T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 1532 forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 23 settembre 2008, il sig. I.V., Agente della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso la Questura di Lodi, ha impugnato il rapporto informativo per l’anno 2007, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni esposte nel prosieguo.

2.1. Preliminarmente, occorre precisare che, nel rapporto informativo impugnato, il compilatore ha attribuito punti "1", pari ad "insoddisfacente", nei seguenti parametri di valutazione: D2 (assiduità e disponibilità dimostrate); D3 (qualità dei rapporti all’interno dell’amministrazione); E2 (qualità morali e di carattere); E4 (senso del dovere); A5 (rendimento complessivo, raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell’ufficio). In particolare, il voto negativo negli anzidetti parametri, è stato motivato "per il comportamento tenuto durante il periodo di aggregazione sulla base della nota informativa". Con riguardo invece agli altri 10 parametri, il compilatore attribuito punti "2", pari a "positivo".

Sulla scorta dei punti assegnati dal compilatore, sulle cui valutazioni ha concordato l’organo competente all’attribuzione del giudizio complessivo (il Direttore della scuola allievi agenti di Trieste), il ricorrente ha visto attribuirsi il punteggio totale di 25 punti, cui corrisponde l’attribuzione del giudizio "mediocre".

3. Tanto premesso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62 d.p.r. 335/1982 e dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, sottolinea come la variazione rispetto ai giudizi riportati nelle schede valutative precedenti sia stata motivata esclusivamente con riferimento ad una nota informativa promanante dall’ufficio di Polizia di frontiera dell’aeroporto di Milano, Orio al Serio, relativamente al periodo in cui ricorrente era stato ivi aggregato; come ciò integri il difetto assoluto di motivazione e la figura sintomatica dell’eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, atteso che la nota in questione non si baserebbe su riscontri oggettivi, tanto è vero che quanto contestatogli non sarebbe stato seguito da nessuna censura, richiamo o altro provvedimento disciplinare per il lavoro svolto. Sostiene, altresì, l’illogicità del provvedimento derivante dal fatto che, nell’anno precedente (scheda valutativa dell’anno 2006), egli era stato definito soggetto "superiore alla media".

4. Ritiene il Collegio che tale ordine di censure, relative alla carenza di motivazione del giudizio complessivo ed ad altri profili di eccesso di potere, siano infondate.

4.1. Prima di procedere allo scrutinio, occorre premettere che i giudizi formulati dall’organo preposto con i rapporti informativi e le schede di valutazione sono caratterizzati, senza dubbio, da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente dal valutando; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. Se il giudizio complessivo espresso dal compilatore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti ai singoli aspetti, l’indicazione di specifici fatti commissivi ed omissivi è doverosa allorquando sia necessario per "sorreggere" in maniera trasparente il giudizio negativo sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni. Proprio nella specifica materia che ci occupa, l’individuazione della esatta natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dall’Amministrazione nella compilazione delle schede valutative deve contemperarsi con la espressa previsione regolamentare (art. 62 d.p.r. 335/1982), secondo cui il giudizio complessivo deve essere motivato.

4.2. Tanto premesso, la valutazione operata dall’amministrazione è pienamente giustificata dalla nota, a firma del dirigente Cerini della Polizia di Stato, in cui si legge che il ricorrente, durante il periodo in valutazione prestato con incarichi di vigilanza a piedi, automontata e presso i controlli di sicurezza passeggeri bagagli a mano, si è dimostrato "poco disponibile, molto spesso assente, praticamente irreperibile, avrebbe dimostrato scarso attaccamento all’ufficio e scarso rendimento del complesso, scorretto e sleale anche con i pari grado durante la programmazione delle feste natalizie".

4.3. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la menzione di tale nota a supporto del giudizio conclusivo del rapporto integra quanto richiesto dalla citata circolare del Ministero dell’Interno (documento n. 7) del 23 dicembre 1998, secondo cui la motivazione deve essere circostanziata o corroborata da un supporto cartaceo: con tale espressione, la circolare fa espressamente riferimento non solo ad una sanzione disciplinare ma anche a "atti o dichiarazioni da cui si evincano le ragioni ed i presupposti della specifica negatività del dipendente".

