Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2011, n. 11323

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 15.11.2006, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da S.D. contro la Sitia-Yomo s.p.a., dirette alla declaratoria della illegittimità dei termini finali apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle parti l’1.3.1999, l’1.3.2000 e l’1.3.2001 con conseguente declaratoria dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condanna della società alla reintegra del lavoratore e al risarcimento del danno.

La Corte affermava che non costituiva motivo di illegittimità dei contratti a temine, stipulati in base alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, il fatto che l’impresa che aveva proceduto all’assunzione del lavoratore in mobilità fosse la stessa che precedentemente aveva licenziato il lavoratore ponendolo in mobilità, tale circostanza potendo rilevare solo ai fini dell’esclusione dei benefici contributivi previsti dal cit. art. 8, comma 4.

Riteneva anche che il limite massimo di dodici mesi previsto per l’assunzione a termine dall’art. 8, comma 2, non potesse riferirsi, come affermato dal primo giudice, a ciascuno di successivi contratti a termine, e che, invece, tale limite fosse riferibile nel complesso alle assunzioni a termine.

Riteneva quindi legittimi i primi due contratti semestrali dedotti in giudizio.

Quanto al terzo contratto, stipulato l’1.3.2001, esclusa l’idoneità del riferimento alla causale autonoma di cui all’art. 8 cit., riteneva applicabile la causale oggettiva di cui alla L. n. 232 del 1960, art. 1, lett. a), della speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima. Al riguardo ricordava le deduzioni della società resistente, non specificamente contestati dal S., secondo cui l’assunzione era avvenuta in vista del periodo di alta stagione e in concomitanza con i picchi stagionali (tra il marzo e l’agosto).

La Corte non riteneva ostativo neanche il fatto che il S. nelle assunzioni a termine fosse stato addetto alle stesse mansioni di piazzista venditore espletate nel precedente rapporto a tempo indeterminato. Infatti, non solo era stato il S. a pretendere ,in occasione della risoluzione di detto rapporto, l’offerta di quattro successive assunzioni a termine, ma anche nella stessa occasione era stato sottoscritto un verbale di conciliazione, con cui si dava atto della regolarità della procedura di licenziamento collettivo conclusa con accordo sindacale e le parti avevano definito ogni reciproco onere dipendente dal pregresso rapporto.

Infine la Corte dichiarava inammissibile il motivo di appello relativo alla violazione del diritto a precedenza nelle riassunzioni di cui alla L. n. 264 del 1949, art. 15, in mancanza di censure specifiche riguardo alla motivazione al riguardo del giudice di primo grado.

Il S. ricorre per cassazione con quattro motivi. La società intimata resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2, e vizi di motivazione, censura la sentenza nella parte in cui non ha fatto propria la tesi che i tre contratti a termine violavano la L. n. 223 del 1991, art. 8, per il superamento del termine di un anno ivi previsto.

1.2. Il motivo è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che i primi due contratti, essendo semestrali, non superavano il limite di dodici mesi in questione, che quindi sarebbe superato solo considerando anche il terzo contratto, che però è stato giustificato dal giudice di appello sulla base di una diversa causale. Ne consegue che la censura di superamento di detto limite, per essere efficace, avrebbe dovuto comprendere idonei rilievi circa la qualificazione come stagionale del terzo contratto, che indubbiamente mancano, non potendosi esaurire nel richiamo all’elemento di fatto del riferimento anche di questo contratto al citato art. 8, in quanto la motivazione sul punto della sentenza prescinde dalla valorizzazione del dato testuale, ma fa riferimento alla funzione sul piano oggettivo del contratto. Del resto il conclusivo quesito di diritto pone solamente la questione se il termine massimo di 12 mesi vada riferito al singolo contratto o a tutti i contratti unitariamente considerati, peccando di inadeguata specificità e di irrilevanza rispetto alla linea motivazionale della sentenza impugnata.

2.1. Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 e vizi di motivazione, lamenta che la Corte abbia erroneamente ritenuto che un accordo relativo alle future assunzioni a termine, peraltro non effettivamente concluso, potesse spiegare effetti su contratti successivi e diversi. Deduce inoltre che nella specie l’assunzione di personale a breve scadenza smentiva i presupposti della riduzione di personale.

