Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-08-2011, n. 4765 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame, la signora V. B. impugna la sentenza 17 dicembre 2004 n. 4380, con la quale il TAR Veneto, sez. II, ha rigettato due ricorsi riuniti (l’altro proposto dalla sig.ra F. M., non evocata, né appellante in proprio nel presente giudizio), ambedue avverso il provvedimento n. 9970/2004, con il quale il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Santa Giustina in Colle non autorizzava la domanda presentata dalle ricorrenti, volta ad ottenere la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale bifamiliare.

La sentenza appellata afferma, in particolare, che l’art. 8bis delle NTA del Comune di Santa Giustina in Colle ammette, per la zona C1/A ove l’immobile è ubicato, solo "interventi di ristrutturazione ma con mantenimento della volumetria esistente", laddove, nel caso di specie, l’intervento "comporta l’ampliamento dell’edificio residenziale mediante il recupero della volumetria del rustico", così venendosi a determinare "un edificio diverso dal preesistente per volumetria e sagoma", non rientrante nemmeno nella configurazione dell’intervento di ristrutturazione, secondo la normativa nazionale.

Avverso la sentenza impugnata, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) erronea e non corretta applicazione del combinato disposto di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 8bis zona C1A, norme di attuazione del PRG, in relazione all’art. 31 l. n. 457/1978; travisamento dei fatti; poiché con l’intervento edilizio prospettato non aumenta, ma anzi diminuisce, la volumetria, non muta la sagoma, ma si modifica solo il posizionamento, ma all’interno del medesimo sedime, con l’effetto positivo di un arretramento rispetto alla strada.

La ricorrente ripropone, quindi, i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di I grado (pagg. 7 – 14 appello), e precisamente:

b) violazione e falsa applicazione art. 8bis NTA e dell’art. 31, lett. b), c) e d), l. n. 457/1978 (ora art. 3 DPR n. 380/2001);

c) violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio di buona amministrazione; eccesso di potere per difetto di motivazione;

d) violazione e/o falsa applicazione art. 31 l. n. 1150/1942, nonché dell’art. 4 l. n. 493/1993; difetto di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Giustina in Colle, che ha preliminarmente eccepito:

– l’inammissibilità dell’appello per non essere stata evocata in giudizio anche l’altra ricorrente in I grado, sig.ra F. M. "parte necessaria del giudizio di II grado";

– l’inammissibilità del ricorso in I grado per violazione del principio del "ne bis in idem", poiché la nota n. 9970/2004, oggetto di impugnazione con il ricorso proposto in I grado, era già stata impugnata con precedente ricorso;

– l’inammissibilità del ricorso in I grado per violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la questione concernente "il divieto di demolire l’immobile per ricostruirlo in altra area di sedime, con ampliamento volumetrico e modifica della sagoma", è stata già decisa dal TAR Veneto con sentenza n. 118/2004;

– inammissibilità del ricorso in I grado per tardività, per essere esso diretto avverso un atto meramente confermativo del precedente diniego, per omessa impugnazione del parere negativo reso dalla Commissione edilizia in data 8 luglio 2004.

Il Comune appellato ha comunque concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’ udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

La conclusione alla quale si perviene per le ragioni di seguito esposte, dispensa il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate dal Comune appellato, sia relative al ricorso in appello, sia relative al ricorso proposto in I grado e non esaminate dal I giudice, avendo quest’ultimo rigettato il ricorso.

L’art. 31, lett. d) l. n. 457/1978 definisce, quali "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti".

L’art. 3, lett. d) DPR n. 380/2001, attualmente vigente, definisce a sua volta "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica".

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la nozione di ristrutturazione edilizia, interpretata ai sensi dell’art. 31, l. 5 agosto 1978 n. 457, comprende anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, purché tale ricostruzione sia fedele, cioè dia luogo ad un immobile identico al preesistente per tipologia edilizia, sagoma e volumi (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2010 n. 7310; 15 giugno 2010 n. 3744).

