Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2011, n. 12911 Pensione di anzianità e vecchiaia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 845/07 del 15 giugno 2007, accoglieva l’appello proposto da E.L., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo avente ad oggetto la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sin dal 1 aprile 2003 (vale a dire dal 1 giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile), anche ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 e, la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze di pensione maturate dal 1 aprile 2003 al 31 marzo 2004, il tutto con interessi di legge e con vittoria delle spese di giudizio.

2. La Corte d’Appello dichiarava che l’ E. aveva diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia dal 1 aprile 2003 e condannava l’INPS a corrispondere gli arretrati maturati, con gli interessi di legge. Compensava tra le parti le spese di giudizio.

In particolare la Corte d’Appello riteneva di non poter seguire l’orientamento di questa Corte, come statuito nella sentenza n. 4392 del 2007, sul punto controverso.

3. Ricorre l’INPS per la cassazione della suddetta pronuncia formulando un motivo di ricorso.

4. L’Inps ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di più disposizioni normative: L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, D.L. n. 463 del 1983, art. 18 conv. nella L. n. 638 del 1983, R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, L. n. 218 del 1952, art. 2, D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6. 1.1. Dopo aver richiamato il contenuto della citata disciplina, il ricorrente, censura la sentenza della Corte d’Appello, deducendo come, a differenza dell’assegno di invalidità, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non si realizza automaticamente al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ma solo a seguito di specifica domanda dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in questione. Ciò, non potendo applicarsi in via analogica la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 e in ragione della giurisprudenza di legittimità, come affermatasi nel tempo in materia (sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 6603 del 1998, n. 11411 del 1997, n. 855 del 2006, n. 4392 del 2007).

1.2. L’INPS, in relazione al suddetto motivo di ricorso ha formulato il seguente quesito di diritto: se nel caso di trasformazione della pensione di invalidità ante lege n. 222 del 1984 in pensione di vecchiaia, la trasformazione si realizzi automaticamente, al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure a seguito di specifica domanda presentata dal 1"interessato e se, quindi, la pensione di vecchiaia abbia decorrenza dal momento del perfezionamento dei requisiti oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Preliminarmente, va osservato che la sentenza n. 4392 del 2007 – dopo aver ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9492 del 2004, avevano statuito che "deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafìci e contributivi, e ciò sia in forza della L. n. 222 del 1984, art. 1, (che ha introdotto la regola della trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell’art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia" – affermava (richiamando, altresì la sentenza n. 6603 del 1998) che non poteva disconoscersi (tanto meno in sede interpretativa delle norme del sistema) il mutamento al titolo della pensione a chi voglia optare per un tipo di pensionamento più vantaggioso (ricorrendone ovviamente, anzitutto, i requisiti contributivi), di tal che ne consegue che occorre presentare la domanda di trasformazione e che la data di detta domanda determina la decorrenza della pensione di vecchiaia, che sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in parola.

Tale orientamento, che viene condiviso, è stato confermato da successive sentenze della Corte (si richiamano, in particolare Cass. n. 2879 del 2008,e n. 24772 del 2009).

Come affermato dalle citate pronunce, per quanto riguarda la pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939, nessuna disposizione normativa prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia.

Del resto, la stessa possibilità di mutamento del titolo di pensione – anche nei casi di espressa domanda dell’assicurato – in particolare la possibilità di ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia – è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza.

Detto contrasto è stato, poi, risolto in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza, sopra richiamata, n. 8433 del 2004 in base al rilievo secondo cui è immanente, nel nostro sistema pensionistico, il principio della mutabilità del titolo.

L’esistenza di un tale principio, peraltro, non può risolversi in danno dell’assicurato e, dunque, – in difetto di una specifica previsione di legge che consideri automatica la trasformazione di un trattamento pensionistico in un altro – non può che concretarsi nel riconoscimento, all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi) della facoltà di richiedere la trasformazione e, perciò, nel riconoscimento di uno specifico diritto di opzione che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso.

