Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14397 ICI

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ne rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 104/3/2005 depositata il 24.2.2006 e non notificata, la C.T.R. della Basilicata, decidendo sull’appello proposto da T.L., ha confermato la sentenza della C.T.P. di Matera che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso quattro avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dai Comune di Grottole per ICI relativa agli anni 1997,1998, 1999 e 2000.

A sostegno della decisione il giudice del gravame, premesso che gli atti impositivi riguardavano un ex Convento sottoposto a vincolo con decreto del Ministro dei Beni Culturali, ha dedotto che: 1) il proprietario non aveva presentato denunzia di possesso dell’immobile;

2) questo non risultava accatastato, per cui il Comune, rilevato il volume del fabbricato e individuata la categoria di appartenenza ("B") aveva accertato l’imposta applicando la disciplina relativa ai fabbricati non iscritti in catasto; 3) gli avvisi di accertamento risultavano completi di adeguata motivazione, integrata anche con l’allegazione di "una esposizione della Determinazione della rendita presunta per locali assimilabili nella categoria catastale "B" – ex Convento dei Cappuccini"; 4) la decadenza del Comune era da escludersi applicandosi all’ipotesi di omessa presentazione della denuncia ICI il più lungo termine quinquennale, e non quello triennale invocato dalla ricorrente.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il contribuente articolando quattro motivi, all’accoglimento dei quali si è opposto il Comune con controricorso.

Con successiva nota, debitamente notificata alla controparte, il ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza, passata in giudicato, emessa dalla C.T.P. di Matera nei suoi confronti, in senso a lui favorevole, relativamente agli avvisi di accertamento notificati da Comune con riferimento al medesimo immobile, per gli anni 2001, 2002, e 2003.

Con ulteriore memoria difensiva l’intimato ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, perchè tardivo.

All’udienza del 26 maggio 2011 la Corte ha deciso come da dispositivo, deliberando la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente rileva la Corte doversi ritenere l’inammissibilità del controricorso perchè tardivo, risultando la procedura notificatola aver avuto inizio soltanto il 28.9.2007, rispetto a ricorso notificato il 16.4.2007.

Deve inoltre ritenersi l’irrilevanza del giudicato invocato con il documento depositato successivamente al ricorso, in quanto fondato sul disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 337 non applicabile al caso di specie perchè successivo agli avvisi di accertamento di cui trattasi.

Analogamente irrilevanti, anche perchè nuove ed irritualmente introdotte nel processo, risultano infine le circostanze di fatto dedotte con la seconda memoria, alla quale peraltro nessuna documentazione risulta allegata.

Ciò premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente il vizio di nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia in ordine alla domanda di annullamento degli atti impositivi, così come distintamente proposta, sia per carenza del potere impositivo del Comune in assenza della preventiva determinazione della rendita catastale dell’immobile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia per difetto di motivazione in ordine ai vari parametri utilizzati per il calcolo dei valore del fabbricato (assegnazione della cat. B, ratio del riferimento al volume e ai metri cubi, del riferimento alla rendita presunta, della riduzione applicata per inagibilità dell’immobile, dei calcoli effettuati).

Con il secondo motivo deduce altresì il T., sia pur attraverso un più articolato sommario richiamo anche ai vizi di omessa pronuncia e violazione di legge, il vizio di motivazione della sentenza, con riferimento al mancato esame da parte del giudicante delle doglianze esposte in ricorso in ordine ai criteri di determinazione della rendita applicati dal Comune.

Le censure, ricollegandosi la seconda a quanto in buona sostanza già lamentato nella seconda parte del primo motivo, possono essere opportunamente esaminate congiuntamente e risultano tutte destituite di fondamento.

Quanto alla omessa pronuncia sulla questione relativa alla carenza del potere impositivo del Comune, deve infatti rilevarsi che la domanda della contribuente risulta dalla sentenza vagliata dal giudicante e decisa in senso sfavorevole con l’implicito riferimento alla previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 laddove si afferma che "Allo stato l’immobile non risulta accatastato e tale atto ha indotto il Comune ad accertare l’imposta applicando la disciplina relativa ai fabbricati non iscritti in catasto …" (così come del resto ben compreso dalla stessa ricorrente, come facilmente può evincersi da quanto dedotto in conclusione del terzo motivo di ricorso a proposito della soluzione in diritto adottata dal giudicante).

