Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-07-2012, n. 12001 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto depositato 19/1/2009, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dall’avv. P.R. avverso il provvedimento del 16/7/98, con il quale il G.D. del Fallimento Logotech s.r.l. ha respinto la richiesta di liquidazione della notula della P., rilevando che il decreto del G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. del 26/1/08, di nomina di detto legale per la presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, ancorchè l’istanza del curatore enunciasse la mancanza di fondi, non contiene alcuna attestazione di indisponibilità del danaro, per cui non può ritenersi integrata la condizione richiesta dal legislatore per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il compenso all’avv. P. potrà al più essere liquidato dal G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. e posto a carico della relativa massa.

Secondo il Tribunale, al più il provvedimento del G.D. sarebbe stato reclamabile L. Fall., ex art. 26, procedimento che non si poteva comunque ritenere instaurato con la presentazione dell’opposizione in oggetto.

Ricorre l’avv. P., sulla base di un unico articolato motivo;

il ricorso è stato notificato al Tribunale di Firenze, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Fallimento.

Il solo Ministero dell’Economia e Finanze ha depositato controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico articolato motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 e art. 146, comma 3, lett. c), e art. 83 nonchè della L. Fall., artt. 93 e 94, e dell’art. 2229 c.c..

Secondo la ricorrente, il decreto del G.D. del Fallimento della Logotech Europa s.r.l. di designazione dell’avv. P. alla presentazione della domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Logotech s.r.l. fa esplicito riferimento all’istanza di ammissione al passivo indicata nella domanda del Curatore, ove si denuncia chiaramente l’assenza di fondi, nonchè al mandato già conferito al legale in questione con il precedente decreto del G.D. dell’11/5/07, ove si dava atto della mancanza di fondi del Fallimento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 e già nel primo decreto si faceva espresso riferimento ad una fase prefallimentare autorizzando l’odierna ricorrente a presentare istanza di fallimento.

La fase relativa all’ammissione al passivo del Fallimento della Logotech s.r.l. del creditore Logotech Europa s.r.l. risulta definita con l’ammissione del credito, come da comunicazione del Curatore e, terminato il giudizio, andava applicato il cit. D.P.R. n. 115, art. 83, comma 2; il procedimento di verifica dei crediti apre la fase giurisdizionale, in ogni caso, l’opera prestata dall’avv. P. rientra nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 146, comma 3, lett. c), a pena di incostituzionalità della normativa.

Inoltre, conclude la ricorrente, con il decreto del G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. del 17/9/08 è stata ribadita la già avvenuta ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato, e qualora fosse stato necessario, è stata dichiarata detta ammissione.

2.1.- Il ricorso è inammissibile.

In via assolutamente preliminare deve rilevarsi che la ricorrente, designata dal G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l. a presentare istanza di ammissione al passivo del Fallimento Logotech s.r.l., ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 16/7/08, emesso dal G.D. del Fallimento Logotech s.r.l., di reiezione della richiesta di liquidazione dell’onorario, avanzata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, comma 3, lett. c).

Orbene, atteso che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese; il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione d’ufficio, l’avv. P., nominato dal G.D. del Fallimento Logotech Europa s.r.l., a questi avrebbe dovuto rivolgersi per la liquidazione dell’onorario ai sensi del D.P.R. cit., art. 146, comma 3, lett. c), alla stregua della ritenuta ammissione di detto Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, e non già al G.D. del Fallimento della Logotech s.r.l. L’errata individuazione del G.D. del Fallimento avanti al quale far valere la propria richiesta di liquidazione dell’onorario come ausiliare del Giudice comporta l’inammissibilità dell’istanza in origine presentata ed in conseguenza, l’inammissibilità del ricorso in oggetto. Rimane assorbita ogni ulteriore considerazione, in particolare in relazione alla individuazione del legittimato passivo nel giudizio di opposizione del D.P.R. 115 del 2002, ex art. 170.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-03-2013, n. 10209

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11-9-2012 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata in data 14-5-2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di R. G..

