Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-09-2011, n. 5303 Concorrenza sleale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T. I. s.p.a. impugna la sentenza 15 giugno 2009 n. 5625 con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso della stessa società avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 30 ottobre 2008 (procedimento PS 24) recante la irrogazione in suo confronto della sanzione pecuniaria di euro 325.000,00 per violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del consumo ( d.lgs. 6 settembre 2005 n 206, come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007 n. 146). La pratica commerciale addebitata a T. consiste, in particolare, nell’addebito in bolletta di somme per connessioni e chiamate verso numerazioni satellitari internazionali e speciali di altri gestori non effettuate dagli utenti in modo consapevole nonchè nella pretesa dell’immediato pagamento di tali importi, pena il distacco della linea telefonica.

La società telefonica appellante rileva l’erroneità della gravata sentenza e reitera in questo grado le censure già disattese dal giudice di primo grado, fondate: a) sulla mancanza di previa contestazione di alcuni degli addebiti mossi a T. nell’atto sanzionatorio, avuto riguardo in particolare all’accusa di non aver posto in essere adeguate iniziative di sensibilizzazione e di informazione della propria clientela rispetto alla diffusione dei fenomeni relativi alle frodi informatiche oggetto del procedimento; b) sulla completa estraneità di T. rispetto alle pratiche di cui sono stati vittime alcuni dei suoi clienti, consistite essenzialmente nella produzione di chiamate e connessioni non richieste a numerazioni satellitari o speciali a sovrapprezzo, non potendo in particolare essere rimproverato alla compagnia telefonica alcun comportamento violativo della diligenza professionale, non potendo la stessa sottrarsi dall’adempimento dell’attività di fatturazione e recupero dei crediti nei confronti dei clienti in relazione alle predette telefonate o connessioni; c) sulla violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza nella determinazione della sanzione in concreto irrogata, potendo la stessa essere contenuta in un minore importo anche in considerazione della gravità e della durata della violazione contestata.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

All’udienza del 19 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

L’appello è infondato e va respinto.

