T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2531

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bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2159 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 4 giugno 1999 e depositato il 30 seguente il Comune di Parma ha appellato la sentenza 22 aprile 1998 n. 188 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, non notificata, con la quale sono stati accolti due ricorsi riuniti proposti dal signor B. S. per l’annullamento di tredici provvedimenti dirigenziali del novembre 1993, recanti ordine di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di box in lamiera adibiti ad autorimessa realizzati su terreno di proprietà del ricorrente senza il prescritto titolo autorizzativo.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

1.- Il ricorso era in larga parte inammissibile per carenza di interesse perché, eccetto che per le ordinanze nn. 612/65843 e 613/65844 relative a box di cui il ricorrente è risultato proprietario, tutte le altre ordinanze impugnate si riferiscono a box di proprietà degli inquilini del vicino insediamento IACP, come peraltro affermato dallo stesso ricorrente.

2.- Il TAR non ha rilevato l’inammissibilità dell’impugnativa di undici delle tredici ordinanze per mancata evocazione in giudizio dei proprietari effettivi dei manufatti abusivi, i quali assumono veste di interessati.

3.- Dopo aver giustamente respinto il primo motivo, di omesso avviso di avvio del procedimento invece inviato al ricorrente ed ai proprietari dei box, il TAR ha accolto i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, in quanto l’art. 4 della legge n. 47 del 1985 sarebbe stato erroneamente applicato a manufatti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, cioè prima dell’imposizione del vincolo ambientale che, peraltro, importa inedificabilità assoluta solo in presenza di determinate condizioni nella specie non ricorrenti; ha quindi ritenuto che in tali casi l’abuso dovesse essere represso ai sensi dell’art. 10 della citata legge n. 47 del 1985, trattandosi di semplici pertinenze soggette al regime autorizzatorio e non concessorio. Tuttavia, in tal modo non si considera che sono assoggettate al regime sanzionatorio di cui all’art. 4 della legge n. 47 del 1985 anche le opere abusive realizzate anteriormente alla c.d. "legge Galasso" per le quali non sia stata presentata domanda di condono, com’è nella specie, o tale domanda sia stata respinta; sicché, una volta accertata la violazione, la sanzione andava doverosamente applicata, né occorreva motivazione specifica sull’interesse pubblico alla demolizione dell’opera, e neppure il previo accertamento della sua conformità o meno alla vigente disciplina urbanistica, tenuto conto che il potere repressivo comunale non incontra alcun termine di prescrizione o decadenza. Infine, non essendo stata presentata domanda di condono, non rileva se siano o meno assolutamente inedificabili le relative aree, peraltro destinate in P.R.G. a verde pubblico.

4.- Non si comprende come il TAR abbia potuto qualificare le opere in parola come pertinenziali, senza specificare quali siano i fabbricati di civile abitazione ad esse collegati, avendo peraltro il ricorrente solo affermato che si tratterebbe di garages e ricoveri utilizzati dai conduttori di vicini alloggi IACP, e senza tener conto che in materia di normative urbanistiche si richiede che il proprietario della pertinenza sia anche proprietario dell’immobile collegato, mentre sono qualificabili come pertinenze solo i manufatti privi di rilevanza economica e non autonomamente utilizzabili se singolarmente considerati.

5.- Il TAR ha accolto anche il terzo motivo, di violazione dell’art. 27 della legge n. 47 del 1985 ma non ne ha specificato le ragioni. Ad ogni modo, la censura era infondata poiché con le ordinanze impugnate è stato ordinato il ripristino dei luoghi disponendo che l’incaricato vi provveda con al procedura prevista appunto dall’art. 27, dunque previa valutazione tecnico economica dei lavori da eseguire, da sottoporre alla Giunta prima dell’inizio dei lavori stessi.

Pur ritualmente intimato sia presso i difensori (uno dei quali, pur rinunciatario, conserva legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante sino a sostituzione) nel domicilio eletto, sia direttamente presso la residenza, l’appellato non si è costituito in giudizio.

A seguito di avviso di segreteria del 21 ottobre 2009, pervenuto il 24 seguente, in data 20 aprile 2010 il Comune ha prodotto nuova istanza di fissazione d’udienza anche sottoscritta personalmente dal sindaco, legale rappresentante, poi con memoria del 29 ottobre 2010 ha insistito nelle proprie tesi e richieste.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.

