Corte cost. 25-06-2008 (25-06-2008), n. 230 (ord.) Segreto di Stato – Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti della CIA e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Abu Omar

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza 19 marzo 2008 del Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, che revoca l’ordinanza di sospensione del procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMi, di agenti della CIA e di altri (emessa il 18 giugno 2007 e confermata il 31 ottobre 2007) e che ne dispone la riapertura, nonché dell’ordinanza 14 maggio 2008 della stessa autorità giudiziaria, che dispone l’ammissione dei capitoli di prova indicati dal pubblico ministero, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 30 maggio 2008 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato in cancelleria il 30 maggio 2008, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «nei confronti del Tribunale di Milano – sez. IV penale – giudice monocratico», finalizzato all’annullamento delle ordinanze istruttorie dallo stesso emesse il 19 marzo ed il 14 maggio 2008, nell’ambito del process o avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale di numerosi «funzionari del SISMi (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri», relativamente al sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar;
che, in limine, il ricorrente rammenta come in relazione alla descritta vicenda giudiziaria la Corte costituzionale risulti già investita di altri tre ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (rispettivamente iscritti ai numeri 2, 3, 6 del relativo registro generale per l’anno 2007);
che, pertanto, reputa necessario riassumere tale vicenda nei suoi passaggi essenziali;
che, quindi, evidenzia come la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, procedendo nelle indagini relative all’ipotesi di reato ex art. 605 del codice penale perpetrato in danno del citato Abu Omar, fosse divenuta ben presto consapevole che la propria attività investigativa «sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato»;
che, difatti, con nota emessa l’11 maggio 2005 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (nota nella quale, peraltro, si sottolineava «energicamente l’assoluta estraneità del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar») sarebbero state confermate, si legge nel presente ricorso, le disposizioni tradizionalmente impartite in materia di segreto di Stato, «in particolare per quanto attiene alle "relazioni dei Servizi (.) con organi informativi di altri Stati"»;
che l’apposizione del segreto di Stato, già implicita – si sottolinea ancora nell’odierno ricorso – nel richiamo alla direttiva del 30 luglio 1985 n. 2001.5/707, contenuto in quella prima nota, sarebbe stata, inoltre, «ancora reiterata dal Presidente del Consiglio dei ministri»;
che, con nuova nota del 26 luglio 2006, in risposta alla richiesta del Procuratore della Repubblica di Milano di trasmettere «ogni comunicazione o documento» concernenti il sequestro di persona oggetto di indagine, si ribadiva «che su detta comunicazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato»;
che nondimeno, evidenzia sempre l’odierno ricorrente, avendo la Procura milanese provveduto sia al sequestro integrale di documentazione del SISMi (solo in seguito sostituita con altra, recante taluni omissis, giacché «parzialmente oscurata per la tutela del segreto»), che allo svolgimento di «intercettazioni telefoniche effettuate "a tappeto" su utenze "di servizio" del SISMi» stesso, nonché, infine, all’acquisizione, «dagli indagati e dai testimoni», di «notizie coperte dal segreto di Stato», si sarebbe reso necessario, da parte del medesimo Presidente del Consiglio dei ministri, promuovere due distinti ricorsi per conflitto di attribuzione;
che gli stessi risultano finalizzati all’annullamento, rispettivamente, della richiesta e del corrispondente decreto di rinvio a giudizio, emessi dalla Procura milanese e dal Giudice dell’udienza preliminare sulla scorta di quegli elementi acquisiti, asseritamente, in violazione della disciplina sul segreto di Stato;
che a tale iniziativa – ricorda sempre l’odierno ricorrente – corrispondeva, simmetricamente, quella assunta dalla Procura milanese, la quale, oltre a censurare il fatto che l’apposizione del segreto investirebbe «fatti eversivi dell’ordine costituzionale», ha anche denunciato l’esistenza «dei vizi di eccesso di potere, violazione di legge e violazione altresì del principio di obbligatorietà dell’azione penale», che inficerebbero le già menzionate note emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri;
che, tuttavia, nelle more dei giudizi per conflitto di attribuzione, il giudice monocratico del Tribunale milanese, innanzi al quale risulta pendente il dibattimento relativo alla vicenda sopra riassunta, dopo aver inizialmente disposto – con ordinanza del 18 giugno 2007 – la sospensione del processo ai sensi dell’art. 479 del codice di procedura penale (avendo ravvisato un nesso di pregiudizialità tra la decisione dei ricorsi per conflitto di attribuzione e la definizione del giudizio sottoposto al suo esame), adottava i due provvedimenti oggetto del presente conflitto;
