T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-04-2011, n. 3654 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La dott. G.C. impugna il provvedimento con il quale è stata esclusa da concorso per l’assunzione, nei ruoli del Comune di Roma, di settantanove coordinatori educativi della scuola d’infanzia, riservato a coloro che sono ascritti da almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore, rispetto a quella del posto a concorso, del profilo socio organizzativo e formativo. L’esclusione è motivata per mancato possesso del requisito di ammissione.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

La ricorrente ha presentato memoria conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il concorso de quo era stato indetto con delibera 26.9.1997 n. 3971 della Giunta Comunale di Roma; il bando era stato reso pubblico il 15.2.1998 e prevedeva (art. 2) il prerequisito di un’anzianità di tre anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso profilo professionale del posto richiesto (coordinatore educativo nella scuola d’infanzia, VII qualifica).

La sig.ra C. era stata esclusa una prima volta con determinazione dirigenziale del 30.6.1998, perché era stato ritenuto dall’Amministrazione che la medesima, pur essendo ascritta alla VI qualifica funzionale, appartiene a un profilo professionale diverso da quello socio organizzativo e formativo. Con ricorso rubricato al n. 13333/1998 R.G. di questo Tribunale la sig.ra C. aveva impugnato la determina di esclusione e con ordinanza 3.12.1998 n. 3264 di questa Sezione, assunta in sede cautelare, era stata ammessa alle prove concorsuali con riserva di definitiva determinazione nel merito.

Con delibera G.C. 6.7.1999 n. 1398 il bando del concorso è stato riformato, con riduzione del numero dei posti (da 150 a 79), riconoscimento della validità delle domande già presentate e modifica del prerequisito, richiedendosi il possesso della qualifica inferiore, rispetto a quella del posto a concorso, del profilo socio organizzativo formativo "da almeno tre anni". Con determinazione dirigenziale del 24.7.2001 è stata approvata la graduatoria della selezione, nella quale la sig.ra C., che aveva superato le prove, è stata inserita con riserva. La riserva è stata sciolta dalla D.D. 26.2.2003 n. 462, in questa sede impugnata, che conferma l’esclusione della sig.ra C. dal concorso, per mancanza del requisito richiesto.

Medio tempore il ricorso presentato avverso la prima esclusione è stato accolto con la sentenza 18.4.2002 n. 3338 di questa Sezione. La pronuncia ha ritenuto irrilevante la modifica del bando, avvenuta nel 1999, ai fini del giudizio di legittimità in ordine alla D.D. di esclusione del 1998, la cui validità poteva essere valutata solo alla stregua delle disposizioni vigenti al momento della sua adozione, in ossequio al principio tempus regit actum. Il Giudice Amministrativo ha peraltro riconosciuto l’esistenza di un’aspettativa tutelabile dei partecipanti alla selezione, giacché il concorso bandito nel 1998 non è stato annullato dalla modifica del 1999, ma soltanto riformato in corso di procedura, mutando solo il numero dei posti a selezione – ridotti da 150 a 79 – e l’esigenza temporale del prerequisito, richiesto ora con anzianità continuativa "da almeno tre anni" (mentre in precedenza il triennio andava computato in assoluto, senza alcun riferimento al momento cronologico dell’indizione della procedura concorsuale). Nella sentenza n. 3338/2002 questa Sezione aveva affermato che l’Amministrazione "dovrà ponderare l’interesse pubblico alla tardiva applicazione della normativa concorsuale sopraggiunta, in rapporto all’interesse della attuale ricorrente all’emanazione degli atti, conseguenziali al superamento del concorso".

La pronuncia ha acquistato valore di res iudicata e s’impone, di conseguenza, all’Autorità amministrativa nelle sue statuizioni. Orbene, la predetta ponderazione d’interessi non è avvenuta in fattispecie, giacché la nuova esclusione è stata deliberata tout court senza considerare l’interesse alla conferma definitiva dell’ammissione, disposta con riserva dal Giudice alla stregua del riconoscimento della piena validità della domanda di partecipazione alla procedura, e senza indicare alcun interesse pubblico all’applicazione della riformata normativa del concorso, da valutare in rapporto al predetto interesse dei partecipanti. Prende, quindi, evidenza quel contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa che assume il cambio delle regole a procedimento avviato, senza che siano esposte le preminenti ragioni di valenza collettiva che giustifichino la pretermissione degli interessi particolari coinvolti nel procedimento stesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto concerne la richiesta di annullamento dell’atto che esclude la ricorrente dal concorso de quo.