2.2. Deve rilevarsi che il quesito di diritto si riferisce solo all’ultimo profilo, II motivo è quindi inammissibile perchè detto profilo riguarda una questione assolutamente nuova e relativa a domande non proposte. Peraltro il precedente profilo si riferisce a un passaggio motivazionale di cui non è evidente l’incidenza causale sulla decisione e la cui eventuale erroneità non può adeguatamente essere denunciata con una generica doglianza di vizio di motivazione.

3.1. Il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, lamenta che non si sia considerata causa di illegittimità delle assunzioni a termine la coincidenza tra impresa che aveva posto il lavoratore in mobilità e quella che poi aveva proceduto alla sua assunzione a termine.

3.2. Il relativo conclusivo quesito di diritto è assolutamente inidoneo, risolvendosi nell’interrogativo, assolutamente generico e non riferito alle assunzioni a termine, se, in caso di ricorso alla procedura di riduzione di personale L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24, la violazione di tale normativa comporti la inefficacia e l’annullabilità di tutta la procedura. Anche il motivo in esame deve quindi ritenersi inammissibile (art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis).

4.1. Il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 264 del 1949, art. 15, censura la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo alla violazione della disposizione citata, osservando che con l’atto di appello si era adeguatamente dedotto che la Sitia Yomo filiale di Catania,- successivamente alla procedura di mobilità aveva operato l’assunzione di due dipendenti con minore anzianità del ricorrente.

4.2. Il motivo è inammissibile in quanto non è adeguatamente censurata proprio la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello in questione, con riferimento anche al tenore sul punto della motivazione della sentenza di primo grado. Il quesito di diritto, poi, riguarda non l’ammissibilità del motivo di appello, ma il merito della relativa questione.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, in Euro 25,00 per esborsi ed Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-03-2011, n. 2685

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del questore di Roma con il quale gli è stata negata la conversione, una volta raggiunta la maggiore età, del suo permesso di soggiorno per la minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso, articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’interpretazione fatta propria dalla questura delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, secondo la quale per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale, richiamando varie sentenze, anche di questo TAR.

Osserva il collegio che la questione è già stata favorevolmente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, anche della sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).

In conformità con tali precedenti, rileva il collegio che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) – non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il ricorso, dunque, va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15260 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto del 4-11 marzo 2009 la Corte d’Appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione del decreto originario, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore di R.N. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lei promosso per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di invalido civile con ricorso del 20 dicembre 1992 dinanzi alla Pretura di Agrigento; il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza dell’aprile del 1994, quello di appello con sentenza del 20 novembre 1997 mentre la fase di cassazione si era conclusa con sentenza del 2001.

Con decreto del 2 ottobre 3003 la Corte rigettava la domanda ma la pronuncia veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 maggio 2006, n. 11469, per la erronea esclusione del danno morale in assenza di prova. La Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, dinanzi alla quale il processo era stato riassunto con ricorso del 15 gennaio 2008, accoglieva la domanda.

Osservava la Corte che il processo presupposto, considerato nelle tre fasi in cui si era sviluppato, consentiva di ravvisare una ragionevole durata di sei anni con una consequenziale eccedenza di due anni, e che il pregiudizio non patrimoniale dedotto in giudizio poteva essere determinato in Euro 2.000,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione R.N. con cinque motivi.

Non ha presentato difese il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole che il decreto impugnato abbia apportato una riduzione alla somma richiesta a titolo di equa riparazione pur in assenza di contestazioni al riguardo da parte dell’Amministrazione convenuta.

La censura è destituita di fondamento poichè l’onere di contestazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda che, se non tempestivamente contestati, esimono la parte che li allega dall’onere della prova, ma non si estende alla valutazione dei fatti allegati e all’accertamento della fondatezza della domanda che costituiscono e-spressione precipua della giurisdizione esercitata dal giudice.

