Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 29-04-2011, n. 16659 Armi

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ona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 17/11/2010, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta da G.D. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tribunale di Treviso in data 29/10/2010 per i reati di ricettazione, rapina, porto illegale di arma aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il G., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1. INESISTENZA DEL titolo che dispone la custodia in carcere: il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Venezia, nel dispositivo, aveva confermato "l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data luglio 2010 dal G.i.p. di Padova" ordinanza, però inesistente perchè il suddetto g.i.p. non aveva mai emesso alcuna ordinanza di custodia cautelare nei confronti di esso ricorrente;

2. VIOLAZIONE DEL m Bis IN IDEM: sostiene il ricorrente che l’ordinanza messa dal g.i.p. del Tribunale di Treviso in data 29/10/2010 ed impugnata aventi il tribunale del riesame, era assolutamente identica a quella emessa sempre dal g.i.p. di Treviso in 21/09/2010 ed annullata dal Tribunale del riesame di Venezia il 13/10/2010.
Motivi della decisione

p. 3. INESISTENZA DEL TITOLO: in effetti il dispositivo è errato perchè richiama un’ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. del Tribunale di Padova.

Tuttavia, è del tutto evidente che si tratta di un mero errore materiale perchè nel corpo della motivazione il tribunale evidenzia che l’istanza di riesame era stata proposta avverso l’ordinanza di c.c. emessa dal g.i.p del tribunale di Treviso in data 29/10/2010 e tutta la motivazione è stata correttamente svolta sui motivi proposti dal ricorrente.

L’errore, quindi, a norma dell’art. 130 c.p.p., comma 2, va corretto come da dispositivo. p. 4. ne BIS in IDEM: la questione già eccepita avanti il tribunale del riesame, è stata disattesa con l’osservazione secondo la quale "vi è un elemento nuovo rilevante e decisivo: le dichiarazioni del M. che nella precedente fase erano inutilizzabili".

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha speso una sola parola limitandosi a ribadire la sua tesi: di conseguenza, la censura va ritenuta generica ed aspecifica nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine alla motivazione addotta dal tribunale in punto di fatto che fa ritenere che, appunto, non sia ipotizzarle il denunciato vizio del ne bis in idem.

Di conseguenza il ricorso dev’essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il dispositivo dell’impugnata ordinanza corretto
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA. Il ricorrente al pagamento delle spese processuali DISPONE Procedersi alla correzione dell’errore materiale nel senso che, ove nel dispositivo dell’impugnata ordinanza è scritto "… luglio 2010" e "Giudice per le indagini preliminare di Padova …" deve leggersi e intendersi rispettivamente "… 29 ottobre 2010" e "Giudice per le indagini preliminare di Treviso (…)".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 931 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1Con il ricorso oggi in esame la parte ricorrente premette:

– di avere ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli Sezione II civ. decreto contenente la condanna del Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione del danno morale, la somma di Euro 10.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo e spese legali;

– che il decreto è stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva e che successivamente il medesimo Ministero è stato diffidato a pagare la suddetta somma, assegnando a tal fine un ulteriore termine;

– che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.

Quest’ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

2Il ricorso è fondato, e va accolto.

Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, per l’accoglimento del ricorso.

Quanto al requisito dell’avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6, dell’art. 3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell’indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

Quanto alla prova della mancata impugnazione va considerato che presupposto fondamentale del giudizio c.d. di ottemperanza, concernente l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, è proprio il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l’esecuzione, non essendo peraltro sufficiente la mera esecutività della sentenza e considerato che deve ritenersi inammissibile un’istanza per l’esecuzione del giudicato in relazione alla quale non sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 1114; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3726).

Peraltro, però, poiché l’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 non fissa criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d’accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza, in mancanza del certificato del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, tra cui soprattutto il riconoscimento anche implicito della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati.(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 11145; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 settembre 2004, n. 12032).

Ed infatti " Se è pur vero che, in base al combinato disposto degli art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 124 disp. att. c.p.c., in mancanza della certificazione del cancelliere, la prova del giudicato può essere fornita, secondo costante giurisprudenza, anche con altri mezzi rispetto al deposito, non di meno, l’attestazione, fatta al riguardo dal ricorrente, non può ritenersi atto idoneo a suffragare la definitività della sentenza, di cui si è domandata l’esecuzione, atteso che, da proprie dichiarazioni, la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 9 novembre 2009, n. 1836; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2003, n. 1177).

Nondimeno nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di avere notificato in forma esecutiva il decreto in questione all’Amministrazione la quale,, costituita in giudizio, pur non avendo espressamente ammesso l’intervenuta definitività del decreto in questione, non ha eccepito l’assenza di definitività del medesimo provvedimento giurisdizionale, né ha fatto cenno alcuno ad una eventuale impugnativa esperita nei confronti del medesimo.