All’annullamento dell’atto consegue il dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi definitivamente in ordine all’inclusione nella graduatoria concorsuale della sig.ra C., la quale ha superato le prove di selezione (dopo esservi stata ammessa su provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo), alla stregua di quanto statuito nella sentenza n. 3338/2002 di questa Sezione, resa tra le stesse parti e passata in giudicato. Qualora l’Amministrazione addivenga a un esito favorevole all’interesse della ricorrente di essere nominata vincitrice del concorso, occorrerà procedere a ricostruzione giuridico economica della carriera a decorrere dal 13 ottobre 2002, ossia decorsi trenta giorni dalla data in cui la sig.ra C. aveva diffidato il Comune di Roma a dare ottemperanza alla sentenza n. 3338/2002; in tal modo esercitando il proprio interesse legittimo e dandovi rilievo a fronte di un’attività decisionale dell’Amministrazione rimasta inerte. La ricostruzione della carriera, ove debba ever luogo, concreta adeguato ristoro delle ragioni di parte, non riscontrandosi ulteriori pregiudizi risarcibili.

Il Collegio ritiene di porre a carico del Comune di Roma l’obbligo di rimborso delle spese processuali, da liquidare a favore di parte ricorrente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui a parte motiva.

Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro. 1.500 (millecinquecento/00) per le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-09-2011, n. 18700 Concessioni

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Svolgimento del processo

La s.p.a. Polimeri Europa, titolare di concessione di derivazione per il prelievo di acqua da alcuni pozzi e dal fiume Mincio per il raffreddamento della propria centrale termoelettrica, con ricorso del 23 dicembre 2004 ha convenuto in giudizio la regione Lombardia davanti al tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano, per sentirsi riconoscere il diritto a godere della riduzione del 50% del canone di concessione per ogni modulo di acqua assentito, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 18, comma 1, lett. d), per gli anni 2001-2005, chiedendo altresì la restituzione di quanto versato in eccesso.

La regione ha chiesto il rigetto della domanda per l’insussistenza del presupposto del dimezzamento del canone consistente nella restituzione delle acque ricevute con le stesse caratteristiche qualitative e quantitative di quelle prelevate.

Il t.r.a.p., con sentenza 20 giugno 2008, ha riconosciuto il diritto della Polimeri Europa al dimezzamento del canone per gli anni 2001- 2005, ha dichiarato inammissibile analoga domanda presentata in relazione agli anni 2006 e 2007 ed ha accolto la domanda di ripetizione dell’indebito relativa ai maggiori canoni pagati.

Il tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 24 giugno 2010 ha confermato tale decisione osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, innanzitutto, che era provato il riuso dell’acqua all’interno del ciclo produttivo, che costituisce uno dei due presupposti alternativi del diritto al dimezzamento del canone, e che la restituzione delle acque, dopo l’utilizzazione per il raffreddamento della centrale termoelettrica, nella stessa quantità e con le stesse qualità di quelle prelevate, che costituisce il secondo presupposto, doveva ritenersi provata dovendo presumersi che l’utilizzazione dell’acqua per il raffreddamento esclude una perdita di quantità dell’acqua se non quella per evaporazione e non determina in astratto una modifica delle qualità chimiche e organolettiche delle acque stesse. Nè la regione aveva provato il contrario.

Ricorre per cassazione sulla base di tre motivi la regione. Resiste con controricorso la Polimeri Europa. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 490 c.p.c. del 1865, ossia violazione del principio della mutatio libelli, la ricorrente, premesso che la L. n. 36 del 1994, art. 18 prevede il diritto al dimezzamento del canone in presenza di due distinti ed alternativi presupposti e cioè, da un lato, la restituzione delle acque con caratteristiche identiche a quelle prelevate e dall’altro il riuso delle stesse nell’ambito del medesimo ciclo produttivo, sostiene che la Polimeri Europa, dopo aver chiesto la riduzione del canone, nel corso del giudizio di primo grado, sulla base dell’ipotesi di cui al n. 1), ha poi affermato in appello, per la prima volta, che il suo diritto si giustificava in base all’ipotesi n. 2), ossia quella del riuso delle acque.

Il motivo è infondato perchè nell’atto introduttivo del giudizio la società privata ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto al dimezzamento del canone "nella ricorrenza di entrambi i presupposti normativi". 2. Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 18, comma 1, lett. d), e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione al riuso delle acque nel medesimo ciclo produttivo. Osserva la regione che il fatto del riuso è stato semplicemente affermato dal privato, nella comparsa di costituzione di fronte al TSAP, senza fornire alcun elaborato o rappresentazione idonei a dimostrare tale circostanza. La difesa regionale, pertanto – a differenza di quanto sostenuto nell’impugnata sentenza – non aveva alcun onere di replica sul punto, sicchè si è limitata a chiedere la precisazione delle conclusioni evidenziando tale carenza. Si domanda, quindi, ai fini dell’applicazione corretta dell’art. 2697 cod. civ., se la contestazione di un fatto semplicemente affermato debba essere fatta mediante la prova di fatti contrari da parte del convenuto, ancorchè l’attore non abbia adempiuto, a sua volta, all’onere probatorio che incombe su di lui.

