Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34952

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza in data 21 aprile 2009 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata declinava la propria competenza in relazione :

– al delitto di riciclaggio di autovettura di cui al capo A) della rubrica, ascritto in concorso a M.S., Ma.

F., D.G.F., m.e. e m.

g. per essere stato il reato commesso in luogo imprecisato e non essendo applicabile il criterio sussidiario di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 c.p.p., stanti i diversi residenza, domicilio e dimora dei vari indagati, per cui la competenza andava individuata, sulla base del criterio di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3, in capo al giudice del luogo in cui ha sede il PM che per primo ha iscritto la notizia di reato;

– al delitto di truffa di cui al capo B) della rubrica ascritto a ma.Gi., consumato in (OMISSIS) e, comunque, commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso da concorrente nel delitto di riciclaggio;

– ai delitti di riciclaggio di autovetture ascritti in concorso a m.e. e ma.gi. di cui ai capi A) e B) della pagina 2 della rubrica – corrispondenti ai capi C) e D) delle originarie imputazioni, contestati come commessi in (OMISSIS) ed altrove;

– al delitto di riciclaggio di un motore di autovettura con matricola (OMISSIS) – contestato al capo E) dell’originaria rubrica, anche esso commesso in luogo imprecisato, per il quale la competenza territoriale va determinata ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 c.p.p., lett. b), e art. 16 c.p.p., comma 1, per ragioni di connessione essendo ascritto a m.e. e ricorrendo l’identità del disegno criminoso e l’identità soggettiva con le imputazioni sub A) e B), ascritte anche al m..

Il GIP indicava come competente il Tribunale di Lagonegro e disponeva la trasmissione degli atti al PM presso quel Tribunale.

2.- Il Tribunale di Lagonegro con pronuncia del 13.4.2011 riteneva la sua competenza esclusivamente in relazione ai reati :

– di riciclaggio di autovettura di cui al capo A) della rubrica, ascritto in concorso a M.S., Ma.Fr., D. G.F., m.e. e ma.gi.;

– di truffa di cui al capo B) della rubrica commesso da ma.

g. e consumato in (OMISSIS);

– di riciclaggio di un motore di autovettura con matricola (OMISSIS), anche esso commesso in luogo imprecisato ed ascritto a m.e..

Declinava, invece, la competenza con riferimento ai delitti di riciclaggio di autovetture ascritti in concorso a m.e. e ma.gi. di cui ai capi A) e B) della pagina due della rubrica – che il tribunale indica come capi C) e D) dell’originaria rubrica, contestati come commessi in (OMISSIS) ed altrove in quanto trattasi di reati completamente autonomi ed indipendenti per i quali il PM indica il luogo di consumazione con la conseguenza che per essi trova applicazione i criterio stabilito dall’art. 8 c.p.p., comma 1, rimetteva, quindi, gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

3.-Il Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye ha concluso chiedendo sia dichiarata la competenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata in relazione ai capi C) e D) della rubrica.

4.- Preliminarmente deve essere rilevato che il conflitto negativo è insussistente con riferimento ai reati – di riciclaggio di autovettura di cui al capo A) della rubrica, ascritto in concorso a M.S., Ma.Fr., D.G.F., m.e. e ma.gi.; – di truffa di cui al capo B) della rubrica commesso da ma.gi. e consumato in (OMISSIS);

– di riciclaggio di un motore di autovettura con matricola (OMISSIS), di cui al capo E) dell’originaria rubrica anche esso commesso in luogo imprecisato ed ascritto a m.e., in quanto in riferimento ai suddetti reati il Tribunale di Lagonegro ha ritenuto di essere competente. Riguardo invece ai delitti di riciclaggio di autovetture ascritti in concorso a m.e. e ma.gi. di cui ai capi C) e D) delle originarie imputazioni (indicati dal GIP di Torre Annunziata come capi A) e B) della pagina 2 della rubrica), il conflitto negativo va risolto indicando quale giudice competente il Tribunale di Lagonegro. Come correttamente rilevato dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata i suddetti reati sono stati contestati come commessi in (OMISSIS) ed altrove ma, in realtà, non vi sono elementi che consentano di individuare dove sia avvenuta la sostituzione dei dati identificativi dei veicoli.

In proposito il Tribunale di Lagonegro si limita a prendere atto della indicazione da parte del PM di un luogo di commissione di reati del tutto disancora da specifiche risultanze fattuali e, pertanto, irrilevante ai fini della determinazione della effettiva competenza territoriale del giudice.

