Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14376 Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia attiene a una verifica fiscale eseguita dall’amministrazione finanziaria di Potenza a seguito di p.v.c. della polizia tributaria elevato nei confronti di G.T. A..

La verifica, conclusasi con la rideterminazione in aumento della percentuale di ricarico sul costo del venduto, consentì il recupero a tassazione di un maggiori imposte Irpef e Ilor per l’anno d’imposta 1994, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge.

La commissione tributaria regionale della Basilicata, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate di Potenza contro la sentenza della locale commissione provinciale, la quale era stata totalmente favorevole alla contribuente, determinò la ridetta percentuale di ricarico nella misura del 61,24% (inferiore a quella accertata dall’ufficio finanziario, ma comunque superiore al dichiarato) in coerenza con quanto appurato dalla polizia tributaria mediante ispezione sull’intera gamma delle merci commercializzate dalla G..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto di asserita costituzione in giudizio.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies.

Sostiene che: (a) non essendo state accertate violazioni tali da rendere inattendibili le scritture contabili, non era consentito all’ufficio accertatore di rettificare l’imponibile; (b) l’accertamento del maggior ricarico aveva fatto riferimento a ricavi del 1996, pur essendo il periodo d’imposta relativo al 1995.

Con il secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la commissione avrebbe completamento omesso di considerare che l’azione accertatrice, ai fini della relativa attendibilità, deve fondarsi su ulteriori elementi – quali l’ubicazione dell’esercizio commerciale, la località, il settore merceologico, la situazione di concorrenza sul mercato – nella specie ampiamente rappresentati dalla contribuente in appello.

2. – Entrambi i mezzi sono inammissibili, e tanto si rivela assorbente di ogni ulteriore rilievo.

Il primo motivo si risolve in una generica contestazione dell’accertamento di merito attinente al presupposto dell’intervenuta rettifica dell’imponibile, si da risultare irricevibile in questa sede.

La censura afferente gli utilizzati indici di maggiori ricavi per annualità distinte da quella oggetto di accertamento è assertoria, dal momento che dalla sentenza impugnata non risulta – nè altrimenti si apprezza – che l’aliquota di ricarico sia stata determinata sulla base di dati unicamente attinenti all’anno 1996; risulta invece che in data 7.11.1996 fu redatto il p.v.c., nel quale vennero infine sintetizzate le circostanze, desunte da "una accorta e puntuale verifica delle scritture contabili e di ogni altra documentazione esibita", poste al fondo della rettifica dell’imponibile di tutti gli anni in contestazione. Ed è doveroso evidenziare – in ciò ancora correggendosi l’approssimato rilievo di parte ricorrente – che l’anno di riferimento della presente controversia, in vista della rideterminazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette, è semmai il 1994, non già il 1995.

Il secondo motivo, nell’allusione a quanto rappresentato dalla contribuente in appello, in vista della censura di insufficiente (o contraddittoria) motivazione, è altrettanto generico e completamente privo di autosufficienza, non essendo riportato il tenore delle asserite, svolte difese cui associare l’apprezzamento del vizio denunciato. Consegue il rigetto del ricorso.

3. – Nulla devesi statuire in punto dì spese processuali. Si osserva che, in difetto di costituzione in giudizio, l’attività difensiva svolta in udienza dall’avvocatura erariale non è stata imputata – nè il relativo profilo è evincibile dal collegio – all’uno o all’altro dei distinti soggetti destinatari dell’impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16814 Contributi

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Svolgimento del processo

1.- D.E. con ricorso al Giudice del lavoro di Bologna conveniva in giudizio INPS e INAIL per ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. 28 aprile 1992, n. 257, art. 13, comma 8 per l’esposizione al rischio amianto per il periodo 6.5.75-31.12.96. 2.- Dichiarato carente di legittimazione l’INAIL ed accolta la domanda nei confronti dell’INPS, quest’ultimo proponeva appello lamentando che il ricorrente non aveva interesse per il periodo 6.5.75-31.12.86, essendo esso già riconosciuto utile, e che, per il periodo 1.1.87-31.12.96, il primo giudice aveva adottato la sua pronunzia in forza della sola esposizione generica e non anche di quella specifica e qualificata.

