T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 1547 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

J.S., cittadino indiano, ha presentato in data 9.3.2009 istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 10.5.2011 e depositato il 23.5.2011, il ricorrente ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 26.5.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 28.7.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale da parte dell’Amministrazione, sicché con sentenza non definitiva n. 1259/11 è stata affermata la sussistenza della competenza della Sezione ed è stato ordinato al Ministero degli Interni di depositare una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, nel termine di giorni 30, con rinvio, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 26.10.2011.

In data 13.9.2011, è pervenuta alla Segreteria della Sezione la nota, datata 7.9.2011, del Ministero degli Interni, con la quale si comunica che il decreto di conferimento della cittadinanza è stato predisposto ed è stato trasmesso per la firma agli organi competenti.

Alla camera di consiglio del 26.10.2011, il legale di parte ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione del ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-11-2012, n. 5957

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino irregolarmente presente in Italia, è stato interessato da un procedimento di regolarizzazione (o emersione) promosso dal suo datore di lavoro in virtù dei benefici di cui all’art. 1-ter del D.L. n. 78 del 2009.

Il procedimento ha avuto inizio regolare, ma si è arrestato in quanto si era appurato che lo straniero aveva riportato condanne penali per il reato di cui all’art. 337 c.p.; peraltro, il citato art. 1-ter esclude dalla regolarizzazione gli stranieri che abbiano a proprio carico condanne per reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p..

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Toscana, ma questo ha respinto il ricorso osservando che il reato di cui all’art. 337 c.p. rientra nella previsione dell’art. 381 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) e pertanto il rigetto della domanda di emersione era dovuto e vincolato.

L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio.

3. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.

4. La sentenza appellata sembrerebbe esente da vizi, ma sta di fatto che ad essa è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012.

Con detta sentenza la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 1-ter del D.L. n. 78 del 2009 convertito in L. n. 102 del 2009, limitatamente alla parte in cui configura come tassativamente ostativi i precedenti penali per reati compresi nell’art. 381 c.p.p.. Per effetto della sentenza della Corte, le pregresse condanne per quel genere di reati possono essere prese, bensì, a motivo del diniego di sanatoria, ma solo nel contesto di una valutazione discrezionale riferita alla gravità del fatto, alla pericolosità del soggetto, etc.

5. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, dunque, l’appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, nella misura in cui sono consentiti dalla disciplina ora vigente per effetto della pronuncia della Corte.

Il fatto che si applichi lo ius superveniens giustifica la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie il ricorso e in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7946 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. P.C., B.C., F.R., N.P. e Ba.Lu., propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di menzionato in epigrafe deducendo:

a) violazione e/o falsa applicazione di legge (della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1173 c.c.)). I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della decorrenza dalla domanda degli interessi legali;

b) violazione e/o falsa applicazione di legge ( art. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5, 6). I ricorrenti lamentano la liquidazione sotto i minimi tariffari delle spese del giudizio svoltosi davanti la Corte di appello e la liquidazione di un unico onorario anche per la fase del giudizio antecedente alla riunione.

2. Non svolge difese il Ministero intimato.

Ritenuto che:

3. Il ricorso è fondato.

4. Quanto al primo motivo va richiamata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. civ, n. 18150 del 5 settembre 2011) secondo cui "l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata". 5. Il secondo motivo è anch’ esso fondato dovendosi tenere conto nella liquidazione delle spese del giudizio di merito della proposizione separata dei ricorsi e della loro riunione in sede di discussione.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti dalla domanda gli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte di appello a titolo di equa riparazione.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in Euro 4.185 di cui Euro 100 per spese, 1.785 per diritti e 2.300 per onorari, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, e al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.300 di cui 1.200 Euro per onorari e 100 per spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv.to Angelo Giuliani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 29-11-2011, n. 44124

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, M.V. venne assolto con la formula "il fatto non sussiste", dal reato di lesioni personali in danno di B.G.;

– che avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione la difesa della parte civile, la quale ha poi rinunciato al gravame, a ciò facoltizzata da procura speciale a firma del B., in data 7 marzo 2011 ;

– che il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia, senza che ciò, tuttavia, possa impedire le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro trecento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro trecento alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.