Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19996 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 23 giugno 2006 il Tribunale di Brindisi dichiarava B. M. responsabile nella misura del 70% del sinistro verificatosi il (OMISSIS), ove C.B., mentre transitava a piedi era investita dall’autovettura di proprietà di Fu.Gi. e condotta dal B. e condannava i convenuto in solido a favore degli eredi della C., nelle pendenza del giudizio deceduta, al pagamento di Euro 2075,07, oltre rivalutazione ed interessi legali.

La condanna era estesa al proprietario del veicolo il Fu. e alla Reale Mutua Assicurazioni, compagnia assicuratrice del veicolo investitore, compensando il residuo 30%. Su gravame degli eredi della C., F.G. e F.C. nonchè di persona da parte dell’avv. Saracino, la Corte di appello di Lecce il 16 luglio 2008 rigettava l’appello di essi eredi; accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Saracino in ordine alla distrazione delle spese, in quanto antistatario e confermava nel resto.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione i F. affidandosi a tre motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla Compagnia assicuratrice, da B.M. e Fu.Gi. regolarmente intimati.

Con istanza del 23 settembre 2009 il difensore dei ricorrenti poneva in rilievo che sia l’avv. Conte, difensore della Compagnia, sia il Fu. risultavano aver cambiato indirizzo e chiedeva di procedere al rinnovo della notifica nei loro confronti.

Il 15 ottobre 2009 il Presidente titolare dichiarava non luogo a provvedere, salva la valutazione della non imputabilità dell’esito negativo della irregolare notifica al momento della decisione del ricorso in virtù di S.U. n. 17352/08.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che con il primo motivo, (formulato come nullità ed erroneità della sentenza, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè artt. 1227, 2054 e 2697 c.c. e art. 190 C.d.S., commi 2 e 5 e art. 191 C.d.S., con in subordine omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine agli stessi punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5), in realtà, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto che il conducente del veicolo investito non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, per cui esso giudice erroneamente avrebbe proceduto all’esame dell’eventuale concorso di colpa della vittima, peone, donna anziana e non vedente.

La censura già proposta in appello va disattesa sotto ogni profilo.

Di vero, è sufficiente leggere le argomentazioni del giudice dell’appello, che, attenendosi ai fatti quali risultavano dalle deposizioni testimoniali e quali ammessi dalla stessa vittima, ha correttamente applicato l’art. 190 C.d.S. ed ha attribuito comunque una maggiore e preponderante responsabilità all’automobilista che non aveva rallentato ed arrestato la vettura in presenza della C.B. (p. 8 sentenza impugnata) (sul punto v. Cass. n. 17397/07, puntualmente richiamata in sentenza). Si tratta, peraltro, di accertamento in fatto che poichè effettuato con motivazione appagante sotto ogni profilo sfugge al sindacato di legittimità, senza trascurare di porre in rilievo che, sotto il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo manca il necessario momento di sintesi ed il quesito, così come formulato, appare generico.

2. Con il secondo motivo, in estrema sintesi, sul governo delle spese riconosciute all’avv. Saracino, i ricorrenti lamentano che si tratterebbe di una motivazione solo apparente.

Giova al riguardo porre in rilievo che il giudice di primo grado aveva liquidato Euro 617,60 e osservava l’appellante che andavano liquidate anche altre spese come l’indennità di trasferta, essendo il difensore fuori sede, ovvero avendo svolto attività difensiva fuori del domicilio professionale e avendo egli redatto un prospetto analitico, che veniva emendato per il costo della CTU sopportato dagli attori.

Il motivo va disatteso per la semplice ragione che la motivazione non è affatto apparente.

Di vero, il giudice dell’appello, preso atto che il danno era stato liquidato in misura di gran lunga inferiore al richiesto e avendo confermato l’accertamento di tale liquidazione, in quanto corretto, non poteva che far corrispondere al liquidato il quantum delle spese.

Infatti, ai fini del rimborso delle pese di lite il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera effettivamente prestato e avendo il giudice del merito accolto solo in parte la domanda, andava a tal fine considerato il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisimi: S.U. n. 19014/07; Cass. n. 536/11).

