Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7906 Decreto di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Milano,con sentenza del 30 agosto 2010, ha dichiarato il difetto oli legittimazione a proporre opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione di terreni compresi nel PIP denominato "(OMISSIS)" del comune di Cercino (SO),determinata dalla Commissione provinciale di cui all’art. 54 T.U. espr. per p.u. da parte della s.p.a. Officina Nicola Galperti & figlio, in parte aggiudicataria ed in parte concessionaria con convenzione del 23 aprile 2008,di un lotto esteso mq. 28.402,25, in misura di Euro 50 mq.(invece che di 11 mq. in sede di offerta dell’indennità provvisoria), in quanto: a) in base alla menzionata norma legittimati a proporre opposizione sono oltre all’espropriante ed all’espropriato, terzi che ne abbiano interesse,da individuare in base al precedente art. 34 nei titolari di un diritto reale o personale sul bene facultati anche ad intervenire nel giudizio proposto dal proprietario; b) in ogni caso doveva trattarsi di soggetti aventi una relazione diretta sul bene alla data del decreto di esproprio (gennaio 2008),laddove detta relazione era stata acquisita dalla società soltanto successivamente con la menzionata convenzione del 23 aprile 2008; c) la Galperti non aveva peraltro ricevuto alcuna delega al compimento dell’espropriazione; e la sua istanza di surrogazione al comune ex art. 2900 cod. civ. era nuova perchè svolta per la prima volta con la comparsa conclusionale.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso per tre motivi cui resistono P.O. e gli altri 14 comproprietari dell’immobile espropriato, indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la soc. Galperti, deducendo violazione dell’art. 2900 cod. civ., degli artt. 167, 183, 359 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver considerato inammissibile la domanda svolta in surrogazione del comune, perchè tardiva essendo stata avanzata soltanto nella comparsa conclusionale, senza considerare che si trattava di specificazione della precedente richiesta contenuta nell’atto introduttivo avente per oggetto l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio; e che comunque l’istanza era implicitamente contenuto nell’atto suddetto, infatti notificato al comune di Cercino. Questo motivo è inammissibile, anzitutto sotto un profilo sostanziale, perchè l’azione di cui all’art. 2900 cod. civ. ha la sola funzione di assicurare al patrimonio del debitore i mezzi di soddisfazione dei propri crediti e comunque delle proprie ragioni nei confronti dei terzi, consentendo al proprio creditore di esercitare i diritti verso costoro di cui il debitore suddetto trascuri l’esercizio; per cui non è estensibile ai debiti ed alle obbligazioni che quest’ultimo è tenuto ad adempiere, quale è quella dell’espropriante di corrispondere all’espropriato, l’indennità di espropriazione. Nè tanto meno può riguardare le somme che il debitore è tenuto a corrispondere al proprio creditore, quali nel caso quelle che la ricorrente era obbligata a corrispondere al comune di Cercino in forza della convenzione con lo stesso stipulata. Mentre sotto il profilo processuale la relativa materia non appartiene al giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, devoluto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 alla Corte di appello in unico grado;che ha per oggetto esclusivamente la determinazione del quantum dell’indennità dovuta dall’espropriato per effetto dell’ablazione dell’immobile e non è estensibile a rapporti diversi, nonchè all’accertamento dei relativi presupposti (quali nel caso l’interesse della ricorrente alla sostituzione, l’inerzia del comune ecc.) ancorchè asseritamente connessi, rispetto a quello, fra espropriato ed espropriante, inerente al credito indennitario (Cass. 232/1992; 10680/2000; 25622/2008).

3. Con il secondo motivo, la s.p.a. Galperti, deducendo violazione degli art. 3 e 24 Cost., D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 24 e 34 T.U. espr., censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva di essa assegnataria e concessionaria delle aree espropriate dal comune di Cercino a proporre opposizione contro la stima dell’indennità determinata dalla Commissione provinciale senza considerare: a) che essa non era portatrice di un mero interesse di fatto, ma di un interesse specifico correlato alla titolarità di una convenzione di lottizzazione onde realizzare proprio il programma per il quale era stata eseguita l’espropriazione; b) che proprio l’art. 34 del T.U. confermava che anche i titolari di diritti reali o personali possono far valere i loro diritti sull’indennità o intervenire nel giudizio proposto dal proprietario; c) che l’art. 54 del T.U. in realtà comprende le previsioni dell’art. 34, ma ha portata più ampia (altrimenti risultando superfluo) in quanto si riferisce anche a soggetti interessati che pur non siano titolari dei rapporti suddetti; d) che neppure può pretendersi la contestualità del rapporto tra il soggetto ed il bene alla data dell’espropriazione, non richiesto dalla legge, posto che una tale interpretazione finirebbe per escludere in linea generale i rapporti personali con i beni espropriati; e nel caso concreto non consentirebbe di tener conto che il momento espropriativo è soltanto l’atto finale di una complessa vicenda di pianificazione urbanistica e di governo del territorio:

nel caso conclusa con la Convenzione 23 aprile 2008 tra il comune ed essa ricorrente.

