T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1096 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Palombara Sabina ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive, realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo: "1. ampliamento di una unità immobiliare posta al piano terra mediante aggiunta di una stanza adibita a salone, la superficie aggiunta metri 6,25 x 4,25 ca eseguita in difformità dalla concessione a sanatoria prot. n. 1119 del 12 febbraio 2007;

2. realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno con sottostante parapetto in laterizio delle dimensioni di metri 3,5 x 1,5 ca";

CONSIDERATO che avverso detto provvedimento parte ricorrente deduce:

1) illegittimità dell’atto per abuso di potere e carenza di istruttoria.

L’interessato lamenta che la sanzione è del tutto sproporzionata trattandosi di opere pienamente conformi alla vigente normativa urbanistica pur difettando del titolo abilitativo; rileva che non è posto in evidenza alcun contrasto con la normativa edilizia o con lo strumento urbanistico generale;

2) violazione di legge per mancato avviso di acquisizione al patrimonio comunale in difetto di ottemperanza.

Egli lamenta pure che, contrariamente al principio di tipicità degli atti amministrativi, il provvedimento omette di avvisare il destinatario che in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione si procederà all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale;

3) pregiudizio grave ed irreparabile che si manifesta vieppiù palesemente, laddove si consideri che l’interessato ha presentato in data 13 dicembre 2010 acquisita al protocollo comunale al n. 29736 la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto le opere, anche se eseguite senza idoneo titolo, sarebbero pienamente conformi alla disciplina urbanistica vigente;

RITENUTO che la prima censura non può essere condivisa stante il tenore testuale del provvedimento che appare accuratamente motivato in ordine alla violazione del PRG in base al quale l’area, dove è stata realizzata l’opera abusiva, è collocata in zona "E’ sottozona "E1" (zona a prevalente produzione frutticola), in ordine alla circostanza che sulla zona sussiste il vincolo sismico ex l. 2 febbraio 1974, n. 64, nonché il vincolo per strada comunale di tipo "F" con necessità di una fascia di rispetto di 20 metri;

RILEVATO che la seconda censura, con la quale l’interessato fa valere che nell’ordinanza manca la comminatoria dell’acquisizione al patrimonio in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, non può essere condivisa, stante la costante giurisprudenza sulla materia, la quale rileva che "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto" (TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597) nel mentre la procedura in questione appare essere ancora ad uno stadio iniziale, non risultando ancora accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione;

RILEVATO, infine, che appare pure privo di fondamento l’aspetto del ricorso col quale l’interessato manifesta perplessità circa l’operato dell’Amministrazione che non ha analizzato la richiesta di accertamento di conformità, profilo che appare in parte smentito dalla circostanza che, in realtà, la domanda ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è stata dall’interessato presentata in data 13 dicembre 2010, subito dopo l’adozione dell’ordinanza in data 4 agosto 2010, al momento in esame;

e CONSIDERATO pure che, in ogni caso, il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207 e di recente della sezione la sentenza in data 11 gennaio 2011, n. 124) sicchè non può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come sotteso al ricorso da parte dell’interessato;

RITENUTO che, pertanto il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure, con la conseguenza che il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione comunale;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8286 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – T.D.J.I. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1599 del 2006, pubblicata il 16 gennaio 2006, che respingeva la sua opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione che aveva a sua volta respinto il ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) del 6 maggio 2004, redatto da un ausiliare del traffico e relativo alla violazione dell’art. 157 C.d.S., comma 6, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento.

Avanti il Giudice di Pace deduceva quattro motivi di ricorso e tra questi la nullità dell’ordinanza ingiunzione per la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, perchè, malgrado avesse espressamente formulato richiesta di audizione, non era seguita alcuna convocazione pur facendosi riferimento nell’ordinanza ingiunzione alla sua assenza alla disposta audizione.

2. – Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo per quanto interessa in questa sede che l’atto amministrativo "è validamente motivato, per quanto attiene la mancata audizione del teste, nella ordinanza viene espressamente indicato che non si presentava in audizione". Il Giudice di Pace attribuiva a tale dichiarazione valore probatorio fino a querela di falso, trattandosi di fatti attestati da pubblico ufficiale.

