T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-01-2011, n. 724

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Svolgimento del processo
La società ricorrente ha acquistato nel 2006 un terreno sito nella zona industriale del Comune di S., in località S., compresa tra la Via Cassia e la strada provinciale che collega S. con N..
Il terreno, di complessivi 9.245 mq, ricade per circa 7.000 mq in zona D – Artigianato e Piccola Industria Commerciale, per il resto in zona agricola, E1 – zona agricola normale ed E3- zona agricola archeologica paesistica.
La società ricorrente ha chiesto al Comune di S. il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un capannone industriale da destinare a tipografia, da realizzarsi nella zona D.
La Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale ha rilasciato il parere favorevole, e la Regione Lazio ha rilasciato il parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04.
Quest’ultima autorizzazione è stata annullata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici delle Province di Roma, Viterbo e Rieti con il decreto impugnato.
Avverso detto atto la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/04; Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.
Lamenta la ricorrente il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l’annullamento dell’autorizzazione regionale, in quanto la richiesta di integrazione documentale sarebbe stata disposta soltanto per finalità dilatorie.
2. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90; Sviamento di potere; Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento.
Lamenta la ricorrente la violazione della suddetta disposizione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 D.Lgs. 42/04; Violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 136 e 142 del D.Lgs. 42/04; Incompetenza relativa; Sviamento di potere; Eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei presupposti; Motivazione erronea e perplessa.
Il terreno in questione è gravato dal vincolo paesistico di cui all’art. 134 comma 1 lett. b) e dall’art. 142 comma 1 lett. m) del codice dei beni culturali (vincolo paesistico archeologico).
All’area della ricorrente, quindi, si applicherebbero soltanto le modalità di tutela previste dal P.T.P.R. di cui al Capo III (artt. 33 – 41) delle N.T.A. (nel caso di specie si applicherebbe l’art. 41).
Il provvedimento della Soprintendenza sarebbe quindi illegittimo in quanto fondato su disposizioni contenute nel Capo II (art. 24) e relative ai beni vincolati ex art. 136 del codice, e dunque non applicabili al caso di specie.
Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe basato su un travisamento dei fatti, in quanto secondo la Soprintendenza l’area di intervento ricadrebbe in massima parte in zona agricola, mentre invece il capannone sarebbe realizzato in zona D.
Il provvedimento impugnato inoltre sconfinerebbe nel merito, mentre l’autorizzazione regionale sarebbe adeguatamente motivata.
Infine la ricorrente impugna anche l’art. 24 delle NTA del P.T.P.R. qualora fosse interpretata come impositiva di un vincolo di inedificabilità assoluta ricadente su ogni area classificata come "paesaggio agrario di rilevante valore".
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria depositata il 20 ottobre 2010 ha controdedotto in merito alle censure proposte.
All’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Come meglio dedotto in narrativa la società ricorrente, esercente l’attività di tipografia, ha impugnato il provvedimento del 13/11/09 con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Roma Rieti e Viterbo ha annullato l’autorizzazione paesistica rilasciata in data 30/6/09 dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04, relativa al progetto di realizzazione di edificio artigianale da destinare a tipografia.
Con il primo motivo di impugnazione sostiene la ricorrente che la richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza avrebbe avuto esclusivamente finalità dilatorie, e che quindi, il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge.
La censura è infondata.
Risulta dagli atti di causa che la Regione Lazio con nota prot. n. 11520 in data 8/7/09 (doc. n. 1 fascicolo dell’Avvocatura) ha trasmesso alla Soprintendenza "la documentazione relativa alla pratica in oggetto, costituita da una copia del progetto, una copia della relazione tecnica, una copia della documentazione fotografica"; la Soprintendenza in data 2/9/09 ha richiesto ad integrazione della pratica l’invio della seguente documentazione: " certificato di destinazione urbanistica riportante tutti i vincoli esistenti sull’area di intervento; stralcio leggibile delle tavole del P.T.P. con indicazione puntiforme dell’intervento e della relativa normativa di riferimento" (doc. n. 2 del fascicolo dell’Avvocatura).
A prescindere dalla questione relativa alle tavole del P.T.P. – per la quale la ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di una sostanziale duplicazione -, non risulta comunque provato che il certificato di destinazione urbanistica, indispensabile per verificare il tipo di vincolo esistente sull’area e per accertare la data di approvazione dello strumento urbanistico vigente, al fine di verificare la possibilità di applicare all’intervento la disposizione recata dall’art. 62 del P.T.P.R., fosse stato trasmesso dalla Regione alla Soprintendenza con la nota dell’8 luglio 2009 e conseguentemente non vi è alcuna prova della mera finalità dilatoria della richiesta di integrazione documentale, tenuto anche conto dell’effettiva utilizzazione da parte dell’Amministrazione della documentazione integrativa richiesta per l’adozione del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione regionale.
Ne consegue la tempestività del provvedimento di annullamento, adottato in data 13 novembre 2009, a fronte della ricezione della documentazione integrativa intervenuta in data 18 settembre 2009.
Il primo motivo deve essere quindi respinto.
Con il secondo motivo lamenta la ricorrente la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.
La censura è infondata in quanto la disposizione non è applicabile al procedimento in questione.
La giurisprudenza, anche della sezione, ha chiarito che l’annullamento da parte della Soprintendenza del nulla osta paesaggistico non può essere considerato come la conclusione negativa di un complesso iter procedimentale nel quale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, quanto piuttosto alla stregua di una fase ulteriore (ovvero di secondo grado, secondo la terminologia utilizzata al riguardo dalla Corte Costituzionale – sentenza 5 novembre 1996 n. 383) la quale, determinando la caducazione del precedente nulla osta comunale, non potrebbe essere in alcun modo assimilata alla reiezione di un’istanza di parte la quale costituisce, invece, l’oggetto della disciplina di cui all’art. 10 bis citato
(cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 23 aprile 2008, n. 3505; T.A.R. Puglia sez. Lecce I 7/6/06 n. 3288; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 13 ottobre 2009, n. 5407; T.A.R. Campania Sez. II Salerno, 25/6/09 n. 3316).
