Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 30-05-2011, n. 21630 Conflitti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 21.10.2010 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da D.M. (che risulta nato nel (OMISSIS)) sul rilievo che costui era detenuto in esecuzione di due condanne emesse dall’organo minorile ed una pronunciata da Tribunale ordinario e sull’assunto che, in siffatta situazione, dovesse avere prevalenza la competenza della Magistratura di sorveglianza per gli adulti.

2. Con ordinanza in data 14.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ritenuto invece che la competenza spettasse all’organo minorile, sollevava conflitto di competenza sui seguenti rilievi: a) l’ultima sentenza eseguibile era quella pronunciata dal Tribunale per i minorenni, irrevocabile il 06.06.2010, tanto che il provvedimento di unificazione pene concorrenti era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale; b) il condannato era sicuramente ancora infraventicinquenne; c) non vi erano deroghe, in sede minorile, alla competenza in sede esecutiva del giudice la cui sentenza era divenuta irrevocabile per ultima.

3. Il conflitto negativo deve essere dichiarato ammissibile, posto che la diversa valutazione della competenza funzionale ha causato una stasi del processo non altrimenti superabile che con l’intervento di questa Corte regolatrice. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna. Rileva in proposito questa Corte come, in presenza di sentenze divenute esecutive emesse sia da giudici ordinari che da giudici per i minori, debba essere affermato il principio secondo cui, in difetto di normativa specifica per tale evenienza, debba essere ritenuta la competenza in sede esecutiva – e dunque anche in funzione di sorveglianza – del giudice la cui sentenza sia divenuta esecutiva per ultima, in ossequio al principio generale di cui all’art. 665 c.p.p., comma 4. Nel caso di specie la sentenza a carico del D. divenuta esecutiva per ultima (e cioè in data 06.06.2010) è quella emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 14.01.2010. Allo stesso risultato porta la considerazione dell’unitarietà della pena cumulata, che nel caso trova titolo e ragione nel provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso in data 08.07.2010 proprio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna (cfr. Cass. Pen. Sez., 1, n. 5581 in data 15.01.2008, Rv. 238947, P.M. in proc. P.; Cass. Pen. Sez. 1, n. 2439 in data 20.12.2007, Rv. 239208, P.M. in proc. D.). Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale qui dichiarato competente.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 985 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società ricorrente che produce articoli per la pulizia della casa possiede uno stabilimento industriale nel territorio del Comune di Mira ed impugna il decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005, lamentando che tale decreto gli ha imposto la modifica del contenuto dell’autorizzazione agli scarichi in atmosfera di cui è titolare, ordinando contestualmente onerosi interventi di adeguamento.

Il decreto cita, quale atto presupposto, il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, e le deliberazioni della Giunta provinciale nn. 22 e 23 del 1 febbraio 2005, che rispettivamente hanno dettato indirizzi applicativi del piano regionale e lo schema del "piano di azione" comunale che deve essere elaborato dai Comuni il cui territorio ricade nelle zone più critiche per la qualità dell’aria.

Il decreto, unitamente al piano regionale e alle deliberazioni della Giunta provinciale quali atti presupposti, è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la mancata acquisizione dell’apporto procedimentale del destinatario del provvedimento;

II) violazione dell’art. 11 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 97 della Costituzione e del piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, nonché difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, irragionevolezza e perplessità perché la modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata disposta in assenza dei presupposti di legge;

III) violazione del paragrafo 6.2.1.3 del piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, erroneità dei presupposti, travisamento ed incompetenza perché, in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite per uno o più inquinanti, le iniziative devono essere prese dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza e dai Tavoli Tecnici Zonali, e non dal dirigente della Provincia;

IV) violazione dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, del paragrafo 6.2.1.3 del il piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, contraddittorietà, travisamento, erroneità dei presupposti e incompetenza perché il dirigente, sostituendosi agli atti di pianificazione intermedi, ha avocato a sé il potere di dettare i rimedi finalizzati alla riduzione dell’emissione degli agenti inquinanti nell’atmosfera;