3. Infine, per quanto concerne le spese della CTU di cui tratta il terzo motivo, il relativo quesito è in conferente in quanto la censura andava proposta non già ex art. 360 c.p.c., n. 4 o n. 3, bensì come vizio di motivazione (Cass. n. 12098/04).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 1538

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 15.04.2011 e depositato il successivo 10.05.2011, l’esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, assunto dall’amministrazione sul presupposto dell’esistenza, a carico del lavoratore – aspirante all’emersione dal lavoro irregolare, di una sentenza di condanna ostativa alla procedura in questione.

La sentenza richiamata nelle premesse dell’atto impugnato concerne una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, di cui all’art. 14, co. 5°ter, del d.lgs. n. 286/1998, pronunciata dal Tribunale di Lodi il 15.07.2009.

I profili di illegittimità denunciati dall’istante fanno leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Ciò, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il reato per cui v’è stata la condanna del Tribunale di Lodi non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione, visto che non sarebbe riconducibile né alla previsione dell’art. 380 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale superiore a quella prevista per il reato commesso dal ricorrente sopra richiamato, pur prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza – né alla previsione di cui all’art. 381 c.p.p. – che riguarda i reati con una pena edittale assimilabile a quella del reato di immigrazione clandestina, con la differenza, rispetto a quest’ultimo, della previsione dell’arresto facoltativo in flagranza.

Si è costituito l’intimato Ministero depositando documenti.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con un unico motivo di ricorso si sostiene che il reato per il quale v’è stata condanna a carico del ricorrente, ossia l’indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non dovrebbe essere considerato ostativo ad una conclusione favorevole della procedura di emersione.

La doglianza è meritevole di accoglimento.

Al fine di poter definire positivamente la procedura di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore extracomunitario irregolare non deve risultare condannato, "anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice" (così, l’art. 1ter, comma 13°, lett. c, del D.L. n. 78/2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009).

Nel caso di specie l’esponente è stato condannato dal Tribunale di Lodi, in data 15 luglio 2009, per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Il trattamento sanzionatorio di questa fattispecie di reato è rappresentato dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5ter) e dall’arresto obbligatorio dell’autore del fatto colto in flagranza (art. 14, comma 5quinquies).

Prendendo in considerazione soltanto la pena edittale, la fattispecie delittuosa sarebbe sussumibile nelle categorie previste dall’art. 381 c.p.p., in quanto punita con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Tuttavia, il predetto art. 381, con riferimento alle tipologie di reati contenuti nello stesso, prevede la possibilità di ricorrere all’arresto facoltativo, diversamente da quanto stabilito dall’art. 14, comma 5quinquies del T.U. dell’Immigrazione, che prevede l’arresto obbligatorio per il soggetto che commette il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato.

Ciò determina una non perfetta sussumibilità di quest’ultima fattispecie nello spettro applicativo delineato dall’art. 381 c.p.p.

Difatti, se è pur vero che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, vi è una effettiva sovrapponibilità tra le prescrizioni contenute nell’art. 381 c.p.p. e la disciplina riservata al reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, al contrario, in relazione alla fase cautelare, precedente il processo, vi è una evidente differenza di trattamento tra le stesse.

In relazione a tale non perfetta simmetria tra il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 – che in relazione alla pena edittale sarebbe assimilabile alle fattispecie regolate dall’art. 381 c.p.p., mentre in relazione all’arresto in flagranza, obbligatorio, rientrerebbe nello spettro applicativo dell’art. 380 c.p.p. – e la disciplina di una delle due disposizioni, singolarmente richiamate, questo Tribunale ha già espresso un proprio orientamento, ritenendo di non potere annoverare il primo tra i reati automaticamente ostativi alla procedura di emersione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV^, 22.03.2011 n. 771; id. 5.05.2011 n. 1199).

Siffatta interpretazione – più aderente al dato letterale e meno gravosa per i potenziali beneficiari dei procedimenti di emersione – risulta oggi corroborata, in conseguenza del pronunciamento espresso dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 10 maggio 2011 n. 8 che, richiamando quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11, ha ritenuto immediatamente applicabile anche nel territorio italiano la Direttiva comunitaria n. 115 del 2008.

La Corte del Lussemburgo, in particolare, con sentenza 28 aprile 2011, in causa C61/11 PPU, ha riconosciuto sussistenti le condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate (cfr. parag. 4546, per cui la decisione così conclude: "… la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.").

