Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5851 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 111/45/09 depositata il 27.7.09 la CTR della Lombardia, confermando la decisione della CTP di Milano, ha accolto il ricorso proposto dalla Respeco S.p.A. avverso il rigetto dell’istanza di rimborso dell’IVA, relativa all’anno 2003, avanzata a ragione dell’intervenuta cessazione dell’attività, alla fine di detto anno. I giudici d’appello hanno ritenuto dimostrato tale presupposto, in considerazione del mancato compimento di operazioni imponibili in epoca successiva al 31.12.2003 e dell’irrilevanza della presentazione del bilancio finale e della cancellazione dal registro delle imprese in epoca successiva, adempimenti che inerivano alla chiusura della liquidazione e non al presupposto dell’istanza di rimborso, identificato nella cessazione, di fatto, dell’attività.

Per la cassazione della sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. La contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, in combinato disposto con l’art. 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente afferma che nel ritenere l’attività cessata entro la fine del 2003, la CTR non ha considerato che: 1) il bilancio di liquidazione era stato redatto nel settembre 2005; 2) la cessazione dell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese erano state, rispettivamente, comunicata e disposta nell’ottobre del 2005; 3) in pari periodo erano stati presentati modelli di versamento F 23 ed F 24, ed era stato versato un Mod. F23 recante l’imposta di registro sulla seconda annualità di un canone di affitto in conseguenza del rinnovo di alcuni contratti di locazione d’immobili, stipulato nel 2001; 4) in relazione al periodo d’imposta del 2004 la contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi ed il modello di dichiarazione IVA. I giudici d’appello, prosegue la ricorrente, hanno errato nel ritenere che il presupposto legittimante il credito al rimborso dell’IVA fosse costituito dalla cessazione di fatto dell’attività, dovendo, invece, aversi riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 10227 del 2003) all’ultimazione delle operazioni di liquidazione della Società, ed, anzi, alla data della cancellazione dal registro delle imprese, epoca in cui, a norma dell’art. 2945 c.c., la Società può ritenersi cessata. Col secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che l’impugnata sentenza aveva liquidato in modo sbrigativo gli elementi di fatto evidenziati dall’Ufficio – quali sopra riassunti nei punti essenziali -, la cui esatta valutazione avrebbe, invece, condotto a risultato diverso.

Va, anzitutto, esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione dell’asserita inosservanza del disposto di cui dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

L’eccezione va rigettata: a parte il fatto che il ricorso è formalmente ossequioso al disposto di cui al citato art. 360 c.p.c., bis, n. 1, indicando, in concreto, la giurisprudenza che assume non rispettata da parte del giudice del merito, le SU di questa Corte, con sentenza n. 19051 del 2010 hanno precisato che lo scrutinio ai sensi del menzionata norma deve condurre al rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non ad una declaratoria d’inammissibilità, nell’ipotesi in cui in esso non vengano prospettati argomenti per modificare la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza impugnata si presenti conforme, e ciò in quanto "anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata".

Il primo motivo è infondato. La CTR ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso dell’IVA, connesso alla cessazione dell’attività, affermando che, in epoca successiva alla data del 31.12.2003, indicata dalla contribuente, era "dimostrata la carenza di ulteriori operazioni soggette ad IVA", ha ritenuto irrilevanti a tal fine le operazioni inerenti alla presentazione delle attività di liquidazione e di cancellazione dal registro delle imprese, avvenute in epoca successiva, affermando che la domanda era fondata, ricorrendo il presupposto della "cessazione di fatto dell’attività".