Con il secondo motivo si denuncia il calcolo della durata del processo presupposto, durato complessivamente circa nove anni.

La censura non ha fondamento poichè il giudice del merito ha correttamente detratto i periodi temporali intercorsi nel passaggio dall’una all’altra fase del processo e ad ha ridotto conseguentemente l’eccedenza indennizzabile a soli due anni.

Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione ravvisato nel fatto che il decreto impugnato è pervenuto al calcolo dell’eccedenza indennizzabile senza analizzare l’elenco cronologico delle udienza tenute in ciascun grado di giudizio e l’attività svolta in ciascuna di esse.

Il motivo è inammissibile poichè si conclude con la mera interrogazione rivolta al giudice di legittimità concepita nei termini seguenti "dica la Corte se tale argomentare si appalesa viziato da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero da difetto assoluto di motivazione", e ciò in violazione del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. a norma del quale il motivo con il quale si denuncia un vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (amplius: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680, e successiva giurisprudenza conforme).

Con il quarto motivo la ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo in Euro 1.000,00 per ciascun anno di eccedenza, nonchè del mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000.00.

Il motivo è inammissibile in parte per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. con riferimento al vizio di omessa motivazione e in parte per difetto di autosufficienza poichè non viene specificata la sede in cui è stata richiesta la concessione del bonus in questione del quale il decreto impugnato non contiene menzione alcuna. Va aggiunto al riguardo che il motivo si conclude con la formulazione di quesiti multipli privi di ogni attinenza con le censure articolate.

Con il quinto ed ultimo motivo si censura l’omesso indennizzo del danno patrimoniale e si sostiene che il giudice avrebbe dovuto provvedere in via equitativa in considerazione dei maggiori oneri di difesa legale nel giudizio presupposto e nella svalutazione monetaria.

La censura è priva di fondamento perchè il decreto impugnato è stato emesso a definizione del giudizio di rinvio che è un giudizio chiuso, limitato all’attuazione del principio di diritto, principio che nella specie si sostanziava nell’affermazione che il danno morale non può essere escluso per il solo difetto di prova da parte del ricorrente e rimetteva al giudice di rinvio di darvi attuazione: ne conseguiva pertanto la preclusione di cigni altra questione come quella della sussistenza nella specie di un danno patrimoniale indennizzabile.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

La mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17343 Padroni e committenti

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 giugno 2006 la Corte di appello di Trento premetteva: 1) N.M., M. e O.G., nella rispettiva qualità di madre e fratelli di O.D., deceduto il (OMISSIS) essendosi schiantato contro un albero mentre partecipava ad una gara di sci, convenivano dinanzi al Tribunale di Trento V.E., tracciatore del percorso, O. S., giudice arbitro, il Coni e la s.p.a. Funivie Alpe Cernis di Cavalese, gestrice della pista in cui si svolgeva la competizione, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 1.169.335,43;

2) i convenuti contestavano la loro responsabilità ed in particolare la predetta società rilevava che l’organizzazione della gara era stata effettuata dallo sci club Alfonsine di (OMISSIS);

3) il Tribunale condannava i convenuti a pagare Euro 115.000,00 a favore di N.M., Euro 40.000,00 a favore di M. O. ed Euro 30.000,00 a favore di O.G., con gli interessi dal 3 maggio 2005 al saldo;

4) il C.O.N.I., insistendo sul difetto di giurisdizione del g.o. a favore del TAR per il sindacato sul provvedimento di omologazione della pista su cui si era svolta la gara, in ogni caso indicava come responsabile la F.I.S.I. a cui la L. n. 91 del 1981 aveva riconosciuto autonomia tecnica, di gestione ed organizzativa modificando i rapporti con il C.O.N.I., al quale non competono compiti di vigilanza sulla concreta organizzazione sportiva, ed infatti non era stata mai affermata la sua responsabilità per incidenti verificatisi nel corso di manifestazioni sportive;