Orbene, alla luce della disciplina recata dalla normativa statale, cui risulta sostanzialmente conforme l’art. 8bis delle NTA del Comune di S. Giustiìna in Colle (laddove prevede che gli interventi di ristrutturazione possano essere effettuati "nel rispetto delle volumetrie esistenti"), il Collegio non può che rigettare il motivo di appello (sub a) dell’esposizione in fatto) e confermare la sentenza appellata, laddove essa afferma che l’intervento "comporta l’ampliamento dell’edificio residenziale mediante il recupero della volumetria del rustico", così venendosi a determinare "un edificio diverso dal preesistente per volumetria e sagoma".

Ed infatti, come risulta anche dallo stesso ricorso in appello e dalla memoria 24 marzo 2011 dell’appellante, effettivamente, in virtù del progetto non assentito, si verrebbe a realizzare un aumento di volumetria dell’edificio residenziale, attraverso il (parziale) utilizzo della volumetria del rustico.

Dall’attività edilizia, dunque, ove assentita, conseguirebbe un edificio diverso dall’originario per volume e sagoma, e quindi non rientrante nella nozione di "ristrutturazione edilizia", a nulla rilevando, a tali fini, che la volumetria complessiva (cioè quella dell’edificio residenziale sommata a quella del rustico) diminuirebbe, anziché aumentare.

Né rileva che – a giustificazione del diverso "posizionamento" dell’immobile – sia stato affermato dall’appellante che questo consente, in ossequio alla l. reg. Veneto n. 24/1985, di "togliere la costruzione dalla fascia di rispetto stradale", sia in quanto tale finalità comunque è estranea all’ambito della "ristrutturazione edilizia", sia in quanto, come evidenziato dall’appellato Comune (pagg. 23 memoria di replica 26 aprile 2011), tale possibilità di traslazione degli immobili è consentita solo nel caso di "inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità".

Anche gli altri motivi di appello (in disparte ogni valutazione sul fatto che sugli stessi il giudice di I grado si è pronunciato – pag. 4 sentenza – ed avverso tale capo della decisione non sono stati rivolti specifici motivi di doglianza), sono infondati, non essendo sussistenti, per le ragioni già esposte ed a conferma di quanto rappresentato dal I giudice, né la violazione della normativa indicata, né il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, né la mancanza del parere della Commissione edilizia, né, infine, la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, sia perché quest’ultimo ha avuto avvio ad istanza di parte, sia perché il provvedimento (ex art. 21octies, comma 2, l. n. 241/1990) non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da V. B. (n. 1488/2006 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Santa Giustina in Colle, delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 31-08-2011, n. 32961 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.N. aveva proposto al giudice dell’esecuzione due distinte istanze, rispettivamente in date 20 aprile 2007 e 31 agosto 2008, con le quali chiedeva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con più sentenze irrevocabili e precisamente:

– condanne oggetto della prima istanza del 20 aprile 2007;

1) sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 22/11/1989, confermata dalla Corte d’appello con sentenza dell’11/4/1990 (irrevocabile T8/7/1999) portante condanna ad anni 1 mesi 3 gg. 20 di reclusione ed Euro 533,67 di multa per violazione della legge sulle armi e ricettazione, commessi l’11/6/1989);

2) sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 9/7/1992, confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 1/4/1993 (irrevocabile il 9/12/1993) portante condanna ad anni 6 di reclusione ed Euro 2.065,83 di multa per violazione della legge sulle armi e rapina, commessi nel dicembre 1991;

3) sentenza della Corte Appello di Lecce 26/11/1992 di conferma della sentenza 3/4/1992 del Gip della Pretura di Lecce, portante condanna a mesi 3 gg. 10 di arresto ed ammenda di lire 60.000, pari ed Euro 30,99 per guida senza patente, reato depenalizzato;

4) sentenza emessa dal Pretore di Lecce il 24/3/1993 (irrevocabile il 16/4/1993) con applicazione della pena patteggiata di mesi 2 di reclusione per sottrazione consensuale di minorenne, reato commesso il 2/11/1991;