Ciò posto, va premesso che il primo giudice, al fine di affermare la rilevanza della realizzazione dei manufatti di cui si discute in epoca anteriore all’imposizione del vincolo e l’applicabilità all’abuso delle sanzioni pecuniarie per opere eseguite in assenza di autorizzazione, previste dall’art. 10 della legge n. 47 del 1985, anziché quelle demolitorie d’ufficio di cui al precedente art. 4, muove dal presupposto che si tratti di opere pertinenziali soggette appunto ad autorizzazione.

Siffatto presupposto è errato.

Al riguardo, la Sezione osserva che, com’è noto, in materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridicofunzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV 17 maggio 2010 n. 3127, 15 settembre 2009 n. 5509, 23 luglio 2009 n. 4636 e 7 luglio 2009 n. 3379).

Nella specie, deve escludersi la ricorrenza di tali precise condizioni per le circostanze descritte dallo stesso ricorrente in primo grado, ossia per il fatto che i box di cui si controverte, che sarebbero asserviti ad alloggi IACP, non sono legati da alcun vincolo di natura giuridicofunzionale, dal momento che nulla è di ostacolo al loro utilizzo e diposizione separata dall’alloggio; ciò dal momento che solo in forza di "un’organizzazione volontaristica" accadrebbe che "allorquando un affittuario lascia i locali dello IACP, nel godimento e proprietà del box subentra il nuovo affittuario".

Peraltro, a ben vedere nel caso in esame manca lo stesso fondamento della pertinenzialità ai sensi dell’art. 817 cod. civ. costituito, com’è, non solo dall’elemento oggettivo della destinazione di una cosa al servizio (o ornamento) dell’altra, ma pure dall’elemento soggettivo inteso quale volontà del proprietario della cosa principale ad imprimere la destinazione in parola, atteso che le unità immobiliari a cui i box accederebbero non appartengono agli stessi soggetti proprietari dei medesimi box, bensì allo IACP (o oggi l’organismo ad esso succeduto), di cui detti proprietari sono affittuari. Pertanto, va esclusa la stessa configurabilità di pertinenza anche nella più ampia nozione civilistica, dunque a maggior ragione sotto il profilo urbanisticoedilizio.

Ne deriva che manufatti, ricadenti in area vincolata ai sensi del d.l. 27 giugno 1985 n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, devono ritenersi soggetti al regime non della mera autorizzazione, bensì a quello, ordinario, della concessione edilizia, con conseguente applicabilità del cit. art. 4. Tanto in assenza di domanda di condono edilizio, il cui mancato inoltro risulta verificato dal Comune per ciascun box come da singole schede in atti (sicché è smentita la mera e non documentata affermazione contraria del ricorrente, contenuta nel settimo motivo del gravame, peraltro non esaminato dal TAR), stante il disposto dell’art. 40 della stessa legge n. 47 del 1985, secondo cui in tal caso "si applicano le sanzioni di cui al capo I" con evidente riferimento alla situazione vincolistica in atto al momento del riscontro dell’abuso. Di qui l’irrilevanza dell’imposizione del predetto vincolo in epoca successiva alla realizzazione dei medesimi manufatti, i quali avrebbero dovuto ugualmente essere oggetto di domanda di condono, come dimostra il disposto dell’art. 32, co. 4, della ripetuta legge n. 47 del 1985.

Del pari irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, è il fatto che il vincolo in parola non comporti inedificabilità assoluta, poiché ciò non esentava gli interessati dal richiede la concessione in sanatoria, da rilasciarsi previo parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del medesimo vincolo.

Per le considerazioni sin qui esposte, vanno condivisi i motivi terzo e quarto d’appello, formulati in relazione all’accoglimento da parte del TAR dei motivi di primo grado secondo, quarto e quinto, incentrati sugli aspetti trattati.

