizio in questione, in quanto l’unica ditta ammessa è risultata non avere prodotto documentazione conforme a quella richiesta nella lettera di invito per la partecipazione alla gara; motivo per il quale (tenuto, altresì, conto della evidenziata volontà del comune di procedere all’acquisto di un mezzo battipista da utilizzarsi nella stagione 20102011) si è provveduto a distinguere i due servizi e ad affidare direttamente senza procedura negoziata per la sola stagione 20092010, con importo della spesa stimata in euro 20.000 al lordo dell’IVA al 20%, il servizio di controllo, vigilanza ed assistenza agli impianti scioviari; e altrettanto è a dirsi per il servizio di "battipista", con un importo stimato per la predetta annualità in euro 15.000, sempre al lordo dell’IVA.

Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono, pertanto, essere respinti siccome infondati nel merito.

Attesa la molteplicità e la complessità delle questioni sottoposte all’esame si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 12-04-2011, n. 14735 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, in sede di riesame, in data 12.11.2010, confermava l’ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Massa del 30.09.2010 che aveva applicato all’indagato M.A. la misura della custodia in carcere in ordine a plurime ipotesi di importazione, acquisto e illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertate in (OMISSIS) nel periodo intercorrente dal (OMISSIS).

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il M. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per:

violazione degli artt. 273, 274, 275, 292, 299, 309 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e) per inosservanza o erronea applicazione di norme penali stabilite a pena di nullità. Il Tribunale del riesame, secondo il ricorrente, ha confermato la misura applicata sul presupposto della sussistenza del rischio di una reiterazione nel reato, ma non ha speso motivazione alcuna sui criteri riportati dall’art. 274 cod. proc. pen., lett. c), limitandosi ad affermazioni generiche relativamente alla gravità dei fatti contestatigli, alla circostanza che gli è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, alla presenza di segnalazioni nei suoi confronti, circostanze che indurrebbero a ritenere che egli continuerebbe a intrattenere rapporti costanti con gli altri indagati e con i fornitori dello stupefacente, qualora gli fosse applicata la misura gradata degli arresti domiciliari, senza dare una idonea spiegazione dei motivi per cui a distanza di alcuni anni dalla commissione del reato continuerebbe a sussistere l’attualità del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Il ricorso non è fondato.

La misura cautelare della custodia in carcere è stata confermata in forza di una valutazione di rischio di recidiva specifica conforme a quella già espressa dal giudice per le indagini preliminari.

Tanto premesso si osserva che, come rilevato dal G.I.P. nell’ordinanza di custodia cautelare del 30.09.2010, non è sostenibile che il divario tra l’epoca dei fatti e l’applicazione della misura cautelare (circa due anni e mezzo) sia eccessivo e tale da escludere l’attualità delle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 6, 10.6.2009, n. 27867; Cass. Pen., Sez. 6, 10.6.2009, n. 27865;

Cass. Pen. , Sez. 6, 10.6.2009, n. 27866, nonchè Cass. Pen., n. 1176 del 10 giugno 2009) ritiene che, in presenza di una distanza temporale oggettivamente apprezzabile, l’obbligo di motivazione, censurato in punto di attualità delle esigenze cautelari, debba essere adempiuto in termini particolarmente rigorosi. Se il reato è commesso in epoca non recente, rispetto alla data della pronunzia, il giudice, nell’esposizione delle specifiche esigenze cautelari deve procedere ad individuare in modo specifico e dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta proclività a delinquere. (Cass. Sez. 6 sent. N. 10673 del 15.1.2003).

Nella fattispecie de qua i giudici del Tribunale del Riesame di Genova hanno spiegato con motivazione logica e congrua le ragioni per cui a distanza di poco più di due anni e mezzo dal fatto permane l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede ed è quindi necessario mantenere la misura cautelare della custodia in carcere. Osservano infatti giustamente i giudici del tribunale del riesame che gli elementi emersi nei confronti del M., e cioè la continua reiterazione degli episodi di spaccio, l’evidenza di narcotraffico internazionale con organizzazione di spedizioni presso fornitori all’estero, i due precedenti specifici riportati dall’indagato, nonchè la ulteriore specifica pendenza a suo carico, evidenziano che l’unica misura di prevenzione idonea a tutelare le specifiche esigenze cautelari sopra indicate appare essere quella della custodia in carcere.

