Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4740 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 14/17.5. 2010 la corte di appello di Roma, quale giudice della esecuzione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna 27.1.2009 di L.D. ad anni tre di reclusione, mentre accoglieva l’istanza di quest’ ultimo volto a che fosse dichiarata la fungibilità ex art. 657 c.p.p., del periodo di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia con la pena detentiva definitiva da eseguire, escludeva la possibilità di computare per la determinazione di quest’ ultima il periodo della libertà vigilata, succeduta alla predetta applicazione provvisoria della misura di sicurezza.

Ricorre per cassazione, tramite difensore l’interessato, rilevando che, al di là della qualifica formale, la libertà vigilata era sottoposta a restrizioni e limitazioni tali da doversi equiparare e considerare una vera e propria misura di sicurezza detentiva, con la conseguenza computabilità del periodo relativo nella determinazione della pena definitiva.

Il ricorso non ha fondamento: in materia di pene e misure cautelari occorre dare peso e valore alle qualificazioni imposte dalla legge, la quale distingue nettamente, da un lato, le misure di sicurezza personali, in detentive e non detentive, tra le quali ultime viene indicata, per l’appunto, la libertà vigilata ( art. 215 c.p.). Ora che la misura possa essere caratterizzata da condizionamenti e forti limitazioni nella libertà di locomozione è un dato espressamente previsto dalla sua disciplina, ma un tale dato non vale certo ad alterare la natura e la struttura della misura che si distingue sempre per definizione dalla misura di sicurezza detentiva. E solo con riferimento a quest’ultima è possibile operare un giudizio di fungibilità con la pena detentiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 22-02-2011, n. 518 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari al quarto piano dello stabile di via F.lli Campi 2, sito in zona B1 R di piano regolatore.

2. L’edificio, risalente al 1920, ubicato di fronte alla Rotonda della Besana (monumento storico del "700), si componeva di sei piani fuori terra, con tetto a falde a copertura integrale e sovrastante terrazzino condominiale circondato da una ringhiera ed accessibile da una scala posizionata nel sottotetto.

3. Nel 2003 i controinteressati, proprietari del sottotetto, sottoponevano all’assemblea un progetto di recupero finalizzato alla sua trasformazione in tre abitazioni residenziali.

4. L’assemblea condominiale assentiva il progetto di massima a determinate condizioni.

5. Constatata l’esecuzione di opere a loro avviso non conformi a quanto assentito dal condominio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe, vale a dire le denunce di inizio attività (DIA) via via presentate dai controinteressati e i provvedimenti 13 aprile e 10 maggio 2006 con cui il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia) – che aveva diffidato dal dare corso alle DIA in variante per l’eccessivo impatto paesistico dei lavori ivi previsti (diffide 2.2.06) – ha ritirato le diffide, ritenendo i precedenti rilievi superati dalla documentazione integrativa prodotta medio tempore dai controinteressati.

6. Con il primo motivo (violazione art. 23 d.p.r. 380/2001, artt. 1120 e 1102 c.c., art. 63 e ss. legge regionale n. 12/2005 e precedenti leggi regionali sul recupero dei sottotetti; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria) i ricorrenti assumono che i controinteressati non avevano titolo a realizzare opere incidenti su parti comuni dello stabile apportandovi modifiche senza il consenso di tutti i condomini. Secondo i ricorrenti le opere eccedono i limiti posti dalla normativa regionale al recupero del sottotetto (recupero cui era finalizzata la prima DIA, cioè la c.d. DIA madre presentata il 7.10.04); e la trasformazione di una parte del tetto comune in terrazze, incorporate nella proprietà esclusiva di singoli condomini, costituirebbe innovazione vietata dall’art. 1120 e realizzata in violazione dell’art. 1102 c.c. che disciplina l’uso delle cose comuni.

7. Con il secondo motivo (violazione delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 8.11.2002 n. 7/11045 e dell’art. 3 legge 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, travisamento) si addebita al Comune di avere errato nella valutazione dell’impatto paesistico delle opere in progetto (a partire dalla classificazione della sensibilità del sito, che non terrebbe conto di una presenza monumentale in loco e delle peculiarità architettoniche degli edifici a latere), di avere autorizzato la sostituzione della copertura in rame con nuove tegole marsigliesi color rosso (contrastante con i vecchi mattoni della facciata), di avere assentito la realizzazione delle due serre sul terrazzo a condizione che ne venisse garantito il coordinamento (laddove "l’attuale stato del tetto" sarebbe "totalmente difforme da quello di progetto rappresentato nelle tavole allegate sia alla DIA madre che alle varianti successive").