3.- Espletata consulenza tecnica di ufficio, la Corte di appello di Bologna con sentenza del 4.10.07 rigettava l’impugnazione, ritenendo infondato il secondo motivo ed inammissibile il primo, essendo la questione della carenza di interesse dedotta per la prima volta in appello.

Precisato che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 (conv. dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) aveva ridotto dall’1.10.03 il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25 limitandone gli effetti ai fini della determinazione delle prestazioni, senza incidere sul principio che l’esposizione doveva essere qualificata con il superamento della soglia dei valori indicati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, la Corte di appello riteneva che il primo giudice avesse erroneamente considerato solo l’esposizione generica. Rilevava, tuttavia, che il consulente tecnico nominato in secondo grado, accertata sulla base della storia professionale dell’assicurato la significativa presenza di amianto negli ambienti di lavoro in cui lo stesso aveva svolto la sua prestazione, aveva accertato che l’esposizione era stata di intensità tale da rendere "non solo possibile ma quasi sicuramente presente una condizione di esposizione a fibre di amianto sia per esposizione diretta che per inalazione indiretta per inquinamento ambientale, in misura complessivamente sensibile e sicuramente superiore a quella derivante da un generico inquinamento ambientale". 4.- L’INPS propone ricorso per cassazione illustrato con memoria;

risponde D. con controricorso.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione

5.- Con il primo motivo l’INPS deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che dal tenore della relazione peritale emerge che solo fino al dicembre 1993 sussiste esposizione superiore ai valori di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 227, di modo che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato in toto l’appello dell’INPS, che, invece, censurava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il coefficiente moltiplicatore era stato applicato fino al 31.12.96. In particolare, l’INPS pone in evidenza la contraddittorietà della motivazione, atteso che con le sue argomentazioni in fatto e diritto la Corte d’appello si discosta dalle conclusioni peritali che, pure, sostiene di condividere.

6.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.p.c., dandosi atto dei termini testuali in cui era stato proposto l’appello e contestandosi l’avviso della Corte di merito che l’appello non avesse ad oggetto la statuizione del Tribunale circa l’esposizione ultradecennale all’amianto del D..

7.- Procedendo a trattazione dei due motivi in unici contesto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’attribuzione del beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e che, a tale fine, non è necessario che il lavoratore fornisca prova idonea a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (Cass. 1.8.05 n. 16119 e 20.9.07 n. 19456).

Nella specie la Corte d’appello di Bologna, pur affermando di condividere il contenuto della consulenza tecnica di ufficio, non ha recepito le conclusioni dalla stessa adottate, secondo cui "vi è stata nel periodo indicato, maggio 1975/dicembre 1993, un’esposizione complessiva ed integrata a polveri respirabili amiantifere … stimabile come superiore al valore limite medio indicato quale soglia per il diritto previdenziale", ritenendo che per detto periodo fosse così superata la soglia di 0,1 fibre/cc indicata dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice di merito contraddittoriamente, infatti, ha accolto la domanda anche per il periodo successivo al dicembre 1993, per il quale pure da atto che l’esposizione al fattore nocivo "era prevalentemente ambientale ed indiretta, con valori di riferimento compresi tra 0,02 e 0,005 fibre/cc" e, quindi, si era ridotta al di sotto della soglia di 0,1 fibre/cc (pag. 13 e 17 della sentenza).

