Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20066 Effetti del fallimento per i creditori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Riformando la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Foggia, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza 3 agosto 2005, ha ammesso al passivo del Fallimento della s.n.c. Casillo Grani, in via chirografaria, gli interessi sul credito insinuato da SANPAOLO I.M.I. s.p.a., maturati sino alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Foggia. La corte territoriale ha negato che la precedente sentenza di fallimento della medesima società, pronunciata dal Tribunale di Livorno, e poi cassata in sede di conflitto di competenza dalla corte di legittimità, che ha dichiarato la competenza del Tribunale di Foggia, avesse efficacia di sospensione del decorso degli interessi a norma della L. Fall., art. 55. 2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il fallimento con atto affidato a due motivi, notificato il 4 novembre 2006. 3. La banca resiste con controricorso notificato il 7 dicembre 2006. 4. Con il ricorso, il fallimento censura per violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 55, e art. 50 c.p.c. e per vizi di motivazione (primo motivo) e per violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 21, e per vizi di motivazione (secondo motivo), la decisione della corte territoriale, secondo la quale, qualora la sentenza dichiarativa di fallimento sia annullata per incompetenza, la sospensione degli interessi si verificherebbe solo dalla data della successiva dichiarazione di fallimento per opera del giudice competente.

5. Sulla questione così posta, questa corte s’è pronunciata a sezioni unite con la sentenza 18 dicembre 2007 n. 26616, affermando il principio che, con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi della L. Fall., art. 55, nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente dalla S.C. in sede di conflitto di competenza, segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato (dalla S.C.) competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo n nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nell’assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l’art. 9 "bis" introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della L. Fall., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata del processo e della garanzia del processo giusto (art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi.

6. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente all’individuazione della data di sospensione degli interessi sui crediti ammessi al passivo. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di fatto, con la determinazione della sospensione degli interessi alla data della prima dichiarazione di fallimento.

In considerazione del fatto che sulla questione le sezioni unite della corte sono intervenute con una sentenza posteriore all’introduzione del ricorso, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, determina la sospensione degli interessi alla data della prima dichiarazione di fallimento. Compensa le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23642 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre con sentenza del 18/11/05, dichiarava C.G. responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95, art. 94, commi 1 e 4 di violazione della normativa sulle edificazioni in c.a., con recidiva, e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 15.000.00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 9/2/2010, pronunciandosi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi: – la sentenza impugnata va annullata, visto che i reati contestati risultavano prescritti in data antecedente alla pronuncia di appello:

– vizio evidente di motivazione a sostegno della denegata richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, tendente ad acclarare che il manufatto era stato realizzato nell’anno 2000.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

Rilevasi che già con l’atto di appello la difesa del prevenuto aveva sollevato eccezione di estinzione dei reati per maturata prescrizione.

Orbene, deve considerarsi che la data di commissione delle contravvenzioni contestate risulta essere quella del 10/7/03, per cui il relativo termine prescrizionale sarebbe andato a maturare naturalmente al 10/1/08, per le violazioni ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) artt. 64 e 65, mentre per quelle attinenti al mancalo rispetto della normativa antisismica al 10/7/06.

Detto termine ha subito due sospensioni a causa dei rinvii dal 19/9/06 al 7/12/06 e dal 16/9/04 all’8/11/04, per complessivi mesi tre e giorni 31: conseguentemente le violazioni edilizie e l’illecito sulla edificazione in cemento armato si sono prescritte al 22/5/08, mentre quelle relative alla realizzazione dell’abuso in zona sismica al 2/9/06, tutte, quindi, antecedentemente alla pronuncia resa dal giudice di seconde cure, non ricorrendo peraltro alcune delle ipotesi ex art. 129 c.p.p., comma 2.

In dipendenza di ciò la sentenza impugnala va annullata senza rinvio poichè tutti i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione: copia della sentenza alla Regione Siciliana Ufficio Tecnico.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 28-06-2011, n. 25681

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Svolgimento del processo

S.F. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Gip, all’esito dell’udienza camerale all’uopo disposta, ordiva al PM di procedere ad ulteriori indagini, non accogliendo allo stato la richiesta di archiviazione.

Sostiene che l’udienza si sarebbe irritualmente svolta in sua assenza, prospettando un’erronea notificazione del relativo avviso.

Si prospetta la lesione del proprio diritto di difesa e l’inutilizzabilità degli atti.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non vertendosi in tema di provvedimento autonomamente impugnabile; nè, anche ad ammettere l’irritualità della notificazione, potrebbe dedursi l’abnormità della decisione interlocutoria adottata dal Gip (v., tra le altre, Sez. 2^, 20 aprile 2001, PM in proc. ignoti, rv. 219886).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25867 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Catania aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 3.573 in suo favore, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al TAR Sicilia, ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per cinque anni, undici mesi e quattordici giorni.

Con il solo motivo di impugnazione M. ha denunciato violazione di legge con riferimento all’entità dell’indennizzo liquidato, quantificato in Euro 600 per ogni anno di eccessiva durata, e quindi, a suo dire, in termini eccessivamente contenuti e contrastanti con i parametri CEDU. La censura è fondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ove il processo amministrativo (come nella specie) abbia una durata complessiva di circa dieci anni e non siano emersi specifici effetti pregiudizievoli riconducibili all’eccesso di durata, può essere riconosciuto un indennizzo non inferiore a Euro 500 per anno di durata.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, provvedendo nel merito, con condanna del Ministero al pagamento in favore di M.N. di Euro 5.000 (pari a circa Euro 500 per anno di durata, oltre agli interessi legali dalla domanda, nonchè alle spese del giudizio di merito e al 50% di quelle del giudizio di legittimità (da compensare nella misura del residuo 50% in ragione del limitato accoglimento delle richieste formulate con l’atto di impugnazione), liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di M.N., nonchè alle spese del giudizio di merito ed al 50% di quelle del giudizio di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.078, di cui Euro 600 per onorari, Euro 378 per competenze e, per l’intero, in Euro 900, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni. Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

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