2. Avverso l’ordinanza suddetta propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli per violazione di legge, in quanto la pratica concernente il R. fu trattata dinanzi al Tribunale suddetto all’udienza dell’11-9-2012 senza darne previo avviso ai Pubblico Ministero procedente. Deduce, al riguardo, che l’udienza di trattazione, fissata originariamente per il 3-8- 2012, fu poi rinviata al 25-9-2012. Senonchè, in data 4-8-2012 i difensori del R. rinunciarono alla sospensione dei termini feriali e chiesero l’anticipazione dell’udienza.

In effetti, il presidente della sezione del riesame anticipò l’udienza di trattazione all’1-9-2012 e dispose darsene comunicazione alle parti. La cancelleria del Tribunale del riesame provvide a notiziare, tramite fax, la Procura della Repubblica, ma la comunicazione non andò a buon fine, perchè l’utenza della Procura risultò occupata, nè di ciò si avvide l’ufficio trasmittente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti, consentito a quest’ufficio versandosi in tema di error in procedendo, risulta che la comunicazione dell’udienza dell’11-9-2012 al Pubblico Ministero, effettuata mediante telefax, non andò a buon fine, in quanto l’utenza telefonica della Procura risultò "occupata". Tanto si evince dal rapporto di trasmissione dell’apparecchiatura utilizzata dal Tribunale del riesame.