4.4. Con riguardo alla asserita illogicità derivante dai giudizi pregressi, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo redatto nei confronti del personale militare possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all’amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno, in relazione alle variabili esigenze dell’amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio relativo ad un dato anno e quelli espressi negli anni precedenti (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 maggio 2010 n. 5939); fermo restando, ovviamente, l’obbligo, pienamente assolto nel caso di specie, di fornire adeguate giustificazioni ove si abbia una significativa variazione del punteggio; opinando diversamente, si avrebbe l’assurdo di "cristallizzare" la valutazione dell’amministrazione per gli anni successivi.

4.5. Circa, poi, i fatti posti a fondamento della variazione di giudizio, è perfettamente nella facoltà dell’amministrazione di prendere in considerazione vicende che, seppure irrilevanti sul piano disciplinare, offrano un dato oggettivo nella valutazione di discontinuità dell’impegno dimostrato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23750 Opposizione al precetto

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Svolgimento del processo

1.- C.O. propose opposizione avverso l’atto di precetto notificato nei suoi confronti, quale socio della società s.n.c. Impresa Coltro di Coltro Valdestino & C. (contro la quale si era formato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Rovigo n. 334 del 24 maggio 2005), da B.G.. Dedusse l’opponente che non gli era stato notificato il titolo esecutivo e che la creditrice non aveva il diritto di agire in executivis, quanto meno per il mancato rispetto dell’art. 2304 cod. civ., non avendo preventivamente escusso il patrimonio sociale; concluse quindi chiedendo che il precetto fosse dichiarato nullo e comunque privo di efficacia, che fosse dichiarato inesistente il diritto di agire in via esecutiva in capo alla B., che questa fosse condannata al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese e competenze di lite.

1.1.- B.G. si costituì in giudizio ed eccepì la tardività dell’opposizione per il mancato rispetto dei termini dell’art. 617 cod. proc. civ.; negò la violazione dell’art. 2304 cod. civ., in quanto col precetto l’azione esecutiva nei confronti del socio era stata soltanto preannunciata, ma non ancora iniziata;

chiese la condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..

1.2.- In sede di precisazione delle conclusioni, l’opponente rinunciò al primo motivo di opposizione, confermando le altre richieste contenute nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

2.- Il Tribunale di Rovigo, con sentenza contestuale emessa in data 25 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l’opposizione, perchè tardiva; ha quindi condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell’opposta.

3.- Avverso quest’ultima sentenza C.O. propone ricorso straordinario per cassazione, a mezzo di quattro motivi, illustrati da memoria. Non si difende l’intimata.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente va detto dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

Il ricorso è proposto avverso una sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Rovigo il 25 gennaio 2006.

Sebbene, come si dirà trattando dei primi due motivi di ricorso, fossero stati proposti due diversi motivi di opposizione, l’uno qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e l’altro invece come opposizione all’esecuzione, il giudice di merito ha concluso nel senso della inammissibilità di entrambi perchè tardivamente proposti. Il Tribunale ha espressamente qualificato come proposto ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. soltanto il motivo di opposizione concernente la mancata notificazione del titolo esecutivo; tuttavia ha finito per ricondurre alla norma appena citata anche il motivo di opposizione concernente la violazione dell’art. 2304 cod. civ., per come è reso palese dalla statuizione di inammissibilità dell’opposizione proposta "perchè tardiva", secondo quanto si legge sia in motivazione che in dispositivo. A ciò si aggiunga che nella parte della motivazione dedicata alla doglianza dell’opponente concernente il citato art. 2304 cod. civ. il giudice, nell’escluderne la violazione, non afferma il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata (come avrebbe dovuto fare se avesse ritenuto di decidere ex art. 615 cod. proc. civ.), ma dimostra di trattare la censura come riferita ad un vizio di "inesistenza del precetto", così risolvendola con l’affermazione di esistenza/regolarità dell’atto e, quindi, prescindendo da ogni riferimento all’art. 615 cod. proc. civ..

