Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (17-09-2008), n. 36736 Inottemperanza all’alt del conducente di veicolo – Reato – Esclusione – Illecito amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.5.2007, il Tribunale di Trapani condannava B.F. alla pena di Euro 50,00, di ammenda perchè ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 650 c.p., per non avere osservato l’ordine di fermarsi intimatogli, per ragioni di giustizia e di ordine pubblico, da agenti della squadra volante della Questura di Trapani nel corso di indagini relative all’esecuzione di un furto aggravato commesso poco prima in territorio di (OMISSIS).
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per erronea applicazione della legge penale, sull’assunto che il fatto non integrava il reato previsto dall’art. 650 c.p., ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 192 C.d.S., comma 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale – costruita come reato dall’art. 650 cod. pen., e come violazione amministrativa dall’art. 192 C.d.S., comma 1, risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè’ la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte: ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionali, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 C.d.S., comma 1, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p., (Cass. Sez. 1^, 10 luglio 1998, Balestra, rv. 211147; Sez. 6^, 29 aprile 2003, Artese, rv. 225688).
La depenalizzazione della fattispecie relativa all’inosservanza da parte del conducente del veicolo del dovere di fermarsi non può intendersi limitata a ragioni inerenti alla circolazione stradale, ma deve considerarsi estesa anche a motivi estranei all’accertamento di infrazioni al codice della strada. Infatti, dell’art. 192 C.d.S., comma 4, dispone che "gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali" e del medesimo art. 192 C.d.S., comma 7, stabilisce che "chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.169,00, a Euro 4.678".
Resta in tal modo confermato che l’inosservanza del dovere di fermarsi costituisce illecito amministrativo anche se (ordine non attiene direttamente a ragioni inerenti alla circolazione stradale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Prefetto di Trapani per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Trapani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 32991 del 2011 Sentenza redatta da un magistrato che non risulta ricompreso tra i magistrati indicati nell’epigrafe