Si è verificata, pertanto, una nullità rilevante ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, che è stata tempestivamente eccepita e che impone l’annullamento del provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 08-10-2008 (08-10-2008), n. 334 (ord.) Diritti inviolabili dell’uomo – Malato in stato vegetativo permanente – Interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazione, n. 21748 del 16 ottobre 2007 e del decreto della Corte di appello di Milano del 25 giugno 2008, promossi con ricorsi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica depositati in cancelleria il 17 settembre 2008 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri amm. n. 16 del 2008), la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano, assumendo che tali Autorità giudiziarie abbiano "esercitato attribuzioni proprie del potere legislativo, comunque interferendo con le prerogative del potere medesimo";
che, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sez. 1 civile, n. 21748 del 2007 e il decreto della Corte di appello di Milano, sez. I civile, n. 88 del 25 giugno 2008 avrebbero "creato una disciplina innovativa della fattispecie, fondata su presupposti non ricavabili dall’ordinamento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall’autorità giudiziaria", così meritando di essere annullate da questa Corte;
che entrambi i provvedimenti menzionati sono stati adottati a seguito della domanda del tutore di una giovane donna di interrompere il trattamento (alimentazione con sondino gastrico) che mantiene in essere lo stato vegetativo permanente in cui ella giace da numerosi anni, a seguito di un incidente stradale;
che tale domanda, già rigettata dal Tribunale di Lecco e da altra sezione della Corte di appello di Milano, è stata infine accolta tramite il decreto impugnato, a seguito della pronuncia del giudice di legittimità con cui si è annullato il provvedimento negativo della Corte di appello;
che la Corte di cassazione ha stabilito che il legale rappresentante che chiede l’interruzione del trattamento vitale "deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non "al posto" dell’incapace né "per" l’incapace, ma "con" l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche";
che, pertanto, l’interruzione del trattamento può venire disposta soltanto: "a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona";
che la Camera ricorrente ritiene pacificamente ammissibile il conflitto, in quanto esso non avrebbe ad oggetto un mero error in iudicando da parte dell’Autorità giudiziaria: quest’ultima, viceversa, avrebbe colmato il vuoto normativo assunto a presupposto delle proprie pronunce "mediante un’attività che assume sostanzialmente i connotati di vera e propria attività di produzione normativa";
che sarebbe perciò interesse della Camera "ripristinare l’ordine costituzionale delle attribuzioni", giacché per tale via si sarebbe realizzato "il radicale sovvertimento del principio della divisione dei poteri", in violazione degli artt. 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione;
che il presupposto da cui muove la ricorrente risiede nel difetto di un’espressa disciplina legislativa atta a regolamentare la fattispecie, come avrebbe affermato la stessa Corte di cassazione;
che mentre quest’ultima ha ugualmente ritenuto di poter accogliere la domanda, la Camera sostiene che ciò sarebbe precluso al giudice, attesa la "appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa": l’autorità giudiziaria avrebbe invece "proceduto all’auto produzione della disposizione normativa";
che tale circostanza troverebbe conferma in numerosi indici segnalati dalla ricorrente;
che, anzitutto, la Cassazione, traendo spunti da "una congerie di richiami a soluzioni che al riguardo sarebbero state adottate in ordinamenti e sentenze straniere" e spingendosi persino oltre i limiti ivi tracciati, avrebbe essa stessa confermato "l’impossibilità di reperire nel nostro ordinamento vigente una apposita disciplina legislativa"; inoltre, "le numerose proposte di legge avanzate in materia, peraltro pendenti al momento dell’adozione dei provvedimenti giudiziari impugnati" sarebbero "probanti" del vuoto normativo che fino ad ora ha accompagnato il cd. "testamento di vita": "d’altro canto, è ben comprensibile", aggiunge la Camera, "che nell’ambito dei campi dell’esperienza umana in cui, come nel caso di cui si tratta, l’evoluzione medico scientifica sollevi controverse questioni etico/giuridiche fondamentali, la risposta del legislatore " quale che ne possa essere il verso " non sia pressoché immediata, ma necessiti di adeguati tempi di riflessione, ferma restando nelle more l’obbligatoria applicazione della normativa esistente";
che in presenza di tali condizioni, per giustificare l’intervento del giudice non "sarebbe conferente appellarsi alla impossibilità del "non liquet", considerato che la sua ratio non è certamente quella di consentire la trasformazione del giudice in legislatore, ma anzi è volta, come si sa, a rendere ancor più ineludibile il vincolo al rispetto del sistema legislativo vigente";