Infine, è fondato anche il quinto mezzo d’appello, volto a contestare il dichiarato, ma del tutto immotivato, accoglimento anche del terzo motivo del ricorso di primo grado, di violazione dell’art. 27 della stessa legge n. 47 del 1985 in quanto l’esecuzione d’ufficio della demolizione non sarebbe stata preceduta dalla valutazione tecnico economica dell’intervento. I provvedimenti impugnati recano, invero, l’espresso richiamo alla procedura prevista dal detto art. 27, quindi alla sottoposizione all’approvazione della Giunta della valutazionetecnico economica demandata all’ingegnere dirigente dell’Ente ed all’affidamento dei lavori con le prescritte modalità.

In conclusione, l’appello dev’essere accolto sotto il profilo sostanziale, senza che occorra esaminare i motivi d’appello primo e secondo, incentrati su questioni di rito.

Tuttavia, tenuto conto sia delle finalità che della risalenza nel tempo del commesso abuso di cui si è discusso, si ravvisano eque ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge i ricorsi di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16722 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 23 luglio 2010 con la quale il Tribunale del Riesame accoglieva le istanze presentate nell’interesse di B.M. e B.M. P. avverso il provvedimento di sequestro del G.I.P. del 19 maggio 2010, disponendo il dissequestro di un manufatto ubicato in Ischia all’avente diritto.

Deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione, il Pubblico Ministero ricorrente rilevava che la vicenda aveva ad oggetto un immobile su tre piani, aventi una superficie di 186 mq, per il quale erano stati rilasciati due titoli edilizi in sanatoria ai sensi della L. n. 724 del 1994 previa istanza di "condono edilizio" ritenuti illegittimi in quanto emessi in assenza del parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’intervento, come risultava da una nota della locale Sovrintendenza in data 11 marzo 2010, nella quale si specificava che i pareri menzionati nelle sanatorie si riferivano, in realtà, ad altro manufatto (un cellaio) del quale era stata richiesta la demolizione con ricostruzione di altro manufatto sulla medesima area di sedime.

Aggiungeva, altresì, che le opere non erano comunque suscettibili di sanatoria in quanto non ultimate alla data di presentazione delle istanze di condono perchè prive delle tamponature, come documentato dalle fotografie allegate all’istanze medesime.

Da ciò conseguiva, secondo il ricorrente, una errata lettura delle norme sostanziali e processuali applicate dal Tribunale.

Il provvedimento impugnato, infatti, ricostruita brevemente la vicenda, si fondava sulla circostanza che la nota della Sovrintendenza, con la quale si denunciava la mancanza del necessario parere sul vincolo, era stata erroneamente interpretata dal G.I.P., in quanto i pareri utilizzati per le sanatorie recavano chiaramente l’indicazione del numero della domanda di condono ed una sommaria descrizione degli interventi da sanare.

Osservava inoltre il Tribunale che, nella fattispecie, con riferimento alla ultimazione delle opere, andava applicato la L. n. 47 del 1985, art. 43, in quanto le opere erano state oggetto di sequestro nel 1992 ed, inoltre, che l’immobile era completo nella struttura e delineato nella volumetria mancando la sola tamponatura su un solo lato del fabbricato.

Aggiungeva, infine, che non era possibile sindacare il contenuto delle sanatorie rilasciate nè procedere alla loro disapplicazione in genere e, segnatamente, allorquando, come nel caso in esame, la illegittimità del provvedimento discenderebbe da una non univoca interpretazione del concetto di ultimazione delle opere ai fini del condono.

Il Pubblico Ministero insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso.

Con memoria depositata in data 23 marzo 2011, la difesa di BU. M. eccepiva l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero in quanto non inerente a violazione di legge e la manifesta infondatezza dei motivi, chiedendone la reiezione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente osservare che non può essere oggetto di valutazione, in questa sede di legittimità, il contenuto degli atti menzionati nel provvedimento impugnato e nel ricorso e, segnatamente, la nota della Sovrintendenza del 2010, la cui corretta lettura appare decisiva per la verifica della efficacia delle sanatorie rilasciate che si riferiscono ad immobile ubicato in zona vincolata.

Nel ricorso e nel provvedimento impugnato vengono infatti formulate due diverse e contrapposte interpretazioni del tenore letterale del documento, relativamente al quale il corretto riferimento alle opere oggetto del procedimento dovrà necessariamente essere accertato in sede di merito.

