Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1425 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso di primo grado proposto dalla F. s.r.a. avverso la deliberazione consiliare n. 58 del 15.9.,1995 con la quale il Comune di Guidonia Montecelio ha dichiarato la risoluzione del rapporto convenzionale, instaurato per effetto dell’affidamento intervenuto con delibera consiliare n. 42 del 24.4.1991, avente ad oggetto l’espletamento dei servizi di lettura dei contatori, accertamento canoni e tasse, formazione dei ruoli e costruzione di impianti di derivazione di acque;

Ritenuto che non è fondato il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto dalla lettura della citata delibera n. 42/1991 si evince che non viene in rilievo un mero contratto privatistico di appalto di servizi ma una concessione volta a trasferire alla società affidataria l’esercizio attività prettamente pubblicistiche inerenti all’accertamento degli obblighi di contribuzione per la fruizione del servizio di fornitura dell’acqua e smaltimento delle acque reflue (art. 2), con subentro della società medesima in tutti i diritti, privilegi ed obblighi spettanti al Comune in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia (art. 5, comma 2);

Reputato,pertanto, che sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971 e dell’art. 33 del D.Lgs n. 80/1998, ratione temporis vigenti, venendo in considerazione una controversia afferente alla risoluzione di una concessione di pubblico servizio;

Reputato, invece, che è fondato il motivo di appello proposto dal Comune avverso il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima la risoluzione in ragione dell’intervento dell’atto risolutorio in assenza di preventiva diffida rivolta al concessionario,

Reputato, infatti,che dalla documentazione di causa si evince, sul piano procedurale, che la determinazione risolutoria è stata preceduta da pregressi atti sollecitatori del Comune volti a stigmatizzare le inadempienze della concessionaria e, sul versante sostanziale, che lo scioglimento del rapporto è adeguatamente motivato dal riscontro di significativi inadempimenti, da parte della concessionaria, degli obblighi relativi alla sistematica lettura dei contatori, alla regolare manutenzione degli stessi ed all’espletamento dei controlli finalizzati ad evitare frodi e manomissione degli impianti;

Reputato, in particolare, che l’importanza e la rilevanza degli obblighi trasgrediti giustifica la determinazione risolutoria intervenuta a seguito di pregresse e puntuali contestazioni;

Ritenuto, quindi, che l’appello merita sotto questo aspetto accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso di prime cure;

Reputato, infine,che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 25-03-2011, n. 12007 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di appello di Messina, con sentenza 12 febbraio 2010, ha ritenuto I.S. responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. B, (T.U.) e l’ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno, tra l’altro, rilevato che non fosse operativa la domanda di condono perchè è carente la prova del pagamento della terza rata sia della oblazione sia degli oneri accessori.

Questa conclusione è censurata dall’imputato nei motivi di ricorso in Cassazione con i quali deduce che agli atti risulta la documentazione dei pagamenti che la Corte territoriale ha reputato mancanti per cui il reato è condonabile. La censura è manifestamente infondata per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte ritiene equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

La deduzione sulla operatività del condono è del tutto inconferente sia perchè l’imputato non ha fornito la piena prova che i lavori (che non erano ultimati alla data del 22 luglio 2003) siano cessati entro la soglia temporale utile per usufruire della sanatoria sia perchè manca l’attestazione della competente autorità circa la congruità della somma pagata a titolo di oblazione.

Poichè il ricorso è inammissibile per causa originaria – che impedisce la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione – è inibito alla Corte applicare l’art. 129 cod. proc. pen. e rilevare che si è maturato il periodo prescrizionale in epoca successiva alla impugnata sentenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2011, n. 14511 trasferimento di azienda

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bari il lavoratore in epigrafe, esponeva di essere stato assunto, negli anni 80 come operaio irriguo presso la distinta ed autonoma struttura per i servizi irrigui della Regione Puglia creata, con Delib. GR n. 2351/86, in attesa dell’affidamento di detti servizi ai Consorzi di Bonifica.

Precisava, poi, il ricorrente di essere stato, negli ultimi mesi dell’anno 1993, licenziato e di aver ripreso servizio nel maggio del 1994 fino al successivo mese di luglio, epoca nella quale era passato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia a cui erano stati affidati i predetti servizi irrigui.