che, infatti, alla luce degli artt. 70, 101 e 102 della Costituzione, "nessuno potrebbe disconoscere che nella Costituzione, conformemente alla nostra tradizione giuridica, opera una istanza di ripartizione dei compiti tra il potere legislativo ed il potere giudiziario il cui nucleo essenziale non può subire alterazioni o attenuazioni di sorta. Tale istanza trova appunto la sua puntuale espressione nelle disposizioni costituzionali sopra richiamate, le quali respingono recisamente l’idea, che emerge obiettivamente dalle sentenze qui impugnate, che tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale vi sia niente di più che una frontiera mobile che ciascun potere potrebbe liberamente varcare all’occorrenza";
che, a maggior ragione, tale conclusione dovrebbe venire ribadita con riferimento alla disciplina dei diritti costituzionali soggetti a riserva di legge, giacché in tal caso "la legge è il mezzo "privilegiato" destinato alla conformazione" di tali diritti;
che, prosegue la ricorrente, l’Autorità giudiziaria non avrebbe potuto pronunciare ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, poiché, al contrario, gli artt. 357 e 414 cod. civ., in tema di poteri del tutore, già allo stato avrebbero precluso l’accoglimento della domanda, non potendosi attribuire al primo, a parere della Camera, la prerogativa di "disporre della vita del soggetto tutelato";
che, parimenti, l’art. 5 cod. civ., in tema di atti dispositivi del proprio corpo, e gli artt. 575, 576, 577, 579, 580 cod. pen., in tema di omicidio, avrebbero imposto all’Autorità giudiziaria di concludere che nel nostro ordinamento vige "un principio ispiratore di fondo che è quello della indisponibilità del bene della vita", tutelato dall’art. 2 della Costituzione, secondo quanto già apprezzato, in fattispecie che la Camera reputa analoga, dal Tribunale di Roma, sezione I civile, con sentenza del 15 dicembre 2006;
che, per contro, gli elementi normativi richiamati dall’Autorità giudiziaria a sostegno delle pronunce appaiono alla ricorrente "palesemente inidonei": infatti, sia il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), sia l’art. 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), sia il codice deontologico dei medici, sia l’art. 2 della CEDU, sia infine la Convenzione di Oviedo sancirebbero l’opposto principio di tutela del diritto alla vita e alla salute del paziente;
che, infine, neppure gli artt. 13 e 32 della Costituzione varrebbero, secondo la Camera dei deputati, a sorreggere le conclusioni cui è giunta l’Autorità giudiziaria, posto che "anche a considerare l’ipotesi che i principi costituzionali siano suscettibili di applicazione diretta in sede giudiziaria, detta eventualità non può che risultare circoscritta al caso in cui il loro contenuto precettivo sia univoco ed auto sufficiente, come tale in grado di assolvere ex se alla funzione di criterio esauriente di qualificazione della fattispecie";
che, invece, le precitate disposizioni costituzionali non varrebbero, di per sé, a somministrare al giudice la regola del giudizio, anche in ragione delle "differenti letture di cui appare suscettibile l’art. 32 della Costituzione";
che l’Autorità giudiziaria, per conseguire il risultato cui è giunta, avrebbe dovuto, secondo la Camera, prospettare piuttosto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 357 cod. civ.: omettendo tale condotta, essa avrebbe invece proceduto alla "disapplicazione delle norme di legge che avrebbero precluso la soluzione adottata", sostituendole con "una disciplina elaborata ex novo";
che per tali ragioni, la Camera dei deputati chiede alla Corte, previa declaratoria di ammissibilità del conflitto, di dichiarare che non spettava all’Autorità giudiziaria adottare gli atti impugnati, con conseguente annullamento degli stessi;
che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri amm. n. 17 del 2008) il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte di appello di Milano, avente ad oggetto i medesimi atti impugnati dalla Camera dei deputati, chiedendo a questa Corte di dichiarare che "non spettava al Potere giudiziario, e in particolare alla Suprema Corte di Cassazione: a) stabilire il diritto del malato in stato vegetativo permanente di conseguire l’interruzione di trattamenti sanitari invasivi che si risolvono in un inutile accanimento terapeutico cui consegua con certezza il suo decesso; b) disporre la esercitabilità di tale diritto personalissimo da parte del tutore alla stregua e nel presupposto di presunte opinioni espresse in precedenza dall’infermo", con conseguente annullamento della sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di cassazione e del decreto del 25 giugno del 2008 della Corte di appello di Milano;
che i presupposti in fatto del ricorso sono i medesimi già enunciati dalla Camera dei deputati: i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria avrebbero determinato una "interferenza nell’area della attribuzione della funzione legislativa", fondata su una "cosciente intenzione supplettiva diretta ad ovviare ad una supposta situazione di vuoto normativo"; anzi, le proposte di legge vertenti in argomento attribuirebbero a tale interferenza i caratteri di un intervento indebito "in un puntuale procedimento di legislazione che il Parlamento ha in corso";
