Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13962

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, riformando la statuizione di primo grado, all’esito di nuova CTU, condannava l’Inps ad erogare a D. F. l’assegno di invalidità civile per il periodo dal primo marzo 1995 al 26 gennaio 1997, ossia fino al compimento dei 65 anni, nonchè alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Dichiarava altresì improcedibile l’appello dalla medesima proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

Avverso detta sentenza la D. propone ricorso con tre motivi.

L’Inps, la Regione Puglia e il Ministero dell’Economia sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ, si lamenta che la Corte non abbia deciso sulla sua domanda concernente gli interessi anatocistici.

Con il secondo motivo ci si duole della liquidazione delle spese.

Con il terzo motivo lamenta la ricorrente che non le sia stata riconosciuta la pensione sociale sostitutiva dopo la data del 26 gennaio 1997, di compimento dei 65 anni. Sono fondati il primo e il terzo motivo di ricorso.

Quanto al primo motivo, effettivamente la Corte territoriale, disponendo per il riconoscimento della prestazione con gli accessori di legge, non ha esaminato la domanda di interessi anatocistici spiegata in primo grado e reiterata in appello.

Quanto al terzo motivo , la sentenza è errata nel non avere riconosciuto l’automatica trasformazione dell’assegno di invalidità al compimento dei 65 anni, nell’assegno sociale L. 335 del 1995, ex art. 3. E’stato già affermato (Cass. n. 17083 del 27/08/2004) che La pensione sociale attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde sia da oneri di domanda, sia dall’accertamento, da parte dell’INPS, della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale. Ne consegue che, poichè il compimento del sessantacinquesimo anno costituisce soltanto il presupposto perchè operi detta sostituzione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’avveramento di esso, e poichè tale data segna non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l’insorgenza del diritto alla prestazione, la sostituzione della precedente prestazione alla data del 1 gennaio 1996, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, deve avvenire con riferimento non già alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 3, comma 6, concernente la pensione sociale, ma all’istituto dell’assegno sociale, introdotto, appunto con decorrenza 1 gennaio 1996, dal citato L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

Il secondo motivo concernente la disciplina delle spese risulta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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Cass. pen., sez. VI 26-06-2008 (25-06-2008), n. 25879 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Principio dell’immutabilità del giudice

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FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno, ai sensi della L. n. 69 del 2005, ha disposto la consegna alla Romania di V.N., per la esecuzione della pena di anni quattro e mesi tre di prigione irrogata con sentenza emessa in data 13-2-2004 dall’Autorità Giudiziaria di Focsani, divenuta definitiva a seguito di sentenza del 26-5-2004 del Tribunale di Vrascea.
Il V. ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, lamentando con un primo motivo la violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 2, in quanto il Collegio che all’udienza del 29-5-2008 si è pronunciato favorevolmente sulla consegna aveva una composizione diversa rispetto a quello che, all’esito dell’udienza del 23-5-2008, con ordinanza del 24-5-2008 aveva disposto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, l’acquisizione delle sentenze emesse dai giudici rumeni.
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole dell’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 4, comma 6, della Decisione Quadro 2002/584/GAI, invocata all’udienza del 29-5-2008 dalla difesa, in ragione della qualità di soggetto "residente" nello Stato italiano del condannato.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell’immutabilità del giudice sancito dall’art. 525 c.p.p., comma 2, diretto a garantire l’immutabilità del giudice innanzi al quale sono state formate le prove all’esito del dibattimento rispetto a quello che poi pronuncia la decisione, non è applicabile nella fase giurisdizionale della estradizione, nella quale non vengono formate prove, bensì esaminati e valutati i documenti trasmessi dallo Stato richiedente a fondamento della domanda. Pertanto, un volta rinviato il giudizio ad altra udienza per l’acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, in quanto la pronuncia deve essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti (Cass. Sez. 6, 24-10- 2007 n. 41635).
Alla luce di tale principio, applicabile per identità di ratio anche in relazione alla procedura passiva di consegna regolata dalla L. n. 69 del 2005, nessuna nullità può essere ravvisata nel caso di specie, nella quale è incontestato che, a seguito della trasmissione dei documenti richiesti con ordinanza del 24-5-2008, all’udienza del 29-5-2008 la Corte di Appello, sia pure in diversa composizione, ha proceduto alla trattazione della causa nel pieno contraddittorio tra le parti, decidendo, all’esito, sulla base del materiale documentale disponibile.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte già avuto modo di rilevare che la disposizione contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R), nel prevedere il rifiuto della consegna quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti del solo cittadino italiano, e non anche dello straniero residente nello Stato italiano, non si pone in contrasto con i principi della decisione-quadro 2002/584/GAI, e segnatamente con l’art. 4, n. 6, della stessa, in quanto tale disposizione facoltizza, ma non obbliga, gli Stati membri dell’Unione Europea ad estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri che dimorino o risiedano nel loro territorio (Cass. Sez. F., 4-9-2007 n. 34210).
3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 17576 del 2011 Compravendita di un immobile gli acquirenti desiderano frazionare l’immobile