Il motivo è inammissibile perchè è diretto a contestare un giudizio di fatto incensurabile in questa sede se non sotto il profilo, non dedotto dalla ricorrente, della mancanza, insufficienza o illogicità della motivazione.

3. Col terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 18, comma 1, lett. d), e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione al requisito della restituzione delle acque con le medesime caratteristiche di quelle prelevate, deducendo che la società attrice ha prodotto, in primo grado, alcune analisi chimiche delle acque che ne dimostravano l’assenza di capacità inquinante, ma prive di riferimento al rapporto tra acque in entrata ed acque in uscita dall’impianto. A prescindere dagli accertamenti in fatto, tuttavia, ciò che la regione contesta è che la sentenza del t.s.a.p., sostanzialmente invertendo l’onere della prova ed avvalendosi in modo inesatto dell’istituto della presunzione, abbia ritenuto dimostrati fatti e circostanze dei quali la società attrice non aveva dato la prova, senza tenere presente che il ricorso alle presunzioni sarebbe stato possibile soltanto dopo aver dato atto dell’impossibilità di effettuare il dovuto confronto tra le acque in entrata e quelle in uscita dall’impianto.

Il motivo è assorbito, perchè dovendo rimanere ferma l’affermazione del diritto alla riduzione del canone sulla base del riutilizzo delle acque all’interno del ciclo produttivo e rappresentando tale circostanza un presupposto alternativo a quello della restituzione in quantità e qualità identiche a quelle prelevate è del tutto priva d’interesse la valutazione della sussistenza del secondo presupposto.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 30-05-2011, n. 21605 Misure cautelari

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SO Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il 24 maggio 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., in parziale accoglimento dell’appello proposto da F.D. avverso l’ordinanza in data 5 febbraio 2010 con la quale il gip del locale Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere a suo tempo disposta per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e di concorso in tentata estorsione ai danni di B.F.A., aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, revocava il provvedimento privativo della libertà personale limitatamente al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., confermandolo nel resto.

2. Ad avviso del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza nei confronti di F. in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione erano costituiti dal contenuto delle intercettazioni ambientali disposte sull’auto in uso a B. (cfr. in particolare conversazione del 17 settembre 2009, ore 14,12, intercorsa tra B. e Fo.Fr.) e dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte offesa. Dal complesso di questi elementi emergeva che F., evocando la forza di intimidazione promanante dal gruppo di criminalità organizzata dai stampo mafioso capeggiata da suo cugino, C.I., e intimando agli operai di allontanarsi dal luogo di lavoro, lo aveva costretto a promettere, in cambio della possibilità di proseguire l’attività, il versamento di una tangente pari a complessivi mille piante di pino, destinate per la metà a lui stesso e per l’altra parte a suo cugino C. I., piante derivanti dal taglio di una pineta in comune di Cinquefrondi, programmato per il marzo-aprile 2010.

Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della estrema gravità dei fatti, delle loro modalità di consumazione, della negativa personalità di F., gravato da plurimi precedenti, e sottolineava che l’unica misura adeguata a contenere la pericolosità manifestata da B. appariva quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, F., il quale lamenta: a) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità del delitto di tentata estorsione e alla sussistenza dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, considerato che l’indagato si era limitato ad esercitare un legittimo diritto su un terreno di sua proprietà; b) erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di B.F.A. dal contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte e dalle dichiarazioni della parte offesa.