l’ O. il giorno dell’incidente utilizzava sci sciancrati che, in caso di perdita di controllo, seguono traiettorie imprevedibili; tra la porta (OMISSIS), dove si era verificato l’incidente, ed il limite della pista, vi erano 20 metri e addirittura 31 sino al limite del bosco e tra il punto ove l’ O. aveva perso il controllo degli sci e gli alberi su cui aveva terminato la corsa vi erano 61 metri; la presenza di un solo materassino antiurto, non prescritto nel documento di omologazione, a protezione di un tronco d’albero vicino ai tre esistenti sul luogo del sinistro, significava la consapevolezza del pericolo verosimilmente da parte della s.p.a. Cermis, che aveva messo per la gara una pista omologata dalla FISI a disposizione del club Alfonsine, con cui si era obbligata a predisporre il complesso organizzativo, coadiuvata dal V., tracciatore dello slalom e suo collaboratore, che aveva l’obbligo di assicurare la sicurezza dei concorrenti a norma del regolamento FISI e che poteva chiedere alla Cermis di proteggere anche le altre due piante allorchè piazzò le porte in quel punto del tracciato, non scagionato dall’arbitro S., che a norma dello stesso regolamento aveva peraltro il potere – dovere di controllare il tracciato di gara ed imporne i cambiamenti necessari per ragioni tecniche e di sicurezza;

5) la s.p.a. Funivie Cermis lamentava la condanna ultra petita ai sensi dell’art. 2049 c.c. poichè gli attori avevano invocato la sua responsabilità ai sensi degli artt. 1218, 2043 e 2051 c.c. e comunque il V. non era assimilabile ad un dipendente o commesso ed era stato incaricato dal club Alfonsine di tracciare il percorso di gara;

6) N.M., M. e O.G. interponevano appello incidentale contestando la liquidazione dei danni secondo le tabelle del Tribunale di Trento ed in particolare l’inadeguatezza del danno esistenziale iure proprio ed hereditatis poichè D. O. abitava con la madre vedova.

La Corte di merito accoglieva parzialmente l’appello di N. M. liquidando il danno in Euro 140.000,00 e rigettava gli altri appelli sulle seguenti considerazioni:

1) il C.O.N.I. era stato convenuto in giudizio non già per carenze organizzative della gara dello sci club Alfonsine, ma per aver omologato la pista su cui venne disputata avvalendosi della FISI, suo organo tecnico degli sport invernali, nell’emanazione di tale provvedimento amministrativo, avendo l’obbligo, a norma della L. n. 426 del 1942, art. 3 di coordinare e disciplinare l’attività sportiva da chiunque esercitata;

2) la FISI, in base ai poteri pubblici ad essa trasferiti, aveva emanato un regolamento di natura tecnica stabilendo le regole per le singole competizioni ed i requisiti di sicurezza delle piste, la cui conformità è accertata con l’omologazione che vale per un certo periodo di tempo e non per la singola gara e quindi, anche se il provvedimento è di fatto rilasciato dalla FISI, è riferibile al C.O.N.I., che ne deve rispondere per ogni irregolarità in rapporto causale con gli incidenti che si verifichino;

3) la gara non era amatoriale, ma FISI nazionale, riservata a cittadini B a cui partecipavano atleti che avevano basse penalizzazioni;

4) la pista non era omologabile perchè contrastante con le norme regolamentari di sicurezza e priva di prescrizioni involte ad eliminare situazioni di pericolo, a causa delle quali si era verificato l’incidente mortale e quindi il provvedimento è stato rilasciato in violazione di norme tecniche emanate dalla Federazione poichè:

a) a norma del paragrafo 802.6 del regolamento FISI gli ostacoli nel tracciato di una pista di slalom gigante devono trovarsi a distanza di sicurezza ed essere adeguatamente protetti;

b) le piste riservate a tali competizioni, a norma del paragrafo 901.2.1, devono avere una larghezza di almeno trenta metri per consentire una sufficiente via di fuga, mentre dalle foto prodotte emergeva un marcato restringimento della pista determinato da un pilone della seggiovia a sinistra e piante a destra, contro una delle quali, uscito da una curva di destra, si era schiantato l’ O., come testimoniato da alcuni presenti;