1.1.- Orbene, in proposito non può che essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr., tra le tante, proprio in materia di opposizioni esecutive, Cass. n. 26294/07, n. 11012/07, n. 4507/06, nonchè, da ultimo, anche Cass. ord. n. 2261/10); ne consegue che avendo il giudice a quo qualificato come opposizione agli atti esecutivi l’opposizione proposta dal C., questi correttamente ne ha individuato il rimedio nel ricorso straordinario per cassazione e non nell’appello – come avrebbe dovuto se fosse stata qualificata come opposizione all’esecuzione, trattandosi di sentenza alla quale si sarebbe dovuto applicare l’art. 616 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 14 della legge n. 52 del 2006 (poi abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2).

2. – Col primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia appunto la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 2304 cod. civ., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di merito qualificato come opposizione agli atti esecutivi, e quindi dichiarato inammissibile, il motivo di opposizione concernente la violazione dell’art. 2304 cod. civ. Sostiene l’opponente che l’opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione poichè relativa al diritto della creditrice di una società di persone, nel caso di specie società in nome collettivo, ad agire in via esecutiva direttamente contro i soci, facendo valere nei loro confronti il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società: ciò, che dovrebbe avvenire previa escussione del patrimonio sociale, appunto ai sensi del citato art. 2304 cod. civ.; conseguentemente, avrebbe errato il giudice di merito nel dichiarare inammissibile l’opposizione perchè proposta oltre il termine dell’art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla data di notificazione del precetto, in quanto si sarebbe dovuta ritenere la stessa svincolata dal rispetto di tale termine di decadenza. Aggiunge l’opponente che non vi sarebbe stata da parte sua la contestazione dell’esistenza del titolo esecutivo, bensì la contestazione che la creditrice B. non avesse diritto ad agire esecutivamente nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, se prima non si fossero verificate le condizioni dell’azione, consistenti nel mancato pagamento da parte della società o comunque nell’accertata insolvibilità di questa. Conclude rilevando che, avendo il giudice di merito dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, non avrebbe esaminato una serie di circostanze atte a dimostrare, nel merito, la fondatezza delle suesposte ragioni dell’opponente in punto di mancato rispetto dell’art. 2304 cod. civ..

2.1.- Il motivo è fondato.

L’art. 2304 cod. civ. prevede il beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (ovvero, nel caso di società semplice o di società irregolare, dopo l’escussione dei beni sociali che il socio richiesto del pagamento gli abbia indicato come agevolmente idonei a soddisfarlo). Trattasi di beneficio operante, secondo la giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente in sede esecutiva, poichè non è impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio (cfr. già Cass. n. 7582/83, nonchè Cass. n. 1050/96, n. 13183/99, n. 15700/02, n. 6048/03, n. 15713/04, n. 1040/09); e ciò in ragione del fatto che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio (Cass. n. 613/03, n. 19946/04, nonchè, da ultimo, Cass. n. 6734/11), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso.

Proprio perchè il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, la preventiva escussione di questa si configura come condizione dell’azione esecutiva nei confronti del singolo socio.

Più specificamente, in applicazione del principio dell’art. 2740 c.c. e del concetto di garanzia generale che è connesso al patrimonio del debitore a favore del creditore, il beneficio attiene alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale ed opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale (cfr. Cass. n. 15036/05); pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei suoi confronti, se non abbia preventivamente escusso la società.

Ne segue che l’inosservanza dell’art. 2304 cod. civ. può essere eccepita dal socio, anche quando l’azione esecutiva sia soltanto minacciata nei suoi confronti con la notificazione del precetto (cfr.

Cass. n. 15036/05 cit.) e comunque quando sia iniziata, mediante opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 3399/94, in motivazione, oltre che Cass. n. 15036/05 cit.).

Poichè la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l’an dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell’azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione, senza riguardare il potere dell’istante ad agire in executivis (cfr., fra le tante, Cass. n. 16262/05, n. 8112/06, n. 24047/09), l’opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell’art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all’esecuzione. Essa infatti attiene ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio, quindi al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo.

