T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-12-2011, n. 3203

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge, erronea interpretazione e difetto di istruttoria, chiedendone l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza del ricorso proposto e chiedendone il rigetto.

All’udienza del giorno 24.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) A.L., colonnello dell’Esercito Italiano collocato in riserva, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione, ribadendo le argomentazioni già espresse con nota del 31.12.2009, ha respinto la richiesta di autorizzazione preventiva al rimborso della spesa per l’acquisto di protesi acustiche.

Tanto in relazione all’infermità di "ipoacusia percettiva bilaterale", di cui egli soffre, riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione medica ospedaliera di Milano sin dal 1986.

Va osservato che l’amministrazione resistente nel 2005 aveva autorizzato la spesa per l’acquisto delle protesi, mentre l’ultima istanza – respinta con il provvedimento impugnato – si riferisce alla spesa per la sostituzione degli apparecchi.

La determinazione gravata, che reca una decisione difforme da quella assunta nel 2005, si basa sul mutato quadro normativo ed in particolare sull’art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che, secondo la tesi sostenuta dall’amministrazione, non consentirebbe più il rimborso delle spese di cui si tratta, anche in considerazione della posizione espressa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere 3746/2008 datato 17.02.2009.

2) Con l’unico motivo proposto, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296, in quanto l’amministrazione non avrebbe rettamente interpretato i contenuti della norma e del suindicato parere del Consiglio di Stato e, comunque, sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti.

Le censure proposte non meritano condivisione.

La questione deve essere affrontata sulla base del quadro normativo di riferimento e delle modificazioni che esso ha subito nel tempo.

L’art. 1, commi 219, 220, 221, della legge 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha abrogato tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate, prevedendo, quale deroga alla regola generale ora vista, solo la permanenza in capo all’amministrazione, delle "prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale".

Successivamente, l’art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha affiancato a quella ora descritta un’ulteriore deroga al divieto per l’amministrazione di farsi carico delle spese di cura, stabilendo che "Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneotermali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali".

Il carattere espressamente derogatorio di simili disposizioni, rispetto al generale divieto per l’amministrazione di farsi carico delle spese di cura, evidenzia che la ratio sottesa a simili previsioni è quella di consentire l’intervento economico dell’amministrazione solo in presenza di situazioni del tutto peculiari, non correlate al normale e ordinario svolgimento delle attività tipiche del militare.

Vale osservare che la norma, che integra un limite al divieto generale dettato dalla legge finanziaria per il 2006 di porre le spese di cura in capo all’amministrazione, prevede la possibilità di fare gravare comunque sull’amministrazione non qualunque spesa di cura, ma solo quelle sostenute dal militare in conseguenza di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di "attività operative o addestrative", riconosciute dipendenti da causa di servizio.

La norma delimita oggettivamente l’attività che può giustificare l’onere economico dell’amministrazione, riferendosi non all’ordinaria attività di servizio, ossia alle ordinarie mansioni espletate dal militare, ma alle sole "attività operative o addestrative".

Insomma, il legislatore ha estrapolato dal complesso delle mansioni cui può essere addetto un militare, specie in tempo di pace, quelle il cui svolgimento può causare lesioni o ferite il cui carico economico deve essere sopportato dall’amministrazione.

Certo, la norma non definisce il contenuto specifico di tali attività, ponendosi come disposizione connotata da spiccata genericità; nondimeno, la ratio delimitativa e selettiva che sottende la disposizione induce ad interpretarla in modo coerente con le finalità che essa persegue.

Ecco allora che le attività di cui si tratta sono ragionevolmente riconducibili a quelle diverse e ulteriori dalle ordinarie mansioni espletate e che comportano la sottoposizione del militare ad un rischio di lesioni o ferite maggiore rispetto a quello eventualmente presente nelle attività routinarie.

