Cassazione, sez. Feriale Penale, 14 settembre 2011, n. 34086 Il geometra comunale si appropria del denaro versato dai cittadini per la definizione di pratiche edilizie: truffa o peculato?

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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 aprile 2011, la corte di appello di Genova ha ribadito la responsabilità di B.D., geometra dipendente dell’Area Urbanistica del Comune di OMISSIS per il delitto di peculato, affermata da quel Tribunale in relazione a 5 ipotesi, in cui egli si era appropriato del denaro versato da cittadini per la definizione di pratiche edilizie onerose, e per il delitto di truffa in altri casi in cui l’appropriazione era relativa a somme in realtà non dovute alla amministrazione, che con l’inganno l’imputato aveva fatto credere tali agli utenti. Ne confermava altresì la pena, negandone la riduzione invocata.

2. Ricorre il difensore del B. e deduce la erronea qualificazione dei fatti in peculato, dato che l’imputato, per regolamento comunale e per contratto, non poteva disporre del denaro pubblico, sicché difettava il presupposto della appartenenza delle somme versate alla PA ed i fatti commessi erano invece da qualificare come truffa, avendo egli generato delle modalità fraudolente che avevano consentito l’accesso alla provvista. Il giudice di merito avrebbe confuso il concetto di appartenenza con quello di appropriazione. Inoltre era ingiustificata la negazione delle invocate attenuanti generiche reputando quale elemento di disvalore la contumacia, che è invece una delle facoltà legittime dell’imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è da dichiarare inammissibile, con le consequenziali statuizioni in tema di spese processuali ed ammenda in favore della cassa.

2. In ordine al primo motivo, la tesi secondo cui la sua attività illecita si svolgeva al di fuori della normativa che disciplina l’esazione dei crediti dell’ente, la quale potrebbe essere svolta solo dai cassieri, è del tutto priva di fondamento e basata su un equivoco di fondo.

3. La sentenza impugnata afferma che il B. incassava denari provenienti dagli utenti i quali gli versavano somme che erano necessarie per la definizione di pratiche edilizie, secondo importi che erano comunque dovuti all’ente comunale; per tali pratiche, il ricorrente intascava denaro spettante alla PA ed ad essa appartenente, comportandosi di fatto quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

4. È da osservare che l’eventuale agire in violazione delle norme interne dell’ente sulla esazione dei crediti non può avere la conseguenza di elidere i presupposti del peculato, che si verifica tanto se il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità giuridica quanto semplicemente quella materiale del denaro altrui. Il possesso di tale denaro per ragioni di ufficio, presupposto dei delitto in questione, si verifica sia se avvenga secondo le regole che disciplinano i pagamenti all’ente sia se si realizzi con violazione delle disposizioni organizzative dell’ufficio al riguardo, potendo tale violazione costituire un illecito disciplinare che si aggiunge al peculato. E ciò perché è irrilevante per la consumazione del reato contestato che l’appropriazione derivi da un corretto e legittimo esercizio delle funzioni esercitate da parte dell’agente o dall’esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni; dovendosi escludere il peculato solo quando il possesso sia meramente occasionale, cioè dipendente da evento fortuito o legato al caso; ma non può sussistere l’occasionalità quando l’affidamento riposto dal privato nella qualifica pubblica del soggetto ha favorito l’insorgere del presupposto del reato.

5. Come è evidente il comportamento tenuto integra a pieno il delitto di peculato, anche dal profilo della appartenenza del denaro alla PA, che il ricorrente contesta poiché ritiene sia frutto della sua abilità truffaldina, in quanto, nel caso delle esazioni riscosse in relazioni a prestazioni che i privati comunque dovevano effettuare, le somme già appartenevano alla PA a nulla rilevando le modalità di riscossione e la eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell’ufficio, e la circostanza che il pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede. (p. Sez. 6, Sentenza n. 26081 del 28/04/2004 Conformi: N. 405 del 1994 Rv. 198499, N. 11505 del 1997 Rv. 209477, N. 11417 del 2003 Rv. 224051, Sez. 6, Sentenza n. 20952 del 13/05/2009).

6. Quanto esposto esclude dunque che tutto il denaro percepito dal B. sia ricollegabile al delitto di truffa, dato che in punto di fatto è pacifico che per alcuni esazioni esso era effettivamente dovuto dai cittadini e pertanto nel momento in cui il ricorrente se ne è appropriato esso era già entrato "secondo norma" nel patrimonio dell’ente. Dunque il possesso del denaro da parte del ricorrente non era conseguenza di una truffa, ma si ricollegava direttamente all’illecito storno di somme da esigere per conto della PA.