4. Le censure sono manifestamente infondate, in quanto ignorano del tutto la giurisprudenza di questa Corte sul tema proposto, che invece per il disposto del nuovo art. 360 bis c.p.c., n. 1 la ricorrente era tenuta ad osservare.

La giurisprudenza tanto ordinaria quanto amministrativa ha infatti da decenni affermato che tanto la normativa sugli insediamenti produttivi (L. n. 865 del 1971, art. 27) quanto quella sull’edilizia pubblica (L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60) preordinate, come è noto, al perseguimento di specifici obbiettivi di interesse pubblico nei relativi settori, prevedono una complessa fattispecie che si articola in due fasi concettualmente e temporalmente distinte pur se intimamente collegate per il loro conseguimento: la prima costituita dall’acquisizione delle aree necessarie da parte del comune, che non ne sia già proprietario, (anche) mediante espropriazione; ed una seconda relativa al loro trasferimento ed assegnazione (tramite concessione o altro) a privati, cooperative, consorzi, nonchè agli altri soggetti individuati dalla legge attraverso speciali procedimenti accompagnati da una convenzione deliberata dal Consiglio comunale, (Cass. sez. un. 13072/2001; 190/2001; nonchè 489/1998;9508/1997; Cons. St. 4094/2010; 3637/2007).

La prima fase, pertanto assolutamente indipendente dalla seconda, allorchè diretta all’acquisizione coattiva delle aree da parte dell’ente territoriale, è disciplinata dalle norme sulle espropriazioni per p.u. che fin dalla Legge Generale n. 2359 del 1865 hanno attribuito il diritto a conseguire l’indennità per l’avvenuta espropriazione del bene esclusivamente al proprietario (Cass. 14205/2009; 13115/2004; 12022/2004) o, in caso di enfiteusi all’enfiteuta (L. 2359 del 1865, art. 27, comma 2; art. 963 c.c., u.c.): perciò considerando unici soggetti legittimati a proporre e/o a subire il relativo giudizio l’espropriante e l’espropriato. E quanto a quest’ultimo, disponendo negli art. 27 e 52 che "Gli usufruttuari, i conduttori… ed altri, a cui spettasse qualche diritto" sugli immobili sono fatti indenni dal proprietario; e che detti diritti "si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull’indennità che lo rappresenta". Nessun altro soggetto era ammesso a partecipare al giudizio di opposizione : nemmeno l’autorità che aveva emesso il provvedimento ablativo, cui l’art. 51 disponeva la notificazione dell’atto introduttivo a fini di mera conoscenza dell’opposizione stessa (Cass. 4462/1983; 8156/1987). E d’altra parte l’espropriante, tenuto al pagamento dell’indennità, e, quindi unico soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell’indennità medesima, promosso dall’espropriato, veniva individuato con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione, in base al soggetto o ente in cui favore esso risulta adottato: anche nell’ipotesi ricordata dalla Galperti, ma assolutamente estranea alla fattispecie, di concorso di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato (ed indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro) aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emergesse che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento in proprio, concessione traslativa e simili) era stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. 20827/2010; 13061/2000; 6959/1997;

6029/1991).

5. Questo sistema ha ricevuto alcune modifiche in relazione al solo soggetto espropriato dalla L. n. 865 del 1971, la quale: 1) ha attribuito un’autonoma indennità c.d. aggiuntiva a favore del fittavolo, colono e degli altri coltivatori della terra (come gli assegnatari con patto di futura vendita da parte di un ente di riforma fondiaria di un terreno: cfr. Cass. sez. un. 2313/1979, nonchè 7089/1990); 2) ha facultato a proporre opposizione alla stima dell’indennità (art. 19) "i proprietari e gli altri interessati":

questi ultimi identificabili secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione del proprietario: come esemplificativamente avviene per l’usufruttuario cui la L. n. 2359 del 1865, art. 27 già attribuiva il diritto di pretendere dal proprietario indennizzato la corresponsione della parte di indennità che gli spetta, nonchè quello di agire o di intervenire nel giudizio di opposizione per chiedere che nell’indennità da assegnare al proprietario venga ricompresa anche la somma che quest’ultimo dovrà corrispondergli.

