T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor R.M. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio sulla spalla destra) – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 2.3.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale

che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisiopsicoattitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore),

si osserva

che, nell’occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5.12.2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull’epidermide e sull’ipoderma;

che (detto in altri, e più chiari, termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica;

che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche (quali la psoriasi e le dermatiti eczematose);

che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma.

Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione – concernente l’estetica e/o il decoro – sulla visibilità, o meno, del tatuaggio), non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è dato riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

E dunque; atteso

che l’impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 12-04-2011, n. 14629 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza della corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – in data 21.2.2003, veniva confermata la condanna di C.M. per il reato di cui all’art. 648 ter c.p., pronunciata dal Tribunale di Taranto il 19, 7.2000; la vasta indagine nell’ambito della quale la C. era stata coinvolta, riguardava due associazioni criminali, quella, mafiosa, facente capo a Scarci-Missiano e quella a delinquere facente capo a Malatesta – D’Arcunto, associazioni aventi come reati fine l’usura, l’estorsione, il controllo di case da gioco, il commercio di stupefacenti, il contrabbando ed il riciclaggio. Veniva accertato tra l’altro che la massa di denari acquisiti con le plurime e redditizie attività illecite veniva riciclata con un meccanismo ideato da D. V., – accusato anche di violazione art. 648 bis c.p. – che faceva confluire i denari presso aziende in difficoltà, in cui venivano operati investimenti, garantiti da titoli per il recupero indiretto dei valori, anche ed in vista del fallimento, con il calcolato inserimento nella procedura di insinuazione nel passivo fallimentare. Tra coloro che ebbero a ricevere denari da investire in attività finanziarie era stata individuata la C., dapprima indagata anche per violazione art. 416 bis, successivamente portata a giudizio solo per violazione art. 640 ter c.p., ancorchè inizialmente, in sede di indagini, la di lei condotta fosse stata ritenuta più poliedrica e quindi fosse stata indagata oltre che per violazione art. 640 ter, anche per la violazione dell’art. 640 bis c.p..

In sede di legittimità, il ricorso della C. veniva rigettato con la sentenza del 14.12.2009, depositata il 5.4.2010, la cui motivazione – nel delineare una serie di profili di inammissibilità in quanto di puro merito -, respingeva quelli concernenti la fondatezza del sillogismo di condanna, ritenendo comprovato il meccanismo di riciclaggio ideato da D. e coinvolgente la C., che presupponeva le accertate artificiose moltiplicazioni sociali, le intestazioni fittizie delle quote, gli spostamenti di sedi nominali che sono stati ritenuti base inferenziale per desumere la consapevolezza, in capo della C., della provenienza delittuosa dei denari ricevuti.

2. La difesa ha depositato ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., in data 27.10.2010, assumendo la ricorrenza di plurimi errori di fatto che dovrebbero giustificare la tangibilità di questo giudicato per un nuovo giudizio di legittimità visto che quello precedente, "non sarebbe stato effettivo e dunque è come se non si fosse svolto".

Gli errori dedotti si possono elencare con il seguente ordine:

a) sarebbe stato erroneamente scritto a pag. 1 e 6 della sentenza della corte di cassazione che la C. era stata condannata per art. 416 bis c.p., ed il dato è erroneo. b) sarebbe stato fatto erroneo riferimento ai gravi precedenti penali, laddove la C. all’inizio dell’anno 2000 era incensurata;

c) sarebbe stata offerta dalla corte di legittimità una giustificazione integrativa di merito, nel passaggio motivazionale in cui fu scritto che l’imprenditore P. era il mandatario del D., per conto del quale ebbe ad investire fondi, motivazione questa erronea anche perchè fu il facoltoso P. a corrispondere somme a D. e non viceversa e la circostanza assunta suonerebbe in contrasto con gli atti processuali; parimenti sarebbe puramente fantasioso il riferimento al sistema delle scatole vuote, poichè risulterebbe che tutte le società dei predetti erano operative e pregresse alle operazioni finanziarie del D.. d) mancherebbe la motivazione sulla intervenuta confisca;