Tanto premesso il lavoratore chiedeva dichiararsi -sul presupposto della natura privatistica del rapporto di lavoro e del superamento del termine di 181 giornate lavorative per anno ex c.c.n.l. operai agricoli, e, quindi, della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro-l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Regione Puglia con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno con condanna emessa, in base all’art. 2112 c.c., anche nei confronti del predetto Consorzio.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 4 aprile 2002, affermata la giurisdizione dell’a.g.o., nonchè l’estraneità del Consorzio al giudizio, accoglieva la domanda attorea.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione Puglia.

Resistevano gli appellati.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 27 dicembre 2006, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal lavoratore in primo grado.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di sette articolate censure.

Resiste con controricorso il Consorzio in epigrafe.

La Regione intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. in relazione alla L. 22 maggio 1971, n. 349, art. 41, reitera l’eccezione d’inammissibilità dell’appello proposto dalla Regione Puglia, prospettando, ex art. 366 bis c.p.c., che ai sensi del denunciato art. 41 dello Statuto regionale la costituzione in un giudizio di appello del presidente della Giunta Regionale deve a pena d’inammissibilità essere previamente autorizzata dalla giunta regionale e senza possibilità di successiva sanatoria come ritenuto dalla Corte di Appello.

La censura è infondata.

Infatti, come correttamente osservato dal giudice dei gravame, l’autorizzazione a stare in giudizio, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, se prodotta in corso di causa, rende regolare il contraddittorio e ratifica l’attività svolta dal difensore, a meno che il giudice di merito non abbia già rilevato la mancanza dei presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell’atto compiuto in mancanza della delibera (cfr, Cass. 4 settembre 2001 n. 11391, conforme a Cass. n. 100045/1993 e n. 9722/98, nonchè a Cass. n. 9838/2001). Peraltro, questa Corte ha anche affermato che l’autorizzazione a stare in giudizio da parte dei competente organo collegiale, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, costituendo requisito, non già di validità, ma di efficacia della costituzione in giudizio dell’ente, rende regolare il contraddittorio e ratifica l’attività svolta dal difensore se prodotta in corso di causa, anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione o per l’opposizione a decreto ingiuntivo, a meno che il giudice dei merito non abbia già rilevato la mancanza dei presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell’atto compiuto in mancanza della delibera (cfr., in tali termini, Cass. 5 ottobre 2006 n. 21413).

Con la seconda critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 112, 416 e 420 c.p.c. nonchè della L. n. 457 del 1972, art. 8 e dell’art. 17 del CCNL per gli operai agricoli ed errata applicazione dell’art. 97 Cost., pone vari quesiti di diritto, con i quali prospetta che:

1. avendo egli sostenuto, in primo grado, di essere stato assunto con contratto privatistico a tempo indeterminato non poteva la Corte ritenere che egli era stato assunto come operaio avventizio in difformità alla documentazione prodotta (libretto di lavoro) ed in mancanza di contestazione da parte della Regione Puglia in primo grado che ebbe a costituirsi tardivamente; 2. essendo egli stato assunto con contratto privatistico senza prefissione del termine da parte di struttura imprenditoriale autonoma distinta dalla Regione Puglia non può nei suoi confronti operare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato di pubblici impiegati regionali; 3. non essendo il suo rapporto di lavoro occasionale ed essendo qualificato dalla L.R. n. 15 del 1994 come di natura privatistica va ritenuta l’esistenza di una deroga normativa al principio della configurabilità del rapporto di pubblico impiego in quanto si svincola dall’inserimento nella struttura istituzionale dell’ente come statuito dalle Sezioni Unite del 14 maggio 1998 n. 4876 e del 15 ottobre 2002 n. 14614, non determinandosi alcun contrasto con il principio di cui all’art. 97 Cost..

La censura è infondata.

Al riguardo non può sottacersi che una chiara e ripetuta affermazione dell’assunzione a tempo indeterminato di un elevato numero di operai in un contesto procedurale finalizzato a ricoprire posti in organico ed a stabilizzare in via definitiva detto personale presso la Pubblica Amministrazione, avrebbe potuto legittimare da parte di detta Amministrazione una prova, sia pure indiretta, di una violazione dell’art. 97 Cost..

Devesi poi, osservare che l’affermata natura avventizia del rapporto di lavoro dedotto in giudizio costituisce accertamento di fatto come tale non suscettibile di sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione che, nella censura in esame, non è dedotto.

A tanto aggiungasi che il richiamo alla documentazione prodotta, a supporto della censurata non correttezza della ritenuta natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in questione, sconta la mancata trascrizione nel ricorso, in violazione del detto principio di autosufficienza, del contenuto di tale documentazione.