Così, con riferimento al caso concreto, è diversa la condizione in cui opera l’Ufficiale a seconda che stia svolgendo attività di normale gestione del personale, da quella in cui versa allorché, in sede addestrativa od operativa, si trovi sottoposto ad un pericolo di pregiudizio per la propria integrità psicofisica eccedente quello cui è esposto nel corso delle ordinarie attività.

Pertanto è ragionevole ritenere che solo le attività addestrative o operative che sottopongono il militare ad un rischio maggiore di quello intrinseco nelle mansioni ordinariamente svolte giustificano l’aggravamento della posizione dell’amministrazione, tenuta a sostenere le spese per lesioni o ferite sopportate dal dipendente nel corso di simili attività.

Si badi, la logica dell’incremento del rischio, coerente con la funzione delimitativa della norma, comporta che non ogni attività addestrativa giustifica l’applicazione della disposizione di cui si tratta, ma solo quella che ha concretamente comportato la sottoposizione del militare ad un maggiore rischio.

Tali conclusioni sono coerenti con il quadro normativo complessivo, in quanto la stessa legge finanziaria per il 2006 ha previsto, quale deroga alla regola generale del divieto di porre le spese sanitarie a carico dell’amministrazione, solo la permanenza in capo a quest’ultima delle "prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale".

In tale caso il legislatore ritiene, in via presuntiva, che le missioni indicate comportino di per sé l’esposizione ad un maggiore rischio e ciò giustifica la deroga al divieto generale.

La legge finanziaria per il 2007 non ha un contenuto altrettanto preciso, limitandosi a richiamare in modo generico le attività addestrative od operative, ma ragioni di coerenza sistematica inducono ad interpretare tale locuzione in modo coerente con la ratio sottesa alla deroga prevista dalla legge finanziaria per il 2006, riferendo anche l’ulteriore deroga alle sole attività che comportano l’esposizione ad un rischio maggiore di quello ordinario.

Diversamente opinando non vi sarebbe un criterio oggettivo per delimitare la portata della deroga, perché qualsivoglia attività genericamente riconducibile all’addestramento del militare potrebbe integrare la previsione normativa.

Di fatto si giungerebbe ad una nuova generalizzazione della possibilità di porre a carico dell’amministrazione tutte le spese sanitarie, in contrasto con la scelta delimitativa effettuata con la legge finanziaria per il 2006 e con la logica dell’estensione settoriale della deroga desumibile dal contenuto letterale del già citato art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Né tale situazione implica un vuoto di tutela per il militare che abbia subito un pregiudizio a causa di un inadempimento dell’amministrazione nella predisposizione delle misure necessarie ad evitare che egli possa subire una lesione anche durante lo svolgimento della ordinaria attività di servizio.

Invero, in tale caso, ferma restando la disciplina del ristoro del pregiudizio riconosciuto dipendente da causa di servizio, l’interessato potrà azionare l’ordinaria responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in coerenza con la previsione degli artt. 1218 e 2087 c.c..

Le conclusioni raggiunte rafforzano la tesi già sostenuta dal Consiglio di Stato in sede consultiva, il cui contenuto è stato correttamente interpretato dall’amministrazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

Il riferimento va al parere espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale del 17.02.2009 n. 3746/2008.

L’organo consultivo ha condivisibilmente ritenuto che la ratio delle deroghe già richiamate è quella di circoscrivere la sopravvivenza della normativa abrogata a situazioni del tutto eccezionali, meritevoli di una particolare considerazione.

In particolare, l’art. 1, comma 221, della legge n. 266 del 2005 ha disposto l’abrogazione di "tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione", facendo comunque salva, in via generale, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, "la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato" (art. 1, comma 219); a ciò aggiungendo, in via eccezionale, l’anticipazione delle spese sanitarie, in relazione agli importi non corrisposti dal S.S.N., sostenute dal personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia di cui all’ultimo periodo del comma 221 dello stesso art. 1, ossia dal personale che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni internazionali di pace.