Quanto al primo motivo, col quale si torna a censurare l’illegittimità procedimentale consistita nella non piena corrispondenza degli addebiti rispetto all’oggetto del procedimento indicato nella comunicazione di avvio, osserva il Collegio che la censura non appare meritevole di favorevole considerazione. Nell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio l’Autorità non è tenuta a prospettare nel dettaglio tutti gli elementi della incipiente indagine, dato che una più accentuata specificazione delle contestazioni si rende possibile soltanto a chiusura della istruttoria e non già al momento del suo avvio. Ciò non significa tuttavia che l’atto di avvio del procedimento possa avere un oggetto indeterminato o incerto, dovendo al contrario (ai sensi degli artt. 6 e 16 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007) fin da subito essere indicati con precisione i fatti da cui scaturiscono le indagini ed in relazione ai quali sono ravvisabili pratiche commerciali qualificabili come scorrette ai sensi della disciplina normativa a tutela del consumatore. Nella vicenda in esame, non è dubbio che l’AGCM abbia correttamente adempiuto, nella comunicazione di avvio del procedimento del 7 febbraio 2008, a tale onere partecipativo, essendo stati in tale atto evidenziati i comportamenti ascritti alle distinte società coinvolte ed i profili di potenziale ingannevolezza e aggressività degli stessi ai sensi del Codice del consumo; sotto il primo aspetto è stato fin da subito posto in evidenza che ai consumatori potrebbero essere state fornite indicazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete o che comunque non sarebbero state fornite informazioni rilevanti, in modo da indurli in errore nell’assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; quanto ai caratteri potenzialmente aggressivi delle pratiche, è stato prospettato inizialmente il profilo della limitazione della libertà di scelta del consumatore, i quali si sarebbero visti fornire un servizio non richiesto con esazione immediata del pagamento del corrispettivo. Gli sviluppi istruttori successivi non hanno esorbitato da tale nucleo centrale dell’originario titolo investigativo, essendosi l’istruttoria concentrata nell’esaminare approfonditamente il noto fenomeno della indebita installazione di dialers (capaci di generare chiamate o connessioni non richieste dal consumatore) sui computer di ignari utenti durante la loro navigazione in internet e sulla verifica riguardo all’esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto da parte delle distinte figure di "professionisti" che compongono la filiera dei servizi a sovrapprezzo nel settore delle comunicazioni elettroniche (in particolare, del fornitore di servizi di access provider, quale appunto T. I., dell’assegnatario o cessionario delle numerazioni speciali o satellitari, del fornitore del particolare servizio reso sulla numerazione assegnata). Né potrebbe ritenersi esorbitante, rispetto a tale ampio ambito oggettuale sul quale è stata inizialmente diretta l’indagine istruttoria, il contenuto dell’addebito finale mosso a T., e cioè di non aver posto in essere adeguate iniziative di sensibilizzazione ed informazione della propria clientela rispetto alla diffusione dei fenomeni relativi alle frodi informatiche oggetto del procedimento, dato che si tratta di profilo già emergente dai fatti originariamente indicati nell’atto di avvio del procedimento. Invero, nella comunicazione di avvio era chiaramente precisato che il procedimento istruttorio era volto anche a verificare se le condotte descritte potessero "considerasi ingannevoli in quanto ai consumatori sarebbero state fornite indicazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero al contrario non sarebbero state fornite informazioni rilevanti in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso". D’altra parte non è senza rilievo, come non ha mancato di osservare opportunamente il giudice di primo grado, che proprio l’odierna società appellante abbia proposto, in sede di formulazione dei propri " impegni" (poi non accettati dalla Autorità), una completa campagna informativa al fine di mettere i consumatori sull’avviso rispetto al fenomeno dei dialers, oltre al fatto che la stessa ha messo a disposizione degli utenti un servizio gratuito di "disabilitazione" delle chiamate verso le numerazioni speciali. Dal che appare evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società telefonica era pienamente al corrente dei contenuti dell’indagine avviata in suo confronto al punto da articolare una proposta idonea, in astratto, a sterilizzarne gli effetti della indagine, inibendone il suo ulteriore corso (senza naturalmente che possa assumere rilievo il fatto che l’Autorità, con determinazione non censurata, si sia determinata a non accettare la dichiarazione di impegni ed a dare seguito al procedimento sanzionatorio). In definitiva, nessuna illegittimità procedimentale appare sussistere nella sequenza in esame in ordine al divisato profilo della non corrispondenza degli addebiti rispetto a quanto indicato dall’Autorità nell’avvio del procedimento.

Venendo alla questione centrale, inerente la pretesa insussistenza di una pratica commerciale scorretta predicabile a carico della odierna appellante, il Collegio ritiene che anche sul punto le censure articolate siano giuridicamente infondate e debbano essere disattese. In sintesi, la società appellante ha contestato la stessa sussistenza di una base giuridica funzionale alla irrogazione della avversata sanzione pecuniaria in suo danno.

Nella prospettazione difensiva dell’appellante tale base giuridica non potrebbe in particolare rinvenirsi né nella normativa primaria né nella specifica disciplina regolamentare relativa ai servizi a sovrapprezzo ( d.m. 2 marzo 2006, n. 145), dato che in base a tale quadro normativo i fornitori del servizio di accesso sono responsabili soltanto del rispetto delle norme in materia di fatturazione (art.15), di messa a disposizione del blocco selettivo della chiamata (art. 19) e di sospensione a fronte di specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni (art. 24). Su tali basi le società coinvolte nel procedimento (ivi compresa l’odierna ricorrente), hanno affermato che nessun addebito può essere loro mosso, sotto il profilo della diligenza professionale, in quanto a tali disposizioni si sono pienamente attenute.