Ne consegue l’infondatezza della censura.
Con il terzo motivo di gravame la ricorrente sostiene che l’Amministrazione – nel disporre l’annullamento – avrebbe erroneamente applicato l’art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R., in luogo della disciplina recata dall’art. 41 delle stesse N.T.A.
L’art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R. si applicherebbe, infatti, soltanto agli immobili e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’Amministrazione competente di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04., mentre il proprio terreno sarebbe assoggettato al solo vincolo ex art. 142 comma 1 lett. m) del codice dei beni culturali e per detti beni il P.T.P.R. prevedrebbe le modalità di tutela di cui al capo III delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale, e dunque la disciplina recata dall’art. 41 delle N.T.A.
Secondo l’Amministrazione, invece, l’art. 24 sarebbe stato correttamente applicato, in quanto l’art. 41 delle N.T.A. del P.T.P.R., nel prevedere che l’autorizzazione paesistica deve valutare l’inserimento degli interventi nel contesto paesistico, rimanderebbe alla classificazione delle aree; nel caso di specie il terreno della ricorrente sarebbe classificato come "paesaggio agrario di rilevante valore" disciplinato dall’art. 24 delle N.T.A. e dalla relativa tabella B che al punto 4.1.2 non consentirebbe l’intervento progettato.
Secondo la Soprintendenza, poi, l’intervento contrasterebbe anche con le disposizioni del P.R.G., ricadendo in massima parte in zona agricola.
La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.
Innanzitutto ritiene il Collegio che l’Amministrazione sia incorsa in un’evidente svista quando ha ritenuto prevalente la destinazione agricola delle aree, atteso che l’intervento edificatorio ricade esclusivamente sulle particelle 185 (parte) e 191 che sono classificate come zona D, e dette particelle – da sole – hanno una estensione di circa 7.000 mq a fronte della totalità di circa 9.000 mq dell’area complessiva (come dichiarato dalla ricorrente e come peraltro facilmente verificabile mediante la visura del contratto di compravendita delle aree e del progetto allegato agli atti di causa).
E’ pertanto evidente che – contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione – l’intervento progettato non contrasta con la disciplina recata dal P.R.G. di S., trattandosi della realizzazione di un fabbricato artigianale da erigersi in zona D del P.R.G.
Neppure può essere condiviso l’assunto della Soprintendenza secondo cui l’autorizzazione regionale sarebbe carente nella motivazione, in quanto l’autorità regionale non avrebbe spiegato come e perché l’intervento risulterebbe compatibile con l’esigenza di tutela dei beni paesaggistici presenti nell’area: la Regione, in realtà, ha rilasciato l’autorizzazione dopo adeguata istruttoria e dopo aver verificato la compatibilità delle opere con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona e con i criteri di gestione dell’area; la Regione ha ritenuto l’intervento compatibile con la disciplina recata dall’art. 11 del P.T.P. ambito n. 3 e con quella prevista dal Capo III delle N.T.A. del P.T.P.R. (artt. 41- 45) "in quanto, in base alla suddetta nota della Soprintendenza ai Beni Archeologici, (le opere previste in progetto) sono state dimensionate e posizionate nel lotto senza interferire con il paesaggio archeologico circostante, inoltre sono state previste idonee schermature a verde per rendere il fabbricato meno visibile dai terreni circostanti…."; il parere favorevole è stato così reso anche con prescrizioni relative alle modalità costruttive al fine di ottenere la migliore mitizzazione dell’intervento; è stato poi previsto il divieto di inserimento di cartelloni pubblicitari in ossequio a quanto previsto dallo stesso art. 41 delle N.T.A del P.T.P.R.
In sostanza il giudizio di compatibilità paesaggistica dell’intervento è stato reso nel pieno rispetto dell’art. 41 delle N.T.A, norma applicabile al caso di specie.
L’annullamento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza, infatti, è motivata non per violazione dell’art. 41 delle N.T.A., ma con riferimento alla disciplina recata dall’art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R., norma però – come correttamente dedotto dalla ricorrente – non applicabile al caso di specie in quanto rientrante nel Capo II del P.T.P.R.; l’art. 5, comma 2 lett. b) del piano territoriale, prevede infatti, per le aree tutelate per legge – come quella in questione, in cui il vincolo è stato imposto in base alla previsione dell’art. 134 lett. b) e 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 42/04 – le modalità di tutela di cui al Capo III delle stesse norme (nel caso della protezione delle aree di interesse archeologico la disciplina sulle modalità di tutela è contenuta nell’art. 41).
Detta norma disciplina compiutamente la materia, prevedendo che nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all’autorizzazione paesistica integrata dal preventivo parere della Soprintendenza Archeologica che valuta l’ubicazione degli interventi previsti dal progetto, e prevede che "l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle seguenti disposizioni", dettando nei commi seguenti le specifiche modalità di tutela per le zone di interesse archeologico distinguendo tra due tipologie di zone: quelle ai sensi del comma 3 lett. a) dello stesso art. 41 e quelle di cui al comma 3 lett. b) dello stesso articolo, prevedendo espressamente la tipologia di interventi ammissibili per ciascuna tipologia di zona e le misure di tutela.
Il semplice richiamo contenuto nel comma 7 lett. c) dell’art. 41 alla valutazione – in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica – all’inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico, non può comportare – secondo il Collegio – l’automatica applicazione della disciplina contenuta nel Capo II delle N.T.A., in quanto dette disposizioni risultano dettate nel piano territoriale esclusivamente per una diversa tipologia di vincolo, e non risultano quindi direttamente applicabili.