Sulla base di questi elementi ha argomentato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che B., impegnato nell’esecuzione dei lavori di disboscamento di un terreno posto in località Cinquefrondi, era stato costretto a promettere a C.I. e al cugino di quest’ultimo, F.D., cinquecento piante ciascuno, derivanti dai lavori, non ancora iniziati, di taglio di una pineta. La predetta dazione era indispensabile per potere lavorare, per godere della loro protezione e non subire danni di sorta. La richiesta, formulata con tipica metodologia mafiosa, intimando agli operai di allontanarsi dal luogo di lavoro e, in quanto tale, idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica sulla parte offesa, era stata accolta da B. per timore di rappresaglie, considerato anche il contesto criminale in cui si essa si inquadrava.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di F.D. in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata a lui contestato.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Il Tribunale del riesame ha correttamente qualificato la condotta ascritta a F., in concorso con C.. Ai fini, infatti, della configurabilità del delitto di estorsione la minaccia può essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè sia idonea, avuto riguardo alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione devono essere apprezzate in rapporto a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le condizioni soggettive della vittima, a nulla rilevando che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr. ex plurimis Sez. 5, 6 ottobre 2010, n. 3101).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente messo in luce la circostanza che la minaccia, estrinsecatasi nell’ambito di un comportamento improntato a prevaricazione, come quello tradottosi nel forzato allontanamento degli operai dal luogo di lavoro e con il larvato riferimento alle gravi conseguenze derivanti dalla mancata accettazione della richiesta estorsiva, non lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato. Nè, d’altra parte, si può ritenere, come prospettato dalla difesa, che il ricorrente si era limitato ad esercitare un legittimo diritto su di un terreno di sua proprietà, in quanto ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (in luogo di quello di estorsione) occorre che l’agente sia soggettivamente – pur se erroneamente – convinto dell’esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale. Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente sottolineato l’assenza di elementi obiettivi da cui inferire che F.D., con la condotta contestata, volesse in realtà esercitare un diritto, i cui presupposti sono rimasti indimostrati e sono anzi stati smentiti dalle investigazioni svolte, che hanno dimostrato l’incongruenza della pretesa asseritamente vantata da F., indirizzata ad un soggetto ( B.) e concernente un bene (il terreno su cui B. doveva effettuare il taglio delle piante) completamente diversi rispetto a quelli nei cui riguardi F. sostiene di potere formulare rivendicazioni.

2. L’ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l’agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica – non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all’occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità – con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l’esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un’associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Cass. Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430).

L’aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228).

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha messo in luce, ai fini della configurabilità dell’aggravante, che il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, si è espresso in forma indiretta e implicita e che non rileva, a tal fine, la circostanza che l’esistenza dell’organizzazione criminale non sia espressa nel contesto delle richieste estorsive.

3. Parimenti privo di pregio è l’ultimo motivo di ricorso.

Il Tribunale ha correttamente desunto la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., lett. c), dalla gravità dei fatti, di per sè espressivi di una particolare pericolosità sociale, dal contesto di criminalità organizzata in cui essi si collocano, dalle loro modalità di consumazione, dalla negativa personalità dell’indagato.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 525

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono dipendenti dell’Azienda Servizi Vari S.r.l., con le qualifiche, rispettivamente di amministrativo C1 e di tecnico amministrativo C1. L’avv. Daniele Bruno Del Monaco è stato anche nominato, con decreto del Presidente della Provincia di Frosinone, Direttore Amministrativo della Società, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.

Gli stessi parteciparono ad un bando di concorso indetto dalla Provincia di Frosinone nel 1997, denominato "Salvaguardia e cura dell’ambiente", che prevedeva l’affidamento, al termine di un anno di corso propedeutico e formativo da svolgersi direttamente all’interno degli uffici provinciali di competenza, di alcuni servizi in campo ambientale ad una struttura imprenditoriale costituita da dodici giovani selezionati dagli Uffici del Lavoro della Provincia di Frosinone, secondo i criteri previsti dall’art. 16 L n. 56/1987.

Infatti, la Provincia di Frosinone aveva approvato, con delibera G.P. n. 1377 del 12.12.1997 (doc. n. 5 del ricorso), un progetto di lavori di pubblica utilità per n. 12 lavoratori che fossero in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 280/97 (c.d. Pacchetto Treu), con la finalità di creare un supporto tecnicolegale all’appena istituito assessorato all’ambiente. Con la stessa delibera l’Amministrazione si impegnava "ad affidare, al termine del progetto, il servizio a struttura imprenditoriale, anche sotto forma di cooperativa, costituita ai sensi della vigente normativa".

A tal fine, l’Amministrazione provinciale ha bandito una selezione per giovani disoccupati tra i 25 e 32 anni per le seguenti figure professionali: n. 2 avvocati, n. 1 ingegnere, n. 1 biologo, n. 3 geometri, n. 3 periti chimici, n. 2 ragionieri.

Le attività dei dodici vincitori della selezione, retribuite con fondi INPS, sono iniziate il 28.4.1998 e concluse il 29.4.1999.

In attuazione del bando, i dodici lavoratori in data 18.11.1998 si sono costituiti in cooperativa (Ecoopro a.r.l.) e la Provincia di Frosinone, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 19.7.1999, ha affidato alla cooperativa stessa, ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 468/1997, i servizi in campo ambientale previsti nel progetto di cui alla del. di G.P. n. 1377/1997 (doc. n. 6 del ricorso).