8. Con il terzo motivo (violazione artt. 1 e 2 l.r. 15/1996, art. 63 e ss. l.r. 12/2005; violazione d.m. 1444/1968; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto) si assume che il sottotetto possedeva già altezze interne superiori al minimo necessario a realizzarne il recupero a fini abitativi ai sensi della normativa di settore, sicché non v’era necessità alcuna di modificare falda e pendenza del tetto e tanto meno di incrementare l’altezza dell’edificio con l’inserimento di serre e locale lavanderia più alti dell’originario terrazzino condominiale, in contrasto con l’art. 8 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 secondo cui in zona B l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti circostanti.

9. Il Comune e i controinteressati si sono costituiti in giudizio. Con ordinanza 7.9.2006 n. 1779 la Sezione, dato atto dell’ultimazione dei lavori (avvenuta nel luglio 2006), ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando nel lamentato deprezzamento dell’immobile gli estremi del danno grave e irreparabile.

10. Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.

11. La lesione del diritto di comproprietà sulle parti comuni è azionabile dinanzi al giudice civile, che i ricorrenti, del resto, hanno già adito.

12. In questa sede si contesta la legittimità dei titoli edilizi (DIA) sulla cui base i controinteressati hanno realizzato l’intervento in contestazione. Si deve pertanto innanzitutto verificare, prima che la legittimità intrinseca dell’intervento, la ritualità del ricorso e la tempestività dell’impugnazione delle DIA.

13. Il Comune e uno dei controinteressati (M.) eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto cumulativamente contro atti diversi non riconducibili allo stesso destinatario e al medesimo rapporto. L’eccezione è priva di fondamento, in quanto gli atti impugnati si correlano tutti alla medesima vicenda edilizia, e sono investiti da censure almeno in parte comuni, tanto che, ove fossero stati proposti ricorsi formalmente distinti, si sarebbe resa, se non necessaria, quanto meno opportuna la riunione (nel senso che il ricorso cumulativo è sempre ammissibile ove sussista tra i provvedimenti impugnati un vincolo di connessione che giustificherebbe da parte del giudice la riunione dei singoli ricorsi, cfr. Cons. Stato VI, 17.9.09 n. 5548).

14. Il Comune eccepisce altresì che, rispetto alla data (24 maggio 2006) in cui i ricorrenti assumono di avere acquisito (tramite accesso agli atti) piena conoscenza degli atti impugnati, il ricorso sarebbe tardivo perché notificato oltre i 60 giorni. L’eccezione è priva di fondamento in quanto il sessantesimo giorno (23 luglio 2006), scadeva in giorno festivo (domenica), sicché il ricorso è stato legittimamente notificato nel primo giorno utile non festivo (lunedì 24 luglio 2006).

15. La circostanza che ad uno dei controinteressati (sig. T.) il ricorso sia stato notificato il 25 luglio non rende irricevibile il ricorso, essendo sufficiente la notifica tempestiva ad almeno uno dei controinteressati, purché gli altri vengano, anche successivamente, evocati in giudizio. Ciò porta a disattendere l’eccezione di tardività sollevata dal signor T..

16. Quest’ultimo eccepisce anche la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che terrazzi e serre, oggetto di contestazione, sono di proprietà esclusiva di M. e A.. L’eccezione è priva di fondamento in quanto il signor T. è firmatario delle DIA 7 ottobre e 16 maggio 2005, impugnate in questa sede, il che, com’è ovvio, ne fa un contraddittore necessario a prescindere dalla fondatezza o meno dell’impugnativa nel merito.

17. Tanto meno può ritenersi cessata la materia del contendere (come assume il signor T.), essendo evidente che non sono idonei a produrre tale conseguenza né la conclusione dei lavori, né la pendenza in sede civile di una controversia originata dagli stessi fatti, diversi essendo causa petendi e petitum delle due azioni.

18. La tardività e l’inammissibilità (parziali) del ricorso emergono, peraltro, sotto un diverso profilo. L’esame cronologico dei verbali di assemblea condominiale, raffrontato alle date salienti dell’iter amministrativo, dimostra infatti la consapevolezza da parte dell’assemblea (e degli odierni ricorrenti) della natura e consistenza dei lavori realizzati in base al primo dei titoli in contestazione.