Risultando intangibile la sentenza impugnata circa l’accertamento della natura temporanea dell’assunzione del ricorrente quale operaio stagionale, rimane travolta l’ulteriore critica, di cui ai precedenti n. 2 e 3, che si fonda sul diverso presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti e violazione della legge Regionale n. 21 del 1994- art. 21- nonchè contraddittorieta della motivazione (travisamento dei fatti).

Formula il ricorrente conseguentemente i seguenti quesiti di diritto:1. se nel rito del lavoro debba considerarsi inammissibile per tardività la pretesa applicabilità, formulata per la prima volta oltre i termini di cui agli artt. 4141-416 dal convenuto, di un CCNL- nella specie per gli operai forestali, in contrasto con quanto pacificamente risultante dagli atti, che attestano, invece, l’applicabilità di un CCNL -nella specie quello per gli operai agricoli e florovivaisti"; 2."se sia inficiata da difetto di motivazione per travisamento, la sentenza della Corte di Appello che, per sostenere l’applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, si sia fondata, richiamandola espressamente come base del proprio apparato argomentativo, sulla Delib. della Giunta Regionale 24 marzo 1992, n. 1054 che era stata – per converso- annullata dalla commissione di Governo proprio per la espressa ragione della erroneità di tale affermazione regionale".

Il motivo è infondato.

Mette conto, in primo luogo, rilevare che la prospettata tardività della costituzione in primo grado del convenuto e, quindi, della assunta conseguente decadenza dalla eccezione dell’inapplicabilità del CCNL invocato dall’attore, è solo asserita e non è suffragata, nel rispetto del richiamato principio di autosufficienza, da alcuna specifica allegazione concernente il mancato rispetto del termine di costituzione.

A tanto aggiungasi che, comunque, anche siffatta questione, non essendo trattata nella sentenza impugnata e non essendone specificata la deduzione in appello, va reputata come sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità ed è quindi inammissibile.

Circa, poi, l’assunto travisamento dei fatti, che poggia sul rilievo secondo il quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la Delib. 24 marzo 1992, n. 1054 era stata annullata dalla commissione di Governo proprio per l’affermata applicabilità agli operai irrigui del CCNL previsto per i lavori idraulico-forestali, è sufficiente rimarcare che la censura, per come articolata, non consente alcun sindacato di legittimità. Infatti il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, non riporta il testo del provvedimento di annullamento.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, art. 17 del CCNL (1990-1993) per gli operai agricoli e florovivaisti, L.R. n. 26 del 1984, art. 19, L.R. n. 13 del 1988, art. 5, L.R. n. 22 del 1990, art. 47 ed L.R. pugliese n. 21 del 1994, art. 21, nonchè vizio di motivazione in ordine ad elementi allegati e elementi istruttori acquisiti.

Pone il ricorrente, conseguentemente, vari quesiti con i quali, rispettivamente chiede: 1. se il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti sia applicabile al caso di specie; 2. se conseguentemente spetti la corresponsione del trattamento salariale per tutti dodici mesi dell’anno; 3. se la Corte del merito non tenendo conto dei documenti allegati nonchè delle dichiarazioni testimoniali del teste T.F. – richiamati ai fini dell’applicabilità del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed al fine della qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato- sia incorsa nel vizio di parziale difetto di motivazione; 4. se la Corte di Appello sia incorsa nel vizio di contraddittorieta della motivazione rispetto alle indicate emergenze istruttorie e rispetto ai principi sanciti da Cass. sez. un. nn. 4876/98 e 14614/2002 "finendo per ritenere del tutto erroneamente di poter parificare la situazione del ricorrente (operaio assunto senza prefissione di termine e rimasto in servizio a tempo indeterminato) alla diversa situazione degli operai (meramente occasionali e saltuari), assunti espressamente per brevi periodi, di cui si erano occupate le sentenza di questa Suprema corte nn. 4461/04, 5517/04, tutte richiamate e parafrasate").

Il motivo è infondato.

Occorre esaminare preliminarmente il dedotto vizio di motivazione in quanto questo investe l’accertamento di fatto concernente l’applicabilità di un diverso contratto – ossia quello per i forestali- e l’assunzione del ricorrente come avventizio.

Orbene il ricorrente pur richiamando una molteplicità di documenti vari (circolari, accordi sindacali, lettera di assunzione, note della Regione, ecc), omette del tutto, in violazione del più volte citato principio di autosufficienza, di trascriverne nel ricorso il relativo testo, nè, per alcuni di essi, precisa se siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di merito.

