Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3701 Disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo; Circolazione stradale, Sanzioni

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di Treviso, toponomasticamente denominata viale Oberdan, illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv. in Legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168).

2. – Giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 20 gennaio 2009, ha rigettato il gravame proposto dalla proprietaria dell’ autoveicolo, srl. Area Fashion, nei confronti del Comune di Treviso. L’appellante aveva sostenuto l’illegittimità dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa, perchè effettuato all’interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., come strada urbana di scorrimento. L’illegittimità del provvedimento prefettizio di inserimento della strada in questione nell’apposito elenco predisposto ai sensi della L. del 2002, art. 4, comma 2 determinava l’illegittimità dell’uso della apparecchiatura in questione e di conseguenza dell’accertamento della sanzione.

Il Tribunale ha ritenuto che far rientrare una strada tra le strade urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice ordinario, rigettando quindi l’appello.

3. – Per la cassazione della sentenza in epigrafe propone ricorso srl Area Fashion, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Amministrazione.

4. – Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 C.d.S., commi 2, lett. C e D e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4. Si tratta non già di esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di mera applicazione delle norme di legge che disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del Prefetto procedere alla individuazione delle strade come "strade di scorrimento" in presenza dei requisiti strutturali previsti dalla normativa richiamata. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

5. – All’esito della disposta trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il ricorso veniva rinviato alla pubblica udienza. Le parti depositavano memorie e il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

6. – Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce. La questione posta col ricorso consiste nello stabilire se in ordine alla qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento ai fini della applicazione della normativa citata per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, si sia in presenza di una completa discrezionalità amministrativa, oppure se l’Amministrazione ne sia priva, dovendo al riguardo soltanto verificare puntualmente la presenza dei requisiti strutturali previsti.

Occorre osservare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 9 gennaio 2009, n. 310), al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa (operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate. Nella fattispecie regolata dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 è rimessa al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell’ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio. Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio previsto dalla norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’ annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Ma le valutazioni attinenti al merito dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso d’incidentalità, alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

L’art. 4 del D.L. citato non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2 C.d.S., comma 3: di talchè, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo.

Di conseguenza l’esame richiesto a tal fine dall’appellante circa la sussistenza o meno dei requisiti strutturali nel tratto di strada in questione, necessari ai fini dell’inserimento della stessa nel decreto prefettizio, doveva essere compiuto dal giudice dell’appello, non trattandosi di attività della Pubblica amministrazione nell’ambito della sua discrezionalità amministrativa. Di qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altro magistrato del Tribunale di Treviso, che verificherà se l’inclusione della strada in questione nell’elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della normativa del Codice della Strada che individua le caratteristiche strutturali che deve possedere una strada per essere qualificata come "strada urbana di scorrimento".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,ad altro magistrato del Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6205 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16 e 19 settembre 1994 T.D. D. conveniva, davanti al Tribunale di Avezzano, L.D., coniuge del premorto fratello Te., e P.A., G., A.A., D., T.M., eredi dell’altro fratello premorto O., chiedendo la divisione di beni relitti dai genitori T.A. e T.G., nonchè il rendimento dei conti.

Gli eredi T.O. si costituivano, aderendo alla domanda di divisione.

L.D., costituendosi, eccepiva la prescrizione dei diritti ereditari vantati dall’attore, l’avvenuta usucapione del fabbricato da lei occupato e del terreno adiacente e chiedeva il rimborso delle spese di manutenzione e ristrutturazione degli immobili in suo possesso.

Con sentenza in data 27 novembre 2002 il Tribunale di Avezzano rigettava le eccezioni di L.D. e disponeva la divisione dei beni ereditari.

L.D. proponeva appello, al quale resisteva il solo T.D.D..

Con sentenza in data 5 ottobre 2005 la Corte di appello de L’Aquila accoglieva l’impugnazione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del diritto dell’attore di accettare l’eredità.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione B. A., quale procuratore speciale di T.D.D..

Resiste con controricorso L.D..
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il "mandato di procura speciale" in data 3 gennaio 2006 rilasciato da T.D.D. tramite un notaio di Toronto (Canada) recita testualmente: … costituisce procuratore speciale il Signor B.A. … affinchè possa, con ogni facoltà all’oggetto, nominare uno o più avvocati per proporre ricorsi dinanzi la Corte Suprema di CASSAZIONE, avverso la sentenza n. 875/05 resa dalla Corte di appello de l’Aquila, il 5-10-2005, nel procedimento in grado di appello, promossa da L.D., avversa la sentenza n. 828/2002, resa dal Tribunale di Avezzano.

