Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 14-07-2011, n. 27657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.G. propone ricorso avverso l’ordinanza del 2/2/2011 emessa dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato respinto il riesame proposto in relazione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip di quella città.

Si lamenta con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) rilevando, quanto alla valutazione degli indizi, che il Tribunale si è limitato a valorizzare quanto già considerato dal giudice della misura, utilizzando elementi di accusa privi dei requisiti di cui all’art. 273 c.p.p..

In particolare si rileva che gli indizi sono costituiti da intercettazioni non solo scarsamente indicative nel loro contenuto, ma fondate su un decreto carente di motivazione, richiamando, quale elemento fondante l’intero accertamento, un’intercettazione estera, già dichiarata inutilizzabile in diverso procedimento; in tal senso si contesta la ricostruzione del Tribunale, che ha ritenuto di poter valorizzare, anche solo come mero indizio, le risultanze richiamate.

L’impossibilità di condividere l’interpretazione resa emerge dalla circostanza che G., nel diverso procedimento, era stato assolto dall’imputazione cui tali conversazioni si riferivano, in quanto era emerso che il linguaggio criptico usato nella circostanza si giustificava per la diversa natura degli affari seguiti dall’interessato.

Si contesta inoltre la pertinenza dei gravi indizi riguardo di reato associativo, nell’ambito del quale si attribuisce all’interessato la qualifica di capo promotore sulla base di dati evanescenti, costituiti dal contenuto delle conversazioni e dall’esito di due sequestri non eseguiti in danno di esso ricorrente.

Si rileva inoltre che non è possibile desumere dalla lettura del provvedimento elementi di conferma dell’affectio, che dovrebbe, secondo la ricostruzione accusatoria, essere individuata nell’accordo tra venditori ed acquirenti per la successiva diffusione della sostanza, contrariamente a quanto costantemente richiesto sul punto dalla pronuncia di legittimità. Nel concreto non risulta ricostruita la costituzione dell’associazione, ma la sua presenza è stata desunta da fatti concludenti, alla luce delle prove sui singoli contatti per le cessioni.

Si ritiene insufficiente a tratteggiare la gravità indiziaria la valorizzazione delle dichiarazioni di due partecipi, la cui credibilità era stata positivamente accertata solo valorizzando l’ammissione del proprio coinvolgimento negli illeciti. Peraltro, proprio nei confronti della ricorrente, i dichiaranti hanno fornito generiche indicazioni di partecipazione al sodalizio, che risultano dettate da motivi di rancore. Le dichiarazioni rese dai due propalanti non solo risultano contraddittorie tra di loro nella ricostruzione dei fatti, ma non sono corroborate da riscontri. A supporto delle risultanze richiamate il Tribunale ha valorizzato le affermazioni di tale C., che risultano prive di riscontri individualizzanti, e comunque già utilizzate nel precedente giudizio.

Riguardo a tale ultimo aspetto si contesta la ritenuta autonomia dei fatti oggetto del presente procedimento rispetto a quelli già giudicati, quanto al reato associativo, in Reggio Calabria.

Si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ed in particolare del pericolo di inquinamento probatorio, o di fuga, anche in ragione del notevole lasso temporale intercorso dall’epoca di verificazione dei fatti.

Si rileva inoltre la sopravvenuta inefficacia della misura in forza dell’art. 297 c.p.p., comma 3, conseguentemente chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, rilevando inoltre che compito del Tribunale del riesame è la valutazione dei requisiti previsti dall’art. 292 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. I rilievi contenuti nell’atto introduttivo non si sottraggono le censure di genericità, che non consentono di valutare il gravame proposto come rispondente ai canoni cui all’art. 606 c.p.p..

In particolare deve preliminarmente rilevarsi che, contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale risulta aver analizzato la memoria difensiva del cui esame si da conto nella parte narrativa, oltre che nella parte riservata alle valutazioni di merito.

Nel merito l’esame degli atti ha consentito di accertare l’intervenuta parcellizzazione delle risultanze a cura del ricorrente, con sottoposizione a critica dei singoli elementi a carico, sulla base di criteri generici.

In particolare, quanto alle intercettazioni, a fronte di un’ordinanza impositiva della misura che analizza specificamente sia i decreti di intercettazione, che la loro utilizzabilità, con particolare riferimento alle conversazioni provenienti dall’estero, il ricorrente nella memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame contesta genericamente la completezza dei decreti, senza indicarne gli estremi, e, solo in questa fase, non confrontandosi con la motivazione richiamata, nè operando un riferimento specifico a singole conversazioni, in quanto ipoteticamente valutate rilevanti al fine di decidere, eccepisce l’inutilizzabilità delle captazioni sotto altro profilo, scontrandosi in tal modo con ulteriore causa di inammissibilità, derivante dalla impossibilità di dedurre per la prima volta in questa sede l’inutilizzabilità delle conversazioni sotto un profilo autonomo, non sottoposto al giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, Imp. Samà, Rv.

242319).