Seguendo la tesi della Soprintendenza – che fa applicazione della tecnica del "rinvio", si avrebbe l’illogica conclusione dell’identità di disciplina per vincoli diversi e per i quali lo strumento di pianificazione territoriale ha invece previsto diverse modalità di tutela.
Deve quindi ritenersi che la disciplina applicabile sia solo quella recata dall’art. 41 delle N.T.A. del P.T.P.R., e che non possa legittimamente disporsi l’annullamento dell’autorizzazione paesistica per il mancato rispetto di una disposizione non direttamente applicabile alla fattispecie.
Peraltro, per completezza espositiva, non può non rilevarsi – dopo aver visionato la documentazione fotografica – che l’intervento progettato, posizionato in zona D secondo il P.R.G. di S., è praticamente a ridosso della zona industriale del Comune, e quindi è limitrofo ad un’area già ampiamente compromessa dal punto di vista ambientale.
Ritiene quindi il Collegio che il ricorso sia fondato e che conseguentemente il provvedimento impugnato debba essere annullato.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 novembre e 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. Feriali 15-09-2008 (02-09-2008), n. 35285 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Reclutamento per finalità di prostituzione effettivamente poi svolta in Italia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il 29.2.2008 in Rimini il cittadino rumeno G.D.O. è stato sottoposto ad arresto provvisorio di p.g. per fini estradizionali, risultando da informative Interpol ricercato dalle autorità della Repubblica di Romania perchè colpito da ordine di esecuzione della pena di otto anni di reclusione inflittagli con sentenza di condanna in data 3.3.2005 del Tribunale rumeno di Galati, divenuta irrevocabile (appello respinto dalla Corte di Appello di Galati, ricorso avverso la sentenza di appello respinto dalla Corte di Cassazione), per il reato di concorso in tratta di esseri umani finalizzata all’esercizio della prostituzione, commesso in (OMISSIS), punito dalla legislazione penale rumena (L. n. 678 del 2001, art. 12). Pena espianda in ordine alla quale le ricerche diramate dall’Interpol segnalavano l’intento delle autorità rumene di richiedere l’estradizione del G..
Il Presidente della competente Corte di Appello di Bologna il 3.3.2008 ai sensi dell’art. 716 c.p.p. ha convalidato l’arresto del G. ed ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere, procedendo poi il 6.3.2008 all’audizione personale del prevenuto, che non ha prestato consenso ad una sua estradizione in Romania senza formalità.
Con comunicazione in data 7.3.2008 (pervenuta il 10.3.2008) il Ministero della Giustizia ha trasmesso alla Corte di Appello di Bologna il mandato di arresto europeo emesso nei confronti del G. (a seguito del suo avvenuto arresto provvisorio in Italia) il 6.3.2008 dal Tribunale di Galati ai fini della esecuzione della suddetta pena detentiva di otto anni di reclusione.
Il successivo 11.3.2008 il Presidente della Corte di Appello di Bologna ha proceduto a nuova audizione del G., che – in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena – ha ribadito di non consentire ad una sua consegna immediata. Con ordinanza collegiale dello stesso 11.3.2008 la Corte bolognese, ritenendo (anche con il supposto conforto di una decisione di legittimità considerata in termini: Cass. Sez. 6, 22.5.2007 n. 20627, P.G. c. Moraru, rv. 236620) la già instaurata procedura di estradizione preclusiva del tramutamento nella procedura di consegna esecutiva del m.a.e. rumeno, ha dichiarato inammissibile tale ultima procedura di consegna prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 ed ha disposto continuarsi l’attività processuale con le forme della procedura di estradizione ex art. 697 c.p.p. e ss..
Nel prosieguo con ordinanza del 18.3.2008 la stessa Corte felsinea, rilevato – da un lato – che l’arresto del G. era avvenuto prima della richiesta di consegna formalizzata con il mandato di arresto europeo del 6.3.2008 e senza segnalazione nel S.I.S. e – da un altro lato – che nell’ambito della procedura estradizionale non era intervenuta la richiesta ministeriale di mantenimento della misura coercitiva ex art. 716 c.p.p., comma 4, ha disposto la revoca della misura custodiale carceraria applicata al G. di cui ha ordinato la liberazione.
2.- Il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna ha impugnato per Cassazione le due ordinanze della Corte territoriale in data 11.3.2008 e 18.3.2008, deducendone la giuridica erroneità (violazione di legge).
Questa Corte di Cassazione con sentenza resa il 6.5.2008 (Sez. 6, sent. n. 27341), in accoglimento del proposto ricorso, ha annullato entrambe le denunciate ordinanze con rinvio alla stessa Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Annullamento determinato dalla condivisa erroneità del giudizio della Corte bolognese in ordine alla già instaurata procedura estradizionale, pur in situazione di assenza di una richiesta di estradizione dell’autorità rumena pervenuta al Ministro della Giustizia, soltanto il cui successivo inoltro al competente Procuratore Generale distrettuale di Bologna è idoneo a determinare l’inizio – instaurazione del procedimento estradizionale ai sensi dell’art. 703 c.p.p., comma 1. Di tal che nel caso di specie l’invio da parte del Guardasigilli al Presidente della Corte di Appello di Bologna del m.a.e. emesso il 6.3.2008 dall’autorità giudiziaria rumena nei confronti del G. non ha dato luogo ad alcuno stato di litispendenza tra procedura estradizionale e procedura passiva di consegna esecutiva del m.a.e., essendo stata ritualmente instaurata soltanto questa seconda procedura. Conclusione decisoria cui questa Corte è pervenuta sulla base di precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità in termini (Cass. Sez. 6, 24.10.2007 n. 40526, Stuparu, rv. 237665;
Cass. Sez. 6, 8.11.2007 n. 47564, Vascau, rv. 238092).