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Motivi della decisione

V. A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 5 ottobre 2010 con la quale è stata confermata la sentenza del GUP presso il Tribunale di La Spezia in data 22 settembre 2009 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, in ordine ai reati tentata rapina aggravata continuata e violenza sessuale.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex ad. 606, lett. c) c.p.p. con riferimento all’art. 525 c.p.p.
Il ricorrente lamenta la violazione del principio dell’immutabilità del giudice in quanto, secondo quanto risulta dalla sentenza la stessa è stata redatta dal dott. G. P., che non risulta ricompreso tra i magistrati indicati nell’epigrafe dell’impugnato provvedimento tra quelli facenti parte del collegio giudicante; la circostanza concretizzerebbe la nullità prevista dall’art. 525, comma 2, c.p.p., in base al rinvio previsto per il giudizio d’appello dall’ad. 598 c.p.p. , che sanziona appunto il principio di immutabilità del giudice, codificato sul piano internazionale dall’art. 6 della CEDU.
b) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett e ) c.p.p. con riferimento alla prova della penale responsabilità dell’imputato.
Il ricorrente lamenta la sottovalutazione operata dai giudici di merito dell’attendibilità delle testimonianza rese dai testi indicati dalla difesa, tanto da inviare gli atti relativi alle loro dichiarazioni alla Procura della Repubblica per competenza. Al contrario, in maniera immotivata, sarebbero state ritenute attendibili, coerenti e utili a fondare sulle stesse la declaratoria di responsabilità del prevenuto le testimonianze delle parti offese;
c) Inosservanza di nonne processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza ex ad. 606 lett. e) c.p.p., con riferimento agli artt. 64 comma 3 bis, 350, commi 3 e 6 e 191 c.p.p. conseguente vizio di motivazione ex ad. 606, lett. e) c.p.p.
Il ricorrente censura la qualificazione attribuita alle dichiarazioni rese dal ricorrente alla p.g. come spontanee, ai sensi dell’art.. 350, ultimo comma c.p.p. e la loro conseguente utilizzabilità, in palese violazione dell’art. 64 comma 3 bis c.p.p. Né potrebbe essere condiviso il giudizio di marginalità dell’importanza delle stesse, secondo la valutazione operata dalla Corte d’appello, perché proprio con riferimento al loro contenuto è stata ritenuta l’inattendibilità delle deposizioni testimoniali della difesa.
d) Inosservanza o erronea applicazione ex ad. 606 lett. b) c.p.p., con riferimento agli artt. 133, 81 cpv. e 62 bis c.p. e difetto di motivazione ex art. 606.lett. e) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena
Il ricorrente censura i criteri di dosimetria della pena utilizzati dai giudici di merito per pervenire alla quantificazione in concreto della stessa con il contemporaneo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Osserva la Corte che deve ritenersi infondato il primo motivo secondo cui la indicazione dei membri del collegio nella epigrafe della sentenza impugnata, in cui non risulta il nominativo dell’estensore della motivazione, comporterebbe una nullità assoluta ed insanabile della sentenza stessa, ai sensi deII’art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. a). In effetti la sentenza depositata l’11 novembre 2010 contiene nella motivazione e nella sottoscrizione finale l’indicazione come relatore del dott. G. P. mentre nella intestazione viene indicato, tra i componenti del collegio, il nome della dott.ssa T. B. anziché quello del collega P. Tuttavia dalla lettura del verbale della udienza in camera di consiglio del 5 ottobre 2010 dinanzi alla Corte d’appello di Genova, risulta che il collegio era composto dai dott. M. R. D’A., R. D. N. e G. P.; in base a tali atti non può dunque contestarsi che il dott. P. partecipò alla udienza, alla decisione ed alla lettura del dispositivo. Ed è utile sottolineare come all’udienza abbia partecipato lo stesso difensore di fiducia, il quale nel ricorso sottolinea esclusivamente la difformità tra epigrafe della sentenza e indicazione del nome dell’estensore della medesima, senza fare alcun riferimento al verbale d’udienza.
Ritiene pertanto la Corte che sia di assoluta evidenza, quindi, che si tratti di un semplice errore materiale commesso nella redazione grafica della intestazione della sentenza non essendovi alcun dubbio, in base alla documentazione presente agli atti, sulla effettiva composizione del collegio che ha partecipato all’udienza ed ha pronunciato la relativa deliberazione.
In questo senso il collegio ritiene che debba trovare applicazione il principio assolutamente prevalente in giurisprudenza, secondo il quale nel contrasto tra intestazione della sentenza, o dell’ordinanza, e risultanze del verbale del dibattimento sono quest’ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale. Tale documento fa fede infatti fino a querela di falso (v. Cass., sez. Il, 23 gennaio 2009, n. 18570, CED 244442, Cass., sez. III, 4 ottobre 2005, n. 41941, CED 232828; Cass., sez. I, 1″ aprile 2004, n. 20993, Ivone; v. anche Cass., 11 marzo 2008, n. 23983, CED 241240 con riferimento alla discordanza tra intestazione e dispositivo dell’indicazione dell’ufficio giudiziario), con la conseguenza che deve ritenersi emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale, senza che la circostanza dia luogo ad alcuna nullità, l’indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso parte alla deliberazione e che risulta invece dal verbale d’udienza. La circostanza costituisce infatti un mero errore materiale ed una semplice irregolarità formale, cui può essere posto riparo con la relativa procedura, dal momento che questa non importa una modifica essenziale dell’atto, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento (Sez. 3, 6 febbraio 1996, Fusco, m. 204.707; Sez. Un., 27 settembre 1995, Ricci, m. 202.402; Sez. 1″, 13 giugno 1991, Fontecchio, m. 188.315; Sez. 4″, 10 gennaio 1990, Esposito, m. 183.512; Sez. 2″, 21 novembre 1983, Cattozzo, m. 163.611). In questo senso non può essere accolto l’isolato orientamento in base al quale è stata ritenuta viziata da nullità assoluta le sentenza nel caso di attestazione riferita ai giudici che hanno deliberato, diversa dalla attestazione di quelli che hanno partecipato all’udienza riportata nel relativo verbale (Cass. sez. V, 4 novembre 2009, n. 47164, CED n. 245400), in cui peraltro è stato ritenuto che la modalità di compilazione materiale del verbale fosse inidonea a fare completa chiarezza sul punto.
Gli altri motivi sono manifestamente infondati.
Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento alle presunte contraddittorie motivazioni della persona offesa B., in realtà assolutamente coerenti in logica concatenazione dal momento di presentazione della querela allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla dedotta inattendibilità della C. che in realtà trova pesantissimi riscontri nel numero di targa dell’auto fornito agli inquirenti, che ha permesso di risalire al V. e nella disponibilità dell’appartamento nei pressi del luogo dove venne tentata la rapina in danno della seconda parte offesa, oltre ai riconoscimenti specifici effettuati da entrambe parti offese dell’imputato come autore dei delitti in loro danno, e al rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato di due coltelli a serramanico verosimilmente utilizzati per porre in essere i tentativi di rapina; allo stesso modo appaiono assolutamente generiche le contestazioni relative all’assenza di spontaneità delle dichiarazioni del V. nell’immediatezza del fatto, con la precisazione che, in ogni caso come hanno ritenuto i giudici di merito, le stesse sono assolutamente irrilevanti rispetto alla declaratoria di responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti come ritenuti in sentenza). Il superamento della prova di resistenza del giudizio finale di responsabilità, all’interno di una logica e coerente ricostruzione dei fatti ha fatto correttamente esprimere una valutazione di assoluta inattendibilità in ordine alle dichiarazioni dei testi della difesa raccolte in sede di indagini difensive, come tali meritevoli del vaglio della Procura competente.
Allo stesso modo appaiono attinenti esclusivamente a motivi di merito le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di dosimetria della pena, pienamente rispettosi dei parametri di cui all’art. 133 c.p. e 62 bis c.p., con riferimento alla gravità complessiva dei fatti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). E ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado del procedimento – una questione, quale quelle sopraricordate, che aveva formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione sul punto deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.”. ( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, in considerazione della manifesta infondatezza solo di alcuni punti del ricorso, va dunque rigettata l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve essere disposta la correzione dell’errore materiale sopraindicato, nel senso che dove nell’epigrafe della sentenza impugnata n. 2555/20 10 della Corte d’appello di Genova è scritto quale componente del collegio “T. B.” deve intendersi corretto e scritto “G. P.”;
manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo la correzione dell’errore materiale sopraindicato, nel senso che dove nell’epigrafe della sentenza impugnata n. 2550/2010 della Corte d’appello di Genova è scritto quale componente del collegio “T. B.” deve intendersi corretto e scritto “G. P.”;
manda alla cancelleria per le annotazioni di rito
Depositata in Cancelleria il 02.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-11-2010) 21-01-2011, n. 1829 Imputato irreperibile