E’ evidente che si tratta di un mandato di natura esclusivamente processuale, come tale invalido ex art. 77 cod. proc. civ..

Ne consegue la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2,000,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 24-02-2011, n. 7167 Decreto che dispone il giudizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.G. trovasi in stato di custodia cautelare perchè indagata per i delitti di associazione per delinquere dedita alla commissione di reati in materia di traffico di esseri umani, riduzione e mantenimento in schiavitù, tratta, acquisto e vendita di persone, induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, immigrazione clandestina; la O. era il capo della organizzazione operante nella provincia di Olbia – Tempio.

L’indagata impugnava dinanzi al Tribunale della libertà l’ordinanza della Corte di Assise di Sassari del 25 agosto 2010 che aveva rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini di fase sul presupposto che tali termini fossero di un anno e sei mesi dovendosi escludere nelle imputazioni contestate le aggravanti ad effetto speciale previste nell’art. 600 c.p., u.c., art. 601 c.p., u.c., e art. 602 c.p., u.c. per non avervi il GIP fatto espresso richiamo nel decreto di giudizio immediato emesso il 28 gennaio 2009.

Il Tribunale della libertà di Sassari, con ordinanza del 18 ottobre 2010, rigettava l’appello della O. dal momento che la finalità di sfruttamento della prostituzione, contemplata come circostanza aggravante ad effetto speciale nell’art. 600 c.p., u.c., art. 601 c.p., u.c. e art. 602 c.p., u.c., era chiaramente stata contestata in fatto, anche se nel decreto di citazione mancava l’esplicito richiamo della disposizione normativa.

Con il ricorso per Cassazione O.G. deduceva il difetto di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., artt. 273 e 292 c.p.p., art. 303 c.p.p., lett. b), nn. 3 e 3 bis, art. 304 c.p.p., e art. 429 c.p.p., lett. c), artt. 546, 517 e 519 c.p.p., artt. 600, 601 e 602 c.p..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da O.G. non sono fondati.

Costituisce principio consolidato (vedi tra le tante Cass., Sez. 1, 19 marzo – 19 aprile 2004, n. 18027, CED 227972) che non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorchè il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, si che non possa insorgere equivoco sull’espletamento di una completa ed integra difesa.

Il principio dettato in tema di presunta violazione dell’art. 429 c.p.p. ha indubbiamente una valenza generale.

Correttamente, pertanto, il Tribunale della libertà, in attuazione di tale indirizzo, ha verificato se nelle imputazioni contestate alla ricorrente fosse stata o meno inserita, indipendentemente dalla indicazione dell’art. 600 c.p., u.c., art. 601 c.p., u.c., e art. 602 c.p., u.c., la finalità di sfruttamento della prostituzione, pervenendo alla conclusione che in fatto l’aggravante era stata certamente contestata, cosicchè nessuna lesione del diritto di difesa era ipotizzabile. D’altra parte che la circostanza fosse stata contestata in fatto non è contestato nemmeno dalla ricorrente.

Altrettanto correttamente i termini di fase della custodia cautelare sono stati calcolati in base alla contestazione di fatto della condotta addebitata alla ricorrente; trattandosi di condotta aggravata per i tre reati indicati dalla finalità di sfruttamento della prostituzione, i suddetti termini di fase non erano ancora scaduti al momento della adozione della ordinanza impugnata. Le obiezioni della ricorrente che concernono soltanto la mancata indicazione dell’articolo di legge che prevede l’aggravante dello sfruttamento della prostituzione per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. si palesano, pertanto, infondate.

Per opportuna chiarezza è opportuno ricordare che con la L. 2 luglio 2010, n. 108, art. 3, comma 1, lett. c) che introduceva per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. l’aggravante ad effetto speciale oggetto di discussione è stato abrogato; con la stessa legge, però, con l’art. 3, comma 1, lett. d) è stato introdotto l’art. 602 ter c.p., che al comma 1, lett. b) prevede per i reati dinanzi indicati l’aggravante ad effetto speciale della finalità dello sfruttamento della prostituzione.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10437 Appello del contribuente e dell’ufficio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarata inammissibilità delle domande proposte dall’amministrazione in appello, ritenute nuove per il fatto che l’Ufficio non si era costituito in primo grado;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "Nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto" (Cass. n. 14020 del 2007). Nel caso di specie l’appello dell’Ufficio non conteneva alcuna eccezione in senso stretto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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