Insomma, solo la partecipazione a tale tipo di operazioni era stata ritenuta dal legislatore particolarmente meritevole di considerazione e di tutela.

Con la successiva legge finanziaria per il 2007, il legislatore "ha ritenuto che il suddetto regime derogatorio potesse essere esteso ad operazioni sul territorio nazionale che presentassero carattere di straordinarietà sia sotto il profilo della particolarità dell’evento che sotto quello del rischio affrontato dai militari coinvolti".

Invero, nel confermare implicitamente l’abrogazione di tutte le disposizioni che comunque pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, ha fatto salve le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, sostenute dal "personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia" e conseguenti a "ferite o lesioni" riportate "nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico", ovvero nello svolgimento di "attività operative o addestrative" riconosciute dipendenti da causa di servizio, ribadendo peraltro l’esclusione delle cure balneotermali, idropiniche e inalatorie.

"Il carattere eccezionale e derogatorio delle disposizioni in esame e la straordinarietà delle circostanze contemplate impongono di adottare criteri ermeneutici rigorosi e restrittivi, che privilegino una interpretazione il più possibile conforme alla lettera della norma" (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale del 17.02.2009, parere n. 3746/2008).

Va pertanto ribadito che, in base al vigente quadro normativo, le lesioni riportate nello svolgimento di "attività operative o addestrative" possono giustificare la corresponsione di un equo indennizzo se riconosciute dipendenti da causa di servizio, ma ciò non basta per porre a carico dell’amministrazione le spese sanitarie relative, tra l’altro, all’acquisto di apparecchi protesici.

Perché simili costi debbano gravare sull’amministrazione è necessario, in coerenza con l’indicata ratio della normativa derogatoria riferibile al caso in esame, che la lesione sia la conseguenza di attività operative o addestrative non ordinarie, ma connotate da straordinarietà, per avere sottoposto il militare ad un rischio straordinario, rispetto a quelli intrinseci nell’attività svolta, così producendo un evento lesivo del tutto particolare, non semplicemente dovuto a causa di servizio, ma straordinario nella sua oggettività.

Tali circostanze non si sono verificate nel caso di specie, come correttamente messo in luce dall’amministrazione, che ha esattamente ricostruito la situazione fattuale senza incorrere in alcun travisamento dei fatti.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente non ha partecipato ad operazioni addestrative od operative che lo abbiano esposto ad un rischio straordinario, da cui è derivata la lesione all’apparato uditivo, atteso che la patologia da cui è affetto risale all’ordinaria attività di addetto alle apparecchiature per telecomunicazioni, che ha comportato l’esposizione a rumori da cui è derivata la lesione suindicata, per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Insomma, la lamentata sottoposizione a continui traumi acustici è la conseguenza delle ordinarie mansioni cui il militare era adibito e non dipende dalla sottoposizione a rischi straordinari, in dipendenza della partecipazione a peculiari attività operative o addestrative, di cui non vi è traccia nella fattispecie concreta, sicché tale situazione può giustificare il riconoscimento della causa di servizio, come in concreto avvenuto, ma non legittima la pretesa di porre a carico dell’amministrazione le spese sanitarie per l’acquisto di protesi acustiche, poiché non è riconducibile alle situazioni derogatorie previste dal’art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.

3) In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nondimeno, la peculiarità della fattispecie di cui si tratta consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-06-2012, n. 9951

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi con sentenza dell’8 febbraio 1999 condannava il comune di Brindisi al risarcimento del danno liquidato in L. 124.708.656 nei confronti di M.P. per l’inadempimento degli obblighi assunti con una convenzione di lottizzazione stipulata il 26 ottobre 1966; inadempimento accertato con sentenza 18 aprile 1977 della Corte di appello di Lecce passata in giudicato.