Vi è infatti un elevato grado di probabilità di reiterazione specifica sia sotto il profilo oggettivo in considerazione della reiterazione degli episodi e dell’organizzazione del narcotraffico internazionale attraverso il reperimento di corrieri che spesso il M. contattava direttamente, sia sotto il profilo soggettivo in considerazione dei precedenti specifici e della pendenza sempre specifica a suo carico. Il provvedimento impugnato concludeva poi osservando correttamente come, nonostante si tratti di fatti risalenti, l’esigenza cautelare della custodia in carcere sia tuttora persistente, in considerazione del radicamento manifestato dal M. nel settore criminoso specifico e dei suoi contatti con fornitori di livello non secondario che potrebbero essere facilmente ripresi anche a distanza di tempo.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16528 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 10 maggio 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. ed in riforma della sentenza n. 1429 del 2008 del Giudice di Pace di Badolato, ha rigettato la domanda proposta nel marzo 2008 da F. B., per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. nella misura di Euro 1,00, rappresentante l’importo pagato per il costo del pagamento di una bolletta tramite il servizio postale.

L’inadempimento dell’Enel era stato individuato adducendosi: che con la Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4 l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta"; che l’Enel non aveva ottemperato e, in ragione dell’inadempimento l’A.E.E.G., aveva – con Delib. n. 72 del 2004 – diffidato inutilmente l’Enel ad adempiere all’obbligo e la deliberazione era stata ritenuta valida dal T.a.r.

Lombardia con sentenza del 9 novembre 2005, n. 3948. 2. Il Giudice di Pace di Badolato aveva accolto la domanda nel presupposto che l’art. 6, comma 4, avesse integrato il contratto di fornitura ai sensi dell’art. 1339 c.c. e che, non avendo l’Enel predisposto una modalità di assicurazione del pagamento gratuito, bensì quella tramite pagamento presso le Poste, l’utente era risultato gravato indebitamente del costo del pagamento richiesto dalle stesse.

L’appello dell’Enel si era articolato sia nel sostenere che l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., sia, gradatamente, nel senso che il danno da inadempimento lamentato dall’utente non sarebbe stato configurabile, giacchè se fosse stata assicurata una modalità di pagamento gratuito – come lo era stata prevedendosi, a far tempo dal 2004 (e siccome si dava atto – a dire dell’Enel – nella Delib. n. 72 del 2004 dell’A.E.G.G.) la possibilità di pagare presso lo sportello dell’Enel esistente nel capoluogo di provincia – l’utente, dovendosi recare presso di esso, avrebbe dovuto sopportare spese ben maggiori di quelle del costo del bollettino postale.

3. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Enel quanto al primo motivo, ritenendo che non avesse avuto luogo l’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c. per effetto dell’art. 6, comma 4, citato, dovendosi riconoscere alla prescrizione di cui a quest’ultimo effetto soltanto nel rapporto diretto autoritativo fra l’A.E.G.G. e l’Enel, di modo che l’inottemperanza da parte di quest’ultimo avrebbe potuto giustificare solo l’irrogazione di sanzioni da parte dell’A.E.G.G., ma non consentire, per non essere stato integrato il contratto, l’azione di risarcimento danni per inadempimento.

3.1. In sintesi, la motivazione si articola con i seguenti passaggi:

dopo una premessa, intesa a richiamare la norma dell’art. 1196 c.c., là dove prevede che le spese del pagamento sono a carico del debitore, si precisa che, atteso il contenuto dispositivo della norma, ne è possibile la deroga per effetto di accordo della parti.