che, in punto di ammissibilità, il Senato osserva che "il proposito del ricorso è unicamente quello di dimostrare che la sentenza ha fissato un principio di diritto debordando verso le attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i limiti che l’ordinamento pone al Potere Giudiziario, e non quello di un invito al riesame del processo logico seguito dalla Cassazione per giungere alla sua pronuncia": non si tratterebbe perciò di rilevare un error in iudicando, ma l’esorbitanza dai "confini stessi della giurisdizione"; in tale ottica, la censura rivolta agli "errori interpretativi dell’organo giudiziario" costituirebbe "passaggio essenziale al fine di mettere in evidenza il momento e il modo in cui il giudice" avrebbe ecceduto dalla funzione sua propria;
che, nel merito, il Senato ritiene che la Corte di cassazione abbia adottato "un atto sostanzialmente legislativo", con cui "si introduce nell’ordinamento italiano l’autorizzazione alla cessazione della vita del paziente in stato vegetativo permanente", omettendo di conseguire tale effetto tramite la sola via aperta al giudice in tal caso, ovvero sollevando questione di costituzionalità sugli artt. 357 e 424 cod. civ., nella parte in cui essi precluderebbero la piena tutela del diritto alla salute; la Cassazione, in altri termini, avrebbe "inteso trovare, nelle pieghe dell’ordinamento, un appiglio normativo che consentisse di formulare il principio di diritto che abilitasse a determinare la cessazione della vita del paziente"; per far ciò, prosegue il Senato, "ha dovuto far ricorso a sporadiche sentenze di giudici appartenenti ad ordinamenti diversi da quello italiano e alla Convenzione di Oviedo (…) ignorando che in diritto positivo italiano esistono già norme utilizzabili nel caso di specie e, in particolare, quelle del codice penale (artt. 579 e 580 cod. pen.)";
che, per tale via, la Cassazione avrebbe esorbitato dalla propria funzione nomofilattica, ledendo le attribuzioni assegnate dall’art. 70 della Costituzione al Parlamento: la fattispecie avrebbe dovuto essere decisa non già tramite un non liquet, ma riconoscendo l’infondatezza della pretesa alla luce del diritto vigente; infatti, spetterebbe al Parlamento "adottare una soddisfacente disciplina diretta a regolare le scelte di fine vita": sostiene il ricorrente che "la riconduzione della tematica in parola all’interno del circuito della rappresentanza politica parlamentare consente di assicurare la partecipazione delle più svariate componenti della società civile, ivi comprese quelle espressione del mondo scientifico, culturale, religioso. Secondo una impostazione che appare difficilmente contestabile il ricorso alla legge permette di rispettare il principio dell’art. 67 della Costituzione nella adozione di scelte di sicuro interesse dell’intera comunità nazionale", in particolar modo in presenza di una disciplina dei diritti fondamentali "riservata alla legge";
che il Senato pone poi in rilievo che l’Autorità giudiziaria avrebbe articolato i propri provvedimenti su due punti, entrambi contestabili, ovvero "il diritto del malato di conseguire l’interruzione di trattamenti sanitari" e "la esercitabilità di tale diritto da parte del tutore";
che, quanto al primo punto, il ricorrente osserva che l’alimentazione e l’idratazione assistita sono solo da alcuni ritenute trattamento terapeutico, mentre altri li considerano "cure essenziali doverosamente impartite dal sanitario", che avrebbe, anche sulla base del documento redatto dal Comitato nazionale di bioetica del 18 dicembre 2003, il "dovere di procedere"; ad ogni modo, in difetto di "una normativa intesa a determinare la interruzione di trattamenti del malato terminale", la stessa Corte di Cassazione in precedente pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005) ed il Tribunale di Roma (con sentenza del 15 dicembre 2006) avevano escluso che il giudice potesse in tale materia espletare "attività sostanzialmente paranormativa";
che, piuttosto, sia l’art. 2 della CEDU (come interpretato dalla Corte EDU con la sentenza Pretty v. Gran Bretagna del 29 aprile 2002), sia l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sottolineano, a parere del ricorrente, la "essenzialità del principio di tutela della vita", così saldandosi all’art. 27 della Costituzione e agli artt. 579 e 580 cod. pen., in tema di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio: "esistono, quindi, due modi contrapposti di considerare la persona e i suoi diritti inviolabili che conducono a leggere la decisione sulla interruzione della alimentazione o come causa del decesso o come manifestazione della libera determinazione della cessazione di un trattamento terapeutico inaccettabile in quanto sproporzionato e inutile";
che per risolvere tale alternativa, il Senato stima necessario l’intervento del legislatore, al quale soltanto spetterebbe sciogliere il nodo, stabilendo, tra l’altro, condizioni e natura dello stato vegetativo permanente, "ancora oggetto di incertezze e divergenze di opinioni in quanto non coincidente con la morte cerebrale": parimenti, è stata la legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l’accertamento e la certificazione di morte) a stabilire espressamente che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo;