7. Parimenti inammissibile è il motivo con cui il ricorrente si duole del diniego delle generiche, che la corte ha adeguatamente motivato in considerazione della gravità della sua condotta, della diffusione della stessa nel territorio, sulla sua negativa personalità, con argomentazioni che non manifestano né insufficienza né illogicità e pertanto non sono censurabili in questa sede.

8. Il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed a versare una somma, che si reputa equo determinare in Euro mille, a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-10-2010) 21-01-2011, n. 1889

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

L.R., unitamente ad altri imputati e nella sua qualità di amministratore della Calucro srl, dichiarata fallita il 9 dicembre 1992, veniva condannato in entrambi i gradi di merito – sentenze emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 2 luglio 1996 e dalla Corte di Appello della stessa Città il 29 aprile 2004 – alle pene, principale ed accessorie ritenute di giustizia, per il delitto di bancarotta per distrazione, concernente la cessione di un complesso immobiliare della Calucro srl sito in (OMISSIS), alla SICI srl e la cessione del complesso aziendale della Calucro srl alla ESSECI srl senza che venisse versato alla società venditrice il relativo prezzo.

In seguito ad istanza del L.R., la Corte di Appello di Roma, con ordinanza depositata il 10 giugno 2009, dichiarava la nullità della notifica a L.R. dell’estratto contumaciale della sentenza pronunciata dalla stessa Corte in data 29 aprile 2004 perchè notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 a difensore diverso da quello nominato dal L.R., revocava la declaratoria di esecutività della predetta sentenza e rimetteva il L.R. nei termini per proporre impugnazione.

Con il ricorso per cassazione presentato L.R. deduceva:

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 129 c.p.p. ed alla L. Fall., artt. 216, 219 e 223. Il ricorrente, in particolare, si doleva del fatto che la Corte di merito non avesse tenuto conto dei rilievi concernenti la condanna per la distrazione del complesso immobiliare di (OMISSIS) ceduto dalla Calucro srl alla Sici spa. Notava come dalla motivazione della sentenza di primo grado si desumeva che L.R. non fosse stato condannato in primo grado per tale ipotesi di distrazione, ma soltanto per la ipotesi relativa alla cessione del complesso aziendale della Calucro srl alla ESSECI srl. Con riferimento a tale ultima ipotesi distrattiva il ricorrente poneva in evidenza che l’affermazione che il prezzo pattuito non fosse stato mai versato alla fallita era assolutamente non motivata e contrastante con la documentazione prodotta.

2) in subordine la prescrizione del reato contestato, essendo trascorsi più di quindici anni dalla declaratoria di fallimento della Calucro srl avvenuta il 9 dicembre 1992.

La Calucro srl è stata dichiarata fallita il 9 dicembre 1992 e da tale data, pertanto, inizia a decorrere il termine prescrizionale del delitto di bancarotta fraudolenta.

Le sentenze di merito sono state pronunciate prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, cosicchè bisogna tenere conto del termine prescrizionale previsto dal previgente art. 157 c.p..

Dal momento che sono state riconosciute le attenuanti generiche a L.R., il termine prescrizionale è, per effetto della interruzione, di quindici anni.

Detto termine risulta scaduto il 9 dicembre 2007 e, con le sospensioni della prescrizione pari a complessivi giorni 421, il 2 febbraio 2009.

L’inutile decorso del tempo si è verificato perchè, nonostante la sentenza di appello fosse stata pronunciata tempestivamente il 29 aprile 2004, il L. è stato rimesso in termini soltanto il 10 giugno 2009 non essendogli stato notificato correttamente l’estratto contumaciale.

Il termine prescrizionale è, quindi, ampiamente decorso.

I motivi di ricorso non sono inammissibili, dovendo, anzi, essere attentamente vagliati per una denunciata discrasia tra quanto deciso dal Tribunale e quanto stabilito dalla Corte di merito.

Del resto il ricorso proposto dai coimputati non venne dichiarato inammissibile, ma venne rigettato.

Non ricorrono i presupposti per un proscioglimento nel merito del L. con formula piena ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto degli elementi posti a suo carico dalle due sentenze di merito.

Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto a L. R. estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2011, n. 6150 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

1 Con sentenza del 3 maggio 2007, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame svolto da T.C. contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla Sirton Medicare spa, con lettera in data 26 luglio 2005 dopo la contestazione disciplinare con sospensione cautelare del 18 luglio 2005. 2. La Corte territoriale puntualizzava che:

T. aveva lavorato alle dipendenze prima di Crinos spa e poi della Sirton Medicare spa, consociate del gruppo Finsirton spa, dal 3 gennaio 2000 al 28 luglio 2005, con inquadramento di dirigente e mansioni di direttore marketing e, sino al 2004, anche di direttore vendite;

andava disattesa l’eccepita nullità del provvedimento preventivo di ammissione delle prove, effettuato dal giudice di prime cure con il decreto di fissazione dell’udienza, la cui connaturale funzione meramente ordinatoria poteva rilevare solo in caso di lesione dei diritti di difesa delle parti; quanto all’irritualità dell’istruttoria, espletata con la compresenza di tutti i testimoni, non derivava da ciò la nullità dell’istruttoria, nè l’asserita perdita di genuinità delle testimonianze appariva emendabile con la rinnovazione dell’istruttoria testimoniale;

nel merito, i diversi addebiti, in punto di insubordinazione, non contestati da T. e confermati dai testi, integravano la giusta causa di licenziamento traducendosi in comportamenti di aperta ribellione nei confronti del proprio direttore generale, fra i quali:

la reclamizzazione, nonostante diffida, di un prodotto pur non farmaceutico, prima della richiesta autorizzazione, contestando la necessità dell’autorizzazione ministeriale, in aperto contrasto con il superiore gerarchico; il rifiuto di fornire formule nella disponibilità di terzi, ma ben reperibili e provvedendo a consegnarle con grave ritardo, contravvenendo al dovere di collaborazione; aver lasciato ad altri l’allestimento di un congresso farmaceutico, adempimento rientrante nelle funzioni di T.;

aver consentito, con leggerezza, l’uso di immagini tratte da un testo altrui con violazione della privacy dei pazienti prestatisi a documentarlo e con sottovalutazione del danno economico cagionato alla società per porvi rimedio; la mancata redazione di relazioni scritte sulle trasferte e la mancata predisposizione di un dossier informatico;

andava, invece, escluso rilievo al tenore di un messaggio elettronico rinvenuto successivamente al licenziamento, messaggio che, appartenendo alla sfera privata, sia le parti sia il giudice avrebbero dovute astenersi dal riportare integralmente, anche in sentenza, nelle sue espressioni più volgari.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva anche il dipendente in condizione apicale nella scala gerarchica dell’impresa soggetto alle direttive di chi lo sovrastava, onde la violazione del dovere di collaborazione non poteva non incrinare, gravemente, il rapporto fiduciario, tanto più delicato e pregnante per un dipendente dotato di particolari responsabilità. 4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, T. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

5. Preliminarmente, il Collegio dichiara l’inammissibilità del controricorso privo di procura a margine. Invero, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti, a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di legittimità, soltanto quelli sopra individuati. Ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dell’art. 83 di., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con riferimento esplicito agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (ex multis, Cass. 18528/2009, Cass. 8708/2009).

6. Nè trova applicazione, nella specie, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente ai giudizi instaurati, in primo grado, dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (il 4 luglio 2009), sicchè per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, ove la procura non sia rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento, come già detto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (v., da ultimo, Cass. 7241/2010).

7. Nella specie, agli atti del giudizio di cassazione non risultano nè la procura a margine od in calce al controricorso, nè il suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dalla citata disposizione del codice di rito, onde l’inammissibilità del controricorso, dichiarabile anche d’ufficio dal Giudice di legittimità (v., ex multis, Cass. 14843/2007).

8. Passando all’esame dei motivi di ricorso, il ricorrente denuncia nullità del procedimento di primo grado per violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni del codice di rito:

– artt. 420, 245, 121 e 131 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure ammesso le prove testimoniali e ridotto le liste testimoniali con il decreto di fissazione della prima udienza, e non già con ordinanza motivata nel contraddittorio delle parti (primo motivo);

artt. 420 e 245 c.p.c. per omessa valutazione della rilevanza dei mezzi di prova (secondo motivo);

artt 415, 121, 131 e 159 c.p.c. per nullità di tutti gli atti conseguenti al decreto di comparizione delle parti, quindi del giudizio di gravame e della relativa sentenza (terzo motivo).

L’illustrazione dei motivi si conclude con la formulazione dei relativi quesiti ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

9. Dall’esame complessivo dei motivi proposti si evince che il ricorrente non censura affatto la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto legittimo il licenziamento e sussistente l’addebito mosso dalla società, una volta esclusa la nullità del provvedimento di ammissione della prova testimoniale e dell’espletamento di essa.