5) sentenza emessa dal Pretore di Lecce il 10/6/1993 (irrevocabile l’8/7/1993) con applicazione della pena patteggiata di mesi 4 gg. 2 di reclusione per evasione, reato commesso il 20/3/1990;

– condanne oggetto della seconda istanza del 31 agosto 2008;

6) sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 28/10/1992, confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 30/4/1997 (irrevocabile il 24/2/1998) portante condanna ad anni 6 di reclusione ed Euro 20.658,20 di multa per violazione della legge sulle armi e detersione illecita di stupefacenti, reati commessi in Lecce da gennaio a luglio 1991;

7) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Lecce il 24/10/2000 (irrevocabile il 15/2/2002) con applicazione della pena patteggiata di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 744,69 di multa per tentata estorsione, reato commesso il 6/7/1997;

8) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Lecce il 18/10/2004, confermata dalla Corte di Assise d’appello con sentenza del 6/12/2005, portante condanna ad anni 7 mesi 6 di reclusione per i reati di cui all’art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, commessi dal gennaio 2000 sino al giugno 2003;

9) sentenza della Corte Appello di Lecce del 15/3/2007, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce in data 20/6/2005, portante condanna ad anni 5 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90, commesso il 20/12/2000 e precedentemente;

10) sentenza della Corte Appello di Lecce del 2/4/2008 in riforma della sentenza in data 22/12/2004 del Gup del Tribunale di Lecce portante condanna ad anni 1 mesi 4 di reclusione – in aggiunta alla pena inflitta con sentenza della Corte di Assise di Appello 6/12/2005 – per i reati di cui all’art. 416 bis c.p., commesso fino al 31/8/2003 e 629 C.P. commesso dall’1/2/2003 al 31/3/2003;

La Corte di Appello di Lecce, considerando le condanne ed i reati di cui all’istanza del 31/8/2008, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, non ritenendo sussistenti i presupposti per il suo accoglimento, osservando anche che l’asserito stato di tossicodipendenza non era comprovato da documentazione idonea, nè emergeva dalle sentenze in questione.

L’ordinanza, emessa in data 25/3/2009, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza in data 2 febbraio 2010, sul rilievo che, pur avendo menzionato l’istanza 20/4/2007, la Corte d’appello aveva poi del tutto omesso di esaminarne i contenuti, le sentenze ed i fatti richiamati, dedicandosi all’esame dei soli reati di cui alle sentenze richiamate nella successiva istanza del 31/8/2008. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di Lecce ha, con il provvedimento impugnato, dichiarate inammissibile per rinuncia l’istanza di applicazione della continuazione fra i reati di cui alle sentenze sopra indicate con i numeri 1), 2), 6) e 7), ed ha rigettato nel resto entrambe le istanze ex art. 671 c.p.p., indicate in premessa.

Ha innanzitutto escluso l’identità di disegno criminoso, per la oggettiva diversità tipologica (guida senza patente, sottrazione consensuale di minorenne ed evasione), nonchè per la manifesta distanza temporale tra i fatti, in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 3) (contravvenzione peraltro depenalizzata), sub 4) e sub 5), sia reciprocamente, sia riguardo ai fatti di cui alle ulteriori sentenze, anche per mancate deduzioni al proposito.

Quanto i fatti di cui alle sentenze nn. 8), 9) e 10), osservato in primo luogo che i fatti di cui alla sentenza n. 10) erano già stati ritenuti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza indicata sub 8), la Corte di merito s’è concentrata sulla possibilità di ritenere, o meno, la continuazione fra i fatti di cui alla sentenza n. 8) e quella di cui al punto 9).

Ha concluso in senso negativo, rilevando che nel processo di cui alla sentenza sub 9), datata 15/3/2007 della Corte d’appello, era stato escluso che il G., rispetto ai fatti di quel procedimento, fosse inserito in un contesto associativo (sia mafioso, che finalizzato al narcotraffico), risultando, anzi, che il prevenuto, in concorso soltanto con un soggetto determinato, si era reso responsabile di un ben preciso ed unico episodio di cessione di sostanza stupefacente, e nulla a-vrebbe consentito di ritenere che il fatto in questione fosse riconducibile alle dinamiche di criminalità organizzata oggetto dell’altra sentenza n. 8), del 6/12/2005. Ha poi ritenuto l’irrilevanza del documentato stato di tossicodipendenza, sulla valutazione dell’unicità del disegno criminoso. nel caso di specie, per la particolarità dei vari episodi delittuosi.

