Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – in data 21.2.2003, veniva confermata la condanna di C.M. per il reato di cui all’art. 648 ter c.p., pronunciata dal Tribunale di Taranto il 19, 7.2000; la vasta indagine nell’ambito della quale la C. era stata coinvolta, riguardava due associazioni criminali, quella, mafiosa, facente capo a Scarci-Missiano e quella a delinquere facente capo a Malatesta – D’Arcunto, associazioni aventi come reati fine l’usura, l’estorsione, il controllo di case da gioco, il commercio di stupefacenti, il contrabbando ed il riciclaggio. Veniva accertato tra l’altro che la massa di denari acquisiti con le plurime e redditizie attività illecite veniva riciclata con un meccanismo ideato da D. V., – accusato anche di violazione art. 648 bis c.p. – che faceva confluire i denari presso aziende in difficoltà, in cui venivano operati investimenti, garantiti da titoli per il recupero indiretto dei valori, anche ed in vista del fallimento, con il calcolato inserimento nella procedura di insinuazione nel passivo fallimentare. Tra coloro che ebbero a ricevere denari da investire in attività finanziarie era stata individuata la C., dapprima indagata anche per violazione art. 416 bis, successivamente portata a giudizio solo per violazione art. 640 ter c.p., ancorchè inizialmente, in sede di indagini, la di lei condotta fosse stata ritenuta più poliedrica e quindi fosse stata indagata oltre che per violazione art. 640 ter, anche per la violazione dell’art. 640 bis c.p..
In sede di legittimità, il ricorso della C. veniva rigettato con la sentenza del 14.12.2009, depositata il 5.4.2010, la cui motivazione – nel delineare una serie di profili di inammissibilità in quanto di puro merito -, respingeva quelli concernenti la fondatezza del sillogismo di condanna, ritenendo comprovato il meccanismo di riciclaggio ideato da D. e coinvolgente la C., che presupponeva le accertate artificiose moltiplicazioni sociali, le intestazioni fittizie delle quote, gli spostamenti di sedi nominali che sono stati ritenuti base inferenziale per desumere la consapevolezza, in capo della C., della provenienza delittuosa dei denari ricevuti.
2. La difesa ha depositato ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., in data 27.10.2010, assumendo la ricorrenza di plurimi errori di fatto che dovrebbero giustificare la tangibilità di questo giudicato per un nuovo giudizio di legittimità visto che quello precedente, "non sarebbe stato effettivo e dunque è come se non si fosse svolto".
Gli errori dedotti si possono elencare con il seguente ordine:
a) sarebbe stato erroneamente scritto a pag. 1 e 6 della sentenza della corte di cassazione che la C. era stata condannata per art. 416 bis c.p., ed il dato è erroneo. b) sarebbe stato fatto erroneo riferimento ai gravi precedenti penali, laddove la C. all’inizio dell’anno 2000 era incensurata;
c) sarebbe stata offerta dalla corte di legittimità una giustificazione integrativa di merito, nel passaggio motivazionale in cui fu scritto che l’imprenditore P. era il mandatario del D., per conto del quale ebbe ad investire fondi, motivazione questa erronea anche perchè fu il facoltoso P. a corrispondere somme a D. e non viceversa e la circostanza assunta suonerebbe in contrasto con gli atti processuali; parimenti sarebbe puramente fantasioso il riferimento al sistema delle scatole vuote, poichè risulterebbe che tutte le società dei predetti erano operative e pregresse alle operazioni finanziarie del D.. d) mancherebbe la motivazione sulla intervenuta confisca;
e) sarebbe stata omessa la motivazione anche su argomenti decisivi configurando così macroscopici errori di fatto contenuti nelle sentenze di merito, non emendati quali: 1) la posizione della C. è stata trattata dai giudici di merito confondendo l’art. 640 bis c.p. con l’art. 640 ter c.p.. Non esisterebbe prova di passaggi di denari provenienti dal clan Scarcì alla C., per mezzo del D., nè potevano essere utilizzati a fini di prova titoli e denaro non provenienti dai delitti sub b) c) d), per condannare C., perchè esulavano dalla contestazione, con il che sarebbe fantasioso e quindi configurerebbe errore materiale, l’aver scritto che i titoli venivano emessi da D. a garanzia dei pagamenti cui provvedeva con denaro contante, ovvero con oggetti di valore, con conseguente restituzione degli stessi titoli una volta versato dall’imputato il corrispondente importo; 2) sarebbero state privilegiate le illogiche dichiarazioni dell’amministratore giudiziario B.A. che, relativamente a 700 milioni di titoli postdatati e alla cessione di quote di immobile in via (OMISSIS), ha assunto che le somme furono date in contanti, in quanto non vennero rinvenuti i titoli, laddove presso la C. fu trovata una cartellina con fotocopie di assegni e cambiali relativi all’operazione di via (OMISSIS); 3) sarebbe stato erroneamente ritenuto che il trasferimento di sede delle società della