Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19313 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

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i ragione.
Svolgimento del processo

A seguito di p.v. di constatazione con il quale la Guardia di Finanza rilevava la presenza su un terreno di proprietà di D. A. di una elevata quantità di rifiuti e cumuli di materiali inerti, la Regione Campania notificava al contribuente avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni per attività di discarica abusiva ed omesso versamento del tributo dovuto.

L’ A. impugnava l’atto impositivo dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che rigettava il ricorso, e proponeva successivamente appello avverso la decisione sfavorevole, che veniva questa volta accolto dalla C.T.R. della Campania con sentenza n. 174/34/2005, depositata il 25.10.2005 e non notificata, con la quale i giudici del gravame, recependo sostanzialmente i contenuti di sentenze assolutorie emesse dal giudice penale relativamente alla discarica in questione, annullavano l’atto impositivo sul presupposto che "i conferimenti erano avvenuti ad opera di terzi ignoti, contro i quali era stata sporta denuncia", per la qual cosa non sarebbe stata ravvisabile alcuna fattispecie idonea a far ritenere l’ A. soggetto passivo ai fini tributari per l’imposta in contestazione.

Per la cassazione della sentenza di appello proponeva quindi ricorso la Regione Campania articolando un unico complesso motivo, all’accoglimento del quale si opponeva il contribuente con controricorso e successiva memoria aggiunta.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo articolato deduce la ricorrente i vizi di violazione e falsa applicazione del L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62; nonchè di violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 lamentando in particolare che la CTR avrebbe motivato la sua decisione affermando che quanto acquisito nel corso del procedimento penale costituisse piena prova nel processo tributario e quindi recependo acriticamente il giudizio del giudice penale, in tal modo commettendo un duplice errore: un errore di diritto, perchè la sentenza penale assolutoria dell’ A. non poteva avere efficacia nel processo tributario sotto molteplici aspetti (relativa a fatti diversi, fondata su prove testimoniali vietate nel processo tributario, emessa in procedimento nel quale la Regione non aveva assunto la qualità di parte, e non ancora irrevocabile), e un errore di fatto, dipendendo l’obbligo del tributo dalla mera presenza dei rifiuti sul suolo di proprietà dell’ A., circostanza questa addirittura confermata, e niente affatto esclusa, in sede penale.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ed invero, quanto alla prima questione posta dalla ricorrente non vi è dubbio che nel processo tributario anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perchè il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova (v. Cass. 12.3.2007, n. 5720). In proposito consolidata è la giurisprudenza di legittimità nel senso che: "Ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., che ha implicitamente abrogato il D.L. n. 429 del 1982, art. 12 (convertito nella L. n. 516 del 1982), poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25 l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può quindi attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributar, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributaria estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare." (v. Cass. 17.2.2010, n. 3724; 24.5.2005, n. 10945).

Ma nel caso di specie a tali principi risulta essersi scrupolosamente attenuto il giudice di appello che, come ampiamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non ha affatto recepito acrìticamente le decisioni del giudice penale, ricollegando automaticamente ad esse la sua decisione, ma ne ha valutato gli accertamenti in maniera autonoma e per la loro rilevanza in relazione al profilo tributario della vicenda, ponendo in evidenza come le risultanze del processo penale escludessero per vari motivi che l’ A. potesse ritenersi gestore della discarica abusiva, così come contestato con l’atto impositivo, secondo quanto innanzi più diffusamente si dirà. E ciò è da ritenersi che egli abbia fatto del tutto legittimamente non trovando certamente ostacolo il potere di valutazione da parte del giudice tributario delle risultanze di altro processo civile o penale, nel divieto di prova testimoniale nel processo tributario, e risultando per altro verso a tal fine irrilevante il fatto che le decisioni penali non integrassero giudicato, circostanza quest’ultima tra l’altro parzialmente esclusa dalla sentenza della CTR della Campania che da atto del fatto che: "La parte … ha prodotto … la sentenza n. 429/05 resa dal Tribunale di Napoli, la sentenza n. 828/04 divenuta irrevocabile, il Decreto di archiviazione 5203 del GIP di Napoli.".

Anche in relazione a questi ulteriori aspetti soccorre la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale. "Nel processo tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel giudizio penale ed anche nel caso in cui questo sia stato definito con una pronuncia non avente efficacia di "giudicato opponibile" in sede giurisdizionale diversa da quella penale, purchè proceda ad una propria ed autonoma valutazione, secondo la regole proprie della distribuzione dell’onere della prova nei giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva. Ne consegue che il giudice tributario non può negare in linea di principio che l’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. possa costituire fonte di prova presuntiva, omettendo di compiere una sua autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale" (Cass. 21.2.2007, n. 4054; 2.12.2002, n. 17037).