Propone ricorso per cassazione il G., deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, pur avendo valorizzato il dato temporale per escludere l’applicabilità della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze 3), 4) e 5), non l’aveva poi considerato per ritenere l’unicità di disegno criminoso fra fatti di reato, come quelli di cui alle sentenze 8) e 9), verificatisi in un ristretto arco di tempo; invero i fatti ritenuti con la sentenza sub 8) spaziavano dal gennaio 2000 sino al giugno 2003, ed in questo ambito temporale si inseriva la condotta di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 15 marzo 2007, (art. 73 d.p.r. 309/90) commessa in epoca antecedente e prossima al 20.12.2000.

La Corte d’appello non avrebbe motivato sulle deduzioni difensive che evidenziavano l’inserirsi dell’episodio di cui alla sentenza sub 9) nell’ambito di un più vasto programma criminoso già riconosciuto dai giudici del merito, che avevano ritenuto la continuazione fra i fatti di cui alle sentenze sub 8) e 10); o ogni caso sarebbe illogico non considerare l’episodio del dicembre 2000 del tutto avulso dal contesto evidenziatosi con riferimento all’unico programma criminoso già ritenuto, solo per l’avvenuta assoluzione da un’ipotesi associativa contestata nell’ambito del processo sub 9).

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

E’ corretto il rilievo della Corte territoriale, secondo cui nel processo conclusosi con la sentenza indicata sub 9) era stata ipotizzata la partecipazione del G. ad un’associazione mafiosa e volta al narcotraffico del tutto diversa da quella ritenuta dalle sentenze che avevano definito i processi sub 8) e 10); non è quindi illogica la conseguente valutazione secondo la quale l’esclusione della responsabilità del prevenuto per il delitto associativo qualificava l’episodio relativo al traffico di un kg di eroina come del tutto indipendente ed avulso dalle attività di traffico di stupefacenti lui ascritte nei procedimenti sub 8) e 10), quali reati- fine delle associazioni ivi contestate. La Corte d’appello ha fatto riferimento a corretti principi di valutazione quando ha ritenuto:

– che la unicità del disegno criminoso, necessaria ai fini della configurabilità della continuazione, va tenuta ben distinta dal generico programma di attività delinquenziale;

– che l’esistenza della progettazione ab origine di una serie di illeciti non può essere presunta sulla sola base dell’identità o dell’analogia dei titoli di reato, o di una certa contiguità temporale degli addebiti, in quanto indici non necessariamente sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti;

– che lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, potendo giustificarlo con solo riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato.

Ineccepibili quindi le conseguenti valutazioni secondo cui andava escluso che anche l’operazione di traffico di stupefacente oggetto della pronuncia sub 9), extravagante rispetto all’attività svolta a favore dell’associazione criminale di appartenenza, si dovesse considerare compresa nell’originaria ideazione criminosa che aveva portato il prevenuto ad operare nell’interno di quella struttura organizzata, o non fosse piuttosto mera manifestazione del suo stile di vita delinquenziale, in relazione al quale scarso rilievo poteva avere la condizione di tossicodipendente, posto che un’operazione delle proporzioni di quella, relativa ad un kg. di eroina, non si sarebbe potuta ascrivere alla necessità di procurarsi il denaro per soddisfare la dipendenza, considerato l’impegno di mezzi finanziari occorrenti, mentre era legittimamente apparsa come volta piuttosto alla mera ricerca di lucro personale.