Dalla sua costituzione l’Ecoopro Soc. Coop. a.r.l. ha svolto servizi in campo ambientale uguali, analoghi o connessi a quelli già oggetto del progetto di lavori socialmente utili di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1377 del 23.10.1997, con incarichi affidati ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 468/1997, in quanto si trattava di cooperativa di produzione e lavoro, la cui forza lavoro occupata era costituita in misura superiore al 40% (nella fattispecie il 100%) da lavoratori già impegnati nel predetto progetto.

In particolare, i ricorrenti, soci lavoratori della Ecoopro, hanno svolto per conto dell’Amministrazione Provinciale i seguenti servizi:

– istruttoria tecnicoamministrativa delle domande di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, parte V;

– istruttoria e definizione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia ambientale comprensive di notifiche, contenzioso, iscrizioni a ruolo e recupero crediti, compresa la rappresentanza in giudizio dell’Ente;

– istruttoria amministrativa e tecnica delle domande di autorizzazione alla costruzioni di elettrodotti L.R. 42/90;

– istruttoria amministrativa e tecnica delle domande in materia di vincoli idrogeologici ai sensi R.D. 3267/23, comprensiva anche di parere geologico e sopralluoghi tecnici;

– istruttoria e definizione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca comprensive di notifiche, contenzioso, iscrizione a ruolo, recupero crediti e relativa rappresentanza in giudizio dell’Ente;

– istruttoria amministrativa e tecnica, comprensiva di sopralluoghi, delle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ex TU 1775/33;

– istruttoria amministrativa e tecnica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/04.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 20.3.2009 (doc. n. 7 del ricorso), la Provincia di Frosinone ha costituito una società a capitale interamente pubblico, l’Azienda Servizi Vari S.r.l. (d’ora in poi ASV), "per la gestione – tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia – dei servizi in campo ambientale previsti nel progetto di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1377 del 23.10.1997, al fine di salvaguardare il patrimonio di idee, risorse umane e strumentali, della Ecoopro Soc. Coop. costituita al 100% da lavoratori di pubblica utilità", deliberando inoltre "di procedere alla stabilizzazione presso la costituenda Società in coerenza con l’art.2, commi 550 e 551, della legge 24.12.2007, n. 244, dei soggetti già impegnati nei progetti di lavori socialmente utili di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1377 del 23.10.1997 e successivamente impiegati quali soci lavoratori dalla Società Cooperativa "Ecoopro a r.l."". Con la deliberazione consiliare venivano approvati lo Statuto ed il Piano industriale della società.

Con contratto stipulato il 29.5.2009 (doc. n. 11 del ricorso) ed approvato in pari data con determina n. 28 (doc. n. 12 del ricorso) l’Amministrazione Provinciale ha affidato alla ASV il servizio di supporto amministrativo, tecnicolegale e operativo alla gestione di servizi istituzionali di propria competenza. Le attività affidate alla società, dettagliate dall’art. 6 del contratto rappresentano sostanzialmente quelle precedentemente svolte dalla Ecoopro.

La Provincia di Frosinone, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 2 agosto 2010 (doc. n. 3 del ricorso), ha annullato -tra le altre- la delibera n. 16 del 20.3.2009, di costituzione della ASV.

Contro tutte le deliberazioni del Consiglio Provinciale adottate nella seduta del 2 agosto 2010 hanno proposto ricorso a questo on. TAR (ric. N.R.G. 898/2010) i consiglieri di minoranza (Gian Franco Schietroma ed altri), perchè adottate in assenza di quorum strutturale.

Quindi, la Provincia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 27 ottobre 2010 ha nuovamente annullato in autotutela la delibera n. 16 del 20.3.2009 "per i gravi vizi ab origine (…) che incidono, eludendole, su norme che disciplinano la corretta gestione di una Pubblica Amministrazione, quali:

– l’art. 97 della Costituzione sulla imparzialità e buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione;

– le norme di rilevanza comunitaria (libertà di concorrenza nella partecipazione alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica);

– le espresse disposizioni di legge poste a garanzia dei suddetti principi generali (quale, ad esempio, l’art. 23 bis della Legge n. 133/2008)".

Nel frattempo, l’8 ottobre 2010 (prima, quindi, che fosse adottata la deliberazione di C.P. n. 32), l’Assemblea di ASV ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, nominando Liquidatore il dott. Beniamino di Fazio.

In data 6 novembre 2010 i ricorrenti sono stati licenziati (doc. n. 13 del ricorso).

I ricorrenti, nell’udienza camerale del 16.12.2010, rinunciavano alla sospensiva.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di carenza di giurisdizione e difetto di legittimazione attiva sollevate dalla Provincia di Frosinone, per essere respinte.

Infatti, la giurisdizione è senz’altro del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 119 c.p.a. secondo cui "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali".

Anche la legittimazione attiva, come interesse al ricorso, sussiste, posto che i ricorrenti sono lavoratori licenziati dalla società come conseguenza del provvedimento di estinzione qui impugnato.

Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti.

La delibera di C.P. n. 32 si diffonde lungamente sui presunti vizi che inficerebbero la delibera di C.P. n. 19 del 2008 di affidamento di servizi alla Multiservizi S.p.A. e stabilizzazione dei L.P.U. e lavoratori precari negli stessi precedentemente impegnati, mentre dedica pochissime parole alla presunta illegittimità della delibera di C.P. n. 16 del 2009 di costituzione della ASV.

In buona sostanza, secondo l’Amministrazione provinciale, quest’ultima delibera sarebbe illegittima:

– "per violazione dei principi comunitari di evidenza pubblica, trattandosi, per lo più, di attività suscettibili di essere gestite in forma remunerativa, per le quali esiste un mercato concorrenziale e che, quindi, non rientrano tra i servizi privi di rilevanza economica;

– per violazione, con riferimento alla s.r.l. Azienda Servizi Vari, del comma sesto dell’art. 23 bis della legge 133/2008 che prescrive, in caso di affidamento di una pluralità di servizi, – come nel caso di specie – esclusivamente la procedura ad evidenza pubblica;

– per mancato espletamento delle verifiche prescritte dall’art. 3, commi 2728 della legge 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008) sul mantenimento delle partecipazioni societarie dalla Provincia nella S.p.A. Frosinone Multiservizi e sulla creazione della nuova Società Azienda Servizi Vari" (cfr. il preambolo della delibera impugnata, laddove si prende atto dei rilievi formulati dall’avv. Fiorini, incaricato dall’Ente).

Le censure sono fondate. Quanto ai primi due punti, è evidente l’errore in cui cade l’Amministrazione, che confonde istituti giuridici assolutamente diversi e regolati da distinte norme:

l’art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006 (decreto Bersani) che si occupa di società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e l’art. 23 bis D.L. 112/2008 conv. in L. 06.08.2008 n. 133 che, richiamato erroneamente dall’Amministrazione, si riferisce ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tuttavia l’Azienda Servizi Vari S.r.l. non è attributaria di servizi pubblici di rilevanza economica, ma di funzioni strumentali all’ente politico.

L’art. 23 bis D.L. 112/2008 conv. in L. 06.08.2008 n. 133 al co. 3 (sostituito dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 conv. in legge 20 novembre 2009, n. 166), come richiamato erroneamente dall’Amministrazione, si riferisce ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e stabilisce che "In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano".

L’art. 23 bis comma 3 introducendo la figura dell’in house providing nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, la individua come una possibilità derogatoria di carattere eccezionale rispetto alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2. Prosegue al comma 4 precisando che "Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole".

L’affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire soltanto in presenza delle seguenti tassative condizioni:

1. per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato;

2. a favore di società a capitale interamente pubblico;

3. partecipata dall’ente locale;

4. che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house;

5. nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

Tuttavia l’Amministrazione, nel voler ricondurre a legalità la delibera annullata in autotutela, ha fatto applicazione di una norma inapplicabile alla fattispecie di cui è causa, posto che la disposizione si riferisce espressamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, mentre la società resistente è un organismo di diritto pubblico affidatario di funzioni amministrative strumentali cui doveva essere applicato l’art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006. Il decreto Bersani, infatti, si occupa di società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e stabilisce che:

– devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (viene fissata, quindi, la regola dell’esclusività, in luogo di quella della prevalenza);

– non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti (ciò per evitare il fenomeno delle scatole concatenate);

– sono a oggetto sociale esclusivo.

Ciò che connota le società partecipate da capitale pubblico e le rende destinatarie delle disposizioni restrittive di cui all’art. 13 del d.l. n. 223/2006 è la loro strumentalità rispetto all’ente politico. Le società strumentali sono strutture costituite per svolgere attività e servizi rivolti essenzialmente alla stazione appaltante e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività, anche se occasionalmente fruiti dall’ente locale.

Infatti, l’ASV è società rigorosamente in house della Provincia di Frosinone. Essa è stata costituita "per la gestione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia" (art. 1 dello Statuto); ha capitale interamente pubblico, posseduto dalla Provincia di Frosinone, in qualità di socio unico (art. 2); le quote di capitale sociale non potranno essere trasferite a privati ad alcun titolo (artt. 2 e 6); la Provincia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (artt. 2, 4 e 23).

