Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21644 Quota di partecipazione sociale

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di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto la risoluzione di un contratto di cessione di quote di una società cooperativa edilizia, stipulato tra la signora M.L., socia venditrice, e l’acquirente signor C.A.. Il tribunale di Roma accolse la domanda dell’acquirente, il quale lamentava che la venditrice si fosse rifiutata di presentare presso la cooperativa la domanda di voltura della quota sociale, alla quale era subordinato il pagamento della successiva rata del prezzo, e condannò la venditrice al risarcimento dei danni, liquidati in L. 182.000.000. 2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 9 settembre 2004, ha respinto il motivo di gravame della venditrice, che deduceva la nullità dell’oggetto del contratto in dipendenza del divieto statutario di cedere la partecipazione sociale a soggetti diversi da parenti e affini entro il terzo grado; ma ha accolto l’altro motivo, che censurava la liquidazione del danno risarcibile. A questo riguardo, la corte ha considerato la differenza tra il valore dell’immobile, pari a L. 180.000,000 secondo la stima del consulente tecnico d’ufficio assunto in primo grado, e il prezzo pattuito di L. 150.000.000, e ha ridotto il danno risarcibile a Euro 20.000,00. 3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, il signor C. ricorre per tre motivi.

La signora M. resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Ad esso resiste il ricorrente principale con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. I due ricorsi devono essere riuniti.

5. Deve essere esaminato con priorità, per ragioni logiche, il ricorso incidentale, con il quale si denuncia la violazione delle norme civilistiche sulL’interpretazione dei contratti e vizi di motivazione nel rigetto della sua domanda di accertamento della nullità di contratto, per la sua contrarietà alle norme dello statuto. Si sostiene che l’impossibilità, nel caso concreto, del trasferimento delle quote sociali al C. si traduceva nell’impossibilità dell’oggetto del contratto. L’approvazione da parte della cooperativa era indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto, e doveva considerarsi, si precisa, quanto meno una condizione sospensiva dell’atto di vendita.

5.1. Il motivo è infondato. Va premesso che l’art. 2530 c.c., comma 1 – che riproduce testualmente dell’art. 2523 c.c., comma 1, anteriormente alla novella n. 6 del 2003 – prevede che le quote e le azioni della società cooperativa non possono essere cedute "con effetto verso la società", se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, e che, secondo la risalente (Cass. 13 luglio 1957 n. 2848) e consolidata giurisprudenza di legittimità (23 febbraio 1985 n. 1610; 17 giugno 1995 n. 6865; 29 ottobre 1996 n. 9445), questa disposizione è volta ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci; sicchè la mancanza dell’autorizzazione degli amministratori determina un’efficacia solo relativa dell’atto di disposizione, che è valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa.

In questo quadro normativo, una critica alla decisione impugnata svolta con riferimento al contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti non ha alcun fondamento. Dalla sentenza risulta espressamente che non figuravano tra gli atti di causa nè la scrittura 24 luglio 1990 in contestazione, nè lo statuto della cooperativa; e che il giudice ha deciso basandosi espressamente sui soli elementi non contestati. L’impossibilità di leggere il contratto rende priva di oggetto la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici qui esaminata.

6. Con il primo motivo, il ricorrente principale, denunciando la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si duole che il giudice d’appello abbia dichiarato immotivata la decisione del giudice di primo grado in punto di quantificazione del danno risarcibile, nonostante il fatto che il primo giudice si fosse adeguato ai risultati di una consulenza tecnica non contestata.

6.1. Il mezzo, riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è infondato. In relazione alla determinazione dell’ammontare del danno, ad essa devoluto da entrambe le parti come risulta dalla motivazione dell’impugnata sentenza, la corte territoriale era giudice del merito della causa, e la statuizione adottata sul punto – ancorchè sulla premessa che la decisione riformata era immotivata – può essere censurata solo per i suoi vizi intrinseci, essendo irrilevante il fatto che – come in sostanza deduce il ricorrente – il primo giudice, facendo proprie le conclusioni del consulente d’ufficio, non avesse bisogno di dare una propria motivazione.

7. Con il secondo motivo si censura un vizio di motivazione in punto di effetti restitutori dell’accertato inadempimento della M.. Si deduce che il Tribunale di Roma, avendo dichiarato risolto il contratto, aveva condannato la M. sia alla restituzione della rata di prezzo di L. 20.000.000 pagata, con gli accessori, e sia al risarcimento dei danni quantificati in Euro 182.000.000. La corte d’appello, riformando tale decisione per vizi di motivazione sulla quantificazione del danno, aveva posto nel nulla anche la domanda restitutoria.