In definitiva, rilevato che la Corte d’appello ha affrontato tutte le doglianze dell’istanza e della memoria difensiva con motivazione che il Collegio valuta corretta in diritto, nonchè ampia e priva di vizi di logicità nell’esame del fatto, il ricorso del G. deve essere rigettato con correlativa condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-09-2011, n. 34915 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 24 febbraio 2010, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di più soggetti, il GIP del Tribunale di Novara ha applicato all’imputato odierno ricorrente la pena di anni due e mesi sei di reclusione e Euro 4.500,00 di multa, per alcuni reati di cui all’artt. 110, 416 c.p., L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 8 (capi da 27 a 30 dell’imputazione); ha, inoltre, disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per ulteriormente procedere nei confronti dell’imputato in relazione alle condotte descritte ai capi 2, 3, 5 e 6 dell’imputazione (relative ad altre fattispecie di esercizio di casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione), sul rilievo che tali condotte non sono state oggetto dell’accordo per l’applicazione della pena.

2. – Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando: 1) la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 34 e 444 e ss. c.p.p., nonchè la carenza di motivazione, perchè il giudice sarebbe entrato indebitamente nel merito delle imputazioni, ritenendo la sussistenza di indizi per alcuni reati e pronunciando sentenza di patteggiamento parziale limitatamente agli altri; 2) la violazione dell’art. 24 Cost., art. 420 quater, art. 444 e ss. c.p.p., perchè il giudice avrebbe omesso di dichiarare la contumacia dell’imputato, con la conseguenza dell’omissione della notifica dell’estratto contumaciale e l’ulteriore conseguenza della nullità della sentenza.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Con il primo motivo di ricorso, l’imputato pone il problema dell’ammissibilità dell’applicazione "parziale" della pena su richiesta delle parti limitatamente ad alcuni dei reati indicati nell’imputazione e della conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero, perchè proceda in ordine ai restanti reati.

Il motivo non è fondato.

3.1.1. – Va preliminarmente rilevato che questa Corte ha avuto, sul punto, una giurisprudenza contrastante.

Un primo orientamento, richiamato dal ricorrente, esclude la possibilità di un "patteggiamento parziale", fondandosi sul rilievo che il relativo beneficio in termini di pena è giustificabile solo a seguito di un effetto deflattivo completo, da realizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati contestati (Sez. 3^, 16 febbraio 2001, n. 20899). Ne consegue che l’accordo fra le parti per l’applicazione della pena può limitarsi ad alcuni dei reati contestati, solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (Sez. 2^, 8 luglio 2010, n. 28696; Sez. 2^, 8 luglio 2010, n. 28225;

Sez. 1^, 12 gennaio 2006, n. 6703). Si evidenzia, in particolare, che il rito speciale non può essere circoscritto ad alcune soltanto delle ipotesi delittuose, perchè ciò darebbe luogo ad una sorta di separazione di processi, non rientrante in alcuno dei casi disciplinati dall’art. 18 c.p.p. ed, anzi, si risolverebbe in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito stesso, fissati dall’art. 444 c.p.p., comma 1 (Sez. 2^, 22 ottobre 2001, n. 45907).

Un secondo orientamento, sul presupposto che nulla osti al patteggiamento parziale, ritiene che, per i reati non compresi nell’accordo fra le parti, si debba procedere normalmente all’esercizio dell’azione penale, con la conseguenza che il giudice, nell’applicare la pena per i reati compresi nell’accordo, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè proceda. Si sottolinea, in particolare, che l’avere escluso alcuni reati dall’applicazione della pena non può implicare un implicito accordo tra le parti avente per oggetto la rinuncia all’azione penale, perchè quest’ultima è irrinunciabile, essendo obbligatoria (Sez. 6^, 22 aprile 2008, n. 22427).

3.1.2. – Tale secondo indirizzo deve essere ritenuto preferibile, perchè prende atto della mancanza di un divieto espresso all’applicazione del patteggiamento "parziale".

Gli argomenti posti dal primo orientamento a sostegno dell’esclusione di una tale applicazione non sembrano, infatti, condivisibili.