L’ordinanza impugnata risulta però censurabile laddove i giudici del riesame hanno ritenuto di non poter prendere in considerazione la legittimità dei provvedimenti di condono in quanto ciò determinerebbe una inammissibile disapplicazione in malam partem di provvedimenti amministrativi.

La giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento al reato di esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, ha ripetutamente considerato le conseguenze derivanti dall’esecuzione di interventi edilizi con permesso di costruire (in precedenza concessione) illegittimo e sui poteri del giudice penale in presenza di vizi di legittimità del titolo abilitativo.

La questione è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, non sempre di contenuto univoco che seguivano a molteplici pronunce di merito le quali ammettevano originariamente il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo illegittimo (Cass. SS.UU. n. 3, 17 febbraio 1987; SS.UU. n. 11635 21 dicembre 1993).

Successivamente si è giunti alla condivisibile conclusione che l’attività svolta dal giudice in presenza di un titolo abilitativo edilizio illegittimo consiste nel valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie e non nel disapplicare l’atto amministrativo o effettuare comunque valutazioni proprie della P.A..

A tale proposito si è precisato che la valutazione del giudice penale riguarda l’identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non configura alcuna "disapplicazione" ovvero una indebita ingerenza verso la P.A., in quanto viene esercitato un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. Inoltre, il giudice può rilevare la non conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici non solo quando l’atto sia illecito perchè frutto di attività criminosa ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell’amministrazione, ma anche nei casi in cui l’emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge e in quelli di mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere (Sez. 3, n.35391, 30 settembre 2010; n. 34809, 8 settembre 2009; n. 14504, 2 aprile 2009; n. 9177, 2 marzo 2009; n. 35389, 16 settembre 2008; n. 28225, 10 luglio 2008; n. 41620,13 novembre 2007; n. 1894, 23 gennaio 2007; n. 40425, 12 dicembre 2006; n. 21487, 21 giugno 2006).

Si poi ulteriormente precisato che il potere dovere del giudice in presenza dell’atto abilitativo illegittimo deve essere esercitato anche con riferimento a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poichè il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3, n. 23080, 10 giugno 2008, conf. Sez. 3, n. 27948, 8 luglio 2009; n. 12869, 24 marzo 2009; n. 31479,29 luglio 2008; n. 26144, 1 luglio 2008).

Tali principi erano stati ritenuti in precedenza applicabili anche nelle ipotesi di "condono edilizio" disciplinato dalla L. n. 724 del 1994 (Sez. 3, n. 5031, 27 aprile 2000).

Si è inoltre chiarito che, nell’esercizio di tale potere-dovere, il giudice penale deve verificare la sussistenza dei requisiti di condonabilità dell’intervento e, segnatamente, con riferimento specifico al condono introdotto con la L. n. 724 del 1994: la tempestività della domanda; la riferibilità della domanda agli imputati o ai comproprietari dell’immobile abusivo; la riferibilità della domanda all’immobile stesso; la ultimazione dei lavori entro il termine di legge; i requisiti volumetrici dell’immobile costruito; la congruità quantitativa dell’oblazione versata, attraverso l’acquisizione del certificato a tal fine rilasciato dal Sindaco competente (Sez. 3, n. 10512, 20 novembre 1997; conf. Sez. 3, n. 9367, 17 ottobre 1997; n. 13836, 5 aprile 2001).

Nel caso di specie, pertanto, tale accertamento non era precluso ed, anzi, assumeva rilevanza determinante per quanto riguarda, in primo luogo, la effettiva ultimazione dell’intervento.

Correttamente il Tribunale ha richiamato l’applicabilità della L. n. 47 del 1985, art. 43 e la giurisprudenza di questa Corte che individua il sequestro tra i provvedimenti amministrativi o giurisdizionali che possano aver impedito l’ultimazione dell’opera entro la data ultima fissata per il condono edilizio.

La possibilità di sanatoria dell’opera è tuttavia limitata alle strutture realizzate fino alla data del sequestro ed ai lavori destinati a consentirne la funzionalità, con esclusione di ogni altro intervento strutturale ed anche sotto tale profilo deve concretarsi l’accertamento del giudice al fine di verificare se le opere siano già in avanzato stato di realizzazione e necessitino effettivamente solo di interventi limitati e strettamente necessari alla loro funzionalità.