Non essendo stato individuato il luogo di commissione delle condotte ascritte ed essendo diversi i luoghi di residenza, domicilio e dimora degli indagati, deve applicarsi il criterio suppletivo di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3 in base al quale, quando non è possibile determinare la competenza per territorio alla stregua delle regole generali di cui all’art. 8 c.p.p. e di quelle subordinate di cui all’art. 9 c.p.p., commi 1 e 2 la competenza stessa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.

Nel caso in esame la prima iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 fu effettuata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, da ciò consegue che la competenza a conoscere dei reati di cui trattasi è del Tribunale di Lagonegro, al quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inesistente il conflitto quanto ai reati di cui ai capi A), B) ed E). Dichiara quanto ai reati di cui ai capi C) e D) la competenza del Tribunale di Lagonegro cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3889

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Svolgimento del processo

Con citazione del 19/2/2003 l’avv. S.E. conveniva in giudizio Thema Computer s.r.l. per sentirla condannare al pagamento di compensi per prestazioni professionali rese in suo favore. Thema Computer s.r.l. si costituiva in giudizio e contestava la domanda.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 30/6/2006 riconosceva dovuti gli importi di due parcelle e riduceva quelli richiesti per le restanti tre parcelle.

A seguito di appello dell’avv. S., al quale resisteva Thema Computer s.r.l., la Corte di Appello di Milano con sentenza del 30/11/2009 rigettava l’appello rilevando:

quanto al primo motivo di appello riguardante la detrazione di lire 3.758.000 dall’importo di cui alla parcella del 10/5/1999 (per la causa contro il Ministero delle Finanze), che la somma risultava già pagata per espresso riconoscimento dello stesso legale; – quanto al secondo motivo di appello riguardante la riduzione degli importi di cui alle bozze di parcella nn. 85 e 84 (per cause contumaciali rispettivamente nei confronti di ASL Napoli (OMISSIS) e Regione Campania) perchè correttamente e in applicazione della tariffa forense (art. 6 D.M. n. 585 del 1994), nella liquidazione degli onorari dovuti dal cliente si era tenuto conto del valore effettivo della controversia, in quanto manifestamente diverso rispetto a quello presunto a norma del c.p.c., non potendosi tenere conto della richiesta, formulata in quei giudizi, di L. 169 milioni per un non dimostrato maggior danno da ritardo; l’ulteriore censura riguardante la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione della parcella n. 84 anche con riferimento allo scaglione tariffario prescelto era inammissibile per genericità non precisandosi in quale parte i conteggi sarebbero errati e quali sarebbero gli importi inferiori ai minimi;

– quanto al terzo motivo di appello, riguardante il calcolo degli interessi legali, preteso con decorrenza dalle scadenze delle singole parcelle (e con anatocismo) invece che con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione, che nelle bozze di parcella mancava l’indicazione di un termine per il pagamento e non risultavano atti di messa in mora prima della notifica della citazione e, infine, che la diversa decorrenza degli interessi non poteva desumersi dal generico richiamo ad una ricognizione di debito che non portava alcuna analitica ricostruzione contabile. La statuizione sul quarto motivo di appello, relativa alle spese processuali, non forma oggetto di ricorso. S.E. ha proposto ricorso affidato a 4 motivi.

Thema Computers s.r.l. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1, Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione:

a) con riferimento all’affermazione per la quale il pagamento dell’importo di L. 3.758.700 avrebbe dovuto essere indicato nella bozza di parcella del 10/5/1999, perchè, invece, il pagamento era avvenuto dopo circa un mese e quindi non poteva essere indicato in parcella;

b) con riferimento al mancato riconoscimento della somma di L. 2.800.000 che pure risultava portata in detrazione nella parcella del 10/5/1999, ma che, invece, non era stata pagata e semplicemente indicata come dedotta perchè la cliente ne aveva promesso il pagamento nel 1997. 2. Il motivo, quanto all’eccepita impossibilità di indicare in parcella il pagamento di L. 3.758.700 in quanto eseguito successivamente, è inammissibile per difetto di rilevanza in quanto non è per nulla spiegato come la circostanza che il pagamento sia avvenuto un mese dopo possa influire sulla determinazione dell’ammontare del debito complessivo e comunque sulla correttezza della decisione.