Quanto all’argomento secondo cui il beneficio in termini di pena derivante dal patteggiamento sarebbe giustificabile solo a seguito di un effetto deflattivo completo, da realizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati contestati, deve rilevarsi, in primo luogo, che esso genera l’inconveniente pratico di escludere il rito alternativo – e il suo effetto deflattivo – ogni volta che esso abbia ad oggetto soltanto alcuni reati. A ciò può aggiungersi, in secondo luogo, che la lettera e la ratto dell’art. 444 c.p.p. non escludono un effetto deflattivo parziale, perchè un tale effetto pare in ogni caso meritevole di essere raggiunto, consentendo al giudice di concentrare lo sforzo decisionale e motivazionale su un numero più limitato di reati.

Anche l’argomento per cui il patteggiamento parziale darebbe luogo ad una sorta di separazione di processi, non rientrante in alcuno dei casi disciplinati dall’art. 18 c.p.p., non pare condivisibile. L’art. 18, comma 2, prevede, infatti, quale ipotesi generale e residuale di separazione di processi, quella che il giudice può disporre sull’accordo delle parti, qualora la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. In tale previsione può essere fatta rientrare l’ipotesi in esame, perchè l’accordo delle parti sull’applicazione della pena per alcuni dei reati oggetto dell’imputazione comprende evidentemente in sè l’accordo per la conseguente separazione e trattazione autonoma degli altri reati.

Quanto, infine, all’argomento per cui il patteggiamento parziale si risolverebbe in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito speciale fissati dall’art. 444 c.p.p., comma 1, con riferimento all’entità della pena che sarà in concreto irrogata, deve rilevarsi che anch’esso non pare condivisibile.

Infatti, la paventata elusione dei limiti quantitativi per l’applicabilità del rito è esclusa in radice dalla necessità del consenso del pubblico ministero, che è elemento costitutivo indefettibile dell’accordo sulla pena ed è espressione della scelta, consentita in via generale dall’ordinamento, di procedere separatamente per alcuni reati. Diversamente opinando, si giungerebbe all’esito paradossale di permettere al pubblico ministero di decidere a priori se escludere o consentire il patteggiamento, scegliendo se procedere congiuntamente o separatamente in relazione a più reati per i quali la pena detentiva complessivamente applicabile su richiesta delle parti sia superiore a cinque anni.

3.1.3. – Ne deriva, con riferimento al caso di specie, in cui la proposta di patteggiamento parziale è stata formulata dall’accusa e ha trovato l’adesione dell’imputato, che il giudice ha correttamente proceduto all’applicazione della pena per alcuni dei reati, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perchè proceda in ordine ai restanti reati.

3.2. – Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta che il giudice avrebbe omesso di dichiarare la contumacia dell’imputato, con la conseguenza dell’omissione della notifica dell’estratto contumaciale e l’ulteriore conseguenza della nullità della sentenza – è manifestamente infondato. Trova, infatti, applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, perchè non è prevista dalla legge come tale e da essa non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell’imputato (ex multis, Sez. 5^, 4 giugno 2008, n. 36651).

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3979 Esecuzione provvisoria

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Svolgimento del processo

1. Dalla sentenza oggi gravata, resa dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23.9.09 in grado di appello, nonchè dagli altri atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta che:

1.1. il condominio (OMISSIS) conseguì, dal giudice di pace di quel Comune ed in data 5.6.01, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di I.G., notificato il 7.7.01 e posto a base di precetto notificato il 26.9.03, seguito da pignoramento mobiliare in data 11.10.03;

1.2. il giudice di pace dell’opposizione al monitorio aveva peraltro sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento del 3.1.02, notificato al legale del condominio in data 8.1.02, confermandolo poi – in data 2.7.02 – nonostante le contestazioni dell’opposto condominio e precisando il contenuto dei precedenti con ulteriore provvedimento del 6.11.03;

1.3. l’esecutato, con atto notificato in data 1.10.03, aveva allora proposto opposizione al precetto stesso, deducendo tra l’altro – e per quel che qui ancora interessa – appunto la carenza originaria di esecutività per il titolo posto a base di quello e della successiva esecuzione mobiliare;

1.4. il creditore procedente aveva ribattuto che era la sospensione dell’esecutività ad essere stata revocata, sicchè il titolo era esecutivo al momento dell’intimazione del precetto e dell’inizio dell’azione esecutiva;