che il predetto giudice monocratico, infatti, preso atto dell’esistenza di trattative finalizzate ad una soluzione concordata dei conflitti, disponeva, in accoglimento di altrettante richieste del pubblico ministero, dapprima la revoca dell’ordinanza di sospensione del giudizio e la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, «dei documenti omissati con quelli non omissati» (ordinanza del 19 marzo 2008) e, successivamente, l’ammissione della prova testimoniale così come richiesta dal rappresentante dell’accusa, autorizzando l’escussione di tutti i testi da esso citati anche sulle circostanze indicate ai numeri da 45 a 65 della lista depositata a norma dell’art. 46 8 cod. proc. pen. (ordinanza del 14 maggio 2008);
che, ritenute entrambe tali ordinanze lesive di proprie prerogative costituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che il ricorrente, previamente richiamati a sostegno dell’ammissibilità del conflitto i «precedenti specifici» costituiti dalle ordinanze numeri 124 e 125 del 2007 della Corte costituzionale, deduce, quale primo motivo di doglianza, che, anche nel caso in esame, la lesione delle proprie attribuzioni costituirebbe una «automatica conseguenza della pregressa violazione operata a monte» dai provvedimenti adottati dal pubblico ministero e dal Giudice dell’udienza preliminare a norma, rispettivamente, degli artt. 416 e 429 cod. proc. pen.;
che ripropone, pertanto, sul punto, le considerazioni svolte nei già promossi conflitti di attribuzione;
che, così, il Presidente del Consiglio dei ministri torna, in primo luogo, a sottolineare come l’istituto del segreto di Stato, malgrado si ponga come eccezione al principio tipico delle «democrazie avanzate» secondo cui «il governo della cosa pubblica ha per regola la trasparenza», risulta, nondimeno, giustificato – secondo la giurisprudenza costituzionale – dalla necessità di garantire «la salus rei publicae» (è richiamata la sentenza n. 86 del 1977);
che, inoltre, in quanto espressione «di una discrezionalità puramente politica», l’atto di apposizione del segreto non può che spettare al Presidente del Consiglio dei ministri «quale responsabile della "suprema" attività politica (art. 95 Cost.)»; ovviamente, l’esercizio di tale potere – si sottolinea nel ricorso – non è sottratto a qualsiasi limite, giacché, da un lato, esso soggiace «all’istituzionale controllo del Parlamento (art. 94 Cost.), dinnanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) è responsabile politicamente», e, dall’altro, non può avvenire «in contraddizione con il valore da proteggere», vale a dire «l’integrità dello Stato democratico», ciò che comporta la «non segretabilità dei fatti eversivi dell’ordine costituzionale» ;
che a questi principi si è attenuta la stessa disciplina legislativa come risultante, dapprima, dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), nonché, di seguito, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), disciplina che confermerebbe come «il livello "supremo" dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato» implichi «la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati dalla Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale»;
che, invero, si sottolinea sempre nel presente ricorso, entrambi i menzionati testi legislativi stabiliscono, non casualmente, che, nell’ipotesi di rituale apposizione del segreto di Stato, sebbene le notizie coperte da segreto «siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo non può che concludersi che con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere»;
che l’apposizione del segreto fungerebbe, dunque, da «sbarramento al potere giurisdizionale stesso» (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 110 del 1998 e n. 86 del 1977);
che tanto premesso in termini generali, si evidenzia che, nel caso in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe «a due riprese affermato e confermato l’esistenza di un segreto di Stato», precisando, la prima volta, «che il segreto copriva i rapporti del SISMi con i Servizi stranieri», nonché, la seconda, che esso investiva «tutti gli atti, documenti e informative relativi alle pratiche delle c.d. renditions»;
che promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri i due ricorsi già illustrati (ric. n. 2 e 3 del 2007), la scelta del giudice monocratico del Tribunale ordinario di Milano di «procedere oltre nel dibattimento senza attendere l’esito del giudizio sul conflitto di attribuzione» già incardinato lederebbe, «di per sé», le attribuzioni costituzionali del ricorrente «in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento il dovere di attendere l’esito del conflitto prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perché coperte da segreto di Stato»;
che, d’altra parte, in senso contrario, non potrebbe addursi – come, invece, avrebbe fatto il giudice monocratico, nella prima delle sue ordinanze – quella che il ricorrente definisce come una «motivazione di matrice esclusivamente processualpenalistica» (giacché basata unicamente sugli artt. 47 e 479 cod. proc. pen.) enunciata a sostegno della revoca del provvedimento di sospensione in precedenza adottato;