Nè può affermarsi – come afferma la sentenza impugnata – che la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sia direttamente applicabile alla fattispecie dell’invalidità disciplinata dalla normativa anteriore.

La norma, sicuramente di carattere eccezionale -ove si consideri che, in materia di prestazioni previdenziali, la domanda dell’interessato costituisce la "regola" – non è, per ciò stesso, suscettibile di interpretazione analogica e, con riferimento alla "vecchia" pensione di invalidità, neppure di interpretazione estensiva considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni (la pensione è prestazione molto più favorevole all’assicurato dell’assegno) e che giustificano la diversa disciplina in materia: cambiano, infatti, nella L. n. 222 del 1984 cit., le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di "guadagno" prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di "lavoro" prevista per l’assegno (art. 1, comma 1). La pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno ( R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato (art. 1, comma 7); la pensione è reversibile ai superstiti mentre l’assegno non lo è (art. 1, comma 6); più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambe le prestazioni è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (art. 4) mentre per la pensione era sufficiente un solo anno ( L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b).

In conclusione ha errato la Corte di Appello di Torino nell’affermare che al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità dell’odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione dal compimento dell’età pensionabile, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

Accolto il ricorso dell’INPS, la sentenza d’appello va cassata, e, poichè dalla stessa risulta che l’assicurato aveva dato atto di aver già ottenuto dall’Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall’Istituto medesimo (controvertendosi solo per l’affermazione del diritto alla più remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell’età pensionabile), la causa può essere decisa direttamente nel merito da questa Corte ( art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda di E. L..

Sussistono giusti motivi, in ragione delle questioni interpretative oggetto della controversia per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2011, n. 3106 notifica

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bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito si espone.

R.G. è titolare del certificato di idoneità alla accensione di fuochi artificiali ex art. 101 del regolamento di esecuzione al TULPS rilasciato nel 1968 e del certificato di idoneità al brillamento a fuoco di mine, rilasciato nel 1980. A seguito di una denuncia in stato di libertà del 26.1.2010, gli è stata contestata la responsabilità, insieme ad altri soggetti, dei reati di cui all’art. 678 c.p., agli artt. 9, 17, 47 e 55 del TULPS, e all’art. 24 della legge n. 110/75, per avere di fatto gestito, in assenza di qualsiasi autorizzazione o licenza, l’attività di fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, in Guidonia Montecelio Via Toscanini snc, già oggetto di licenze ed autorizzazioni intestate ad altra persona e per avere illegalmente detenuto oltre cinquanta quintali di prodotti esplodenti della IV e V categoria, oltre ad un ingente quantitativo di materiale esplodente non classificato e privo della prevista etichettatura; il tutto con l’assenza del registro previsto dall’art. 585 del TULPS; la diversa destinazione ed uso dei locali deposito; la non corretta tenuta dei mezzi antincendio e l’inosservanza delle elementari norma di sicurezza dell’intera struttura.

Sulla base di tali circostanze, con decreto del 10.5.2010 Div. III Cat. 7A/2010, il Prefetto della Provincia di Roma ha disposto la revoca del certificato di idoneità all’accensione di fuochi artificiali e del certificato di idoneità al brillamento di mine con accensione a fuoco rilasciati al ricorrente.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, l’interessato lo ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 5197 del 23.12.2010 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio, a conferma di quanto già evidenziato nella citata ordinanza n. 5197/2010, ritiene che il ricorso sia inammissibile per nullità della notificazione.

Infatti, il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, con il quale è stato impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma in epigrafe indicato, è stato notificato presso la sede reale dell’intimata amministrazione, la quale non si è costituita nell’odierno giudizio neanche in occasione dell’udienza pubblica fissata per la discussione del merito della causa.