1.5. il giudice di pace rigettò l’opposizione, con sentenza n. 3 del 10.1.05, sulla considerazione dell’illegittimità del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione, perchè non emesso nel contraddittorio delle parti;

1.6. per la riforma di tale sentenza interpose appello al tribunale l’ I., sostenendo l’illegittimità di tale valutazione, vietata al giudice dell’opposizione ad esecuzione e comunque infondata;

1.7. resistendo l’esecutante al gravame, il tribunale peraltro lo ha accolto, ritenendo precluso al giudice dell’opposizione all’esecuzione il controllo sulla validità o sulla ritualità del titolo: e, rilevato che pertanto difettava un titolo esecutivo già al momento della notifica del precetto, ha "annullato" la sentenza di primo grado, il precetto e la procedura espropriativa ad esso seguita.

2. Il Condominio (OMISSIS) ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso l’ I.. La causa, proposta con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la reiezione del ricorso, è stata peraltro – all’esito della produzione di memorie del ricorrente e dell’adunanza in camera di consiglio del 17.2.11 – rimessa alla pubblica udienza, fissata poi per il 16.2.12.

Motivi della decisione

3. I motivi sviluppati dal ricorrente condominio riguardano:

3.1. violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, sotto molteplici profili: in quanto il giudice di pace non avrebbe rilevato la nullità/inesistenza del provvedimento 3.1.02, con cui era stata sospesa la provvisoria esecuzione del monitorio, siccome reso in carenza di contraddittorio, nonchè del successivo del 28.10.03, confermativo del primo; in quanto non poteva comunque essere revocata la sospensione, tanto meno inaudita altera parte; perchè non ha alcuna efficacia sanante l’instaurazione del contraddittorio ex post; perchè sul punto il giudice di appello non ha svolto alcuna motivazione a confutazione delle tesi di esso odierno ricorrente, limitandosi ad affermare argomenti di principio;

3.2. violazione degli artt. 615, 617 e 618 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, dovendo la sentenza di primo grado qualificarsi opposizione agli atti esecutivi e quindi non soggetta ad appello;

3.3. violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., per carenza delle conclusioni delle parti nel testo della sentenza impugnata.

4. A tali argomenti l’ I. ribatte:

4.1. quanto al primo motivo, sostenendone:

4.1.1. l’inammissibilità: sia in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte; sia perchè con esso si pretende di attribuire al giudice dell’opposizione all’esecuzione il compito di effettuare un controllo intrinseco del titolo esecutivo e di vagliarne la legittimità; sia perchè la questione della portata e dell’interpretazione del provvedimento del 3.1.02 sarebbe stata mossa per la prima volta in sede di legittimità; sia perchè nessuna rituale censura di vizio motivazionale sarebbe stata formulata;

4.1.2. l’infondatezza: per essere intervenuto il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione a contraddittorio già instaurato e comunque per essere stato confermato alla successiva udienza del 2.7.02; per essere quindi infondata la tesi della controparte sul ripristino di tale provvisoria esecuzione con detto ultimo provvedimento; per essere comunque, nel contraddittorio tra le parti, stato emesso ulteriore provvedimento – del 28.10.03 – di chiarimento del tenore del primo, a definitiva conferma che quanto era stato confermato era la revoca della clausola di provvisoria esecuzione;

per la sussistenza di motivazione esaustiva sull’accoglimento dell’appello;

4.2. quanto al secondo, evidenziandone l’infondatezza, dovendosi ricostruire l’azione come opposizione all’esecuzione e riguardando i precedenti richiamati da controparte il diverso caso del venir meno dell’esecutività del titolo in pendenza di processo esecutivo o dell’opposizione ad esso;

4.3. quanto al terzo, contestandone la fondatezza, per non sussistere e comunque per non essere stata prospettata, quale conseguenza dell’omessa indicazione delle conclusioni, un’omissione di pronuncia od altra menomazione del diritto di difesa dell’impugnante.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Logicamente preliminare è la disamina del secondo motivo, che attiene alla proseguibilità del giudizio, con esso prospettandosi l’inammissibilità dell’appello avverso una pronuncia che doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi: ma tale tesi non è fondata.