Per quanto invece relativo alla problematica inerente il preteso difetto di motivazione degli atti impugnati, agevole è replicare che il giudice del gravame ha espressamente escluso il vizio denunciato, facendo richiamo tra l’altro all’esplicazione dei contenuti impositivi degli accertamenti, riportata nei documenti agli stessi allegati, e non essendo esso tenuto ad occuparsi singolarmente ed espressamente di tutti i profili di doglianza esposti dalla parte, ma unicamente a esporre, con congrua motivazione, immune da vizi logici, le ragioni del suo convincimento così come maturato attraverso una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta al suo vaglio.

Esigenza questa ampiamente soddisfatta nel caso di specie, posto che, dopo il riferimento al già citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4 e quindi al criterio della "rendita dei fabbricati similari", del quale più innanzi più ampiamente si dirà, la C.T.R. si è fatto carico di ripercorre il procedimento seguito dal Comune per la liquidazione dell’imposta con il richiamo alla categoria di appartenenza dell’immobile, che non poteva che essere la "B" trattandosi di un convento, e pertanto di immobile a destinazione ordinaria per uso di alloggi collettivi; al volume del fabbricato, e quindi ai metri cubi, essendo questo il parametro di riferimento previsto dalla normativa sul catasto per la determinazione della rendita degli immobili rientranti nella categoria "B"; alla rendita catastale presunta, evidentemente calcolata alla stregua di quella prevista per immobili similari, sulla base di ulteriori criteri, espressamente indicati negli atti impugnati, e o addirittura favorevoli alla contribuente (come nel caso della riduzione prevista per gli immobili inagibili), o solo genericamente contestati (come nel caso del volume complessivo del fabbricato).

2 . Con il terzo motivo denuncia ancora il ricorrente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 nonchè del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, del D.P.R. n. 1142 del 1949, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337 lamentando il vizio della sentenza conseguente al mancato annullamento degli atti impositivi per carenza di potere del Comune in ordine alla determinazione della categoria e della rendita catastale del fabbricato, siccome attività devolute alla esclusiva competenza dell’Agenzia del Territorio, e necessariamente preliminari alla liquidazione dell’ICI da parte dei Comuni.

Anche questo motivo è palesemente infondato, contrastando con la chiara lettera del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4 che, per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3 (come incontestabilmente è nel caso di specie) non iscritti in catasto, o per i quali sono intervenute variazioni permanenti tali da influire sulla rendita catastale, espressamente prevede che il valore, ai fini del calcolo della base imponibile per la liquidazione dell’ici, sia determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

E che nel caso di specie si tratti di fabbricato non iscritto in catasto, così che ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione della citata norma, è questione di fatto risolta positivamente dal giudice di merito in sentenza, con accertamento non censurabile in sede di legittimità, e peraltro addirittura confermato dalla stessa ricorrente nell’atto di appello, secondo quanto risulta dalla trascrizione fattane dalla difesa nel ricorso in esame (v. sub quarto motivo di appello: "… Il Comune riconosce, anzi ne fa elemento fondativo del potere impositivo, che il fabbricato non risulta iscritto in catasto …").

Il contribuente con la doglianza in esame mostra di confondere l’attribuzione, anche provvisoria, di rendita catastale, che esula dai compiti dei Comuni, con il procedimento di determinazione della base imponibile previsto dalla normativa sull’ICI per il caso di fabbricato non iscritto in catasto, e che consente invece ai Comuni di calcolare il valore dell’immobile, e quindi la base imponibile, con riferimento alla rendita catastale di "altri" similari immobili.

Onde la correttezza anche su questo punto dell’impugnata sentenza.

3 . Con il quarto e ultimo motivo denuncia il ricorrente il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 con riferimento al capo della sentenza relativo alla eccepita decadenza del Comune.

Anche tale doglianza è infondata dovendosi condividere quanto in proposito dedotto dal giudice di merito, e cioè che, trattandosi nella specie di omessa presentazione della denuncia lei, il termine di decadenza applicabile relativamente al potere di accertamento del Comune è quello quinquennale previsto nell’ultima parte dell’art. 11, comma 2 cit. e non quello triennale invocato dalla parte.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la regolare presentazione da parte del contribuente della denuncia lei relativa al terreno agricolo, non rileva ai fini del procedimento di applicazione dell’imposta sul fabbricato.

