T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-08-2011, n. 7066 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava il decreto con cui era disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale sopra specificato, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.), eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

L’esame di tale questione assume carattere prioritario rispetto ad ulteriori profili, poiché il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons.Stato, VI Sez., 30 gennaio 2009 n. 519; V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).

E’ noto che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 25-08-2011, n. 32884

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Svolgimento del processo

1. Il difensore della parte offesa G.G. ricorre per cassazione contro il decreto emesso il 7 agosto 2009, con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Livorno, in accoglimento della richiesta del P.M., dispose l’archiviazione del procedimento penale n. 2035/08 nei confronti di M.N. in relazione al reato di calunnia.

2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), violazione degli artt. 409 e 410 e 127 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Risulta che il G. propose opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di M.N..

Il giudice per le indagini preliminari, ritenuti gli elementi probatori disponibili "non… adeguati per sostenere l’accusa in giudizio", dispose l’archiviazione, senza alcuna motivazione in merito alle istanze avanzate con l’atto di opposizione, neppure citato nel provvedimento.

A norma dell’art. 409 c.p.p., comma 6, nel caso in cui sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano soltanto in presenza di due condizioni, di cui deve dare atto con adeguata motivazione, ossia l’inammissibilità dell’opposizione e l’infondatezza della notizia di reato ( art. 410 c.p.p., comma 2).

Nel provvedimento in esame, manca qualsiasi valutazione sull’inammissibilità della proposta opposizione.

2. Il decreto deve, perciò, essere annullato con trasmissione degli atti al giudice di merito per il seguito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 26-09-2011, n. 34734 Imputato assistenza all’udienza

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 17 dicembre 2009 del Tribunale di Napoli, appellata da G.C. e M.G., condannati, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di sette anni di reclusione e Euro 40.000 di multa ciascuno, in quante responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè, in concorso tra loro, trasportavano a fine di cessione a terzi tre involucri di cocaina del peso complessivo di gr. 2.947,300. 2. Osservava la Corte di appello, rispondendo al motivo di impugnazione del M., il quale deduceva la sua estraneità al fatto, che la sua responsabilità doveva ritenersi provata sulla base della considerazione che era stato proprio lui, viaggiando a bordo dell’autovettura condotta dal genero G., a disfarsi dal finestrino del trolley contenente il quantitativo di droga, poi recuperato dalle forze dell’ordine.

Non vi erano poi ragioni, considerati anche i precedenti penali, per riconoscere agli imputati le attenuanti generiche (punto investito da entrambi gli appellanti).

3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore avv. Lumeno Dell’Orfano, il quale espone i seguenti motivi.

3.1. Nullità della sentenza nei riguardi del G., stante la sua mancata traduzione dal carcere di Poggioreale alla udienza del 12 gennaio 2010, in cui egli, come da verbale, figura come "detenuto assente già presente"; traduzione che benchè fosse stata ordinata dalla Corte di appello, non veniva puntualmente eseguita, come da documentazione allegata.

3.2. Nullità della sentenza nei riguardi del M., all’epoca agli arresti domiciliari, in quanto non tradotto alla medesima udienza nè autorizzato a recarvisi con mezzi propri.

3.3. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale del M., che, come dallo stesso dedotto, si era limitato ad accompagnare il genero G. in (OMISSIS) per un trasporto lecito di merce. Egli, infatti, non consapevole del suo contenuto, aveva gettato il trolley dal finestrino dell’autovettura su sollecitazione del genero;

ricostruzione del tutto plausibile stante l’avanzata età del M. e le sue precarie condizioni di salute.

3.4. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche a entrambi gli imputati, che dovevano essere riconosciute in considerazione dello stato socio-economico degli stessi e delle rudimentali modalità della condotta delittuosa.

Motivi della decisione

1. I ricorsi appaiono infondati.

2. Risulta in effetti dagli atti che alla udienza del 12 novembre 2010 davanti alla Corte di appello, il G., detenuto presso la Casa circondariale di Poggioreale, non venne materialmente tradotto, nonostante che la sua traduzione fosse stata ordinata dalla Corte territoriale (fol. 59).

Risulta inoltre che a detta udienza il M., che si trovava agli arresti domiciliari, non comparve (fol. 35), e agli atti non si rinviene un ordine di traduzione dello stesso o un’autorizzazione a recarsi in udienza con mezzi propri.

3. Tali omessi adempimenti hanno implicato una lesione del diritto di difesa di entrambi gli imputati e, quindi, la nullità del giudizio di appello.

Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-03-2012, n. 3692 Attribuzioni in sede di controllo Giurisdizione sui reclami attinenti al rapporto di impiego del personale

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 16.12.2005 alla Corte di appello di Reggio Calabria, la s.p.a. Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, sez. lavoro, di Reggio Calabria del 17.12.2004, con la quale il tribunale, decidendo sulla domanda proposta da Poste Italiane nei confronti del dipendente M.A. e diretta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 4.906,34, pari all’importo di vaglia cambiario accettato dal M. in corrispettivo della vendita a terzi di valori bollati in violazione delle disposizioni interne, aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione della Corte dei Conti.

La Corte di appello adita, con sentenza depositata il 30.11.2009, rigettava l’appello, confermando la declaratoria di difetto di giurisdizione dell’AGO, sul rilievo che, nonostante le Poste Italiane costituissero una s.p.a., tuttavia azionista unico era il Ministero del Tesoro; era organismo di diritto pubblico, attesa anche la gestione de servizio pubblico postale;la L. n. 97 del 2001, art. 7 prevedeva per il P.G. presso a Corte dei conti il dovere di procedere nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o enti pubblici o enti a prevalente partecipazione pubblica.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

Poste Italiane, che ha presentato memoria. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, invocando in particolare il principio affermato da Cass. S.U. 19.12.2009, n. 26806, per cui spetta alla giurisdizione dell’AGO la domanda di risarcimento del danno subito da società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite di amministratori o dipendenti che rechino un danno diretto alla società e solo indiretto al socio pubblico.

