Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9432 Sentenza

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senza rinvio tot..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E., persona offesa nel procedimento penale n. 1907/06 iscritto dalla Procura della Repubblica di Crotone, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso in data 3.2.2009 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone. Con unico motivo la parte deduce la violazione del contraddittorio, atteso che nell’atto di denuncia inoltrato presso la Procura della Repubblica di Crotone, la parte offesa aveva formulato rituale domanda di essere avvisata, in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero.

Rileva che nel caso nessuna notifica della richiesta di archiviazione è stato notificato alla parte offesa, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2. Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. La parte sottolinea di avere appreso che il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione e che il giudice per le indagini preliminari aveva provveduto in conformità, solo in data 29.12.2009.

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, ritenuto che nel caso di specie si sia verificata una violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, ex art. 127 c.p.p., comma 5, chiede l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione emesso de plano.

Il ricorso è fondato.

Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che la parte offesa, la quale ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2 abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione da parte del P.M., è titolare di un vero e proprio diritto di intervento nel relativo procedimento di archiviazione, trattandosi di situazione analoga a quella prevista dall’art. 410 cod. proc. pen., che riconosce il diritto della parte offesa di proporre opposizione. Ne consegue che, qualora la parte offesa non sia stata informata, il relativo decreto di archiviazione del G.I.P., pronunciato "de plano" – come nel caso di specie – senza alcun avviso alla parte offesa, deve essere annullato per violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’art. 409 c.p.p., comma secondo dispone che il procedimento si svolga nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. con obbligo di avviso alla parte offesa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 25.05.1995 Rv. 202130).

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 13011 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che il Ministro dell’economia e della finanze, con ricorso del 21 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti di L.B.M., il decreto della Corte d’Appello di Napoli, depositato in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della L.B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 13.950,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, L. B.M.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 27.000 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 30 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la L.B., asseritamene titolare dell’interesse ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza di demolizione, aveva proposto – con ricorso del 24 ottobre 1990 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tredici anni ed undici mesi ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 13.950,00, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 1.000,00.
Motivi della decisione

che, con i tre motivi di censura, vengono denunciati come illegittimi: l’omessa applicazione dell’istituto della prescrizione;

l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente superiore quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tenuto conto che l’odierna resistente aveva depositato istanza di prelievo soltanto il 10 settembre 2008; la mancata compensazione delle spese di lite;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, quanto all’omessa applicazione dell’istituto della prescrizione denunciata con il primo motivo, va ribadito che secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, quanto alla omessa considerazione, ai fini della determinazione dell’indennizzo, della circostanza che la odierna controricorrente non aveva per molti anni depositato istanza di prelievo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, i Giudici a quibus hanno considerato lo specifico orientamento giurisprudenziale in tema di incidenza sull’indennizzo per equa riparazione della omessa o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo (pag. 3 del decreto impugnato) e, dunque, nel determinare l’indennizzo, ne hanno tenuto conto;

che il motivo concernente le spese di lite è palesemente inammissibile, perchè si riferisce non alla decisione impugnata – con la quale è stata disposta la compensazione delle spese per la metà – ma ad altra decisione, con la quale detta compensazione parziale non era stata disposta;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 900,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3117 contratti

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2010 e depositato il successivo 21 dicembre la R.- A.P.I.L. s.p.a. ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di esclusione, comunicatole con nota del 15 dicembre 2010 n. 42188/10 a firma del Presidente della Commissione di gara, irrogato dalla Commissione di gara a procedura aperta, bandita per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale di ruolo amministrativo appartenente alla categoria B e sanitario infermieristico appartenente alla categoria D del CCNL

Espone, in fatto, di aver presentato domanda per partecipare alla predetta gara e di aver effettuato le dichiarazioni richieste dall’allegato A della lex specialis di gara. Con nota del 15 dicembre 2010 n. 42188/10 a firma del Presidente della Commissione di gara, è stata esclusa dalla gara sull’assunto che "avendo cassato dalla dichiarazione amministrativa il punto 1 M ter la ditta ha di fatto omesso la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesta dal Capitolato Speciale di gara".