4 . La soccombenza impone la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alla discussione in udienza del ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottole delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 400,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2533

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‘avvocato Maiorisi e Laudadio su delega dell’avvocato Lemmo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 7 e 9 maggio 2009 e depositato il successivo 22 maggio, il comune di Fontegreca ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione VIII, n. 42 del 9 gennaio 2009, che ha annullato, su ricorso dell’A.t.i. costituita fra la ditta individuale geometra R. G. e la società T. Costruzioni s.r.l., gli atti della procedura di gara relativa all’appalto di lavori per il recupero e la riqualificazione della piazza Caduti di guerra e delle aree connesse.

2. Si è costituita la società T. Costruzioni s.r.l., deducendo:

a) in rito, la perenzione del ricorso in appello in difetto della domanda di fissazione di udienza;

b) nel merito, l’infondatezza del gravame in fatto e diritto (cfr nota depositata in data 28 agosto 2010 e atto di costituzione in data 8 settembre 2010).

3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 aprile 2011.

4. L’eccezione di perenzione del gravame è fondata.

5. Rileva in fatto il collegio che, effettivamente, non risulta versata nel fascicolo d’ufficio alcuna domanda di fissazione dell’udienza di discussione.

6. E’ da premettere che, ai sensi dell’art. 45 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, la perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche di ufficio con la conseguenza che, ove nel termine decadenziale di anni due, previsto dall’art. 23, 1° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non risulti il deposito della istanza di fissazione di udienza davanti al giudice amministrativo adìto (sia in primo che in secondo grado), il ricorso giurisdizionale a quest’ultimo presentato deve considerarsi perento.

L’art. 23 bis, l. n. 1034 cit. nello stabilire, in relazione ai giudizi aventi ad oggetto inter alios procedure di gara, che i termini processuali sono ridotti alla metà salvo quelli per la proposizione del ricorso, trova applicazione anche nei confronti del termine di perenzione del giudizio, attesa la natura endoprocedimentale di quest’ultimo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2094; sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6223).

Poiché risulta per tabulas che la domanda di fissazione del ricorso di primo grado non è stata depositata entro il termine perentorio dimidiato (un anno e 45 gg.) decorrente dal deposito del ricorso (ovvero entro il 7 luglio 2010), il giudizio di appello è perento.

Non può invocarsi in contrario la norma sancita dall’art. 119, co. 6, c.p.a. (inapplicabile ratione temporis, in forza della quale non è necessaria la domanda di fissazione dell’udienza di discussione per i giudizi aventi ad oggetto procedure di gara), in quanto alla data di entrata in vigore del c.p.a. (16 settembre 2010), la fattispecie della perenzione del giudizio era integralmente perfezionata.

7. La perenzione del ricorso in appello accertata dal collegio all’udienza di discussione conduce ad una declaratoria di estinzione del giudizio a mente del combinato disposto degli artt. 35, co. 2, lett. b), e 85, co. 9, c.p.a.

8. Le spese del presente giudizio devono essere compensate ai sensi dell’art. 83, co. 1, c.p.a.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

a) dichiara estinto il presente giudizio.

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18608 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

P.R. e gli altri ricorrenti menzionati in epigrafe impugnano il decreto della Corte di appello di Roma che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di 5.000,00 Euro a titolo di equa riparazione del danno morale conseguente alla durata non ragionevole del processo che li ha visti opposti alla pubblica amministrazione nella richiesta del riconoscimento dell’indennità speciale non pensionabile prevista dalla L. n. 123 del 1981, art. 43. La Corte di appello ha ritenuto che la durata ragionevole per i due gradi del giudizio non potesse superare complessivamente i cinque anni e ha liquidato in 5.000,00 Euro la somma spettante a ciascuno dei ricorrenti a titolo di equa riparazione, stimando in 1.000,00 il danno per ogni anno di ritardo e attribuendo il diritto a percepire gli interessi legali dalla data del decreto al saldo.

Non svolge difese la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173), la natura indennitaria dell’equa riparazione e la finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione.

