Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3683 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. V.S., proprietario di una autovettura che, condotta dalla moglie, era rimasta danneggiata in un sinistro stradale in seguito all’impatto con un trattore ad un incrocio in cui il semaforo non funzionante non aveva consentito alla conducente di fermarsi per dare la precedenza, otteneva dal Giudice di Pace la condanna del Comune di Greve in Chianti. Chiesto il risarcimento di circa Euro 10.500,00, il giudice – decidendo in via equitativa – affermava la responsabilità del Comune e determinava l’importo dovuto in circa Euro 7.800,00, oltre accessori.

1.1. Su appello del Comune, che riproponeva il difetto di competenza del giudice adito essendo il valore della controversia eccedente il limite generale (Euro 2.582, 28) e non potendosi applicare quello speciale (Euro 15.493,71) per i danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti, il Tribunale dichiarava l’incompetenza per valore del giudice di pace, condannando il V. alle spese del giudizio di primo e secondo grado.

La sentenza (31 gennaio 2006) ha dichiarato l’incompetenza del giudice di pace, non rientrando la domanda nella materia della circolazione stradale ai sensi dell’art. 7 c.p.c., avendo il V. basato la propria domanda sulla, responsabilità del Comune, quale proprietario della strada e responsabile della manutenzione del semaforo. Ha. aggiunto che la sentenza "sarebbe" nulla per difetto assoluto di motivazione e che in nessun caso "potrebbe ravvisarsi" una responsabilità della P.A..

2. Il V. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi e ha depositato memoria. Ha resistito con controricorso il Comune.

3. Il ricorso è inammissibile perchè la sentenza sarebbe stata impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, nel quale si sarebbe potuto convertire il presente ricorso se fosse stato comunque rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

3.1. Deve premettersi che, secondo giurisprudenza costante (da ultimo, Cass. n. 5455 del 2005, in riferimento all’ammissibilità del regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c.), il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace e giudice unico di primo grado, in ordine alle controversie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma è quello promiscuo della materia in relazione al valore; con la conseguenza che la pronuncia di incompetenza all’attenzione della Corte è una pronuncia di incompetenza per materia in relazione al valore della controversia.

3.2. E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte (a partire da Cass. n. 5221 del 2002), che le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello nei confronti di una decisione del giudice di pace che abbia a sua volta deciso sulla sola competenza – nei cui confronti, alla stregua dell’art. 46 cod. proc. civ., non è proponibile il regolamento di competenza – e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito (come nella specie), sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata prescritto dall’art. 47 cod. proc, comma 2.

Nella specie, non ricorrono gli estremi per la conversione, atteso che il ricorrente ha dedotto che la sentenza non gli è stata notificata, ed ha esercitato il diritto di impugnazione nel termine ed. lungo, non indicando se e quando la sentenza gli è stata comunicata. Non risulta, perciò, dimostrata, come era onere del ricorrente, la tempestività della proposizione del rimedio di cui all’art. 42 c.p.c., una volta convertito in esso il ricorso ordinario.

3.3. Alla applicazione di questi pacifici principi non osta la circostanza che la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato l’incompetenza del giudice di pace, ha aggiunto che la sentenza del giudice di pace "sarebbe" nulla per difetto assoluto di motivazione e che in nessun caso "potrebbe ravvisarsi" una responsabilità della P.A.. Infatti, le argomentazioni di merito del giudice di appello non rilevano ai fini dell’individuazione del corretto mezzo di impugnazione, posto che si riferiscono a giudizi ipotetici, espressi dal giudice che aveva già dichiarato l’incompetenza per materia del giudice di primo grado, i quali non hanno alcuna incidenza sulla ratio decidendi e sulla conseguente statuizione, che è relativa esclusivamente alla declaratoria di incompetenza.

4. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore del resistente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4685 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 4 agosto 2010, il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto nell’interesse di B.C. avverso il rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare in atto, osservando che – non essendosi contestata in sede di riesame la gravità indiziaria ma le sole esigenze cautelari – non rappresentava elemento nuovo, atto a fondare una rivalutazione del compendio indiziario, l’esito di una consulenza di parte fondata solo su una ridotta percentuale delle fatture oggetto di contestazione.