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 1999, A. L. chiedeva ed otteneva dal giudice di pace di Vittoria, decreto ingiuntivo per £. 4.726.000 nei confronti di N. e D. D. M., adducendo che tale importo le era stato richiesto quale maggiore imposta sull’incremento di valore conseguente alla diversa qualificazione catastale conseguita al frazionamento di un immobile da lei promesso al padre delle predette, che aveva voluto, prima della vendita, il detto frazionamento.
Proponevano opposizione le ingiunte assumendo di nulla dovere atteso che per legge l’imposta gravava sulla alienante e che ogni patto contrario era nullo per contrasto con la legge.
Con sentenza del 2001, l’adito giudice aveva respinto l’opposizione e regolato le spese; avverso tale decisione avevano proposto appello le D. M., cui aveva resistito la controparte.
Con sentenza in data 16/22.10.2004, il tribunale di Ragusa aveva respinto l’impugnazione, regolando le spese.
Osservava queI giudicante che il patto intercorso tra l’alienante ed il compratore non era da considerarsi in violazione della legge, giacché con lo stesso si era stabilito, per venire incontro ad un desiderio dell’acquirente, di frazionare l’immobile compravenduto, con conseguente variazione catastale in aumento, maggior onere che, su consiglio dell’impiegato dello studio notarile, si era pattuito che avrebbe gravato sulle acquirenti.
Conclude la sentenza impugnata affermando essere evidente che in tal modo non si era voluto operare la traslazione dell’imposta sulla parte non obbligata, ma ovviare al maggior onere tributario conseguito per volere dell’acquirente.
La L. aveva infatti corrisposto l’imposta per intero e aveva chiesto alle D.M. la restituzione di quanto pagato in più.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, le soccombenti; la controparte resiste con controricorso.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt, 4 e 27 del DPR_643_1972, in ragione del chiaro dettato delle norme suddette, in forza del quale l’imposta sull’incremento di valore degli immobili è dovuta dall’alienante a titolo oneroso e che qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell’imposta è nullo.
Nella specie, la L. ha agito per la restituzione della somma pagata in più a tal titolo in ragione della suddivisione del suo immobile (promesso in vendita) in due distinte unità immobiliari, per espresso desiderio del promissario acquirente; le parti, all’atto della stipula avevano, come non è smentito, convenuto che il maggior onere tributario sarebbe stato pagato dalle acquirenti.
La sentenza impugnata ha argomentato nel senso che non v’era stata alcune elusione dell’obbligo fiscale gravante sulla venditrice a titolo oneroso, ma un risarcimento della maggior somma che era stata corrisposta in ragione della suddivisione dell’immobile, originariamente unico, in due distinte unità immobiliari, come richiesto dal promissario acquirente.
A parte il fatto che non si era mai prospettata la questione di un risarcimento del danno, il dettato delle norme applicabili è categorico nel senso che deve ritenersi nullo ogni patto volto a riversare l’onere del tributo su soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 4, senza che rilevi la finalità pratica che le parti intendono conseguire (v. Cass. 10.5.1994, n° 4556; 14.9.1991, n° 9608).
Ora, che la maggiore entità dell’imposta dovuta fosse da ascriversi ad un desiderio della parte acquirente, non elide la debenza della stessa e la attribuzione dell’onere relativo alla parte allenante; la sanzione di nullità comminata in relazione a qualsiasi patto volto a trasferire su altri l’onere dell’imposta in questione opera pertanto in un caso del genere, atteso che l’oggetto della compravendita era risultato diverso, sotto il profilo fiscale, rispetto a quello compromesso, cosa questa che comportava l’applicazione di una imposta più elevata, in ragione del ritenuto maggior valore del bene.
Il fatto che le parti del contratto si fossero accordate nel senso di trasferire il maggior onere fiscale su chi aveva richiesto la suddivisione, senza che tanto si riflettesse sul prezzo dell’immobile, costituisce un patto volto ad elidere la tassativa disposizione di cui ai citati artt. 4 e 27, comporta nullità del patto stesso, che va dichiarata, con conseguente accoglimento del motivo in esame, senza che possano incidere le finalità pratiche che le parti si erano proposte.
Il secondo motivo, afferente alla regolamentazione delle spese, è assorbito.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza che si profili la necessità del rinvio atteso che tutti gli elementi utili alla decisione nel merito risultano acquisiti: pertanto questa Corte, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione.
Le spese vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione.
Condanna la resistente al pagamento delle spese che, quanto al primo grado,liquida in €. 376,00, quanto al secondo in €. 2,050,00 e, quanto al presente, in €. 700,00, di cui €. 500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 23.08.2011