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendone l’illegittimità perché, per come era formulata la dichiarazione prestampata, se non avesse barrato la dichiarazione in parte qua avrebbe di fatto affermato di essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod.pen., cosa che invece non è.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitària Roma B, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

5. Con ordinanza n. 103 del 13 gennaio 2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. All’udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa, la ricorrente è stata esclusa dalla gara bandita dalla AS.L. RM B per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale di ruolo amministrativo appartenente alla categoria B e sanitario infermieristico appartenente alla categoria D del CCNL.

L’esclusione è stata disposta sull’assunto che "avendo cassato dalla dichiarazione amministrativa il punto 1 M ter la ditta ha di fatto omesso la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesta dal Capitolato Speciale di gara".

Il Collegio ritiene di poter ribadire le conclusioni alle quali era già pervenuto in sede cautelare, concludendo di conseguenza per la fondatezza del ricorso.

Ed invero, la formulazione, in positivo, della lett. m ter ("… pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen."), nel testo letterale predisposto dalla stazione appaltante, ha ragionevolmente indotto la ricorrente a barrare tale lettera, atteso che, diversamente, avrebbe attestato di essere stata vittima dei reati ex artt. 317 e 629 cod. pen.. Nel barrare la lett. m ter essa non ha attestato di "non aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria", così come indicato in detta lettera, ma che nei suoi riguardi non si era verificato il presupposto (id est, essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen.), che fa insorgere l’obbligo di denuncia, oggetto di successiva dichiarazione in positivo alla stazione appaltante.

La ricorrente, che afferma di non essere stata vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 cod. pen., ove non avesse barrato la lett. m ter, avrebbe dunque reso falsa dichiarazione.

Aggiungasi, ed il rilievo appare assorbente di ogni altra considerazione, che in ogni caso la non lineare formulazione del modulo di dichiarazione prestampato avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a chiedere alla concorrente chiarimenti prima di escluderla dalla gara, atteso che nella specie non si trattava di chiedere l’esibizione di un documento mancante, con violazione della par condicio dei partecipanti alla gara, ma solo chiarimenti su un documento presentato nei termini e il cui contenuto poteva dar luogo ad incertezze di carattere interpretativo per la palese ambiguità e contraddittorietà del testo predisposto dalla stazione appaltante.

2. Il ricorso deve dunque essere accolto ma la peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione fra le parti costituite delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 777 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente impugnativa ha ad oggetto il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania n.544/6 del 27.01.04, concernente l’esclusione della parte ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente del personale ATA, di cui l’interessata ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’O.M. 75/2001.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Al riguardo il Collegio rileva che la Corte regolatrice della giurisdizione, con varie pronunce, ha ribadito la giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte Cass. S.S.U.U. 22/7/2003 n. 11404; n. 1989/2004, n. 14290/2007, 20/6/2007 n. 14290, 13/2/2008 n. 3399 ed anche recentemente Cass. SS.UU. (ord.) 18 novembre 2010, n. 22805) in subiecta materia, in quanto la formazione delle graduatorie e la corretta collocazione del personale docente, tecnico o amministrativo nelle stesse si basano su predeterminati titoli posseduti dagli istanti e quindi in tali controversie gli interessati sono titolari di una posizione di diritto soggettivo.

Trattasi di fattispecie diversa dalle procedure concorsuali, che hanno inizio col bando di concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori, che comportano invece la valutazione comparativa dei candidati, in quanto attengono – a differenza delle graduatorie preordinate all’assunzione del lavoro basate su requisiti oggettivi e predeterminati – ad un’attività discrezionale della P.A.

Analogo orientamento è stato espresso dai TAR, rilevando che il meccanismo di reclutamento, previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, non contempla alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell’Amministrazione, ma un mero riscontro della effettiva sussistenza degli stessi in relazione al quale la posizione dell’interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario (TAR Toscana, sez. I, 6 dicembre 2007, 4692 e 22 novembre 2007, n. 4177, TAR Sicilia, Palermo, sezione II, 8 luglio 2009, n. 1210, TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 27 novembre 2008, n. 1537 ed anche questo Tribunale ex multis 13 luglio 2009, n. 3965).

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, sussistendo la giurisdizione del G.O. in ordine alle graduatorie per il personale scolastico.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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