Con riferimento al mancato riconoscimento della somma di L. 2.800.000 il motivo è infondato perchè la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta dell’importo di L. 2.800.000 sussiste e non è nè illogica nè contraddittoria, essendo fondata sulla circostanza, pacifica, che nella parcella in contestazione l’importo era stato portato in detrazione, dal che si doveva desumere che non fosse richiesto in quanto già pagato.

Nel motivo di ricorso il ricorrente richiama varia documentazione dalla quale dovrebbe risultare che, invece, l’importo non era stato pagato, ma non dimostra che le relative contestazioni fossero state tempestivamente formulate in appello e con specifico riferimento ai documenti che oggi sottopone all’esame di questa Corte di legittimità; pertanto non è ravvisabile un vizio di motivazione rispetto a questioni di merito su elementi documentali che non risultano in modo specifico dedotte davanti al giudice di merito, mentre la motivazione che sorregge la decisione è ampiamente sufficiente.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell’onere probatorio perchè su esso deducente incombeva solo l’onere di provare di essere creditore, mentre era la controparte a dovere provare di avere estinto il credito di L. 2.800.000, e tale prova non era stata fornita.

4. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza di appello nella quale non è stato affermato che il cliente debitore non dovesse provare l’estinzione del debito, ma che il debito risultava estinto perchè portato in detrazione dalla stessa parcella predisposta dal creditore.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 36 del 1934, artt. 57 – 61 e del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, sostenendo che, anche applicando l’art. 6 della T.F. approvata con D.M. n. 585 del 1994, il valore effettivo della controversia deve sempre essere individuato in base al principio della domanda e non, invece, con riferimento a quanto statuito in sentenza; nella specie la liquidazione è avvenuta prendendo a riferimento, per lo scaglione applicabile, l’importo che l’attore aveva chiesto per capitale e interessi, ma senza tenere conto dell’importo richiesto quale maggior danno per ritardato pagamento, quantificato il L. 169.000.000 e per la cui dimostrazione egli aveva svolto attività professionale.

6. Il motivo, limitato al vizio di violazione di legge, è infondato.

L’art. 6 della T.F. approvata con D.M. n. 585 del 1994 al comma 1, stabilisce che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente il valore della causa è determinato a norma del c.p.c. (ossia con riferimento alla domanda nel momento in cui la stessa è proposta, tenuto conto del richiamo di cui agli artt. 10 e 14), ma i successivi commi 2 e 4, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente introducono un criterio correttivo per il quale ai sensi del comma 2: "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile"; ai sensi del comma 4 "Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti".

Il comma 2 introduce, quindi, il principio di adeguatezza e di proporzionalità degli onorari rispetto all’attività prestata dal legale; tale principio costituisce la regola generale nella liquidazione degli onorari e, perciò, trova applicazione anche per quanto riguarda gli onorari a carico del soccombente quando non vi sia coincidenza fra il disputatimi e il decisum (S.U. 19014/2007).

Questa Corte ha già affermato il principio, al quale qui deve darsi continuità, per il quale nel caso di liquidazione degli onorari a carico del cliente il giudice di merito deve stabilire, tenuto conto dell’attività difensiva del legale e delle peculiarità del caso specifico, se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perchè in tali casi – a prescindere dai profili di responsabilità ascrivibili al professionista – il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività’ svolta (Cass. 31/5/2010 n. 13229).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha reso una pronuncia in linea con il suddetto principio avendo osservato che occorreva fare riferimento al valore effettivo della controversia se diverso da quello presunto a norma del c.p.c. e che, in concreto, il valore effettivo era inferiore perchè non poteva tenersi conto della richiesta di condanna al maggior danno da ritardo nell’adempimento che non aveva ricevuto dimostrazione.

La dedotta violazione degli artt. da 57 a 61 della legge professionale del 1934 non sussiste in quanto le suddette norme fissano i criteri generali per la liquidazione e, in particolare l’art. 57 stabilisce che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense; nella fattispecie, come detto, la tariffa forense non è stata violata, essendo stato applicato l’art. 6. 7. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1282 c.c. lamentando la liquidazione degli interessi con decorrenza dalla data della domanda mentre, con la conclusionale in appello, esso deducente aveva fatto rilevare che gli interessi dovevano decorrere dalle date pattuite dalle parti e secondo quanto indicato da una ricognizione di debito; il ricorrente inoltre, assume che, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, gli stessi producevano interessi senza necessità di messa in mora o diffida.