3.- All’esito del susseguente giudizio di rinvio la Corte di Appello di Bologna con la sentenza del 10.7.2008 indicata in epigrafe ha dichiarato insussistenti le condizioni per eseguire il m.a.e. rumeno a carico del G., configurandosi la causa di rifiuto della consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p), per essere il m.a.e. relativo a reati da considerarsi commessi – secondo la legge italiana – in tutto o in parte in territorio italiano.
La Corte ha, rilevato, infatti, che dalla sentenza di appello rumena pronunciata a carico del G., condannato per il reato di tratta di persone finalizzata alla prostituzione, emerge che il G. "risulta aver commesso in Italia, almeno in parte, tale reato, dal momento che ebbe ad accompagnare nel nostro Stato, ad esempio nel dicembre 2002, D.S. e C.A., entrambe destinate alla prostituzione (p. 26 sentenza), e che tutti e tre dopo essere arrivati a (OMISSIS) raggiunsero (OMISSIS), dove le ragazze furono sistemate nella villa "(OMISSIS)" ivi esistente". 4.- Avverso questa decisione di rifiuto della consegna del cittadino rumeno propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, articolando, sotto duplice profilo, una unitaria censura incentrata su congiunte proiezioni di violazione di legge (L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p) e di carenza di motivazione.
A.- Adduce in primo luogo il ricorrente che la Corte territoriale ha impropriamente sovrapposto fattispecie incriminatrici diverse, sia nella loro astratta tipizzazione normativa (tratta di persone dalla Romania per finalità di prostituzione, punita dalla legislazione penale speciale rumena; sfruttamento della prostituzione ex L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, n. 8), sia nella loro concreta manifestazione esecutiva: "tra il reato commesso in Romania e il reato commesso in Italia può esservi continuità ma non certo identità, trattandosi di due distinti reati, così che non può affermarsi che parte del reato per cui è condanna definitiva sia stato perpetrato nel territorio italiano". A sostegno di tale assunto osserva il ricorrente P.G. che, in base alle emergenze fattuali desumibili dagli atti della procedura di consegna, le due giovani rumene ( D.S. e C.A.), che dalle sentenze rumene di primo e di secondo grado risultano essere state specificamente "tratte" dal G. a trasferirsi in Italia (con la fraudolenta prospettiva della promessa di dover ivi lavorare in un ristorante), sono entrate in Italia munite di un regolare passaporto turistico e non sono tra le vittime del reato di sfruttamento della prostituzione in danno di quattro giovani connazionali per cui il G. risulta condannato in primo grado in Italia con sentenza 10.5.2005 del Tribunale di Ravenna (fatto reato commesso nell'(OMISSIS)).
B.- In ogni caso, prospettando un secondo (subordinato o complementare) argomento censorio, il ricorrente deduce come con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna abbia omesso di apprezzare la latitudine del caso di rifiuto di consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p), in relazione al connesso caso di rifiuto di consegna per litispendenza previsto dal citato art. 18, lett. o).
Ad avviso del ricorrente i due casi di rifiuto di consegna vanno interpretati unitariamente.
Dalla previsione citato art. 18, lett. o) si ricava il duplice criterio di giudizio, in rapporto ad una medesima ("stesso fatto") condotta criminosa (ovviamente – deve qui aggiungersi – procedibile o perseguibile anche in Italia), della preminenza o priorità della giurisdizione italiana (e delle corrispondenti esigenze cautelari o esecutive) rispetto alle esigenze cautelari dell’autorità giudiziaria straniera e – viceversa – della preminenza delle esigenze di giurisdizione esecutiva penale (sentenza definitiva di condanna) dell’autorità giudiziaria straniera rispetto alle esigenze di natura processuale della giurisdizione italiana (pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del m.a.e.).
Il caso previsto dalla successiva lettera p) dell’art. 18 disciplinerebbe l’ipotesi in cui non sarebbe stato ancora instaurato in Italia un procedimento penale per i fatti oggetto del m.a.e. perseguibili in tutto o in parte anche in Italia, siccome qui commessi in tutto o in parte, dei quali l’autorità giudiziaria italiana acquisisca contezza (notitia criminis) soltanto attraverso il procedimento di consegna instaurato per l’esecuzione del m.a.e. dello Stato comunitario richiedente. Fatti per i quali, in aderenza al principio di obbligatorietà dell’azione penale, dovrà (dovrebbe) necessariamente promuoversi un procedimento penale in Italia.
Ciò che darebbe luogo alla situazione contemplata dal citato art. 18, lett. o), con applicazione del ridetto principio di preminenza della giurisdizione esecutiva dello Stato di emissione del m.a.e.
(giudicato estero).
Ne inferisce il ricorrente che "anche se fosse vero come sostiene la Corte che una parte del reato sia stata commessa in Italia, non potrebbe essere negata la consegna di G. a fronte del giudicato straniero". Per altro tale tesi della cedibilità delle esigenze di giurisdizione cautelare rispetto alle esigenze di giurisdizione esecutiva di uno Stato estero membro della U.E., veicolate dalla emissione di un m.a.e., sussunta sia nella previsione di cui alla lettera o) che in quella della L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p), sarebbe suffragata -secondo il ricorrente P.G.- dal dato per cui nel primo caso un procedimento penale già instaurato in Italia non potrebbe più proseguire (lettera o) e nel secondo caso un procedimento penale italiano non potrà più essere iniziato (lettera p), a simili situazioni ostando il divieto di bis in idem comunitario (art. 54 Convenzione di Schengen).
5.- Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato in relazione al primo dedotto profilo di censura, non sembrando condivisibile il secondo complementare motivo di addotta inoperatività del rifiuto di consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p), prospettato dal ricorrente con pur suggestiva analisi.