Tale conclusione va confermata. A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, l’operatore economico ha diritto al rimborso dell’IVA versata in eccesso rispetto a quella da lui dovuta, nelle ipotesi previste nella predetta norma, e "comunque in caso di cessazione dell’attività", caso che deve ritenersi integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell’attività economica, che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l’attività d’impresa, che, a sua volta, costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’imposta. Militano in tal senso sia il dato testuale che riferisce la "cessazione" "all’attività" Ad est al compimento delle operazioni imponibili, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 – e non al soggetto che le pone in essere, sia i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., comma 1, che escludono che la soggettività d’imposta possa ritenersi perdurante senza compimento di operazioni imponibili dovuta a chiusura dell’attività, sia i principi propri del sistema tributario relativi alla neutralità fiscale tipica del sistema dell’IVA. Non può, dunque, esser data continuità al principio invocato dalla ricorrente ed affermato nella sentenza di questa sezione (n. 10227 del 2003, ma, in parte, successivamente smentito, cfr. Cass. n. 4234 del 2004, n. 2601 del 2004, in motivazione), secondo cui il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell’eventuale eccedenza IVA, in caso di cessazione dell’attività, si verifica non già con la decisione, peraltro revocabile, di cessare l’attività, ma, solo, con la "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda", e ciò in forza dell’art. 35, comma 4, del decreto IVA che, per dette operazioni, ha mantenuto "ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione". Va osservato, in contrario, che la portata precettiva dell’art. 35 in esame, nella parte qui in rilievo, si limita a fissare l’inizio del termine per la presentazione della dichiarazione della cessazione delle attività, – trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell’azienda – lasciando inalterati gli obblighi tributari derivanti dalle operazioni poste in essere in fase liquidatoria: non vi è alcuna indicazione in ordine al modo per far constare il momento in cui si realizza la "cessazione dell’attività", al cui effettivo verificarsi, e non alla mera relativa decisione, è, appunto, connesso, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il sorgere del credito per il rimborso. Del resto, la stessa dichiarazione di cessazione dell’attività, che, nella sequenza prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, è successiva al compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità, per così dire, di anagrafe tributaria e non ha valore costitutivo del credito per le restituzioni, (in tal senso, Cass. n. 4234 del 2004 cit., ed in generale, Cass. n. 13920 del 2011), principio che trova conferma nell’interpretazione dell’art. 22, n. 1 della sesta direttiva – cui l’art. 35 del decreto IVA può senz’altro correlarsi – data dalla Corte di Giustizia (sent, 22 dicembre 2010 C-438/09, punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l’obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività "non autorizza affatto gli Stati membri, in mancanza di tale dichiarazione, a posticipare l’esercizio del diritto alla detrazione sino all’inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo l’esercizio di tale diritto" restando, così, confermato che il meccanismo dell’IVA si riconnette alla sussistenza dei presupposti materiali, e non di elementi formali. Peraltro, opinando con la ricorrente si verrebbe a creare, beninteso a parità di condizioni fattuali (cessazione di operazioni imponibili), un’ingiustificata disparità di trattamento, in riferimento all’esigibilità del credito, tra soggetti per i quali non è obbligatoriamente prevista alcuna fase liquidatoria (operatori individuali, società di persone) e soggetti per i quali tale fase è, invece, prevista (società di capitali), e si dovrebbe, inoltre, ipotizzare una sorta di ultrattività del soggetto, ormai estinto, limitata all’esazione del credito stesso, quando, invece, l’art. 30 del decreto IVA prevede "comunque" il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza d’imposta, in caso di cessazione della attività, senza sottoporlo a condizionamenti di sorta.

La ricostruzione del dato fattuale relativo alla ritenuta insussistenza di operazioni fiscalmente rilevanti, in epoca successiva al 31.12.2003, è, in conseguenza, esente dalla censura motivazionale che le è stata rivolta col secondo motivo, tenuto conto che gli elementi asseritamente non valutati dalla CTR, e sopra riassunti, non si riferiscono al compimento di operazioni soggette ad imposta, che avrebbero avuto rilievo ai fini dell’accertamento dell’effettività della dichiarata cessazione, ma, riguardando profili diversi, sono, dunque, privi del carattere della decisività.

Il ricorso va, in definitiva, respinto. La Corte ritiene sussistere giusti motivi, in considerazione della rilevata oscillazione giurisprudenziale, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-10-2011) 11-11-2011, n. 41141