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-11-2010) 21-01-2011, n. 2176

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26.1.2010, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 24.6.2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’ A. in ordine ai reati sub a), b), c) ed e) perchè estinti per prescrizione e per l’effetto riduceva la pena inflitta per i reati d), f) e g) – duplice episodio di truffa ed estorsione- ad anni due, mesi tre ed Euro 650,00 di multa.

La Corte per i reati prescritti sub a) e b) ricordava le precise dichiarazioni della parte offesa; per il reato sub c) e d) analogamente le dichiarazioni delle parti offese P. e dell’ I.A. che impedivano il proscioglimento dell’ A. con una formula più favorevole.

Circa il reato sub d) la Corte riteneva pacifico ed incontrovertibile la circostanza per cui la vettura della parte offesa era stata consegnata al ricorrente per la vendita come da apposita scrittura privata, ma che l’ A. impadronitisi della vettura, era poi sparito. La ricostruzione dei fatti era stata avvalorata anche dalle dichiarazioni del teste avv.to B..

Sui reati sub f) e g) si rilevava che la parte offesa aveva rilasciato gli assegni poi utilizzati dal ricorrente perchè indotta a farlo con artifici e raggiri in quanto le era stata prospettata la collaborazione in una società. Dalle parole riportate dalla parte lesa emergevano chiaramente le minacce e l’effetto intimidatorio delle espressioni usate dal ricorrente per indurla a non presentare denuncia. Anche il teste M. aveva confermato l’accaduto avendo sentito le conversazioni di contenuto minaccioso.

Ricorre l’ A. che con il primo motivo allega la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe puntualmente risposto a nessuna delle doglianze mosse alla sentenza di prime cure, richiamata sic et simpliciter per relationem senza dare conto delle dette censure.

Per quanto riguarda il capo f) si era provato che era stata offerto da parte dell’imputato di diventare amministratore della società che si era effettivamente costituita. Emergeva da alcuni episodi la consapevolezza da parte della parte lesa circa l’uso degli assegni consegnati all’imputato.

Circa il reato sub d) si era dedotta l’erronea qualificazione del reato che doveva essere qualificato appropriazione indebita.

Circa il capo g) la conferma alle dichiarazioni della parte offesa risiedeva solo in una testimonianza del teste M. puramente de relato.

Nel complesso la sentenza aveva una motivazione apparente e comunque del tutto carente.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Non risponde al vero che la sentenza impugnata si limiti ad un richiamo totalmente per relationem alla decisione di primo grado, in quanto riporta le doglianze dell’imputato e offre una risposta circostanziata.

Circa il capo f) la Corte territoriale ha rilevato che la società cui era stato proposto di collaborare alla parte offesa era solo un pretesto per raggirare la stessa che in tal modo fu indotta a consentire all’imputato di operare sul conto corrente del padre ed a rischiare ben otto titoli in bianco riempiti e consegnati a soggetti terzi. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto; analogamente sono state riportate analiticamente nella sentenza impugnata le frasi intimidatorie pronunciate dall’imputato (capo g) per impedire la denuncia della donna, confermate dal teste M. che ebbe modo di sentirle direttamente al telefono. La motivazione è logicamente coerente e persuasiva, mentre le censure sono di merito e ripropongono quanto già dedotto in appello. Circa il capo d) il motivo è del tutto generico ed ignora gli elementi di raggiro sottolineati nelle sentenze di merito. Generica ed infondata è l’allegazione finale di una motivazione puramente apparente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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