3La domanda merita quindi accoglimento ricorrendo, come già detto, tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, ed, in particolare, il decreto in epigrafe risulta essere oramai definitivo e sotto tale profilo esso può essere equiparato al giudicato.

La parte ricorrente ha provveduto a notificare all’Amministrazione formale atto di diffida e messa in mora, assegnando trenta giorni per l’adempimento, ma l’Amministrazione è rimasta inerte.

Pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento della sorte ivi indicata pari ad euro 3.000,00, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese legali comprensiva di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.

L’Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o il funzionario del suo Ufficio che lo stesso riterrà di delegare, che dopo la scadenza del termine precedente darà corso a tutto quanto necessario per il pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo accoglie e, per l’effetto, dichiara – in esecuzione del giudicato sopra indicato – l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato.

Determina fin d’ora in Euro 1.000 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 500 (cinquecento), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20098 Indennità una tantum

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Svolgimento del processo

1. Intesa SANPAOLO spa (quale incorporante SANPAOLO IMI spa) ricorre, nei confronti di R.G., R.V. e S. M., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 492 del 2006, depositata il 6 maggio 2006, resa nei confronti degli odierni intimati ed altri, prospettando cinque motivi di ricorso.

2. Quest’ultimi, ex funzionari e dirigenti del Banco di Napoli, avevano adito il Pretore di Napoli per l’accertamento del proprio diritto all’integrazione degli assegni di pensione per il periodo 1 gennaio 1986 – 30 dicembre 1987 mediante l’utile computo, nella pensione medesima, dei miglioramenti economici accordati e corrisposti – a titolo di "una tantum" – per il periodo di vacatio contrattuale ai dirigenti e funzionari di pari grado in servizio, con condanna del convenuto Banco di Napoli al pagamento degli importi specificati in ricorso.

2.1. Il Pretore, con sentenza del 24 dicembre 1998, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla integrazione degli assegni di pensione per il periodo 1 gennaio 1986 – 30 dicembre 1987 mediante l’utile computo nella pensione dei miglioramenti corrisposti a titolo di una tantum per il periodo di vacatio contrattuale, somma dovuta al netto della eccepita prescrizione quinquennale e condannava il Banco Napoli alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme indicate in dispositivo, oltre interessi svalutazione.

3. Avverso detta pronuncia proponeva appello il Banco di Napoli.

4. Il Tribunale, con la sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità, con riguardo alle posizioni degli odierni intimati, affermava il diritto degli stessi all’integrazione degli assegni di pensione con l’una tantum riconosciuta per il periodo 01 luglio 1985 30 giugnol986 e per quello 1 luglio 1986 – 30 giugnol987, e condannava il Banco Napoli alla refusione integrale delle spese di giudizio nei loro confronti.

5. Resistono con controricorso R.G. e S. M.; gli stessi, come la ricorrente, hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione, sollevata da R.G. e S.M., di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di R.V., in quanto detto atto era stato notificato a quest’ultimo, benchè deceduto.

L’eccezione è inammissibile per difetto di interesse degli odierni resistenti; tuttavia il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del R.V. in quanto, benchè quest’ultimo sia deceduto nel 1997, il ricorso è stato notificato allo stesso e non ai suoi eredi.

Ritiene questa Corte che devono trovare applicazione, in proposito, i principi di seguito riportati, enunciati dalle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 11394 del 1996, le Sezioni Unite, con riferimento a una fattispecie di morte successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma in base ad argomenti estensibili anche all’ipotesi di decesso anteriore, hanno ritenuto che l’atto di appello, a norma dell’art. 328 c.p.c., deve essere notificato in ogni caso agli eredi, essendo irrilevante l’eventuale ignoranza dell’evento da parte dell’impugnante, il quale neppure può essere ammesso alla rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 291 c.p.c., sicchè l’unica sanatoria consentita è quella che deriva dalla costituzione in giudizio dei successori del defunto, purchè effettuata prima della scadenza del termine di un anno dal deposito della sentenza in cancelleria.

Con la successiva sentenza n. 26279 del 2009 le Sezioni Unite, nel dirimere un contrasto di giurisprudenza verificatosi in ordine a taluni profili della suddetta problematica, hanno riaffermato che "l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c.". 2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, carente illogica e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).

Ad avviso della ricorrente gli intimati nel ricorso introduttivo del giudizio avevano chiesto la perequazione del trattamento pensionistico e l’incremento del proprio trattamento pensionistico in misura corrispondente alla percentuale (100, 90 o 80, a secondo della propria anzianità contributiva) della differenza tra il trattamento in godimento al 1 gennaio 1988 e l’ipotetico trattamento pensionistico di cui avrebbe usufruito un pari grado in servizio che fosse andato in pensione il 1 gennaio 1988.

Solo nei conteggi allegati emergeva che le somme pretese non erano la perequazione pensionistica ma una percentuale dell’una tantum.