che il contegno del giudicante milanese nemmeno potrebbe essere giustificato attraverso il «richiamo al valore costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo», posto che la tutela del segreto di Stato – come emergerebbe dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate, nuovamente, le sentenze n. 110 del 1998 e n. 86 del 1977) – costituisce un «interesse essenziale», dotato di «assoluta preminenza su ogni altro», in quanto concernente «l’esistenza stessa dello Stato»;
che irrilevante, infine, sarebbe anche «la ventilata possibilità di una soluzione concordata», essendo difficile ritenere – secondo il ricorrente – che essa valga «da sola a depotenziare il processo costituzionale pregiudicante»;
che per quanto concerne poi, in particolare, l’ordinanza del 14 maggio 2008, la scelta del giudicante di ammettere l’assunzione della prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, secondo le modalità dal medesimo indicate, si presenterebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali del ricorrente, in quanto nella specie non sussisterebbe, a dire del Presidente del Consiglio dei ministri, idonea garanzia per la salvaguardia del segreto di Stato, segreto da ritenersi sicuramente apposto sulle circostanze oggetto della deposizione;
che la scelta compiuta dal giudicante di ammettere l’escussione dei testi su tutte le circostanze indicate dal rappresentante dell’accusa, salvo riservarsi – ma solo nel corso dell’esame – l’esclusione di quelle domande che dovessero risultare «tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi» (consentendo, invece, quelle relative «a specifici rapporti tra soggetti appartenenti a detti organismi se ed in quanto volte ad individuare "ambiti di responsabilità personali collegati alla dinamica dei fatti di causa", in quanto per i gravi reati per i quali si procede "non era e non è prevista alcuna immunità"»), equivarrebbe a sancire – si legge ancora nel ricorso – un principio non in linea con gli enunciati della giurisprudenza costituzionale in tema di segreto di Stato;
che, difatti, l’ordinanza del 14 maggio 2008 finirebbe per affermare – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – che «il segreto di Stato non può mai coprire una fonte di prova nell’accertamento di un reato», principio che «è esattamente l’opposto» di quello enunciato dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.) e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze nn. 410 e 110 del 1998 e la sentenza n. 86 del 1977);
che in forza di tali rilievi il ricorrente ha concluso affinché la Corte costituzionale – previo accoglimento dei ricorsi precedentemente proposti, e rigetto di quello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano – dichiari che non spetta al Tribunale di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, «né ammettere, né acquisire, né utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità»;
che il ricorrente, inoltre, ha chiesto che la Corte, «in ogni caso», dichiari che non spetta al predetto Tribunale «procedere oltre nel dibattimento», nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali «si discuta della utilizzabilità di atti istruttori e/o documenti perché compiuti od acquisiti in violazione del segreto di Stato»;
che, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venga «comunque» dichiarato che «non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nell’istruttoria dibattimentale enunciando come regola di cautela per rispetto del segreto di Stato sui rapporti tra SISMi e CIA il principio che tale segreto avrebbe ad oggetto "la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi" ma mai "specifici rapporti" idonei ad individuare "ambiti di responsabilità personale" con ciò capovolgendo la regola del rapporto esistente tra segreto di Stato e funzione giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all’accertamento del reato rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova».
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;
che il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a promuovere il presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base a quanto previsto, dapprima dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 e poi dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni (in tal senso, da ultimo, le ordinanze n. 125 e n. 124 del 2007);
che la legittimazione a resistere nel conflitto del giudice monocratico presso il Tribunale ordinario di Milano, titolare del dibattimento relativo alla vicenda giudiziaria sopra meglio riassunta, deve essere affermata, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono;
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento, la tutela del segreto di Stato quale strumento destinato alla salvaguardia della sicurezza dello Stato medesimo (così, da ultimo, e con riferimento alla stessa vicenda anche oggi in esame, le citate ordinanze n. 125 e n. 124 del 2007);
che, pertanto, il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. III, 5 luglio 2011, n. 14676 Nel litisconsorzio facoltativo non c’è cumulo delle domande ed il valore della controversia si determina in base al valore di ogni singola domanda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Considerato in fatto