19. Per quanto qui interessa, è sufficiente sottolineare che l’assemblea condominiale:

– aveva approvato il progetto di massima (verbale 2 luglio 2003) e dato atto della consegna delle perizie statiche (verbale 26 novembre 2003);

– sin dal luglio 2004 aveva autorizzato la realizzazione di nuovo volume tecnico e la sopraelevazione del lastrico solare di un metro finalizzata ad innalzare di un piano l’ascensore, alla sola condizione che i proprietari dei solai si accollassero la relativa spesa (verbale 6 luglio 2004);

– aveva preso visione del progetto approvato di recupero del sottotetto (presentato con la c.d. DIA madre in data 7.10.2004) dando atto della prescrizione di un "tetto alla francese" imposta dal Comune (verbale 30 novembre 2004, punto 4 o.d.g.);

– aveva approvato la sostituzione integrale dell’impianto ascensore accettando l’offerta del dott. M. di accollarsi il 50% della differenza di costo tra le alternative (sostituzione integrale della parte meccanica dell’impianto o esecuzione dei lavori strettamente necessari a innalzare di un piano l’ascensore) illustrate al punto 2 dell’o.d.g. (cfr. verbale 10 maggio 2005, punto 4 o.d.g., 4° e 5° paragrafo);

– aveva discusso dell’indennità di occupazione del terrazzino condominale conseguente all’innalzamento dell’ascensore e della indennità per la realizzazione del sopralzo, mostrandosi consapevole della modifica del progetto originale e della conseguente realizzazione di terrazzi privati al posto del preesistente tetto a falde (verbale 20 ottobre 2005, punti 2 e 3 o.d.g.; verbale 15 dicembre 2005, punti 4 e 5 o.d.g.).

20. Ne consegue che l’impugnazione della c.d. DIA madre (DIA 7 ottobre 2004), visionata dall’assemblea – presente, tra gli altri, il condomino R. – nella riunione del 31.11.2004, deve ritenersi tardiva, oltre che inammissibile per acquiescenza; e tale sorte accomuna tutte le censure che denunciano il superamento dei limiti posti dalla normativa di settore al recupero dei sottotetti (eccedenza delle altezze rispetto all’altezza media ponderale minima), l’erroneità del giudizio espresso dalla commissione edilizia integrata dall’esperto in materia paesaggisticoambientale in sede di valutazione dell’impatto paesistico, la trasformazione di una parte del tetto in terrazze inglobate nella proprietà esclusiva dei controinteressati.

21. Parimenti tardive – e comunque infondate – devono ritenersi le doglianze relative al terrazzino condominiale e alla realizzazione di terrazzi ad uso esclusivo. Le modifiche apportate al riguardo risultano infatti assentite dall’assemblea condominiale.

22. Per quanto riguarda, in particolare, il terrazzino, posto a copertura del vano ascensore, la cui sopraelevazione è stata autorizzata in sede assembleare, dal rapporto 21.8.2006 del Comune (prodotto il 4.11.10, cfr. fasc. Comune) risulta che esso è stato oggetto di una DIA presentata dal condominio stesso per la creazione di un nuovo locale ascensori, che si trova nella medesima posizione preesistente e che è accessibile da una "botola con griglia….. servita da una scala situata internamente al nuovo vano tecnico" (su ciò concorda, sostanzialmente, la consulenza tecnica depositata nel giudizio civile, prodotta dagli stessi ricorrenti sub doc. 27).

23. Per quanto riguarda la DIA in variante presentata dai controinteressati il 16 maggio 2005 per l’apertura di una nuova finestra e il cambio di copertura, non vi è prova di conoscenza specifica della stessa da parte dei ricorrenti (e del condominio). Va osservato, tuttavia, che non è sindacabile, in quanto frutto di una valutazione di merito sottratta al controllo di legittimità, il giudizio espresso dalla commissione edilizia integrata; la quale, pur avendo in precedenza prescritto (seduta n. 21 del 26.5.2005) la realizzazione di una copertura in rame, ha poi ritenuto compatibile con il contesto, tra le alternative proposte dagli interessati (copertura in rame o zinco, ovvero copertura in tegole marsigliesi), il manto in tegole marsigliesi (seduta n. 30 del 21.7.2005). Opinione non censurabile, tanto più che non vi è evidenza alcuna di un intollerabile contrasto estetico tra il rosso delle tegole marsigliesi e i riquadri in mattoni rossi presenti sulla facciata.

24. Diversa conclusione vale per le DIA 15 settembre 2005 e 18 gennaio 2006 presentate, rispettivamente, dal sig. M. e dal sig. A. per la realizzazione di serre in vetro e ferro sui terrazzi ad uso esclusivo.