Tanto impedisce qualsiasi sindacato in merito al dedotto vizio di motivazione.

Nè le deposizioni testimoniali possono essere, in relazione a quanto trascritto nel ricorso, considerate decisive ai fini di cui trattasi atteso che le stesse non sono riferibili in modo specifico alla posizione del ricorrente.

Tanto comporta che, anche sotto il profilo in esame, la sentenza rimane intangibile per quanto attiene l’accertata assunzione del ricorrente quale operaio avventizio e l’applicabilità del contratto collettivo degli operai forestali.

Ciò determina, altresì, l’infondatezza delle ulteriori critiche movendo i relativi questi dal diverso presupposto che, nella specie, trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e non si tratta di assunzione a tempo determinato.

Con la quinta censura il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., articola tre quesiti di diritto con i quali chiede se la Corte del merito sia incorsa nella violazione del denunciato art. 112 avendo omesso di valutare la prospettazione difensiva secondo la quale costituendo il servizio irriguo- di cui alla Delib. n. 23551 del 1986 – una organizzazione di carattere imprenditoriale, del tutto distinta dalla organizzazione pubblicistica della Regione Puglia, sia da parificare alle aziende autonome e se conseguentemente i rapporti di lavoro instaurati con tale organizzazione devono essere assoggettati, per tale sola ragione, alla disciplina comune prevista per i lavoratori agricoli di cui al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli ed alla Legge Nazionale n. 457 del 1972, art. 8.

La censura è infondata.

Non risulta, infatti, che la questione, concernente siffatta prospettazione – e nei termini in cui è stata dedotta con la censura in esame-, sia stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo d’impugnazione. Nè il ricorrente allega gli estremi esatti in cui detta argomentazione è stata sottoposta al giudice di secondo grado.

Ciò premesso, ragioni di nomofilachia giustificano l’assunto che – come affermato in una fattispecie analoga a quella ora scrutinata – in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze della P.A. con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell’ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro privato, avendo riguardo all’art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto, ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari (così in motivazione Cass. 17 maggio 2006 n. 11533).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 457 del 1972, art. 8, comma 3, in relazione al CCNL 7 novembre 1991 per gli operai agricoli e florovivaisti. Sostiene, formulando il relativo quesito di diritto, che applicandosi il CCNL denunciato e trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento intimato ad esso ricorrente nel 1993 è illegittimo perchè non sorretto da motivi e cause previsti dalla legge, così come stabilito da Cass. n. 11487 del 1992 secondo la quale il completamento dell’opera cui era addetto il lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce giustificato motivo oggettivo solo ove ne sia anche impossibile una diversa utilizzazione.

Il motivo non merita accoglimento.

Infatti la critica muove dal presupposto che si tratti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre tanto è, in ragione delle considerazioni innanzi svolte, escluso dalla sentenza impugnata la quale, come rilevato, è rimasta intangibile in punto di accertata natura temporanea del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e d’inapplicabilità del denunciato CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.

Con la settima censura il ricorrente, allegando violazione dell’art. 2112 c.c., chiede, ex art. 366 bis c.p.c., se va riconosciuto il vincolo di solidarietà, ex art. 2112 c.c., tra Regione Puglia e Consorzio di bonifica Terre d’Apulia – per avvenuto trapasso di azienda, con i medesimi beni organizzati e il medesimo personale, ed in attuazione della L. R. n. 15 del 1994 -, anche relativamente ai crediti da lui vantati nei confronti della Regione e riferiti ad epoca antecedente al predetto trapasso di gestione.

La censura deve ritenersi assorbita risultando infondati i motivi di ricorso che precedono (Cfr. per analogo assorbimento di simili questioni sulla base delle ragioni fondanti la presente decisione:

Cass. 17 maggio 2006 n 11533 cit.).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.

Nulla si deve disporre riguardo alla parte rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore della parte resistente in Euro 2040,00 di cui Euro 2000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16782 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, gli odierni ricorrenti, premesso di svolgere attività di medici ortopedici presso l’Ospedale pediatrico "Bambino Gesù", chiedevano il riconoscimento della speciale indennità mensile di L. 200.000 oltre a 15 giorni di ferie aggiuntive, prevista dalla L. n. 460 del 1988, art. 1, spettante, a norma dell’art. 17 ACNL Aris-Anmnirs, anche al personale esposto non occasionalmente alle radiazioni ionizzanti.