Quanto al merito della vicenda, la L. n. 549 del 1995, art. 3, prevede nella prima parte l’obbligo di pagamento del tributo in contestazione a carico di chiunque esercita l’attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, quale soggetto passivo del tributo medesimo; e nella seconda parte a carico dell’utilizzatore della discarica abusiva, e del proprietario del terreno sul quale la discarica insiste, a titolo di responsabilità solidale.

Nel caso di specie risulta dal controricorso che l’avviso di accertamento fu notificato all’ A. ai sensi della prima parte dell’art. 3, comma 32 cit. ("Richiamato la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, ai sensi del quale chiunque esercita l’attività di discarica abusiva, abbandona, scarica effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo …"). E la circostanza è confermata dalla sentenza impugnata, che nella parte narrativa riassume le difese della Regione facendo esclusivo riferimento all’ipotesi di "chiunque abbandona, scarica od effettua un deposito incontrollato di rifiuti è soggetto ….".

Tanto premesso, i presupposto impositivo posto a fondamento dell’accertamento, risulta correttamente escluso dal giudice tributario, sulla base di congrua motivazione, sotto questo profilo neanche censurata dalla ricorrente, mentre il diverso titolo di responsabilità invocato nel ricorso in esame, con implicito riferimento alla seconda parte della norma citata e alla responsabilità solidale del proprietario del terreno per l’attività di discarica da altri esercitata, oltre a presupporre comunque l’esercizio di un’attività organizzata di discarica, nel caso di specie esclusa dal giudice di merito con motivazione non censurata, introduce una questione da ritenersi nuova, e come tale inammissibile in questa sede.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Regione Campania al rimborso in favore dell’ A. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1300,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20162 Danno non patrimoniale

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ubordine per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.V.M., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel gennaio 1996. La Corte d’appello, con decreto depositato il 2 marzo 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 6420,00 oltre interessi legali e un quarto delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto D.V.M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 1 dicembre 2009, formulando sette motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-06-2011, n. 5499 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni (peraltro già espresse in un analogo caso dalla Sezione con sentenza 30 settembre 2010 n. 32617 che qui viene di seguito riproposta).

Occorre – in linea generale – osservare che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l’altro, per la particolare rilevanza della "presenza fisica", sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.

Ciò posto, giova nondimeno precisare, sempre in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 marzo 2009 n. 2394).

Nella fattispecie, l’Amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall’uniforme.

Ne deriva che l’impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 novembre 2009 n. 10763 e 30 giugno 2009 n. 6334).

Del resto, nel caso di specie, non si è tenuto conto che l’odierno ricorrente si è sottoposto ad una serie di sedute di laser terapia per eliminare il tatuaggio, operazione all’esito della quale – in ragione di quanto emerge dalle conclusioni medicolegali depositate in atti e relative alla parte del corpo sottoposta al suindicato trattamento di rimozione del tatuaggio – non è più possibile distinguere il disegno che ricopriva la regione della spalla dell’aspirante militare.

A ciò si aggiunga che recentemente il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione (in via generale), facendo proprio un orientamento già suggerito da questa Sezione e rispetto al quale il Collegio non ha ragione di manifestare dissensi ed affermando, condivisibilmente, che:

A) il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibili con il possesso della divisa (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011 n. 1201);

B) il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell’aspetto fisicoestetico, di talchè quando tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1352);

C) questo sta a significare che la sussistenza delle affermata causa di non idoneità non si può desumere come fatto dall’Amministrazione dal mero riscontro dei tatuaggi in questione, dovendosi, invece valutare gli stessi in base alla loro visibilità (cfr Cons Stato, Sez. VI, 13 maggio 2010 n. 2950);

D) i segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie sia perché non risulta che siano stati esperiti gli accertamenti psichiatrici richiesti a tali fini dalla predetta normativa sia perché, in ogni caso, non v’è traccia di una motivazione in forza della quale è stato desunto, dall’esame del contenuto e delle dimensioni dei segni grafici, l’indice di una personalità abnorme dell’appellante e ciò rende senz’altro manchevole sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di non idoneità per cui è causa (cfr Cons Stato, Sez. IV, 4 aprile 2007 n. 1520).

In relazione a quanto precede il ricorso in esame si manifesta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00).
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Signor F.B. che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 05-07-2011, n. 26178 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con decreto In data 23.12.2009 la Corte di appello di Torino riformava il provvedimento con il quale il Tribunale della stessa città aveva applicato a M.F. e V.A. la misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza rispettivamente per la durata di anni uno e mesi due e per anni uno e mesi quattro, ai sensi della L. n. 1423 del 1956; in specie, revocava dette misure per mancanza dei presupposti soggettivi.