25. Va innanzitutto premesso – circa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa formulata da uno dei resistenti (M.) – che l’evoluzione giurisprudenziale si è orientata nel senso di ammettere un sindacato giurisdizionale diretto sulla DIA, sia esso finalizzato ad accertarne l’illegittimità (Cons. Stato VI, 15.4.10 n. 2139) o ad annullare il titolo abilitativo tacito o implicito formatosi su di essa (Cons. Stato IV, 13.1.10 n. 72, 25.11.08 n. 5811, 22.3.07 n. 1409; VI 5.4.07 n. 1550), senza considerare che la problematica non ha comunque ragione di porsi laddove sia contestualmente impugnato un atto amministrativo che attesti la legittimità della DIA (cfr. TAR Milano 2^, 29.12.08 n. 6188) o che – come nella specie – rimuova una precedente diffida a non dar seguito ai lavori.

26. Ora, non vi è prova alcuna che la progettazione e la realizzazione delle serre sia stata assentita dal condominio e che questi ne fosse a conoscenza; il che rende il ricorso in parte qua ammissibile (non essendo neppure provato che i ricorrenti avessero avuto conoscenza del provvedimento 13 aprile 2006 del Comune – che ha dato il "via libera"al progetto – con tale anticipo da rendere tardiva la notifica del ricorso, avvenuta il 24 luglio successivo) e fondato nel merito.

27. E’ indubbio infatti che le serre posizionate al di sopra della copertura eccedono la portata di un intervento di recupero abitativo del sottotetto, qual è disciplinato dalla normativa di settore e al quale era finalizzata la c.d. DIA madre, espressamente presentata ai sensi (e nei limiti) di tale normativa.

28. Non risulta inoltre che vi sia stato assenso condominiale alla (ulteriore) trasformazione di parte della copertura ed al posizionamento su di essa di serre di proprietà.

29. E parimenti indubbio che le serre, perfettamente visibili dal piano stradale, alterano le linee architettoniche dell’edifico e l’estetica della copertura.

30. Al riguardo, va rilevato come sia del tutto privo di motivazione il parere positivo espresso dalla Commissione edilizia integrata, nella seduta n. 8 del 2.3.2006, dopo che la stessa Commissione, nella precedente seduta n. 3 del 26.1.2006, aveva espresso parere negativo sia sul progetto M. (DIA 15.9.05) sia sul progetto A. (DIA 18.1.06) sul rilievo che "i volumi asimmetrici proposti costituiscono sia elemento del tutto estraneo all’architettura sottostante, sia elemento di interferenza negativa in un contesto visuale particolarmente significativo".

31. Va aggiunto che per il progetto A. la Commissione aveva chiesto un adeguamento della proposta progettuale "al fine di garantire un corretto coordinamento delle due serre da posizionare sulla medesima copertura del medesimo edificio", coordinamento che non è chiaro se sia stato curato in fase progettuale, e non risulta che sia stato assicurato in sede esecutiva.

32. Per le esposte (ed assorbenti) considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte che investe la DIA 7 ottobre 2004 (c.d. DIA madre), va respinto nella parte che investe la DIA 16 maggio 2005, va accolto nella parte che investe le DIA 15 settembre 2005 (M.) e 18 gennaio 2006 (A.) nonché i provvedimenti 13 aprile e 10 maggio 2006 del Comune (Sportello unico per l’edilizia).

33. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, vengono regolate come segue. I ricorrenti sono tenuti a rifondere le spese processuali al signor T. in quanto soccombenti nei suoi confronti. Hanno invece titolo alla rifusione delle spese a proprio favore e a carico del Comune e dei controinteressati, parzialmente soccombenti per quanto di loro pertinenza.
P.Q.M.

– dichiara in parte inammissibile il ricorso, in parte lo respinge, in parte lo accoglie e per l’effetto dichiara illegittime le DIA 15 settembre 2005 e 18 gennaio 2006 e annulla i provvedimento 13 aprile e 10 maggio 2006 del Comune, il tutto come specificato al punto 32 della motivazione;

– condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000,oo (Euro tremila), oltre IVA e CPA, a favore della signora B., quale erede del signor T.;

– condanna il signor M., il signor A. e il Comune di Milano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, che, tenuto conto della parziale soccombenza, si liquidano a favore dei ricorrenti nella complessiva misura di Euro 6.000,oo (Euro seimila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 09-03-2011, n. 9390 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, per tramite del difensore, F.E. avverso la sentenza emessa in data 4 giugno 2009 dalla Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza 6 gennaio 2008 del GIP del Tribunale di Ariano Irpino con la quale era stato condannato alla pena di anni DUE di reclusione ed Euro 5.000 di multa – ritenuta l’ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – quale responsabile del delitto p. e p. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver detenuto, senza autorizzazione ed al fine di spaccio, circa gr. 10, 8 complessivi di eroina. Fatto accertato in (OMISSIS). Con la recidiva reiterata nel quinquennio.

