Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-12-2011, n. 30790 Albi professionali

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Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 26.4.2004 l’Ordine degli Psicologi della Liguria respingeva la domanda di iscrizione del dottor M. Consiglio per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonchè per l’esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo, e tutto in contrasto con la L. n. 56 del 1989, art. 7, lett. b (ordinamento della professione di psicologo).

Il M., con ricorso al Tribunale di Genova depositato il 27.7.2004, impugnava detto provvedimento (deducendo che l’Ordine non aveva il potere di sindacare l’intervenuta riabilitazione penale e che il reato di abusivo esercizio della professione non rilevava agli effetti di detto art. 7 della L. cit.).

L’adito Tribunale di Genova con sentenza in data 23.12.2004, annullava la delibera e dichiarava il diritto del M. all’iscrizione all’albo professionale; detto Tribunale riteneva non configurabile il requisito della buona condotta in quanto non previsto dall’art. 7 in questione. A seguito del ricorso con cui l’Ordine proponeva reclamo avverso la suddetta decisione (deducendo che il requisito della condotta irreprensibile o specchiata è espressione di un principio generale valido per tutti gli ordini professionali ed inoltre che è erroneo riconoscere ai provvedimenti di riabilitazione penale, come accaduto nel caso di specie, effetti in relazione alla valutazione della condotta per l’iscrizione all’Albo professionale), la Corte d’ Appello di Genova, con la decisione in esame, depositata in data 3.4.2009, in accoglimento del reclamo, respingeva il ricorso del M. contro la Delib.

Consiglio Ordine Psicologi 26 aprile 2004. Ricorre per cassazione il M. con sei motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso l’Ordine, che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo e secondo motivo si deduce violazione della L. n. 897 del 1938, art. 2 in relazione alla L. n. 56 del 1989, art. 7, lett. b in ordine alla ritenuta sussistenza nel caso di specie del requisito della buona condotta. Con il terzo motivo si deduce contraddittoria pronuncia sul decisivo punto di detta ritenuta insussistenza, con particolare riferimento all’omessa considerazione della concessa riabilitazione.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione di detto art. 7, lett. b. non fissando detta norma criteri di discrezionalità ma formulando invece ipotesi tassative. Con il quinto motivo si deduce erronea valutazione dell’art. 445 e.p.p. in ordine al ritenuto passaggio in giudicato di sentenze di condanna in quanto detta norma prevede la non configurabilità di alcuna condanna dopo il patteggiamento e l’estinzione del reato.

Con il sesto motivo, infine, si deduce omessa pronuncia in relazione all’art. 444 c.p.p. riguardo a quanto dedotto nel quinto motivo.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Lo stesso infatti, pur sulla base di plurimi motivi, da esaminarsi congiuntamente, censura la decisione impugnata con riferimento alla essenziale ratio decidendi della ritenuta insussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo professionale degli psicologi, da parte del M., con particolare riferimento alla mancanza del generale presupposto della buona condotta, anche per avere lo stesso riportato numerose condanne penali; il ricorrente tende quindi ad un’ulteriore valutazione, non consentita nella presente sede di legittimità, di circostanze di fatto ed elementi documentali. In particolare, questa Corte osserva che il requisito della buona condotta per l’iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l’albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui alla L. n. 897 del 1938, art. 2 (secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), di cui costituiscono esplicito "richiamo" la L. n. 56 del 1989, art. 7 e art. 26, comma 3, (riguardanti l’albo degli psicologi) ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell’art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata " sociale" della nostra Carta costituente, fondata, tra l’altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost..

Infine, priva di pregio è la censura sulla rilevanza o meno del passaggio in giudicato delle sentenze penali di condanna ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale; risponde a principi di ovvietà e di logica ritenere non sussistente, come ritenuto dai giudici di secondo grado, la buona condotta in questione sulla base di comportamenti penalmente rilevanti (che anno indotto il M. a patteggiare la pena) prescindendo dal requisito formale di una sentenza definitiva.

Condivisibile quindi, sul punto, è quanto asserito dalla Corte di merito sul punto, ritenendo che "ciò che rileva agli effetti della valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo sono, quindi i fatti per cui è intervenuta la condanna in sede penale, considerati agli effetti dell’esercizio della professione, ed al fine di escuterne la rilevanza a tali fini non è di per sè dirimente il requisito, pur, richiesto dalla legge professionale, dell’intervenuta riabilitazione …".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese presente fase che liquida, in favore dell’Ordine, in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1686 Opposizione al precetto

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Svolgimento del processo

In data 8 settembre 2008 il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha accolto la opposizione della Riunione Adriatica di Sicurtà Assicurazioni avverso il precetto notificatogli dalla Bianchi Ricambi s.r.l. per la somma di Euro 1.735, 74, in base alla sentenza del 2006 del Giudice di Pace di Milano.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Bianchi Ricambi s.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la R.A.S. Assicurazioni s.p.a. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

In merito all’esame di questo ricorso il Collegio osserva quanto segue.

1.- Il primo motivo( violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 1988 e 2697 c.c.; carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 111 Cost., comma 7) va disatteso. Infatti, e contrariamente alla sua intitolazione, la ricorrente non fa che censurare la sentenza impugnata sotto il profilo dell’onere della prova che, a suo avviso, sarebbe a fondamento della decisione e specificamente del fatto che il pagamento effettuato con due assegni, incassati, fosse fatto estintivo della obbligazione della RAS verso essa società, ossia evidenziando circostanze di fatto che sarebbero state erroneamente valute dal giudice dell’esecuzione.