Pertanto muovendo (anche) dal presupposto che l’indennità di espropriazione (eccezion fatta per quella "aggiuntiva" ora ricordata) è unica, sicchè soltanto su di essa deve trovare soddisfazione la pretesa di coloro che, già titolari di un diritto di godimento sul bene espropriato, vengono a risentire un pregiudizio per effetto dell’estinzione di quel diritto, pure provocata dall’espropriazione (cit. L. n. 2359, art. 52), è stata sistematicamente esclusa dalla più qualificata dottrina e dalla giurisprudenza, la legittimazione del terzo detentore a titolo di comodato del fondo a richiedere alcuna indennità nei confronti dell’espropriante (e comunque del concedente); e tale esclusione estesa ai soggetti che abbiano sull’immobile espropriato un diritto personale di godimento o addirittura una mera aspettativa (come l’assegnatario) oppure una relazione di fatto (come il possessore);o che vi esercitino in virtù di un titolo legittimo un’attività imprenditoriale o commerciale. E più in generale ai titolari di rapporti che pur risultando in qualche modo connessi all’obbligazione indennitaria siano diversi, quanto ai soggetti, al titolo o all’oggetto, da quello concernente l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione (o di occupazione): fra i quali rientra proprio il (successivo) assegnatario del terreno e/o il concessionario dell’opera su di esso realizzanda trattandosi di soggetti che non sono parte del rapporto espropriativo, sono titolari di un rapporto cronologicamente e logicamente successivo alla conclusione del procedimento espropriativo, cui il loro diritto è necessariamente condizionato, e perciò fondato non sull’espropriazione, ma su di una convenzione o altro titolo intercorrente con l’espropriante diverso da quello (espropriazione) ex lege oggetto del giudizio di opposizione alla stima e/o di determinazione giudiziale dell’indennità; che conclusivamente solo indirettamente e di riflesso può dipendere (anche) dalla decisione di questa, perciò restando totalmente estraneo alle indicate disposizioni legislative (Cass. 10680/2000;7358/1995; 232/1992).

6. Eguale regime è stato mantenuto fermo dall’art. 54 del T.U. sulle espropriazioni invocato dalla Galperti, il quale, come rilevato dal parere reso sulla legge dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato 4/2001, si è limitato ad unificare e coordinare proprio le discipline poste dagli L. n. 2359 del 1865, art. 51 e L. n. 865 del 1971, art. 19 con qualche modesta innovazione riguardante questa volta il soggetto espropriante, in quanto: A) ha introdotto la legittimazione del promotore dell’espropriazione, specificamente individuato nel precedente art. 3, sia nel caso in cui sia attore, che in quello in cui sia convenuto; B) ha posto l’obbligo di notifica dell’atto di citazione al concessionario dell’opera pubblica, nel solo caso (pur esso estraneo alla fattispecie) in cui sia stato delegato al compimento della procedura espropriativa, e quindi al pagamento della relativa indennità (art. 3 sub b e art. 54, comma 4).

Per il resto ha mantenuto fermo il precedente quadro normativo, dopo avere peraltro ribadito nell’art. 34 l’individuazione dei soggetti aventi titolo all’indennità sul " bene da espropriare" (comma 1), nonchè a proporre il giudizio di opposizione (o a parteciparvi). E perciò confermato al riguardo come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, che l’azione compete esclusivamente "al titolare di un diritto reale o personale" su di esso nel segmento temporale e procedimentale compreso tra il vincolo preordinato all’espropriazione e l’adozione del decreto ablativo: dopo il quale, di conseguenza l’immobile si trasferisce nel patrimonio dell’espropriante e le vicende – pubblicistiche o privatistiche – che lo riguardano divengono del tutto estranee al procedimento ablativo. Il Collegio deve aggiungere che proprio in relazione all’individuazione dei soggetti espropriati (e non a chiunque abbia avuto con l’immobile un qualche rapporto in epoca antecedente o successiva all’espropriazione, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente) lo stesso art. 54 ha ribadito l’identica formula della L. n. 865, art. 19 che la legittimazione compete al proprietario ed ai terzi interessati, perciò all’evidenza mantenendone il medesimo ambito di applicazione: in coerenza del resto con l’intero sistema (cfr. art. 1, e art. 3) che non concede spazio alcuno per includere fra i soggetti individuati dalla norma quelli titolari di un rapporto non più con "il bene da espropriare", ma con situazioni determinate dalle vicende successive dello stesso, allorchè ormai divenuto di proprietà dell’espropriante, ed in base a rapporti pur essi successivi all’espropriazione; che in tal caso ne costituisce conclusivamente soltanto un mero antecedente storico.