c) trattandosi di una gara di slalom gigante le porte direzionali non potevano esser allineate al centro della pista, lungo la linea di massima pendenza, ma dovevano disegnare delle curve che si avvicinassero ai margini;

d) la non omologabilità e pericolosità della pista trovava una conferma obbiettiva nel mortale incidente in corrispondenza del restringimento di essa, e perciò, se comunque si fosse voluta concedere l’omologazione, occorreva imporre misure di sicurezza come reti o altri rimedi che avrebbero scongiurato l’evento mortale, e che invece non erano state adottate nonostante la prevedibilità, per i tecnici che hanno proceduto all’omologazione, della fuoriuscita di pista da parte dei concorrenti, soprattutto quando la pista è deteriorata,come nel caso dell’ O. che indossava il numero 190 e perciò l’incidente ancor di più non è attribuibile al tipo di sci utilizzato, la cui funzione è di agevolare la curva e di mantenerne la traiettoria;

5) circa il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rispettivo figlio e fratello, mentre le somme liquidate a favore di costoro che avevano le rispettive famiglie erano congrue, doveva esser aumentata la somma a favore della madre sessantacinquenne che viveva, vedova, con il figlio 34enne il cui decesso aveva inciso sulle sue condizioni di salute, da liquidare complessivamente in Euro 120.000,00 oltre interessi dall’evento; il danno biologico psichico doveva esser escluso in base alla C.T.U. e quello patrimoniale era da ritenere nella misura del 25% del reddito per altri quattro anni di presumibile convivenza con la madre e così aumentando ad Euro 20.000,000 il relativo importo; anche il danno tanatologico doveva esser escluso poichè era accertato che l’ O. era morto immediatamente e quindi nessun danno iure hereditatis era riconoscibile in mancanza di un lasso di tempo tra la Lesione mortale e la morte sì da configurare la perdita di utilità del bene salute.

Ricorre in via principale il C.O.N.I ed in via incidentale N. M. e M. e O.G., cui resistono la s.p.a. Alpe Cermis ed il V.. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- A norma dell’art. 335 cod. proc. civ. i ricorsi vanno riuniti.

1.1 – Con il primo motivo il C.O.N.I. deduce: "Inammissibilità della domanda attrice nei confronti del C.O.N.I. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione a quanto disposto dagli artt. 100 – 101 c.p.c." e correda la doglianza sulla carenza di legittimazione passiva con il seguente quesito di diritto: "se le decisioni del Tribunale di Cavalese e della Corte di appello di Trento costituiscano violazione degli art. 100 – 101 c.p.c. e se è stato violato il principio di carattere generale secondo il quale il processo deve svolgersi nei confronti della giusta parte".

Il motivo, pur essendo corredato da un quesito che non ha riferimento alcuno alla regola di diritto applicata dal giudice alla concreta fattispecie, sì che non consente di individuare l’error iuris commesso dal giudice (Cass. S.U. 26020/2008, 4044/2009), può tuttavia esser esaminato unitamente al motivo che segue.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione della norma costituzionale ex art. 111 Cost. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5" e conclude con il seguente quesito di diritto: "Il fatto controverso consiste nella impugnata condanna del C.O.N.I. al risarcimento provocato da un terzo – FISI – per attività privatistica (omologazione pista da sci) che, in quanto tale, non può essere ricollegata al controllo pubblicistico ed alla relativa attività a questo devoluta per legge. Le Federazioni Sportive Nazionali sono organi del C.O.N.I. solo in quanto esercitano attività pubblicistica; in tutte le altre ipotesi le Federazioni rispondono in proprio, quali associazioni riconosciute di diritto privato".

I motivi sono infondati.

La L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 14, comma 2, nel riconoscere alle federazioni sportive nazionali l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni, si coordina con la L. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 3 che, nell’istituire tale ente, gli ha attribuito il potere di coordinare e disciplinare l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. Ne consegue che l’omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per il futuro e per un numero, indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari a tutela dell’integrità fisica dei partecipanti nell’espletamento di un’attività per sua natura pericolosa, rientra tra tali poteri.