La censura non appare convincente. Nell’atto dell’AGCM è stato condivisibilmente evidenziato che il nuovo sistema di tutela del consumatore dettato dal Codice del consumo è orientato a colmare il deficit informativo esistente presso i consumatori, soprattutto in settori di attività caratterizzati da una particolare complessità dovuta alla continua evoluzione tecnologica. Al riguardo, l’AGCM ha osservato che, nel contesto dell’offerta di nuovi e diversificati servizi, i consumatori possono non conoscerne in dettaglio modalità e caratteristiche tecniche di funzionamento, e che quindi non siano in genere dotati delle competenze specifiche necessarie per rilevare, e dunque fronteggiare, l’esistenza dei pericoli connessi alla loro fruizione. Ora, il procedimento in esame si inserisce giustappunto in tale quadro di tutela del consumatore definito dal Codice del consumo, che viene ad integrare – anticipando la tutela – gli ordinari strumenti di singola tutela contrattuale, nonché quelli derivanti dall’esistenza di specifiche discipline (cfr. art. 19 del Codice del consumo) in settori particolari (come nel caso, appunto, dei servizi a sovrapprezzo nelle comunicazioni elettroniche). Come correttamente osservato dal primo giudice, le norme di contrasto delle pratiche commerciali scorrette richiedono ai "professionisti" l’adozione di modelli di comportamento in parte desumibili da siffatte norme, ove esistenti, in parte dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice, sempre che siffatte condotte siano loro concretamente esigibili in un quadro di bilanciamento, secondo il principio di proporzionalità, tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale.

Orbene, ne1la filiera della prestazione dei servizi c.d. a sovrapprezzo, T. svolge il ruolo di operatore di accesso, e ciò appare sufficiente, come rimarcato dalla Autorità, a ritenere detta società non estranea alle pratiche contestate, proprio in ragione del rapporto diretto di utenza che intercorre con i consumatori finali. L’Autorità non ha infatti preteso da T. l’adozione di accorgimenti volti ad impedire direttamente la realizzazione delle frodi informatiche in esame, né che la stessa vigilasse in ordine all’effettiva erogazione dei servizi a sovrapprezzo sulle sole numerazioni a ciò deputate. Non vi è infatti alcuna contestazione sul fatto che l’intrusione da parte di terzi sui sistemi informativi degli utenti ricada al di fuori della sua sfera di controllo tecnico – giuridico, come pure in ordine alla circostanza che l’obbligo di vigilare sul corretto uso delle numerazioni satellitari o speciali sia stato dall’Autorità configurato in capo agli operatori titolari delle numerazioni. È stata invece addebitata alla società l’omessa adozione di strumenti di prevenzione nella sua piena disponibilità, quali l’invio alla clientela di informazioni rilevanti in ordine all’esistenza e alla diffusione del fenomeno in esame, l’introduzione di sistemi di rilevazione, segnalazione e gestione delle anomalie dei dati di traffico, la formulazione più trasparente delle bollette. Le condotte individuate dall’Autorità, appaiono poi pienamente rispondenti al canone di diligenza professionale stabilito dal Codice del consumo, definito come "il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista" (art. 18, comma 1, lett. h)).

Si è già ricordato, infatti, che, in settori caratterizzati da continua evoluzione tecnologica, si verifica una maggiore asimmetria informativa tra consumatore e professionista, di tal che si deve considerare ancor più elevato l’onere di diligenza gravante sull’imprenditore nel fornire al consumatore tutte le informazioni utili per fruire dei servizi senza correre rischi eccessivi (ancorché provenienti da attività illecite di terzi estranei).

D’altra parte, nessuna argomentazione viene utilizzata da T. per confutare i rilievi dell’Autorità in ordine al carattere aggressivo della condotta consistente "nell’esigere indiscriminatamente il pagamento immediato delle somme relative alle connessioni verso numerazioni satellitari e non geografiche, da essi non riconosciute, minacciando il distacco della linea ovvero l’esecuzione coattiva del credito".