e) sarebbe stata omessa la motivazione anche su argomenti decisivi configurando così macroscopici errori di fatto contenuti nelle sentenze di merito, non emendati quali: 1) la posizione della C. è stata trattata dai giudici di merito confondendo l’art. 640 bis c.p. con l’art. 640 ter c.p.. Non esisterebbe prova di passaggi di denari provenienti dal clan Scarcì alla C., per mezzo del D., nè potevano essere utilizzati a fini di prova titoli e denaro non provenienti dai delitti sub b) c) d), per condannare C., perchè esulavano dalla contestazione, con il che sarebbe fantasioso e quindi configurerebbe errore materiale, l’aver scritto che i titoli venivano emessi da D. a garanzia dei pagamenti cui provvedeva con denaro contante, ovvero con oggetti di valore, con conseguente restituzione degli stessi titoli una volta versato dall’imputato il corrispondente importo; 2) sarebbero state privilegiate le illogiche dichiarazioni dell’amministratore giudiziario B.A. che, relativamente a 700 milioni di titoli postdatati e alla cessione di quote di immobile in via (OMISSIS), ha assunto che le somme furono date in contanti, in quanto non vennero rinvenuti i titoli, laddove presso la C. fu trovata una cartellina con fotocopie di assegni e cambiali relativi all’operazione di via (OMISSIS); 3) sarebbe stato erroneamente ritenuto che il trasferimento di sede delle società della C. sia avvenuto da via (OMISSIS), in concomitanza con l’accentramento della gestione nelle mani del D., laddove invece il trasferimento avvenne in ragione della liberazione dell’immobile di via (OMISSIS), per essere meglio venduto; 4) sarebbe stata erroneamente ed incompiutamente ricostruita la contabilità da parte dell’amministratore giudiziario, che finse di ignorare la prassi della post datazione degli assegni; 5) la C. sarebbe stata condannata su ipotesi d’accusa sfornita di prova, la sentenza di appello sarebbe sorretta da motivazione apparente con semplice rinvio per relationem a quella di primo grado e senza esame delle doglianze difensive; 6) sarebbe stato erroneamente indicata la conoscenza tra C. e D. come risalente nel tempo, laddove risultava avvenuta solo nel 1993; 7) sarebbe stato inspiegabilmente come oscurato il nome di CI.Gi., marito della C. tenuto fuori per accusare quest’ultima; 8) sarebbe stato sottovalutato che la C. aveva un patrimonio immobiliare ingente prima di conoscere il D. e che le società ed il patrimonio preesistevano sia agli accordi intercorsi tra Ci. e D., sia ai reati contestati; 9) sarebbe stata disposta la confisca di tutte le società della C. e non delle due sole trattate con il D.; 10) il sequestro preventivo delle società della C. venne disposto quale corpo di reato di riciclaggio, reato poi non ravvisato, ma implicitamente archiviato, senza che sia stato disposto un nuovo provvedimento di apprensione in relazione al nuovo reato ipotizzato; 11) sarebbe stata erroneamente ritenuta l’aggravante di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 7, ancorchè risultasse che la C. non conoscesse alcuno dei soggetti mafiosi al di fuori di D.IODATO. La molteplicità di questi errori e la moltitudine delle omissioni segnalate, ad opinione della difesa, renderebbero il caso di eccezionale gravità, con il che per riparare all’errore giudiziario, si rende indispensabile ordinare la sospensione della sentenza ex art. 625 bis c.p.p., comma 2 e successivamente correggere l’intera sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente inammissibile per i motivi che vengono di seguito esposti.