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Svolgimento del processo

1. – La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella della Corte di Assise di Parma, deliberata il 9 dicembre 1999, che aveva dichiarato l’appellante P.L., restituito nel termine per impugnare, colpevole dei reati a lui ascritti:

– di omicidio volontario in danno di B.A., prima picchiato selvaggiamente e poi colpito con uno strumento da punta e taglio – verosimilmente un cacciavite – che penetrava attraverso la regione orbitale sinistra causando lesioni encefaliche irreversibili;

reato commesso in (OMISSIS) nella notte tra il (OMISSIS), con decesso della vittima avvenuto il (OMISSIS), aggravato dall’avere l’imputato agito per futili motivi: rivendicare il proprio diritto alla protezione di B.S. che, esercitando la prostituzione, era stata derubata della borsetta da altro extracomunitario -(capo A della rubrica);

– favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di B. S., fatti commessi in (OMISSIS) (capo B della rubrica);

e concesse le circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni ventidue di reclusione.

1.1. I giudici di appello, per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità: a) hanno rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla dedotta nullità delle notifiche eseguite all’imputato, che nell’atto di gravame si sosteneva essere stato illegittimamente dichiarato irreperibile, essendo stati i relativi decreti emessi in assenza delle ricerche indicate dalla dell’art. 159 c.p.p., a ragione del rilievo, che intanto, contrariamente a quanto dedotto, nei confronti del P. non erano stati emessi dei decreti di irreperibilità ma bensì due decreti di latitanza, rispettivamente in data 21 aprile 1998 e 10 novembre 1998, l’ultimo dei quali di poco precedente il decreto di citazione a giudizio, emesso il 13 novembre 1998, adottati all’esito di vane ricerche effettuate per dare esecuzione all’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’imputato, e condotte sia in (OMISSIS), ovvero l’abitazione del cugino e coimputato D.E., che lo ospitava;