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, inoltre, vi è una naturale contiguità tra violazione della regola inerente la trasparenza informativa e aggressività della condotta, in quanto la mancanza di adeguati strumenti volti a segnalare (e gestire) le anomalie di traffico ha poi comportato l’impossibilità o, quantomeno, l’estrema difficoltà di individuare, tra i consumatori autori dei reclami, quelli che, presumibilmente, erano stati vittime delle frode informatica relativa alla non autorizzata installazione dei dialer. Tali strumenti, peraltro, risultano ormai sufficientemente tipizzati anche nelle delibere dell’Autorità di regolazione. In particolare, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto necessaria l’adozione di un provvedimento (delibera n. 418/07/CONS) che, affiancandosi alle misure in materia di contratti a distanza e di trasparenza, amplia le facoltà a disposizione dell’utente per controllare la propria spesa telefonica, attraverso il rafforzamento degli strumenti di prevenzione (sbarramento selettivo di chiamata – servizio gratuito, avviso telefonico gratuito all’utente in caso di rilevazione di traffico anomalo, rafforzamento degli strumenti di verifica successiva, quali maggiore comprensibilità e completezza della bolletta e della documentazione di fatturazione) e di autotutela, con particolare riguardo alla conoscenza delle procedure di reclamo e di quelle per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per legge, disciplinato dalla delibera 173/07/CONS.

Al riguardo, può essere utile richiamare come, tra gli obblighi imposti agli operatori telefonici dalla delibera n. 418/07/CONS (espressamente richiamata nel provvedimento dell’AGCM impugnato in primo grado), vi sia anche quello di sviluppare software di analisi e correlazione dei dati di traffico, e comunque quello di promuovere la cooperazione e lo scambio di dati tra loro. Non si può negare quindi che una agevole forma di prevenzione avrebbe potuto essere realizzata da T. semplicemente rivolgendo le opportune richieste di informazioni ai titolari delle numerazioni speciali i quali, così come rilevato in corso di istruttoria, si sono già autonomamente dotati di strumenti in grado di rilevare le c.d. "anomalie di traffico". Inoltre, come ricordato opportunamente dal giudice di primo grado, AGCOM alla luce dell’ulteriore aumento dei fenomeni collegati all’utilizzo improprio di talune numerazioni a sovrapprezzo anche satellitari internazionali, ha previsto, secondo un meccanismo di silenzioassenso, l’attivazione sulle utenze fisse, a partire dal 30 giugno 2008 e in maniera automatica, dello sbarramento selettivo delle chiamate in uscita per coloro che non abbiano manifestato entro il 31 maggio 2008 alcuna volontà al riguardo, e che gli operatori debbano informare di tale circostanza i propri abbonati ed utenti con ogni adeguato mezzo, ivi inclusa la documentazione di fatturazione e appositi messaggi in fonia.

Da tanto si evince che l’odierna società appellante non può dirsi estranea ed esente da responsabilità in ordine al riferito fenomeno della surrettizia installazione di dialers sui computer di ignari utenti di servizi di rete, vuoi in considerazione dei riferiti doveri informativi (rimasti inadempiuti) sui rischi connessi alla navigazione in rete e sugli strumenti per mettersi al riparo da tali rischi, vuoi in ragione del comportamento "aggressivo" consistito nel pretendere il pagamento di servizi (anche di quelli non richiesti consapevolmente) prospettando agli utenti la sanzione del distacco della linea telefonica in caso di mancato pagamento delle telefonate verso le numerazioni satellitari internazionali ovvero l’esecuzione coattiva del credito in caso di traffico verso le numerazioni non geografiche. Non è senza rilievo che il servizio di riscossione delle prestazioni afferenti le chiamate e le connessioni degli utenti viene reso da T. non soltanto nell’interesse dei terzi (e cioè dei soggetti titolari delle numerazioni speciali o dei centri di servizi) ma anche nell’interesse proprio, per la ragione che una parte delle somme riscosse viene trattenuta proprio come corrispettivo del servizio di accesso e di fatturazione; tale circostanza non appare irrilevante dato che, come già rilevato dalla Sezione in una diversa fattispecie (sentenza 19 aprile 2011, n. 2422) riguardante un atto sanzionatorio per messaggi pubblicitari ingannevoli veicolati via internet, la cointeressenza economica dell’appellante, unitamente al suo consistente apparato organizzativo, sono elementi che finiscono per aggravare la sua posizione in ordine all’illecito amministrativo da cui è scaturita la impugnata sanzione, nella misura in cui emerge che dal fenomeno fraudolento dianzi descritto essa stessa traeva, sia pure indirettamente, un vantaggio economico. Da ciò consegue la sicura sussistenza dei divisati profili di responsabilità in capo a T. quale fornitore di servizi di comunicazione elettronica e dunque di soggetto responsabile della rete; e ciò sia per non aver adottato misure volte a contenere i rischi rappresentati dalla indebita intrusione di dialers sugli apparati informatici degli utenti ad opera di soggetti terzi, e quindi in sostanza per aver violato l’art. 22 del Codice del consumo secondo cui è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; e sia per aver utilizzato indebiti strumenti di pressione (a fronte della conoscenza, risalente quantomeno al 2003, del risaputo fenomeno della surrettizia installazione di dialer sul computer degli utenti) per ottenere il pagamento di corrispettivi non dovuti, e quindi in sostanza per aver violato l’art. 24 del Codice del consumo (a tenor del quale è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso).