che la necessità di legiferare troverebbe conferma in "strumenti internazionali", quali l’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione di Oviedo (la cui attuazione avrebbe richiesto il decreto legislativo previsto dall’art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) e l’art. 3, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
che, quanto ai poteri del tutore, il Senato afferma "la non esistenza nel nostro ordinamento del puntuale potere del tutore di intervenire in tema di diritto indisponibile alla interruzione della vita e il regime costituzionale dei diritti definiti personalissimi", in assenza di una disciplina di diritto positivo concernente il cd. testamento biologico;
che, in particolare, sarebbe erroneo il convincimento espresso dall’Autorità giudiziaria circa l’estensione dei poteri tutori al di fuori della sfera degli interessi patrimoniali, in assenza di una specifica norma attributiva di tali poteri: la stessa Cassazione, in altra pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005) avrebbe escluso il "generale potere di rappresentanza con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi";
che, innanzi a tale principio, le ipotesi contrarie segnalate dagli atti oggetto del conflitto, (art. 4 del d.lgs. 211 del 2003 in tema di sperimentazioni cliniche; art. 13 della legge n. 194 del 1978 in tema di interruzione volontaria della gravidanza; art. 6 della Convenzione di Oviedo) apparirebbero eccezionali ed insuscettibili di applicazione analogica: l’esercizio del diritto di "disporre del proprio corpo" e di "decidere sulle proprie cure" non potrebbe perciò essere affidato al tutore.
Considerato che la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica con due distinti ricorsi hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell’Autorità giudiziaria, deducendo che la sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di cassazione ed il decreto 25 giugno 2008 della Corte di appello di Milano avrebbero usurpato, e comunque menomato, le attribuzioni legislative del Parlamento;
che, in particolare, tali provvedimenti, venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà il sistema legislativo vigente, così invadendo l’area riservata al legislatore;
che i ricorsi meritano di essere riuniti, riferendosi alla medesima vicenda;
che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio tra le parti, esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che non è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali che gli spettino, quand’anche esercitate congiuntamente;
che spetta parimenti alla Corte di cassazione ed alla Corte di appello di Milano la legittimazione passiva al conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare in via definitiva, in relazione al procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, ordinanza n. 44 del 2005);
che la Corte di cassazione, con la sentenza oggetto dei conflitti, ha enunciato, nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, il principio di diritto cui deve attenersi il giudice di rinvio nella fattispecie sottoposta al suo giudizio e che la Corte di appello di Milano ha applicato questo principio al caso concreto, avendo previamente ritenuto manifestamente infondati gli ipotetici dubbi di legittimità costituzionale;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste "solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali" (ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007);
che la medesima giurisprudenza afferma che un conflitto di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, giacché il conflitto di attribuzione "non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici" (ordinanza n. 359 del 1999; si veda altresì la sentenza n. 290 del 2007);
che, peraltro, questa Corte non rileva la sussistenza nella specie di indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati " aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per il caso di specie " come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare;
che entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare errores in iudicando, in realtà avanzano molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha interpretato;
che la vicenda processuale che ha originato il presente giudizio non appare ancora esaurita, e che, d’altra parte, il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti;
che, pertanto, non sussiste il requisito oggettivo per l’instaurazione dei conflitti sollevati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