In parziale accoglimento dell’impugnazione del M., la Corte di appello di Lecce con sentenza del 12 marzo 2001, elevava detta somma a L. 150.000.000, comprendendovi anche il guadagno non conseguito per la mancata realizzazione di strade ed impianti di illuminazione, ma tenendo conto del concorso di colpa del danneggiatoci sensi dell’art. 1227 cod. civ., che avrebbe potuto ridisegnare il programma costruttivo secondo gli indici di edificabilità ridotti dal comune.

La Corte di Cassazione, con sentenza 17 maggio 2006 n. 11498 cassava la decisione di appello limitatamente alla omessa liquidazione di un pregiudizio ulteriore per la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione promesse (scuole), nonchè al ritenuto concorso colposo del M.P., cui invece non poteva richiedersi di prestare acquiescenza a provvedimenti illegittimi che avrebbero dovuto indurlo al ridimensionamento del programma edilizio. Per cui, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 luglio 2010 ha condannato il comune di Brindisi al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 18.076,00, di cui Euro 12.911,00 quale mancato guadagno derivante dall’inadempimento all’obbligo di realizzare le scuole ed Euro 5.165,00 quale minore importo non liquidato dai giudici del primo appello per aver ritenuto il concorso di colpa del danneggiato nella mancata costruzione ed elettrificazione delle strade pubbliche.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi Rosa e M.G., nonchè F. e B.P., eredi di M.P., deceduto nelle more, tutti per un motivo; cui resiste il comune di Brindisi con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti,deducendo violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. censurano la sentenza impugnata per aver interpretato riduttivamente la statuizione della decisione di questa Corte laddove aveva escluso il concorso colposo del proprio, dante causa per mancato adeguamento del programma edilizio, dalla stessa ricavando che doveva essere risarcito il solo lucro cessante già liquidato in misura ridotta per l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. e non anche quello derivante dalla mancata utilizzazione dei suoli lottizzati (anche) per l’illegittimo silenzio rifiuto opposto dal comune sulle istanze di concessione edilizia presentate nel 1977.

Rilevano che tale pregiudizio escluso dal Tribunale non aveva formato neppure oggetto della consulenza, e che, su impugnazione del M., la sentenza del primo appello si era erroneamente pronunciata per avere escluso che si trattasse di una voce di danno autonoma, comunque non risarcibile per il concorso di colpa del creditore, che non aveva ridisegnato il programma costruttivo;

tant’è che la pronuncia era stata cassata sul punto e che la sentenza di rinvio aveva dato atto della cassazione senza tuttavia percepirne appieno le conseguenze. Le quali comportavano la liquidazione del risarcimento suddetto, anche perchè la sentenza di appello era stata censurata specificamente sul punto con il 4 motivo del ricorso, laddove aveva ritenuto assorbito il pregiudizio conseguente all’illegittimo rifiuto delle concessioni edilizie già compreso in quello in quello liquidato in relazione alla illegittima riduzione degli indici di edificabilità.

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La decisione impugnata non ha trascurato affatto il quarto motivo formulato dal M. nel precedente ricorso a questa Corte, per denunciare l’erronea inclusione del pregiudizio conseguente all’illegittimo rifiuto delle concessioni edilizie richieste nel 1977, in quello liquidato in relazione alla riduzione degli indici di edificabilità: in quanto ha dato atto del contenuto della decisione del primo appello laddove aveva esaminato la questione risolvendola in senso sfavorevole al M. "considerato che i progetti del 1977 riproducevano i progetti presentati nel 1968" (pag. 5 sub 5), così come del ricorso per cassazione proposto dall’attore (anche) contro questa statuizione: tuttavia accolto esclusivamente con riguardo all’asserito concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno (oggetto del 3 motivo di ricorso), per non avere presentato un progetto edificatorio conforme all’indice di edificabilità illegittimamente ridotto dal comune di Brindisi (pag.