In vero, pur potendosi convenire che i casi di rifiuto di consegna contemplati dalla L. n. 69 del 2005, lett. o) e p) si mitrano di una comune ispirazione, individuabile – in linea di larga massima – nell’obiettivo di evitare in area comunitaria in seno agli Stati della U.E, duplicazioni di procedimenti e di giudicati ne confronti di cittadini europei, non può non constatarsi – alla stregua di semplici criteri ermeneutici di ordine sistematico – che le due casistiche muovono da presupposti strutturali e procedimentali diversi e non del tutto omologabili. Che altrimenti, ipotizzandosene la sovrapponibilità precettiva, non troverebbe logica spiegazione la previsione di due separate disposizioni normative o casistiche.
La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. o) investe, in un’ottica di statica sincronia ricostruttiva, la nozione di identicità o medesimezza di un fatto costituente reato, ciò che implica una piena simmetrica specularità tra la fattispecie criminosa oggetto di un eventuale procedimento penale nazionale (italiano) e la fattispecie criminosa oggetto di un mandato di arresto europeo. Nel senso che i due fatti, pur se diversamente qualificati per nomen iuris nell’uno e nell’altro ordinamento, fanno registrare piena equivalenza e uniformità di tipizzazione normativa sotto l’aspetto strutturale del contegno antigiuridico penalmente sanzionato (condotta materiale, commissiva od omissiva, ed atteggiarsi dell’elemento soggettivo del reato), dell’evento del reato e della relazione di causalità materiale e giuridica tra condotta ed evento.
La L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p) attiene in via precipua, in un’ottica di dinamica evolutiva e spaziale delle condotte criminose, alle manifestazioni ed applicazioni del criterio di territorialità adottato nell’ordinamento penale italiano (secondo il principio di c.d. ubiquità) ai fini della determinazione del locus commissi delicti con l’art. 6 c.p., comma 2. Criterio in base al quale vanno, dunque, risolti i problemi di spazialità commissiva delle condotte criminose, in uno ai corollari derogatori, afferenti alla punibilità di talune tipologie di reati extraterritoriali, stabiliti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. (reati comuni o politici commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero).
Le due categorie concettuali adottate dalla L. n. 69 del 2005, lett. o) e p) non coincidono nè sono atomisticamente interscambiabili, perchè destinate ad operare disgiuntamente ed in forme affatto diverse e autonome, pur potendo presentare momenti di contatto o di eventuale simultaneità. Nel senso che uno "stesso fatto" criminoso (lett. o), oggetto di un procedimento penale italiano e di un m.a.e., può essere stato commesso o meno soltanto parzialmente in Italia (lett. p: ovviamente secondo i ricordati canoni dettati dall’art. 6 c.p., comma 2). Così del pari un reato a territorialità italiana "parziale" (lett. p) oggetto di un procedimento nazionale può rivestire o non i connotati dell’identicità o medesimezza con un reato oggetto di m.a.e. commesso per la sua restante parte nello Stato europeo di emissione.
Nè, va aggiunto, coincidenti possono considerarsi i referenti effettuali e gli esiti delle due previsioni di rifiuto di consegna in esame. In vero il giudicato penale estero è preso direttamente in considerazione dal disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera o), in relazione al quale può assumere cogenza il divieto di bis in idem sancito dall’art. 54 della convenzione di Schengen (stipulata il 19.6.1990 con adesione senza riserve dell’Italia, che l’ha ratificata con la L. 30 settembre 1993, n. 388). Divieto che costituisce fonte ispiratrice della preclusione del rifiuto di consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. o) per fatti sanzionati con condanna definitiva, la cui esecuzione sia oggetto di m.a.e. (l’art. 54 della convenzione di Schengen recita: "Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita"). Per converso il giudicato extranazionale europeo non spiega incidenza (diversamente da quel che suppone il ricorrente) in riferimento alla operatività del rifiuto di consegna per fatti reato punibili in Italia previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p). In termini più esatti esso giudicato costituisce elemento ininfluente. Sino a statuire l’opzione normativa di precluderne, appunto attraverso il rifiuto della consegna (lettera p) richiesta con il collegato m.a.e., l’esecuzione nello Stato emittente, in tal modo privilegiando le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale (principio di territorialità). Esigenze che non soffrono, quindi, alcuna limitazione sotto l’aspetto della punibilità del reato e dell’obbligatorio esercizio della corrispondente azione penale, salvo nel caso in cui – caso che, solo, preluderebbe alla "ricaduta", come sostiene il ricorrente, nella previsione dell’art. 18, lettera o) – il fatto reato punibile in Italia non si identifichi nei descritti termini di "medesimezza" con il fatto reato oggetto del m.a.e..
I riferimenti dell’ultima parte della disposizione dettata dall’art. 18, lettera p) sono coerenti con gli illustrati principi applicativi, limitandosi – per completezza logica e sistematica – ad estendere il divieto (rifiuto obbligatorio) di consegna a reati improcedibili secondo la legge italiana in ragione della loro consumazione extraterritoriale (con chiaro implicito richiamo alle casistiche di reati riconducibili o non alle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.).
6.- Tutto ciò chiarito, allora, il tema centrale della odierna regiudicanda di collaborazione comunitaria in materia penale è e rimane quello del verificare se i comportamenti criminosi per cui G.D.O. è stato condannato in Romania con sentenza irrevocabile possano o debbano considerarsi commessi interamente o in parte anche in Italia, rappresentando un risvolto non necessario del tema l’eventualità che quei comportamenti coincidano (identicità o medesimezza strutturale) con il reato o i reati punibili in Italia, se risultanti qui commessi a norma della L. n. 69 del 2005, lettera p), art. 18.
Sotto questo aspetto, come si è anticipato, la prima articolazione del ricorso del Procuratore Generale di Bologna è assistita da fondamento.