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. A.V., B.R., Ce.An., C.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lecce del 26.9.2008, con cui in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’appello incidentale proposto dalla Regione Puglia, veniva riformata la sentenza del giudice di pace di Ostuni n. 216/2003, depositata il 9.10.2003 e venivano rigettate le domande proposte dai dagli attuali ricorrenti nei confronti della regione per contributi agricoli per siccità, per ciascun attore non superiore a lire due milioni.

Riteneva il tribunale che l’appello era ammissibile, perché il valore della causa andava determinato, sommando tra loro le varie domande proposte contro la stessa Regione, con la conseguenza che, essendo tale somma superiore a L. 2 milioni, la decisione era necessariamente resa secondo diritto e la sentenza era impugnabile con l’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 339, 113, 103 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c. 1, n. 2. Assumono i ricorrenti che nella fattispecie, essendo le domande proposte da più soggetti, le stesse non andavano sommate ai fini della determinazione del valore della causa, con la conseguenza che essendo ogni domanda non superiore ai 2 milioni di lire, la sentenza del giudice di pace era impugnabile solo con il ricorso per cassazione e non con l’appello.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 10, c. 2, va osservato, anzitutto, che pur avendo gli attori agito congiuntamente, hanno proposto separate domande, ciascuno chiedendo il proprio contributo, con la conseguenza che si è in presenza di un mero litisconsorzio facoltativo rientrante nella disciplina dell’art. 103 c.p.c..

Quindi non può essere applicato il disposto dell’art. 10, c. 2 c.p.c., il quale concerne esclusivamente l’ipotesi di un unico attore che abbia proposto più domande non altrimenti connesse, nei confronti di un unico convenuto (Cass. 25.8.1982, n. 4711). Infatti il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore, dall’art. 10, c. 2, c.p.c, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all’ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art.103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’art. 10, c. 2, cit., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10.2.1990, n. 974; Cass. 12/10/1998, n. 10081).

Ciò comporta che, essendo il valore di ciascuna domanda inferiore ad Euro. 1100,00 la decisione del giudice di pace fu resa secondo equità, a norma dell’art. 113, 2 e, c.p.c. e che la sentenza non era appellabile, a norma dell’art. 339, c. 3, c.p.c..

Conseguentemente va accolto il ricorso e va cassata senza rinvio la sentenza impugnata”.

Ritenuto in diritto

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che vada cassata senza rinvio l’impugnata sentenza;

che il Ministero delle politiche agricole e la regione Puglia vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di appello che in questo di cassazione, mentre esistono giusti motivi per compensare le spese tra il Comune di Ostuni ed i ricorrenti;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza senza rinvio. Condanna in solido il Ministero delle politiche agricole e forestali e la regione Puglia al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di appello (liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 200,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge) che in questo di cassazione (liquidati in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge). Compensa le spese tra il Comune di Ostuni ed i ricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 370

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe e con i successivi motivi aggiunti depositati il 14.11.2001, la società istante, titolare di un Contratto di impresa del 26.4.1990 stipulato, ai sensi della legge n. 64/1986, con il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, e di successiva Convenzione di aggiornamento del 20.12.1995 (relativi alla realizzazione nell’area di Castrovillari -CS- di un programma integrato di investimenti tecnologici, di iniziative di ricerca, di progetti di formazione e di impianto di uffici e rete distributiva in Milano, per importi determinati e con agevolazioni finanziarie poi provvisoriamente concesse ed anche parzialmente erogate), ha impugnato prima (con il ricorso introduttivo) la nota 17749/2001 di comunicazione del Servizio per la Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, di intervento della Delibera CIPE dell’8.3.2001, e poi (con motivi aggiunti) la Delibera stessa, di revoca parziale delle agevolazioni provvisorie concesse per gli interventi di cui sopra, "considerato che al 31 dicembre 2000 non è stato presentato l’assetto finale del contratto di programma", così come previsto dalla legge n. 144/1999 "e che la società G.T.C. risulta in concordato preventivo".

La ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili, in sintesi, del difetto di motivazione e di istruttoria, dell’illogicità e della contraddittorietà, nonché del difetto di proporzionalità con riguardo alla complessità e specificità della situazione e della vicenda in questione.

