Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.5.2007, il Tribunale di Torino dichiarò N.D. responsabile del reato continuato di insolvenza fraudolenta e – con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile V.G..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 25.10.2010, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 641 c.p.; secondo la Corte territoriale la dissimulazione dello stato di insolvenza sarebbe consistito nelle credenziali fornite e nel pagamento delle prime cinque rate di affitto con denaro proveniente dal conto intestato alla compagna; peraltro la Corte d’appello non ha considerato che nel luglio 2006 l’imputato aveva consegnato un assegno di Euro 8.080,00 con richiesta di porlo all’incasso non prima della fine di agosto; tale comportamento sarebbe stato indicativo delle difficoltà economiche del ricorrente che, perciò, non le avrebbe dissimulate;

2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto sarebbe richiesta l’intenzione di non adempiere fin dall’assunzione dell’obbligazione e su ciò non vi sarebbe adeguata motivazione;

3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, benchè all’udienza 16.9.2010 il ricorrente avesse corrisposto Euro 2.000,00 alla parte civile a fronte di una provvisionale dell’ammontare di Euro 5.000,00.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed inammissibile non essendo stata dedotta con i motivi di appello l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

Infatti con i motivi di appello era stata dedotta solo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato ed era stata chiesta la riduzione della pena.

Non essendovi stata la deduzione di tale motivo con il gravame nessuna motivazione era necessaria sul punto da parte della Corte territoriale.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha rilevato che l’imputato non ha neppure mai allegato, nel giudizio di primo grado, di avere avuto buone ragioni per pensare di poter adempiere, nonostante fosse risalente il suo dissesto economico ed avesse riportato solo qualche mese prima del fatto altra condanna in primo grado per lo stesso tipo di reato.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha rilevato che non constava che l’imputato avesse avanzato proposte risarcitorie e il motivo di ricorso non indica quale atto processuale sia stato travisato con tale affermazione.

Va ricordato inoltre che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato, attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado e nella contestazione della recidiva nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p., non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.

(Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle spese di questo grado di giudizio liquidate in Euro 2.025,00 oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A., come da nota spese ritenuta congrua, escluse le spese di trasferta non riconoscibili nel giudizio di legittimità, dal momento che la Corte Suprema di cassazione ha soltanto sede in Roma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione, a favore della parte civile V.G., delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in Euro 2.025,00 oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25919 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 9 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato detto Ministero al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 8.266,00 a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio dal medesimo promosso davanti al Tar Campania con ricorso del 15 giugno 1994 e non ancora definito dopo circa quattordici anni di durata. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che il diritto all’equa riparazione per non ragionevole durata del processo sia soggetto a prescrizione.

Con il quarto e il quinto motivo il D. contesta la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo nella misura di Euro 800,00 per anno di ritardo, ritenuta inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse all’impugnazione.

Osserva infatti il collegio che la Corte di merito ha determinato l’equo indennizzo nell’importo di Euro 8.266,00 per una durata non ragionevole di dieci anni e quattro mesi, esclusa, per applicazione della prescrizione decennale, la durata antecedente al 30 giugno 1998. Tale importo è comunque superiore a quello che andrebbe liquidato secondo i parametri attualmente applicati da questa Corte, anche qualora si ritenesse la prescrizione non applicabile al suddetto diritto, e che ammonterebbe ad Euro 7.250,00 per una durata non ragionevole di undici anni e sei mesi, in relazione ad una durata complessiva di quattordici anni e sei mesi e detratto il termine di durata ragionevole di tre anni.

Va infatti considerato, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale già affermato da questa Corte, che la CE.DU, in alcune decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che possano essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al TAR Campania oltre i limiti ragionevoli di durata – e in particolare il modesto valore della causa (riguardante la mancata corresponsione dell’indennità sostitutiva della mensa) e la ritardata presentazione dell’istanza di prelievo, come accertato dal giudice di merito – alla ricorrente andrebbe liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 7.250,00 oltre agli interessi legali dalla domanda (v. Cass. 2011/10792), in misura pertanto inferiore a quella già liquidata dalla Corte di appello, con conseguente diletto d’interesse all’impugnazione che conduce alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente D.L. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4731

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E. s.p.a. chiede l’annullamento della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Lombardia ha respinto il ricorso avverso la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 165 del 1° agosto 2005, recante "adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione".

Tale deliberazione disciplina l’accesso al sistema di rigassificazione, stabilendo le priorità nell’accesso al terminale nel seguente ordine: soggetti titolari di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera d, per la sola capacità esistente; -soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali; -soggetti titolari di contratti di importazione annuali, e prevede la riallocazione della capacità non utilizzata.

Con il ricorso di primo grado la società odierna appellante, appartenente alla prima delle categorie sopra indicate, ha contestato l’art. 5, comma 5.3, lett. a) della deliberazione, che riconosce il carattere prioritario alle richieste di accesso solo limitatamente al minore tra i volumi di gas naturale liquido (GNL) effettivamente consegnati all’anno a partire dall’anno termico 20012002, ritenendone la contrarietà al principio di salvaguardia delle capacità di rigassificazione derivanti da contratti di fornitura sottoscritti prima della normativa di liberalizzazione del gas naturale, di cui sono espressione l’art. 24, comma 2, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e i documenti di programmazione economico finanziaria 20022006 e 20032006.

