Cassazione, sez. V, 6 luglio 2011, n. 26259 Furto in abitazione a danno della compagna.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Partanna, in data 15.7.2008, con la quale F.A. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro.300 di multa per il reato di cui all’art.624 bis cod. pen., commesso il 26.6.2008 sottraendo oggetti del valore complessivo di Euro.3.000 circa dall’abitazione in … di G.G., nella quale si introduceva con la collaborazione della figlia minorenne di quest’ultimo G.L., il cui concorso nel reato determinava avvalendosi della relazione sentimentale con la stessa.

La configurabilità del reato contestato era in particolare ritenuta considerandosi irrilevante il libero accesso che l’imputato aveva all’abitazione per esservi domiciliata la sua compagna G.L. con il figlio avuto dalla stessa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:

2.1. alla ravvisabilità del reato, osservando che la natura complessa dell’illecito, risultante dalla commistione di elementi del furto e della violazione di domicilio, ne esclude la ricorrenza ove la seconda componente non sussista in concreto per il consenso degli occupanti all’ingresso nell’abitazione;

2.2. alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, contestata con riferimento all’apporto causale della figlia della parte offesa al reato, integrante mera ipotesi di concorso nel reato.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso relativo alla ravvisabilità del reato è fondato.

L’autonoma fattispecie incriminatrice di cui all’art.624 bis c.p., come la previgente fattispecie circostanziata di cui agli artt.624 e 625, n. 1, c.p., da luogo senza dubbio ad un reato complesso, nella cui struttura sono presente gli elementi costitutivi dei delitti di furto e di violazione di domicilio.

Tenuto conto di questo, già sotto il vigore della precedente normativa la migliore dottrina aveva sottolineato come, pur non essendo ciò oggetto di esplicita menzione nella disposizione di cui all’art.625 n. 1 c.p., la modalità commissiva dell’introduzione nell’abitazione altrui al fine di commettere il furto dovesse essere qualificata, al pari della condotta di violazione di domicilio, dal requisito del dissenso espresso o tacito del soggetto passivo. Ed analoga posizione veniva assunta dalla giurisprudenza laddove riconosceva la sussistenza della forma aggravata del furto nella commissione del reato, da parte di un soggetto autorizzato ad accedere ad una parte soltanto dell’abitazione, in uno spazio distinto ed appartato rispetto a quest’ultima (Sez. 2, n.8276 del 16.5.1988, imp. Mattioni, Rv. 181523).

La sovrapponibilità della fattispecie di cui all’art.624 bis c.p. a quella preesistente, salva la qualificazione del fatto come autonoma ipotesi criminosa irrilevante ai fini che qui interessano, consente di ritenere tuttora necessario, per l’integrazione del reato, il presupposto del carattere abusivo dell’introduzione nell’abitazione; principio peraltro sostanzialmente ribadito nel ritenere determinante, per la configurabilità del delitto in esame, l’accertamento sull’essere l’eventuale consenso carpito con inganno, come nel caso dell’accesso all’abitazione di due anziani coniugi ottenuto con il pretesto di sottoporli a visita medica per conseguire un aumento della pensione (Sez. 5, n. 13582 del 2.3.2010, imp. Torre, Rv.246902).

Non è pertanto assolutamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata per la quale l’accertamento sull’essere l’introduzione nell’abitazione avvenuta contro il dissenso del soggetto passivo sarebbe ininfluente. E tanto, nel caso di specie, incide in modo determinate sulla completezza della motivazione. Le particolarità della situazione oggetto del processo, segnatamente la commissione del furto in un’abitazione da parte di un soggetto legato all’ambiente familiare della stessa da rapporti sentimentali con la figlia del proprietario, oltretutto rafforzati dalla presenza di un bambino nato dalla relazione ed allevato in quel domicilio, rendevano infatti necessaria un’indagine sulle modalità di frequentazione dell’abitazione da parte dell’imputato e sulla ravvisabilità e gli eventuali limiti di un consenso o di un dissenso, anche presunto, all’accesso del F. all’appartamento, nonché sull’effettivo ruolo svolto in questa prospettiva da G.L.; indagine della quale la motivazione oggetto di ricorso, per quanto detto, è assolutamente carente, neppure ricavandosi indicazioni in tal senso dal contenuto della decisione di primo grado.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per un nuovo esame che tenga conto delle appena descritte necessità motivazionali.