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 21.02.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli concedeva a S.F. (fine pena, allo stato, al 04.07.2012) la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, rilevati elementi di cessata pericolosità, in particolare in funzione della possibilità di lavoro anche in relazione alle necessità della famiglia.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: il Tribunale non aveva considerato che la stesa relazione UEPE aveva rilevato la mancanza di rivisitazione critica in capo al condannato.- 3. Il Procuratore generale in sede depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.- 4. Il ricorso dell’Accusa è infondato e, come tale, non merita accoglimento.- Ed invero il Tribunale di competenza ha svolto il suo esame con valutazione corretta e completa dei dati a disposizione, valorizzando in modo congruo e non illogico importanti elementi di carattere personale refluenti dalle recentissime informative in atti (in particolare dei Carabinieri del territorio, in data 10.02.2011): – mancanza di carichi pendenti; – mancanza di altre condanne; – regolare condotta tenuta agli arresti domiciliari prima e durante la detenzione domiciliare poi; – mancanza di frequentazione di pregiudicati: – mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. E’ stato poi ritenuto importante, sia in funzione di recupero sociale, sia in relazione alle necessità familiari, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa connessa all’affidamento in prova. Ciò posto, risulta di minor rilievo – dunque non illogicamente posposta dal Tribunale – la relazione dei Servizi sociali, di data anteriore di circa otto mesi (essendo essa del Giugno 2010), nella quale ogni valutazione, effettivamente perplessa, è fatta risalire ai limiti culturali del condannato. Si tratta, in definitiva, di una valutazione discrezionale del giudice del merito penitenziario condotta entro i parametri di legge ed immune da vizi logici. Il ricorso dell’Accusa, pertanto, teso a provocare una non consentita sovrapposizione valutativa, non può trovare accoglimento.-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 2 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 17.12.2010 e depositato in data 12.1.2011, la ricorrente società premetteva di svolgere attività pubblicitaria a mezzo affissioni dirette su impianti propri per conto terzi e precisava che, con istanza prot. n. 6424 del 23.1.2009, aveva chiesto al Comune di Catanzaro di poter essere autorizzata ad installare n. 1 (uno) impianti pubblicitari, ad uso pubblicitario del formato mt. 6,00 x 3,00 monofacciale, su suolo pubblico e, precisamente su via Tommaso Campanella, allegando elaborati tecnici e documentazione fotografica.

Precisava che l’amministrazione comunale non provvedeva a definire il procedimento così avviato e, con lettera del 1.6.2009, pervenuta alla Pubbliemme il 5.6.2009, comunicava l’avvio del procedimento per presunti illecito edilizio.

Lamentava che, nonostante le proprie deduzioni rese in sede di partecipazione procedimentale, veniva emanata l’epigrafata Ordinanza n. 70 del 6.10.2010, con cui si ordinava la rimozione dell’impianto pubblicitario, sostenuto da profilati in ferro con struttura metallica a cornice, in quanto ritenuto abusivamente installato, per carenza di titolo edificatorio, di autorizzazione del Genio Civile nonché per contrasto con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed Affissionistici, approvato con Delibera di G.C. n. 82 del 2.3.2004.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione degli artt. 3 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 23 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 53 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

L’attività di installazione di impianti pubblicitari non sarebbe soggetta alla normativa in materia edilizia e, comunque, non inciderebbe sull’assetto del territorio, trattandosi di impianto soggetto ad uso precario e temporaneo benché munito di idonea struttura di sostegno.

2) violazione degli artt. 6 e 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

L’impugnato provvedimento presenterebbe un deficit istruttorio e motivazionale.

3) violazione dell’art. 12 Piano Generale degli impianti pubblicitari. Eccesso di potere per contraddittorietà e per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà.

Nella specie, si sarebbe formato il silenzio assenso, essendo decorso, alla data del 22.9.2008, il termine dei sessanta giorni, previsto dall’art. 12 della Delibera di G.C. n. 82 del 2.3.2004. Inoltre, la P.A. avrebbe regolarmente riscosso l’imposta comunale sulla pubblicità relativamente agli anni 2009 e 2010.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 15.2.2011, si costituiva il Comune di Catanzaro intimato e, dopo aver puntualmente controdedotto alle tesi di parte ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 11.11.2011, parte ricorrente replicava alle tesi esposte ex adverso ed insisteva nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2011, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

1. Viene impugnata l’Ordinanza Ordinanza n. 70 del 6.10.2010, con la quale il Comune di Catanzaro ha disposto, nei confronti della ricorrente società, la rimozione dell’impianto pubblicitario monofacciale delle dimensioni di mt 06,00 x 3,00, sostenuto da profilati in ferro con struttura metallica a cornice, su suolo pubblico, nella via Tommaso Campanella,, in quanto ritenuto abusivamente installato, per carenza di titolo edificatorio, di autorizzazione del Genio Civile nonché per contrasto con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed Affissionistici, approvato con Delibera di G.C. n. 82 del 2.3.2004.

2.1. Con il primo motivo, su cui si incentra l’impugnativa in correlazione con lo specifico interesse dedotto in giudizio, parte ricorrente rileva che l’attività di installazione di impianti pubblicitari non sarebbe soggetta alla normativa in materia edilizia e, in ogni caso, che, nella specie, non inciderebbe sull’assetto del territorio, trattandosi di impianto soggetto ad uso precario e temporaneo, benché munito di idonea struttura di sostegno

Il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con l’art. 3, stabilisce che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta, con il quale deve disciplinare "le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (II comma) e "in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione …" (III comma).