Venendo al tema della quantificazione della sanzione pecuniaria in concreto irrogata alla T., sul quale la stessa ha articolato le censure di violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, va premesso che l’Autorità ha osservato che queste pratiche commerciali hanno avuto un significativo impatto, in quanto hanno coinvolto un numero estremamente vasto di consumatori, come desumibile altresì dal numero di richieste di intervento pervenute. Ha quindi ricondotto il carattere di gravità al settore di attività in cui operano i professionisti, il quale si caratterizza in generale per una particolare complessità, dovuta alla continua evoluzione tecnologica, che determina, come già ampiamente chiarito, l’esistenza di un notevole divario informativo tra il consumatore ed il fornitore di servizi. Ha considerato, inoltre, l’entità del pregiudizio per i consumatori, che sono stati esposti ad esborsi economici anche significativi.

Con particolare riguardo alla posizione di T. I., l’Autorità ha in primo luogo considerato, al fine di garantire effettiva efficacia deterrente alla sanzione pecuniaria, la dimensione economica del professionista, essendo noto che la società appellante rappresenta il principale gestore di telefonia in ambito nazionale.

Quanto alla gravità della violazione, l’ACM ha rilevato come la società fosse ben consapevole della possibilità che numerazioni satellitari e non geografiche potessero essere utilizzate indebitamente in danno degli utenti finali. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, ha considerato che la pratica commerciale scorretta risulta posta in essere a partire dal 21 settembre 2007 – data di entrata in vigore della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette – perlomeno fino al mese di maggio 2008. In considerazione di tali elementi, l’importo base è stato determinato in euro 355.000.Tenendo però conto del fatto che la società ha assunto iniziative volte a bloccare in via cautelativa tutte le attività di sollecito recupero del credito nei confronti di clienti che hanno maturato morosità per traffico diretto verso le numerazioni oggetto del procedimento, l’Autorità ha ritenuto in concreto di infliggere una sanzione amministrativa pari ad euro 325.000.

L’appellante T. deduce che l’Autorità non avrebbe dimostrato il requisito della gravità della infrazione predicandone la sussistenza attraverso la tautologica riconduzione della condotta ascritta a T. alla sua palese contrarietà rispetto alla diligenza professionale.

La censura è infondata.

Premesso che l’AGCM ha distintamente valutato ai fini sanzionatori le diverse posizioni delle società destinatarie del procedimento di infrazione, essendo distinti i ruoli assunti nella vicenda in esame dai vari operatori telefonici, deve osservarsi che in relazione alla violazione contestata a T. la sanzione irrogata in concreto appare fin troppo contenuta in rapporto alla gravità degli addebiti ascritti al principale operatore di telefonia in ambito nazionale. Nemmeno appare tautologico il riferimento alla palese contrarietà alla diligenza professionale a fronte del rilievo secondo cui T. I. s.p.a., in quanto da tempo attiva nel settore della telefonia e ben consapevole dei rischi connessi al più volte richiamato fenomeno fraudolento dei dialers autoinstallanti, ha omesso di adottare in favore degli utenti le misure precauzionali atte a porre argine alle richiamate pratiche fraudolente. Quanto al profilo della pretesa disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti sanzionati, il Collegio deve richiamare il principio per cui l’entità della sanzione va ragguagliata non soltanto alla gravità della condotta (che pure è significativa, nel caso ascritto a T.) ma anche alle dimensioni del soggetto da sanzionare, a garanzia della effettività del meccanismo sanzionatorio e della sua efficacia deterrente. Anche in tale prospettiva l’entità della sanzione pecuniaria inflitta all’odierna appellante si dimostra certamente non inadeguata, avuto riguardo alle effettive dimensioni dell’operatore telefonico ed alla sua preminente posizione sul mercato di riferimento.