La corretta interpretazione ed applicazione della normativa – sostanziale e procedurale, perciò, imponeva al Collegio napoletano respingere per inammissibilità e/o infondatezza la richiesta liquidazione di una somma percentuale dell’una tantum.

In conclusione, quindi, deve ritenersi che nel riconoscere agli odierni intimati una quota percentuale dell’ima tantum già erogata dal Banco ai pari grado in servizio i giudici di merito abbiano violato l’art. 112 c.p.c., fondando la propria pronuncia su un titolo – presumibilmente, il male interpretato ed ormai abrogato art. 108 del regolamento – non dedotto in causa dai ricorrenti.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero erronea o contraddittoria motivazione, fondare la propria pronuncia non sul titolo dedotto dalle parti (Delib. 17 gennaio 1983 del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli) ma su un titolo nuovo e difforme (art. 108 Regolamento del personale del Banco di Napoli).

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Innanzitutto, si osserva che la formulazione del motivo d’impugnazione (laddove si censura l’accoglimento da parte del Tribunale di una domanda tardivamente formulata e/o precisata in fase di appello), appare generica circa la tempestività dello stesso, laddove si consideri che per gli odierni intimati – rispetto ai quali veniva ritenuto non prescritto il diritto azionato – il giudice di secondo grado lasciava ferma la statuizione del Pretore, in ordine alla quale, pertanto, già in appello, avrebbe dovuto essere proposta la suddetta doglianza.

Comunque, stante l’anomalia delle modalità dell’erogazione dell’"una tantum", come dedotto dai controricorrenti, o si chiedeva il computo delle ripetute erogazioni nella retribuzione virtualmente corrisposta al pari grado in servizio, o si chiedeva la corresponsione dell’integrazione sotto forma di erogazione dell’"una tantum" in una percentuale.

Poichè si trattava di domanda alternativamente formulata (o aumento periodico della pensione o corresponsione in cifra determinata previo abbattimento di una percentuale) il Tribunale, quindi, ha correttamente scelto la via dell’erogazione in cifra predeterminata, il che rappresenta una "quanti minoris" rispetto alla domanda principale e quindi non si è verificata alcuna ultra – o extrapetizione.

Così il Tribunale, nel fatto della sentenza, bene chiarisce che i ricorrenti chiedevano accertare il diritto all’integrazione degli assegni di pensione per il periodo 1 gennaio 1986-30 dicembre 1987, mediante l’utile computo, nella pensione medesima, dei miglioramenti economici accordati e corrisposti a titolo di una tantum, per il periodo di vacatio contrattuale, ai funzionari e dirigenti di pari grado in servizio.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della Delib. 17 gennaio 1983 Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli e degli artt. 102 e 104 del Regolamento del personale del Banco di Napoli e relativo all.

F. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione del combinato disposto della Delib. 17 gennaio 1983 e degli artt. 102 e 104 citati. Omessa, carente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5,).

I giudici d’appello hanno erroneamente interpretato ed applicato la normativa regolamentare in materia di perequazione pensionistica.

In ragione della ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale applicabile, assume il ricorrente che deve essere esclusa ogni possibile assimilazione dell’una tantum alle voci particolari – tutte indennità connesse allo svolgimento di peculiari mansioni – all’indennità di scala mobile, al premio di rendimento nonchè alle integrazioni tabellari per anzianità di servizio, e si può solo valutare, al fine del riconoscimento delle stesse agli intimati, soltanto se le stesse siano riconducibili alla voce stipendio.

Nel far ciò, è necessario considerare che l’individuazione delle voci utili ai fini pensionistici è strettamente connessa, nella sua ratio, alle stesse modalità di liquidazione della pensione che per il personale del Banco fa riferimento all’ultimo stipendio percepito.

Una simile modalità di liquidazione impone di imputare a pensione soltanto le erogazioni continuative ed ordinarie, con esclusione di ogni elargizione occasionale, a prescindere dalla sua natura genericamente retributiva, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra il personale che, pur a parità di condizioni, avrebbe un diverso trattamento pensionistico solo in virtù della data di pensionamento.

L’una tantum in esame, quindi, poichè corrisposte occasionalmente per eventi del tutto casuali, quali il ritardato rinnovo contrattuale, non possono considerarsi comprese nella voce stipendi.