La risposta positiva che l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di dover dare al quesito, secondo cui il reato di reclutamento di donne da destinare all’esercizio della prostituzione per cui il G. è stato condannato in Romania, è risposta assiomatica e priva di reale motivazione. Ed è una risposta impropria, che risente di un equivoco ricostruttivo della fattispecie criminosa sanzionata dalla legge penale rumena ascritta al consegnando G..
La Corte territoriale deduce la parziale consumazione in Italia del reato (la parte finale della condotta che lo costituisce) dal dato dell’avvenuto accompagnamento in Italia a cura del G. di due sue giovani connazionali (tali D.S. e C. A.) "entrambe destinate alla prostituzione". Effettivamente le due giovani, per quel che è possibile leggere nella sentenza di appello rumena nei confronti del G., hanno esercitato la prostituzione nell’area emiliana in periodo prossimo al dicembre 2002. Ambedue riferiscono tale circostanza, precisando di essere state convinte dal G. a venire in Italia per lavorare in un ristorante, soltanto a viaggio ormai concluso (in Italia) apprendendo di doversi prostituire per pagare le spese del affrontate dai committenti per il loro viaggio. In tale contesto, tuttavia, il loro interlocutore principale non è più l’accompagnatore G., ma altro cittadino rumeno, tale M.L. (noto come M.) già presente in Italia, coimputato del G. nel processo rumeno ed in esso a sua volta condannato definitivamente alla pena di nove anni di reclusione. Personaggio che i giudici rumeni nelle loro sentenze considerano essere all’apice di un vero e proprio assetto organizzativo operante in Romania (e nel quale, seguendo le direttive del M., si è inserito il G.) dedito al fraudolento adescamento e reclutamento di giovani rumene da destinare alla prostituzione in Italia ed altri Paesi dell’Europa occidentale.
La scarna ed insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza lascia intuire che la Corte territoriale, ponendo l’accento sull’esercizio della prostituzione svolta in Italia dalle due cittadine rumene accompagnatevi dal G., abbia inteso evocare la figura del reato complesso prevista dall’art. 84 c.p. (in relazione all’art. 131 c.p. e art. 170 c.p., comma 2). Con l’effetto di considerare la condotta di sfruttamento della prostituzione esercitata dalla D. e della C. da un lato quale condotta necessariamente assorbita in quella cronologicamente anteriore di arruolamento o ingaggio finalizzato all’esercizio della prostituzione, condotta iniziata e attuata in Romania, e – da un altro lato – quale momento perfezionativo dell’unitario più grave reato di reclutamento contestato al G.. Di guisa che tale reato dovrebbe ritenersi nell’ultimo suo segmento attuativo consumato in Italia, in tal modo precludendo la consegna del G. ai sensi della previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p).
Ma una simile ricostruzione e interpretazione del contegno illecito per cui G.D.O. è stato condannato in Romania si rivela erronea. La figura del reato complesso o progressivo non è pertinente alla vicenda di cui si è reso protagonista il G..
Il reato di reclutamento per finalità di prostituzione punito dalla legge rumena e il reato di sfruttamento della prostituzione punibile in Italia secondo la normativa italiana (L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 2, n. 8,) non costituiscono le manifestazioni di un una unitaria condotta criminosa complessa, ma integrano due autonome fattispecie penali, secondo un apprezzamento conforme agli indirizzi esegetici e giurisprudenziali fissati nel tempo da questa Corte regolatrice. Senza dubbio si tratta di condotte collegate e interdipendenti (il reclutamento prelude all’esercizio della prostituzione e quest’ultimo può esser preceduto da fatti di reclutamento) inscrivibili nella dinamica di una progressività criminosa. Una progressività, però, non mutuabile dalla nozione del reato complesso enunciata dall’art. 84 c.p., ma piuttosto riconducibile -come esattamente rimarca il ricorrente P.G.- in un quadro di continuazione criminosa, che aggrega i reati in una unitaria progettualità antigiuridica (che nel caso di specie assume i contorni della criminalità transnazionale), ma non ne vanifica o snatura l’autonomia e la specificità precettiva.
Giova precisare – per completezza di analisi – che l’opera di "accompagnamento" in Italia della D. e della C. e con tutta verosimiglianza di altre giovani rumene svolta (più o meno continuativamente) dal G. non è suscettibile di integrare la fattispecie del favoreggiamento dell’ingresso clandestino di stranieri, aggravato da finalità di reclutamento per l’esercizio della prostituzione, sanzionata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 e comma 3 ter. Come ancora correttamente osserva il ricorrente Procuratore Generale, la D. e la C. (e così altre giovani reclutate dal G. e dai suoi complici, come si evince dalle sentenze rumene) sono normalmente entrate in Italia munite di regolare visto o passaporto turistico autentico rilasciato dalle autorità rumene, così che difetta il presupposto del reato in esame, costituito proprio dalla clandestinità e/o illegalità dell’ingresso in Italia delle giovani reclutate dal G..
Puntualizzato ciò e tornando all’autonomia del reato di sfruttamento della prostituzione, certamente commesso in Italia in danno delle due citate giovani rumene e di altre loro connazionali, ascrivibile al menzionato M.L. ed a suoi complici operanti in Italia, tra cui non è chiaro se e con quale ruolo (concorso in sfruttamento ovvero favoreggiamento o altro) si inserisca il G., rispetto al reato di reclutamento a fini di prostituzione per cui G. è stato condannato in Romania, si impongono alcune brevi osservazioni.