7.1. Il motivo è fondato. La corte si è occupata esclusivamente del danno risarcibile, che ha ridotto ad Euro 20.000,00, motivando la determinazione in relazione alla differenza tra il prezzo pattuito per il pagamento e il maggior valore dell’immobile stimato dal consulente, ma non s’è pronunciata sulla restituzione parimenti dovuta in conseguenza della risoluzione del contratto, e, pur formulando una condanna al pagamento di carattere generale, suscettibile di essere intesa in senso onnicomprensivo, non ha ritenuto necessaria alcuna distinzione, idonea a chiarire che la pronuncia di condanna restitutoria non poteva essere travolta dalla riforma in punto di determinazione del danno risarcibile. La resistenza dell’intimata al ricorso, anche sul punto, conferma che nell’interpretazione concorde delle parti la mancata riproduzione della condanna alla restituzione è intesa nel senso che questo capo della sentenza di primo grado sarebbe assorbito nell’unica statuizione di condanna in appello.

8. Con il terzo motivo si denuncia un vizio di motivazione sul punto concernente la quantificazione dei danni. La corte del merito aveva escluso dal computo i danni costituiti dai costi del costruendo immobile, che sarebbero aumentati nella misura del 15% medio tempore, con l’argomento che non si sapeva se e in quale misura detti costi sarebbero stati effettivamente affrontati. Si deduce al riguardo che la lettura delle norme statutarie della cooperativa in materia di oggetto sociale, di modi e tempi di esecuzione degli alloggi di opere comuni e di predisposizione di progetti diversi per superficie e cubatura tra i quali i soci avrebbero potuto scegliere, con rigorosa proibizione di apportare modifiche, avrebbe dovuto convincere la corte territoriale dell’ inconsistenza del dubbio posto a fondamento della decisione.

8.1. Il motivo è infondato. Il danno lamentato dal ricorrente è costituito dai maggiori costi che egli avrebbe affrontato qualora il contratto avesse avuto esecuzione in ritardo, per colpa della venditrice. Tali danni non sono stati subiti, perchè il contratto non è stato eseguito in ritardo, ed è stato al contrario risolto per colpa della venditrice su domanda dello stesso ricorrente. In tale situazione, solo i danni collegabili alla risoluzione del contratto per colpa – vale a dire, il lucro cessante per la mancata esecuzione del contratto, e il danno emergente costituito dalla riduzione del patrimonio dell’acquirente verificatasi in conseguenza della stessa risoluzione – sono risarcibili, e non invece un danno emergente costituito da un aggravio di spesa che certamente il ricorrente non ha dovuto sopportare.

9. In conclusione la sentenza deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, nella parte in cui omette di condannare la venditrice alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione del contratto risolto. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la condanna della signora M., in aggiunta al risarcimento del danno, alla restituzione della somma di Euro 10.329,14, pari a L. 20.000.000, con gli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento.

10. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito condanna la signora M. al pagamento ulteriore di Euro 10.329,14 (pari a L. 20.000.000), con gli interessi legali dalla data del pagamento.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23732

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12/1/09 il Comune di Catania propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10/6/08, notificata il 18/11/08, che lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 224.294,80, oltre rivalutazione ed interessi, nei confronti della Vincenzo Ferreri & C. s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni, riconosciuti da altra sentenza non definitiva del Tribunale di Catania, passata in giudicato, per l’inadempimento di un contratto preliminare.

La società resiste con controricorso.

All’udienza del 17 gennaio 2011 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in pendenza di trattative, essendo stata depositata dalla società controricorrente una proposta di transazione.

Motivi della decisione

1.- Non risulta che la transazione sia stata conclusa, nè le parti, non comparse in udienza, hanno dato alcun chiarimento in merito.

2.- Con il primo motivo il Comune contesta la violazione dell’art. 1223 c.c. ed il vizio di motivazione, formulando il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: "Voglia la Suprema Corte dire se, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 1223 c.c., nel concetto di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, possano anche essere compresi a favore del danneggiato eventuali risultati più vantaggiosi rispetto a quelli che gli sarebbero derivati dalla puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali o se, invece, il danno debba essere contenuto nei limiti della posizione in cui lo stesso si sarebbe trovato qualora l’inadempimento non si fosse verificato". 2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Quanto al vizio di motivazione, manca del tutto il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis, secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre, quanto al vizio di violazione di legge, il quesito è del tutto inidoneo per la sua genericità, essendo privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1385 e 1223 cod. civ., formulando il seguente quesito di diritto: "Voglia la Suprema Corte dire se la parte non inadempiente, senza rinunciare ad incamerare la caparra confirmatoria, possa aver diritto a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla inadempienza contrattuale in una misura assolutamente non provata o se, invece, occorre che rinunci alla caparra, dando prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno". 3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, per la genericità del quesito di diritto, per di più fondato su circostanze (il difetto di prova del danno) non risultanti dalla sentenza.