Si osserva, quindi, che una deroga può avvenire anche per effetto di eventuali previsioni di legge a norma dell’art. 1339 c.c. dispositive in senso diverso. Si avverte che il riferimento alla "legge" nella norma ora detta va relativizzato, potendo ricomprendere oltre la legge in senso sostanziale, i regolamenti normativi e ministeriali ed i provvedimenti amministrativi in tema di tariffe, purchè – in ossequio al principio di legalità, di cui all’art. 97 Cost. – sulla base di una norma di legge attributiva del relativo potere. Dopo di che, premesso il richiamo ai poteri attribuiti dalla L. n. 481 del 1995, art. 12, comma 2 all’A.E.G.G., particolarmente nelle lett. e) ed h), nonchè ai commi 36 e 37 del detto articolo 12, si osserva che: "1. il concessionario del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica ha l’obbligo di predisporre un regolamento di servizio contenente le condizioni generali del contratto di somministrazione; 2. tale regolamento di servizio conforma il proprio contenuto alla convenzione di servizio ovvero al contratto di programma stipulato tra l’amministrazione pubblica concedente ed il medesimo concessionario; 3. esso è altresì integrato dalle determinazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di prestazione del servizio pubblico. Di seguito, tuttavia, si sostiene che "il potere integrativo dell’amministrazione ha comunque un ambito oggettivo di applicazione limitato alla produzione ed all’erogazione del servizio, cioè alla prestazione spettante al concedente-, mentre "non si estenderebbe, invece, alle modalità di adempimento della prestazione dell’utente, per quanto le tariffe vengano invece determinate autoritativamente".

A sostegno di tale assunto si richiamano le norme delle lett. g), i), l), n) e p) dello stesso art. 12, comma 2, per desumerne che i relativi poteri autoritativi sarebbero volti alla verifica del rispetto di standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e che solo i poteri di cui alle lett. l) ed n) concernerebbero obblighi gravanti sull’utente, ma senza che le relative potestà pubblicistiche si possano concretizzare "nell’integrazione del regolamento di servizio e quindi del contratto individuale di utenza; piuttosto, si risolvono nell’ambito del rapporto di soggezione della società concessionaria alla sorveglianza dell’Autorità regolatrice". A conferma di questo assunto si cita Cons. Stato, sez. 6^, 27.10.2003 n. 6628.

La conclusione è stata che "appare corretto interpretare la normativa nel senso che l’effetto integrativo del contratto di utenza si limiti all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, e non si estenda anche – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente. In tale diverso ambito, infatti, l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas può invero impartire direttive, ma queste esauriscono i loro effetti diretti nell’ambito autoritativi tra la stessa autorità ed il concessionario, quindi, il concessionario dovrà adeguarsi alle direttive impartitegli, potrà essere sanzionato per l’eventuale violazione delle direttive in oggetto, ma non sarà soggetto all’azione di natura contrattuale da parte dell’utente individuale, posto che tali direttive non vanno ad integrare il contratto". 4. Al ricorso ha resistito con controricorso L’Enel Servizio Elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a., sia nella qualità di beneficiaria del ramo di azienda dell’Enel Distribuzione s.p.a. nell’ambito del quale ricade il complesso dei beni e dei rapporti concernenti l’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. n. 15478 del 2008).

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999". 1.2. Vi si critica la motivazione della sentenza impugnata con riguardo a pretesi suoi passi, che vengono riportati testualmente fra virgolette, i quali, però, non trovano tutti rispondenza in essa, apparendo taluni riferibili, evidentemente, alla motivazione di una distinta sentenza.

Poichè, però, anche il contenuto sostanziale di quelli che non corrispondono formalmente alla motivazione della sentenza impugnata è aderente a quest’ultima, l’ammissibilità del motivo sotto il profilo della sua pertinenza alla motivazione non risulta compromessa.

