T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 193 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il giudizio negativo svolto nei confronti della ricorrente all’esame di maturità per dirigenti di comunità 2001/2002 presso l’istituto tecnico per le attività sociali di Sora pubblicato nella bacheca dell’istituto in data 10 luglio 2002. Con ordinanza collegiale R.O. 778/2002 veniva accolta la domanda cautelare di sospensiva con obbligo della commissione esaminatrice di assegnare ex novo alla candidata i predetti punteggi in conformità alla griglia di valutazione fissata dalla commissione stessa. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare occorre dichiarare la improcedibilità del ricorso in quanto risulta depositata agli atti di causa una nota dell’istituto tecnico per le attività sociali statale con cui si comunica che in data 21 ottobre 2002 le commissioni per l’esame di Stato per l’anno scolastico 2001/2002, in esecuzione di quanto disposto con l’adottata ordinanza cautelare, ha riassegnato alla candidata il medesimo punteggio attribuitole in sede di esame di Stato, pari a 18 punti confermando la inidoneità della candidata all’esame di maturità. L’atto in questione non risulta essere stato impugnato, essendo, pertanto, divenuto definitivo. Nulla sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9365

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25.9.2008 in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Nola del 29.1.2008, ritenuta non rilevante la recidiva per il calcolo della pena, considerato il fatto sub 1) di lieve entità, determinava la pena nei confronti di D.G. in anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.

La Corte rilevava che a carico del prevenuto, chiamato a rispondere della violazione della disciplina in materia di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, si rinvenivano le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e dai soggetti che avevano acquistato da D. la sostanza stupefacente. La Corte considerava inoltre che il prevenuto era stato trovato nella disponibilità di una somma di denaro corrispondente al prezzo della dose appena ceduta e che aveva esercitato violenza nei confronti dei poliziotti al fin di darsi alla fuga.

La Corte di Appello riteneva sussistente l’ipotesi di lieve entità del fatto e non applicava la recidiva.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione D., deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, dato atto del fatto che la Corte territoriale ha accolto le richieste difensive in tema di quantificazione della pena, afferma che sussista contraddizione tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza. Lamenta, infine, la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata;

la parte, infatti, ha impiegato mere formule di stile, del tutto disancorate dal contesto motivazionale della sentenza impugnata.

Invero, il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 5, 21 aprile 1999, Macis, Rv 213812; Cass. Sez. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, Rv 197180; Cass. Sez. 4, 1 aprile 2004, Distante, Rv 228586).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-06-2011, n. 12974 Maternità e relative provvidenze

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/10/06 – 5/2/07 la Corte d’Appello di Catanzaro accolse l’appello proposto il 24/9/03 da L.I. avverso la sentenza del 24/9/02 del giudice del lavoro del Tribunale di Rossano, che le aveva rigettato la domanda finalizzata al conseguimento dell’indennità di maternità per astensione facoltativa inerente il parto del (OMISSIS) sulla base della accertata mancanza di prova dell’avvenuto parto, dopo aver rilevato che la produzione in secondo grado del certificato di assistenza al parto e l’esistenza in atti della documentazione riguardante l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo in questione costituiva valida prova, in assenza di elementi contrari alla tesi della ricorrente, dell’esistenza del rapporto lavorativo agricolo di tipo subordinato atto a giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.

Conseguentemente la Corte d’appello condannò l’Inps a corrisponderle l’indennità di maternità per astensione facoltativa in relazione al parto del (OMISSIS), oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, che affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura. Resiste con controricorso la L..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di censura l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 dolendosi del fatto che il giudice d’appello aveva ammesso la produzione in quel grado di giudizio del certificato di assistenza al parto sulla base del convincimento che si trattava di prova precostituita indispensabile ai fine della decisione ed evidenziando, in contrario avviso, la tardività di siffatta produzione, tanto da richiamare, al riguardo, la sentenza delle Sezioni unite n. 8202 del 20/4/2005 e quelle successive conformi.

A conforto della dedotta tardività della suddetta produzione documentale l’Inps sostiene, inoltre, che il certificato in esame non era stato nemmeno indicato nel ricorso di primo grado e che in appello la ricorrente non aveva affatto giustificato il ritardo nella produzione dello stesso documento.

Da parte sua la controricorrente resiste sostenendo che per lo stesso evento (parto del (OMISSIS)) si era già vista riconoscere dal medesimo Tribunale di Rossano l’indennità di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro e che nella domanda amministrativa per l’astensione facoltativa post-partum, prodotta in originale in primo grado nel corso del quale l’Inps era rimasto contumace, aveva indicato l’esistenza in vita del figlio; inoltre, tali documenti erano in possesso dell’ente previdenziale, avendo lo stesso già provveduto ad erogarle l’indennità riferita allo stesso evento del parto del (OMISSIS). Il ricorso è infondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 12856 del 26/5/2010) che "nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di rigetto della domanda volta al riconoscimento del diritto alla maggiorazione della pensione ai sensi della L. n. 140 del 1985, art. 6 per difetto di prova in ordine alla qualità di "combattente" del coniuge defunto dell’istante, ha affermato l’ammissibilità, in grado di appello, della produzione del documento attestante la partecipazione del predetto coniuge ad operazioni di guerra, in quanto meramente integrativa di un fatto già allegato, discusso e documentato in primo grado, quale la prestazione del servizio militare per l’esercito italiano durante il periodo bellico)".