Duplice risulta quindi il motivo di inammissibilità del ricorso in argomento, dovendosi in primo luogo rilevare la genericità dell’eccezione formulata in questa sede, a fronte della specifica motivazione di segno contrario desumibile dall’ordinanza impositiva, che da atto della presenza di captazioni nel nostro territorio di comunicazioni provenienti dall’estero, pacificamente ammissibili anche in assenza di rogatoria; in secondo luogo risulta mancante la deduzione in merito all’effettiva utilizzazione della conversazione che si ritiene inutilizzabile, ai fini dell’imposizione della misura, così dovendo riscontrarsi, anche su tale argomento la genericità del motivo, che impone di concludere nei termini già indicati.

2. Analogo vizio attinge l’ulteriore motivo di ricorso, costituito dalla scarsa credibilità dei collaboranti che hanno individuato in G. il promotore dell’associazione contestata. In argomento nel ricorso non si lamenta violazione di legge, ma si sollecita di fatto una rivalutazione del merito, là dove si opera un riferimento alla genericità del portato dei collaboratori ed alla presenza di motivi di rancore di questi nei confronti del G., peraltro genericamente dedotti e non dimostrati, rilievi non consentiti in questa fase (Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, dep. 15/12/2008, imp. Pagliaro, Rv. 241997), omettendo per di più di contrastare quanto già analiticamente espresso sul punto nell’ordinanza di custodia cautelare, nonchè nel provvedimento impugnato, in relazione alla specificità delle ricostruzioni offerte, alla loro particolare affidabilità, in quanto coinvolgenti responsabilità dei dichiaranti, nonchè, da ultimo, al riscontro desumibile dagli accertamenti operati che, sia pur non riguardanti la persona di G., si inseriscono nella ricostruzione offerta e ne confermano l’affidabilità. Peraltro la mancata esecuzione diretta dei trasferimenti della sostanza stupefacente da parte di G. risulta del tutto in linea con il ruolo dirigenziale attribuito a questi dai dichiaranti.

Deve in argomento sottolinearsi che nel ricorso si fa riferimento solo alla presenza di contrasto tra le dichiarazioni provenienti da due collaboranti, con una mera evocazione, omettendo specifiche allegazioni al riguardo; inoltre si rileva che nella stessa prospettazione difensiva i pretesi contrasti risultano riguardare particolari esecutivi dell’azione, quale la composizione di un determinato equipaggio per l’esecuzione di un singolo trasporto, che ben può essere sintomo di un cattivo ricordo e non necessariamente rivelatore di una ricostruzione veritiera. Inoltre è necessario osservare che, nel provvedimento impugnato, si richiama esplicitamente quanto dichiarato da C., che va ad aggiungersi ai riferimenti operati dagli altri due collaboratori, ed il cui portato probatorio non è contestato nelle osservazioni contenute nell’atto introduttivo. Il dato risulta estremamente rilevante al fine di escludere la fondatezza dei rilievi svolti, in quanto è possibile ricavare dalle dichiarazioni in esame la presenza di un gruppo operativo di cui faceva parte il G. che risulta aver commissionato più volte ad uno dei dichiaranti l’importazione dall’Olanda di quantitativi di cocaina, che questi aveva incarico di trasportare in Italia.

Le indicazioni rese danno conto della presenza di un gruppo organizzato, di cui G. faceva parte in funzione apicale, volto alla realizzazione di un numero indefinito di attività illecite della stessa natura, elementi tutti che corroborano in maniera sufficiente, per lo stato della procedura, le accuse formulate nei suoi confronti e contestate nel ricorso. Tali risultanze evidenziano la convergenza esistente tra gli elementi desumibili dalle intercettazioni e quanto apportato alle indagini dai correi, fornendo il necessario riscontro alle loro affermazioni.

Analogamente disancorata dalle risultanze processuali, per come valutate nel provvedimento impugnato, risulta l’osservazione relativa all’impossibilità di ritenere la presenza di un’associazione nell’accordo tra venditore ed acquirente per la mancanza del necessario nesso di stabilità, in quanto è possibile ricavare dalle imputazioni e dalle indicazioni desumibili dalle dichiarazioni dei collaboranti e dai sequestri che le hanno confermate, che al G. è attribuita, tra l’altro, l’attività di importazione costante -con cadenza mensile- di grossi quantitativi di stupefacenti dall’Olanda, che questi svolgeva stabilmente in collaborazione con altre quattro persone, circostanza che giustifica da sola la contestazione associatìva elevata nei suoi confronti, dando conto dell’esistenza della stabilità di accordo necessaria al fine di verificare i presupposti del reato richiamato, e ciò a prescindere dalla possibilità di verifica re la presenza di un vincolo ulteriore avente ad oggetto il rifornimento stabile di particolari clienti.