sia nelle zone e nei locali, notoriamente frequentati da cittadini albanesi; che la polizia giudiziaria, tenuta a redigere a seguito della mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, un verbale di vane ricerche, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l’imputato possa trovarsi, non è vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità; che al momento dell’emissione dei decreti non erano noti i luoghi di residenza o dimora all’estero del P., presso il quale eseguire, in applicazione analogica dell’art. 169 c.p.p. ricerche in campo internazionale; (b) hanno respinto la richiesta, formulata nei motivi nuovi di impugnazione presentati dalla difesa, di rinnovazione del dibattimento mediante acquisizione delle dichiarazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p., da P.B.S., e ciò in quanto, anche volendo ritenere trattarsi di prova nuova, sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, le investigazioni difensive risultavano comunque compiute dal difensore all’estero (a (OMISSIS)) e ciò comportava la loro inutilizzabilità, conformemente alla più recente elaborazione giurisprudenziale in argomento (Sez. 1, Sentenza n. 23967 del 29/5/2007, Rv. 236594); che non risultava documentata in modo analitico l’avvenuta effettuazione degli avvisi prescritti dall’art. 391 bis c.p.p., comma 3, ulteriore profilo di inutilizzabilità delle dichiarazioni di cui trattasi; che infine la prova di cui viene richiesta l’assunzione nel giudizio di appello, deve consistere, necessariamente, in una prova suscettibile di assunzione nel giudizio di primo grado ma che per eventualità di vario genere colà non venne espletata, laddove, nel caso in esame, la documentazione delle investigazioni difensive, in assenza di un accordo di tutte le parti, non poteva essere acquisita nel giudizio di primo grado, prevedendo l’art. 391 decies c.p.p. una loro utilizzazione solo a norma degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p.; c) hanno rigettato il motivo di gravame, volto a sollecitare una derubricazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale, evidenziando al riguardo che le modalità dell’aggressione, ben descritte da alcuni testi ( M.F., B.L. e M.B.) e la gravissima e profonda ferita cagionata alla parte offesa (che presuppone necessariamente un colpo sferrato con ferocia e forza al volto) evidenziavano la volontà omicida degli aggressori, ovvero, quanto meno, che gli stessi avevano agito nella piena consapevolezza che i colpi sferrati al cittadino marocchino sarebbero potuti risultare mortali, osservando altresì, a confutazione del principale argomento addotto dalla difesa la circostanza che nessuno dei numerosi testi che assistettero all’aggressione aveva notato la presenza di un coltello ovvero di un cacciavite – che la lesione alla cavità orbitale subita dalla persona offesa fu certamente provocata da uno strumento di tal fatta, come da considerazioni del consulente tecnico del PM in atti; che la concitazione dell’episodio e la circostanza che i testi assistettero all’aggressione da una qual certa distanza e che gli aggressori erano accovacciati sulla persona offesa, costituivano elementi tutti che fornivano adeguata spiegazione delle ragioni per cui nessuno dei testi aveva riferito dell’uso di un coltello o di un cacciavite, strumento che il coimputato D., cugino del ricorrente, sentito in sede di incidente probatorio quale imputato di reato connesso, ha riferito esser stato preso dal P. o da altro connazionale, con ogni probabilità, dal cruscotto della sua vettura ove era riposto; d) hanno escluso che le concesse attenuanti generiche potessero considerarsi prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art. 61 c.p., n. 1, ostandovi la ferocia dell’aggressione e la determinazione evidenziata nel porla in essere.

2. – Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato sviluppando quattro motivi impugnazione.

2.1 – Con il primo motivo, si deduce in ricorso la nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 159 c.p.p. e del diritto di difesa dell’imputato (art. 24 Cost.), in ragione della nullità delle notifiche all’imputato, dichiarato irreperibile senza che venisse accertato in modo rigoroso l’impossibilità di rintracciarlo, anche mediante ricerche appositamente delegate agli organi di polizia giudiziaria, posto che sia il coimputato D. E., sia la teste G.M. avevano riferito in sede d’incidente probatorio, che il P. era solo di passaggio in Italia dovendo recarsi in (OMISSIS) con la S..

2.2 – Con il secondo motivo si deduce, ancora, la nullità della sentenza impugnata per omessa rinnovazione dell’Istruttoria dibattimentale, e segnatamente delle dichiarazioni rese da P. B.S., che costituivano prova nuova mai valutata nel giudizio di primo grado e del cui contenuto il difensore aveva avuto contezza solo dopo la presentazione dei motivi di appello.

2.3 – Con il terzo motivo, l’illegittimità della decisione impugnata, per vizio di motivazione ed omessa valutazione delle prove, in relazione al mancato accoglimento della derubricazione del reato di cui al capo A della rubrica in omicidio preterintenzionale, rimarcando al riguardo come nessuno dei testi escussi avesse riferito in merito all’utilizzo di un cacciavite e come l’unico riscontro a tale ipotesi accusatola era costituito dalle vaghe dichiarazioni del D.E., e che del tutto illogicamente i giudici di appello non avevano valutato quanto riferito dal teste F.L., secondo cui allorquando presso il distributore di benzina, luogo ove si svolse l’episodio delittuoso di cui è processo, sopraggiunse l’autovettura con a bordo l’imputato, gli occupanti che ne discesero "in mano non avevano alcun oggetto". 2.4 – Con il quarto ed ultimo motivo, l’illegittimità del mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, non avendo i giudici di appello adeguatamente motivato la propria decisione sul punto, omettendo di considerare che l’azione posta in essere dal P. era "finalizzata ad aiutare la fidanzata/moglie".