11 quesito di diritto è stato formulato come segue:

se costituisca violazione o falsa applicazione della Delib. Consiglio di amministrazione Banco di Napoli 17 gennaio 1983, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che il meccanismo perequativa stabilito dalla delibera suddetta consista nel raffronto tra il trattamento pensionistico del personale in quiescenza ed il trattamento retributivo dei pari grado in servizio, anzichè nel raffronto tra il trattamento pensionistico del personale in quiescenza ed il trattamento pensionistico cui avrebbero diritto i pari grado in servizio al primo gennaio di ogni anno;

se costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione della Delib. Consiglio amministrazione Banco di Napoli 17 gennaio 1983 – ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che il meccanismo perequativo stabilito dalla delibera suddetta consista nel raffronto tra il trattamento pensionistico del personale in quiescenza ed il trattamento retributivo dei pari grado in servizio anzichè nel raffronto tra il trattamento pensionistico del personale in quiescenza ed il trattamento pensionistico cui avrebbero diritto i pari grado in servizio al primo gennaio di ogni anno;

se costituisca violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 104 ed All. F del Regolamento del personale del Banco di Napoli, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che le erogazioni una tantum corrisposte nel periodo 86/87 per la vacatio contrattuale siano computabili nel trattamento pensionabile dei dipendenti del Banco di Napoli nella voce stipendi o in altra voce generale o particolare;

se costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione degli artt. 102, 104 ed All.

F del Regolamento del personale del Banco di Napoli, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che le erogazioni una tantum corrisposte nel periodo 86/87 per la vacatio contrattuale siano computabili nel trattamento pensionabile dei dipendenti del Banco di Napoli nella voce stipendi o in altra voce generale o particolare;

se costituisca violazione o falsa applicazione della Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli del 17 gennaio 1983, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che dall’applicazione del meccanismo perequativo stabilito dalla delibera suddetta consegua per i pensionati il diritto ad una quota percentuale dell’una tantum erogata al personale in servizio per le vacanze contrattuali del periodo 86/87;

se costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione della Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli del 17 gennaio 1983, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che dall’applicazione del meccanismo perequativo stabilito dalla delibera suddetta consegua per i pensionati il diritto ad una quota percentuale dell’una tantum erogata al personale in servizio per le vacanze contrattuali del periodo 86/87. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione falsa applicazione del protocollo d’intesa del 12 dicembre 1985, dell’accordo sindacale del 21 gennaio 1986 e del CCNL del 25 maggio 1987. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione ed applicazione del protocollo di intesa del 12 dicembre 1985, dell’accordo sindacale del 21 gennaio 1986 e del CCNL del 25 maggio 1987. Omessa, carente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il Collegio partenopeo, inoltre, ha erroneamente interpretato ed applicato la disciplina contrattuale relativa all’una tantum erogata per la vacatio contrattuale. La sentenza impugnata è, dunque, censurata sia per la violazione e falsa applicazione – delle norme contrattuale suddette, quanto, in alternativa o subordine, per la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., che sanciscono le regole legali di interpretazione contrattuale.

Inequivocabilmente, le fonte contrattuali citate escludevano la rilevanza ai fini pensionistici dell’una tantum previste per la vacatio contrattuale.

In palese violazione del dato testuale, invece, il Tribunale ha ritenuto che la computabilità a pensione dell’una tantum derivasse ipso facto dalla loro natura retributiva, a prescindere dalla chiara esclusione prevista dai citati contratti.

Peraltro, con motivazione carente e contraddittoria il Tribunale riteneva che la natura retributiva fosse confermata dalle disposizioni contrattuali, ignorando completamente la precisata esclusione della computabilità a fini pensionistici.

Il quesito di diritto è stato così formulato:

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dal protocollo d’intesa del 12 dicembre 1985 e dall’accordo sindacale del 21 gennaio 1986, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che l’una tantum erogate dal Banco di Napoli in virtù di tali accordi ai dipendenti in servizio siano computabili nella base pensionabile del medesimi dipendenti, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell’accordo del 21 gennaio 1986;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione del combinato disposto dal protocollo d’intesa del 12 dicembre 1985 e dall’accordo sindacale del 21 gennaio 1986, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che l’una tantum erogate dal Banco di Napoli in virtù di tali accordi ai dipendenti in servizio siano computabili nella base pensionabile dei medesimi dipendenti, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell’accordo del 21 gennaio 1986;

se costituisca violazione o falsa applicazione del CCNL del 25 luglio 1987, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che l’una tantum erogata dal Banco di Napoli in virtù di tale accordo ai dipendenti in servizio siano computabili nella base pensionabile dei medesimi dipendenti, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nel suddetto CCNL;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’interpretazione del CCNL del 25 luglio 1987, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che l’una tantum erogata dal Banco di Napoli in virtù di tale accordo ai dipendenti in servizio siano computabili nella base pensionabile dei medesimi dipendenti, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nel suddetto CCNL. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stata prospettata violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 1983, degli artt. 102 e 104 e All. F del Regolamento del personale del Banco di Napoli, nonchè dell’art. 2697 c.c., quanto all’onere probatorio a carico delle parti ( art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione del combinato disposto della suddetta Delib. 17 gennaio 1983 e dei suddetti artt. 102, 204 e All. F, quanto all’onere probatorio a carico delle parti ( art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, carente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

I giudici d’appello hanno motivato il rigetto del ricorso anche in ragione della mancata ottemperanza del Banco di Napoli all’invito di chiarire e provare se il trattamento pensionistico dei dipendenti in servizio durante la vacatio contrattuale fosse stato calcolato tenendo conto solo degli aumenti stipendiali o anche delle integrazioni elargite a titolo di una tantum.