3. Deve inoltre ribadirsi in questa sede l’autonomia dei fatti oggetto del presente giudizio rispetto a quelli già giudicati dall’autorità giudiziaria di Reggio Calabria, poichè se è indubbia l’identità di modalità operativa dei partecipi, altrettanto indubbia è la natura chiusa della contestazione operata in quella sede, che indicava l’attività associativa illecita come cessata in data antecedente a quella di inizio dell’odierna contestazione, il che esclude ogni possibilità di ricondurre gli accertamenti in corso al procedimento pendente nella diversa sede. Il ricorrente lamenta che le dichiarazioni di C. abbiano già costituito oggetto della precedente condanna, senza minimamente comprovare tale affermazione che, ove desumibile dalla datazione degli elementi di fatto forniti dal dichiarante, avrebbe dovuto in questa sede costituire oggetto di specifica dimostrazione documentale, e che invece risulta proposta attraverso un’affermazione sfornita di dimostrazione.

4. L’ordinanza impugnata argomenta in maniera ampia ed esauriente sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente contesta tali conclusioni sulla base del notevole lasso temporale intercorso dalla verificazione dei fatti, circostanza di fatto irrilevante ove si consideri la particolare pericolosità di G. desumibile non solo dal titolo di reato, ma anche dalla natura perdurante nel tempo dell’attività illecita compiuta in forma organizzata, il cui svolgimento richiede basi operative e contatti illeciti che non si esauriscono nella consumazione dei singoli reati, situazioni in relazione alle quali l’ordinanza correttamente motiva sull’idoneità della misura più rigorosa a garantire dal pericolo di reiterazione, peraltro già valutata necessaria dal legislatore nell’ipotesi di contestazione di reati associativi, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3. 5. Del tutto insussistente è la possibilità di applicare nella specie il computo dei termini di durata della misura stabilito dall’art. 297 c.p.p., comma 3, essendo mancanti tutti presupposti applicativi della disciplina. In particolare, come si è già esposto, stante la precisa delimitazione temporale dei fatti, deve escludersi l’identità di oggetto tra i due giudizi, nonchè la ricorrenza della connessione qualificata richiamata dalla disposizione in esame, non risultando inoltre, per non averlo dedotto lo stesso ricorrente, la desumibilità dei fatti dagli atti del procedimento, al momento dell’emissione della precedente ordinanza.

6. Risulta generica inoltre la contestazione relativa alla mancata individuazione degli elementi essenziali del provvedimento restrittivo, previsti dall’art. 292 c.p.p., poichè da un canto non emerge che l’assenza di specifici elementi sia stata sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame ed in secondo luogo in quanto in questa sede non viene indicata quale specifica mancanza sia individuabile nel provvedimento impositivo, su cui il Tribunale non sia intervenuto con la sua pronuncia.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma in favore della cassa delle ammende indicata in dispositivo. Si dispone inoltre che a cura della cancelleria si provvede alle comunicazioni prescritte dall’art. all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27577 Assicurazione sulla vita

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che P.G.M., M.D., M. S. e M.I. citarono dinanzi al tribunale di Termini Imerese la Ticino ass.ni per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 103.341, oltre rivalutazione e interessi, per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dall’assicurazione sulla vita stipulato da M.A., loro dante causa quale – rispettivamente – marito e figlio, ucciso ad opera di ignoti in data 14.10.00;

1.2. che il Tribunale respinse – tra l’altro e per quel che qui ancora interessa – la tesi della Ticino ass.ni sull’esclusione della copertura assicurativa, fondata sulla riconducibilità dell’evento ad un agguato mortale di stampo mafioso; e condannò pertanto la convenuta al pagamento di quanto richiesto, oltre che delle spese processuali;

1.3. che la Corte di appello di Palermo, adita dall’assicuratrice, con sentenza n. 1274/03 del 6.10.08 riformò integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo l’ontologica differenza tra infortunio ed omicidio, tanto da rigettare la domanda degli eredi dell’assicurato, beneficiari dell’assicurazione;

1.4. che per la cassazione di tale ultima sentenza costoro ricorrono, affidandosi a due motivi; sicchè, non svolgendo l’intimata attività difensiva ed all’ud. 18 novembre 2011 comparendo il difensore dei ricorrenti, il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che i ricorrenti sviluppano due motivi:

2.1.1. un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, concludendolo con il seguente quesito: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1369 e soprattutto art. 1370 cod. civ., sulla interpretazione dei contratti, è legittima una sentenza che, chiamata ad applicare un contratto assicurativo a garanzia di infortuni extraprofessionali, respinga l’indennizzo perchè la morte dell’assicurato è stata causata da un evento doloso di terzi, non espressamente previsto dal contratto come ipotesi di esclusione di garanzia?;

2.1.2. un secondo, di vizio di motivazione, relativo alla mancata considerazione della circostanza che il loro dante causa era stato vittima di un agguato destinato ad altro soggetto, invece scampato;

ma non è concluso con il prescritto momento di riepilogo;