Il motivo residuo rimane assorbito; dovendosi peraltro accennare, sul tema delle circostanze ravvisagli e del relativo giudizio di comparazione, all’opportunità della verifica sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art.61, n. 11, c.p. ed al giudizio di prevalenza delle attenuanti operato con la sentenza di primo grado rispetto ad aggravanti fra le quali è contestata quella di cui all’art. 111 c.p., in contrasto con il divieto di cui all’art.69, comma quarto, c.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2011, n. 3830 Prova civile

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29.7.2005, aveva accertato l’intercorrenza tra le parti, M.R. e Gites srl, di un rapporto di lavoro subordinato, nel quale la prima, quale operaia del settore tessile, era stata addetta a mansioni di rifinitura di asole, ed aveva condannato la società al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 21.889,50, detratta la somma di Euro 194,55 a titolo di indennità di mancato preavviso maturata a credito dalla società, non essendo stata comprovata la sussistenza di una giusta causa di recesso della lavoratrice.

Con sentenza depositata il 27.1.2009, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello principale della società e quello incidentale proposto dalla lavoratrice quanto all’importo delle differenze retributive, ritenute dall’appellante erroneamente determinate con riferimento alla documentazione (buste paga), anzichè a dichiarazione testimoniale resa in contrasto con il contenuto della prima.

Con riguardo all’appello principale, la sentenza riteneva correttamente operato la valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, ritenendo dimostrata, altresì, la data di inizio del rapporto, riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso la M., che propone a sua volta ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Va preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti, in quanto proposti avverso la stessa decisione.

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale, non essendovi la prova del completamento del procedimento notificatorio dell’atto, atteso che non risulta prodotta, neanche all’odierna udienza, l’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata a.r. presso il domicilio eletto della ricorrente e non avendo la difesa della controricorrente e ricorrente incidentale richiesto la rinnovazione della notifica allegando circostanze oggettive, a sè non imputabili, idonee ad ottenere l’autorizzazione in tal senso.

Quanto al ricorso principale, con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e degli artt. 163 e 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume che in primo grado era stata eccepita non la mancata allegazione di documenti esplicativi del ricorso, ma la mancata notifica e, prima ancora il mancato deposito, di una parte integrante del ricorso, quale dovevano ritenersi i conteggi. La sanatoria doveva, pertanto, ritenersi non consentita, atteso che non era possibile avere contezza di ciò che fosse scritto in una parte del ricorso che non era stata depositata. Formula quesito di diritto in ordine alla nullità ed improcedibilità del ricorso.

AS riguardo deve osservarsi che è stato affermato che nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo – per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sui si fonda – non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di Cassazione, la quale – essendo coinvolto un error in procedendo – deve procedere ad un esame diretto del ricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della S. C. l’esame della censura attinente la conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti (Cass. 13.8.2004 n. 15817). Con decisione di contrario segno, questa corte ha ritenuto che la valutazione della nullità del ricorso del giudizio di primo grado implichi una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (tra le altre, Cass. 17.3.2005 n. 5879). La deduzione del vizio della pronunzia in relazione alla mancata notifica dei conteggi, al di là della circostanza che questi formino o meno parte integrante dell’atto dal punto di vista formale, implica pur sempre una valutazione della completezza dell’atto e della sua idoneità alla determinazione dell’oggetto della domanda e quindi, in ogni caso, ove si abbia riguardo sia al primo che al secondo indirizzo giurisprudenziale, ai fini considerati la relativa deduzione è avvenuta, nel caso in esame, in modo non conforme a quanto ritenuto da questa Corte, essendo stato dedotto un vizio della pronunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel rito del lavoro, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell’esame complessivo dell’atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonchè le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l’attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese (cfr., tra le tante, Cass. 11318/94; Cass. 9977/2002; Cass. 41/2003).

Non risulta allegata dalla ricorrente la carenza di uno tali elementi, per cui, anche da tale punto di vista la censura nei termini indicati proposta deve ritenersi infondata.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la società lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva la concordanza delle dichiarazioni del teste S., ritenuto, irragionevolmente e senza giustificazione alcuna, non attendibile dalla Corte territoriale, con le risultanze di fatture dalle quali emergeva che l’opificio nel 1989 non era stato ancora ultimato. Evidenzia la inattendibilità della deposizione della teste D., che aveva intentato una causa di analogo contenuto con la società e che era entrata in conflitto con essa, tanto che quest’ultima aveva chiesto la sostituzione del teste indicato, quando, però, già la M. aveva provveduto a citarlo.

Ritiene, pertanto, che non era stata fornita adeguata prova della retrodatazione del rapporto di lavoro al 1989, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale.

Da quanto detto emerge che la ricorrente, attraverso i passaggi argomentativi della censura, avanza sostanzialmente una richiesta – inammissibile in questa sede di legittimità – di rivalutazione del materiale probatorio acquisito nel processo.

Questa Corte di cassazione – ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante – in una fattispecie riguardante l’illegittimità di un licenziamento – ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 1010 n. 7394).

Non risulta fondata su osservazioni condivisibili la censura volta a dimostrare l’inattendibilità della teste D., dipendente della società, che aveva in corso un contenzioso con la stessa e come tale era titolare di un interesse personale alla controversia in oggetto.