Il reato di reclutamento (o tratta di donne) per fini di prostituzione ascritto al G. in Romania è reato che si atteggia, nelle sue componenti costitutive, con modalità largamente assimilabili all’omologa fattispecie di reclutamento per l’esercizio della prostituzione prevista dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 4. Detto reato di reclutamento di donne da destinare alla prostituzione si manifesta attraverso la ricerca e la persuasione di una donna a recarsi in un determinato luogo per ivi farle svolgere l’attività di prostituzione (persuasione che, come detto, nel caso del G. è avvenuta con modalità ingannatorie, secondo quanto riferiscono le giovani vittime). Una volta convinta la donna ad accettare di trasferirsi all’estero (Italia) il soggetto agente ha realizzato l’evento del reato ascrittogli, inteso quale effetto (materiale e giuridico) della condotta criminosa tipizzata dalla norma incriminatrice. Evento che si identifica, appunto, con l’avvenuto arruolamento o reclutamento della donna. Sicchè il reato, qualificato dal dolo specifico, si perfeziona ed esaurisce con il reclutamento, senza che si renda necessario alcuna ulteriore attività o conseguenza. Nel senso che rispetto al realizzarsi del reato non rileva il dato di fatto che la donna reclutata eserciti poi effettivamente o meno la prostituzione. Laonde può inferirsi che il reato per cui il G. ha riportato condanna nel suo Paese in quello è stato commesso e portato a conclusione, il momento finale o perfezionativo dell’illecita condotta identificandosi – a tutto voler concedere – con l’allontanamento della vittima (partenza) dalla Romania. L’attività di prostituzione poi fatta esercitare in Italia alla D. e alla C. (e ad altre cittadine rumene) ad opera – in ipotesi – dello stesso G. (con il concorso di terzi) integra una condotta criminosa ulteriore e diversa, quella di sfruttamento della prostituzione, consumatasi per intero e in piena autonomia in Italia (cfr., per la latitudine della condotta di reclutamento a fini di prostituzione, ex plurimis: Cass. Sez. 3, 22.2.1973 n. 5346, Sangalli, rv. 124570: "Il delitto di reclutamento di prostitute è reato di pericolo"; Cass. Sez. 6,7.12.2006 n. 4137, Buoncore, rv. 235605: "Il delitto di reclutamento di prostitute si esaurisce e si consuma nell’attività di ricerca di persone da ingaggiare e in quella di persuasione delle medesime a recarsi in un determinato luogo per l’esercizio della prostituzione, a nulla rilevando, a tale fine, che a siffatta attività sia seguito l’effettivo esercizio della prostituzione"; Cass. Sez. 3, 4.12.2007 n. 11835, Fuccaro, rv. 239332).
E, come chiarito, il reato di sfruttamento della prostituzione, che si consuma nel luogo in cui il soggetto attivo si avvantaggia dell’attività di prostituzione svolta dalla vittima, lucrandone i proventi (v. Cass. Sez. 1, 27.3.2007 n. 14868, confi, comp. Cala, rv.
236165), ciò che nel caso di specie è avvenuto in Italia, non si correla in relazione causale diretta o indiretta con un precedente (e solo eventuale) reato di reclutamento, che nel caso di specie si è consumato in Romania, sebbene a tale anteriore condotta illecita possa coniugarsi in una diacronica dinamica di continuità criminosa.
Per tanto, alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate, si rende indispensabile una rimeditata nuova analisi e valutazione, da parte del giudice territoriale della consegna di G.D.O. invocata con il m.a.e. rumeno in data 6.3.2008, della problematica del luogo di commissione del reato oggetto del mandato di arresto rumeno in riferimento alla previsione del rifiuto di consegna dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera p).
Attività cui – agli effetti dell’art. 627 c.p.p., comma 3 – la Corte di Appello di Bologna in diversa composizione procederà, anche eventualmente giovandosi di ulteriori integrativi elementi di conoscenza acquisiti ex L. n. 69 del 2005, art. 16, tenendo conto delle enunciati espressi con la presente decisione.
La cancelleria si farà carico degli incombenti di comunicazione previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
Si comunichi al Ministro della Giustizia. Motivazione riservata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione; Sentenza n. 18555 del 2011 Lo stato di default dell’azienda era noto negli ambienti finanziari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In esito (per quanto qui interessa) ad azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento S. srl in relazione a mandati di pagamento, cessioni di crediti e pagamenti afferenti ad un conto corrente scoperto il Tribunale di Bologna ha condannato la Banca (…) s.p.a. (in seguito Banca) alla corresponsione di € 439.064,48, oltre accessori. Sull’impugnazione della Banca la Corte d’appello ha integralmente confermato la decisione.
Ricorre per cassazione la Banca deducendo sei motivi con i quali, in sintesi, lamenta: vizi di motivazione e violazione dell’art. 2729 c.c. in ordine alla ritenuta sussistenza della scientia decoctionis falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità di deduzione di nuove prove in fase di appello in quanto non indispensabili; falsa applicazione dell’art. 67 l. fall. in quanto qualificati come atti solutori i bonifici effettuati da terzi in favore della debitrice fallita; ancora falsa applicazione dell’art. 67 legge_fallimentare in relazione al mandato a riscuotere crediti o alla cessione dei medesimi.
Resiste l’intimata curatela con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi, che per ragioni di complementarietà possono essere congiuntamente esaminati, si censura l’impugnata decisione, sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 c.c. e del difetto di motivazione in relazione alla ritenuta conoscenza da parte della Banca dello stato di insolvenza della debitrice poi fallita in data 15 luglio 1995.
Le censure sono in parte fondate.