2.2. che però, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso è inammissibile, per mancata integrale riproduzione del contenuto del contratto azionato dai ricorrenti o quanto meno delle sue clausole decisive, di queste essendo solo riportata una riassuntiva indicazione: e tanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (per un caso assolutamente analogo, vedi Cass. 6 giugno 2006, n. 13266) ed a prescindere dall’ulteriore questione della (in)sindacabilità in cassazione dell’interpretazione dell’oggetto del contratto (per un caso assolutamente analogo, vedi Cass. 14 novembre 2008, n. 27267) o dell’eventuale applicabilità dei principi in tema di infortuni sul lavoro (per casi analoghi: Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815; Cass. 11 giugno 2009, n. 13599);

2.3. che il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, ma per altro verso, in quanto difetta del momento di sintesi o di riepilogo previsto dal capoverso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., invece necessario (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680): esso deve indicare in modo sintetico, evidente e soprattutto autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure; mentre invece, nella fattispecie, tale separato momento di sintesi o di riepilogo manca del tutto.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-09-2011, n. 7507 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

1. Il Comune di Rocca Priora ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della società B. s.r.l. per le obbligazioni assunte nei confronti dello stesso con l’atto d’obbligo registrato a Roma l’11.4.1989, relativo alla C.E. n. 25 del 30.11.1989 e per ottenere sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. tenendo conto del mancato consenso della società resistente riguardo il trasferimento gratuito al Comune della porzione di terreno interessato sito nel Comune, riportato al Foglio 8, part.lla 996 di mq 2661 con ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma.

Nella specie, la società con il predetto atto d’obbligo si è impegnata nei confronti del Comune per la cessione di una porzione del terreno adiacente alla futura costruzione assentita al fine di destinare detta area alla realizzazione di servizi di interesse generale e di verde pubblico attrezzato. Detto atto è stato regolarmente trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 29.3.1989 e successivamente in data 30 novembre 1989 il Comune ha rilasciato la concessione edilizia in questione, con espresso obbligo a carico del concessionario, prima del rilascio del certificato di abitabilità, di effettuare il frazionamento e la cessione al Comune delle aree previste nell’atto d’obbligo assunto con il Comune. Riferisce il Comune ricorrente che il certificato di abitabilità non sarebbe stato ancora rilasciato per inadempienza della concessionaria rispetto agli obblighi assunti e che l’ultimazione delle costruzioni sarebbe avvenuta nel 1993. Pertanto, il Comune ha sollecitato più volte alla società il trasferimento del lotto di terreno relativo all’atto d’obbligo, mentre la società ha replicato che la clausola obbligatoria contenuta nell’atto d’obbligo di richiesta del trasferimento a titolo gratuito dell’area non sarebbe stata esercitata dal Comune nel periodo massimo di validità della concessione edilizia, con la conseguenza che il Comune sarebbe considerato rinunciatario.

Il Comune con racc.ta del 20.9.1996 ha riscontrato le osservazioni, ritenendole irrilevanti in considerazione anche del mancato rilascio del certificato di abitabilità, riferendo altresì che nel 1995 era stata presentata istanza di sanatoria riguardo le opere, il cui procedimento non sarebbe ancora concluso.

La società opponendosi all’adempimento dei predetti obblighi ha adito il Tribunale ordinario di Frascati, che con sentenza n. 24 del 2002 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Il Comune ha insistito con ulteriori inviti e diffide a richiedere alla società l’adempimento degli obblighi assunti, senza ottenere alcun risconto e si è rivolto a questo Tribunale chiedendo l’accertamento del diritto del Comune di Rocca Priora e, per l’effetto, di disporre ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. il trasferimento gratuito in proprietà del terreno con ordine di trascrizione al Conservatore ed esonero da ogni responsabilità.

Si è costituito in giudizio il sig. F.M.Marucci con domanda adesiva nei confronti del Comune e sono intervenuti volontariamente gli altri controinteressati sopraindicati in epigrafe, aderendo alla domanda proposta dal Comune nei confronti della società B. srl.., con ulteriore memoria conclusionale volta a confermare la richiesta di accertamento dell’obbligo della società e condanna della medesima all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 del cod. civ. del predetto obbligo.

Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. Nel merito, la questione controversa necessita innanzitutto di una ricostruzione da parte del Collegio sia sul piano fattuale che giuridico, alla luce della documentazione in atti, non contestata da parte avversa.

1.1. In sintesi, la vicenda risulta essere la seguente:

– la società B. Srl in data 3.8.1985 ha chiesto al Comune di Rocca Priora di ottenere la concessione edilizia per la costruzione di due villini trifamiliari di civile abitazione da realizzare sul terreno in proprietà sito nel Comune medesimo, censito al Catasto Terreni al Foglio 8, mappale 345, con destinazione di PRG zona E espansione, comprensorio C1;