Il ricorrente si limita, invero, a dedurre vizi concernenti l’istruttoria espletata in prime cure, id est vizi dei provvedimenti giudiziali di ammissione della prova testimoniale e di riduzione della lista testimoniale.

10. Ebbene, a parte l’inammissibilità delle prospettate censure sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, posto che la deduzione di un error in procedendo deve conformarsi all’esigenza di specificità che presuppone l’enunciazione del vizio processuale con l’indicazione dei singoli passaggi (nella specie, l’indicazione delle prove testimoniali e della decisività dei testi non ammessi), ritiene il Collegio assorbente il rilievo dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

11. L’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Nella specie, il ricorrente, deducendo la nullità della sentenza di primo grado e del gravame per aver il giudice di prime cure ammesso le prove testimoniali, ridotto le liste testimoniali con il decreto di fissazione della prima udienza (e non già con ordinanza motivata nel contraddittorio delle parti) ed omesso, così operando, ogni valutandone sulla rilevanza dei mezzi di prova, non ha assolto in alcun modo l’onere di dedurre puntualmente lo specifico pregiudizio al diritto di difesa derivatone (ex multis, Cass. 4340/2010, Cass. 6686/2010, Cass. 4435/2008).

12. Trova, quindi, applicazione il consolidato e condiviso principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poichè l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c., – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile, alla parte, dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr, ex plurimis, Cass. 13373/2008; Cass. 9887/2006; Cass. 15623/2005).

13. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; nulla spese attesa la declaratoria di inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 8539 Contratti forme di contrattazione

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 30 marzo 2001. il Tribunale di Bergamo accolse l’opposizione proposta dal Comune di Serina avverso un decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’arch. C.A., revocando il decreto ma condannando il Comune al pagamento della somma di L. 14.878.122 a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni professionali rese dal ricorrente.

2. – L’impugnazione proposta dal Comune è stata accolta dalla Corte d’Appello di Broscia, che con sentenza del 18 marzo 2004 ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente.

A fondamento della decisione, la Corte ha affermato l’irrilevanza della documentazione prodotta dall’appellato, attestando la stessa unicamente l’adozione da parte del Comune di delibere aventi ad oggetto l’ampliamento e la ristrutturazione di un complesso scolastico e l’affidamento dell’incarico all’arch. C., nonchè l’esecuzione di molteplici incombenti da parte di quest’ultimo, e non anche l’avvenuta stipulazione del contratto di prestazione d’opera professionale in forma scritta.

Premesso inoltre che con la comparsa di costituzione in primo grado l’appellato aveva proposto domanda di risarcimento del danno ai sensi degli arti. 1337 e 1338 cod. civ., in ordine alla quale il Comune aveva omesso di rifiutare il con-traddittorio. la Corte d’Appello ha rigettato anche tale domanda, sia per difetto di prova della condotta tenuta dall’Amministrazione, sia perchè il C. ora a conoscenza della necessità della forma scritta per il conferimento dell’incarico, trattandosi di requisito prescritto dalla legge.

3. – Avverso la predetta sentenza il C. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99, 112. 11 5 e 116 cod. proc. civ., nonchè l’erronea e carente motivazione su un elemento decisivo della controversia.

Premesso che in primo grado il Comune di Serina aveva dedotto due profili di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale, consistenti nella mancata deliberazione del conferimento dell’incarico nel suo intero ammontare e nell’assenza dell’impegno di spesa, sostiene che la mancata stipulazione del contratto in forma scritta integrava una diversa causa di nullità, non rilevabile d’ufficio dal Giudice di appello e la cui deduzione in sede d’impugnazione costituiva una non consentila mutatio libelli.

Aggiunge che correttamente il Giudice di primo grado aveva accertato l’intervenuta modificazione dell’incarico nel corso del suo svolgimento, in base alla documentazione prodotta, nonchè l’avvenuta pattuizione di tali modifiche tra le parti e l’integrazione degli impegni di spesa.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ opportuno premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente latta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l’opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l’opposto, formalmente convenuto, dev’essere considerato attore dal punto di vista sostanziale.

Tanto precisato, si osserva che con il ricorso per decreto ingiuntivo il C. aveva chiesto il saldo del compenso professionale dovutogli per la progettazione generale ed esecutiva di un edificio scolastico, producendo le delibero adottate dal Comune ai fini del conferimento dell’incarico professionale e dell’integrazione dell’originario impegno di spesa. Nel proporre opposizione, il Comune di Serina aveva sostenuto che le maggiori prestazioni delle quali il ricorrente aveva chiesto il pagamento si riferivano a lavori non deliberati o per i quali non era stato adottato l’impegno di spesa.