Pertanto, tale notificazione è affetta da nullità, ex art. 11 comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come novellato dalla legge n. 260 del 1958 e ribadito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 103 del 1979 (norme da intendersi richiamate dall’art. 41 comma 3 c.p.a.), in quanto è avvenuta direttamente presso l’Amministrazione intimata in Roma, via IV Novembre 119/A e non presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale è chiamata "ex lege" a rappresentare e difendere le amministrazioni dello Stato.

La mancata costituzione in giudizio della parte intimata non permette neanche di sanare la nullità della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..

Ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso occorre giungere, altresì, perché non risultano in atti circostanze che possano consentire di ritenere che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante (con conseguente rinnovazione della stessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 44 c.p.a.).

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della fattispecie trattata – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-04-2011, n. 323 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

Gli odierni appellanti, nella qualità di proprietari in comune di Fiumedinisi di immobili interessati da una procedura ablatoria finalizzata alla realizzazione di difese spondali sull’omonimo torrente, hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, la delibera di G.M. n. 195 del 2006 (nonchè gli atti ad essa conseguenti) con la quale fu approvato il progetto definitivo dell’opera e dichiarata la sua pubblica utilità.

Successivamente il comune ha adottato il decreto di esproprio e l’avviso di immissione in possesso, che gli interessati hanno impugnato avanti al T.A.R. Catania (R.G. 868/2007) domandandone l’annulla-mento e deducendo a tal fine censure di illegittimità derivata ed autonoma.

Nelle more del giudizio le parti hanno convenuto una modifica all’originario progetto dell’opera, alla quale è stato dato seguito operativo.

Con motivi aggiunti i proprietari hanno però censurato il mancato rispetto del contenuto di tale accordo da parte del comune, il quale anzi avrebbe invaso un’area non in sua disponibilità e mai contemplata in sede di dichiarazione di p.u..

Per l’effetto i ricorrenti hanno domandato il risarcimento in forma specifica, o in subordine per equivalente, dei danni ingiustamente arrecati loro dall’attività comunale.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, espletata apposita verificazione, ha dichiarato inammissibili – in applicazione estensiva della regola dell’alternatività – le impugnative volte a dedurre censure di illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti gravati in sede giustiziale; ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la censura volta a lamentare l’intervenuta occupazione usurpativa da parte del comune dell’area di proprietà dei ricorrenti non contemplata in progetto; ha infine respinto le censure proposte in via autonoma contro l’atto di esproprio.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello ora all’esame dai soccombenti proprietari i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma deducendo cinque articolati motivi di impugnazione.

Gli interessati hanno altresì richiesto il risarcimento in forma specifica, o in subordine per equivalente equitativamente determinato, dei danni dominicali ingiustamente sofferti in virtù della complessiva attività ablatoria posta in essere dal comune.

Si è costituito in resistenza il comune di Fiumedinisi.

Alla udienza del 12 gennaio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Con il primo motivo gli appellanti deducono l’errore in cui è incorso il Tribunale allorchè ha ritenuto inammissibili – in omaggio al principio di alternatività – alcune censure dedotte col ricorso introduttivo e con i relativi motivi aggiunti.

Diversamente da come statuito nella sentenza impugnata, infatti, le censure dedotte avverso il decreto di esproprio (ed in particolare quelle rubricate ai numeri 3, 4 e

5) sono volte a contestare vizi e profili di illegittimità autonomi e non derivati.

Con il secondo motivo gli appellanti deducono che in ogni caso la regola dell’alternatività opera soltanto precludendo che lo stesso e identico atto sia impugnato nella sede giurisdizionale e in quella straordinaria.

I mezzi, che vanno contestualmente esaminati attesa la reciproca interconnessione, non sono fondati.

Al fine di chiarire i contorni fattuali della questione controversa ora all’esame, deve ricordarsi in sintesi che – come meglio evidenziato nelle premesse – gli odierni appellanti hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana la delibera giuntale con la quale fu approvato il progetto definitivo dell’opera in contestazione e ne venne dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, mentre hanno poi gravato in sede giurisdizionale il decreto di esproprio.

Come è noto, in tema di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si contrappongono in giurisprudenza due diversi indirizzi.