Infatti sia l’emanazione del regolamento, sia l’accertamento ed il controllo della regolarità della pista, con il conseguente rilascio della apposita certificazione, sono attività della FISI coincidenti con gli interessi generali perseguiti dal C.O.N.I.- organizzare e potenziare lo sport nazionale (L. n. 426 del 1942, art. 2), S.U. 3092/1986 – che deve controllare ogni organismo che esercita attività sportiva (S.U. 14530/2002). Dunque l’attività svolta dalla FISI, di cui si discute nella presente causa, non attiene alla organizzazione di una singola gara, onde non può essere invocato il principio – S.U. 7640/1995 – secondo cui il CONI non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, certamente rientranti nella autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni, poichè la responsabilità del C.O.N.I. è stata affermata in base al rilascio di un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali benchè invece, per mancanza del rispetto delle prescrizioni regolamentari innanzi evidenziate dalla Corte di merito, non fosse omologabile o quanto meno nel relativo certificato dovessero esser prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi, di cui è responsabile detto ente (Cass. 6400/1999). A tali principi si è attenuta la Corte di merito e quindi le censure vanno respinte.

3.- Con il ricorso incidentale la madre e i fratelli della vittima lamentano: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 69, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., con particolare riguardo al mancato risarcimento del danno catastrofico" per il negato riconoscimento del danno biologico terminale intercorso tra il momento in cui l’ O. ha perso il controllo degli sci, è caduto, è scivolato verso l’impatto mortale contro l’albero non protetto e la morte, e specificano: "il fatto controverso su cui è stata completamente omessa la motivazione è la richiesta ci risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale patiti dalla vittima negli istanti precedenti la sua morte e ricompresi nella richiesta di risarcimento del danno catastrofico avanzata dagli a.d. O. iure hereditatis"; quindi chiedono di affermare il seguente principio di diritto: "agli eredi della vittima di sinistro mortale spetta il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale patiti dalla vittima negli istanti precedenti la sua morte e ricomprendibili, nel caso di morte verificatasi a minima distanza dal fatto lesivo, nella categoria del danno catastrofico". 3.1- Con il secondo motivo deducono: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 69, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c. con particolare riguardo al mancato risarcimento del danno tanatologico" ovvero "come perdita di chance, ossia perdita attuale della speranza futura di vita in cui incipit genetico è nello stesso atto lesivo", e concludono chiedendo di affermare il seguente principio di diritto: "agli eredi della vittima di sinistro mortale spetta il risarcimento del danno consistente nella perdita della vita, altrimenti detto danno tanatologico". motivi, congiunti, sono infondati.

Ed infatti questa Corte ha recentemente stabilito che (Cass. 6754/2011) la risarcibilità sia del pregiudizio biologico terminale che morale terminale – rispettivamente danno tanatologico e catastrofico – è condizionata, quanto alla prima voce di danno non patrimoniale, dalla permanenza in vita del soggetto lesionato perchè spentasi la persona cessa anche la sua capacità di acquistare che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un soggetto di diritto., e, quanto alla seconda, dalla permanenza della coscienza perchè, se invece la morte sopravviene senza che la vittima abbia la possibilità di sentire la massima sofferenza dell’imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite, nessun danno morale terminale è riconoscibile ai suoi eredi perchè non è entrato nel patrimonio della vittima al momento della sua morte e poichè la natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, sono tutele che non possono più esser attuate a favore del defunto. A questi principi si è attenuta la Corte di merito avendo escluso, con accertamento di fatto non censurato, che tra l’incidente e la morte dell’ O. sia intercorso qualsiasi lasso di tempo: " ..nel caso specifico la vittima venne raggiunta subito dopo l’incidente e ne fu constatata la morte immediata" (pag. 29, primo cpv.), sì che correttamente la Corte di merito ha escluso sia che le lesioni mortali fossero suscettibili di degenerare in patologia e così configurare il danno biologico, stante l’assenza di intervallo tra esse e la morte, sia lo stato di sofferenza della vittima, il cui decesso sul colpo ha escluso la percezione del trapasso.

Concludendo i ricorsi vanno respinti.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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