Il Tribunale amministrativo ha respinto la censura, rilevando che dall’art. 24 appena citato non si ricava alcun principio di salvaguardia integrale dei contratti pluriennali di importazione risalenti a epoca anteriore al 10 agosto 1998, laddove la rilevanza dei contratti take or pay deve essere inserita nel contesto della liberalizzazione del mercato e dell’attuazione del principio di libera concorrenza, imposti dalla direttiva della quale il d.lgs. 164 del 2000 intende dare doverosa attuazione.

La sentenza merita, sul punto, conferma.

L’art. 24, comma 2, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, nel prescrivere che le imprese di gas naturale possono rifiutare l’accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l’accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall’accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, non stabilisce un’integrale e incondizionata prevalenza dei contratti di questo tipo, la cui rilevanza trova sufficiente e idonea tutela nella collocazione al primo posto nell’ordine delle priorità per l’accesso al terminale di rigassificazione, come sopra si è detto.

Anche con riguardo ai documenti di programmazione economico finanziaria invocati dalla ricorrente, la deliberazione oggetto del giudizio si rivela immune dai vizi pretesi.

In effetti, è dato rinvenire in tali documenti non l’incondizionata salvaguardia integrale dei contratti considerati, rivendicata dalla società appellante, ma unicamente la preoccupazione di evitarne la penalizzazione in ragione della liberalizzazione del settore.

Con tale preoccupazione non si pone in contrasto la deliberazione impugnata in primo grado, nella parte in cui limita il volume di accesso al servizio prioritario, sulla considerazione del parziale utilizzo della capacità conferita a fronte di richieste di accesso non soddisfatte per mancanza di capacità disponibile.

Al contrario, la limitazione corrisponde all’obiettivo, previsto alla pagina 136 del DPEF 20032006, di attuare la liberalizzazione "in modo da soddisfare con efficienza la domanda di energia del Paese", obiettivo vincolante per l’Autorità in forza dell’art. 28 d.lgs. n. 164 del 2000, ed è in consonanza con i generali principi, anche comunitari, di doverosa oculatezza nello sfruttamento delle risorse naturali.

Il secondo motivo del ricorso di primo grado lamenta che, nello stabilire il criterio della considerazione del minor utilizzo, l’Autorità non abbia tenuto conto di quanto previsto nel documento di consultazione del 14 luglio 2004, nel quale si lasciava intendere che, ai fini dell’accesso prioritario, si sarebbero considerati i volumi di GNL contrattualmente convenuti anteriormente al 10 agosto 1998, analogamente a quanto stabilito con la deliberazione n. 137/02 per l’attività di trasporto.

La sentenza impugnata ha respinto la censura, sul rilievo che eventuali differenze tra il documento di consultazione e la deliberazione conclusiva non assumono rilevanza, e sulla considerazione che il documento preliminare non poteva aver creato aspettative nel senso preteso dalla ricorrente.

Anche per tale parte la sentenza merita conferma.

Il riferimento alla quantità contrattuale media giornaliera adottato per la regolazione del libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale, operato dalla deliberazione in esame, non è, infatti, compatibile con il settore dei contratti di acquisto del gas: e la stessa deliberazione precisa che il richiamo alla disciplina di cui alla delibera n. 137/02 vale quale esperienza positiva, alla quale rifarsi "con gli adattamenti del caso". Nessun affidamento, contrariamente a quanto pretende l’appellante, era, dunque, stato fondato dall’Amministrazione circa la conferma del medesimo criterio in allora considerato; né il procedimento all’esito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato può dirsi violativo degli principi di partecipazione, dato il carattere collaborativo, e non codecisionale, che deve essere riconosciuto all’apporto degli interessati, come ben mette in luce la sentenza in esame.

Con il terzo motivo, riproposto in appello, la ricorrente lamenta la lesione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e del legittimo affidamento, in quanto la limitazione considerata attribuirebbe valenza giuridica ad un comportamento pregresso (l’uso effettivo del terminale di rigassificazione), tenuto in un contesto normativo che non vi ricollegava alcun effetto.

Al riguardo, è sufficiente osservare che la misura dello sfruttamento della risorsa è stato legittimamente considerato, come si è detto, decisivo per parametrare la distribuzione della risorsa stessa tra gli aventi diritto: in tal senso, del tutto logicamente la regola contestata, lungi dall’avere carattere ed effetto retroattivo, deduce dall’esistente conseguenze regolatrici necessariamente e ontologicamente destinate a valere per la distribuzione futura.

La quarta censura, anch’essa riproposta in appello, concerne la mancata considerazione, da parte dell’Autorità, della causa di forza maggiore quale elemento rilevante nel calcolo del volume consentito (in particolare, la ricorrente si riferisce all’incidente avvenuto nell’impianto algerino di Skikda, avvenuto nel 2004, che ha causato un’ingente riduzione del volume di gas consegnabile).