C. sia avvenuto da via (OMISSIS), in concomitanza con l’accentramento della gestione nelle mani del D., laddove invece il trasferimento avvenne in ragione della liberazione dell’immobile di via (OMISSIS), per essere meglio venduto; 4) sarebbe stata erroneamente ed incompiutamente ricostruita la contabilità da parte dell’amministratore giudiziario, che finse di ignorare la prassi della post datazione degli assegni; 5) la C. sarebbe stata condannata su ipotesi d’accusa sfornita di prova, la sentenza di appello sarebbe sorretta da motivazione apparente con semplice rinvio per relationem a quella di primo grado e senza esame delle doglianze difensive; 6) sarebbe stato erroneamente indicata la conoscenza tra C. e D. come risalente nel tempo, laddove risultava avvenuta solo nel 1993; 7) sarebbe stato inspiegabilmente come oscurato il nome di CI.Gi., marito della C. tenuto fuori per accusare quest’ultima; 8) sarebbe stato sottovalutato che la C. aveva un patrimonio immobiliare ingente prima di conoscere il D. e che le società ed il patrimonio preesistevano sia agli accordi intercorsi tra Ci. e D., sia ai reati contestati; 9) sarebbe stata disposta la confisca di tutte le società della C. e non delle due sole trattate con il D.; 10) il sequestro preventivo delle società della C. venne disposto quale corpo di reato di riciclaggio, reato poi non ravvisato, ma implicitamente archiviato, senza che sia stato disposto un nuovo provvedimento di apprensione in relazione al nuovo reato ipotizzato; 11) sarebbe stata erroneamente ritenuta l’aggravante di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 7, ancorchè risultasse che la C. non conoscesse alcuno dei soggetti mafiosi al di fuori di D.IODATO. La molteplicità di questi errori e la moltitudine delle omissioni segnalate, ad opinione della difesa, renderebbero il caso di eccezionale gravità, con il che per riparare all’errore giudiziario, si rende indispensabile ordinare la sospensione della sentenza ex art. 625 bis c.p.p., comma 2 e successivamente correggere l’intera sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente inammissibile per i motivi che vengono di seguito esposti.
In primis, va ricordato che è principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che in tema di ricorso straordinario per cassazione, l’art. 625 bis c.p.p. prevede che tale forma di impugnazione sia ammessa solo a favore del condannato, nel senso che la legittimazione a proporre l’impugnazione straordinaria contro la decisione della corte sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitive sentenze di condanna e che va pertanto ritenuta esclusa la possibilità di esperire il ricorso per asserito errore di fatto nei confronti della decisione intervenuta in tema di confisca di beni (cfr. Cass. sez. 5^ 17.7.2009, n. 43416). Il ricorso interposto dalla difesa sulle parti della sentenza che hanno riguardato i provvedimenti cautelari reali, da cui è poi conseguito il provvedimento di confisca non possono trovare ulteriore gravame in questa particolarissima sede, deputata a ricevere le estreme doglianze solo sulle condanne.
Detto ciò, per pura completezza, va precisato che nella sentenza della corte di cassazione citata è stato scritto che inizialmente la C. fu accusata anche di violazione dell’art. 416 bis, ma il dato che l’imputata non sia stata chiamata a rispondere del reato è stato tenuto ben presente dalla corte di cassazione, che ha sottolineato come la condanna per il reato di cui all’art. 640 ter c.p. inflitta non suonava contraddittoria con l’assoluzione dal reato associativo (v. pag. 24 sent. cass. 5^ sez.). Nè risulta incorsa in errore percettivo la corte per avere ritenuto la C. censurata quando non lo era, poichè sempre a pag. 24 della sentenza si legge che implicherebbe valutazione di puro merito l’intervento richiesto dalla difesa di rivalutare la capacità criminale dell’imputata "desunta già in primo grado da fatti e comportamenti anche processuali, non da sentenze". E ancora è bene ricordare che all’imputata inizialmente furono contestati entrambi i reati di cui agli artt. 640 bis e 640 ter c.p., e che solo successivamente l’imputazione originaria venne riformulata come violazione dell’art. 640 ter c.p. – che come è noto è in rapporto di specialità con l’art. 648 bis c.p. – senza che sia percepibile la confusione denunciata dalla difesa in cui sarebbero incorsi i giudici nel trattare la posizione C., che anzi hanno premesso nella trattazione specifica dell’imputata (pag. 22 della sentenza della corte di cassazione) l’indicazione delle norme ritenute violate (capi di – art. 648 ter c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), nè che si sia incorso in una mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Le doglianze su questi specifici punti sono speciose, non essendo apprezzabile alcun errore percettivo tale da poter mettere in discussione il giudicato e quindi sono del tutto illegittime.