La ricorrente si duole dell’incongruenza della motivazione che ha dato rilievo ad elementi di fatto che non sarebbero stati noti alla creditrice che comunque atterrebbero ad eventi verificatisi in epoca posteriore al compimento di buona parte degli atti revocati. La Corte d’Appello ha infatti assunto come elemento di prova della effettiva conoscenza della situazione dell’impresa la circostanza che fin dal 1967 la Banca aveva svolto il servizio di cassa per conto della medesima per cui non poteva ignorarne lo stato di grande difficoltà da tempo sussistente e poi formalmente evidenziato nel bilancio relativo all’anno 1994 che ha esposto una perdita di € 331.242, 818 ma preceduto da ulteriori sintomi quali l’interruzione del pagamento delle retribuzioni, l’esistenza di numerosi procedimenti monitori anche per importi rilevanti e il procedimento di sfratto per morosità dall’immobile aziendale. In realtà tali eventi (a parte il bilancio) non sono accompagnati da forme di pubblicità accessibili a chiunque e non è certo sufficiente a giustificarne la presunzione di conoscenza la motivazione affidata unicamente al rilievo secondo cui gli stessi non potevano certo sfuggire agli operatori economici del luogo in mancanza di elementi (quali eventuali risultanze della Centrale rischi attinenti alla debitrice) da cui possa desumersi che i fatti in questione abbiano avuto una qualche notorietà se non pubblica quantomeno nell’ambiente finanziario.
Con il terzo e il quarto motivo, che per la loro complementarietà possono anch’essi essere trattati congiuntamente, si denuncia la falsa applicazione dell’art. 345 c.p,c. nonché il difetto di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile, oltre che la produzione in sede di gravame di nuovi documenti costituiti dalla delibera della Banca di apertura di credito nel luglio 1992 e dall’estratto del libro fidi a fronte della difesa della curatela secondo la quale il conto sarebbe non sarebbe stato affidato, anche la prova testimoniale, corredata da documentazione, relativa all’apertura di credito deliberata il 18.3.1991 e confermata nel 1992 avendo i giudici di merito ritenuto insussistente sia il requisito dell’impossibilità di procurarsi e produrre tempestivamente i documenti in primo grado sia quello dell’indispensabilità della prova dedotta.
La censura di violazione di legge, che sarebbe consistita nell’affermazione del principio secondo cui il requisito della precedente indisponibilità della prova dedotta avrebbe dovuto essere fatto oggetto di specifica deduzione, nella specie carente, è infondata in quanto, come risulta dal principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui ” nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, I’art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va
interpretato nel senso che esso fissa sul piano genera/e il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, dvono presentare poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non si successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo,): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbino potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell’impulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti” (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/0412005), la impossibilità della tempestiva produzione dei documenti costituisce, unitamente a quello alternativo dell’indispensabilità, il limite alla produzione di documenti nuovi in appello e quindi un’eccezione alla regola che, come tale, dev’essere dedotta quale causa giustificatrice della richiesta in modo da consentire al giudice che deve procedere all’ammissione di valutare le motivazioni addotte.
Ugualmente infondata è l’ulteriore censura che addebita al giudice del merito una carenza di motivazione in ordine appunto al citato requisito dell’indispensabilità dal momento che la Corte aveva già congruamente motivato sul punto relativamente al documento la cui redazione si voleva confermare con la prova testimoniale per cui il richiamo a tali motivazioni (assenza di efficacia ex se probatoria e quindi possibilità di libera valutazione da parte del giudice) non adeguatamente contestate in ricorso è da ritenersi argomentazione congrua anche in ordine al requisito della non indispensabilità intesa come non decisività della prova testimoniale.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 67 l. fall. in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere che i bonifici disposti da terzi in favore della fallita e portati in diminuzione del passivo del conto corrente costituirebbero atti revocabili in quanto aventi funzione solutoria, sostenendosi per contro che, confìgurandosi una delegazione di pagamento, l’obbligazione della banca si compenserebbe con il suo credito nei confronti della correntista e sarebbe pertanto non revocabile in disposto dell’art. 56 l. fall.
Il motivo è infondato in quanto il principio enunciato dalla Corte di merito è conforme alla ormai costante giurisprudenza da cui il Collegio non ravvede ragioni per discostarsi, che ha ripetutamente enunciato il principio secondo cui “In tema di contratti bancari, il bonifico (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) a eseguire. Da tale accettazione non discende, dunque, un ‘autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista a eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Deriva da quanto precede, pertanto, che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall’ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l’effettiva beneficiaria della rimessa, con l’effetto a essa imputabile (se l’accredito intervenga nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocazione fallimentare) di avere alterato la “condicio creditorum” (Cassazione civile, sez. I, 1/07/2008, n. 17954; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007).
Con il sesto motivo si denuncia ancora falsa applicazione dell’art, 67 l. fall, in relazione alla pronuncia della Corte d’appello secondo cui sarebbero revocabili i mandati all’incasso e le cessioni di credito effettuate a fronte di operazioni di erogazione di anticipazioni su fatture in quanto aventi l’effetto di dar luogo ad atti estintivi di debiti preesistenti effettuati con mezzi anomali di pagamento.
Il motivo non è fondato. La Corte di merito ha accertato che al momento in cui le anticipazioni sono state concesse il conto corrente presentava un saldo debitore e che gli importi incassati in esecuzione del mandato sono stati trattenuti dalla banca a deconto della sua esposizione e lo stesso effetto hanno avuto le cessioni dei crediti mentre è del tutto priva di riscontri probatori la contrastante tesi della ricorrente, secondo la quale cessioni e mandati all’incasso avrebbero avuto solo funzione di garanzia in relazione a crediti contestualmente sorti. E’ infine inammissibile il settimo motivo con il quale si lamenta l’omessa valutazione di documenti decisivi dal momento che il contenuto di tali documenti (scrittura del 7.10.1991 e clausole riportate nelle richieste di anticipazione) non è stato riportato nel ricorso per cui la Corte non è posta in grado di valutarne la rilevanza.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la causa rinviata al giudice a quo il quale provvederà ad accertare quali siano gli atti revocabili a far tempo dall’accertata insorgenza dello stato di insolvenza da fissarsi alla data della intervenuta conoscenza del bilancio 1994; allo stesso giudice viene rimessa la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 09.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 415 Vini denominazione d’origine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni V.I. Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOCG Barbera D’Asti".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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