2.1. Il motivo è fondato.

Le S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 19/12/2009, n. 26806) hanno statuito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti (nella specie, consistenti nell’avere accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire determinate imprese nell’aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti), non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, nè un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Sussiste invece la giurisdizione di quest’ultima quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio.

2.2. Tale principio è stato pacificamente adottato da tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte anche in relazione a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, ed anche se sottoposte a penetranti poteri di controllo dell’ente pubblico ed anche se la s.p.a. gestisce un servizio pubblico essenziale (S.U. 7.7.2011, n. 14957; Sez. U, 12.10.2011, n. 20940; 5/07/2011, n. 14655).

A tale conclusione questa Corte è pervenuta innanzitutto sulla base del rilievo che le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno statuto speciale per dette società e che (alla luce anche di quanto indicato nella relazione al codice) la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Quanto in particolare all’ipotesi in cui la società per azioni intrattenga con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio funzionale al perseguimento degli scopi della pubblica amministrazione (o un’altra di quelle analoghe relazioni giuridiche ritenute dalla giurisprudenza idonee a giustificare ipotesi di danno erariale, nel concorso degli altri presupposti), le Sezioni unite hanno sottolineato la necessità di distinguere la posizione della società partecipata, con cui intercorra tale rapporto, e quella personale degli amministratori (e degli altri organi della società), i quali non si identificano con la società, sicchè non è consentito riferire loro il rapporto di servizio di cui la società stessa sia parte. La Corte è quindi pervenuta alla conclusione che l’azione del pubblico ministero presso la Corte dei Conti per responsabilità dell’amministratore o dell’organo di controllo della società partecipata dall’ente pubblico sia ipotizzabile solo nel caso in cui l’ente pubblico sia stato direttamente danneggiato dall’azione illegittima. Ciò peraltro, in coerenza con la disciplina del codice civile sulla responsabilità degli organi sociali – non contenente speciali disposizioni per le società partecipate da soggetti pubblici -, che distingue tra responsabilità di tali organi nei confronti della società e responsabilità degli stessi nei confronti dei singoli soci e dei terzi.

2.3.Le linee interpretative che si sono sinteticamente esposte sono rilevanti anche in relazione al regime di responsabilità dei dipendenti delle società partecipate per i danni dai medesimi arrecati direttamente alla società e solo indirettamente e di riflesso al soggetto pubblico partecipante. Anche in questo caso ha carattere dirimente la natura giuridica (privatistica) del soggetto immediatamente danneggiato e dei suo patrimonio. Del resto si sono rilevati, da parte della richiamata recente giurisprudenza, aspetti di analogia delle posizioni dei dipendenti e degli organi sociali rispetto all’eventuale azione di responsabilità del procuratore contabile, a proposito delle limitazioni poste dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (quale risultante a seguito delle modifiche apportate con D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con ulteriori modificazioni dalla L. 3 ottobre 2009, n. 41), specificamente in materia di risarcimento del danno all’immagine, limitato all’ipotesi prevista dalla L. 27 marzo 2001, n. 141, art. 7 e cioè al caso di presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nel precedente art. 3 della stessa legge, compresi quelli "di enti a prevalente partecipazione pubblica". 2.4. Nella presente occasione non vi è poi ragione di ulteriormente prendere in considerazione la disposizione di cui al richiamato L. n. 141 del 2001, art. 7 non ricorrendo il relativo presupposto base di una sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione ivi considerati, ferma restando, evidentemente, la conclusione che la stessa disposizione non può considerarsi espressione di un più generale principio di sottoposizione dei dipendenti delle società a prevalente partecipazione pubblica alla giurisdizione della Corte dei Conti per i danni arrecati alla società datrice di lavoro.

3. Ne consegue che a controversia riguardante l’azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica anche se totalitaria, come nella fattispecie per Poste italiane s.p.a. per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, l’autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l’esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall’altro, il danno cagionato dalla "mala gestio" incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.

4.1. Tale principio è stato già affermato da Cass. Sez. Unite, 19/01/2010, n. 674, in una controversia analoga tra Poste italiane s.p.a. ed un dipendente per il danno da quest’ultimo ad essa cagionato nello svolgimento del rapporto di lavoro e non vi sono ragioni per discostarsi dallo stesso.

4.2. Va solo osservato che è irrilevante la prospettata natura di Poste italiane s.p.a., quale organismo di diritto pubblico per aver subito il danno nell’esercizio della gestione del servizio pubblico di vendita di valori bollati.

Infatti, a parte il rilievo che secondo l’orientamento prevalente tale qualità viene riconosciuta a Poste Italiane solo in relazione al servizio pubblico universale, in ogni caso queste S.U. (n. 14655 del 05/07/2011) hanno di recente statuito che la natura di organismo di diritto pubblico non è di ostacolo alla giurisdizione del giudice ordinario per danni infetti direttamente al patrimonio della società per azioni. Tale principio va condiviso perchè si tratta di istituti che operano su piani differenti e quindi rispondono a diversi principi normativi ed a diverse finalità. Segnatamente il primo attiene alla disciplina di derivazione comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica di appalti e quindi di scelta da parte della società del contraente privato, mentre la seconda alla responsabilità amministrativa-risarcitoria dell’amministratore o del dipendente nei confronti della società. 4.3. Va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo.

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Poichè la giurisdizione era stata declinata anche dal giudice di primo grado (Tribunale di Reggio Calabria), si impone il rinvio al medesimo, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e dell’art. 353 c.p.c., anche per le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.