I ricorrenti deducevano che la citata norma collettiva prevedeva che tale personale fosse individuato da una speciale Commissione; che tale Commissione, riunitasi in data 11 settembre 1992 ed in data 23 aprile 1993, non aveva assunto alcuna determinazione; che i medici ortopedici erano costretti, per la loro particolare attività, ad operare in zone controllate e con inevitabile esposizione al rischio di contaminazione radiologica.

Con sentenza emessa all’udienza del 19 ottobre 2000, il Tribunale di Roma respingeva la domanda.

Il primo giudice riteneva che i ricorrenti, per ottenere la indennità in questione, avrebbero dovuto, prima dettagliatamente dedurre, per ciascuna posizione, le circostanze di fatto poste a base della richiesta e poi provare di essere stati esposti in modo permanente allo stesso rischio radiologico cui è esposto il personale medico e tecnico di radiologia.

Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto appello, chiedendo l’accoglimento delle originarie domande. Resisteva l’Ospedale "Bambino Gesù".

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 10 luglio 2006, respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propongono due distinti ricorsi i dipendenti indicati in epigrafe, affidati ad otto motivi.

Resiste l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. -Deve pregiudizialmente procedersi alla riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ed inoltre dichiararsi estinto ex art. 306 c.p.c., il giudizio tra V.M. e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, avendo il primo rinunciato agli atti del presente giudizio, rinuncia ritualmente accettata dal controricorrente.

2.-Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, nonchè L. 27 ottobre 1988 n. 460, ex art. 360, comma 1, n. 5, (art. 1, comma 3) e del D.P.R. 20 marzo 1987, n. 270, art. 58 per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’accertamento operato dalla Commissione per il rischio radiologico aveva natura costitutiva del diritto ai benefici) consistenti nel trattamento economico integrativo e nel congedo aggiuntivo, e non già natura meramente dichiarativa di un diritto che, invece, discenderebbe direttamente ed automaticamente dalla legge. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe in alcun modo motivato in ordine a tale dirimente punto della controversia.

Il motivo è infondato.

La L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 (recante modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) stabilisce infatti al secondo comma che "al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l’indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988". Al terzo comma che "al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma secondo, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.

L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4".

L’art. 58 del D.P.R. da ultimo citato prevede, al comma quarto, che "L’accertamento del personale non compreso nel comma primo soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell’unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti".

La corte di merito, invero, non ha ritenuto che in assenza degli accertamenti della Commissione il diritto in questione non potesse essere riconosciuto, ma, valutato anche l’intervento della Corte Costituzionale sul punto (sentenza n. 343 del 1992, secondo cui "la presunzione assoluta di rischio, valevole per il personale medico e tecnico di radiologia, in base alla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 … non esclude, nell’ambito del personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni, la presenza di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico a cui anche esse sono soggette, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia …. ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia"), ha ritenuto non provata l’esposizione dei ricorrenti alle radiazioni ionizzanti nella medesima misura rispetto ai medici radiologi.

Ciò risulta in linea con quanto recentemente affermato da questa Corte in materia (Cass. 24 febbraio 2011 n. 4525), secondo cui "l’indennità di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia, restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità. 3. -Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., degli artt. 2696 e 2697 cod. civ., nonchè della L. 27 ottobre 1988, n. 460 in quanto la Corte di merito non avrebbe argomentato i motivi per i quali solo dal maggio 1995 il personale medico ortopedico si sarebbe trovato esposto al rischio radiologico.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 421 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. nonchè ex art. 360, comma 1 n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere la Corte d’appello congruamente motivato le ragioni che hanno impedito di accogliere il motivo incentrato sulla valenza probatoria della deliberazione assunta nel 1995, nonchè di "trarre elementi di giudizio dalle verifiche demandate alla Commissione". Le censure, che stante la loro evidente connessione possono essere congiuntamente trattate, sono inammissibili per sottoporre alla Corte una valutazione in fatto (se in base al positivo accertamento della Commissione dal maggio 1995 possa evincersi la medesima esposizione anche per il periodo precedente) riservata al giudice di merito che sul punto ha adeguatamente motivato considerando che, stante la necessità della prova dell’esposizione specifica per il periodo di causa (gennaio 1988- maggio 1995), l’accertamento dal maggio 1995 non poteva valere per il passato.