Ad avviso dell’Adunanza Plenaria la sentenza n.115 della Corte di Giustizia ha prodotto l’abolizione del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale era previsto l’arresto obbligatorio) e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività, sempre secondo la cit. pronuncia del Consiglio di Stato, non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Consegue da ciò l’illegittimità dell’atto impugnato, adottato sull’unico presupposto della condanna riportata dall’esponente per il reato di cui all’art. 14 co. 5°ter d.lgs. n. 286/1998.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della controversia
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3985

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’odierno appellante, cittadino del Marocco, ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dallo stesso ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286 del 1998.

2. Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal TAR l’interessato ha proposto appello lamentando in particolare la non riconducibilità del reato anzidetto tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in relazione ai quali l’art. 1 ter, comma 3, lett. c) esclude espressamente la possibilità della regolarizzazione.

3. Con ordinanza n. 641 dell’ 11 febbraio 2011 la Sezione ha accolto la istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

4. Con una ulteriore istanza, all’esame del Collegio, l’appellante ha provocato la riapertura della fase cautelare al fine di ottenere provvedimenti di ottemperanza della misura cautelare concessa.

Tornata dunque la causa davanti al Collegio in sede cautelare, si ravvisano ora le condizioni per la definizione immediata della controversia nel merito.

5. L’appello è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.

5.1. Come ritenuto dalla recente pronuncia della Adunanza Plenaria (dec.n.7/2011), la questione giuridica della riconducibilità o meno tra i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. del reato di violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale (di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998) deve considerarsi ormai superato, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.115 del 2008, come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28 aprile 2011, in causa C61/11PPU: la quale ha statuito che la Direttiva in parola "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro…che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

5.2. Il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un reato che deve considerarsi abolito con la entrata in vigore della normativa comunitaria, con conseguente cessazione degli effetti della condanna stessa, a norma dell’art. 2 c.p. (come affermato nella citata decisione della Adunanza Plenaria) è dunque illegittimo, non essendo ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellante.

6. Per quanto precede l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione con il conseguente obbligo della Amministrazione di riesaminare l’istanza stessa in conformità delle statuizioni della presente decisione.

7. La novità delle questioni dedotte consente di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25704 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1996 il fallimento MADERO TRAVEL s.a.s. di Bruni Rosa & C. conveniva dinanzi al Tribunale di Paola la FLIPPER VIAGGI SPORT E VACANZE S.A.S. DI ALBERTO MARTINELLI & C. per ottenere la revoca, ex art. 67, L. Fall., del pagamento della somma di L. 27.874.000 da essa ricevuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la consapevolezza della stato di insolvenza della società debitrice.

Costituitasi ritualmente, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei presupposti di legge.

Con sentenza 10 giugno 2000 il Tribunale di Paola, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava inefficace il pagamento della minor somma di L. 24.674.000, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Sul successivo gravame, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 31 agosto 2006, revocava la minor somma di Euro 9529,66, con compensazione di un quarto delle spese dei due gradi di giudizio e condanna della Flipper Viaggi Sport e Vacanze s.a.s. di Alberto Martinelli & C. alla rifusione della residua frazione.

Avverso la sentenza, notificata l’11 settembre 2006, la Flipper Viaggi Sport e Vacanze s.a.s. di Alberto Martinelli & c. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato il 14 novembre 2006.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Madera Travel s.a.s. di Bruni Rosa & c..

All’udienza del 5 ottobre 2011 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio il collegio disponeva la motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ..

Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la loro data di notifica (Cassazione civile, sez. Ili, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come essa sia tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione espressa, con L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza);

ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

In ordine alle censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve precisare, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa doglianza deve dunque contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 3, 20 febbraio 2008, n. 4309):

sintesi, che non può identificarsi con l’illustrazione del relativo motivo di ricorso, dovendo risolversi in un quid pluris – omesso dalla ricorrente – che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

Nel ricorso in esame i motivi di ricorso si concludono con dei quesiti di diritto affatto generici, privi come sono di alcun addentellato con la concreta fattispecie all’esame.

Il primo di essi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si risolve in una diffusa contestazione argomentativa della motivazione, che accomuna promiscuamente più profili di pretesa illogicità senza il richiesto momento di sintesi.

Il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare della scientia decoctionis, è corredato di un quesito, in chiusura, del tutto generico ed astratto, disancorato com’è dagli elementi di fatto individualizzanti della fattispecie concreta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.