La Corte territoriale premetteva che ad avviso del giudice di primo grado gli episodi, indicati in numerose comunicazione di notizie di reato, attribuiti ai proposti denotavano la pericolosità degli stessi al sensi dell’art. 1 n.3 della legge 1423 del 1956. Infatti, era stato rilevato che, benchè non fosse intervenuta condanna in relazione a tutti gli episodi, il V. era stato condannato con sentenza del 25/6/1999 per riunioni pubbliche non autorizzate e con sentenza del 4/12/2006 per resistenza a pubblico ufficiale, inoltre, era stato condannato con sentenza di primo grado per danneggiamento, vilipendio delle istituzioni, furto, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e invasione di edificio. Il M., invece, formalmente incensurato, era stato condannato con sentenza di primo grado per interruzione di pubblico servizio.

Rilevava, quindi, la corte di merito che le condotte e attribuite ai proposti e ritenute sintomatiche della pericolosità erano tutte riconducibili a forme di protesta sociale del gruppo di socialmente attivi in ambito para-politico cui fanno riferimento i proposti.

Pertanto, ribadito che anche in materia di misure di prevenzione si impone il rispetto del principio di legalità, sicchè non possono costituire presupposto per l’applicazione della misura le manifestazioni di dissenso, sia pure rumorose e moleste, evidenziava che il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di pericolosità su una pluralità di segnalazioni dell’autorità di polizia relative alle manifestazioni di protesta sociale attuate dai proposti unitamente ad altre persone omettendo di indicare e verificare la portata degli elementi di fatto oggetti va mente valutabili ai fini del giudizio di pericolosità, atteso che, peraltro, le segnalazioni di polizia erano rimaste in molti casi prive di alcun esito giudiziario.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino lamentando la violazione di legge nella quale è incorso il giudice di secondo grado confondendo la prova richiesta per l’affermazione della responsabilità penale con degli elementi di fatto idonei a far ritenere, anche indipendentemente dalla commissione del reato, la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione.

Nella specie, ad avviso del ricorrente, come era stato evidenziato nel provvedimento di primo grado, il V. annovera tre condanne non definitive per danneggiamento, vilipendio delle istituzioni, violenza privata, interruzione di pubblico servizio e invasione di edificio, mentre il M. negli anni 2008-2009 era stato tratto in arresto tre volte per resistenza a pubblico ufficiale lesioni personali. In ogni caso, nell’ultimo decennio i proposti avevano posto in essere: campagne ingiuriose o diffamatorie contro i partiti politici e le istituzioni, clamore molesto nel corso di manifestazioni non preavvisate, imbrattamento e danneggiamento di cose, occupazione di edifici e disturbo di manifestazioni altrui, porto o detenzione di armi improprie. Del resto, tali condotte non erano state negate nel loro complesso neppure dalla difesa dei proposti.

3. Con memoria depositata in data 11/1/2011 M.F. e V.A., a mezzo del difensore di fiducia, premesso che sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge, rilevano che il ricorrente, pur avendo denunciato formalmente la violazione di legge, in sostanza propone doglianze in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato finalizzate esclusivamente ad una valutazione alternativa delle circostanze di fatto acquisite nel procedimento. La corte di merito, invero, non ha negato che i fatti contenuti nelle annotazioni di polizia potessero in astratto essere valutati indipendentemente dalla condanna, ma ha contestato la rilevanza concreta nella fattispecie con una valutazione sottratta al sindacato di legittimità.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigetto.

1. Se è vero, secondo un principio consolidato, che ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione personale l’accertamento della pericolosità sociale prescinde dall’affermazione della penale responsabilità, è altrettanto indubbio che detto accertamento non può fondare su mere congetture o sospetti ma richiede una valutazione da parte del giudice di elementi di fatto oggettivamente valutabili dai quali si possa desumere, tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto la pericolosità sociale dello stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce l’applicabilità delle misure di prevenzione personali. Senza dimenticare, peraltro, che presupposto imprescindibile, secondo i principi più volte ribaditi anche dal giudice delle leggi in occasione della valutazione della compatibilità delle misure di prevenzione con i valori costituzionali, è costituito dall’attualità della pericolosità del proposto.

2. Orbene, nella specie, la Corte di merito, pur sottolineando la circostanza che molte delle segnalazioni di polizia nei confronti del M. e del V. non hanno avuto esito giudiziario, ha rilevato in primo luogo che il giudice di primo grado era pervenuto ad un giudizio di pericolosità omettendo di indicare e verificare la portata degli elementi di fatto oggettivamente valutabili delle condotte poste in essere dai proposti, ritenendo, peraltro, quanto acquisito agli atti inidoneo ai fini dell’affermazione della attuale pericolosità del M. e di V., trattandosi di episodi riconducibiii a mere manifestazioni di dissenso, prive di concreto valore sintomatico di pericolosità anche sotto il profilo del pericolo per la sicurezza o pubblica tranquillità.

Il ricorrente, quindi, muove da un corretto principio di diritto – secondo il quale l’accertamento della pericolosità ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione può prescindere dall’affermazione della responsabilità penale – tuttavia, finisce col dedurre vizi di motivazione il cui sindacato – come ricordato anche nella memoria depositata dai proposti e nelle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte – è precluso in questa sede di legittimità.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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