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di P.L. è basata su motivi manifestamente infondati e va quindi rigettata.

1.1 Quanto al primo motivo, il Collegio deve rilevare che le deduzioni difensive prospettate in ricorso risultano del tutto aspecifiche, nella misura in cui si limitano a denunciare, nuovamente, una violazione dell’art. 159 c.p.p., prescindendo del tutto dalie argomentazioni svolte sul punto dai giudici di appello, omettendo il ricorrente di considerare, in particolare, (a) che il giudizio di primo grado si svolse in assenza del P., in quanto costui si era reso latitante e non già irreperibile; (b) che il provvedimento che ha dichiarato la latitanza del ricorrente, era stato emesso a seguito della redazione, da parte della polizia, di un verbale di vane ricerche, conseguenza della mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, nel quale sì indicavano in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presumeva l’imputato potesse trovarsi, le quali, come ribadito anche di recente da questa Corte di legittimità (in termini, Sez. 5, Sentenza n. 4114 del 9/12/2009 dep. il 1/2/2010, imp. Hasanbelliu, Rv. 246098) non sono vincolate affatto, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. 1.2 Considerazioni analoghe valgono poi anche per il secondo motivo di impugnazione, posto che le censure mosse alla decisione dei giudici di appello di non disporre la rinnovazione del dibattimento – richiesta in grado di appello, per acquisire le dichiarazioni rese al difensore, ex art. 391 bis c.p.p. da P.B.S. – prescindono totalmente dalle motivate ragioni addotte poste a fondamento di tale statuizione, omettendo di considerare, in particolare, i pur evidenziati plurimi profili di inammissibilità della pretesa "prova nuova" ed in particolare che le dichiarazioni rese al difensore dalla B. non potevano essere prodotte direttamente nel giudizio di appello, risultando tale attività preclusa nel giudizio di primo grado, in forza del chiaro disposto dell’art. 391 decies c.p.p..

1.3 Anche il terzo motivo d’impugnazione, infine, relativo alla mancata derubricazione in omicidio preterintenzionale del reato contestato al capo A, si rivela infondato, in quanto con esso il ricorrente, lungi dal prospettare effettivi vizi motivazionali della sentenza impugnata, ripropone, senza prospettare significativi elementi di novità, delle argomentazioni difensive già disattese dai giudici di merito in base a valutazioni del tutto logiche e pienamente aderenti alle risultanze processuali (le dichiarazioni dei testi M., B. e Ma.; le emergenze della prova generica; le dichiarazioni del coimputato D.) che univocamente deponevano per l’esistenza negli aggressori del B. di un’effettiva volontà omicida, avendo costoro agito "nella piena consapevolezza che i colpi sferrati al cittadino marocchino sarebbero potuti risultare mortali". 2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 03-02-2011, n. 200 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

1. – Con ricorso notificato il 14/11/1997 e depositato il 10/12/1997 i ricorrenti in epigrafe indicati – (già) dipendenti della Regione Siciliana, collocati in quiescenza nel periodo 01.01.199430.12.1996 – hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione Siciliana in epigrafe indicato, e ne hanno chiesto (previa sospensione) l’annullamento, vinte le spese, nella parte in cui li esclude dalla cosiddetta P.E.O. (progressione economica orizzontale), per non essere in servizio alla data del 31.12.1996; nonché, nella parte in cui non vengono attribuiti taluni punteggi ai dipendenti con la qualifica di dirigente.

Deducono le seguenti censure:

– Violazione di legge: dell’art. 7, commi 1, 2 e 4, l.r. n. 38/91; degli artt. 14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/1995.

L’art. 4 del decreto impugnato si pone in contrasto con il principio della triennalità della contrattazione collettiva, e con le disposizioni contenute nel menzionato decreto n. 11/95, il quale individua il personale destinatario dell’accordo in quello in servizio nel periodo 01.01.199430.12.1996; il decreto impugnato avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare unicamente le percentuali dei beneficiari del nuovo istituto (P.E.O.) ed i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie, ed ha invece introdotto un requisito, quello di essere in servizio al 31 dicembre 1996, di cui non vi sarebbe traccia nel D.P.R.S. n.11/95.