La verifica della efficacia dei provvedimenti di sanatoria non poteva inoltre prescindere dagli ulteriori riscontri in precedenza indicati ed, in particolare, considerata la tipologia dell’intervento descritto nel provvedimento impugnato, quelli riguardanti la riferibilità alle opere concretamente realizzate delle domande di condono ed il rispetto dei limiti di volumetria.

Tale ultimo aspetto risulta significativo, in considerazione delle dimensioni dell’edificio (superficie di mq 186 per tre piani di altezza) e della presenza di due distinte domande di sanatoria, al fine di escludere l’eventuale elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio (Sez. 3, n. 20161, 30 maggio 2005; n. 16550, 8 aprile 2003; Sez. 4, n. 36794, 11 ottobre 2001; Sez. 3, n. 8584, 7 luglio 1999; n. 1454, 4 febbraio 1999; n. 3585, 13 aprile 1996).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2968 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante — in servizio presso l’Ufficio N.E.P. della Corte di Appello di Bologna, quale operatore giudiziario, posizione economica B2, e residente a Pistoia, ove convive con l’anziana madre invalida al 100% — impugna la sentenza del TAR Lazio nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso perché non notificato ad alcun controinteressato. Nella sentenza impugnata il TAR aveva invece riconosciuto il diritto all’accesso della ricorrente alla documentazione non riguardante i terzi.

Il diniego impugnato in primo grado era motivato con la considerazione che la richiesta si sarebbe risolta in un controllo generalizzato dell’operato della P.A.,e che non si sarebbe ravvisato alcun collegamento tra, i benefici eventualmente concessi ad altri dipendenti da un lato; e le motivazioni del diniego opposto alla richiesta di parttime della ricorrente dall’altro.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata confutando le argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto.

Alla Camera di Consiglio la causa è stata ritenuta in decisione.
Motivi della decisione

– 1. L’appellante lamenta che, in contrasto con le pronunce del giudice d’appello (cfr. Cons. Sez. VI n.5062/2010), il TAR avrebbe accolto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati – per cui aveva soprasseduto alla delibazione sui tre motivi di merito del gravame. Erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che:

– la lett. c) del comma 1, dell’art. 22 della citata legge (introdotta dalla legge n. 15/2005) menziona come controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

– che l’aver richiesto i dati in forma secretata non sarebbe stato in grado di superare tale eccezione in quanto avrebbe comunque potenzialmente leso la sfera giuridica dei controinteressati consentendo la divulgazione di documenti contenenti elementi riguardanti la loro sfera professionale e personale, come sarebbe dimostrato dal fatto che la stessa ricorrente ne individuava nominativamente almeno uno nella nota del 16 giugno 2009, richiamata in ricorso, con la quale ebbe a richiedere il rinnovo del distacco.

L’assunto è condivisibile.

L’eccezione pregiudiziale, introdotta dall’Avvocatura in primo grado, andava infatti respinta.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la p.a., cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Come la giurisprudenza (tra le quali anche quella esattamente ricordata dall’appellante) ha rilevato, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso, per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri in sede procedimentale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2093). In tali casi, il ricorso proposto avverso il diniego di accesso alla documentazione dalla quale l’istante intende evincere l’esistenza di altri dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento non deve essere infatti notificato ad alcun controinteressato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2006, n. 5434).

E ciò anche in relazione alla richiesta di "schermatura" dei dati, la quale tutela pienamente il diritto alla privacy dei soggetti ai quali i dati ineriscono, cosicché gli stessi, proprio per l’impossibilità della loro identificazione, non sono controinteressati e, pertanto, il ricorso giurisdizionale non deve essere loro notificato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1748).

Pertanto in linea di principio la ostensione dei dati in forma secretata, ancorchè separatamente per ciascuno dei soggetti interessati e dei loro familiari, avrebbe escluso la conoscenza certa dell’identità dei dipendenti beneficiari dei provvedimenti in parola.

Di qui la piena ammissibilità delle censure di merito introdotte dalla ricorrente.