Assorbito, pertanto il terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va confermata con conseguente condanna della soc. Galperti, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore di O. P. e dei consorti in complessivi Euro 5.700,00 di cui Euro 5.500,00 per onorario di difesa,oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 29-11-2011, n. 44101

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4-10-2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 30/9/2008 appellata da D.L., condannata dal primo Giudice per reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p., commessi ai danni di D.B. – ritenendo applicabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p. e pertanto assolveva l’imputata dal reato di cui all’art. 594 c.p. ritenendola non punibile, e per l’effetto riduceva la pena ad Euro 260,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni del primo Giudice.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la persona offesa – a mezzo del procuratore speciale, deducendo:

1 – la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all’art. 192 CPP,e la violazione dell’art. 599 c.p..

A riguardo evidenziava che il Giudice di appello aveva ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 599 c.p., che non era stata richiesta nei motivi di impugnazione – in base a mera ipotesi,formulata in termini dubitativi oltre che in assenza di elementi idonei a sostenere la reciprocità delle ingiurie,circostanza che non risultava rilevabile neanche dalle dichiarazioni dell’imputata. In tal senso la ricorrente riteneva violato il disposto dell’art. 192 c.p.p..

2 – Con il secondo motivo deduceva che il Giudice di appello,aveva omesso di condannare l’imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile,richiamando sentenza di questa Corte sull’argomento (Sez. 5^ del 17.12.2008, n. 46.453, per cui la condanna consegue anche ai casi di parziale riforma della sentenza di primo grado.) Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Altro ricorso risultava proposto dall’imputata, D.L., a mezzo del difensore.

Deduceva la ricorrente la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

A riguardo evidenziava che il Giudice di Appello aveva riformato parzialmente la sentenza, assolvendo l’imputata solo dal reato di cui all’art. 594 c.p., e d’altra parte aveva omesso di pronunziarsi in ordine alla congruità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, limitandosi a confermare le restanti pattuizioni di cui all’impugnata sentenza riducendo la pena ad Euro 260,00 di multa.

La ricorrente rilevava che era illogica la statuizione di lasciare immutata l’entità del risarcimento, pur essendo stata ridotta la pena per l’assoluzione da uno dei reati ascrittile.

In secondo luogo deduceva contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa,e richiamava a sostegno della censura quanto dichiarato dalla teste C., rilevando che costei si trovava a distanza dal luogo in cui era avvenuto l’episodio, e dunque non era in grado di vedere quanto si sarebbe verificato.

Infine rilevava che il Giudice aveva omesso di valutare la idoneità della condotta a costituire minaccia.

Altro ricorso veniva proposto infine dal PG. presso la Corte di Appello di Taranto, deducendo:

1 – la violazione degli art. 192 c.p.p. e art. 599 c.p..

Rilevava al riguardo che il Giudice aveva fondato l’applicazione della esimente di cui all’art. 599 c.p. su mere congetture, senza far riferimento alle risultanze processuali.

Pertanto concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.

La Corte rileva che devono ritenersi dotate di fondamento le censure formulate dalla ricorrente D.B., e dal PG. presso la Corte di Appello per ciò che concerne la illogicità della motivazione con la quale il Giudice di Appello si è pronunziato in merito alla imputazione di cui all’art. 594 c.p. ritenendo l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 599 c.p..

Al riguardo, infatti, come correttamente evidenziato nei due ricorsi,non si comprenderai testo della sentenza impugnata, in base a quali risultanze probatorie sia emersa la situazione di reciprocità delle ingiurie,e quindi la configurabilità della condizione per applicare l’art. 599 c.p., tenuto conto che – sia pure nell’esercizio del potere discrezionale, nell’affermare l’applicabilità della esimente, (che, secondo giurisprudenza – Sez. 5^ 22/3/1988, n.3761, Dell’Acqua – implica la rinunzia dello Stato alla potestà punitiva-)- il giudice è tenuto a rendere motivazione pertinente al caso concreto sulla esistenza della condotta idonea a configurare la reciprocità delle offese per i protagonisti del fatto contestato ai sensi dell’art. 594 c.p.. Peraltro si rivela ugualmente fondata la censura formulata dall’imputata,ove deduce l’omessa valutazione delle richieste riguardanti le statuizioni civili, pur avendo l’appellante avanzato specifica richiesta, con i motivi di impugnazione, di una diminuzione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni.