1.3. In sintesi, le argomentazioni con cui il motivo viene illustrato si risolvono nel postulare che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto, in generale, che l’esercizio da parte dell’A.E.G.G. del potere di direttiva di cui alla Delib. n. 200 del 1999, art. 2, comma 12, lett. h) non dia luogo a prescrizioni idonee ad incidere direttamente sul contenuto dei rapporti di utenza fra Enel e clienti e, su questa premessa, si sostiene che, di conseguenza, erroneamente la prescrizione dell’adozione di almeno una modalità gratuita di pagamento delle bollette sia stata ritenuta inidonea – attraverso il rinvio dell’art. 2, comma 12, lett. h), al comma 37 dello stesso articolo – a determinare in prima battuta l’integrazione del regolamento di servizio predisposto dall’Enel e, quindi, del contratto di utenza, bensì soltanto l’obbligo dell’Enel di ottemperare nei confronti dell’A.E.G.G. ed il potere di quest’ultima di applicare le relative sanzioni.

2. Con un secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad ENEL".

L’illustrazione è svolta assumendo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assorbito il motivo di appello relativo alla sussistenza del danno risarcibile, ma avrebbe osservato che – "risiedendo il ricorrente L.C. in un paese di provincia e non nel capoluogo, per pagare la bolletta presso gli sportelli convenzionati in (OMISSIS), avrebbe in ogni caso sostenuto degli oneri e, quindi, non sarebbe provato il danno".

Il danno, viceversa, sarebbe "stato sufficientemente provato", sia attraverso l’esborso sopportato all’atto del pagamento della fattura, sia per il fatto che l’A.E.G.G. aveva riconosciuto l’inadempimento contrattuale dell’Enel alla prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999. Inoltre, si sostiene che l’adempimento dell’Enel a tale prescrizione non poteva ritenersi realizzato attraverso la concessione della possibilità di pagare gratuitamente presso lo sportello del capoluogo di provincia, dato che questa modalità esponeva comunque a spese.

3. Con un terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c.".

Vi si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assorbito il motivo di appello relativo alla violazione da parte dell’Enel dell’obbligo di informazione circa la modalità gratuita di pagamento, ancorchè si trattasse di circostanza incontestata. La sentenza avrebbe inoltre osservato che nella Delib. n. 55 del 2000 dell’A.E.G.G. non sarebbe esistita alcuna imposizione dell’obbligo di informativa, ma avrebbe trascurato che detto obbligo derivava dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 4. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente inammissibili, sia perchè sarebbero relativi a motivi di appello rimasti assorbiti, che, dunque, ben potrebbero e dovrebbero essere riesaminati nel caso di cassazione della sentenza in accoglimento del primo motivo, sia – gradatamente – perchè nella sentenza non v’è traccia della dichiarazione di assorbimento e nemmeno delle affermazioni che riguardo a detti motivi la sentenza avrebbe fatto (peraltro del tutto ultroneamente, dato l’assorbimento), sia – ancora più gradatamente – perchè nemmeno si indica, in manifesta violazione del principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza, da chi, come e con quali espressioni i detti motivi sarebbero stati prospettati. Inoltre, quanto alla circostanza oggetto del terzo motivo, cioè della violazione del dovere di informazione, nemmeno si precisa come e dove essa fosse stata dedotta come fatto costitutivo di inadempimento contrattuale originante danno.

5. Il primo motivo è fondato là dove critica la motivazione della sentenza impugnata quanto alla inidoneità dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999 ad integrare il contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., ma il riconoscimento della erroneità della motivazione con cui il Tribunale è pervenuto a detta conclusione, non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, giacchè la conclusione a favore di detta inidoneità e, quindi, il consequenziale dispositivo della sentenza, appaiono conformi a diritto. Di modo che la Corte deve procedere solo alla correzione della motivazione giustificativa della inidoneità, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

5.1. Prima di dar conto delle ragioni di tale correzione è necessaria una precisazione.

Deve anzitutto ricordarsi e ribadirsi che, nel regime anteriore alle riforme di cui alla L. n. 69 del 2009, "L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione". (Cass. n. 22283 del 2009).