L’Amministrazione intimata, con memorie del 7 e 23.10.2010 ha rappresentato, da parte sua, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essersi successivamente e positivamente definito, per l’impresa ricorrente, l’iter agevolativo di cui ai provvedimenti in impugnativa.

Al riguardo il Collegio, precisato preliminarmente che la questione di giurisdizione precede logicamente ogni altra, ivi inclusa quella della cessazione della materia del contendere (cfr. TAR Lazio, RM, I, n. 816/90), rileva che il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, appunto, del giudice amministrativo.

Invero, in materia di contributi e sovvenzioni, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo i provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo, anche susseguenti all’erogazione, se costituiscono manifestazione di autotutela amministrativa, mentre le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli obblighi assunti o previsti per legge attengono a posizioni di diritto soggettivo relative alla conservazione del finanziamento, che spettano alla giurisdizione ordinaria; in tal caso il potere dell’Amministrazione si configura come potere di controllare l’esatto adempimento degli obblighi del concessionario, la cui inosservanza si connota come inadempimento, a cui consegue la revoca del contributo come atto privo dei connotati della discrezionalità, in quanto emanato in relazione all’inosservanza, da parte del beneficiario, della disciplina che regola il rapporto (cfr: CdS, V, 26.8.2010, n. 5962; vedi anche TAR Lazio, RM, III, 25.7.2010, n. 22485; CdS, VI, 3.6.2010, n. 3501; V, 23.9.2010, n. 7088).

Nella fattispecie, è indubbio che gli inadempimenti che vengono richiamati nei confronti della ricorrente sono da ricondurre a tale seconda categoria, essendo in contestazione l’inosservanza delle obbligazioni previste dalla legge a carico del beneficiario al fine di conseguire o conservare i benefici contributivi.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione stessa, nella vicenda contenziosa di cui trattasi, al Giudice ordinario, davanti al quale pertanto la causa potrà essere riassunta, nei termini di legge.

Le spese, sussistendo giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima, nella specie, al G.O., come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6173 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Cartiera Nebbiuno s.a.s., proprietaria di un canale industriale posto in comune di (OMISSIS), agiva nei confronti di R. E., C.P. e C.R., proprietarie di un terreno limitrofo, affinchè fossero condannate a ricollocare la recinzione da loro apposta, lamentandone lo sconfinamento e il pregiudizio arrecato alla manutenzione del canale. Chiedeva, quindi, il rilascio della porzione di terreno sottratta con la recinzione. In subordine, domandava la costituzione di servitù coattiva di passaggio ovvero la declaratoria d’acquisto della stessa per usucapione.

Le convenute nel resistere in giudizio sostenevano – che la recinzione ne aveva sostituito altra precedente, posta nella medesima posizione e ben entro la loro proprietà. Contestavano, inoltre, le condizioni di entrambe le domande subordinate.

Il Tribunale di Verbania rigettava la domanda.

La Cartiera di Nebbiuno s.r.l. (così trasformatasi l’originaria società di persone) proponeva appello, che la Corte di Torino rigettava con sentenza del 25.6.2004.

Osservava il giudice subalpino che la domanda, correttamente qualificata sub specie di rivendica (come aveva ritenuto il Tribunale), siccome intesa al rilascio di un’area di mq. 29,90 sul presupposto che la stessa era stata illegittimamente occupata dalle convenute, non era suffragata da prove rigorose. Sotto il profilo dei titoli prodotti, rilevava che il mappale identificativo il canale si esauriva interamente in esso, senza alcuna estensione di terreno circostante che le convenute avrebbero potuto occupare. Quanto all’usucapione, nessuno dei testi escussi in primo grado aveva reso dichiarazioni utili ai fini della dimostrazione dell’usucapione della porzione di area rivendicata.

Neppure era provato l’acquisto di una servitù di passaggio, avendo un teste riferito di attività compiute fino al 1967; un altro non essendo stato in grado di indicare il luogo di transito; gli altri, ancora, avendo riferito di un passaggio, finalizzato alla pulizia del canale, attraverso percorsi diversi da quello implicante il transito sulla proprietà delle convenute.