Di vero, la società ricorrente non contesta, nemmeno in questa sede, che gli assegni inviati dalla società assicuratrice in pagamento delle spese liquidate dal giudice di pace risultano regolarmente incassati dall’avv. B.L. in data anteriore al precetto (p. 6 sentenza impugnata), ma si limita ad affermare che essi sarebbero inidonei a provare il fatto estintivo perchè non riferibili alla sentenza di condanna intercorsa tra le parti nè al sinistro, oggetto di risarcimento nè intestati ad essa creditrice, bensì all’avv. B.L., difensore che non era distrattario e, quindi, non è entra nulla con la sentenza (p. 5 ricorso).

Questa, in estrema intesi, la censura con la quale, però, la società ricorrente trascura di considerare, in punto di fatto, che la procura conferita all’avv. B. conteneva, così si legge nella sentenza impugnata – e non vi è contestazione sul punto – la facoltà di incassare, ossia riscuotere le somme con effetto liberatorio per il debitore (Cass. n. 8927/98, puntualmente richiamata in sentenza). Del resto, è sufficiente leggere la motivazione per rendersi conto che l’assunto della parte ricorrente è assolutamente destituito di ogni fondamento sia in riferimento al dedotto errore di intestazione degli assegni al legale anzichè alla parte, sia in riferimento alla piena corrispondenza tra gli importi degli assegni e quanto liquidato dal giudice di pace a titolo di spese sia all’incasso degli stessi da parte dell’avv. B., che omise di segnalare alla controparte la asserita erroneità dell’intestazione, eventualmente potendone chiedere la sostituzione.

Questi elementi sono stati ritenuti, con giudizio corretto dal punto di vista logico-giuridico,idonei a provare l’avvenuto adempimento del debito in data anteriore alla notificazione e alla stessa redazione dell’atto di precetto.

2.- Il rigetto di questa censura comporta l’assorbimento del secondo ed articolato motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1220, 1206 e 1208 c.c.; carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 111 Cost., comma 7) precisandosi, peraltro, che non corrisponde al vero, per come risulta dalla sentenza impugnata, che il contegno delle parti, anteriore alla instaurazione della lite, non sia rilevante ai fini delle spese, soprattutto quando si versi in giudizio di esecuzione, che, come nel caso in esame, è stato cagionato dalla asserita condotta inadempiente della Compagnia assicuratrice all’intervento dell’avv. B. onde ottenere quanto riconosciuto in sede cognitiva come dovuto alla sua cliente: condotta che, invece, non si è rivelata tale. Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000/00 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-11-2011, n. 2677 Studenti

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 20 luglio 2007 e depositato il 1 agosto successivo, la ricorrente, in qualità di tutrice e legale rappresentante della minore H.S., ha impugnato la non ammissione della minore alla classe seconda, resa alla conclusione dell’anno scolastico 2006/2007 dal Consiglio di Classe della Prima A, Sez. F, dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali "B. Cavalieri" di Milano, pubblicata il 16 giugno 2007, e la pagella scolastica della minore per l’anno scolastico 2006/2007.

Avverso i predetti atti viene dedotta la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La votazione conseguita dalla studentessa in Storia non sarebbe congruente con la media raggiunta dalla stessa nel corso delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico.

Vengono altresì dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, dell’ordinanza n. 90 del 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione e l’eccesso di potere per illogicità manifesta.

La valutazione complessiva in relazione all’andamento scolastico dell’alunna non sarebbe stata così negativa da giustificare la ripetizione dell’anno scolastico da parte della stessa. Difatti, la modesta entità del debito formativo avrebbe potuto essere recuperata nell’anno successivo e nella classe superiore senza alcun problema, anche in considerazione della provenienza della stessa alunna, che avrebbe trascorso i primi sei anni di vita in Marocco.

Ulteriori doglianze riguardano la violazione dell’art. 4 del D. M. della Pubblica Istruzione n. 323 del 1999, dell’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

La minore, pur essendo straniera, non avrebbe beneficiato di alcun programma di recupero o di facilitazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in vigore; né sarebbe stato individuato un programma personalizzato per garantirle il diritto allo studio.

Infine, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della Circolare predisposta dal Ministero dell’Istruzione nel febbraio 2006 per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri.

Non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il percorso seguito dalla studentessa, soprattutto in relazione alla progressione effettuata tenendo conto del livello di partenza.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1303/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Come evidenziato dalla giurisprudenza, che il Collegio condivide, "l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti" (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8 aprile 2011, n. 1996).

Nel caso di specie, dalla mancata promozione alla classe successiva della ricorrente, non sospesa da questo Tribunale, alla decisione del presente ricorso sono trascorsi circa quattro anni e, quindi, nessun interesse concreto può più residuare in ordine alla definizione del presente gravame. Difatti, se la ricorrente è stata promossa negli anni successivi a quello di cui ci si occupa, nessuna utilità potrebbe trarsi dall’eventuale accoglimento del presente ricorso, visto che sarebbe in una classe perlomeno uguale a quella cui aspirava coltivando il presente gravame. In caso invece di successiva ulteriore bocciatura deve richiamarsi l’art. 192, comma 4, del D. Lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale "una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno".

Infine, la parte ricorrente non ha nemmeno evidenziato la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.

3. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. In relazione alla natura della controversia e all’esito della stessa, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 968 Indennità di fine rapporto o servizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente afferma di essere transitato nei ruoli di altra amministrazione).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 23 dicembre 2005 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2010 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.