2. L’appello tuttavia è infondato nel merito.

Con la seconda articolata censura l’appellante riprendendo le censure non esaminate in primo grado, ribadisce il proprio interesse giuridicamente rilevante, nonché attuale, concreto e diretto, all’ostensione delle singole categorie di atti richiesti nell’istanza di accesso, sostenendo che sussistevano nel caso di specie tutti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza con peculiare riferimento a tutti i punti dell’istanza originaria.

Per l’appellante la richiesta d’accesso era dichiaratamente diretta a verificare se, i dati relativi alla carenza di organico dell’ufficio di appartenenza fossero stati sovradimensionati dall’amministrazione, nonché se altre richieste di trasferimento, di distacco e di lavoro parttime — a lei negate — fossero, invece, state concesse ad altri dipendenti, in epoca immediatamente successiva alla presentazione delle sue istanze.

In conseguenza il suo interesse sarebbe stato personale, attuale e diretto, e nell’istanza sarebbe stato esattamente ancorato:

alle contraddizioni tra le diverse affermazioni dell’Amministrazione sui numeri dei posti e delle vacanze d’organico;

– alla necessità di verificare eventuali disparità di trattamento con altri i provvedimenti di trasferimento o di parttime anche in assenza di problemi personali e familiari in favore di altri dipendenti.

L’assunto non può essere condiviso.

La giurisprudenza ha sempre ritenuto inammissibile la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della Pubblica amministrazione che, come nel caso di specie, risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, senza l’indicazione, almeno indicativa di specifici atti o provvedimenti, e riferita a tutta la documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, che si risolve in un’indagine che importa un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V l. 7 agosto 1990 n. 241 (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360; Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287).

Nel caso in esame a dimostrazione del fatto che ci si trovava in presenza di una richiesta generalizzata di documenti è sufficiente la puntuale ricognizione delle restanti richieste della ricorrente la quale concerneva:

– tutti i provvedimenti di concessione di applicazione, distacco o comando di cui le unità di personale operatore giudiziario B2 di cui sopra hanno usufruito sino ad oggi, con specifica indicazione dei periodi di decorrenza degli stessi e degli uffici relativi, assegnato all’Ufficio N.E.P. di Bologna che, alla data del 28 agosto 2009, risultasse applicata, distaccata o comandata presso altri uffici giudiziari (punto b);

– tutti i pareri espressi dal dirigente del’Ufficio N.E.P. di Bologna e dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna in merito alle richieste di applicazione, distacco, comando, trasformazione del rapporto in parttime concessi agli operatori giudiziari B2 del’Ufficio N.E.P. di Bologna dal 24 agosto 2008 (punto c);

tutti i provvedimenti di concessione agli operatori giudiziari B2 del’Ufficio N.E.P. di Bologna di distacchi, comandi e trasformazione di rapporto di lavoro in parttime dal 16 giugno 2009 (punto d);

– tutti i documenti prodotti a sostegno delle richieste dai beneficiari del provvedimento di cui al precedente punto c) (punto e);

La vastità,l’indeterminatezza soggettiva e l’ampiezza oggettiva dell’istanza di accesso unita alla motivazione della richiesta — dichiaratamente agganciata a verificare l’eventuale disparità di trattamento nei riguardi di altri dipendenti – fa emergere chiaramente che, al di la di ogni cosa, la stessa non solo era oggettivamente finalizzata ad un generale controllo sull’attività della p.a., ma avrebbe necessitato di un’autonoma attività di ricerca, di indagine, e di comparazione da parte dell’amministrazione.

In tali casi infatti deve ritenersi affermarsi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione a non subire intralci all’esercizio della propria attività istituzionale in conseguenza di istanze strumentali e/o dilatorie che producono un appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell’efficienza ed efficacia dell’azione stessa di cui all’art. 97, Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6899).

L’appellante avrebbe invece eventualmente dovuto tutelare le proprie ragioni ed i proprio diritti nelle sedi proprie.

In definitiva l’appello deve essere respinto, sia pure con le modifiche ed integrazioni della motivazioni della decisione di prime cure di cui sopra e deve in conseguenza essere dichiarata la legittimità, in parte qua, della restante parte del diniego impugnato in primo grado.

Le spese tuttavia in considerazione della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni relative alla condizione lavorativa e familiare dell’appellante, ai sensi dell’art. 92, II co. del c.p.c. possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello come in epigrafe proposto:

2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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