8. Il motivo si fonda sul presupposto che i crediti fossero liquidi ed esigibili da data anteriore alla domanda giudiziale in quanto riconosciuti dal cliente con una ricognizione di debito dell’Ottobre 1997 e in quanto la decorrenza degli stessi era stata pattuita;

identica censura era stata formulata come motivo di appello e il giudice di appello l’aveva motivatamente rigettata giudicandola generica e carente della doverosa e analitica ricostruzione contabile.

Questa ratio decidendi non ha formato oggetto di specifico motivo di ricorso e pertanto il motivo, prospettato solo come violazione dell’art. 1282 c.c., è inammissibile, posto che l’invocata liquidità ed esigibilità del credito è collegata ad un riconoscimento di debito che il giudice di appello aveva ritenuto non rilevante perchè eccessivamente generico.

Peraltro, la decisione della Corte di appello è coerente con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per il quale "…in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella, tuttavia quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, sicchè è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi" (cfr. in massima e da ultimo, Cass. 2/2/2011 n. 2431; in precedenza, v. Cass. nn. 11777/2005, 5240/1999, 13586/1991, 5004/1993 3995/1988).

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.E. a pagare a Thema Computer Consultants s.r.l. le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-04-2012, n. 5969 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 21 ottobre 2010., la società Atlantis World Group of Companies N.V., in persona del suo procuratore per l’Italia sig. J.B., propone, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza 3722 del 22 marzo 2010, notificata l’8 luglio 2010, con cui Tribunale di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che le aveva contestato la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c), per avere, quale concessionario, di rete telematica, consentito l’uso, presso il pubblico esercizio in (OMISSIS), Bar Centrale Acquolina s.r.l., di due apparecchi per gioco da intrattenimento non conformi alle prescrizioni normative, in quanto non collegati alla rete telematica.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato hanno depositato controricorso.

Motivi della decisione

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve rilevare che lo stesso si presenta inammissibile per mancata indicazione dei poteri rappresentativi della società ricorrente in capo al soggetto che dichiara di rappresentarla in giudizio e che ha conferito, in tale veste, procura speciale al difensore. Nell’intestazione del ricorso si legge che esso è proposto dalla Società Atlantis World Group of Companies N.V., con sede legale in (OMISSIS), in persona del suo procuratore per l’Italia sig. J.B., senza indicazione alcuna degli estremi della procura, ed in particolare della sua data, da quale organo della società risulta conferita e, soprattutto, se al procuratore sia stato rilasciato espressamente lo specifico potere di stare in giudizio per il preponente. Quest’ultimo requisito è essenziale ai fini del riscontro del potere di rappresentanza processuale in capo al procuratore, che costituisce un presupposto processuale la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’art. 77 cod. proc. civ., prevede infatti che il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio in rappresentanza del preponente se tale potere non gli sia stato espressamente conferito per iscritto; ne deriva che lo stesso non può desumersi automaticamente dal semplice conferimento di una procura generale.

La situazione appare affatto diversa da quella che si riscontra laddove l’ente stia in giudizio in persona del titolare dell’organo che ne ha la rappresentanza, atteso che la relativa capacità di agire in nome della persona giuridica deriva in questo caso direttamente dalla legge. Ne consegue che, in questo caso, il rappresentante non deve dimostrare il proprio potere rappresentativo, derivandogli esso direttamente dalla carica ricoperta (Cass. n. 26253 del 2007; Cass. n. 13381 del 2007). Diversa è invece la situazione nel caso che la persona giuridica o l’ente stia in giudizio in persona del suo procuratore generale, dovendo in tal caso l’agente dimostrare di essere stato investito anche del potere di rappresentanza processuale dell’ente. In mancanza di tale allegazione, infatti, il giudice non è posto in condizione di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo in capo all’agente, vale a dire, nel caso di ricorso per cassazione, il potere dello stesso di proporre impugnazione (Cass. n. 10122 del 2007; Cass. n. 11285 del 2005; Cass. n. 12908 del 2003).

Nel caso di specie manca del tutto non solo l’allegazione della procura generale, che non è presente tra gli atti di causa, ma anche la minima indicazione nell’atto di ricorso degli estremi della procura stessa e del suo contenuto in termini di conferimento della rappresentanza processuale. La Corte non può pertanto che rilevare l’inammissibilità dello stesso, in quanto proposto da soggetto privo della legittimazione formale a stare in giudizio in nome e per conto dell’ente rappresentato.

Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 11-11-2011, n. 41348

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13 giugno 2011, il tribunale del riesame di Catania dichiarava la inammissibilità dell’appello proposto dall’indagato, avverso la ordinanza del Gip che aveva escluso la inefficacia della misura coercitiva in carcere applicatagli. Metteva in evidenza che la deduzione della inefficacia del titolo, per omessa completa conoscenza della ordinanza applicativa all’atto dell’interrogatorio di garanzia, era meramente ripetitivo di quello proposto dal B.H. in sede di riesame ed ivi rigettato;

ricorreva pertanto la preclusione del giudicato cautelare.

2. Ricorre il B.H. e deduce con il primo motivo che la sua istanza al Gip è stata presentata prima che venisse esaminato il ricorso proposto innanzi il riesame per la revoca dell’ordinanza genetica e che, comunque, la decisione in sede cautelare non è passata in giudicato, poichè è pendente il ricorso per cassazione;

ripropone pertanto la eccezione di inefficacia, non essendogli stato notificato il titolo custodiale in versione integrale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è palesemente infondato.

2. E’ da osservare che le peculiarità del sistema cautelare rendono evidente che al termine "giudicato", non può in alcun modo, in tale materia, riconnettersi il rigore e l’assolutezza del principio sancito dall’art. 648 c.p.p. ma ha il solo significato, logicamente e giuridicamente corretto, di "preclusione endoprocessuale", idoneo ad impedire la reiterazione di domande su questioni già dedotte e trattate (anche implicitamente purchè necessariamente correlate a queste), mentre sicuramente non copre fatti e questioni deducibili, ma non dedotte e non esaminate. E’ dunque principio consolidato (sentenze S.U. n. 14535 del 19.12.2006, Librato; n. 18339 del 31.3.2004, Donelli; n. 8 del 25.6.1997, Gibilras; n. 11 del 8.7.1994, Buffa; n. 20 del 12.10.1993, Durante; nonchè Sez. 6, Sentenza n. 5374 del 25.10.2002, Riccieri; n. 26 del 12.11.1993, Galluccio) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione o allo scadere dei termini per impugnare, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perchè è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni dedotte.

3. Tuttavia, come affermato da molteplici pronunce, anche di questa sezione (Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, Fontana e sez. 5, n. 1919 del 2.10.1995, Pandolfo; sez. 6, 8.7.1996, Gianino; sez. 6, n. 512 del 12.3.1999, Siragusa e sulla scorta di C. cost. n. 318 del 2001 e 39 del 2002), il divieto di bis in idem ha nel sistema processuale penale portata più generale, trovando espressione oltre che nel divieto di un secondo giudizio ( art. 649 c.p.p.) e nella disciplina dell’ipotesi di una pluralità di sentenze ( art. 669 c.p.p.), nelle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e segg. c.p.p.), ed è finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti o si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro.

4. E’ stato, quindi,chiarito che, mentre il fenomeno della litispendenza è tendenzialmente regolato dall’art. 28 c.p.p. nel caso in cui a procedere siano differenti uffici giudiziaria ove siano lo stesso ufficio del pubblico ministero e lo stesso ufficio giudiziario a procedere in relazione ad una determinata imputazione contro la stessa persona deve comunque trovare applicazione il principio di preclusione-consumazione che impedisce oltre che il nuovo esercizio dell’azione penale, anche il potere di ius edicere sull’identica regiudicanda. (S.u. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).

5. Ne consegue che come non è consentito instare per la revoca di una misura divenuta "definitiva" sulla base di argomenti che non sono diversi rispetto a quelli già esaminati, neppure può ammettersi che, in pendenza di altro procedimento ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessa persona e lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato su i medesimi elementi.

6. Non occorre, in conclusione, che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch’esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall’esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (S.U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).

7. Nel caso in esame, il giudice distrettuale ha fatto buon governo dei . principio sopra enunciati, sul presupposto, non contestato neanche innanzi a questo giudice, che la questione su cui era imperniata la impugnazione fosse la medesima di quella già affrontata in sede di riesame e che sussisteva la rilevata preclusione nei termini sopra richiamati.

8. Il ricorso è dunque da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

9. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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