In definitiva l’appello va respinto.

Le spese di lite del grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 9735/09), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore della costituita Autorità delle spese e competenze di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7992 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha presentato al Comune di Roma, in data 18.11.2009, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale sito in Roma, alla via Boncompagni n. 81 e, a seguito dell’invito all’integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 9850 dell’8.2.2010, vi ha dato prontamente riscontro con la nota del 18.2.2010.

La ricorrente, ritenendo che – ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del regolamento regionale n. 1 del 2009 e a seguito della integrazione documentale richiesta – sulla domanda si sia formato il silenzio assenso, ed evidenziando la necessità di ottenere un documento idoneo a rappresentare, nei confronti dei terzi, il titolo per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, in data 11.6.2010 ha inoltrato all’amministrazione comunale un atto di significazione con il quale richiedeva il formale rilascio del titolo documentale in questione, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.

Con il ricorso in trattazione, notificato in data 24.5.2011 e depositato in data 30.5.2011, la società ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto sulla predetta ultima istanza, deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Roma Capitale si è costituita in giudizio depositando documentazione concernente la vicenda.

Alla camera di consiglio del 14.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è inammissibile per le brevi considerazioni che seguono.

Ed infatti una volta perfezionatosi, attraverso il meccanismo del silenzio assenso, un provvedimento favorevole tacito, il procedimento autorizzatorio deve ritenersi concluso mediante assentimento del titolo richiesto; e sebbene, per definizione, l’assenso tacito rappresenti attività provvedimentale solo per fictio iuris, tuttavia, con la scadenza del termine per provvedere, si forma il provvedimento tacito che è esso stesso il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di cui trattasi, non essendo previsto nel sistema che il detto provvedimento tacito sia "doppiato" da un corrispondente documento cartaceo attestante il suo intervenuto rilascio.

Nella specie, pertanto, deve essere esclusa l’ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, ossia di un silenzio che esprime l’illegittima inerzia dell’amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso: il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione deve infatti ritenersi consumato con lo spirare del termine e la conseguente formazione tacita dell’atto di assenso, conclusivo del relativo procedimento.

Ma nemmeno è configurabile un silenzio inadempimento con riguardo all’istanza certificativa in quanto non sussiste alcun obbligo giuridico in tal senso: nessuna norma impone infatti all’amministrazione di pronunciarsi sull’avvenuta formazione del silenzioassenso. Né del resto – tenuto conto del carico istruttorio che detta verifica comporterebbe – può ritenersi che un obbligo avente un tale contenuto sia implicito al sistema e che quindi l’amministrazone sia tenuta ad emanare un atto che accerti l’avvenuta formazione di un titolo per via di silenzioassenso.

Attesa la peculiarità della questione in trattazione, si rinvengono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 07-10-2011, n. 36378 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 26 gennaio 2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Lucca in data 26 febbraio 2009 con la quale D.S.G.A., D.F.M., C.A. e C.M. (imputati dei reati di illecita detenzione, spaccio e traffico di stupefacenti) erano stati, il primo, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, il secondo, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ed il terzo e quarto, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa), riduceva la pena inflitta ai predetti imputati rispettivamente nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ( D.S.); anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa ( D.F.); anni quattro di reclusione ed Euro 16.660,00 di multa ( C. A.), confermando, invece, la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di C.M..

Ricorrono gli imputati D.S. e C.M. a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari e personalmente gli imputati D. F. e C.A..