Infine, nulla la società attrice aveva dedotto e provato sulle condizioni della costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1052 c.c., nè in punto di inadeguatezza dell’accesso già disponibile, nè relativamente ai bisogni, altrimenti insoddisfatti, delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza propone ricorso la Cartiera di Nebbiuno s.r.l. con tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 1079 c.c. in connessione con il vizio di insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene al riguardo che sia il Tribunale di Verbania, sia la Corte d’appello di Torino hanno erroneamente qualificato la domanda principale come rivendica, lì dove, invece, la società attrice "ha richiesto il ripristino dello stato dei luoghi modificato dalla controparte, eliminando e/o elidendo ogni ostacolo anche precario al libero transito ed all’esercizio del passaggio e dell’accesso".

Prosegue affermando (testualmente) che "proprio dalla produzione degli atti notarili di provenienza ed in particolare nell’atto a ministero notaio Viglino del 24.4.1979, rep. 32686, portante "convenzione di vicinato con trasferimenti di porzioni di area, costituzione e modifica di servitù a titolo di pennuta", come recita controparte nelle conclusioni in secondo grado:" sono state annullate ad ogni effetto, nei reciproci rapporti tra le parti ed esclusivamente fra esse e le rispettive proprietà, tutte le clausole, patti e condizioni, servitù risultanti ad oggi sia per titolo che per usucapione anche non accertata giudizialmente, salvo quelle qui espressamente ricostruite…".

Ed ancora afferma che "tra i numerosi patti stabiliti con il precitato atto, a pagina 413 si legge: "La Cartiera di Nebbiuno conserva inoltre il diritto – di passaggio a fianco del canale della vasca di raccolta sino alla strada comunale". Prima della proposizione della causa civile, l’allora legale di controparte avv. Ravasio in una lettera fax del lontano 26.1.1989 (allegato 7 del fascicolo di primo grado di questa difesa dichiarava: …La Sig.ra C.R. non ha attuato sconfinamenti di nessun genere sul mappale 575 … Non vedo quindi di che abbia a lagnarsi il Sig. D., al quale, colgo l’occasione, è bene ricordare ancora una volta, che a fianco del canale, egli ha soltanto il diritto di passo, da esercitarsi, ovviamente "civiliter" e non per lordare il fondo di proprietà della Sig.ra R.C.".

Prosegue ancora la parte ricorrente affermando che "la sentenza impugnata ha respinto la domanda della Cartiera, ritenendo che la stessa non ha provato la proprietà della parte di mappale 575 per cui è causa. Erra anche il secondo giudice quando non qualifica giustamente l’azione dell’odierna ricorrente che ha proposto "un’azione negatoria servitutis". La qualificazione del primo giudice asseconda le considerazioni di controparte, che per assurdo supportano la tesi del difensore della Cartiera. La Corte, impuntandosi sulla consistenza del mappale, perde di vista il vero punto nodale della vicenda la prova che deve fornire l’attore per dimostrare l’esistenza della situazione antigiuridica posta in essere da controparte. La richiesta di ripristino dello stato dei luoghi presuppone l’aggravamento dell’esercizio della servitù, non gradito alle R.C.. Tanto che, anche i testi hanno dichiarato che i confinanti si opponevano all’attività di pulizia del canale, che sostituendo nel 1988 la recinzione della loro proprietà avevano impedito di fatto alla Cartiera di effettuare la pulizia del canale industriale".

"La motivazione della corte di merito è errata. La parte che agisce con l’actio negatoria servitutis non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica la prova rigorosa della proprietà neppure quando, come nel caso in esame, abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere da controparte. E’ sufficiente la prova di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Alle convenute incombe l’onere di provare il diritto di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attrice", "Per tutte la recente sentenza di questa Suprema Corte Sezione 2^ del 9 agosto 2002 n. 12233 che recita testualmente: "L’azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento della pretesa servitù, ma anche il conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo". 1.1. – Il motivo è infondato e intrinsecamente contraddittorio.

1.2. – Infondato perchè, contrariamente a quanto opina la società ricorrente (utilizzando null’altro che un artificio dialettico), non basta che l’attore domandi la cessazione dell’altrui condotta ritenuta antigiuridica su di una porzione immobiliare affermata come propria, per lucrare gli effetti di un onere probatorio limitato alla generica proprietà del suo fondo, lì dove tanto i fatti allegati a sostegno della domanda, quanto le difese svolte dalla parte convenuta predichino che l’oggetto della contesa risiede proprio nell’accertamento della proprietà esclusiva di quella zona di confine tra i due immobili su cui si svolge, o è stata svolta unico actu, l’attività contestata.