3. – L’odierna ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, osservando che la richiesta di audizione era stata tempestivamente avanzata e che ella non aveva ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla disposta audizione e di tanto non vi era stata alcuna prova da parte dell’amministrazione. Osservava ancora che in sede di opposizione era stata espressamente contestata proprio la mancanza dell’avviso di convocazione, in relazione al quale l’onere probatorio non poteva che essere riferibile alla pubblica amministrazione.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 204 C.d.S., e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè insufficiente motivazione. Lamenta la ricorrente che il Giudice di Pace al riguardo aveva fornito una stringatissima motivazione da ritenersi del tutto insufficiente. A fronte della contestazione, già avanzata in sede di ricorso al Prefetto, secondo la quale vi sarebbe stata una irregolare delineazione della segnaletica imputabile all’amministrazione, quest’ultima aveva fornito una motivazione tautologica e fittizia, non oggetto di alcuna valutazione da parte del Giudice di Pace che si era limitato ad affermare che l’atto amministrativo era "validamente motivato". 4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, atteso il nuovo orientamento affermato al riguardo da Cass. Sezioni Unite n. 1786 del 2010. 6. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto al primo motivo, Questa Corte, come ha correttamente osservato il Procuratore generale, ha affermato a Sezioni Unite (Cass. 2010 n. 1786) il seguente principio: "In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale".

Di conseguenza non sussiste la denunciata violazione di legge.

Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che questa Corte, con la medesima decisione appena richiamata, ha anche affermato il seguente principio di diritto "in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto".

Conseguentemente non sussiste la violazione di legge dedotta, perchè la ricorrente non avrebbe dovuto dedurre il solo vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ma argomentare nel merito le sue difese, per provocare una valutazione al riguardo del giudicante. Il motivo odierno è invece volto al rilievo del vizio di motivazione anche da parte del giudice di pace.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1458 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Con ricorso proposto, nell’ottobre del 1991, al pretore del lavoro, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle prestazioni svolte in regime di plusorario nel periodo 1/1/8330/9/91.

Il giudice, con pronuncia resa nell’udienza del 6/11/2001 ha declinato la propria giurisdizione con riguardo all’attività prestata successivamente al 31/12/85.

L’istante, con ricorso notificato nel 2002, ha riproposto, dinanzi al Tar, la richiesta di pagamento, limitandola agli anni 1987 e 1988, atteso che nel frattempo l’amministrazione aveva provveduto al pagamento delle somme relative agli altri anni, ed ha chiesto il pagamento delle somme accessorie a titolo di interessi e rivalutazione per gli anni 1986, 1989, 1990 e 1991.

Il Tar, con la sentenza qui appellata, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di azione, ai sensi dell’art. 69, 7° co. del D.Lgs. n.165/01, con cui si dispone che le controversie, quale quella in esame, relative a questioni attinenti a periodi di lavoro anteriore al 30/6/98, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Con l’appello in esame proposto avverso tale sentenza, il ricorrente sostiene la non applicabilità della citata norma nei suoi confronti, in quanto, nella fattispecie, si sarebbe in presenza di una mera "translatio iudici" e pertanto il ricorso proposto in riassunzione dinanzi al Tar non può considerarsi come ricorso nuovo, ma deve ritenersi una mera prosecuzione del giudizio a suo tempo iniziato dinanzi al pretore del lavoro.

In relazione ad una ulteriore eccezione proposta in primo grado dall’amministrazione, l’appellante ha sostenuto l’insussistenza del difetto di legittimazione dell’Usl n. 1, a cui era stato notificato il ricorso al posto del gestione liquidatoria, in quanto il giudizio si sarebbe instaurato prima della creazione delle nuove AUSL; nel merito, infine, ha sostenuto la fondatezza della pretesa.

La gestione liquidatoria, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
Motivi della decisione

L’appello deve ritenersi infondato.

Il ricorso, infatti, è stato notificato nel 2002, quando il diritto di agire, ai sensi dell’art. 69, 7° co del D.lgs. n. 165/01, si era estinto, non potendo applicarsi, alla fattispecie, l’istituto processuale della traslazione, ai fini della conservazione della domanda.