Tale principio conserva la sua validità anche dopo l’introduzione dell’art. 101, comma 2 da parte di detta legge, atteso che l’omologia fra questa nuova previsione generale e quella speciale dell’art. 384, comma 3 – indipendentemente dalla ricostruzione dell’ambito di applicabilità di quest’ultimo e dalla questione della sua coincidenza o meno con la nuova regola generale – comporta la perdurante validità della specialità della previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 4 non solo per le ragioni che l’avevano giustificata a fronte della introduzione del detto comma 3, ma anche in ossequio al principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. Si vuoi dire, cioè che, anche qualora si credesse che vi sia coincidenza fra la previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 3 e quella del nuovo art. 101 c.p.c., comma 2, in ogni caso la norma del comma 4 sarebbe rimasta ferma quale previsione speciale non modificata da quella generale.

Il principio di diritto che viene in rilievo è, pertanto, il seguente: "Anche nel regime del ricorso per cassazione di cui alla L. n. 69 del 2009 e, quindi, della introduzione della norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2, l’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione.". 5.2. Ciò premesso, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata appare erronea, là dove ha interpretato l’art. 2, comma 12, lett. h), nel senso che le deliberazioni adottate dall’A.E.G.G. ai sensi di essa possano svolgere efficacia integrativa dei contratti di utenza individuali, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio predisposto dal concessionario, soltanto per quanto attiene alla produzione ed alla erogazione del servizio, intese come relative all’esecuzione della prestazione del concessionario del servizio e non invece quanto alle modalità di esecuzione della prestazione dell’utente, come nella specie la modalità dell’adempimento.

Questa lettura della norma non appare conforme alla sua corretta esegesi sia sul piano letterale sia su quello teleologico.

5.3. Queste le ragioni.

Va premesso che la L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1 (recante:

"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"), prevede, sotto la rubrica "Finalità" che "Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico- finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.".

Il lettore della norma percepisce fra le finalità della legge v’è anche quella di promuovere "la tutela degli interessi di utenti e consumatori7.

Il successivo art. 2, comma 12, dopo avere previsto che "Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 svolge le seguenti funzioni", che poi provvede ad elencare in una serie di lettere, nella lettera h) dispone che l’A.E.G.G. "emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37".

Ora, la struttura di questa norma consente di affermare che dall’esercizio da parte dell’A.EG.G. del potere da essa previsto possa senz’altro derivare una integrazione del contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c..

Il punto da chiarire concerne, per un verso la definizione dell’ambito oggettivo di tale possibile integrazione e, per altro verso l’individuazione delle condizioni in presenza delle quali l’esercizio del potere può avere l’effetto integrativo.

Che in astratto l’integrazione possa avvenire si desume dal fatto che il potere di cui alla norma in esame è potere esercitabile attraverso atti di natura certamente amministrativa, qualificabili, allorquando abbiano carattere normativo, cioè idoneità a prescrivere comportamenti ai soggetti esercenti, come regolamenti propri del settore cui appartiene il singolo servizio e cui soprintende la specifica autorità, oppure, se si da rilievo alla limitatezza della platea di detti soggetti ed al loro carattere predefinito in un dato momento, e da tanto si inferisca la mancanza del carattere dell’astratta indeterminatezza dei soggetti destinatari, come atti amministrativi precettivi collettivi, cioè diretti verso soggetti determinati. Poichè tali atti sono emanati sulla base di una previsione di legge, allorchè il loro profilo funzionale ed il loro contenuto possa essere considerato come determinativo di una clausola rispetto al contratto di utenza, l’applicabilità dell’art. 1339 c.c. appare in linea generale giustificata, perchè, quando detta norma allude alle "clausole" imposte dalla legge non si riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui essa stessa direttamente la clausola da inserirsi nel contratto (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto che la clausola sia prevista "direttamente" o "espressamente" dalla legge), ma allude anche all’ipotesi in cui la legge preveda che l’individuazione della clausola sia fatta da una fonte normativa da essa autorizzata.