In primis, va ricordato che è principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che in tema di ricorso straordinario per cassazione, l’art. 625 bis c.p.p. prevede che tale forma di impugnazione sia ammessa solo a favore del condannato, nel senso che la legittimazione a proporre l’impugnazione straordinaria contro la decisione della corte sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitive sentenze di condanna e che va pertanto ritenuta esclusa la possibilità di esperire il ricorso per asserito errore di fatto nei confronti della decisione intervenuta in tema di confisca di beni (cfr. Cass. sez. 5^ 17.7.2009, n. 43416). Il ricorso interposto dalla difesa sulle parti della sentenza che hanno riguardato i provvedimenti cautelari reali, da cui è poi conseguito il provvedimento di confisca non possono trovare ulteriore gravame in questa particolarissima sede, deputata a ricevere le estreme doglianze solo sulle condanne.

Detto ciò, per pura completezza, va precisato che nella sentenza della corte di cassazione citata è stato scritto che inizialmente la C. fu accusata anche di violazione dell’art. 416 bis, ma il dato che l’imputata non sia stata chiamata a rispondere del reato è stato tenuto ben presente dalla corte di cassazione, che ha sottolineato come la condanna per il reato di cui all’art. 640 ter c.p. inflitta non suonava contraddittoria con l’assoluzione dal reato associativo (v. pag. 24 sent. cass. 5^ sez.). Nè risulta incorsa in errore percettivo la corte per avere ritenuto la C. censurata quando non lo era, poichè sempre a pag. 24 della sentenza si legge che implicherebbe valutazione di puro merito l’intervento richiesto dalla difesa di rivalutare la capacità criminale dell’imputata "desunta già in primo grado da fatti e comportamenti anche processuali, non da sentenze". E ancora è bene ricordare che all’imputata inizialmente furono contestati entrambi i reati di cui agli artt. 640 bis e 640 ter c.p., e che solo successivamente l’imputazione originaria venne riformulata come violazione dell’art. 640 ter c.p. – che come è noto è in rapporto di specialità con l’art. 648 bis c.p. – senza che sia percepibile la confusione denunciata dalla difesa in cui sarebbero incorsi i giudici nel trattare la posizione C., che anzi hanno premesso nella trattazione specifica dell’imputata (pag. 22 della sentenza della corte di cassazione) l’indicazione delle norme ritenute violate (capi di – art. 648 ter c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), nè che si sia incorso in una mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Le doglianze su questi specifici punti sono speciose, non essendo apprezzabile alcun errore percettivo tale da poter mettere in discussione il giudicato e quindi sono del tutto illegittime.

Ma anche sugli altri punti, il ricorso muove da un presupposto assolutamente errato, che si dipana dalla considerazione che l’istituto del ricorso straordinario possa servire, non solo per porre rimedio all’omessa valutazione di un motivo del ricorso ordinario, ma per censurare ogni assenza di risposta a ciascuna delle argomentazioni formulate a sostegno delle tesi difensive che hanno costituto oggetto dei motivi di ricorso che sono stati esaminati, se non addirittura la valutazione che è stata operata, il che porterebbe inevitabilmente ad una ripetizione dei gradi, sia di merito che di legittimità del giudizio concluso e a contrapporre una nuova valutazione. In sostanza, la difesa sollecita oggi a rivedere il giudizio espresso sulla sussistenza di un sistema di riciclaggio, ideato da D.V. e P.R. consistito in operazioni di finanziamento di aziende in difficoltà, garantiti da titoli per il recupero indiretto dei valori, anche e proprio in vista del fallimento e consecutivo eventuale inserimento nel passivo fallimentare e soprattutto sull’opera prestata dalla C. che anzichè essere riconosciuta come concorrente nel sistema per aver offerto la propria opera per il reinvestimento delle somme di illecita provenienza, ovvero per aver trovato giustificazioni alternative per titoli privi di causale, dovrebbe essere considerata a sua volta una vittima del suddetto sistema. Rivalutazione che dovrebbe passare attraverso la sottovalutazione di quanto affermato dall’amministratore giudiziario B., attraverso la ricostruzione della contabilità, la rivisitazione di circostanze di fatto quali l’intervenuto trasferimento della sede della società della C., la durata della conoscenza tra C. e D., il ruolo giocato dal marito della C., la consistenza del patrimonio della ricorrente prima di conoscere D., la mancata conoscenza da parte di C. dei soggetti mafiosi che sono stati ritenuti responsabili ex art. 416 bis c.p., l’insussistenza di flussi dal clan Scarcì a C.. Non è chi non veda come si tratti della mera riproposizione di critiche, la maggior parte delle quali – si badi- in linea di fatto, all’iter logico argomentativo seguito dai giudici della quinta sezione di questa Corte, con cui sono state disattese le ragioni di doglianza già ampiamente esposte dalla difesa; i giudici di legittimità avevano sottolineato, compatibilmente con gli obblighi di concisione che la mole della vicenda imponeva, che le sentenze di merito avevano dato contezza di come D. avesse approfittato della situazione di difficoltà in cui si trovava l’impresa chiave gestita da C., avesse offerto fondi di cui si doveva occultare l’origine ed in cambio la C. aveva ottenuto la disponibilità di valori per operazioni delittuose (ancorchè poi D., pur di recare vantaggio a se stesso possa avere danneggiato la stessa C.), ricordando come il meccanismo della moltiplicazione sociale e di intestazione di quote, era la dimostrazione di questa spirale contrassegnata dalla costituzione di scatole vuote in cui occultare il reale destino dei fondi, come i dati incontroversi acquisiti dalla polizia giudiziaria avevano conclamato.