– con atto d’obbligo, in data 22.3.1989, rep. n. 41230, Racc.ta n. 9679, notaio Maymone, la società si è obbligata, ai fini del rilascio della Concessione edilizia, nei confronti del Comune a "1) Cedere gratuitamente la metà del lotto di cui al Foglio 8 Particella 345…..affinchè il Comune possa realizzarvi i servizi previsti dal PRG. Il trasferimento dell’area avverrà nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Comune ed a semplice richiesta dello stesso, comunque nel periodo massimo di validità della concessione edilizia, trascorso il quale il Comune viene considerato rinunciatario; 2) Realizzare le opere di urbanizzazione primaria….3) Versare la quota relativa alle sole opere di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione nei termini e con le modalità stabilite dal Comune; 4) Vincolare permanentemente ed irrevocabilmente l’area di pertinenza delle costruzioni a servizio delle stesse come risulta dalla planimetria…..7) A garanzia dell’esatto adempimento di cui al punto 1) la Società convenuta autorizza sin d’ora il Comune ad eseguire la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed in maniera unilaterale della cessione gratuita dell’area al Comune per la realizzazione dei servizi di PRG così come indicato nell’allegata planimetria". Tale atto d’obbligo sottoscritto dalla società è stato trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma 2 il 29.3.1989;

– in seguito a ciò, in data 30.11.1989, il Sindaco del Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 25, subordinandola a speciali condizioni, tra le quali, quella secondo cui "Il concessionario è tenuto prima del rilascio del certificato di abitabilità a frazionare e a cedere al Comune le aree previste nell’atto d’obbligo assunto con il Comune come meglio specificate nella planimetria allegata". La società B. Srl ha apposto la firma in calce a tale atto nella parte relativa alla seguente dichiarazione "Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata";

– il Comune con nota in data 4 giugno 1996, prot. n. 6442 ha richiesto formalmente alla società "il trasferimento alla sua titolarità ed al suo possesso dell’area di cui sopra indicata nella planimetria allegata all’atto d’obbligo e meglio precisata con il frazionamento catastale Tipo N 4539G2".

– il difensore della società, su incarico del rappresentante legale della stessa, ha dichiarato con nota pervenuta al Comune in data 30 luglio 1996, n. 8045, che "i lavori di costruzione assentiti con la concessione n.25/89 sono terminati nell’Aprile 1993, come da comunicazione protocollata il 23.4.1995 al n. 4367", deducendo la mancanza dell’obbligo del trasferimento gratuito dell’area al Comune, prescritto nell’atto d’obbligo, in quanto la facoltà "da parte della P.A……era prevista nel periodo massimo di validità della concessione edilizia, trascorso il quale il Comune viene considerato rinunciatario";

– il Comune con nota in data 26.9.1996, prot. n. 8945 ha ritenuto non rilevanti le ragioni esposte dalla società con la predetta nota alla luce dei presupposti indicati negli strumenti urbanistici, sulla base dei quali è stata rilasciata la Concessione edilizia, precisando che per i due villini realizzati "deve essere ancora rilasciato il certificato di abitabilità e pertanto l’iter della pratica amministrativa relativo alla concessione non si è ancora concluso"; inoltre, l’Amministrazione ha comunicato che "in data 31/03/1995 con prot.3833pratica di sanatoria N°713/95, per i due villini…è stata presentata istanza di sanatoria……deve essere completata tutta la documentazione richiesta da questo Comune con nota prot. n. 6293 del 30/05/1996, ai fini del rilascio della Concessione edilizia in sanatoria; ravvisandovi in ciò la mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo alla concessione rilasciata ed alla sua durata";

– con Deliberazione della Giunta comunale n. 221 in data 16 settembre 1999, premesso tra l’altro che "allo stato attuale il Comune non ha mai rilasciato alcun certificato di abitabilità e agibilità, nella considerazione anche dell’abusivismo effettuato dalla società su detti immobili, quand’anche oggetto di sanatoria; Che tale status ha di per se stesso prolungato i termini di cui alla citata concessione edilizia; Che, pertanto, rimangono valide le obbligazioni a carico della Società obbligata", ha conferito incarico a professionista per la difesa in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Frascati, giudizio di seguito attivato con atto di citazione notificato in data 2.6.2000 e concluso con la sentenza n. 24 del 2002, con cui il giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

– con atto di diffida notificato al Comune in data 10.11.2005, i proprietari dei villini edificati, in mancanza dell’adempimento del definitivo passaggio di proprietà dell’area a favore del Comune, ha intimato sia il Comune che la società di adempiere alla convenzione urbanistica;

– con racc.te in data 20.7.2005 e in data 15.9.2005, restituite al mittente per compiuta giacenza, il Comune ha diffidato la società a prendere contatti per definire il passaggio di proprietà dell’area in questione;

– il Comune con atto di diffida notificato in data 7.2.2006 ha invitato la società "ad adempiere alle proprie obbligazioni comparendo dinanzi al notaio rogante dott.Alfredo Maria Becchetti presso il suo studio…il giorno 27 febbraio 2006 ore 12.00";

– con nota in data 23 febbraio 2006, la società ha comunicato che "non risulta…..di essere in alcun modo inadempiente ad obbligazioni assunte verso il Comune di Rocca Priora, tutt’ora esistenti……l’obbligo assunto dalla B. Srl di cedere a titolo gratuito metà del lotto distinto in Catasto al Foglio 8 part.345 è venuto meno, a seguito della rinuncia di Questa Amministrazione ad esigerne l’adempimento, maturatasi per inattività protrattasi oltre "il termine di validità della rilasciata concessione edilizià ";

– con atto in data 27 febbraio 2006, il notaio A.M.Becchetti ha dichiarato che al predetto invito ad adempiere intimato alla società non si è presentato nessun rappresentante della stessa, "mentre erano regolarmente presenti i rappresentanti del Comune".