Quanto alle esigenze cautelari, il giudice dell’appello de libertate, condivideva la valutazione operata dal Tribunale in prime cure, secondo cui il mero decorso del tempo e la indisponibilità della società Oleodinamica non comportasse la rescissione con l’organizzazione criminale di riferimento ed il venir meno del percolo di reiterazione dei reati.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce la insussistenza di alcuna preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, considerata l’esistenza di elementi nuovi e la necessità di apprezzare le circostanze di fatto preesistenti ma mai valutate. Si lamenta, in particolare, che il giudice del gravame non abbia motivatamente delibato una relazione concernente la situazione dei crediti vantati dalla Oleodinamica Isa s.a.s nei confronti della fallita ECO4 e una ordinanza dello stesso Tribunale in sede di riesame, adottata nei confronti di altro concorrente, nonchè documenti esistenti agli atti della indagine, mai espressamente esaminati. Si lamenta, poi, che il tribunale abbia trascurato le ragioni per le quali sarebbero state considerate solo in parte le fatture in sede di consulenza, e non abbia tenuto conto del fatto che in quella sede era stato effettuato dal consulente l’adeguamento del costo e dei prezzi, ricalcolando gli importi in lire.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare che gli effetti preclusivi che scaturiscono dal cosiddetto giudicato cautelare, non si estendono a tutte le questioni deducibili, ma solo a quelle dedotte ed effettivamente decise, con l’ovvia conseguenza di legittimare la riproposizione della richiesta di revoca della misura, non soltanto in presenza di un novum fattuale positivamente emerso in un momento successivo alla precedente statuizione giurisdizionale coinvolgente il presupposto della gravità indiziaria, ma anche alla luce di elementi preesistenti, ma mai dedotti e valutati (cfr. sul punto, ex multis Cass., Sez. 4, 4 giugno 2009, Mariani; Cass., Sez. un., 24 maggio 2004, c. fall. in proc. Romagnosi). Nella specie, il Tribunale adito in sede di gravame de libertate, si è limitato ad operare una scarna disamina dei risultati scaturiti da una consulenza di parte, liquidandone l’apporto probatorio sulla base di rilievi fondati sulla asserita parzialità degli elementi valutativi e sulla valuta presa in considerazione. Delibazione, dunque, del tutto apodittica e lacunosa, non soltanto in riferimento ai puntuali rilievi posti in luce dal ricorrente, ma anche in considerazione del complessivo quadro delle circostanze e della documentazione che lo stesso ricorrente aveva – come emerge dagli atti – rispettivamente prospettato e prodotto, tanto in sede di domanda di revoca che in occasione dell’appello proposto all’odierno giudice a quo.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio, per nuovo esame della intera tematica devolutiva dal ricorrente, sui diversi punti che hanno formato oggetto della impugnazione proposta ai giudici del merito.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1128

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 1348 del 1997, l’odierna appellante ha impugnato:

a) il provvedimento 16 giugno 1997, n. 2, con cui la Capitaneria di porto di Porto Torres le ha ingiunto di sgomberare un’area demaniale abusivamente occupata, entro 15 giorni;

b) il provvedimento 17 giugno 1997, n. 11227, con cui il medesimo organo le ha negato la concessione demaniale marittima sull’area predetta;

c) il provvedimento 9 maggio 1997, n. 1, con cui il medesimo organo aveva ingiunto lo sgombero di detta area ad altra persona diversa dalla proprietaria.

2. Il Tar adito ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe, osservando che:

a) la domanda presentata dall’interessata sarebbe da qualificare come istanza di sanatoria per abusiva occupazione di suolo demaniale;

b) anche a voler qualificare la domanda come istanza di concessione demaniale, il ricorso sarebbe infondato, essendo sufficientemente motivato il diniego opposto dall’amministrazione;

c) l’amministrazione avrebbe comunque tenuto conto, prima di ordinare lo sgombero, della domanda di sanatoria, ritenendola motivatamente non accoglibile;

d) il termine di 15 giorni assegnato per lo sgombero è congruo.

3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, la quale ha dedotto anzitutto che il diniego di concessione si fonderebbe sulla circostanza che la concessione consentirebbe l’uso esclusivo di bene demaniale, senza tener conto che l’art. 36 cod. nav. consente l’uso esclusivo, che è proprio l’oggetto della concessione demaniale.