L’installazione di impianti pubblicitari è attività "contingentata", non sussumibile nella disciplina di cui all’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in base alla quale l’atto di consenso, cui sia subordinato l’esercizio di un’attività privata, s’intende sostituito dalla denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, sempre che il suo rilascio "dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo".

Ed invero, l’autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari è subordinata alla valutazione in ordine alla sua compatibilità con il diverso interesse pubblico generale alla ordinata regolamentazione degli spazi pubblicitari (che non possono essere indiscriminatamente lasciati alla libera iniziativa privata), e, quindi, costituisce oggetto di una specifica disciplina, non sovrapponibile o confondibile con quella edilizia.

Il Comune è chiamato ad esercitare, al riguardo, un potere discrezionale, in quanto titolare sia delle funzioni relative alla sicurezza della circolazione (ciò che comporta la titolarità del potere autorizzatorio dell’installazione di impianti pubblicitari, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada), sia di quelle relative all’uso del proprio territorio, anche sotto l’aspetto dei monumenti, dell’estetica cittadina e del paesaggio, ben potendo individuare limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in connessione ad esigenze di pubblico interesse (ex plurimis: T.A.R. Lombardia- Brescia, Sez. I 28 febbraio 2008 n. 174).

Siffatto potere, inerente la ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, quali, da un lato, quelli pubblici e, dall’altro, quello privato, alla libertà di iniziativa economica -di cui l’attività pubblicitaria rappresenta estrinsecazione- si esprime, innanzitutto, nella potestà pianificatoria e, dunque, nella potestà regolamentare, attraverso la quale il Comune disciplina le modalità dello svolgimento della pubblicità, la tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere l’autorizzazione all’installazione di questi, senza violare l’art. 41 Cost., ma, anzi, ponendosi nell’ambito semantico della "utilità sociale" e nel contesto di valori costituzionali equiordinati, quali quello alla difesa dell’ambiente e delle valenze estetiche del patrimonio culturale della Nazione, riconducibili all’art. 9 della Costituzione (conf.: Corte Cost. sent. 17.7.2002 n.355).

Inoltre, nei casi in cui viene richiesta l’affissione di impianti pubblicitari direttamente su suolo pubblico, l’Amministrazione – nella cui disponibilità, oltretutto, si trova il suolo stesso- è tenuta ad espletare una valutazione complessiva, non limitata soltanto alla mera compatibilità dell’impianto pubblicitario con l’interesse pubblico (come nell’ipotesi in cui il suolo si trovi nella disponibilità dell’interessato), ma estesa anche alla verifica che, attraverso detto uso privato della risorsa pubblica, si realizzino quegli interessi collettivi, di cui l’Amministrazione stessa è portatrice.

Invero, in questi casi, viene richiesto un esame più approfondito e attento, che si articola nell’ambito di un procedimento destinato a sfociare in un provvedimento non già meramente autorizzatorio, ma di natura concessoria, il cui rilascio presuppone la canalizzazione dell’attività privata nell’alveo del pubblico interesse, e non solo la non incompatibilità dell’una rispetto all’altro.

In altri termini, l’installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico postula un provvedimento di concessione dell’uso del medesimo, non bastando a tale scopo il solo provvedimento autorizzatorio, poiché, mentre il procedimento autorizzatorio si esaurisce nel sopra menzionato giudizio di "non incompatibilità" dell’attività privata con l’interesse pubblico, il procedimento concessorio involve la valutazione della conformità di tale attività con il pubblico interesse.

Ne segue che, quando – come nel caso di specie – l’esposizione degli impianti di pubblicità avviene su suolo pubblico, l’occupazione del predetto suolo fa sì che non si possa in alcun modo prescindere dalla citata valutazione di conformità, la cui complessità non consente che si possa formare tacitamente il provvedimento finale concessorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 luglio 2005, n. 3421), in quanto involve l’esercizio di una potestà discrezionale, escludente l’applicabilità del regime del silenzio- assenso (conf.: Corte Cost. 27.7.1995 n. 408).

2.2. In coerenza con i principi rivenienti dall’art. 41 Cost., non può neanche prescindere dalla tutela del catalogo dei diritti e delle libertà della persona, costituzionalmente garantiti, che delineano lo "status civitatis" comune all’intera Repubblica italiana.