dichiara inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 34086 del 2011 Geometra comunale si appropria del denaro versato da cittadini per la definizione di pratiche edilizie onerose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 aprile 2011, la corte di appello di Genova ha ribadito la responsabilità di B.D., geometra dipendente dell’Area Urbanistica del Comune di (…) per il delitto di peculato, affermata da quel Tribunale in relazione a 5 ipotesi, in cui egli si era appropriato del denaro versato da cittadini per la definizione di pratiche edilizie onerose, e per il delitto di truffa in altri casi in cui l’appropriazione era relativa a somme in realtà non dovute alla amministrazione, che con l’inganno l’imputato aveva fatto credere tali agli utenti. Ne confermava altresì la pena, negandone la riduzione invocata.
2. Ricorre il difensore del B. e deduce la erronea qualificazione dei fatti in peculato, dato che l’imputato, per regolamento comunale e per contratto, non poteva disporre del denaro pubblico, sicché difettava il presupposto della appartenenza delle somme versate alla PA ed i fatti commessi erano invece da qualificare come truffa, avendo egli generato delle modalità fraudolente che avevano consentito l’accesso alla provvista. Il giudice di merito avrebbe confuso il concetto di appartenenza con quello di appropriazione. Inoltre era ingiustificata la negazione delle invocate attenuanti generiche reputando quale elemento di disvalore la contumacia, che è invece una delle facoltà legittime dell’imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è da dichiarare inammissibile, con le consequenziali statuizioni in tema di spese processuali ed ammenda in favore della cassa.
2. In ordine al primo motivo, la tesi secondo cui la sua attività illecita si svolgeva al di fuori della normativa che disciplina l’esazione dei crediti dell’ente, la quale potrebbe essere svolta solo dai cassieri, è del tutto priva di fondamento e basata su un equivoco di fondo.
3. La sentenza impugnata afferma che il B. incassava denari provenienti dagli utenti i quali gli versavano somme che erano necessarie per la definizione di pratiche edilizie, secondo importi che erano comunque dovuti all’ente comunale; per tali pratiche, il ricorrente intascava denaro spettante alla PA ed ad essa appartenente, comportandosi di fatto quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento.
4. È da osservare che l’eventuale agire in violazione delle norme interne dell’ente sulla esazione dei crediti non può avere la conseguenza di elidere i presupposti del peculato, che si verifica tanto se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità giuridica quanto semplicemente quella materiale del denaro altrui. Il possesso di tale denaro per ragioni di ufficio, presupposto dei delitto in questione, si verifica sia se avvenga secondo le regole che disciplinano i pagamenti all’ente sia se si realizzi con violazione delle disposizioni organizzative dell’ufficio al riguardo, potendo tale violazione costituire un illecito disciplinare che si aggiunge al peculato. E ciò perché è irrilevante per la consumazione del reato contestato che l’appropriazione derivi da un corretto e legittimo esercizio delle funzioni esercitate da parte dell’agente o dall’esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni; dovendosi escludere il peculato solo quando il possesso sia meramente occasionale, cioè dipendente da evento fortuito o legato al caso; ma non può sussistere l’occasionalità quando l’affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha favorito l’insorgere del presupposto del reato.
5. Come è evidente il comportamento tenuto integra a pieno il delitto di peculato, anche dal profilo della appartenenza del denaro alla PA, che il ricorrente contesta poiché ritiene sia frutto della sua abilità truffaldina, in quanto, nel caso delle esazioni riscosse in relazioni a prestazioni che i privati comunque dovevano effettuare, le somme già appartenevano alla PA a nulla rilevando le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell’ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (p. Sez. 6, Sentenza n. 26081 del 28/04/2004 Conformi: N. 405 del 1994 Rv. 198499, N. 11505 del 1997 Rv. 209477, N. 11417 del 2003 Rv. 224051, Sez. 6, Sentenza n. 20952 del 13/05/2009).
6. Quanto esposto esclude dunque che tutto il denaro percepito dal B. sia ricollegabile al delitto di truffa, dato che in punto di fatto è pacifico che per alcuni esazioni esso era effettivamente dovuto dai cittadini e pertanto nel momento in cui il ricorrente se ne è appropriato esso era già entrato “secondo norma” nel patrimonio dell’ente. Dunque il possesso del denaro da parte del ricorrente non era conseguenza di una truffa, ma si ricollegava direttamente all’illecito storno di somme da esigere per conto della PA.
7. Parimenti inammissibile è il motivo con cui il ricorrente si duole del diniego delle generiche, che la corte ha adeguatamente motivato in considerazione della gravità della sua condotta, della diffusione della stessa nel territorio, sulla sua negativa personalità, con argomentazioni che non manifestano né insufficienza né illogicità e pertanto non sono censurabili in questa sede.
8. Il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed a versare una somma, che si reputa equo determinare in Euro mille, a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria il 14.09.2011

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