In particolare il difensore del D.S. lamenta nullità della sentenza per violazione della legge processuale ( artt. 589 e 122 c.p.p.) per avere il difensore nominato nel giudizio di appello rinunciato ai motivi dell’impugnazione tranne per il punto relativo alla determinazione della pena, nonostante l’assenza dell’imputato all’udienza e la carenza di procura speciale.

Il difensore di C.M. denuncia erronea applicazione della legge processuale penale ( art. 192 c.p.p.) e carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato con riferimento all’episodio commesso il (OMISSIS).

Analoghi vizi processuali denunciano i ricorrenti D.F. e C.A. con riferimento alla loro affermazione di responsabilità.

I ricorsi degli imputati D.F.M., C. A. e C.M. sono manifestamente infondati.

Va premesso che tutti i suddetti imputati, ivi compreso il D. S., hanno nel corso del giudizio di appello rinunciato ai motivi afferenti la loro responsabilità, coltivando esclusivamente l’appello per la determinazione della pena.

Ne consegue l’inammissibilità dei gravami – tranne per quanto attiene al D.S. come si osserverà in prosieguo – non mancando di osservare in ogni caso come le doglianze sollevate con riferimento ad una riferita carenza di motivazione siano manifestamente infondate in relazione alle puntuali, ancorchè sintetiche, considerazioni svolte in proposito dalla Corte territoriale.

Per quanto invece riguarda il ricorrente D.S. è fondato il primo motivo di ricorso.

Anche il difensore del D.S. risulta aver rinunciato nel corso del giudizio di appello ai motivi di ricorso tranne quello riguardante la pena: tuttavia, stante l’assenza dell’imputato e la mancanza di procura speciale da questi conferita a quel difensore, tale rinuncia non ha alcun effetto.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che la rinuncia all’impugnazione proposta in sede di udienza (alla quale l’imputato non abbia preso parte perchè assente o contumace) dal difensore, anche fiduciario, sprovvisto di procura speciale ex art. 122 c.p.p., non produce alcun effetto processuale, considerato che il predetto difensore, se non specificamente incaricato dal proprio assistito, non ha tale facoltà, neanche nel caso in cui abbia proposto il gravame, mentre detta rinuncia conserva efficacia qualora l’imputato sia presente all’udienza. (Cass. Sez. 5^ 27.11.2009 n. 4429, Mbaye, Rv. 246152; Cass. Sez. 4^ 18.3.2004 n. 23609, Hamemi, Rv. 228784;

Cass. Sez. 5^ 18.5.2000 n. 6948, Sclavini, Rv. 216368).

Dagli atti che questa Corte ha il potere di esaminare trattandosi di vizio di natura processuale strettamente connesso allo svolgimento dell’udienza, non solo risulta che nel corso della udienza di discussione in cui il difensore ebbe a rinunciare a tutti i motivi di impugnazione tranne quello sulla pena, l’imputato era assente e nessuna procura speciale era stata da lui conferita al difensore, ma neanche nel corso delle udienze precedenti nel corso delle quali l’imputato era presente, nessuna procura speciale era stata rilasciata da valere poi per l’udienza (o le udienze) successiva.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio in ordine alla posizione del ricorrente D.S.G.A..

Stante l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai rimanenti imputati, costoro vanno condannati singolarmente oltre che al pagamento delle spese processuali anche al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio per quanto concerne la posizione di D.S.G.A.; dichiara inammissibili i ricorsi di D.F.M., C.A. e C. M. che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38665 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta con provvedimento del 26 novembre 2010 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di L.M.E. per il reato contestato al capo 22 della imputazione provvisoria, qualificando il fatto come tentativo di violenza privata, aggravata dal metodo mafioso di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, anzichè come tentata estorsione aggravata.

Ad L.M.E. era stato contestato di avere, in concorso con il fratello B. e con B.M., tentato di costringere M.L., presidente del consiglio di amministrazione della casa protetta per anziani "Villa Sorriso", a favorire la ditta Naccarato, controllata dalla cosca B., per i servizi funebri dei pazienti deceduti in quella struttura sanitaria.