Tale argomentazione, oltre che illogica e contraddittoria, si pone palesemente in contrasto con l’art. 2697 c.c., sotto un duplice, alternativo, profilo.

In primo luogo, si deve rilevare che la computabilità o meno dell’una tantum erogata non appartiene al novero dei fatti, oggetto di prova a carico delle parti, bensì all’interpretazione del Regolamento del personale del Banco di Napoli. Com’è noto, infatti, se l’esistenza di fonti contrattuali deve essere allegata e provata dalle parti altrettanto non può dirsi per la loro interpretazione che è rimessa all’organo giudicante, nei limiti delle regole ermeneutiche stabilite dal legislatore.

In secondo luogo l’argomentazione del Collegio napoletano non è sorretta da una motivazione adeguata poichè si risolve in una mera petizione di principio.

Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che il Banco non aveva recepito il suo invito a provare la computabilità o meno dell’una tantum nella base pensionabile del personale che aveva ricevuto le medesime durante il servizio nonchè a trascrivere l’art. 2697 c.c., senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dalla Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 1983, dagli artt. 102, 104 ed All. F del Regolamento del personale del Banco di Napoli nonchè dall’art. 2967 c.c., ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che la computabilità dell’una tantum erogata dal Banco di Napoli nel periodo 86/87 ai dipendenti in servizio nella base pensionabile dei medesimi dipendenti sia questione di fatto, oggetto di onere probatorio a carico delle parti anzichè questione interpretativa rimessa all’apprezzamento dell’organo giudicante;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1362 e 2967 c.c., in relazione al combinato disposto dalla Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli del 17 gennaio 1983 e dagli artt. 102, 104 ed All. F del Regolamento del personale del Banco di Napoli, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che la computabilità dell’una tantum erogata dal Banco di Napoli nel periodo 86/87 ai dipendenti in servizio nella base pensionabile dei medesimi dipendenti sia questione di fatto, oggetto di onere probatorio a carico delle parti anzichè questione interpretativa rimessa all’apprezzamento dell’organo giudicante;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto della Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli del 17 gennaio 1983, degli artt. 102, 104 ed All. F del Regolamento del personale del Banco di Napoli, nonchè dall’art. 2967 c.c., ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che la computabilità dell’una tantum erogata dal Banco di Napoli nel periodo 86/87 ai dipendenti in servizio nella base pensionabile dei medesimi dipendenti sia fatto modificativo e/o estintivo, con onere probatorio a carico di parte convenuta, anzichè fatto costitutivo, con onere probatorio a carico dei pensionati ricorrenti;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1362 e 2967 c.c., in relazione al combinato disposto dalla Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli del 17 gennaio 1983 e dagli artt. 102, 104 ed All. F del Regolamento del personale del Banco di Napoli, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che la computabilità dell’una tantum erogata dal Banco di Napoli nel periodo 86/87 ai dipendenti in servizio nella base pensionabile dei medesimi dipendenti sia fatto modificativo e/o estintivo, con onere probatorio a carico di parte convenuta, anzichè fatto costitutivo, con onere probatorio a carico dei pensionati ricorrenti.

4.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

In proposito ritiene innanzi tutto il Collegio di dover riaffermare che rientra nel compito del giudice del merito l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune (Cass., n. 16330 del 2009), avuto riguardo alla loro natura contrattuale, essendo detta interpretazione censurabile in sede di legittimità solo per vizi logici e per violazione dei principi di ermeneutica contrattuale, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In particolare la denuncia del vizio di motivazione deve essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da una assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudici di merito, quale risulta dalla sentenza. Con l’ulteriore avvertenza che in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

Orbene, nel caso in esame non si ravvisa alcuna carenza nella motivazione del giudici della Corte territoriale in relazione alla operazione ermeneutica di loro competenza.

E’ stato evidenziato invero nell’impugnata sentenza che l’"una tantum" non costituisce voce retribuiva autonoma bensì incremento, seppure forfetizzato, della retribuzione, di cui diviene parte integrante, con la conseguenza che essa viene a distribuirsi sull’intero periodo di vacanza contrattuale per saldarsi, poi, ai miglioramenti successivi: essa costituisce quindi un miglioramento retribuivo, riferito ad un periodo continuativo, anche se di fatto corrisposto posticipatamente in conseguenza del ritardo con cui è stato raggiunto l’accordo di rinnovo.