Quanto a quest’ultimo profilo, l’art. 4 dello Statuto dispone che il controllo analogo si esplicita: a) nell’obbligo di trasmissione alla Provincia e di preventiva approvazione da parte di questa dei documenti di programmazione; nella facoltà da parte della Provincia di modifica degli schemi tipo di Contratto di servizio; nel potere di verifica da parte della Provincia dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità; b) nella nomina e revoca da parte della Provincia dell’amministratore unico e del direttore amministrativo. L’Amministratore unico, peraltro, è nominato ai sensi dell’art. 19 dello Statuto obbligatoriamente tra i dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Provinciale.

L’art. 5 dello Statuto dispone che la Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Provincia di Frosinone ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497sexies cod. civ..

L’art. 23 dello Statuto, istituisce e disciplina un’apposita commissione per l’esercizio del controllo analogo, con il compito di verificare periodicamente l’attività svolta dall’organo amministrativo della società in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati dalla Provincia in sede di Relazione previsionale e programmatica, PEG ed ogni altro atto di indirizzo programmatorio. La Commissione, autonoma ed esterna alla società, riceve semestralmente dall’Organo Amministrativo una relazione sull’andamento dei costi e ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull’attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dalla Provincia. Alla Commissione devono essere sottoposte preventivamente (almeno 15 giorni prima dell’eventuale scadenza per l’approvazione) la proposta di bilancio, del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell’azienda.

L’art. 25 dello Statuto prevede che l’Organo di revisione della Società è rappresentato dal Collegio dei Revisori dei conti della Provincia, sia in ordine alla composizione che alla durata.

Quanto infine alle limitazioni imposte dall’art. 13 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, l’art. 2, comma 5, dello Statuto dispone che la società "può svolgere la propria attività (…) esclusivamente con la provincia di Frosinone, in quanto destinata a soddisfare solo le necessità dell’ente pubblico socio".

Relativamente al preteso mancato espletamento delle verifiche prescritte dall’art. 3, commi 2728, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), valgano le seguenti considerazioni.

I due commi citati della finanziaria per il 2008, anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, fissano limiti alla costituzione e partecipazione in società delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 27 dispone che "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente (o indirettamente) partecipazioni, anche di minoranza, in tali società". Il comma 28 prevede che "L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".

Orbene, la delibera n. 16/2009, di costituzione della ASV, è stata adottata dall’organo competente (il Consiglio Provinciale, competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) D.Lgs. n. 267/2000) e dà ampiamente conto, in motivazione, della sussistenza dei presupposti previsti al comma 27 della finanziaria per il 2008.

Peraltro, quest’ultima circostanza è confermata dalla stessa Amministrazione oggi resistente, che riconosce, nel preambolo del provvedimento impugnato (del. n. 32/23010, primo capoverso di pag. 5), che "l’Organo consiliare dava atto della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dal legislatore con l’art. 3 comma 27 e seguenti della Legge 24.12.2007 n. 244".

Infatti, sia nel preambolo della delibera, sia nel deliberato (punto 6) sia nello statuto della società, approvato con la stessa ed allegato per formarne parte integrante (cfr. il punto 14 del deliberato), si precisa che la ASV è costituita "per la gestione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia".

D’altronde, è sufficiente scorrere l’elenco dei servizi affidati, così come riportati nel preambolo della delibera, nell’art. 2 dello statuto e nel piano industriale, anch’esso approvato ed allegato alla delibera, per verificare che si tratta di servizi strettamente connessi alle attività istituzionali della Provincia ("istruttoria tecnicoamministrativa alle domande di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte V; istruttoria e definizione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia ambientale……..").

Con la delibera n. 16/2009, la Provincia ha confermato la volontà di mantenere in house anche l’esercizio dei servizi affidati nel tempo alla Multiservizi e di garantire la stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti impegnati in quei servizi, peraltro così onorando l’impegno assunto con le delibere di approvazione dei vari progetti per LPU in passato presentati e finanziati con fondi regionali e del Ministero del Lavoro.

Per la verità, l’Amministrazione Provinciale, nella delibera n. 32/2010, non muove censure precise sul punto, limitandosi ad affermare apoditticamente nel solo preambolo della delibera impugnata che "la procedura di "traslazione" dei lavoratori della Multiservizi alla nuova Società Servizi Vari come disciplinata con la citata deliberazione n. 16/2009 e cioè: "con formale lettera di passaggio, sentiti i sindacati" – (sarebbe) non rispondente alla vigente normativa (diritto del lavoro, commerciale e societario)".

Anche questo assunto appare del tutto inconsistente.

Nel diritto civile ("del lavoro, commerciale e societario") vige il principio dell’autonomia contrattuale ( art. 1321 Cod. Civ.). Pertanto nulla vieta alle parti di un contratto (Provincia e Multiservizi) di pattuire la risoluzione del contratto stesso al verificarsi di un preciso evento (lo squilibrio economicofinanziario della società contraente) con conseguente passaggio dei lavoratori, impegnati nei servizi revocati, ad altra società totalmente controllata da una delle parti del contratto stesso (la Provincia).