Il che accade nella specie, poichè la previsione di legge dell’art. 2, comma 12, lett. h), nell’attribuire all’autorità e fra queste all’A.E.G.G., il potere di direttiva – se si ritiene che tale potere possa concretarsi nell’individuare clausole dei contratti di utenza – avrebbe appunto l’indicata funzione autorizzatoria, nel senso che la direttiva determinerebbe l’integrazione del contratto in quanto abilitatavi da una previsione di legge.

E’ vero che nella norma non v’è alcun riferimento ai contratti di utenza. Tuttavia, la mancanza di tale riferimento non è affatto decisiva, perchè l’ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell’autorità producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l’integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.

Il comma 37 dell’art. 2, infatti, stabilisce che "Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36, Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lett. h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio": è allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.

5.4. Ciò chiarito, riprendendo l’interrogativo su indicato a proposito della necessità di definire il possibile ambito oggettivo della integrabilità dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), si deve rilevare che l’oggetto di tale potere, là dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla "erogazione dei servizi", ove venga messo in relazione con la proclamazione della L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1 in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all’intero ambito de rapporto di utenza individuale, perchè l’erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, è formulazione talmente generale da apparire di per sè idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti. L’interesse degli utenti e dei consumatori, infatti, non può non essere tutelato anche con riferimento a quell’aspetto delle modalità di erogazione del servizio che si estrinseca nei rapporti individuali. Nè in senso contrario assume un qualche valore l’espressione con la quale la lett. h) specifica "in particolare" che le direttive debbono definire "i livelli generali di qualità riferibili al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferibili alla singola prestazione da garantire all’utente". In tal modo si assegna un contenuto minimo necessario alle direttive, ma non si sminuisce il valore onnicomprensivo del riferimento all’erogazione del servizio per come giustificato dall’art. 1, comma 1.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non appare fondata neppure una giustificazione delle lettura restrittiva della lettera h) nel senso – come scrive il Tribunale stesso – ch’esso riguarderebbe comunque solo la prestazione del concedente, mentre gli obblighi dell’utente sarebbero considerati dalle lett. l) ed n) dello stesso art. 2, comma 12.

In disparte il rilievo che non è chiaro perchè prescrizioni contenutistiche circa i contratti di utenza, dirette a disciplinare gli obblighi del concedente, non afferiscono almeno indirettamente comunque, cioè anche quando siano dirette a regolare i comportamenti da tenersi da parte dell’utente, alla prestazione del concessionario, posto che ad essa essi si correlano nel sinallagma contrattuale, si osserva che il contenuto delle lett. l) ed n) semmai conferma la lettura estensiva della lett. h).

La lett. l) dispone che l’autorità "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali". E la lettera n) che l’autorità "verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffaria".

Invero, la previsione della lett. l) pertiene a compiti di diffusione di informazione presso gli utenti e la lett. n) disciplina i poteri di verifica dell’Autorità, ma l’una e l’altra attività nulla hanno a che fare con la possibile determinazione, attraverso le direttive cui allude la lett. h, il contenuto del contratto di utenza attraverso la mediazione dell’intervento sul regolamento di servizio.

5.5. Deve, dunque, affermarsi che l’A.E.G.G. attraverso le direttive previste dalla lett. h) dell’art. 2, comma 12, bene può dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio cui allude il comma 37 della norma dello stesso art. 12 possono produrre l’integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell’art. 1339 c.c..

A fini di nomofilachia, prima di definire le condizioni in presenza delle quali ciò può avvenire e, quindi, di chiarire se sia avvenuto in concreto con riguardo alla specie che si giudica, il Collegio reputa opportuno formulare una precisazione, che concerne sempre il profilo oggettivo dell’ambito entro il quale le direttive della lett. h) possono svolgere la funzione di integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c..