Sul punto i ricorrenti si limitano a dolersi della mancata ammissione della documentazione in appello (preclusa dall’art. 437 c.p.c. e che, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non viene nè allegata nè riprodotta nell’attuale ricorso) o della mancata nomina di un consulente al fine di verificare le effettive modalità di lavoro, censurando, in tal modo, inammissibilmente, l’esercizio di un potere discrezionale rimesso alla valutazione del giudice di merito Cass. 13 marzo 2009 n. 6155).

4. – Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 118, 210, 421 c.p.c., artt. 2727 e 2729 cod. civ., nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale valutato in alcun modo la condotta dell’Ospedale, il quale avrebbe disatteso, adducendo inappagante giustificazione, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui era destinatario. Anche tale motivo risulta inammissibile, avendo il resistente motivato l’impossibilità di reperire documentazione risalente ad oltre dieci anni addietro, e trattandosi, come detto, di valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 18 settembre 2009 n. 20104).

5. – Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per aver la corte di merito affermato la natura parziale ed episodica delle rilevazioni dosimetriche, pur avendole valutate come attendibili ed esaustive ai fini della prova di un’esposizione non rilevante.

Il motivo è inammissibile per sottoporre alla Corte un riesame delle circostanze di fatto. Non risulta neppure al riguardo alcun vizio della motivazione, avendo il giudice di merito linearmente escluso che dai dati in questione risultasse una esposizione rilevante per i fini in parola, non sussistendo così alcuna contraddizione tra i due accertamenti.

I ricorrenti non allegano nè riproducono comunque la documentazione in parola, in contrasto col principio dell’autosufficienza, rendendo sotto questo profilo inammissibile la censura.

Deve comunque ribadirsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. 18 luglio 2008 n. 20027; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477; Cass. 5 marzo 2007 n. 5066;

Cass. 16 gennaio 2007 n. 828; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3601, tra le tante).

6. -Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 141, 441 c.p.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per aver la Corte indicato, con motivazione solo apparente, le ragioni per le quali doveva reputarsi esplorativa la c.t.u. richiesta dai ricorrenti.

Anche tale motivo risulta infondato, ove si consideri che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario, mentre la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21018; Cass. 5 luglio 2007 n. 15219).

7. – Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., art. 416, 115, 116, 117, 118 c.p.c. nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver la Corte argomentato circa il preteso sopravvenuto mutamento delle mansioni dei medici ortopedici (dal maggio 1995) al fini dell’attribuzione dell’indennità per il periodo precedente al 1995.

Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni svolte al punto 5. 8. – Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè artt. 115,116, 118, 437 c.p.c. per non avere la corte territoriale, pur in presenza di significative piste probatorie, fatto comunque ricorso ai poteri ufficiosi al fine della ricerca della verità materiale, segnatamente ammettendo una c.t.u. e la documentazione inerente la loro attività operatoria.

Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni svolte in precedenza.

Può qui solo evidenziarsi che la documentazione prodotta in appello è stata ritenuta correttamente inammissibile (ex plurimis Cass. sez. un. n. 8202 del 2005), mentre il giudizio di indispensabilità della prova nuova ex art. 437 c.p.c. implica una valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass, 20 giugno 2006 n. 14133), non risultando nella specie neppure allegati o riprodotti i documenti in questione, in contrasto col principio dell’autosufficienza. Quanto al mancato esercizio dei poteri ufficiosi, occorre osservare che essi, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 25 maggio 2010 n. 12717), non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 22 luglio 2009 n. 17102; Cass. 21 maggio 2009 n. 11847).

Deve inoltre rimarcarsi che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza dell’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, senza però che il giudice possa porre rimedio ad una totale carenza di allegazione sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, potendo soltanto supplire ad eventuali lacune delle risultanze di causa ai fini dell’accertamento della verità materiale (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un. 20 aprile 2005 n. 8202, cui adde, più di recente, ex plurimis: Cass. 26 maggio 2010 n. 12847; Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577; Cass. 12 maggio 2006 n. 11039).

Circostanze queste che nella specie debbono escludersi, considerato che la prova documentale, non formatasi successivamente, era ben producibile in primo grado.

9. -I ricorsi vanno dunque respinti.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Quelle inerenti il V. sono liquidate, come da dispositivo, ex art. 306 c.p.c., comma 4, -non sussistendo accordi tra le parti al riguardo.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, pari ad Euro 40,00, Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., quanto al procedimento n.r.g. 20571/07, e pari ad Euro 60,00, Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., quanto al procedimento n.r.g. 20020/07.

Dichiara estinto il giudizio tra V.M. e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, liquidando le spese dovute a quest’ultimo in Euro 30,00 per spese, Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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