Al riguardo il primo giudice ha osservato che l’interesse pubblico ad assicurare l’integrale utilizzo della capacità conferita, ovvero a porre rimedio a qualsiasi fenomeno di sottoutilizzazione della capacità medesima, comunque causato, giustifica l’omessa considerazione della causa di forza maggiore nel senso evidenziato, laddove una tale considerazione nella fase di consegna del gas naturale presso il terminale, ai sensi dell’art. 11 della deliberazione impugnata, e il riconoscimento della priorità di accesso entro preterminati limiti di volume accordata dall’art. 5 della deliberazione medesima assicurano un ragionevole complessivo contemperamento tra l’esigenza di non penalizzare i titolari di contratti take or pay e quella di evitare casi di accaparramento della risorsa.

Anche per tale aspetto la sentenza deve essere confermata, essendo a tal fine decisiva la considerazione, sottolineata dall’Autorità in giudizio, che la limitazione contestata riguarda solamente la priorità riconosciuta ai suddetti contratti (e risponde all’esigenza di evitare, come detto, fenomeni di accaparramento), ma non impedisce la partecipazione al processo di conferimento per i volumi non assegnati in via prioritaria: è evidente, a questo proposito, la diversità di ratio sottesa al diverso regime delineato dall’art. 11 citato, dove la causa di forza maggiore nella fase di consegna del gas viene in evidenza proprio al fine di evitare la penalizzazione dell’utente.

L’appellante censura ancora la limitazione a cinque anni la durata dei contratti stipulabili dall’impresa di rigassificazione con gli utenti del sistema, imposta dall’art. 5, comma 6, lettera b) della deliberazione impugnata in primo grado.

Poiché, come rileva la sentenza impugnata, e come sottolinea la relazione tecnica alla deliberazione n. 167/05, il sistema prevede la possibilità di rinegoziazione periodica dei contratti di rigassificazione, fino a farli coincidere con quelli di importazione anteriori al 10 agosto 1998, e poiché nessuna norma impone una integrale salvaguardia dei contratti del tipo considerato, anche il motivo esaminato è destituito di fondamento.

Gli artt. 9 e 12 della deliberazione in esame, relativi all’obbligo di programmazione trimestrale degli scarichi di GNL nell’impianto di rigassificazione e alle penali in caso di mancato rispetto della programmazione, si sottraggono alle censure svolte con il sesto motivo d’appello. Con esse la ricorrente lamenta l’obbligo di comunicazione entro un termine che non terrebbe conto delle clausole dei contratti in discorso, sarebbe illogico e discriminatorio e in contrasto con il documento di consultazione, oltre che con l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 164 del 2000 e i documenti di programmazione già citati.

Le censure non sono condivisibili: posto che nessuna norma o principio impone la cadenza mensile pretesa dall’appellante, va viceversa sottolineato che la conoscenza del programma con congruo anticipo assicura all’impresa di rigassificazione la possibilità di quantificare e offrire le quote di capacità non assegnate, e risponde all’esigenza di garantire il maggior approvvigionamento possibile di gas, anche mediante la previsione di un congruo termine, necessario per l’organizzazione del sistema, mentre l’applicazione di corrispettivi maggiorati, prevista dall’art. 12, vale soltanto per rilevanti scostamenti. Anche in relazione al motivo esaminato la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.

Identica conclusione vale per il successivo motivo d’appello, con il quale la ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 11 della deliberazione in esame, per effetto del quale si rende disponibile a terzi la capacità che risulti inutilizzata su base annuale dall’utente al quale era stata conferita.

La norma introduce un deterrente nei confronti di operatori che abbiano sottoutilizzato la risorsa conferita, rispondendo così all’esigenza, più volte sottolineata, di perseguire il pieno sfruttamento delle capacità disponibili e, come sottolinea la difesa resistente, ben può avere conseguenze anche vantaggiose per la stessa ricorrente.

In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del secondo grado del giudizio, nella misura di 5.000,00 (cinquemila/00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32911

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Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale B.M. e M. N. furono condannati alla pena di giustizia in quanto riconosciuti colpevoli del delitto ex art. 489 c.p. per aver fatto uso di carte di identità e patenti di guida, apparentemente emesse dallo Stato della Croazia, ma in realtà falsificate.

Con il ricorso, il difensore deduce inosservanza di legge.

I due inizialmente furono perseguiti per il delitto ex artt. 477, 482 e 489 c.p.. Trattandosi però di reato evidentemente commesso all’estero, in assenza della condizione di procedibilità ex art. 10 c.p., è stato arbitrariamente ritenuto il solo delitto ex art. 489 c.p., che però, nel caso in esame, costituisce un mero post factum non punibile.

Motivi della decisione

Ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso ( art. 489 c.p.), è necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perchè commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato.

Il principio appena enunciato (ASN 2007079490-RV 235701) si riferisce a una fattispecie nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all’ingresso nello Stato.

Questa Corte annullò con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale aveva riqualificato, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., la originaria imputazione di uso di documento di identità contraffatto, per poi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Del tutto "sovrapponibile" il caso in esame.

Per la ragione sopra esposta, i ricorsi meritano di essere rigettati.

I ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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