2.2.- La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei principi di cui sopra e, qualificando l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e ritenendone perciò la tardività perchè proposta oltre il termine dell’art. 617 cod. proc. civ., ha reso, con la declaratoria di inammissibilità, una decisione non conforme a diritto, non pervenendo all’esame nel merito della domanda (arg. a contrario da Cass. n. 23847/08).

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso.

3.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 183 c.p.c., comma 5 e art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice del merito deciso su un motivo di opposizione al quale l’opponente aveva espressamente rinunciato con la precisazione delle conclusioni compiuta all’udienza del 25 gennaio 2006, senza trarre le debite conseguenze da tale rinuncia.

3.1.- In effetti, la sentenza impugnata da atto dell’intervenuta modificazione delle domande compiuta dall’opponente all’udienza di precisazione delle conclusioni, e malgrado ciò si pronuncia nel merito del motivo di opposizione agli atti esecutivi.

Risulta invece dalle conclusioni riportate alle pagine 14 e 15 del ricorso che l’opponente aveva espressamente rinunciato al motivo di opposizione basato sulla mancata notificazione del titolo esecutivo e, quindi, aveva si insistito per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del precetto – come rilevato pure dal giudice a quo – ma soltanto con riguardo al motivo di opposizione all’esecuzione basato sull’inosservanza dell’art. 2304 cod. civ. da parte della creditrice precettante.

3.2.- Orbene, è giurisprudenza costante di questa Corte, che qui si ribadisce, quella per la quale la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione (cfr. Cass. n. 8387/99, n. 19946/04). Pertanto, il Tribunale di Rovigo, dopo aver constatato la modificazione delle conclusioni da parte dell’opponente nel senso anzidetto, avrebbe dovuto prendere atto del venir meno del suo potere-dovere di giudicare in merito al motivo di opposizione rinunciato, fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06).

Pertanto, va accolto anche il secondo motivo di ricorso.

4.- In conseguenza dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Rovigo in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati. Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

4.1.- Infatti, col terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2700 cod. civ.), nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione da parte del giudice a quo del verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario a seguito dell’accesso presso la sede dell’Impresa Coltro dei F.lli Coltro s.n.c..

Trattasi di valutazione attinente al merito del motivo di opposizione all’esecuzione (del quale si è detto al precedente punto n. 2), poichè riguarda la verifica della sussistenza della condizione di cui al più volte citato art. 2304 cod. civ.. Ad essa provvedere pertanto il giudice del merito, nuovamente investito della causa a seguito del rinvio.

4.2. – Col quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, art. 92 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione di condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali, che viene meno a seguito della cassazione della sentenza impugnata.

5.- Avuto riguardo al fatto che il ricorso straordinario si è reso necessario per l’erronea qualificazione di uno dei motivi di opposizione da parte del giudice del merito e per la mancata considerazione da parte di questi della rinuncia all’altro motivo di opposizione, ed avuto altresì riguardo al comportamento processuale dell’intimata, che non ha resistito dinanzi a questa Corte, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia al Tribunale di Rovigo in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27618

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 febbraio 2008 il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, dichiarava B.G. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., comma 2, e lo condannava alla pena di cinquecento euro di ammenda.

A B. è contestato di avere, nella qualità di gestore di un ristorante, mediante abuso degli strumenti sonori dei complessi musicali attivi presso il locale nelle serate di venerdì e sabato dalle 17-18 in poi, fino a notte inoltrata, disturbato l’occupazione e il riposo delle persone dimoranti nei pressi e, in particolare, di F.N., V.G., P.G., D.L. E., C.D., D.V.C..

2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione), tramite il difensore di fiducia, B., il quale lamenta: a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi posti a base dell’affermazione di penale responsabilità; b) erronea applicazione della legge penale, essendo il fatto contestato sussumibile nell’ipotesi dell’art. 659 c.p., comma 2, e non in quello del primo comma, tenuto conto del fatto che il superamento del livello di rumore consentito è avvenuto nella fascia oraria compresa nell’autorizzazione; c) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La prima censura è manifestamente infondata.

Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004. ric. Santapaola, rv. 230203).

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2 e agli elementi posti a base dell’affermazione di penale responsabilità, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di porre in essere la condotta criminosa di cui all’art. 659 c.p., comma 2. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

L’art. 659 c.p. disciplina, rispettivamente nel primo e nel secondo comma, due distinte ipotesi di reato contravvenzionale.

Il comma 1 prevede un reato a forma vincolata – che quindi nessuno spazio riserva all’etero-integrazione da parte di altre fonti – per la cui sussistenza occorre che i rumori prodotti non siano connaturati all’attività lavorativa e che quest’ultima ecceda il normale esercizio o costituisca un uso smodato dei mezzi tipici di essa. I rumori devono superare la normale tollerabilità e determinare un’oggettiva situazione, potenzialmente idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone. La valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va effettuata secondo parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti (Sez, 1, 23 maggio 1996, n. 6761; Sez. 1, 24 aprile 1996, n. 5714; Sez. 1, 25 maggio 2006, n. 30773).

Nel caso disciplinato dall’art. 659 c.p., comma 2, invece, la professione o il mestiere produttivi dell’effetto lesivo (disturbo della quiete pubblica) devono essere di per se stessi rumorosi e devono essere esercitati in forma irregolare ossia in violazione delle specifiche disposizioni dettate dalla competente autorità amministrativa, volte a disciplinare e determinare specificamente le modalità spaziali e temporali dell’esercizio delle attività di lavoro rumoroso, con conseguente presunzione iuris et de iure del disturbo, connesso all’irregolare espletamento delle predette attività. La fattispecie è incentrata, quindi, sul disvalore della condotta a prescindere dagli effetti da essa prodotti (Sez. 1, 26 giugno 1986, n. 6180; Sez. 1, 13 maggio 1994, n. 7482; Sez. 1, 29 novembre 1996, n. 2646; Sez. 1, 23 maggio 1998, n. 9728; Sez. 1, 26 luglio 2004, n. 32468).

3. Alla stregua di questi principi, le censure difensive sono, all’evidenza, prive di pregio, atteso che la sentenza impugnata ha ricondotto la condotta contestata al ricorrente nell’ambito di previsione di cui all’art. 659 c.p., comma 2 atteso che i rumori prodotti erano connaturati all’esercizio dell’attività ma che quest’ultima eccedeva il normale esercizio e costituiva un uso smodato dei mezzi tipici di essa anche in ore notturne, malgrado il divieto contenuto nell’autorizzazione a tenere manifestazioni musicali nel locale oltre le ore 23,30. 4. Manifestamente infondata è anche l’ultima censura, atteso che la sentenza impugnata, in aderenza ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha fondato la dosimetria della pena e il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla gravità degli effetti dell’azione di disturbo arrecata ad un elevato numero di persone residenti nella zona, sul loro carattere prolungato nel tempo. Avuto, inoltre, riguardo alle complessive modalità del fatto e alla personalità del suo autore ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27657 Farmaci e prodotti galenici