A quest’ultimo ambito vanno certamente ricondotte le disposizioni, sostanzialmente afferenti alla materia urbanistica ed edilizia (indipendentemente dalla collocazione formale) che, al fine di garantire la generale salubrità degli ambienti di vita e di lavoro (ferme restando le discipline relative a specifiche attività e di tutela dei lavoratori), impongono condizioni minime per l’abitabilità ed agibilità degli edifici e rapporti minimi di aerazione ed illuminazione dei locali, quali requisiti di sicurezza per la loro utilizzazione, che non consentono che i manufatti pubblicitari possano oscurare le facciate degli edifici munite di porte e finestre.

In tale ottica, si deve ritenere che non sussiste un rapporto di tipo derogatorio fra la normativa edilizia, oggi compendiata nel D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e la normativa per le pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, giacchè trattasi di discipline differenti, avente differenti contenuti e finalità, che concorrono nella valutazione della medesima fattispecie ai fini della tutela di interessi pubblici diversi nonché ai fini della definizione di differenti procedimenti amministrativi.

Ed invero, la normativa edilizia trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si configura un mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello edilizio ed entro questi limiti pertanto assume rilevanza la violazione dei regolamenti edilizi.

Conseguentemente, nelle ipotesi in cui la sistemazione di una insegna o di una tabella (cosiddetta tabellone) pubblicitaria o di ogni altro genere quando, per le sue consistenti dimensioni, comporti un rilevante mutamento territoriale, è richiesto l’assenso mediante "permesso di costruire" e mediante semplice s.c.i.a. negli altri casi, in coerenza con le previsioni della normativa edilizia di cui agli artt 2,6 e 7 del D.P.R. n. 380 del 2001 e succ. mod.

Analogamente, la violazione della normativa antisismica di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, posta a tutela della pubblica incolumità nelle zone dichiarate sismiche, non può essere derogata dalla normativa speciale di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e trova applicazione, omnicomprensivamente, ai sensi dell’art 3 co. 1, a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture: anzi, proprio l’impiego, come nel caso di specie, di elementi strutturali meno solidi e duraturi di quelli in cemento ed assimilati, rende vieppiù necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione.

Del resto, la normativa sismica ha una portata ben più ampia rispetto a quella di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, concernente i soli casi inerenti opere in conglomerato cementizio armato.

2.3. Orbene, trattandosi, nel caso di specie, di affissione di un impianto pubblicitario direttamente su suolo pubblico, l’Amministrazione è tenuta ad espletare una valutazione complessiva, non limitata soltanto alla mera compatibilità dell’impianto pubblicitario con l’interesse pubblico (come nell’ipotesi in cui il suolo si trovi nella disponibilità dell’interessato), ma estesa anche alla verifica che, attraverso detto uso privato del suolo pubblico possa determinare la realizzazione di interessi collettivi, per cui il cui rilascio dell’atto concessorio presuppone la canalizzazione dell’attività privata nell’alveo del pubblico interesse, e non solo un mero giudizio di compatibilità fra i contrapposti interessi.

Pertanto, la censura non merita adesione.

3.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce deficit motivazionale ed istruttorio.

Osserva il Collegio che, alla luce di tutti i principi esposti in sede di disamina dei vari profili sostanziali di gravame, il provvedimento di diniego impugnato, pur nella sua scarna e sintetica motivazione, non può, comunque, essere considerato privo dei suoi presupposti legittimanti: il che consente di escludere che non vi sia stata un’indagine, la cui dedotta non appropriatezza non pare supportata da alcuna contraria allegazione.

4. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce che, nella specie, si sarebbe formato il silenzio assenso, essendo decorso, alla data del 22.9.2008, il termine dei sessanta giorni, previsto dall’art. 12 della Delibera di G.C. n. 82 del 2.3.2004. Inoltre, la P.A. avrebbe regolarmente riscosso l’imposta comunale sulla pubblicità relativamente agli anni 2009 e 2010.

Osserva il Collegio che l’ipotesi di silenzio-assenso, prevista dalla normativa regolamentare invocata, può valere soltanto in relazione agli interessi ed alla finalità ricadenti nell’alveo della disciplina prevista dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e presuppone sempre che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, suddivisibili in presupposti essenziali e requisiti essenziali: ma, nella specie, viene contestata dalla P.A. proprio la astratta corrispondenza, sotto il profilo oggettivo (presupposto essenziale) , dell’impianto alle previsioni normative regolamentari, particolarmente per quanto riguarda l’ubicazione.