Inoltre, il decreto impugnato consente l’attribuzione del beneficio economico anteriormente all’acquisizione del diritto;

– Violazione del principio dei diritti quesiti e dell’art. 2113 c.c.

Gli artt. 14 e 15 del decreto n. 11/95 hanno già fatto sorgere in capo ai dipendenti in servizio nel periodo 01.01.199430.12.1996 il diritto a partecipare alla graduatoria per l’attribuzione della progressione economica orizzontale (P.E.O.), dovendosi intendere per "anno precedente" quello anteriore agli anni 1994 e 1995;

– Eccesso di potere – illogicità manifesta.

Il decreto impugnato si presenta contraddittorio, in quanto, per un verso, determina la percentuale dei soggetti aventi diritto alla P.E.O., nonché il termine per il possesso dei titoli, con riferimento al personale in servizio alla data del 31.12.1993 (artt. 3 e 5); per altro verso, esclude dalla stessa progressione il personale non più in servizio alla data del 31.12.1996 (art. 4);

– Disparità di trattamento fra i ricorrenti e il personale in servizio al 31.12.1996 – violazione art. 3 Costituzione – difetto di motivazione.

Il decreto impugnato realizza una disparità di trattamento tra i dipendenti in servizio nel periodo 01.01.199430.12.1996 e quelli in servizio al 31.12.1996, senza alcuna motivazione.

2. – Si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana.

3. – Con ordinanza n. 51 del 13.01.1998 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, per insussistenza del periculum in mora.

4. – A seguito del decesso del procuratore costituito, entrambi i ricorrenti, indicati alle lettere sub A) e B) dell’epigrafe, si sono costituiti nel giudizio con nuovi procuratori, nella stessa epigrafe indicati, facendo proprie tutte le domande e le difese svolte.

5. – In data 23.12.2010 la resistente Presidenza della Regione Siciliana, nonché l’Assessorato Regionale della Funzione Pubblica (già Assessorato alla Presidenza), per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, hanno depositato memoria difensiva in vista della pubblica udienza, sostenendo l’infondatezza del gravame e chiedendone la reiezione.

6. – Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 i procuratori delle parti, presenti come da verbale, hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione.
Motivi della decisione

1. – In via preliminare il Collegio prende atto del decesso, in corso di causa, dell’originario difensore dei ricorrenti, come è dato evincersi dalla memoria di costituzione di uno dei due nuovi procuratori (cfr. memoria depositata il 24.11.2009 dall’avv. Angela Lombardo).

Peraltro, poiché entrambi i ricorrenti si sono costituiti per proseguire il processo, a mezzo di nuovi difensori, il ricorso collettivo – nel quale ogni ricorrente vanta una posizione esaminabile in via autonoma – può essere definito.

2. – Vanno ora prese in esame le eccezioni in rito formulate dalla difesa della resistente amministrazione, tendenti a sottrarre la presente controversia alla giurisdizione di questo Tribunale.

2.1. – Va preliminarmente vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione, per l’impugnazione di clausole contrattuali collettive e conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione non può trovare accoglimento.

La controversia in esame concerne, invero, questioni attinenti a rapporti di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, le quali restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall’art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998

Stante, pertanto, l’intervenuta proposizione del ricorso il 14.11.1997, lo stesso si presenta ammissibile.

2.2. – Va, quindi, esaminata anche l’eccezione di difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, per dedotta incidenza della pretesa sull’ammontare della fruita pensione.

Al riguardo, osserva il Collegio che la cognizione della vicenda contenziosa, ancorché sia relativa a pretese economiche, le quali potrebbero avere una refluenza sul trattamento pensionistico, spetta al giudice amministrativo e non alla Corte dei Conti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 62 del TU n. 1214/1934 e degli articoli 1 e 6 della legge n. 19/1994.

Va richiamata, sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo (Cons. St., Ad. plen., 1 dicembre 1995, n. 32; cfr. anche Cass. Civ., sez. un., 15 gennaio 2010, n. 528; Consiglio di Stato, VI, 22 settembre 2008, n. 4554; 8 agosto 2008, n. 3909).

Pertanto, spetta al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei Conti, la cognizione di controversia avente ad oggetto la mancata inclusione dei dipendenti tra quelli aventi tiolo alla progressione economica orizzontale, ponendo, la relativa domanda, una questione solo mediatamente ricollegabile – ancor prima che alla misura del diritto a pensione – alla determinazione della base pensionabile.

3. – Si può ora procedere all’esame, nel merito, del ricorso, il quale si presenta manifestamente infondato.