Tali deduzioni erano state tuttavia disattese dal Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto sussistenti sia le deliberazioni che l’impegno di spesa, ed aveva pertanto accolto la domanda, sia pure per un importo inferiore a quello riconosciuto con il decreto ingiuntivo. Il Comune aveva pertanto proposto appello, ribadendo le difese svolte in primo grado, ed aggiungendo che in ogni caso le delibere prodotte erano inidonee a far sorgere un vincolo contrattuale, in quanto a tal fine era necessaria la stipulazione di un contratto in forma scritta.

In tale contesto, essendo ancora in discussione l’applicazione o l’esecuzione del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, la nullità del contratto era rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. anche in sede di gravame, ponendosi la validità dell’atto come elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto a verificare, nell’ambito dell’indagine a lui demandata in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione, senza che ciò comporti una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass.. Sez. 1, 21 dicembre 2007, n. 27088; 1 ottobre 2007, n. 21141; 1 marzo 2007, n. 4853). Le deduzioni svolte al riguardo nell’atto di appello non integravano dunque una domanda, avendo il Comune la veste sostanziale di convenuto, nè un’eccezione riconvenzionale, non facendosi valere con esse un controdiritto idoneo a paralizzare il diritto fatto valere dal ricorrente, nè ancora un’eccezione in senso stretto, non essendone prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa della parte. Esse, in quanto volte a sollecitare l’esercizio di un potere ufficioso del giudice, costituivano mere difese, proponibili per la prima volta anche in grado d’appello senza che la loro deduzione potesse qualificarsi come mutai io libelli, inammissibile in sede di gravame (cfr. Cass. Sez. 2^, 30 luglio 2004, n. 14570: 18 luglio 2002. n. 10440).

1.2. – Quanto poi alla riconducibilità delle prestazioni di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento alle modifiche dell’incarico originariamente conferitogli, la Corte d’Appello ne ha escluso la rilevanza, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio delle relative delibere, in virtù della considerazione che le stesse non erano state seguite dalla stipulazione del contratto d’opera professionale nella forma scritta richiesta dalla legge.

Questa conclusione appare conforme al consolidalo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, il contratto di prestazione d’opera professionale stipulato con una Pubblica Amministrazione, ancorchè quest’ultima agisca jure privatorum deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta; l’osservanza di tale requisito, che risponde ad evidenti finalità di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, presuppone la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo legittimato a manifestare la volontà dell’ente pubblico nei rapporti esterni, nonchè l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e dell’entità del compenso, non risultando a tal fine sufficiente la delibera con cui l’organo competente a formare la volontà dell’ente abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, la quale ha natura di atto meramente interno (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 1^, 6 luglio 2007, n. 15296; 26 gennaio 2007, n. 1752). La necessità della forma scritta, quale strumento per evitare arbitrii nell’interesse del cittadino e per favorire l’esercizio della funzione di controllo, dev’essere estesa anche alle modificazioni successive dell’incarico che comportino variazioni sostanziali nella natura delle prestazioni affidate al professionista e nella misura del compenso dovutogli, in quanto le stesse, risolvendosi in un mutamento dell’oggetto del contratto, richiedono una nuova manifestazione di volontà, espressa nella forma prescritta dalla legge ad substantiam, e non possono quindi essere desunte da comportamenti concludenti delle parti o dalle determinazioni assunte al riguardo dall’organo deliberante dell’ente (cfr. Cass., Sez. 3^, 9 gennaio 2007. n. 209; 12 aprile 2006. n. 8621; Cass. Sez. 2^, 4 giugno 1999, n. 5448).