2. Il Comune, infine, adiva questo Tribunale, con ricorso notificato in data 22 aprile 2006 contro la società B. Srl chiedendo l’accertamento del pieno diritto del Comune e, per l’effetto, di disporre ai sensi dell’art.2932 cod.civ. il trasferimento in proprietà del terreno in questione con ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari ed esonero da ogni responsabilità.

2.1. Con atto di costituzione in giudizio e domanda riconvenzionale condizionata depositata in data 2 agosto 2006, è intervenuto il sig.F.M.Marucci chiedendo l’accoglimento del ricorso del Comune, previo accertamento dell’obbligo della società B. Srl di cessione a titolo gratuito dell’area e conseguente condanna ex art.2932 del cod.civ.; con analogo atto, notificato alla società in data 3.10.2007, sono intervenuti in giudizio altri controinteressati, meglio indicati in epigrafe, i quali, aderendo alla domanda proposta dal Comune nei confronti della società B. srl, hanno confermato la richiesta di accertamento dell’obbligo della società e condanna della medesima all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 del cod. civ. della predetta cessione gratuita di area, ribadendo la richiesta con memoria conclusionale.

2.2. Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A, alla luce del disposto dell’art.133, lett.f) del c.p.a – riguardante le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle P.A. in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, intendendosi tale espressione in senso ampio con riferimento anche alle convenzioni urbanistiche che definiscono detto uso – nonché dell’art. 133, lett.a, n. 2) del c.p.a. (che ribadisce quanto previsto dall’art.11, comma 5, della Legge n. 241 del 1990 e succ. mod.), applicabile alle convenzioni anteriori all’entrata in vigore del c.p.a. – secondo cui le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute al G.A..

Ciò trova conferma anche nell’orientamento della giurisprudenza che ha configurato controversie similari quali ipotesi rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. (cfr. Cass. civile, SS.UU., 20 aprile 2007, n. 9360; idem,18 febbraio 2009, n. 3823; T.A.R Campania Salerno, sez. II, 14 luglio 2009, n. 4020; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 16 settembre 2009, n. 1446; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1° febbraio 2010, n. 1275; Tar Piemonte, sez. I, 21 maggio 2010, n.2426).

Pertanto, rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A la domanda con cui il Comune agisce per ottenere l’esecuzione dell’obbligo assunto dalla parte concessionaria, di cedere a titolo gratuito le aree per opere di urbanizzazione o servizi di interesse generale e di verde pubblico e, in particolare, la domanda volta a far accertare e dichiarare il diritto del Comune stesso di ottenere con sentenza ex art. 2932 cod. civ., il loro trasferimento, previo accertamento del diritto del Comune ad acquisire in proprietà le predette aree dall’attuale proprietario (cfr. Tar Lazio, Latina, sez. I, 19 luglio 2010, n.1169; Tar Cagliari, sez. II, 21 agosto 2009, n. 1464; Tar Liguria,sez. I, 1° agosto 2007, n. 1425).

Risulta, quindi, ammissibile nella specie tale tipo di azione volta ad ottenere una sentenza ex art. 2932 del cod. civ., trattandosi di rimedio esperibile anche per il suddetto tipo di obbligo (indipendentemente dalla circostanza che la sua fonte sia legale o convenzionale), dovendo, comunque, l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizioni soggettive paritetiche, incluse quelle degli enti pubblici.

3. Dopo la pregressa ricostruzione della vicenda e la risultanza incontestata dei fatti indicati negli atti depositati, risulta accertata la rispondenza al vero, in fatto e in diritto,di quanto allegato dal Comune ricorrente e dagli altri soggetti intervenuti in giudizio circa la sussistenza di un titolo idoneo al conseguimento della pretesa: 1) da un lato, l’atto d’obbligo, sottoscritto dalla società e trascritto, con cui la stessa si è impegnata alla cessione gratuita dell’area al Comune con effetti immediati e garantiti dal momento della trascrizione avvenuta in data 29.3.1985 (n.7 atto d’obbligo), quale onere reale opponibile a futuri aventi causa (prevedendo, a carico del Comune, in via unilaterale e senza adesione dello stesso, modalità di esecuzione e termini del trasferimento gratuito, da attuarsi su richiesta del Comune medesimo nel periodo massimo di validità della concessione edilizia);