La precisazione è nel senso che, avvenendo l’integrazione con riferimento a rapporti pur sempre espressione della privata autonomia ed articolandosi attraverso manifestazioni normative secondarie regolamentari oppure integranti atti amministrativi precettivi collettivi, sia pure autorizzate dalla previsione di legge, essa può comportare interventi che incidano sui rapporti di utenza in modo derogatorio anche di norme di legge, se del caso dello stesso Codice Civile, che abbiano, però, un contenuto meramente dispositivo, cioè derogabile dalla privata autonomia, mentre deve escludersi che possa giustificare interventi in senso derogatorio di norme previste da disposizioni legislative di contenuto imperativo. Invero, mentre l’intervento sulle norme del primo tipo è pienamente giustificabile perchè incide su previsioni legislative che le stesse parti, con il loro accordo, potrebbero derogare, sì che appare giustificato a maggior ragione che sia l’Autorità preposta al settore a prevedere la deroga, seppure con il limite funzionale e di scopo di cui immediatamente si dirà, viceversa, in presenza di una norma imperativa di legge, il principio di legalità impone di intendere il fenomeno di attribuzione di poteri di disciplina, con fonti di rango secondario o addirittura non aventi nemmeno contenuto normativo, in modo restrittivo. E, dunque, in mancanza di un’espressa attribuzione del potere di deroga alle norme imperative da parte di una norma di legge (o, deve ritenersi, di rango comunitario ad effetti diretti nell’ordinamento interno), come non esercitabile in deroga ad esse.

Solo in questo senso e nei limiti ora detti si intende condividere l’affermazione di Cons. Stato, 6^ Sezione, 11 novembre 2008, n. 5622 circa l’esegesi del potere di normazione di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), che, invece, quel consesso parrebbe avere inteso come riferita ad ogni norma di legge.

5.6. Sciogliendo la riserva espressa poco sopra, il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa possibilità di deroga a norme di legge meramente dispositive sia, però, da restringere sotto il profilo funzionale in senso unidirezionale, cioè sia limitata ad una deroga a favore dell’utente o del consumatore. Lo impone sempre il precetto espresso nel comma 1, dell’art. 1 della legge di settore in precedenza ricordato circa il necessario indirizzarsi dell’attività dell’Autorità a tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Ciò, naturalmente, con l’eccezione che vi sia una norma di legge o di rango comunitario ad efficacia diretta che abiliti anche alla deroga a norme imperative.

Sicchè il principio di diritto che può affermarsi è il seguente:

"Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore". 5.7. Può passarsi a questo punto a definire le condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale.

Tale definizione deve partire dal dato che il potere di normazione o di amministrazione de quo è qualificato con un’espressione, quella di direttiva, che si presta a comprendere: a) l’imposizione di precetti al destinatario sub specie di indicazione di un risultato da raggiungere, se del caso con o senza assegnazione di un limite di tempo, salva la individuazione da parte di esso del modo con cui pervenire al risultato, ch’egli, dunque, può in sostanza poi scegliere; b) l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi.

Ebbene, l’idoneità della direttiva a determinare, tramite la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio, l’integrazione dei contratti di utenza per la via dell’art. 1339 c.c. è configurabile soltanto nel secondo caso. Non lo è, invece, nel primo. Soltanto nel secondo caso, l’imposizione di un precetto specifico si può connotare sub specie di clausola, cioè di diretta regolamentazione prima del regolamento di servizio e, quindi, del contratto di utenza. Invero, una clausola, identificando una parte del regolamento contrattuale deve avere di norma un contenuto determinato, cioè specifico ( art. 1346 c.c.). E’ vero che la clausola può avere anche un contenuto determinabile (sempre art. 1346 c.c.), ma allora – ammesso che sia sostenibile un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. di un contratto, attraverso una norma che si limiti a prevedere che debba assicurarsi un risultato, lasciandone però i modi alla determinazione di una delle parti del contratto – l’onere di specificazione si trasferisce almeno al procedimento ed ai contenuti della determinazione.