Nella specie, pertanto, la mancata consacrazione delle modifiche dell’incarico in un contratto stipulato in forma scritta costituiva un motivo sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente in via contrattuale, indipendentemente dalla forma rivestita dall’originario contratto di prestazione d’opera professionale, la cui stipulazione per iscritto appare peraltro quanto meno dubbia, non avendone il ricorrente fatto alcuna menzione, e nulla di preciso emergendo al riguardo dalla sentenza impugnata.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Osserva infatti che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale emergeva la scorrettezza del comportamento del Comune, che, dopo aver pagato una parte delle competenze professionali, aveva contestato l’avvenuta redazione di un progetto definitivo, per poi chiedere la stesura di un nuovo disciplinare recante l’indicazione soltanto di una parte delle opere, e successivamente interrompere ogni trattativa. Sostiene che, proprio in base alla condotta risultante da tale documentazione, egli aveva maturato un’aspettativa alla stipulazione del contratto per la parte eccedente l’incarico iniziale, in quanto i progetti da lui redatti erano stati recepiti ed approvati, e sulla scorta degli stessi erano stati richiesti finanziamenti.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

C’om’è noto, gli artt. 1337 e 1338 cod. civ. contemplano distinte fattispecie di responsabilità precontrattuale, l’una di carattere generale, riguardante la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative, in funzione di tutela dell’affidamento delle parti nella conclusione del contratto, e l’altra, che ne costituisce una specificazione, avente ad oggetto la mancata comunicazione preventiva di eventuali cause d’invalidità, in funzione di tutela dell’affidamento delle parti in ordine alla validità del contratto.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, rilevando da un lato (d’assoluto difetto di materiale probatorio idoneo a fondare una pretesa ispirata ad una condotta che nulla consente di conoscere nelle sue manifestazioni, ed osservando dall’altro che la conoscenza della necessità della stipulazione di un contratto scritto per il conferimento di un incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione, ben nota al Comune, non poteva non esserlo anche per l’architetto. Lo specifico riferimento di quest’ultima affermazione alla fattispecie di cui all’art. 1338 rende evidente la riconducibilità della prima a quella di cui all’art. 1337, in ordine alla quale la Corte d’Appello, con espressione sintetica ma chiaramente percepibile nella sua portata, non si è limitata a riscontrare l’assoluta mancanza di prova, ma ha stigmatizzato, più radicalmente, la mancata allegazione da parte del ricorrente delle modalità di manifestazione della condotta antidoverosa ascritta all’Amministrazione.

Il ricorrente, pur denunciando la violazione sia dell’art. 1337 che dell’art. 1338, ha censurato la sentenza impugnata nella sola parte in cui ha escluso la responsabilità del Comune in riferimento alla prima disposizione. Egli, peraltro, si è limitato a dolersi dell’omesso esame dei documenti prodotti in giudizio, da cui risulterebbe la condotta dell’Amministrazione contraria al dovere di buona fede, senza però contestare il rilievo della Corte d’Appello relativo all’inadempimento dell’onero di allegazione, e senza indicare in particolare la sede in cui sarebbero stati individuati i fatti dai quali dovrebbe desumersi la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali, con la conseguenza che nessuna verifica risulta possibile compiere in ordine al carattere decisivo dei documenti prodotti, ai tini della prova dei fatti tempestivamente introdotti nel giudizio.

3. E’ parimenti inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, proposta dal Comune di Serina con il controricorso.

3.1. – L’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata, in caso di accoglimento totale del gravame, si traduce infatti in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione ad opera della parte soccombente, dev’essere fatta valere, quale error in procedendo, nelle forme del ricorso incidentale (cfr. Cass. Sez. 3^, 24 aprile 2008, n. 10765).

Tali forme, nella specie, non risultano osservate, essendosi il Comune limitato a lamentare l’omessa condanna del ricorrente alla restituzione, sul presupposto della mancata contestazione dell’avvenuto pagamento da parte del C., ed a dedurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., senza però fare alcun accenno all’avvenuta proposizione di un’apposita domanda nel giudizio d’impugnazione, e senza chiedere la cassazione sul punto della sentenza di appello.

L’assenza di quest’ultima richiesta, posta anche in relazione con la discordanza degli elementi allegati a fondamento della domanda, non consente di attribuire al controricorso, così come formulato, la valenza di ricorso incidentale: sebbene, infatti, non sia necessaria a tal fine l’adozione di formule sacramentali, il principio di strumentalità delle forme esige che l’atto contenga i requisiti prescritti dall’art. 371 in relazione agli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ. ed in particolare la predetta richiesta, specificamente prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 4 la quale risulta essenziale per individuare nell’atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, implicanti, rispettivamente, la chiara indicazione del mezzo processuale azionato, il diritto della controparte di essere messa in condizione di difendersi e di replicare e il potere-dovere del giudice di identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa (cfr. Cass. Sez. 1^, 21 ottobre 2005, n. 20454;

Cass., Sez. 3^, 11 novembre 2005, n. 22901).

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, mentre la domanda proposta dalla controricorrente va dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in qualità di principale soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, e condanna C.A. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00. ivi compresi Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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