2) dall’altro, la concessione edilizia n.25 in data 30.11.1989, subordinata alle specifiche condizioni sottoscritte dal concessionario, il quale è tenuto – prima del rilascio da parte del Comune del certificato di abitabilità e agibilità – al frazionamento e alla cessione al Comune delle aree previste nell’atto d’obbligo assunto (in disparte, la considerazione che non vi è decadenza della concessione edilizia, come asserito invece nelle note in data 26.7.1996 e 23.2.2006 dalla società intimata, necessitando dell’intermediazione di un formale atto di carattere dichiarativo di decadenza che ne accerti i presupposti di fatto e di diritto e ne renda operanti gli effetti, in contraddittorio con il privato, atto che nella specie è mancato in considerazione anche della circostanza sopravvenuta della richiesta sanatoria di abusi edilizi la cui determinazione prolunga il tempo massimo stabilito per la verifica sull’ultimazione dei lavori e la durata stessa della concessione edilizia – cfr. Tar Sardegna, sez. II, 29 dicembre 2009, n. 2602; Tar Puglia, Lecce, sez.III, 13 aprile 2010, n. 920; Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n.12677).

3.1. Orbene, risulta che il concessionario ha apposto la sua firma in calce all’atto di concessione edilizia, sottoscrivendo così la dichiarazione ivi collocata "di accettare la presente concessione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata".

Ne consegue che la volontà espressa dal Comune riguardo le modalità del trasferimento delle aree sono state accettate dal concessionario nello stesso atto di concessione edilizia, con l’apposizione della firma, e quindi da ritenere vincolanti per entrambe le parti, a differenza della modalità di trasferimento delle aree disposta in capo al Comune con la clausola predeterminata unilateralmente dalla società nell’atto d’obbligo, riguardo la quale il Comune non ha espresso alcuna volontà di adesione, mancando, pertanto, in tal caso il carattere sinallagmatico di una regolamentazione negoziale tra le parti.

D’altra parte nella concessione edilizia n. 25/1989 è richiamato nelle premesse l’atto d’obbligo in questione "con il quale la società assumeva gli obblighi richiesti", limitatamente quindi agli obblighi assunti unilateralmente dalla società, senza alcun riferimento alle modalità di esecuzione ivi apposte nei riguardi del Comune, clausola da ritenersi inefficace, in mancanza di una volontà adesiva da parte della stessa Amministrazione.

Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso è fondato e va accolto nel senso richiesto da parte ricorrente e, per l’effetto, si dispone, ai sensi dell’art.2932 cod. civ. il trasferimento al patrimonio del Comune di Rocca Priora della proprietà delle aree – come indicate nella planimetria allegata al richiamato atto d’obbligo in data 22 marzo 1989 – e va ordinato alla società intimata di consegnare, senza alcun ulteriore indugio, il possesso delle predette aree al Comune ricorrente, previo frazionamento in caso non sia stato ancora eseguito.

Deve ordinarsi altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Le peculiarità della vicenda sottoposta all’esame del Collegio inducono a ritenere conforme a sostanziali criteri di equità la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:

– dispone, ai sensi dell’art.2932 cod. civ. il trasferimento al patrimonio del Comune di Rocca Priora della proprietà delle aree – meglio individuate in motivazione – e ordina alla società intimata di consegnare il possesso delle predette aree al Comune ricorrente, senza alcun ulteriore indugio, nei sensi di cui in motivazione;

– ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma II competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2436 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il ricorrente, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore della provincia di Milano in data 29 luglio 2011, notificato in pari data, avente ad oggetto l’ordine di rimpatrio del ricorrente con foglio di via obbligatorio al comune di abituale dimora (ovvero ROZZANO) e l’inibizione dal far ritorno in Milano, senza preventiva autorizzazione, per anni due.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente con memoria di mero stile.

3. Il Collegio ritiene il provvedimento illegittimo per i seguenti motivi.

3.1. I casi previsti dall’art. 1 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, nel testo modificato dalla l. 3 agosto 1988 n. 327, per l’adozione del provvedimento di rimpatrio coattivo con foglio di via obbligatorio, sono tassativi. In particolare, tali misure si dirigono contro: " 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica". E’ inoltre necessario, ai fini dell’emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via, che dette persone "siano pericolose per la sicurezza pubblica" (cfr. art. 2 della legge 1423/56).

La legge impone all’amministrazione l’obbligo della motivazione sia sull’appartenenza del destinatario dell’ordine ad una delle categorie di cui all’art. 1 n. 3, l. n. 1423 del 1956, sia sulla pericolosità sociale del soggetto. Il principio di legalità assolutamente esclude che l’ordine dell’Autorità possa incidere sulle libertà personali in assenza dei presupposti normativi e al fine di espungere dal territorio talune manifestazioni di irregolarità sociale e malcostume.

3.2. L’orientamento della costante giurisprudenza amministrativa precisa che il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dalla L. 1423 del 1956, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti, fermo restando che tali comportamenti non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi (da ultimo CdS, IV, 909/07). Diversamente, si snaturerebbe la stessa essenza delle misure di prevenzione la cui finalità non è quella di emarginare, allontanare o recuperare categorie socialmente indesiderate, ma di prevenire la commissione di reati socialmente pericolosi. E, del resto, che tale sia la tendenza del moderno sistema preventivo è dimostrato dall’espunzione dalle categorie dei soggetti nei cui confronti possono essere applicate le misure di prevenzione dei vagabondi e degli oziosi validi al lavoro, in quanto trattasi di persone socialmente emarginate (o, forse, considerate dai più fastidiose) ma non necessariamente pericolose.