Secondo un primo orientamento (cui si è ispirata la sentenza impugnata) il principio dell’alternatività fra ricorso straordinario e tutela in sede giurisdizionale opera non solo nei casi di impugnativa diretta del medesimo atto, ma con riguardo anche agli atti presupposti e connessi, nel caso in cui, muovendo dall’illegittimità degli stessi, si intenda far valere l’invalidità del provvedimento terminale già in precedenza direttamente impugnato. (C. di S., I sez., n. 1491 del 2009).

All’opposto, secondo un diverso indirizzo, il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere limitativo dell’esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica e pertanto opera nel solo caso di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto. (VI sez., n. 6518 del 2007).

Indipendentemente da ogni ulteriore approfondimento sul punto, nel caso all’esame va tuttavia considerato che le censure dichiarate inammissibili dal T.A.R. – al di là di come formalmente rubricate – investono profili di illegittimità derivata in senso sostanziale.

Mediante tali censure infatti i proprietari denunciano vizi i quali non possono che risalire al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con la delibera appunto gravata in sede straordinaria e non riguardano invece il decreto di esproprio impugnato in sede giurisdizionale.

E’ evidente infatti che la configurazione concreta dell’opera pubblica, la sua asserita eccessiva invasività rispetto alla proprietà privata coinvolta nonché la sua contestata conformità alle previsioni urbanistiche non risultano determinate dal provvedimento ablatorio bensì dall’atto presupposto col quale sono state definite le caratteristiche progettuali dell’opera stessa ed è stato imposto sui terreni interessati il vincolo appunto preordinato all’esproprio.

In sostanza, come si è detto, i vizi di cui si discute attengono effettivamente a profili di illegittimità derivata che non possono essere qui esaminati in omaggio al principio dell’alternatività: gli odierni appellanti, infatti, hanno impugnato il progetto e la dichiarazione di p.u. in quella sede straordinaria nella quale le relative questioni vanno dunque decise.

Le considerazioni ora svolte inducono in conclusione il Collegio a confermare la statuizione di inammissibilità delle predette censure contenuta nella sentenza impugnata, con conseguente rigetto dei mezzi ora presi in considerazione.

Con il terzo motivo gli appellanti tornano a dedurre l’illegittimità del decreto di esproprio in quanto adottato – in violazione del disposto di cui all’art. 23 comma 1 lettera e) del T.U. n. 327 del 2001 – con procedura di urgenza ma senza espressa indicazione delle ragioni che imponevano di derogare alla previa determinazione dell’indennità di esproprio mediante il procedimento divisato dall’art. 20 del citato T.U.

Il mezzo non è fondato in quanto, come evidenziato dal T.A.R., le ragioni che hanno imposto al comune di procedere anche senza previa determinazione in contraddittorio dell’indennità provvisoria si evincono compiutamente per relationem dai precedenti atti del procedimento – cui il decreto si ricollega – nei quali si pone in rilievo la indifferibile necessità di prevenire le conseguenze di possibili eventi alluvionali.

Del resto, come pure notato dalla sentenza impugnata, l’estrema urgenza delle opere in questione risalta in re ipsa ove si consideri la natura dell’intervento e le sue finalità di tutela preventiva dell’incolumità degli abitanti della zona.

Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il comune, nella concreta realizzazione del progetto, non ha rispettato i contenuti dell’accordo transattivo stipulato con i proprietari in data 5 giugno 2007 e in particolare il concordato limite di larghezza della strada nel tratto immediatamente prospiciente l’abitazione degli interessati.

Il mezzo deve essere disatteso in quanto, come accertato dalla verificazione disposta in prime cure, l’opera realizzata corrisponde a giudizio del Collegio – e tenuto conto delle tolleranze di cantiere – al contenuto sostanziale dell’accordo.