Questa stessa Corte aveva espresso già precedentemente un simile principio (Cass. sez. lav. n. 2577 del 2/2/2009) nell’affermare che "nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, trovando, però, siffatto rigoroso sistema di preclusioni, un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in controversia per il riconoscimento del diritto alla rendita professionale, aveva dichiarato inammissibile la produzione documentale dell’appellato volta a contestare il minor grado di inabilità accertato in sede di c.t.u., in quanto i documenti erano stati prodotti soltanto in appello e dopo la chiusura delle operazioni peritali e, quindi, ad istruttoria conclusa, sicchè la maturata decadenza nella produzione documentale non avrebbe potuto essere superata neppure con l’evocazione del disposto di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone al giudice di valutare l’aggravamento della malattia verificatosi anche nel corso del giudizio)".

Tali pronunzie non contraddicono affatto i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte in materia di tempestività delle allegazioni e produzioni probatorie nel rito del lavoro atta ad evitare le preclusioni e le decadenze processuali (Cass. sez. un. n. 8202 del 20/4/2005), così come richiamati dall’odierno ricorrente, ed anzi si inseriscono perfettamente nel suo alveo, posto che nella stessa massima delle sezioni unite è chiaramente spiegato che "Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddicono delle parti stesse".

In definitiva, l’ammissione nel giudizio d’appello della produzione del certificato di assistenza al parto della L. non contrasta affatto coi menzionati principi in materia di ricerca della verità materiale, tanto più che la ricorrente aveva precisato di aver prodotto in primo grado la domanda inerente l’astensione facoltativa post-partum presentata alla sede Inps di Rossano in data 21/10/96, nella quale erano specificati i periodi di assenza dal lavoro e la dichiarazione di esistenza in vita del bambino, fornendo, in tal modo, un principio di prova atto a giustificarne l’integrazione col suddetto documento acquisito dalla Corte territoriale.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’Inps e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1000,00 per onorario, di Euro 10,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 07-04-2011, n. 526 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti espongono che – nelle pertinenze della casa di civile abitazione di loro proprietà in Costa Volpino – esisteva da tempo un gazebo sovrastante un’area di circa 40 mq., occupata da ghiaietto e destinata a parcheggio; successivamente, essi hanno sostituito il gazebo, utilizzando peraltro profilati di alluminio simili ai precedenti, hanno posato mattonelle sul ghiaietto e un piccolo barbecue sul pavimento.

Con Ordinanza 2.4.1997, il Sindaco di Costa Volpino ingiungeva la demolizione delle suddette opere, qualificandole come soggette al regime concessorio: tale provvedimento veniva impugnato dai ricorrenti con ricorso n. 807/1997, poi accolto dalla Sez. I di questo TAR per l’assorbente profilo di incompetenza dell’Organo emanante (sentenza 4.6.2009, n. 1164).

I ricorrenti presentavano, altresì, istanza di sanatoria, denegata con provvedimento del Responsabile comunale Edilizia privata 29.5.1997, n. 7561, avverso il quale vengono dedotte, mediante il presente ricorso, le censure di violazione degli artt. 13 legge n. 47/1985 e 3.4.43 Regolamento locale igiene tipo, nonché di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, nel duplice assunto che:

A) il barbecue costituisce opera irrilevante sotto il profilo edilizio e la norma igienico/sanitaria invocata dal Comune non è applicabile alla fattispecie, in quanto disciplina altezze e ubicazioni di comignoli e canne fumarie;

B) per quanto concerne gazebo e posa di pavimentazione sul ghiaietto preesistente, il tecnico dei ricorrenti ha prodotto, a corredo dell’istanza di sanatoria, documentazione fotografica che ne dimostra la preesistenza; in ogni caso, le opere de quibus sarebbero ugualmente sanabili anche se realizzate ex novo e ciò sia alla stregua della normativa (art. 9 legge 122/1989) che impone, nelle nuove costruzioni, di garantire spazi destinati al ricovero di autovetture nella misura di almeno 1 mq/10 mc.; sia per la considerazione che esse sarebbero ascrivibili al genus dell’autorizzazione edilizia.

2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

3. Già inserita nel ruolo di smistamento dell’Udienza pubblica del 14 luglio 2009, la causa è stata definitivamente chiamata per la decisione di merito all’odierna udienza pubblica, in vista della quale i ricorrenti hanno dimesso memoria conclusiva, in cui ribadiscono le argomentazioni già svolte.

4.1. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare la fondatezza delle censure dispiegate in ricorso.

4.2. Invero:

a) per quanto concerne il barbecue, è esatto il rilievo che la sua installazione e utilizzo rientrino nell’ambito di applicazione della regolamentazione locale sanitaria e non già della normativa edilizia (che esso "possa essere soggetto alla sola regolamentazione locale d’igiene" è – ad esempio – affermato nella relazione ASL 21 Piemonte, adesivamente richiamata nella recente sentenza TAR Torino, sez. II, 7 luglio 2010, n. 3000);

b) per quanto riguarda il gazebo, altra recente pronuncia del medesimo TAR Piemonte (sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158) ha ulteriormente chiarito come una struttura simile a quella di cui qui si controverte (gazebo costituito da quattro colonne con sovrastante copertura) non configura un volume edilizio, essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia.

Allo stesso modo, anche il giudice civile (Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004) ha ritenuto che un pergolato/gazebo possa senza dubbio essere definito come arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da richiedere una concessione edilizia;

c) inoltre, dalla documentazione versata in causa la preesistenza della struttura risulta sufficientemente comprovata;

d) conclusivamente, risulta illegittimo il diniego di autorizzazione in sanatoria per gazebo e barbecue, opposto con il provvedimento qui impugnato.

4.3. Il quale va – conseguentemente e in accoglimento del ricorso – annullato.

Le spese seguono la soccombenza e – avuto riguardo tanto all’oggetto del contendere, quanto all’epoca di proposizione della controversia – possono essere equitativamente liquidate in Euro 2.000, oltre agli accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfetario).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.

Condanna il Comune di Costa Volpino a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in netti Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre agli accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfetario spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.