Pertanto, il giudice di merito, pur prendendo atto della modalità di erogazione sopra indicata, ha giustificato il proprio convincimento con l’attribuzione alla espressione "una tantum" di un significato collegato non già alla apparenza della sua materiale ed occasionale erogazione (alla stregua della formulazione letterale dell’espressione in questione), bensì alla effettiva funzione della stessa collegandola, in relazione al tardivo adeguamento della retribuzione in corso di vacanza contrattuale, alla continuità di erogazione avuto riguardo alla periodicità della retribuzione stessa; 11 rilevando quindi in buona sostanza che il carattere della continuità non può riconnettersi al dato puramente formale della cadenza della erogazione, bensì al dato sostanziale della imputazione giuridica della stessa. Posto ciò rileva il Collegio che la censura relativa alla ritenuta erroneità dell’interpretazione in parola presuppone, alla stregua delle considerazioni in precedenza espresse, una mancanza di coerenza logica e cioè la presenza di una assoluta incompatibilità razionale degli argomenti assunti; per contro l’Istituto ricorrente ha in buona sostanza prospettato solo una diversa lettura della suddetta disposizione collettiva, che come tale non può essere oggetto di valutazione in sede di giudizio di legittimità.

Nè appare condivisibile, in proposito, il rilievo che l’accordo sindacale aziendale del 21 gennaio 1986, non preso in esame dai giudici di merito, escludeva espressamente la computabilità della suddetta "una tantum" nella base pensionabile dei dipendenti in servizio, e quindi di conseguenza anche la sua utilizzabilità ai fini dei meccanismi perequativi aziendali con riferimento al personale già in quiescenza.

Giova in proposito evidenziare che siffatta clausola è stata ripresa dal CCNL del 25 luglio 1987 che ha ribadito la suddetta non computabilità ai fini dei trattamenti di quiescenza o previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell’A.G.O., "salvo che ciò non contrasti con preesistenti disposizioni di Statuto o di Regolamento che disciplinino i trattamenti in parola". Orbene, nel caso di specie il meccanismo delineato dalla Delib. Consiglio di amministrazione Banco di Napoli 17 gennaio 1983 per la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale già in quiescenza utilizzava come parametro la retribuzione dell’omologo personale in servizio; e l’entità di tale prestazione era a sua volta determinata dalla disciplina negoziale dettata dall’art. 104 del Regolamento per il personale (avente natura di contratto aziendale) con i relativi allegati, fra cui l’All. F che ricomprendeva fra le voci costituenti la base di liquidazione della pensione lo stipendio, integrazione tabellare ed integrazione di stipendio per anzianità di servizio o paga base e scatti di anzianità"; e pertanto deve sul punto ribadirsi che la suddetta "una tantum", per come detto, non costituiva voce retributiva autonoma bensì incremento, se pur forfetizzato, della retribuzione stipendiale, di cui diveniva parte integrante, con la conseguenza che essa costituiva quindi un miglioramento stipendiale (alla stregua delle previsioni contenute nella Delib. 17 gennaio 1983 e nell’art. 104 del Regolamento per il Personale con i relativi allegati, comprensivo del predetto All. F, riferito ad un periodo continuativo, anche se di fatto corrisposto posticipatamente in conseguenza del ritardo con cui era stato raggiunto l’accordo di rinnovo.

Ed invero, proprio attraverso l’interpretazione degli accordi sindacali del 1985-1987 e del Regolamento del personale del Banco (avente pacificamente natura di contratto aziendale), il Tribunale ha infatti ritenuto la natura retributiva dell’una tantum nonchè la loro riconducibilità alla voce stipendio di cui all’All. F) al Regolamento del personale, in quanto ognuna di esse (anche la seconda e in aggiunta al contestuale miglioramento mensile stabilito con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore del 1987) è rapportata al numero di mensilità di vacatio contrattuale rispettivamente intercorse e erogata in una unica soluzione, ma frazionabile mensilmente (come dimostrato dalla possibile corresponsione pro quota a coloro che erano stati collocati in pensione nel periodo di vacatio ed a cui sembra piuttosto che faccia riferimento la frase criticata dalla società a proposito del significato della circolare del 18 novembre 1987.

Si tratta dell’ interpretazione di norme contrattuali collettive di diritto comune, la quale riflette pertanto una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito, censurabile in questa sede di legittimità unicamente per la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg. o per una motivazione carente sul piano logico.

Posto ciò, la sentenza impugnata non appare meritare la censura di violazione dei canoni di interpretazione del contratto e di vizio di motivazione solo perchè non analizza esplicitamente tutta la disciplina contrattuale rilevante, giungendo direttamente alla conclusione indicata, radicata sulla menzione del Regolamento aziendale, la quale presuppone peraltro la valutazione di irrilevanza o non decisività delle contrarie indicazioni dedotte dall’appellante e da questa desunte dagli accordi citati. Ritenendo che l’una tantum in parola fossero riconducibili alla voce stipendio di cui all’All. F del Regolamento, il Tribunale ha evidentemente correttamente valutato che una norma contrattuale diversa, quale quella di cui all’accordo aziendale del 21 gennaio 1986 (che in via di principio non sarebbe opponibile ai pensionati in epoca precedente in quanto modificativa in peius dei loro diritti acquisiti), fosse comunque superata, quanto ai già pensionati, dal disposto dell’accordo di rinnovo del CCNL di settore del 1987, citato dalla società, laddove questo aveva fatto salve le preesistenti disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti di pensione in regime esonerativo o integrativo.