Nè possono seguirsi gli appellanti quando affermano che alla maggiore larghezza della sede stradale rispetto alla misura concordata andrebbe poi ulteriormente aggiunto lo spazio necessario per l’installazione dei dispositivi di sicurezza quali guard rail e rete di protezione: dalla verificazione, correttamente interpretata, emerge infatti chiaramente che è nel giusto la sentenza impugnata laddove precisa che il margine di circa cm. 15 necessario per la realizzazione del cordolo di protezione va aggiunto alla larghezza massima originariamente pattuita.

In ogni caso è anche da dire che, proprio in virtù di quanto convenuto in sede transattiva, le concrete modalità di realizzazione della strada (a "sbalzo") consentono ai proprietari di continuare ad utilizzare l’intera corte comune nonché gli spazi originariamente destinati al parcheggio di autovetture.

Con il quinto motivo gli appellanti tornano a lamentare che il comune, nel realizzare l’opera in questione, si è abusivamente appropriato di un’area sia pure di modeste dimensioni non di sua proprietà e la cui occupazione (ancorchè ipotizzata nel piano particellare) non è stata poi contemplata dal progetto definitivo legalmente approvato e dichiarato di pubblica utilità.

Al riguardo, proseguono gli appellanti, ha errato il Tribunale nel declinare la sua giurisdizione, poichè il comportamento posto in essere dal comune costituisce pur sempre espressione di attività autoritativa.

Il mezzo non è fondato.

Come è noto, in materia espropriativa sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/2000, sulle domande restitutorie-risarcitorie non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l’esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l’annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo si da determinare l’appropriazione definita come occupazione usurpativa (SS.UU. n. 1787 del 2010).

In sostanza, come è stato efficacemente osservato, la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa nella materia ablatoria è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo, del quale l’attività materiale posta in essere dalla P.A. costituisca esecuzione; viceversa la giurisdizione amministrativa è da escludere quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto approvato circoscrive entro rigorosi limiti temporali e spaziali il potere dell’autorità espropriante: conseguentemente, l’attività ablatoria che interessa particelle non previamente dichiarate di pubblica utilità non può che configurare una fattispecie di occupazione usurpativa sulla quale si radica la giurisdizione del giudice ordinario, con le sue tipiche forme di tutela civilistica alla stregua di un comune fatto di illecito spossessamento di beni immobili.

Infine ovviamente è da disattendere, per insussistenza dei relativi presupposti, la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento di Euro 3000,00 oltre accessori in favore del comune per spese e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-09-2011, n. 18737 Diritti politici e civili

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Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

M.M. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 23 febbraio 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti alla pretura di Roma 1’8 agosto 1997, definito con sentenza del 18 dicembre 1999, parzialmente confermata con sentenza della corte d’appello di Roma del 1 agosto 2002, cassata con sentenza del 22 dicembre 2005 a seguito della quale la corte d’appello di Perugia, davanti alla quale è stato celebrato il giudizio di rinvio ha pronunciato sentenza definitiva del 11 dicembre 2007. La corte territoriale ha affermato che la durata complessiva del giudizio, pari a otto anni è ragionevole.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

I ricorrenti censurano la decisione della corte territoriale sia per avere ritenuto applicabile nella specie il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 mentre il ricorso davanti al giudice amministrativo è stato proposto prima dell’entrata in vigore della norma indicata, sia per avere ritenuto che la durata del procedimento davanti al t.a.r. debba essere calcolata a partire dalla data della presentazione dell’istanza di prelievo invece che da quella del deposito del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La corte d’appello di Milano non ha fornito alcuna motivazione dell’accertamento di fatto relativo alla durata complessiva del giudizio individuata in otto anni, mentre dalla cronologia esposta dal ricorrente risulta che tale durata è di dieci anni e quattro mesi. Tale motivazione non può individuarsi nella detrazione di periodi di stasi del processo causata da richieste di rinvio da parte del ricorrente perchè la detraibilità di tali periodi costituisce affermazione di ordine generale non riferita nè riferibile al caso concreto.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio alla corte d’appello di Firenze che dovrà motivare in ordine all’accertamento della durata complessiva del giudizio e provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

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