Effettivamente, l’azione esecutiva deve essere necessariamente iniziata sulla base di un titolo esecutivo: la carenza originaria, cioè fin dal momento in cui l’esecuzione è stata minacciata (col precetto) od iniziata (col pignoramento), dell’esecutività del titolo azionato priva in radice il creditore del potere di agire in via esecutiva e comporta l’inesistenza del relativo diritto prima ancora dell’avvio della procedura o dei suoi atti prodromici (quali il precetto).

La contraria giurisprudenza addotta dal ricorrente si riferisce al ben diverso caso della sospensione dell’efficacia del titolo che era inizialmente dotato della sua tipica efficacia esecutiva, sicchè in tale fattispecie il processo esecutivo è stato ritualmente intrapreso e solo non può proseguire, in attesa della definitiva pronuncia sul diritto e quindi sull’esecutività della relativa statuizione.

In un caso assai simile a quello per cui è causa, del resto (Cass. 6 marzo 1998, n. 2487), questa Corte ha qualificato appunto opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., quella proposta dal debitore per far valere la circostanza dell’intervenuta revoca della provvisoria esecuzione di un titolo giudiziale (con effetto, oltretutto, fin dalla pubblicazione della medesima, non rilevando il successivo lasso di tempo indispensabile per la sua comunicazione al creditore), negando al creditore il diritto di intimare perfino il precetto.

Tanto comporta l’infondatezza del relativo motivo.

5.2. Quanto al primo motivo, per giurisprudenza altrettanto consolidata è precluso al giudice dell’opposizione all’esecuzione ogni controllo in rito o nel merito dei titoli esecutivi giudiziali (tra le molte, basti un richiamo a Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), salvo il caso – effettivamente – di nullità-inesistenza. Ma la pretesa violazione del principio del contraddittorio non da di norma luogo ad un vizio di siffatta gravità, bensì, a tutto concedere, ad un’invalidità del provvedimento; ed anzi, quanto alla sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ., la possibilità di ricostruirlo come provvedimento di natura lato sensu cautelare consente di applicare la normativa sul ed. procedimento cautelare uniforme e, di essa, l’art. 669 sexies cod. proc. civ., nella parte in cui consente appunto l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva la necessaria loro conferma (o modifica o revoca) a contraddittorio pieno: cosa che, a ben vedere, è accaduta proprio nel caso di specie, alla successiva udienza del 2.7.02.

Infine, quanto all’interpretazione di quest’ultimo provvedimento, dal tenore complessivo di questo e di quello ivi richiamato è evidente che, nonostante l’infelice espressione testuale del primo, oggetto della conferma era l’unico provvedimento immediatamente precedente reso sulla provvisoria esecuzione e cioè la revoca o sospensione della medesima (come riconosciuto, del resto, dal successivo ma superfluo provvedimento del 28.10.03): sicchè davvero, con il decreto del 3.1.02, confermato con ordinanza del 2.7.02, il monitorio posto poi a base dell’opposto precetto era stato radicitus privato della sua efficacia di titolo esecutivo e non poteva fondare alcuna esecuzione.

E tanto comporta l’infondatezza del relativo motivo.

5.3. Quanto al terzo motivo, è consolidata giurisprudenza di questa Corte che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, affinchè possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto negativamente inciso sull’attività del giudice, comportando un’omissione di pronuncia su domande od eccezioni delle parti, ovvero un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (per tutte: Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208); ed è evidente che, nel ricorso (ed a nulla valendo eventuali successive integrazioni, non consentite neppure con le memorie ai sensi degli artt. 380-bis o 378 cod. proc. civ., che hanno il solo compito di illustrare le doglianze già ritualmente formulate), tali negative conseguenze non sono neppure prospettate. Il relativo motivo va quindi disatteso.

6. Il ricorso, attesa l’infondatezza di ognuno dei motivi formulati, va rigettato; e le spese del presente giudizio di legittimità conseguono alla soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Condominio (OMISSIS), in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di I.G., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012

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