Ed invero, il giudizio sulla capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è rimesso al giudice del merito, come quello sull’attendibilità del teste e sulla rilevanza delle deposizioni, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr tra le tante Cass. 7.12.2000 n. 15526). Peraltro, l’incapacità a testimoniare è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso e tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualsiasi interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. Cass. 27.2.2007 n. 4500).

Quanto alla dedotta rilevanza – a fronte della certificazione CC.II.AA., da cui emergerebbe che la società aveva il proprio stabilimento in Pozzuoli in via Campana sin dal 30.6.1989 -delle fatture rilasciate da imprese che avevano lavorato alla costruzione dell’opificio, ultimato in epoca successiva, deve rilevarsi che la società ricorrente non ha censurato la motivazione in ordine alla ratto deciderteli che sorregge tale passaggio motivazionale, riferito alla tardività ed inammissibilità della produzione delle dette fatture.

Da ultimo, deve anche rilevarsi che, pur non essendo prevista la formulazione di specifici quesiti diritto in relazione alla prospettazione di un vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la conclusione della parte espositiva ed argomentativa del motivo deve pure sempre concludersi con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la motivazione, in termini omologhi alla formulazione del quesito di diritto per le ipotesi contemplate dagli altri numeri dell’art. 360 c.p.c.. Orbene, le conclusioni di cui al secondo motivo non rispondono ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c., risultando esposta solo una richiesta generica di rivalutazione della rilevanza da attribuirsi ai singoli elementi di prova, in modo difforme rispetto a quella attribuita agli stessi dai giudice del gravame in maniera argomentata e coerente con i principi in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.

Per concludere, il ricorso va rigettato e va confermata la sentenza impugnata per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

rigetta il ricorso principale; compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-02-2011, n. 4677 Custodia delle cose sequestrate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di P.W., indagato in ordine al delitto di ricettazione di due mobili antichi gemelli in legno intarsiato del 18^ secolo ricorre avverso l’ordinanza del Gip di Forlì in data 8.2.2010 che, su opposizione delle persone offese S.G. e S.A.C. ex art. 263 c.p.p., comma 5, ha dichiarato l’illegittimità del decreto di restituzione dei due mobili allo stesso P. adottato dal P.M. il 15.9.09 e disposto nuovamente il sequestro dei due comò ex art. 253 c.p.p..

Deduce che l’atto di opposizione al decreto di restituzione è tardivo in quanto proposto il 4.11.09 oltre il termine di legge.

Deduce inoltre il difetto assoluto di motivazione in quanto le esigenze probatorie sono comunque assicurate dal provvedimento di restituzione essendogli stato imposto sia di esibire la documentazione di proprietà sia di esibire le cose sequestrate ad ogni richiesta. Il ricorso deve essere rigettato alla luce del principio di legittimità che statuisce non essere applicabile, per analogia, al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate disciplinato dall’art. 263 c.p.p., comma 5, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 309 c.p.p. per la presentazione della richiesta di riesame (Cass. 3^ 20.1.2010 n. 10220, depositata 15.3.2010, rv. 246337).

Il provvedimento inoltre è idoneamente motivato per assicurare certezze probatorie in ordine alla individuazione dei beni di provenienza furtiva, individuazione resa certamente più agevole dal vincolo imposto anche per l’individuazione del soggetto avente diritto alla sua restituzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1112

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III ter, n. 1622 del 3 marzo 2005, resa sul ricorso n. 13611/2002, è stato accolto il ricorso della società E.G. s.n.c. di G.D., avverso il decreto ministeriale n. 30 del 27 giugno 2002, con il quale veniva revocato un finanziamento, concesso con D.M. del 10 maggio 2000, con ulteriore diffida a restituire l’anticipazione già percepita; quanto sopra con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "azioni positive per l’imprenditorialità femminile".

Nella citata sentenza si rileva, in particolare, una illegittima applicazione dell’art. 8, comma 1, del D.M. n. 706 del 1996 (regolamento sulle agevolazioni di cui trattasi), in base al quale gli investimenti approvati si sarebbero dovuti realizzare entro il termine di 360 giorni, decorrente dalla comunicazione di concessione del contributo; detto decreto era stato, infatti, abrogato – senza norme transitorie – dall’art. 23, comma 2, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, che prevedeva per gli investimenti in questione un termine pari a 24 mesi; al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, d’altra parte, il procedimento che qui interessa non era ancora concluso, né erano stati espletati i previsti controlli, senza alcun esaurimento del rapporto che, pertanto, sarebbe passato al diverso nuovo regime giuridico introdotto (in base alla teoria del fatto compiuto e del principio "tempus regit actum".