4.- Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione riguardo alla valutazione del danno, con la formulazione di un quesito di diritto nel quale sostanzialmente si chiede alla Corte di accertare se vi sia stata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 4.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, mancando del tutto il momento di sintesi, richiesto dall’art. 366-bis, secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, contenente la chiara indicazione del fatto controverso.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e vizio di motivazione, formulando il seguente quesito di diritto: "Voglia la Suprema Corte dire se il Giudice debba fondare il proprio convincimento sulle prove proposte dalle parti (iuxta alligata et probata) o se, invece, possa da loro prescindere, senza indicare l’iter di formazione del proprio convincimento". 5.1.- Il quarto motivo è inammissibile.

Quanto al vizio di motivazione, manca del tutto il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis, secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre, quanto al vizio di violazione di legge, il quesito è del tutto inidoneo per la sua genericità, essendo privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e per di più formulato in modo tale da richiedere una risposta necessariamente positiva.

6.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del Comune di Catania al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1135

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di condanna pronunciata dal GUP Tribunale Brescia 7 febbraio 2007 irr. il 28 febbraio successivo alla pena di mesi otto di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti, nonché per vari pregiudizi di polizia (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il ricorrente a fondamento del ricorso deduce in sintesi estrema l’omessa considerazione della sua situazione familiare. Va precisato che lo stesso, con riferimento al caso di specie, non può dirsi soggetto il quale abbia esercitato, come parte attiva ovvero passiva, il diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto (v. ricorso p. 1 terzultima riga) risulta esercitato nei suoi confronti dal padre, col quale però non allega alcun attuale rapporto, anche di convivenza. Diversa questione è poi che il di lui fratello abbia esercitato il diritto stesso per far giungere in Italia la propria moglie e la figlioletta (ricorso, p. 2 dodicesimo rigo);

– che il suddetto pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., è in linea di principio di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, con soluzione normativa giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148. Il Collegio non ignora la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si veda da ultimo C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6566, secondo la quale la situazione familiare dell’interessato andrebbe valutata anche quando egli non abbia, così come richiede la lettera della legge, esercitato il diritto al ricongiungimento, per asserite ragioni di parità di trattamento. Ritiene però che tale indirizzo vada motivatamente disatteso, sia perché appare improprio estendere una normativa di eccezionale favore, sia perché le due situazioni in effetti sono materialmente diverse. Infatti, dalla presentazione di una domanda di ricongiungimento si desume, secondo logica, l’esistenza di una famiglia formata al di fuori della realtà italiana, rispetto alla quale appare ragionevole la previsione di una maggior tutela;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 28-07-2011, n. 30025 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale O. V. e O.B. erano stati condannati per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Avverso tale decisione entrambi proponevano ricorso per cassazione.

Con un unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza della recidiva ed al mancato riconoscimento della prevalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla recidiva medesima.

Osservavano, a tale proposito, che nel caso in cui il giudice non ritenga di aumentare la pena in ragione della recidiva, non reputandola espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non doveva ritenersi operante il divieto di cui all’art. 69 c.p., comma 4.

Rilevava che, nella fattispecie, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato sul punto avendo dedotto che, in presenza di altra circostanza per la quale è stabilita una pena di specie diversa e determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, il divieto di prevalenza non sia applicabile operando, al contrario, l’ultima parte dell’art. 69 c.p., comma 4, con conseguente facoltà, per il giudice, di ritenere la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva reiterata.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 3, ha sostituito l’art. 69 c.p., comma 4, sottraendo al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Va altresì ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipotesi di recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 5, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Ne consegue che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (SS. UU. n. 35738, 5 ottobre 2010).

Deve inoltre osservarsi che la decisione appena richiamata era inerente, tra l’altro, ad una ipotesi del tutto simile a quella oggetto del presente procedimento e relativa alla applicabilità, in presenza di recidiva qualificata, della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Le Sezioni Unite hanno quindi indicato quale sia la corretta lettura delle disposizioni richiamate.

Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale risulta aver correttamente assolto all’onere motivazionale impostogli alla luce dei principi menzionati.

Le Sezioni Unite hanno infatti escluso che la valutazione richiesta al giudice possa risolversi nel solo riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali ma l’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo non richiede un’analitica esposizione dei criteri di valutazione, dovendosi ritenere sufficiente l’esplicitazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si ritiene l’effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato.

Va quindi escluso ogni automatismo nell’applicazione della disposizione in esame ma può ritenersi sufficiente, come nella fattispecie, il richiamo all’entità dei precedenti penali a carico del reo quale indice sintomatico di una condizione attuale di pericolosità.

La Corte territoriale si è espressa in tal senso sul punto, riconoscendo la validità delle conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, che richiamava, senza incorrere in cedimenti logici o palesi contraddizioni.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento.

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