I ricorrenti chiedono alla Corte di affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi la Corte di appello e non a decorrere dalla relativa pronuncia.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione, configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, è riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. civ., sezione 1^, n. 2248 del 2 febbraio 2007).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito consistente nella declaratoria della decorrenza degli interessi legali, sulla somma liquidata dalla Corte di appello, dalla data della domanda. La Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali, sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo dalla data della domanda.

Condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.200,00 per onorari e 100,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 27-05-2011, n. 21301

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni del 3 novembre 2006, che aveva dichiarato M.P. colpevole dei reati di cui all’art. 594 c.p. sub a); artt. 110 e 612 c.p. sub b); artt. 110 e 581 c.p. sub c) e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di Euro 500,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

I fatti si erano svolti nel corso di una partita di calcio del torneo interregionale F.I.G.C. Ostuni-Pomigliano ed anche al termine dello stesso incontro.

Il M., dirigente accompagnatore dell’Ostuni, visibilmente contrariato per la concessione di un dubbio calcio di rigore in favore della squadra ospite, era entrato nel terreno di gioco, ingiuriando e minacciando l’arbitro Me.Ma. e, finita la partita, lo aveva raggiunto nel tunnel di accesso allo spogliatoio, colpendolo con un calcio alla caviglia.

Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia violazione della L. 17 ottobre 2003, n. 280 (recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) che, all’art. 2, ha sancito l’autonomia dell’ordinamento sportivo, imponendo ai tesserati l’onere di adire, previamente, gli organi di giustizia federale.

Conseguentemente, ogni fatto di rilevanza disciplinare avvenuto in contesto sportivo era estraneo alla giurisdizione penale, rientrando nella sfera di giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia sportiva, anche in ragione di preventiva accettazione di rischio (c.d. consentito), al momento del tesseramento, in ordine all’accadimento di eventi lesivi.

Il giudice di appello aveva, inoltre, errato nel ritenere che i tesserati, cui si riferiva la disposizione in parola fossero solo i calciatori, posto che per l’ordinamento calcistico tali erano anche i dirigenti delle società sportive.

Il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa.

Lamenta, in particolare, che sia stata ritenuta la responsabilità dell’imputato in merito alle percosse ricevute dall’arbitro nel tunnel, nonostante che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che scortavano lo stesso arbitro, avessero escluso la presenza dello stesso M. nei locali di accesso agli spogliatoi.

2. – La prima censura è priva di fondamento.

Ed infatti, la pretesa autonomia dell’ordinamento sportivo è da intendere nel senso che fatti di rilievo disciplinare sono devoluti, per disposizione statutaria, alla cognizione degli organi di giustizia sportiva.

Tale previsione, che sostanzia la c.d. clausola compromissoria, comporta l’obbligo per i tesserati di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l’autorità giudiziaria ed è al punto tassativa che l’eventuale trasgressione integra fatto rilevante sul piano disciplinare, come tale specificamente sanzionato.

Ma la preclusione anzidetta, che trova la sua ratio giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell’ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l’informa, sub specie della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento, attiene all’ambito per così dire interno di quel sistema, non potendo ovviamente comportare alcun impedimento all’accertamento di fatti penalmente rilevanti che abbiano a verificarsi nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento.

La seconda doglianza è pure priva di fondamento, in quanto nessuna incongruenza o manchevolezza di sorta è dato cogliere nell’impianto motivazionale della pronuncia impugnata, con particolare riferimento al secondo segmento della vicenda illecita, ovverosia all’aggressione all’arbitro nel tunnel di accesso agli spogliatoi.

In particolare, non sussiste alcuna illogicità nel riferimento alla circostanza che gli agenti di polizia giudiziaria di scorta all’arbitro non avrebbero visto il M. sferrare un calcio allo stesso direttore di gara.

Ed infatti, a parte che la responsabilità dell’imputato, in ordine all’anzidetto episodio, è adeguatamente fondata sulle puntuali ed attendibili dichiarazioni della persona offesa, risulta dal testo della sentenza in esame che gli stessi agenti hanno dichiarato di non aver visto il M. nei locali dello spogliatoio, senza poter escludere, nondimeno, che egli fosse presente, dato il caos che si era venuto a creare nel momento in cui l’arbitro cercava di entrare nello spogliatoio.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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