3.1. – Non è meritevole di adesione il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità del decreto del Presidente della Regione n. 35/97 sotto vari profili.

Quanto, in particolare, alla dedotta violazione del principio di triennalità dell’accordo contrattuale, l’impugnato decreto non viola detto principio – che, invece, correttamente recepisce – nel rispetto anche del limite temporale previsto (19941996), e non comporta, per ciò che si è appena detto, discriminazione col personale in quiescenza alla data del 31/12/1996.

Detto decreto ha completato un percorso iniziato con il D. Pr. Reg. n. 11/95 – di cui si assume, a torto, la violazione -, il cui art. 15, comma 3, prevede che "Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo saranno determinati, previa contrattazione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 38 del 1991, le percentuali e i criteri di valutazione"; a nulla rilevando, peraltro, che il decreto applicativo sia stato adottato oltre il previsto termine trimestrale dall’entrata in vigore del decreto n. 11/95, trattandosi di un termine di natura puramente ordinatoria (cfr. C.g.a., Sez. Riun., 29 gennaio 2002, n. 597/99; 6 febbraio 2001, n. 499/99).

Quanto alla circostanza che nel presupposto decreto n. 11/95 sia stato indicato, come periodo di riferimento, quello 01.01.199431.12.1996, ciò deriva proprio dall’applicazione del principio di triennalità della contrattazione collettiva, facendosi, comunque, salve le decorrenze espressamente previste per particolari istituti contrattuali.

Va, poi, rilevato che l’istituto della progressione economica orizzontale rinviene la propria disciplina generale – poi completata dal contestato decreto n. 34/97 – negli artt. 14 e 15 del decreto n. 11/95, i quali fanno un generico riferimento al personale di ruolo "al 31 dicembre dell’anno precedente".

Quanto alla dedotta illegittimità dell’art. 4 del decreto n. 34/97, per avere, in tesi, modificato il contenuto di quanto stabilito dal decreto n. 11/95, si rileva, in senso contrario, quanto segue.

L’art. 4 del D. Pres. Reg. 7 agosto 1997 n. 34 stabilisce, nella parte impugnata, che "Ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1996 potrà essere attribuita la posizione economica immediatamente superiore prevista agli artt. 14 e 15 del D. P.Reg. n. 11/95, purché abbiano maturato al 31 dicembre 1996 l’anzianità minima di 3 anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita ".

I ricorrenti, che non erano più in servizio a quella data, in quanto collocati in quiescenza tra l’1 gennaio 1994 ed il 30 dicembre 1996, e pertanto rimangono esclusi dal beneficio economico in questione, assumono, in sostanza, che il decreto introdurrebbe un requisito – quello cioè di essere in servizio alla data del 31/12/1996 -, non previsto dal D. P.R.S. n.11/95.

La censura non può condividersi.

Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il presupposto di essere in servizio alla data del 31/12/1996 si desume sia dall’art. 14 del citato decreto n.11/95, istitutivo della c.d. P.E.O., il quale, al comma 2, stabilisce: " La posizione economica superiore è attribuita al personale collocato nelle fasce funzionali, fermo restando il dipendente nelle qualifiche e fasce di appartenenza, in percentuali che saranno stabilite con le procedure di cui al successivo art. 15, arrotondate all’unità superiore, dei dipendenti della medesima fascia in servizio di ruolo al 31 dicembre dell’anno precedente"; sia dal successivo art. 15, comma 1, secondo cui: " Le posizioni economiche differenziate sono attribuite al personale di cui al precedente art. 14 in possesso dei requisiti di anzianità di effettivo servizio di ruolo di almeno tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, a seguito di valutazione annuale".

Ora, trattandosi di accordo di lavoro valevole per il triennio dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, ed essendo richiesto il requisito dell’anzianità minima di 3 anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita, deve ritenersi legittimo l’impugnato decreto n. 34/97, nella parte in cui prevede l’attribuzione della P.E.O. al personale che sia in servizio alla data del 31/12/1996.

Della questione in esame si è pure occupata la Corte dei Conti (v. Sez. giurisd. per la Regione Siciliana, 16 agosto 2000, n.883), che ha parimenti escluso l’estensione del beneficio economico in parola al personale regionale che, alla data del 31/12/1996, si trovava già in quiescenza.

Sul punto, va, invero, precisato che la Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) è un istituto giuridico, nato dalla trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., all’interno della categoria di riferimento: lo stesso si sostanzia, in particolare, in una procedura di selezione del personale in servizio.

Si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa categoria (o area per il comparto Ministeri), rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro, in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria.