Non è quindi ravvisabile omissione alcuna da parte dei giudici di legittimità di presa in esame di alcun motivo di ricorso, ivi compreso quello sulla sussistenza dell’aggravante che la difesa nel motivo non a caso qualifica come assenza di prova, a piena dimostrazione di come le doglianze vengano puntate non già sull’omissione, ma sul tipo di valutazione operata. Senza contare poi che è principio consolidato, a partire dall’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte del 27.3.2002, quello secondo cui l’omesso esame di un motivo di ricorso non può dare luogo a errore di fatto rilevante ex art. 625 bis c.p.p., allorchè l’omissione non abbia avuto il carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva essere diversa da quella adottata.

Per queste ragioni il ricorso è inammissibile.

A tale declaratoria, riconducibile a colpa della ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 29-04-2011, n. 16640

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Svolgimento del processo

P.M., presentava istanza di riesame avverso l’ordinanza custodiate emessa in data 26.06.2010 dal Gip presso il Tribunale di Napoli, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis, pluriaggravata.

Il Tribunale del riesame respingeva l’istanza con ordinanza del 15.07.2010.

Ricorre per cassazione il P.M. a mezzo del suo Difensore, deducendo:

1)- Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). per omessa ovvero manifesta illogicità della motivazione e per violazione di legge.

Il ricorrente censura la motivazione impugnata per avere ritenuto la sua partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso pur in assenza di gravi indizi di colpevolezza, non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che egli sia il figlio del bos P.S. e fratello di P.P., entrambi detenuti ex art. 416 bis c.p.;

al riguardo sarebbero insufficienti le dichiarazioni rese dal collaborante D.F. perchè unica fonte di accusa, sprovvista di adeguati riscontri individualizzanti;

– l’ordinanza sarebbe da censurare anche per non avere vagliato adeguatamente la credibilità intrinseca del collaborante, anche alla luce degli elementi indicati a discarico dall’indagato;

– il ricorrente lamenta inoltre l’insufficienza della motivazione per non avere individuato quale sia stato il ruolo dell’indagato all’interno dell’associazione;

Per questi motivi il ricorrente conclude per l’annullamento della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, lungi dall’essere privo di motivazione, indica compiutamente gli elementi gravemente indiziari emersi a carico dell’indagato, sottolineando:

– che il medesimo era inserito nel clan Beneduce-Longobardi;