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Svolgimento del processo

Con citazione del 4.4.1992 A.A., titolare di farmacia convenzionata con la USL (OMISSIS) Nola, sull’assunto di aver registrato gravi ritardi nei pagamenti dei farmaci erogati agli assistiti, convenne in giudizio la USL chiedendone la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione per la somma di L. 59.384.887. Costituitasi la USL convenuta, il Tribunale di Nola adito con sentenza 10.3.2004 respinse la domanda e la Corte di Napoli, adita con impugnazione dell’ A. e nel contraddittorio del commissario liquidatore della USL, con sentenza 29.10.2007 rigettò l’appello. In motivazione la Corte di appello ha osservato che non era condivisibile la tesi dell’appellante per la quale alla luce del sopravvenuto regolamento di cui alla L.R. Campania 63/80 i crediti alla loro scadenza avrebbero prodotto il credito di interessi (mora ex re), che infatti anche con l’entrata in vigore di tale normativa continuava ad applicarsi il regolamento sulla contabilità dello Stato per il quale l’estinzione dei debiti si avverava presso l’Ufficio di Tesoreria delle USL all’atto della emissione del relativo mandato di pagamento, che nessuna previsione alternativa era quindi suscettibile di mutare la permanente natura querable delle obbligazioni delle USL relative ai pagamenti delle farmacie per prestazioni rese agli assistiti, che necessitava quindi, scaduto il termine, l’adozione di una costituzione in mora dell’Amministrazione debitrice, che in fatto non sussistevano le prospettate costituzioni in mora, essendo state prodotte solo le raccomandate recanti le distinte riepilogative, si che, essendo la nascita del credito correlata allo scadere del 25^ giorno successivo a quello di presentazione della distinta, non poteva predicarsi una costituzione in mora anteriore alla stessa insorgenza del diritto e quindi coincidente con l’invio della distinta che ingenerava il procedimento di insorgenza del diritto, che neanche erano ipotizzabili interessi corrispettivi nei confronti della USL prima che questa, Ente pubblico, avesse ad emettere il necessario titolo di spesa.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. e Credifarma (quale rappresentante del primo) hanno proposto ricorso il 16.10.2008 articolando quattro motivi, non resistiti da difese degli intimati ASL (OMISSIS) e Regione Campania. I ricorrenti hanno depositato memoria finale.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a motivi infondati od inammissibili, debba essere rigettato.

Si espongono, e si valutano, i motivi primo, secondo e quarto, tra loro strettamente connessi, per poi esaminare il terzo motivo. Primo motivo: con esso ci si duole della violazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219 e 1224 c.c., L.R. Campania n. 63 del 1980, artt. 37, 38 e 39 per avere la Corte di merito indebitamente escluso che la normativa regionale avesse consentito l’accredito diretto in favore dei farmacisti con la conseguente applicabilità, trattandosi di credito portable, di mora ex re.

Secondo motivo: in esso si denunzia violazione delle norme regionali richiamate per avere la Corte mancato di disapplicare la norma di contabilità generale di natura regolamentare ed omesso di applicare la norma di legge per la quale il credito liquido ed esigibile produce ex se interessi dalla maturazione. Quarto motivo: con esso ci si duole della indebita applicazione del R.D. n. 827 del 1924, art. 270 per negare la produzione degli interessi corrispettivi senza attendere l’emissione del mandato di pagamento.

Osserva il Collegio che la questione prospettata è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, da ultimo con la pronunzia di Cass. 9918 del 2010 (id. 13252 del 2006, 13100 del 2004, 10135 del 2001 tutte sui debiti delle ASL Campania). Essa è stata risolta nel senso che la L. n. 833 del 1978, art. 50, n. 1, istitutiva del servizio sanitario nazionale, obbliga le regioni a disciplinare l’utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle UUSSLL conformando la disciplina amministrativo – contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, e la L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), come modificato dalla L. 33 del 1980, nel testo novellato dalla L. 119 del 1981, art. 35 statuisce che il servizio di tesoreria sia affidato dalle UUSSLL ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 – e successive modificazioni – mediante convenzioni conformi ai criteri generali approvati con decreto del Ministero del Tesoro. Le norme che disciplinano la contabilità pubblica erano contenute, ratione temporis, per lo Stato, nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 – 68 bis e nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 270 e 417 e segg. e, per gli enti locali, nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325.