V) violazione dell’art. 107, comma 3, lett. f) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, contraddittorietà ed incompetenza perché le citate deliberazioni della Giunta demandano al dirigente attività di mero studio delle iniziative da intraprendere e non l’esercizio di un’attività dispositiva di tipo provvedimentale e prescrittivo;

VI) violazione degli artt. 6, 7, 12 e 154 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, irragionevolezza e illogicità perché non è stato acquisito il parere del Comune di Mira e della Commissione tecnica provinciale prescritti per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in atmosfera;

VII) violazione dell’art. 3, commi 1 e 12 del DM 12 luglio 1990, indeterminatezza, contraddittorietà e perplessità perché il modulo da compilare ed inviare all’Amministrazione chiede dati conoscitivi sulle emissioni determinati con criteri diversi da quelli utilizzati per l’autorizzazione;

VIII) violazione dell’art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, del DM 12 luglio 1990, nonché del DM 1 ottobre 2002, n. 261, del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, perplessità, indeterminatezza e violazione del legittimo affidamento per la fissazione di limiti di emissione più restrittivi di quelli di legge in assenza dei presupposti e in assenza di una previa valutazione del rapporto costi – benefici;

IX) violazione dell’art. 11 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 2, comma 1, lett. o) del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, difetto di istruttoria, di motivazione e genericità, oltre che violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento, perché è imposto l’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili senza alcuna precisazione sulla loro effettiva disponibilità;

IX) violazione dell’art. 41 della Costituzione, irragionevolezza e illogicità perché vengono imposti limiti non raggiungibili.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Venezia e la Regione Veneto eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è fondata.

Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso si sostanzia nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale.

Nel caso all’esame l’esatta qualificazione del decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005, adottato a seguito dell’approvazione del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004) conduce ad escludere che si tratti di un atto provvedimentale dotato di un’autonoma capacità lesiva.

E’ vero che il decreto contiene diversi passaggi che, formulati in modo ambiguo, ad una prima lettura possono indurre ad attribuire loro valore precettivo (ad esempio quando nell’oggetto afferma di operare un’integrazione alle autorizzazioni già rilasciate, o dove richiede la riduzione delle emissioni, o la presentazione di progetti che evidenzino la possibilità di contenerle).

Tuttavia, come chiarito dalla Provincia nelle proprie difese, va dato atto che, ad un esame più approfondito, emerge che il decreto non ha un contenuto precettivo in quanto si sostanzia nella mera acquisizione di dati conoscitivi e nella sollecitazione a contenere le emissioni mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, essendo volto ad operare un completo censimento delle emissioni in atmosfera nel territorio dei Comuni classificati in fascia A, di maggiore criticità per la qualità dell’aria, per acquisire elementi finalizzati ad apportare miglioramenti e la riduzione delle emissioni.

La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e il ruolo che alla stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera) e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita.

Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora, come avviene nel caso di specie, non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari.

Del resto le ambiguità formali contenute nel testo del decreto possono essere agevolmente superate ove si tenga conto anche dei successivi sviluppi della vicenda e dell’evoluzione dell’attività procedimentale, la quale nel corso degli anni, pur non essendo mai venuta meno l’efficacia del decreto impugnato, non ha portato ad alcuna restrizione o pregiudizio in capo alla ricorrente.

La stessa ricorrente nella memoria di replica depositata in prossimità della pubblica udienza, riconosce di fatto l’assenza di lesività laddove sottolinea che le proprie emissioni hanno sempre rispettato i limiti di legge e che ciò è comprovato "dall’assenza di ogni contestazione in proposito dal 2005 ad oggi; dalla circostanza per la quale le Amministrazioni resistenti hanno rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione integrata ambientale; dal fatto che le performance nella gestione dei fumi da parte della medesima è sicuramente migliore di quella anche solo auspicata" dallo strumento convenzionale utilizzato dalle Amministrazioni per concordare con le imprese l’adozione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi (ovvero il Protocollo di intesa stipulato tra amministrazioni ed imprese in data 21 giugno 2006).

L’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto qualificabile come provvedimento applicativo degli ulteriori atti, impugnati quali atti presupposti non immediatamente lesivi, comporta anche l’inammissibilità dell’impugnazione di questi ultimi (ovvero delle deliberazioni della Giunta provinciale di Venezia 1 febbraio 2005, nn. 22 e 23, e del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004).