Ora, trattandosi di istituto giuridico – sebbene avente riflessi di carattere economico sulla posizione del dipendente – consistente, in particolare, in una procedura selettiva, finalizzata a fare conseguire al personale interessato il livello economico superiore all’interno della medesima categoria, ne deriva, in primo luogo, la decorrenza – come accade di regola per tutti gli istituti giuridici – dalla data di entrata in vigore dell’accordo stesso o, dalla diversa data indicata – come nel caso in esame – nel medesimo atto.

Inoltre, dalla constatazione che si tratta di una procedura selettiva, e non già di un mero incremento della posizione stipendiale tabellare, deriva che la stessa debba necessariamente riguardare il personale in servizio; irragionevole sarebbe, al contrario, ricomprendere nella partecipazione a tale procedura il personale già in quiescenza alla data indicata.

Ora, che la Regione Siciliana decida di fare concorrere alla progressione economica coloro i quali risultano in servizio ad una data – la quale, in coerenza con quanto stabilito con il D.P.Reg.

n. 11/1995, coincide con il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione – non appare né irragionevole né irrazionale, atteso che, comunque, trattandosi peraltro di oneri finanziari connessi all’applicazione di accordi contrattuali, l’ente datore di lavoro deve pur sempre introdurre un limite temporale, al fine di determinare con certezza il bacino di utenza interna, che – giova ribadirlo – non può che essere quello del personale in servizio ad una determinata data, avente titolo alla partecipazione alle selezioni in interesse.

3.2. – Va respinto anche il secondo motivo, con cui si lamenta, in sostanza, l’avvenuta violazione di un "diritto quesito", asseritamente sorto nella sfera giuridica dei ricorrenti in virtù delle disposizioni contenute nei richiamati artt. 14 e 15 del decreto n. 11/95.

Va rilevato, in senso contrario a tale prospettazione, che le norme citate si limitano, come già accennato, a fare un generico riferimento al presupposto del triennio nella qualifica al "31 dicembre dell’anno precedente", e non al 31 dicembre 1994, come sostenuto dai ricorrenti: il che esclude che, nel caso a mani, sia possibile individuare l’esistenza dei vizi lamentati.

Va, inoltre, rammentato che le percentuali ed i criteri per la attribuzione della progressione economica orizzontale sarebbe dovuta avvenire "previa contrattazione" (art. 25, co. 3, decr. n. 11/95); di talché non è riscontrabile nel D.P.Reg. n. 11/95 alcuna attribuzione, ai ricorrenti, di un diritto di immediata attuabilità (cfr., in tal senso, C.g.a., Sez. Riun., 29 gennaio 2002, n. 597/99; 6 febbraio 2001, n. 499/99, citati).

3.3. – Il successivo motivo (eccesso di potere; illogicità manifesta) va parimenti respinto, per le argomentazioni già esposte nel superiore punto 2.1.

Quanto alla dedotta discrasia esistente tra la data del 31.12.1996 e quella indicata per la determinazione della percentuale dei soggetti aventi diritto (31.12.1993), è sufficiente rilevare che quest’ultimo termine era espressamente indicato nell’art. 15 del decreto. n. 11/95 e, come tale, non modificabile dal successivo decreto n. 34/97.

3.4. – Parimenti infondata è la censura con cui si lamenta la disparità di trattamento.

Infatti, come già ampiamente chiarito, l’attribuzione del beneficio della P.E.O. prevede una procedura selettiva, e il fatto che sia stata prevista la permanenza in servizio al 31.12.1996, oltre ad essere coerente con la disciplina generale contenuta negli artt. 14 e 15 del d. n. 11/95, pone un necessario limite temporale all’ambito di applicazione dell’accordo, comportante oneri finanziari in capo all’ente. Di talché, la circostanza che i ricorrenti, ormai in quiescenza alla data indicata, non siano destinatari di detta procedura selettiva non può comportare per ciò stesso una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti, i quali, in possesso di tale requisito, sono stati inclusi nelle relative graduatorie (cfr. Corte Cost., 5 marzo 1999, n. 62).

Peraltro, la censura si presenta anche inammissibile per carenza di interesse: se, infatti, la prospettazione è da intendersi nel senso che detta selezione avrebbe dovuto ricomprendere solo personale in servizio alla data di entrata in vigore dell’accordo, dall’accoglimento della stessa i ricorrenti non potrebbero trarne alcuna utilità, non facendo parte, in ogni caso, della platea appena indicata.

4. – Per quanto suesposto il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, respinto.

5. – Avuto riguardo al lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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