Conseguentemente, questa Corte ha sempre interpretato la predetta normativa e per effetto del rinvio ad essa delle disposizioni che regolano la contabilità delle UUSSLL, nel senso che il luogo di adempimento dell’obbligo delle stesse di pagare una somma di danaro è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, con evidente deroga alla norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 2. Nè a diversa conclusione può indurre l’esame di quanto disposto dalla L.R. Campania 1980 n. 63, emanata in attuazione della L. n. 833 del 1978 (art. 50, n. 1). Infatti la previsione contenuta nell’art. 38, comma 1 della legge regionale, regolante il mandato di pagamento delle spese (art. 37, comma 1, e art. 39, comma 2), con l’indicazione, nei casi consentiti dalla legge, degli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori (lett. E), e del luogo dove devono eseguirsi i pagamenti, è stata dettata, come altre norme analoghe di contabilità pubblica per agevolare il creditore, ma senza perciò modificare il luogo di adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione stabilito dal R.D. n. 827 del 1924, art. 420, comma 1 nel luogo ove si trova l’ufficio di tesoreria all’uopo delegato, presso il quale il creditore ha l’obbligo di presentarsi.

La sentenza di questa Corte del 2010 osserva al proposito che "… la norma, di rilevanza pubblicistica, è infatti dettata per ragioni di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi e che sono dotati del servizio di tesoreria. Quindi, anche nel caso in cui il tesoriere, richiesto dal creditore, disponga l’accredito della somma spettantegli sul conto corrente del medesimo, è solo nell’ufficio di tesoreria che si estingue il mandato.

Pertanto anche in base alla normativa della Regione Campania deve riaffermarsi che il debito della USL è esigibile, al tempo della scadenza, nella sede della Tesoreria delegata, ed ha quindi natura di obbligazione "querable", ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 1. "Ne discende, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, e come esattamente ritenuto dalla Corte di Napoli con la sentenza 3326 del 2007, che non è sufficiente, per la costituzione in mora della USL, la mera scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo, essendo di contro necessario che il creditore formuli all’uopo richiesta scritta, senza che di essa possa costituire equipollente idoneo l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare, ai sensi dell’accordo nazionale di categoria del 13 luglio 1987 tra farmacie e UUSSLL, approvato con D.P.R. n. 94 del 1989, a norma della L. n. 833 del 1978, art. 48, entro il 14 giorno di ogni mese: come ben rilevato dal giudice del merito dalle stesse disposizioni regolamentari si desume che lo scopo dell’invio è di consentire all’ente erogatore, entro il 25 giorno del mese successivo, di provvedere all’effettivo pagamento a saldo di esse e all’acconto di quelle del mese in corso e quindi l’onere è predisposto solo a fini contabili; e di converso non può dimenticarsi che il presupposto dell’atto di costituzione in mora è che il debito sia scaduto, mentre al momento dell’invio predetto tale scadenza non sussiste posto che, alla stregua delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, ed in difetto di emissione del mandato, il credito non è ancora esigibile.

Terzo motivo: con esso si lamenta omessa pronunzia avendo esso appellante prodotto otto lettere raccomandate di messa in mora e non essendovi stata in sentenza alcuna valutazione delle stesse. Il motivo, subordinato alle sopra riportate ed esaminate censure, è coerente con la tesi della necessità in subjecta materia di una specifica costituzione in mora. Esso devesi ritenere inammissibile per genericità posto che la Corte di merito (pag. 5) ha negato che le rimesse delle distinte valessero quali costituzioni in mora del periodo ed ha quindi implicitamente formulato la valutazione per la quale in atti erano reperibili – invocate come lettere di costituzione in mora – soltanto le note di trasmissione delle distinte riepilogative. A fronte di tale affermazione sarebbe stato onere del ricorrente, che affermava di aver prodotto in appello, legittimamente ex art. 345 c.p.c., otto lettere raccomandate con A.R. contenenti costituzione in mora per i crediti dei mesi a riferimento, darne conto nel motivo riproducendone anche sinteticamente il contenuto standard al fine di consentire a questa Corte di valutare ex se la rilevanza della omessa valutazione (in relazione, come detto, all’affermazione della Corte territoriale per la quale le pretese costituzioni in mora sarebbero state solo le note di trasmissione delle distinte).

Ebbene in ricorso si omette di riportare il contenuto delle pretese neglette costituzioni in mora "mensili", e neanche si dice quando e come vennero prodotte, e solo in memoria – e quindi affatto tardivamente – si trascrive il contenuto della raccomandata 8.7.1990.

Il rigetto del ricorso non impone di regolare le spese stante la assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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