In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le peculiarità della controversia, cui ha dato adito l’imprecisa formulazione del decreto, giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3964 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che sussistono i presupposti per la dichiarazione della improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiché è stato emesso un sopravvenuto provvedimento, che l’appellante ha qualificato satisfattivo delle ragioni fatte valere in giudizio;

– che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del secondo grado possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta). definitivamente pronunciando sull’appello n. 5808 del 2005, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 14-07-2011, n. 27661 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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1. Con sentenza pronunciata il 7.10.2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Z.D. la pena, concordata con il pubblico ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di due anni di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante del fatto di lieve entità (ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), in ordine al reato continuato di coltivazione di due piante di marijuana e di detenzione per fini commerciali di piccole quantità di marijuana e di hashish.

Il decidente ha riconosciuto allo Z. il beneficio della sospensione condizionale dell’applicata intera pena, alla cui concessione lo stesso aveva subordinato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 3, l’efficacia del raggiunto accordo sul trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Venezia, che ha dedotto violazione dell’art. 163 c.p.p., comma 1, per erronea concessione della sospensione condizionale della pena detentiva e pecuniaria in misura eccedente i limiti previsti dalla citata disposizione codicistica ed alla quale il g.i.p. veronese non avrebbe dovuto accedere, rigettando in parte qua la congiunta richiesta delle parti. Queste avrebbero potuto in prosieguo eventualmente riformulare la richiesta condizionante l’accordo sulla pena, operandone una indicazione compatibile con i limiti di cui all’art. 163 c.p., comma 1 (due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria previamente ragguagliata ex art. 135 c.p.) ovvero limitare la condizione alla sola pena detentiva e non pure a quella pecuniaria, come consentito dallo stesso art. 163 c.p., comma 1 ultima parte.

3. Il ricorso del P.G. lagunare è assistito da fondamento.

Palese è l’errore di diritto di cui è incorso il giudice del Tribunale di Verona, che ha concesso la sospensione della pena sul fuorviante presupposto dell’irrilevanza della applicata pena pecuniaria congiuntamente alla pena detentiva. Le due sanzioni – ove previste come cumulative dalla norma incriminatrice – ben possono rendere applicabile il beneficio di cui all’art. 163 c.p., purchè tali congiunte pene (detentiva e pecuniaria) non eccedano la misura di una pena ragguagliata che, "nel complesso" (come recita l’art. 163 c.p.), divenga superiore al predetto limite di due anni di reclusione. Pena, detentiva e pecuniaria congiunte, che nel caso di specie supera in tutta evidenza il limite in questione. Del resto che una diversa interpretazione del disposto dell’art. 163 c.p., comma 1 non si renda possibile è dato agevolmente ricavabile dalla stessa disposizione in esame, nella parte in cui – per affetto della novellata introdotta con la L. n. 145 del 2004 – consente al giudice di cognizione la facoltà di prescindere dal ragguaglio della pena pecuniaria inflitta (non sospesa e, quindi, eseguibile) e di dichiarare condizionalmente sospesa la sola pena detentiva, ovviamente entro il detto limite quantitativo di due anni (v. Cass. Sez. 1, 9.6.2006 n. 21885, PM in proc. Azdod, rv. 234644). Tuttavia nessuna riserva o precisazione in tali termini applicativi (sospensione circoscritta alla sola pena detentiva) è consentito cogliere nell’impugnata sentenza e nella stessa anteriore richiesta scritta dell’imputato assentita dal pubblico ministero.

La sentenza di applicazione della pena impugnata dal P.G. di Venezia va, quindi, annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso (giudizio ordinario o applicazione di pena diversamente modulata). In vero, poichè l’efficacia dell’accordo sanzionatorio raggiunto dalle parti è stata espressamente subordinata dallo Z. alla concessione del beneficio della sospensione della pena, la non concedibilità del beneficio, implicando il rigetto della relativa richiesta applicativa, travolge in modo radicale l’accordo ex art. 444 c.p.p. nella sua interezza (Cass. Sez. 6, 30.9.2009 n. 39705, Di Ruscio, rv.

244561).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

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