Ma, come già precisato, poiché l’autorizzazione all’esposizione dei mezzi pubblicitari e la concessione dell’uso del suolo pubblico presuppongono valutazioni differenti, attinenti alla tutela di interessi pubblici diversi, quando – come nel caso di specie – l’esposizione degli impianti di pubblicità avviene su suolo pubblico, l’occupazione del predetto suolo fa sì che non si possa in alcun modo prescindere dalla citata valutazione di conformità: la complessità della quale rende inconcepibile che si possa formare tacitamente il provvedimento finale concessorio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 luglio 2005, n. 3421), tenuto conto che nessuna indicazione di segno contrario può desumersi dalla cosiddetta generalizzazione del silenzio-assenso conseguente alla riforma di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80, giacché quello concessorio è procedimento in cui è esercitata una potestà discrezionale, per la quale, alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale (v. la sentenza 27 luglio 1995, n. 408), deve escludersi l’applicabilità del regime del silenzio- assenso.

In definitiva, in mancanza di un espresso provvedimento di concessione di suolo pubblico (non surrogabile, né allora né oggi, "per silentium"), l’autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari non può, comunque, formarsi prescindendo dal rilievo della suddetta concessione.

Orbene, calando i precitati principi al caso di specie, si può ritenere che neanche la semplice astratta possibilità di autorizzazione non potrebbe ritenersi, stante la complessità della valutazione richiesta in relazione agli interessi coinvolti, un elemento idoneo a determinare "ex se" la caducazione del provvedimento impugnato, neanche in "parte qua".

Né, infine, il regolare pagamento dell’imposta di pubblicità può valere ad integrare un’autorizzazione inesistente.

Pertanto, anche questa censura può essere disattesa.

In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La complessità della fattispecie consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro la sentenza 24 giugno 2011 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, avendo ritenuta colpevole M.E. del reato ascrittole nel capo B dell’imputazione (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 perchè eseguiva in aderenza a un edificio preesistente un vano scala in muratura, in zona sismica omettendo di depositare, pinna dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali presso il competente Ufficio e senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Regione; ciò in epoca successiva al 3 novembre 2006), concesse le attenuanti generiche l’aveva condannata alla pena di Euro 500 di ammenda, il suo difensore ha presentato ricorso.

2. L’unico motivo è stato qualificato nel seguente modo: "art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C inosservanza dei principi di correlazione tra imputazione contestata e sentenza – art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Adduce il ricorrente che nel decreto di giudizio immediato si contesta all’imputata la violazione degli artt. 93, 94 e 95 T.U. Edilizia per avere eseguito le opere ivi specificate in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso il competente Ufficio e dì munirsi della preventiva autorizzazione dell’Ufficio tecnico della regione, non menzionando la realizzazione di opere in cemento armato, per cui l’affermazione di responsabilità del reato di cui al capo B viola il principio di correlazione tra imputazione e condanna, cagionando la nullità della sentenza. Poichè poi il capo B fa riferimento a diverse ipotesi di reato, cioè quelle di cui agli artt. 93,94 e 95 T.U. Edilizia, non è comprensibile l’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire all’accertamento della responsabilità per le contravvenzioni di cui al capo B, al riguardo risultando assolutamente carente di motivazione la sentenza. Questa, poi, risulterebbe anche contraddittoria e illogica, non essendo stato contestato nè emerso in dibattimento che le opere rilevate siano state realizzate in cemento armato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come si è visto, infatti, la ricorrente incentra le sue argomentazioni sulla questione della realizzazione di opere in cemento armato, non menzionata nella imputazione e tale quindi da creare un difetto di correlazione tra contestazione e condanna. Peraltro, è sufficiente la lettura della motivazione, per quanto sintetica, per comprendere che la violazione della correlazione non sussiste: è sì menzionata l’utilizzazione del cemento armato, ma non come fatto decisivo posto a base della condanna, che si fonda invece sul mancato rispetto della normativa relativa al deposito dei calcoli strutturali presso l’Ufficio del Genio Civile, in evidente riferimento al testo dell’imputazione, che attribuiva alla imputata l’omesso deposito prima dell’inizio dei lavori degli atti progettuali presso il competente ufficio, richiamando anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 il quale al comma 3, statuisce che il progetto da depositare sia accompagnalo anche dal fascicolo dei calcoli relativi alle strutture portanti.

4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012
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