Sotto il profilo del diritto sindacale, la tutela degli interessi dei lavoratori è garantita dalla previsione della necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali. Quanto ai profili pubblicistici involgenti l’assunzione del personale da parte di Società a capitale totalmente pubblico, è il caso di sottolineare che -come la Provincia stessa riconosce nella narrativa della delibera n. 32/2010- i lavoratori che transiterebbero alle dipendenze della ASV sono stati tutti assunti all’esito di procedura concorsuale.

E comunque, tutto volendo concedere, anche qualora questa parte della delibera n. 16/2009 fosse viziata, il suo annullamento non potrebbe travolgere la delibera nella parte in cui costituisce la ASV ed affida alla stessa i servizi in precedenza svolti dalla Ecoopro con conseguente stabilizzazione dei socilavoratori di quest’ultima.

Con il secondo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.

In buona sostanza si deduce la carenza dell’altro presupposto: la sussistenza di ragioni di interesse pubblico.

La censura è fondata: l’Amministrazione non indica, in alcun modo, nel provvedimento impugnato, le ragioni di pubblico interesse che l’avrebbero indotta ad esercitare il potere di autotutela.

E’ insegnamento costante della Giurisprudenza Amministrativa, recepito dalla L. n. 15 del 2005, che ha inserito nel corpo della L. n. 241/1990 la disciplina dell’annullamento d’ufficio, che l’esercizio del potere di autotutela è espressione di discrezionalità amministrativa e richiede la valutazione della sussistenza di ragioni di pubblico interesse attuali e concrete diverse dal mero ripristino della legalità, prevalenti rispetto agli interessi dei beneficiari del provvedimento da annullare. Di tale valutazione comparativa dell’interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, l’Amministrazione è tenuta a fornire un’adeguata motivazione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 1.10.2010 n. 7273).

Tale motivazione avrebbe dovuto essere ancor più congrua e stringente nel caso in esame, rappresentando il provvedimento annullato "la naturale conclusione di (un) percorso, volto a creare occupazione stabile, come previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1.12.1997, iniziato in data 20.4.1998 e proseguito nel 1999, in relazione al progetto di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1377 del 23.10.1997" ( del. n. 16/2009).

La delibera n. 16/2009 ripercorre la normativa che ha inteso dal 1997, fino alla finanziaria per il 2008, promuovere la stabilizzazione dei L.P.U. e dei lavoratori precari, anche mediante la costituzione di società a capitale interamente pubblico o misto cui affidare i servizi in cui questi lavoratori erano impegnati.

La stessa delibera dà conto dei vantaggi di economicità ed efficienza per la gestione dei servizi che derivano dall’affidamento in house a società interamente partecipata dalla Provincia di Frosinone, anche per l’obbligo imposto dall’art. 2, comma 7 dello Statuto, all’Organo di revisione dell’Ente di verificare, prima dell’affidamento di ciascun servizio, che i costi sostenuti siano inferiori rispetto alla gestione in proprio e/o all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il Piano industriale, approvato con la delibera n. 16 ed allegato alla stessa per farne parte integrante, dettaglia i costi dei servizi affidati alla ASV dimostrando come gli stessi siano inferiori a quelli storicamente sostenuti dall’Amministrazione.

La delibera annullata dalla Provincia evidenzia che il provvedimento in questione consente di acquisire all’Amministrazione "il patrimonio di idee, risorse umane e strumentali della Ecoopro Soc. Coop.".

La deliberazione n. 32/2010, invece, nulla dice in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero la rimozione della deliberazione n. 16/2009 ed il licenziamento dopo dodici anni di sette persone.

Con il terzo motivo di ricorso deducono i ricorrenti violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento e di imparzialità nella P.A. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento posto che l’Amministrazione, annullando la precedente delibera, ha poi provveduto ad affidare a soggetti estranei all’amministrazione, le stesse attività con maggiore dispendio di risorse. La censura non può essere in questa sede esaminata posto che non costituiscono oggetto di impugnativa gli altri atti indicati.

Con l’ultimo motivo di ricorso deducono i ricorrenti illegittimità della delibera di C.P. n. 17 del 2.8.2010 per difetto del quorum strutturale; illegittimità della delibera dell’Assemblea della ASV dell’8.10.2008 di scioglimento e liquidazione della società derivata dalla illegittimità delle delibere di C.P. n. 17 e 32 del 2010. Le censure sono assorbite ex art. 21 octies L. 241/90 dall’accoglimento del ricorso nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 2.000, sono poste a carico della provincia di Frosinone.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna la Provincia di Frosinone al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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