6-7 sent.). Sicchè ha correttamente concluso che detto parziale accoglimento non autorizzava il M. ad ampliare il thema decidendum, nè era estensibile ad altre voci di danno o a questioni diverse da quelle considerate dalla Suprema Corte: altrimenti ponendosi nel nulla o limitandosi gli effetti intangibili della sua pronuncia (pag. 9).

Siffatta conclusione non è censurabile in relazione ad alcuno dei profili dedotti dagli eredi M.: non in ordine alla ricostruzione della vicenda processuale perchè Cass. 11498/2006 ha effettivamente riferito e poi esaminato detto motivo del ricorso che riproponeva la questione della voce del danno derivante dal rifiuto di provvedere sulle domande di concessione presentate nel 1977, che ha espressamente respinto: dichiarando di condividere la sentenza di appello – confermata sul punto – proprio perchè "la precedente individuazione del danno non lasciava spazio per un ulteriore pregiudizio" (pag. 6). E, neppure con riguardo alle conseguenze giuridiche del rigetto del motivo, che erano necessariamente quelle della avvenuta formazione del giudicato interno sulla questione, perciò precludendone la (ri)proposizione in sede di rinvio (e, più in generale nel prosieguo del giudizio: Cass. 8485/2003; 15952/2006) con riguardo sia al principio di diritto affermato sull’identità dei due pregiudizi fatti valere dal M., sia sui presupposti fattuali della relativa voce di danno, nonchè sulla sua non più consentita risarcibilità in aggiunta a quella derivante dall’inadempimento del programma costruttivo del 1968 da parte del comune.

La preclusione in questione, poi, non può essere aggirata e posta nel nulla con l’espediente di interpretare il termine "assorbimento" utilizzato dalla sentenza di rinvio per respingere la doglianza, come sinonimo di "trasferimento" della posta risarcitoria con essa pretesa in quella asseritamente più ampia oggetto del terzo motivo, invece accolto, con cui il M. aveva censurato il ritenuto concorso colposo del suo comportamento nella produzione del danno: non soltanto per la ricordata motivazione espressa dalla Cassazione a sostegno del rigetto della censura che ha inequivocabilmente individuato il danno risarcibile esclusivamente nel comportamento illegittimo tenuto dall’amministrazione nel 1968, escludendo che la vicenda inerente al rifiuto delle concessioni del 1977 avesse potuto provocare "un ulteriore pregiudizio". Ma anche perchè la cassazione della sentenza del primo appello era avvenuta per violazione della normativa dell’art. 1227 cod. civ. sul concorso colposo del debitore nella causazione del menzionato danno dallo stesso dedotto; per cui la Corte di rinvio era tenuta soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare la valutazione dei fatti acquisiti al processo, nè di ampliarli con l’introduzione di questioni ovvero di un thema decidendum diversi da quello discusso nelle precedenti fasi processuali ed in relazione al quale la Corte di Cassazione aveva accolto la censura (Cass. 7635/2003; 11939/2006): limitatamente al mancato adeguamento del programma edilizio non adempiuto dal comune ed erroneamente addebitato al danneggiato dalla sentenza del primo appello che in relazione a tale posta aveva diminuito l’importo del risarcimento del danno.

Pertanto cassata la riduzione risarcitoria perchè detto comportamento (ridisegnamento ed adeguamento del programma) non era esigibile dal creditore, il carattere chiuso del giudizio di rinvio ed il limitato ambito del riesame commesso alla Corte salentina non comportava affatto la riconsiderazione di ogni altra voce di danno prospettata dal M. nel giudizio di merito ed ivi non accolta, nè la riapertura del thema decidendum su ciascuna di esse,ma esclusivamente il ripristino della intera voce risarcitoria inerente alla non completata edificazione prevista dall’originario programma del 1968, penalizzata dal giudice del primo appello con riferimento sia alle strutture che dovevano essere realizzate (pag. 10 sent.), che al ritenuto concorso colposo del danneggiato (pag. 11 sent.):

ripristino che la sentenza impugnata ha puntualmente compiuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Brindisi in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47617