Dall’ordinanza si apprende che i due fratelli L.M. avrebbero in diverse occasioni rappresentato a M.L. l’intenzione di B.M., conosciuto dal M. come "persona poco raccomandabile", di incontrarlo personalmente per discutere della faccenda, incontro sempre rifiutato ed evitato dalla persona offesa;

in particolare L.M.E. avrebbe detto a M. che ove avesse insistito nell’evitare di incontrare B. questi si "sarebbe offeso"; inoltre, sempre L.M.E. gli avrebbe fatto avere uno scritto riproducente l’avviso che avrebbe dovuto far affiggere in clinica per invitare i parenti dei degenti a rivolgersi, per i servizi di onoranze funebri, alla ditta Naccarato.

Contro l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 177 e 178 lett. b) c.p.p., rilevando che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad un fatto diverso da quello contemplato nell’originaria imputazione, in cui si contestava di avere costretto M.L. a dirottare i parenti dei pazienti deceduti verso l’impresa del Naccarato; nell’ordinanza impugnata, invece, si fa riferimento ad una condotta diretta a costringere i M. a far affiggere presso la Villa Sorriso un invito rivolto agli utenti di usufruire dei servizi funebri offerti dalla ditta Naccarato. Quindi, si contesta che in sede di riesame il Tribunale potesse procedere alla modifica della contestazione fattuale e per questo si chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), come conseguenza della oggetti va impossibilità di verificare l’effettiva rispondenza delle captazioni al contenuto delle trascrizioni eseguite, richiesta presentata dalla difesa e mai autorizzata dalla Procura. Si evidenzia come questa violazione, fatta valere anche in sede di riesame, è stata disattesa dal Tribunale che ha rilevato che i tempi strettissimi intercorsi tra l’istanza e la trattazione del riesame non hanno consentito all’ufficio della Procura di consegnare tempestivamente i supporti informatici su cui eseguire i controlli richiesti. Il ricorrente censura questa I’nterpretazione, ritenendo che il giudice del riesame non avrebbe potuto utilizzare i risultati delle intercettazioni oggetto della richiesta di accesso da parte della difesa, con la conseguenza che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale perchè proceda a nuovo giudizio prescindendo dal materiale captativo affetto dal rilevato vizio procedurale.

Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, perchè, da un lato, non risulta dimostrato l’accordo tra l’indagato e B.M., dall’altro, il Tribunale avrebbe travisato il contenuto di alcune intercettazioni.

Con l’ultimo motivo il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che, in pendenza del ricorso per cassazione, l’indagato è stato rimesso in libertà per cui è venuto meno l’interesse all’impugnazione.

Recentemente le Sezioni unite hanno ribadito che quando nelle more del ricorso viene revocata o diventa inefficace una misura cautelare custodiale, perchè possa ritenersi sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, "è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato" (Sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931, Testini; nello stesso senso, Sez. 6^, 15 novembre 2006, n. 9943, Campodonico).

In difetto di una espressa indicazione che dimostri l’intenzione di una futura utilizzazione della pronuncia, l’interesse in questione finisce per essere commisurato al probabile successo dell’azione di riparazione e l’impugnazione diventa lo strumento per rimuovere un pregiudizio futuro, solo teoricamente ed eventualmente collegato al provvedimento impugnato, laddove è pacifico che la situazione pregiudizievole che l’impugnazione tende a rimuovere deve porsi in rapporto causale con l’atto impugnato, del quale deve essere conseguenza immediata e diretta.

Ciò comporta, quindi, l’onere a carico del ricorrente di rappresentare l’esistenza di un simile interesse, anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all’art. 314 c.p.p., comma 4.

In conclusione, si ritiene che in tali fattispecie il carattere dell’attualità e della concretezza dell’interesse ad impugnare possa essere riconosciuto a condizione che la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento a tutti i motivi proposti, per i quali non risulta alcuna manifestazione di volontà diretta ad utilizzare la decisione al fine di proporre l’azione di riparazione ex art. 314 c.p.p..

Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che il ricorrente non debba essere condannato nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.