Non sarebbe inoltre stato considerato che in fatto il muretto a secco e il pontile esisterebbero da oltre 40 anni, e dunque per tale periodo l’uso esclusivo sarebbe stato di fatto assentito.

3.1. Le censure così riassunte sono infondate.

E’ vero che in astratto sono ammissibili concessioni del demanio, che ne conferiscono un uso esclusivo, tuttavia spetta all’Amministrazione valutare caso per caso se l’uso esclusivo è compatibile con la destinazione all’uso pubblico del bene demaniale.

Nel caso di specie la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati è stata compiuta e si è conclusa con un giudizio di non compatibilità dell’uso esclusivo con l’interesse pubblico.

Tale giudizio è immune da vizi logici o di travisamento, poiché ha tenuto adeguatamente conto dello stato dei luoghi e della prevalenza dell’interesse pubblico a consentirne la fruizione da parte della collettività.

Né rileva che in fatto che le opere private insistenti sul demanio non sono mai contestate per oltre 40 anni, perché una situazione di mero fatto palesemente contra legem non può dar luogo a una pretesa legittima, né ad un legittimo affidamento, e non giustificava di per sé il rilascio della concessione.

4. Con il secondo mezzo si lamenta che in pendenza di domanda di sanatoria non potevano essere adottati provvedimenti repressivi, e che il termine assegnato per lo sgombero è stato troppo breve.

4.1. La censura va disattesa.

Dall’esame della documentazione acquisita, risulta che l’amministrazione si è pronunciata sull’istanza di sanatoria contestualmente all’ordine di sgombero, mediante il diniego di concessione, sicché non può ritenersi violata la regola secondo cui prima di ordinare lo sgombero va valutata la possibilità di sanatoria.

Il termine assegnato per lo sgombero, pari a 15 giorni, non è eccessivamente breve avuto riguardo alla modesta entità delle opere da rimuovere e non avendo la ricorrente dedotto quali sarebbero le difficoltà di rimozione nel rispetto del termine (e ciò a tacer del fatto che comunque l’interessata non ha eseguito il provvedimento anche in pendenza del giudizio).

5. In conclusione l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1453 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e onorari del secondo grado di lite nella misura di euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-03-2011, n. 9444

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 20 gennaio 2009, il GIP del Tribunale di SIENA – sentite le parti in camera di consiglio a seguito di opposizione della persona offesa – disponeva l’archiviazione del procedimento penale promosso a carico di M.A. – quale indagato del delitto di furto di legna commesso in danno di C.R. – sul presupposto della ritenuta inutilità di procedere al dibattimento per avere il prevenuto agito nel plausibile convincimento del consenso dell’avente diritto, come era accaduto in precedenza e quindi in difetto di dolo.

Ricorre per cassazione la persona offesa per tramite del difensore deducendo l’abnormità del provvedimento Impugnato. Il GIP ha compiuto una valutazione degli atti acquisiti dal P.M. che non gli era propria e che – anzi – gli era preclusa giungendo, per un verso, ad escludere, in veste di giudice della responsabilità e senza aver svolto l’istruttoria, l’elemento soggettivo del reato e per l’altro, a disattendere le risultanze oggettive delle indagini di P.G. che gli avrebbero imposto di richiedere al P.M. di formulare il capo di imputazione a carico di M.A.. Si versa quindi in ipotesi di provvedimento abnorme, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, poichè l’ordinanza di archiviazione, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, risulta in realtà emessa al di fuori dei casi consentiti e dei presupposti in concreto previsti.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

In linea di principio, nella specifica materia in esame, in tanto può configurarsi l’"abnormità" dell’ordinanza di archiviazione in quanto sussistano vizi "in procedendo" od "in judicando" del tutto imprevedibili, si da esser consentito proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quale unico rimedio esperibile avverso il provvedimento (cfr. Sez. 1 n. 1560 del 23 febbraio 2009 – dep. 18 marzo 1999 – imp. Bentivegna).

Non ravvisandosi, al contrario, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio od alcun vizio "in judicando", appare precluso costringere il P.M. all’esercizio dell’azione penale quando già risulti palese l’inutilità del dibattimento per difetto dell’elemento soggettivo del reato, reso manifesto dalle indagini eseguite, al pari della sopravvenienza obiettiva, ad esempio, di una causa estintiva del reato. Segue quindi il rigetto del ricorso con ogni ulteriore onere di legge a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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