Denunzia il ricorrente la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione di legge.

La Corte d’appello ha omesso di valutare, quali elementi indiziari a discarico, lo stato di tossicodipendenza dell’imputato e la conseguente destinazione della sostanza stupefacente detenuta al consumo personale, non fornendo peraltro alcuna risposta esauriente ed adeguata alle varie ipotesi prospettate dalla difesa a dimostrazione dell’innocenza del prevenuto.

Nè, con motivazione logica e scevra da contraddizioni, si è dato conto della dimostrazione che il F. aveva avuto la consapevolezza della illecita destinazione allo spaccio, della sostanza sequestrata. L’imputato infatti, essendo da lungo tempo tossicodipendente come provato dalla documentazione prodotta, aveva la necessità di assumere dosi giornaliere superiori a quelle di un consumatore medio. Il che avrebbe dovuto necessariamente condurre a ritenere che la detenzione di gr. 10, 8 di eroina, sottoposta a sequestro – peraltro in difetto dell’accertamento del principio attivo – non costituiva reato, valendo il modesto quantitativo a soddisfare il fabbisogno personale dell’imputato. Lamenta infine in subordine il ricorrente il difetto di motivazione in ordine all’invocato riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, come sostenuto quest’oggi dal Procuratore Generale, per manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.

In primo luogo del tutto fuori di luogo risultano le doglianze dal ricorrente riferite, in termini di inosservanza della legge penale e di vizio motivazionale, al mancato riconoscimento della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in realtà già concessa al F. dal Giudice di primo grado che aveva peraltro omesso di effettuare il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. tra la stessa e la recidiva contestata ex art. 99 c.p., comma 4; donde la determinazione – ormai divenuta irretrattabile, come sottolineato dalla Corte d’appello in sentenza – di una pena di anni 2 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, illegale per difetto rispetto a quella di anni 6 di reclusione ed Euro 26.000 di multa, pari al minimo edittale previsto per l’ipotesi base dello stesso reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, esclusa la declaratoria di prevalenza della suddetta attenuante rispetto alla recidiva ex art. 69 c.p., comma 4, nel testo novellato.

Del tutto infondate appaiono conseguentemente le doglianze attinenti alla congruità della pena.

L’impugnata sentenza risulta altresì immune da qualsivoglia altro vizio denunziato dal ricorrente.

Attesi gli accertamenti tossicologici eseguiti dai RIS dei Carabinieri su di un campione della sostanza sequestrata all’imputato (circostanza attestata dalla Corte d’appello e del tutto infondatamente obliterata dal ricorrente) tali da evidenziarne l’entità di principio attivo ed atteso il quantitativo lordo di gr.

10,8 di eroina (di cui all’imputazione) era del tutto ragionevole ritenerne la destinazione allo spaccio, secondo la comune e notoria esperienza. Ed altrettanto plausibili, corrette e conformi a logica non possono non valutarsi le argomentazioni impiegate dalla Corte d’appello per ribadire, posto il surrichiamato elemento quantitativo della sostanza illecitamente detenuta a fini di spaccio, l’irrilevanza, nell’ottica difensiva, del preteso stato di tossicodipendenza del F.. Costui in realtà, per soddisfare il proprio asserito fabbisogno di sostanza stupefacente, non poteva che destinare allo spaccio tutta o parte prevalente della eroina detenuta onde acquisire il danaro sufficiente ad acquistarne nella misura a lui necessaria, visto che, come sottolineato dai Giudici d’appello, i soli proventi dell’attività di muratore non glielo avrebbero consentito. Giova da ultimo sottolineare che sono e restano comunque insindacabili in sede di legittimità gli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito relativi alla ricostruzione storica dell’episodio, alla affermata destinazione allo spaccio, alla valutazione indiziaria della sussistenza della responsabilità dell’imputato, tenuto conto del dato quantitativo della sostanza illecitamente detenuta, ove, come nel caso di specie, siano sorretti da corrette, perspicue e logiche argomentazioni. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12724 Diritti politici e civili

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getto del ricorso del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, G.N. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Messina del 07-2-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
Motivi della decisione

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 10.000,00; procedimento presupposto: 1 grado: marzo 1989 – gennaio 2005 -; 2 grado; pendente alla data di deposito del ricorso maggio 2007; durata ragionevole: 5 anni, tenendo conto della complessità della causa, avente ad oggetto successione mortis causa, caratterizzata da prove per testi e CTU, mentre la fase pendente in appello è inferiore al biennio di durata ragionevole).

Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.