Sul punto,invero,la sentenza non risulta dotata di motivazione, essendo state genericamente confermate le ulteriori statuizioni del primo giudice,peraltro a seguito della assoluzione per uno dei reati ascritti all’imputata.

Diversamente devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni difensive espresse censurando la valutazione di attendibilità della persona offesa,ed il riferimento alla deposizione di teste che conferma le dichiarazioni accusatone. Va infatti annoverata giurisprudenza di questa Corte-Sez. 3^,5/4/2007, n. 14182, per cui – La deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere pure da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l’ha resa.

Nè si pone validamente la censura inerente alla carenza della motivazione inerente all’idoneità della condotta a costituire una minaccia nei confronti della persona offesa, trattandosi di censura generica.

Va peraltro evidenziato che la sentenza di primo grado, conteneva specifica motivazione sul punto,citando la deposizione della querelante,e la sentenza di appello resta valida per implicito richiamo alla corretta valutazione che il primo giudice aveva effettuato delle dichiarazioni della persona offesa.

In conclusione la Corte ritiene di dovere pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al delitto di cui all’art. 594 c.p. e nel punto relativo alle statuizioni civili,con rinvio al competente Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.

Il ricorso dell’imputata va nel resto rigettato,e la stessa ricorrente va condannata come per legge alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita Parte civile,che vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,oltre accessori.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata nel capo relativo al delitto di cui all’art. 594 c.p. e nel punto relativo alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio su di essi al Tribunale di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso della D.L.,che condanna alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00,oltre accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 317

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che oggetto del presente giudizio è la richiesta di annullamento del provvedimento (meglio indicato in epigrafe) attraverso il quale il competente Ufficio del Comune di Roma, all’esito dell’istruttoria svolta alla Società R.G. e dagli agenti del Corpo di Polizia municipale del Comune di Roma, dopo aver accertato l’occupazione abusiva dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla Via delle Canarie n. 24 scala E int. 8 e ritenuto non condivisibili le deduzioni rese dall’interessata nel corso del procedimento, ha disposto lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente dalla Signora L.P.;

Rilevato che, in disparte dalle questioni in rito eccepite dalla costituita Società R.G., dalla documentazione depositata sia in sede di istruttoria procedimentale sia in sede di produzione giudiziale non emergono elementi utili a ritenere che la ricorrente sia in possesso dei requisiti che consentano il subentro nell’assegnazione dell’alloggio, secondo le specifiche e tassative indicazioni fissate dall’art. 11 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 12 non avendo, in particolare, la stessa provato di far parte del nucleo familiare;

Ritenuto che la mera posizione di ospite temporaneo non può considerarsi utile al fine di ritenere soddisfatto uno dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per poter aspirare al subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non rilevando a tal fine giuridico la circostanza che l’occupante abbia corrisposto somme all’Ente di gestione dell’immobile per l’occupazione dello stesso né che le utenze sia state volturate a suo nome;

Stimato che le spese giudiziali possono compensarsi integralmente tra le parti controvertenti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 14-02-2013, n. 7480

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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata applicata a D.G. A. su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni quaranta di arresto ed Euro 667,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con Euro 1520,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Denuncia violazione di legge," per essere state concesse le attenuanti generiche, in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputato, nonostante il divieto espresso derivante dal vigente tenore dell’art. 62 bis cod. pen., comma 3.

2. In data 15 gennaio 2013 è stata depositata memoria difensiva nell’interesse di D.G.A. a firma del difensore d’ufficio G.A.G., con la quale si contesta la ammissibilità del ricorso perchè il p.m. che ha prestato il consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può dolersi dello stesso quando sia stato ratificato dal giudice.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata fonda la concessione delle attenuanti generiche sul solo dato costituito dallo stato di incensuratezza dell’imputato.

Secondo il testo vigente dell’art. 62 bis cod. pen., comma 3 come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, non possono essere concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato condanne penali. Pertanto, se il fatto è stato commesso nella vigenza di tale disposizione, ove il riconoscimento di tali circostanze venga motivato con lo stato di incensuratezza dell’imputato, la relativa disposizione di sentenza è annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione.

Al giudice di legittimità è consentito di rideterminare la pena, escludendo la diminuzione cui abbia dato luogo la concessione di quelle attenuanti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 17/02/2009, P.G. in proc. Nwaihm, Rv. 242848), ma non nel caso in cui sia stata pronunciata, come nel caso di specie, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., giacchè la violazione di legge travolge l’intero accordo intervenuto tra le parti ("L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento rende invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito": Cass. Sez. 3, sent. n. 1883 del 22/09/2011, Pg in proc. La Sala, Rv. 251796).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;

va altresì disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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