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Svolgimento del processo

G.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Genova confermava quella del tribunale di La Spezia con cui in data 15 maggio 2007 era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6 perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, violava l’obbligo di presentazione presso gli uffici della questura in concomitanza con eventi calcistici nei mesi di ottobre e novembre (OMISSIS) recandosi in ritardo presso l’ufficio indicato nella prima occasione ed omettendo del tutto di adempiere a tale incombenza nelle successive occasioni.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la carenza di motivazione sul motivo di appello con si lamentava la carenza dell’elemento soggettivo del reato per l’irregolare notifica del provvedimento di convalida del gip del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione.

2) la violazione dell’art. 157 c.p. essendo i reati estinti per l’intervenuta prescrizione in quanto la sentenza della corte di appello di Genova è stata resa in data 19 settembre 2011 e, dunque, oltre il termine di sette anni e sei mesi della consumazione del reato risalenti, come detto in precedenza, all’ottobre ed al novembre (OMISSIS).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo si rileva anzitutto che i giudici di appello hanno rigettato lo specifico motivo di gravame concernente l’asserita carenza dell’elemento soggettivo rilevando che agli atti risultava la notifica per l’imputato in data 1 ottobre 2002 del provvedimento di convalida del gip emesso in data del 5 luglio 2002.

In più sottolineavano i giudici di appello il carattere recidivante della condotta dell’imputato gravato di uno specifico precedente per fatti commessi il (OMISSIS) sempre in relazione all’inosservanza dell’obbligo di comparizione all’autorità di PS in occasione di manifestazioni sportive.

La corte di appello ha pertanto adeguatamente risposto al rilievo del ricorrente il quale in questa sede omette invece del tutto di indicare le ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe caduta in errore sulla avvenuta notifica del provvedimento di convalida.

Per quanto concerne la prescrizione è vero che la stessa sarebbe maturata in via ordinaria tra il 26 aprile ed il 19 maggio 2011 in relazione alla data degli episodi indicati nella contestazione.

Tuttavia il ricorrente non tiene conto evidentemente delle sospensioni della prescrizione verificatesi tra il 16 maggio ed il 19 settembre 2006 per legittimo impedimento del difensore nonchè dal 19 settembre al 31 ottobre 2006 per astensione dalle udienze del difensore, per un totale, quindi, di giorni 139.

Ciò comporta che i reati non potevano ritenersi comunque prescritti alla data della decisione di appello.

Vero è che il reato sarebbe prescritto invece alla data odierna ma, come più volte affermato da questa Corte, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa, quindi, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (ex plurimis Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266 ; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004 Rv. 228349).

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13978

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Svolgimento del processo

Che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perchè erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.

che il rigetto della domanda è stato motivato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione;

che l’originaria ricorrente chiede la cassazione della decisione sulla base di due motivi;

che l’INPS ha depositato con procura;

che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che l’INPS ha preso parte alla discussione in udienza.

Motivi della decisione

Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della eccezione di decadenza, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sul punto con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza.

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n. 7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (preclude, cioè, l’esercizio del diritto e determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato;

che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto compatibile il principio costituzionale del giusto processo con l’esclusione del prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza sostanziale dall’azione per il decorso dei termini previsti dalla legge (Cass. n. 26019 del 2008);

che, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nel caso di specie nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio;

che la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione giudiziaria, in presenza di una statuizione implicita di rigetto della eccezione di decadenza, non si pone in contrasto con la decisione di questa Sezione lavoro (sent. n. 7122 del 2012) richiamata nelle memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in quanto, dalla lettura della relativa motivazione, non emerge se, nel caso ivi esaminato, il primo giudice aveva statuito esplicitamente o meno sulla decadenza;

che pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale;

che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (v. Sez. un. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;

che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 7245 del 2012), dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come, infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245/2012, la espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle Sezioni unite del 2009;

che, pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 è inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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