Ora, la previsione dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999, imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato. In tanto, la previsione della modalità come concorrente con altre di effetto diverso lasciava al concessionario il potere di individuare questa modalità in concorso con altre e, quindi, lo facultava a prevedere più di una modalità.

In secondo luogo, il concessionario era facultato ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita.

Nè potrebbe dirsi che la prescrizione integrasse una clausola il cui contenuto era rimesso all’individuazione dello stesso concessionario, sì da integrare una clausola di contenuto determinabile: occorre, infatti, tenere presente che la determinabilità, una volta che la modalità gratuita non veniva prevista come esclusiva, era sostanzialmente insussistente, in quanto l’esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi pur sempre lasciando intatta la previsione del c.c., di cui alla norma dispositiva sul pagamento, prevista nell’art. 1196 c.c., secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore". Previsione questa che implica che il costo dell’attività necessaria al debitore per pagare è di norma a suo carico e che, per essere apprezzata nel suo effettivo significato, dev’essere coordinata anche con quelle sul luogo del pagamento, espresse nell’art. 1182 c.c., e particolarmente con quella sul luogo del pagamento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro determinate, che il primo inciso del comma 3 della norma, indica nel domicilio del creditore. L’art. 1196, in sostanza, in riferimento a dette obbligazioni, fra le quali rientrano quelle dell’utente relative al pagamento della bolletta (o fattura) (modalità di richiesta del pagamento sostanzialmente prevista come necessaria dall’art. 6, comma 1, della nota deliberazione), comportava che la spesa necessaria all’utente per recarsi a pagare al domicilio del soggetto esercente fosse a carico di lui. Onde, la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza sia di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., sia di una deroga implicita, siccome rivelava la previsione come soltanto una delle modalità (e, quindi, alternativa) di quella gratuita, non poteva certo implicare che l’utente dovesse essere esentato da detta spesa, ma, semmai, poteva giustificare che l’esercente non potesse imporre in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) un addebito ulteriore: la spesa per l’esecuzione del pagamento al detto domicilio e, quindi, il costo dell’attività ed il dispendio di attività per farlo ai sensi dell’art. 1196 c.c. erano a carico dell’utente, stante la mancata deroga a detta norma.

Nel contempo, la mancanza di deroga all’art. 1196 e, quindi, la conservazione dell’onere del debitore di sopportare eventuali costi per l’attività necessaria per adempiere al domicilio dell’esercente, implicava che lo stesso parametro della "gratuità" dovesse essere valutato comparativamente con il costo di modalità di pagamento che, pur imponendo all’utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, tuttavia, l’avessero esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell’esercente, spesa che poteva essere più o meno rilevante a seconda della sua distanza.

In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, comma, 4 non aveva nemmeno un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile e, dunque, – anche a voler (problematicamente) concedere che un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile da parte di una clausola a contenuto rimesso alla determinazione di una parte – non era idonea a modificare o integrare il regolamento di servizio all’epoca vigente e, quindi, di risulta i contratti di utenza individuali.

5.8. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie, previsti dall’art. 2, comma 12, lett. g) e quelli di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni della successiva lettera m), con conseguente possibilità dell’Autorità all’esito di esercitare il potere previsto dall’art. 2, comma 20, lett. d), cioè di ordinare "al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo".

Inoltre, l’A.E.G.G., a parte il potere di intervenire con una prescrizione nuova sufficientemente specifica da produrre l’effetto dell’ari 1339 c.c., avrebbe avuto anche il potere di segnalare all’amministrazione concedente, in sede di parere ai sensi della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 34 l’opportunità all’atto del rinnovo della concessione o di una sua revisione di prevedere nella convenzione o nel contratto di programma di cui al comma 36 la prescrizione.

6. Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib. dell’A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

Il primo motivo è, pertanto, rigettato con la correzione della motivazione della sentenza impugnata emergente dalle svolte considerazioni.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo.

Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.