In sede di appello, il Ministero delle Attività Produttive richiama le irregolarità riscontrate (utilizzo promiscuo del finanziamento, per la richiedente società E.G. e per la società I.E. s.r.l., ubicata nella medesima sede); tenuto conto delle spese ritenute non finanziabili, pertanto, gli investimenti effettuati sarebbero stati al di sotto del limite del 60%, fissato dall’art. 8 del D.M. n. 706 del 1996, da ritenere applicabile alle procedure definite prima della relativa abrogazione; inapplicabile alla fattispecie, viceversa, sarebbe stato il D.P.R. n. 314 del 2000, radicalmente innovativo in ordine agli interventi di cui trattasi ed applicabile, pertanto, solo alle domande presentate a decorrere dal primo bando utile, immediatamente successivo all’entrata in vigore del regolamento stesso, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 1138442 del 2 febbraio 2001.

Del tutto inammissibile, infine, sarebbe stato l’utilizzo del finanziamento non in via esclusiva per l’attività, cui il medesimo era espressamente finalizzato, ma per un soggetto completamente diverso.

2) – Premesso quanto sopra, questa Sezione, con decisione interlocutoria n. 3630 dell’8 giugno 2010, ha ritenuto necessario acquisire, in via istruttoria, la seguente documentazione, inerente la disciplina del rapporto di cui trattasi:

a) il decreto di concessione del contributo n. 30/c del 10 maggio 2000;

b) ogni altro eventuale documento, in cui fossero esplicitate le modalità di effettuazione degli investimenti oggetto di causa;

c) una dettagliata relazione sull’eventuale completamento, o meno, degli investimenti stessi a seguito della pronuncia di primo grado.

La causa, esperita l’istruttoria (con atti depositati dall’Avvocatura il 19 luglio 2000), torna, ora, per la decisione.

3) – Con la propria relazione istruttoria (n. 19954 dell’8 luglio 2010), il Ministero dello sviluppo economico, oltre a ripercorrere la vicenda di cui si discute nel suo sviluppo storico, ha ricordato che, dopo la proposizione del presente appello (notificato il 17 maggio 2005), il TAR, in sede di esecuzione del giudicato di cui all’anzidetta sentenza n. 1622 del 2005 (di cui non era stata richiesta la sospensione di efficacia), ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione non già disponendo, peraltro, l’erogazione di somme, ma limitando l’ottemperanza soltanto all’obbligo di riesaminare la posizione della ricorrente in base alla nuova disciplina regolamentare ritenuta applicabile dai primi giudici (art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 314/2000).

Per l’effetto, la stessa Amministrazione ha riesaminato, in sede di ottemperanza, la situazione onde verificare il possesso del requisito del raggiungimento da parte dell’interessata del limite massimo del 60% dei costi originariamente ammessi alla concessione ai fini del mantenimento del contributo; a tal fine, ha chiesto all’impresa l’invio di documentazione ad hoc, debitamente inviatale.

Con nota del 12 aprile 2006, all’esito dell’esame della documentazione ora richiamata, il Ministero comunicava alla ditta che era emerso che nessun ulteriore costo era stato sostenuto nel nuovo termine di 24 mesi dalla data del decreto di concessione e che non era possibile riammettere ad agevolazione i costi a suo tempo stralciati dalla Guardia di Finanza; quindi, con nota in data 19 luglio 2006, il Ministero avviava un nuovo procedimento di revoca del contributo che si concludeva con l’adozione di un nuovo decreto di revoca delle agevolazioni (26 febbraio 2007, n. 549/2007/21592).

Anche tale provvedimento è stato impugnato dalla ditta destinataria, ma il relativo ricorso è stato definito dal TAR del Lazio, sede di Roma, con sentenza 15 marzo 2010, n. 3989, declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo; tale sentenza non risulta gravata d’appello innanzi a questo Consiglio (né all’Amministrazione appellante risulta la riassunzione del giudizio innanzi al giudice civile).

In questa situazione, pronunciando sull’appello, non resta al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse; la controversia ha, infatti, trovato la propria definizione nell’adozione di un nuovo provvedimento, sostitutivo del primo, comunque sfavorevole alla parte, in quanto reiterativo, pur su di una differente base normativa, della contestata revoca.

Tale ulteriore provvedimento è stato autonomamente impugnato con ricorso definito, peraltro, in primo grado con inoppugnata sentenza declinatoria della giurisdizione (e mancata riassunzione del giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, dichiarata dal TAR munita di giurisdizione al riguardo); ciò che fa venire meno l’interesse alla definizione del giudizio radicato con l’originario ricorso al TAR n. 13611/2002, la pretesa della parte ricorrente in primo grado non potendo, comunque, più trovare soddisfazione.

Attesa la peculiarità della vicenda possono essere integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sull’appello n. 4502 del 2005, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado n. 13611 del 2002 ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.