– che era caratterizzato dall’essere strettamente imparentato con i bos P.S. e P. e dall’essere addetto al ruolo di raccolta dei proventi delle estorsioni nell’interesse del clan;

-che tali circostanze erano state riferite dal collaborante D. F.F. il quale aveva precisato di avere avuto un ruolo apicale nel gruppo dopo l’arresto dei P.S. e P., su incarico di " C." la moglie di L. G., e di avere incaricato egli stesso il P.M., unitamente a D.D.A. e D.F.R., di procedere alla riscossione presso le vittime delle estorsioni nella zona di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– il Tribunale sottolinea, inoltre:

– che il ruolo del P.M. era evidenziato anche dal fatto che costui aveva partecipato, in casa dell’affiliato C. G., ad un incontro tra il D.F. ed alcuni emissari del "clan Lo Russo" finalizzato alla soluzione di un contrasto, relativo ad una estorsione;

– che il collaborante aveva aggiunto che P.M., pur occupandosi di estorsioni, all’occorrenza si interessava anche dello spaccio di droga, unitamente ad altri affiliati, come: – A. G., – tale G. (cognato di D.F.R.) e – B.S., descrivendo anche le varie modalità di pagamento;

L’ordinanza impugnata precisa che il collaborane risulta pienamente attendibile perchè riscontrato dalle numerose intercettazioni, anche ambientali, da cui emergeva lo stretto rapporto tra l’odierno ricorrente e gli altri componenti della famiglia, nell’ambito dell’associazione criminosa;

in particolare – in un colloquio monitorato in ambientale – (li 18.03.2008) intercorso tra: B.R., il fratello M. e la madre A.G., nel corso del quale il Rosario pronuncia minacce nei confronti della famiglia avversa dei P., non risparmiando nemmeno l’odierno ricorrente P. M., espressamente minacciato di morte;

– minacce di morte che il tribunale rileva essere state rinnovate dal medesimo R. in una lettera che egli riferisce al proprio fratello M. (in data 06.05.08) di avere inviato proprio al P.M., oltre che ai suoi congiunti P. e S.;

Si tratta di valutazioni del giudice di merito congruamente motivate ed esenti da illogicità evidenti, così da risultare incensurabili in questa sede di legittimità, sia con riferimento all’inserimento dell’odierno indagato nell’associazione mafiosa e sia con riferimento ai riscontri estrinseci ed individualizzanti raccolti riguardo alle dichiarazioni del collaborante D.F..

Ne deriva che le censure del ricorrente, fondate sulla negazione di adeguati riscontri alle dichiarazioni del D.F., si risolvono in valutazioni alternative delle stesse fonti di prova, già vagliate dal Tribunale, inammissibili in questa sede, ove, nei momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se il provvedimento di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. sez. 4 sent n. 47891 del 28.09.2004 – Cass. sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999; Cass. sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993).

I principi ora ricordati evidenziano l’infondatezza anche dei motivi con i quali si censura come illogica la motivazione per non avere indicato con precisione il ruolo rivestito dall’indagato nell’organizzazione ma, per un verso, le condotte ritenute dal Tribunale risultano inquadrabili nell’ambito di un ruolo apicale – come ascritto nell’imputazione – e, per altro verso, si deve ricordare che la misura cautelare si colloca nell’ambito delle indagini preliminari, suscettibili di evoluzione alla luce delle indagini in corso e che la stessa imputazione deve ritenersi provvisoria e suscettibile di modifiche.

In proposito va ricordato che, in tema di misura cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).

Inoltre il giudice di merito, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’imputato, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi prospettati dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del fatto e delle risultanze processuali, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della adozione del provvedimento cautelare rimanendo implicitamente disattese e superate tutte le altre argomentazioni.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- ai pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-05-2011, n. 4224 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che dalla nota di parte ricorrente depositata in atti l’11 febbraio 2011 emerge che la medesima non ha più interesse al ricorso;

– che quindi il ricorso va dichiarato improcedibile;

– che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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