1.2.1. – Nello specifico, sebbene sia esatto che l’azione proposta dalla società Cartiera di Nebbiuno non sia riconducibile allo schema della rivendica, per l’assenza dell’allegazione di un conflitto tra titoli (ed in tal senso va corretta T affermazione contenuta nella sentenza impugnata), è altrettanto evidente che il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla carenza di una prova rigorosa della proprietà, in virtù di titolo negoziale o di usucapione, da parte della società attrice, risulta operato non già per aver ritenuto esigibile a carico della parte attrice la prova di una proprietà risalente, ma solo come argomentazione per escludere che altro in causa smentisse quanto già risultante dai rispettivi titoli di proprietà. 1.3. – La censura è, poi, intrinsecamente contraddittoria, perchè, da un lato, denuncia la violazione dell’art. 1079 c.c.; richiama un atto da cui si trarrebbe la costituzione a proprio favore di una servitù di passaggio da svolgere a fianco della vasca di raccolta (neppure è chiaro se queste si identifichi con il canale industriale di proprietà della Cartiera di Nebbiuno); sostiene che la parte attrice abbia domandato il ripristino dello status quo ante modificato dalle R. – C. in guisa da ostacolare il passaggio; e dunque evoca una caratteristica azione confessoria servitutis; dall’altro, ripete più volte che detta società ha agito in negatoria servitutis, azione che ne costituisce l’ipotesi opposta, in quanto presuppone, al contrario, che sia il convenuto, proprietario del fondo vicino, a pretendere alcunchè a danno o in limitazione dell’immobile dell’attore. In definitiva, neppure si comprende se la Cartiera di Nebbiuno, in relazione alla sua domanda di tesi, si affermi proprietaria ovvero soltanto titolare di un diritto di servitù sulla porzione di terreno su cui le R. – C. hanno collocato la recinzione che essa vorrebbe rimossa o comunque riposizionata a proprio vantaggio.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene al riguardo la società ricorrente che il giudice d’appello ha errato nell’escludere che siano emersi elementi idonei a fondare la domanda di usucapione della servitù di passaggio, e a dimostrazione di ciò riassume alcuni brani delle deposizioni raccolte.

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Nonostante la sua titolazione sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed in relazione all’art. 1061 c.c., esso mira, ad evidenza, a sostituire al giudizio formulato dalla Corte d’appello una diversa valutazione sui fatti di causa, tramite una rilettura critica delle testimonianze rese.

Siffatto apprezzamento costituisce una caratteristica indagine di fatto istituzionalmente demandata al giudice di merito, la quale, se supportata da logica e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.

2.1.1. – Nello specifico, la Corte subalpina ha osservato, con motivazione adeguata e intrinsecamente coerente, che il teste D. ha riferito per scienza diretta fatti che si arrestavano al 1967; che il teste Ta. non è stato in grado di indicare il luogo di transito utilizzato per trasportare il materiale di risulta prelevato dal canale; e che gli altri testi hanno riferito di un accesso al canale per effettuarne la pulizia tramite percorsi diversi da quelli rientranti nella proprietà delle convenute (e cioè dal lato della stessa cartiera, o dalla strada consortile o dalla strada comunale).

Sicchè non è dato nè di ravvisare quale sia il punto decisivo della controversia che la società ricorrente ritiene non adeguatamente motivato, nè in qual modo risulterebbe violata la disposizione dell’art. 1061 c.c. 3.- Il terzo motivo introduce una doglianza di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda, ulteriormente subordinata, di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.

Deduce parte ricorrente che la Corte d’appello ha esaminato superficialmente tale ultima domanda e ha rigettato la richiesta di nomina di c.t.u. per esaminare lo stato dei luoghi e la natura del passaggio, cosa che avrebbe dovuto esaminare più incisivamente.

3.1. – Tale motivo è inammissibile, poichè a) si basa su di una contestazione del tutto generica delle valutazioni operate dal giudice d’appello; b) si limita a postulare la necessità di approfondimenti istruttori su temi di prova che sarebbe stato onere della parte, e non del giudicante, allegare e provare; e c) non reca alcuna specifica indicazione di un dato fatto sostanziale controverso e della sua attitudine, se altrimenti valutato, a condurre ad una decisione diversa e favorevole alla parte ricorrente.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

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