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 1983 e dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 2934, 2935 e 2943 c.c., in relazione alla Delib. consiglio di amministrazione Banco Napoli 17 gennaio 1983 ( art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, carente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il Tribunale ha correttamente individuato il termine di prescrizione applicabile (quello quinquennale), ma ne ha fatto erronea applicazione, poichè ha individuato il termine di decorrenza dello stesso non nella maturazione del diritto, come previsto dalla norma di legge, bensì nella conoscenza che ne avevano avuto i ricorrenti.

Ciò precisato circa il termine di decorrenza, deve rilevarsi l’ulteriore errore del Tribunale quanto all’esistenza di validi atti interrottivi della prescrizione, in violazione dell’art. 2943 c.c..

Le richieste avanzate dai ricorrenti in sede stragiudiziale non possono considerarsi efficaci ai fini interruttivi della prescrizione perchè aventi un oggetto diverso rispetto a quello fatto valere in giudizio.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto della Delib. Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 1983 e degli artt. 2934 e 2935 c.c., ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che il giorno da cui decorre il termine di prescrizione coincida con la data di pubblicazione della circolare del 17 novembre 1987 con cui il Banco comunicava le erogazioni effettuate ed da effettuare al personale in servizio, e quindi con il momento in cui i pensionati ricorrenti avevano conoscenza del loro diritto, anzichè con il giorno di maturazione dei diritti, e quindi il 1 gennaio 1987, per l’assegno perequativo del 1987 ed il 1 gennaio 1988 per l’assegno perequativo del 1988;

se costituisca violazione o falsa applicazione de combinato disposto dagli artt. 1362, 2934 e 2935 c.c., in relazione alla Delib.

Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 1983, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che il giorno da cui decorre il termine di prescrizione coincida con la data di pubblicazione della circolare del 17 novembre 1987 con cui il Banco comunicava le erogazioni effettuate ed effettuando al personale in servizio, e quindi con il momento in cui i pensionati ricorrenti avevano conoscenza del loro diritto, anzichè con il giorno di maturazione dei diritti, e quindi il 1 gennaio 1987, per l’assegno perequativo del 1987 ed il 1 gennaio 1988 per l’assegno perequativo del 1988;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dalla Delib. Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 13, dall’art. 1362 c.c., e segg., artt. 2934 e 2943 c.c., ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che le richieste avanzate in via stragiudiziale circa il pagamento dell’una tantum già erogata al personale in servizio siano interruttive rispetto alla avanzata pretesa di integrazione dell’assegno pensionistico o di quota percentuale dell’una tantum, mediante una interpretazione sistematica estesa al contenuto del ricorso ed ai conteggi allegati si da integrare il contenuto delle richieste stragiudiziali sulla base del ricorso;

se costituisca violazione o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 1362 c.c., e segg., artt. 2934 e 2943 c.c., in relazione alla Delib. Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli 17 gennaio 1983, ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione, ritenere che le richieste avanzate in via stragiudiziale circa il pagamento delle una tantum già erogate al personale in servizio siano interruttive rispetto alla avanzata pretesa di integrazione do/rassegno pensionistico o di quota percentuale delle una tantum, mediante una interpretazione sistematica estesa al contenuto del ricorso ed ai conteggi allegati si da integrare il contenuto delle richieste stragiudiziali sulla base del ricorso.

5.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il Tribunale aveva tre alternative: giorno di corresponsione dell1 "una tantum", data della circolare informativa, data in cui ogni singolo lavoratore ha avuto conoscenza della circolare. Si rileva al riguardo che la prima delle date di decorrenza ipotizzabili non può essere utilizzata quale inizio della prescrizione, perchè è solo con la retribuzione virtuale del primo gennaio dell’anno successivo che può procedersi al confronto tra il trattamento di pensione in godimento e trattamento spettante al pari grado che viene collocato a riposo; la terza data è di difficile individuazione, tenuto conto dell’impossibilità di accertare quando ogni singolo lavoratore ha avuto contezza dell’"una tantum".

Il Tribunale ha, quindi, individuato nel giorno in cui il Banco ha proceduto all’informativa, tramite circolare, quale data in cui ogni interessato era in condizioni di conoscere il presupposto del proprio diritto. Si osserva, altresì, che la concreta individuazione della data, costituisce statuizione in fatto, adeguatamente motivata, che non è possibile censurare in sede di legittimità. 7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, aumentato l’onorario in ragione dell’unico difensore.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di R. V. e lo rigetta per quanto riguarda gli altri due intimati.

Nulla per le spese fra Intesa SANPAOLO spa e R.V..