8.- In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo, il quale verificherà se sussistono altri elementi utilmente già acquisiti all’istruttoria che, in aggiunta a quelli già valutati dal consulente, debbano essere presi in considerazione con riferimento al periodo oggetto della domanda successivo al 31.12.93.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 13-05-2011, n. 18869 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 17.5.2010 il GIP del Tribunale di Palermo, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata dalla difesa di M.A., in relazione alle condanne, per violazioni alla legge stupefacenti e per delitti contro il patrimonio, comprese nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 1686/09, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo. In particolare, la difesa di M.A. aveva rappresentato che la vicinanza temporale e l’analogia delle condotte tra gli episodi delittuosi giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1, 7 e 8 rendeva verosimile la sussistenza di un medesimo disegno e che la vicinanza temporale e le analogie delle condotte tra gli episodi delittuosi giudicati con le sentenze indicate ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 rendeva verosimile la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Il GIP del Tribunale di Palermo riteneva che l’istanza dovesse essere respinta sia perchè il ricorrente non aveva indicato elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, limitandosi a un mero riferimento alla vicinanza temporale e all’analogia delle condotte, sia perchè non risultava che i fatti di cui alle condanne riportate dal certificato del Casellario giudiziale fossero stati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza.

A giudizio del giudice dell’esecuzione, dal suddetto certificato si evinceva soltanto che l’imputato aveva commesso gravi delitti contro la persona e il patrimonio ed anche traffico di droga, seppure nell’ipotesi meno grave.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, denunciando erronea applicazione dell’art. 671 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Secondo il ricorrente, in sede di esecuzione, l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto della continuazione deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze riguardanti i fatti per i quali si è chiesta l’applicazione della continuazione, come si ricava peraltro anche dalla previsione dell’art. 186 disp. att. c.p.p..

Spetta al giudice dell’esecuzione autonomamente accertare l’identità del disegno criminoso sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica dei fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche soltanto attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi, purchè significativi.

Dall’istanza presentata al Giudice dell’esecuzione e dalla documentazione ad essa allegata poteva facilmente ricavarsi la sussistenza della continuazione tra tutti i reati indicati.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nell’istanza sottoposta al giudice dell’esecuzione i reati de quibus erano stati suddivisi in due gruppi, sostenendo che i reati di ciascun gruppo avevano alla base un distinto e unico disegno criminoso, desumibile dalla vicinanza temporale tra i fatti commessi e dalle analogie delle condotte.

Il giudice dell’esecuzione ha omesso di esaminare le sentenze riguardanti i reati compresi in ciascuno dei suddetti gruppi – al fine di verificare se dai dati obiettivi ricavabili dalle medesime sentenze fosse o meno ravvisabile, per ciascun gruppo di reati, una unicità del disegno criminoso – sul presupposto che non fossero stati indicati elementi concreti e specifici a sostegno dell’istanza.

La pretesa del giudice è errata, poichè il grado di specificità della richiesta di incidente di esecuzione non è quello operante nelle impugnazioni, per le quali è prevista l’inammissibilità se a sostegno delle stesse non sono indicati i motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto della continuazione è, invece, da ritenersi soddisfatto con l’indicazione delle sentenze relative ai reati di cui si chiede la continuazione (non è indispensabile la produzione dei provvedimenti, come si ricava dall’esplicita previsione dell’art. 186 disp. att. c.p.p.) e con la sommaria indicazione delle ragioni per le quali si chiede l’applicazione del suddetto istituto, essendo rimesso al giudice l’accertamento – attraverso l’esame degli elementi obiettivi risultanti dai provvedimenti, unitamente a quelli dedotti dall’istante – della sussistenza di un unico disegno criminoso tra i reati dei quali si chiede l’unificazione con il vincolo della continuazione.

Nell’ordinanza impugnata, inoltre, non si da conto degli elementi dai quali il Giudice ha tratto la convinzione che i reati non fossero stati commessi a causa dello stato di tossicodipendenza, stato al quale, peraltro, deve essere dato particolare rilievo, avendo il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) aggiunto all’art. 671 c.p.p., comma 1 il periodo "fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza", sicchè detto stato deve essere preso in considerazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione (V. Sez. 1 sent. n. 33518 del 7.7.2010, Rv. 248124 e Sez. 4 sent. n. 33011 dell’8.7.2008, Rv.

241005).

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla GIP del Tribunale di Palermo per nuovo esame, tenendo conto dei principi richiamati da questa Corte.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Palermo.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3214 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’appellante ha depositato in data 4 marzo 2011 una nota con cui dichiara di non avere più interesse alla decisione del presente appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parti appellate;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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