3.3. Occorre anche ricordare che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sulla materia delle misure di prevenzione stabilendo importanti principi volti a conciliare l’esigenza di scongiurare la commissione di futuri reati con i principi di legalità e riserva di legge stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona. In particolare la Corte ha ammesso che nella descrizione delle fattispecie di prevenzione il legislatore possa procedere con criteri diversi da quelli normalmente utilizzati nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene (Corte Cost. 23/1964). L’osservanza del principio di legalità, infatti, richiede pur sempre che l’applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in fattispecie di pericolosità, previste e descritte dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell’accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata (Corte Cost. 177/80). Alla stregua di tali assunti la Consulta ha sancito l’incostituzionalità della L. 1423 del 1956 nella parte in cui individuava talune categorie di soggetti passibili di essere sottoposti a misure di prevenzione attraverso concetti non sufficientemente determinati come quello della "proclività a delinquere", in quanto, in tali ipotesi, il difetto di tassatività della previsione, rimetteva di fatto alla incontrollabile discrezionalità dell’interprete (fosse esso il giudice o la p.a.) la individuazione nel caso concreto dell’indice di pericolosità (Corte Cost. 177/80). Il suddetto orientamento della Corte Costituzionale è stato alla base della riforma della L. 1423 del 1956 ad opera della L. 327 del 1988 che ha ridotto da cinque a tre le categorie dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione ancorandone l’individuazione in base al riferimento alla abituale commissione di attività costituenti illecito penale (e quindi sufficientemente tipizzate).

4. Nel caso che ci occupa, l’amministrazione non ha assolto l’onere dell’indicazione sia degli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio sull’appartenenza ad una delle suddette categorie, sia delle ulteriori circostanze inerenti l’attuale pericolosità sociale, non potendosi postulare una coincidenza automatica tra quell’appartenenza, che denota una pericolosità potenziale, e la concreta e attuale pericolosità del soggetto.

4.1. Il provvedimento impugnato, infatti, ritiene di poter dedurre la certezza che il ricorrente frequenti il territorio di Milano al solo scopo di commettere reati sulla base delle uniche seguenti considerazioni: – l’essere egli indagato per associazione per delinquere in concorso, sostituzione di persona in concorso, truffa aggrava in concorso; – l’essere stato "controllato", in data 28 luglio 2011, alle ore 8.20, all’interno di un bar in via MEDA, in compagnia di altre persone pregiudicate, in un meglio precisato "atteggiamento sospetto" e senza giustificare la propria presenza nel bar; – l’essere egli non residente in Milano dove non ha parenti né occupazione lavorativa.

4.2. Con tutta evidenza, la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, non solo non contiene alcun elemento specifico ed individualizzato al fine di desumere l’appartenenza del ricorrente alle categorie delle persone abitualmente dedite a traffici illeciti o che traggono i propri mezzi di sostentamento da attività delittuose. Il ricorrente non ha precedenti penali e l’essere egli indagato per i reati sopra citati non costituisce, nella sua isolatezza, un sostrato fattuale sufficiente a fondare una presunzione di attività delittuosa abituale; il fatto, poi, di trovarsi alle 8,20 del mattino in un bar di MILANO, città a pochi chilometri dal paese di residenza (ROZZANO), riveste evidentemente una debolissima portata indiziaria; l’"atteggiamo sospetto" citato nel provvedimento (dovuto alla presenza di alcuni pregiudicati) non viene in alcun modo circostanziato. Neppure il provvedimento enuncia ulteriori elementi idonei, sia pure attraverso un ragionamento di tipo presuntivo e sintomatico, che possano far presumere la (avvenuta o prossima) commissione di reati nel territorio di MILANO.

Il giudizio prognostico che legittima la comminazione dell’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, si ripete, deve essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili direttamente all’interessato dai quali si possa indurre la commissione di reati atti a mettere in pericolo la sicurezza pubblica; comportamenti che, nel caso che ci occupa, non sono indicati.

5. Portata irrimediabilmente viziante deve, da ultimo, riconoscersi anche alla mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento. La Sezione ha più volte sottolineato come l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non integra un provvedimento di per sé sottratto alla garanzia partecipativa della comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione può essere omessa solo quando (secondo quanto previsto dall’art. 7, l. n. 241 del 1990) sussistano particolari esigenze di celerità che impongono l’immediata adozione del provvedimento al fine di consentire il soddisfacimento dell’interesse pubblico affidato alle cure dell’Amministrazione, che nel contesto del provvedimento deve evidenziare siffatte circostanze, mediante un’adeguata motivazione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09 febbraio 2010 n. 321). Nel caso di specie, il provvedimento non riferisce, neppure sinteticamente, circa la sussistenza di specifiche esigenze di celerità.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe;

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA, CPA e rimborso C.U. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.