Al riguardo, possono richiamarsi le motivazioni dell’Ad. pl. n.4/07:

"La norma ora cit. (oggi art. 69 comma 7 del T.U. n. 165 del 2001) dispone che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Alle origini la giurisprudenza ha ritenuto che la cit. disposizione fosse rivolta a sancire che i ricorsi sopramenzionati, se non proposti entro il 15 settembre 2000 innanzi al giudice amministrativo, avrebbero potuto essere radicati oltre tale data innanzi al giudice ordinario (la nuova giurisdizione subentrata al giudice amministrativo dopo la c.d. privatizzazione). Nel prosieguo, però, si è consolidato un diverso indirizzo – condiviso sia dalla Corte di Cassazione che dalla giurisprudenza amministrativa – che collega alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso. Una soluzione che è stata giustificata facendo leva sull’intendimento legislativo di non coinvolgere il giudice ordinario in controversie relative a rapporti nati in un periodo nel quale non sussisteva ancora la sua giurisdizione e, al tempo stesso, di non coinvolgere troppo a lungo il giudice amministrativo in una giurisdizione ormai perduta. La Corte Costituzionale chiamata a valutare la nuova disciplina capace di comportare, con l’introduzione del perentorio termine decadenziale del 15 settembre 2000, anche la riduzione di più lunghi termini in passato accordati dalla legge (come ad es. quello di prescrizione), ha avuto occasione di rilevare che il nuovo assetto risulta ineccepibile sul piano costituzionale risultando ispirato a coerenti esigenze organizzative connesse al trapasso da una giurisdizione all’altra. (Corte cost. ord.ze nn. 214/04; 213/05; 382/05; 197/06)".

Pertanto, la data del 15 settembre 2000 costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale compresa quella concernente la operatività della translatio iudicii(SS.UU. n. 616/07).

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Considerati gli atti di causa, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 25-03-2011, n. 12191

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Dott. RIELLO Luigi che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 31.03.2010 la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la domanda di revisione proposta da P. R. avverso il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del Pretore di Potenza in data 22.02.1995 per il reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, fatto del (OMISSIS).

L’istante intendeva provare in revisione che il coltello, per il cui porto era stato condannato, non era a scatto e che il porto stesso era giustificato dalle necessità dell’azienda agricola. Rilevava però l’anzidetta Corte come non potesse essere effettuata la richiesta perizia sull’arma, in quanto risultava già essere stata distrutta, e come non potesse ammettersi la chiesta testimonianza dei genitori di esso condannato per deporre sulla -solo ora- assunta giustificazione al porto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) il verbale di sequestro descriveva l’oggetto incriminato come "coltello a scatto multiuso"; b) non vi era adeguata motivazione in ordine all’esclusione della novità della prova; c) la giustificazione al porto era ragionevole in relazione all’attività lavorativa in agricoltura.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 21.02.2011 la difesa del P. depositava memoria di replica con la quale ribadiva le proprie tesi e richieste.

5. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero deve essere dapprima rilevato come, trattandosi della chiesta revisione di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., la prova nuova dovrebbe incentrarsi sulla ricorrenza di causa evidente d’innocenza ex art. 129 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 8957 in data 04.12.2006, Rv. 235490, Tambaro), situazione palesemente non sussistente nella presente vicenda processuale e neppure dedotta – in tali termini – dal ricorrente.

Va poi rilevato come l’istanza sia in sostanza diretta, in modo altrettanto inammissibile, non già a provare l’innocenza del ricorrente, come esige l’art. 631 c.p.p., ma a qualificazione diversa del reato ( L. n. 110 del 1975, art. 4 anzichè art. 699 c.p.). In tal senso deve essere ritenuta l’inammissibilità logico-giuridica anche del profilo che intenderebbe provare, con testimonianze da assumere in sede di revisione, che il porto del coltello in questione sarebbe stato in allora giustificato, posto che sia giurisprudenza del tutto pacifica (sempre in ordine alla contravvenzione L. n. 110 del 1975, ex art. 4 nel cui ambito l’istante intende ricondurre la condotta) che tale giustificazione, richiesta dalla legge, non può che essere riferita all’attualità da verificare al momento dell’avvenuto controllo e nel concreto, e non a dedotte condizioni generali (quali il prospettato uso in agricoltura) che si intenderebbe provare ex post.

Tali assorbenti considerazioni, che si aggiungono a quelle espresse dalla Corte territoriale, inducono la totale infondatezza del proposto ricorso.

L’impugnazione è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato (cfr. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente P. R. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

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