Ma anche sugli altri punti, il ricorso muove da un presupposto assolutamente errato, che si dipana dalla considerazione che l’istituto del ricorso straordinario possa servire, non solo per porre rimedio all’omessa valutazione di un motivo del ricorso ordinario, ma per censurare ogni assenza di risposta a ciascuna delle argomentazioni formulate a sostegno delle tesi difensive che hanno costituto oggetto dei motivi di ricorso che sono stati esaminati, se non addirittura la valutazione che è stata operata, il che porterebbe inevitabilmente ad una ripetizione dei gradi, sia di merito che di legittimità del giudizio concluso e a contrapporre una nuova valutazione. In sostanza, la difesa sollecita oggi a rivedere il giudizio espresso sulla sussistenza di un sistema di riciclaggio, ideato da D.V. e P.R. consistito in operazioni di finanziamento di aziende in difficoltà, garantiti da titoli per il recupero indiretto dei valori, anche e proprio in vista del fallimento e consecutivo eventuale inserimento nel passivo fallimentare e soprattutto sull’opera prestata dalla C. che anzichè essere riconosciuta come concorrente nel sistema per aver offerto la propria opera per il reinvestimento delle somme di illecita provenienza, ovvero per aver trovato giustificazioni alternative per titoli privi di causale, dovrebbe essere considerata a sua volta una vittima del suddetto sistema. Rivalutazione che dovrebbe passare attraverso la sottovalutazione di quanto affermato dall’amministratore giudiziario B., attraverso la ricostruzione della contabilità, la rivisitazione di circostanze di fatto quali l’intervenuto trasferimento della sede della società della C., la durata della conoscenza tra C. e D., il ruolo giocato dal marito della C., la consistenza del patrimonio della ricorrente prima di conoscere D., la mancata conoscenza da parte di C. dei soggetti mafiosi che sono stati ritenuti responsabili ex art. 416 bis c.p., l’insussistenza di flussi dal clan Scarcì a C.. Non è chi non veda come si tratti della mera riproposizione di critiche, la maggior parte delle quali – si badi- in linea di fatto, all’iter logico argomentativo seguito dai giudici della quinta sezione di questa Corte, con cui sono state disattese le ragioni di doglianza già ampiamente esposte dalla difesa; i giudici di legittimità avevano sottolineato, compatibilmente con gli obblighi di concisione che la mole della vicenda imponeva, che le sentenze di merito avevano dato contezza di come D. avesse approfittato della situazione di difficoltà in cui si trovava l’impresa chiave gestita da C., avesse offerto fondi di cui si doveva occultare l’origine ed in cambio la C. aveva ottenuto la disponibilità di valori per operazioni delittuose (ancorchè poi D., pur di recare vantaggio a se stesso possa avere danneggiato la stessa C.), ricordando come il meccanismo della moltiplicazione sociale e di intestazione di quote, era la dimostrazione di questa spirale contrassegnata dalla costituzione di scatole vuote in cui occultare il reale destino dei fondi, come i dati incontroversi acquisiti dalla polizia giudiziaria avevano conclamato.
Non è quindi ravvisabile omissione alcuna da parte dei giudici di legittimità di presa in esame di alcun motivo di ricorso, ivi compreso quello sulla sussistenza dell’aggravante che la difesa nel motivo non a caso qualifica come assenza di prova, a piena dimostrazione di come le doglianze vengano puntate non già sull’omissione, ma sul tipo di valutazione operata. Senza contare poi che è principio consolidato, a partire dall’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte del 27.3.2002, quello secondo cui l’omesso esame di un motivo di ricorso non può dare luogo a errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p.p., allorchè l’omissione non abbia avuto il carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva essere diversa da quella adottata.
Per queste ragioni il ricorso è inammissibile.
A tale declaratoria, riconducibile a colpa della ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
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