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di R.G. e S.M. delle spese del presente giudizio liquidate in Euro tremila per onorari, oltre Euro 70,00 per esborsi e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23624 motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so dell’imputato.
Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 4/05/2010, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11/11/2008 dal g.u.p. del Tribunale di Foggia, riduceva la pena inflitta a P. L., per una serie di estorsioni, tentate estorsioni, ricettazioni e furti alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa (di cui anni tre ed Euro 1.000,00 di multa per la continuazione). p.2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia l’imputato che il P.G. presso la Corte di Appello di Bari. p.2.1. P. ha dedotto, sostanzialmente, la violazione DELL’AGGRAVANTE DELLE PIU’ PERSONE RIUNITE atteso che la Corte territoriale non aveva addotto alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della suddetta aggravante quanto ai reati di cui ai capi n 3-5-7-13-15-17-21-22-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-55-67-71-75-76.

Il ricorrente, inoltre, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. p.2.2. IL PROCURATORE GENERALE lamenta malgoverno, da parte della Corte territoriale, delle norme in ordine al trattamento anzionatorio ed in particolare per avere ridotto la pena irrogata in continuazione a soli tre anni ed Euro 1.000,00 di multa. Rileva il ricorrente che la Corte, per un verso, aveva escluso il contenimento della pena con riferimento alle generiche – negate nonostante la giovane età – ma, dall’altra, contraddittoriamente, aveva valorizzato proprio la giovane età per ridurre la pena in continuazione.
Motivi della decisione

p.3. P.. p.3.1. NEGAZIONE ATTENUANTI GENERICHE: la doglianza è assolutamente generica atteso che il ricorrente, a fronte dell’ampia motivazione con la quale la Corte spiega le ragioni per le quali non riteneva di concedere le attenuanti generiche, letteralmente non ha speso una sola parola al fine di spiegare il motivo per il quale la decisione della Corte territoriale dovrebbe ritenersi illegittima. p.3.2. aggravante delle più persone riunite: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

In punto di fatto, la Corte territoriale, in relazione al delitto di cui al capo n. 73 della rubrica (ritenuto il reato più grave ai fini della determinazione della pena ex art. 81 c.p.p.), ha motivato in modo congruo, logico ed adeguato alla stregua dei dati fattuali in atti, rilevando che la suddetta rapina era stata "compiuta da almeno due persone e che il P. era in compagnia di tale D.S. A.P. (giudicato a parte) a bordo di un ciclomotore proprio nel luogo stabilito con la vittima per il pagamento del riscatto estorsivo: tale compresenza di più soggetti nelle varie fasi in cui si è articolata l’intera vicenda dimostra con certezza che il P. non ha mai agito da solo".

La suddetta motivazione in fatto, consente, quindi, di ritenere, ai fini del presente giudizio, irrilevante la questione (controversa) se, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 2, n. 1, i correi devono essere tutti presenti e percepibili dalla parte offesa.

Resta, invece, attuale l’ulteriore questione se la Corte avrebbe dovuto motivare anche in ordine alla suddetta aggravante relativamente ai reati satelliti.

Sul punto, questa Corte, pur consapevole dell’esistenza di un filone giurisprudenziale secondo il quale "l’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza di condanna per un reato continuato nella parte in cui dichiara l’equivalenza con circostanze attenuanti di una circostanza aggravante contestata in relazione ad uno dei reati meno gravi, dato che ai fini della determinazione della pena deve comunque tenersi conto della gravità di ciascun fatto" (ex plurimis Cass. 26539/2009 Rv. 244105), ritiene di uniformarsi al diverso e più convincente orientamento secondo il quale "in tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia in quanto, considerata la inscindibilità dell’aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle relative circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell’aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave" ex plurimis Cass. 8674/2004 riv 227529.

Di conseguenza, poichè la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata al suddetto criterio, la censura va disattesa. p.4. PROCURATORE GENERALE Deve, invece, ritenersi fondato il ricorso del P.G., atteso che la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è contraddittoria, illogica e perplessa. La Corte territoriale, infatti, da una parte, rileva, sul piano meramente obiettivo, che la serie di reati commessi dal ricorrente "è impressionante" ma, dall’altra, perviene, poi, nel "contenimento in termini non devastanti dell’aumento per continuazione ex art. 81 c.p. come pure forse il dato obiettivo sopra ricordato esigerebbe", senza addurre una particolare motivazione per riformare, sul punto, la pena irrogata dal primo giudice ma, anzi, facendo leva sulla giovane età ossia su quel criterio che, in relazione alle richieste attenuanti generiche finalizzate ad ottenere un più mite trattamento sanzionatorio, non era stato ritenuto sufficiente. p.5. In conclusione, il ricorso dell’imputato va rigettato con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Va, invece, accolto il ricorso del P.g. con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della C.A. di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle spese processuali ANNULLA La sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena inflitta per la continuazione e DISPONE Trasmettersi gli atto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.