T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 9283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Nell’anno 2010 il Servizio Ispettivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) avviava un procedimento volto a verificare l’esistenza di una situazione di controllo o di collegamento (ai sensi dell’art.2359 cod. civ.) tra le imprese editrici dei quotidiani "Opinioni Nuove – Libero Quotidiano" (d’ora in avanti denominato semplicemente "Libero") e "Il Nuovo Riformista" (d’ora innanzi semplicemente "Il Riformista").

L’esigenza della verifica emergeva a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa, secondo i quali sia la proprietà delle due testate che la gestione dei due quotidiani (riferibile formalmente a due distinte società editrici, rispettivamente la società E.L. s.r.l., le cui azioni sono interamente possedute dal "socio unico" Fondazione San Raffaele, e la cooperativa Edizioni Riformiste), farebbe capo (tramite la finanziaria di famiglia, Finanziaria Tosinvest s.p.a.) al Sig. Antonio Angelucci.

All’esito delle indagini, in data 26.7.2010 il predetto Servizio Ispettivo dell’Autorità notificava alla società E.L. s.r.l., l’atto di contestazione di addebiti n.39/10/ISP avente ad oggetto: a) l’asserita violazione dell’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’atto di iscrizione al Registro (ai sensi dell’art.1, comma 7, lettera d, della L. n.416 del 1981 e dell’art.10, comma 1 del regolamento); b) l’asserita violazione dell’obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall’art.1, comma 8, della L. n.416 del 1981 e dell’art.8, comma 1, del regolamento; c) l’asserita violazione dell’obbligo di comunicare annualmente l’invarianza dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione ovvero l’aggiornamento dei predetti dati, previsto dall’art.11 del Regolamento.

Censure non dissimili venivano rivolte alla cooperativa Edizioni Riformiste, nonché alla Fondazione San Raffaele (soggetto detentore – lo si ribadisce – del 100% del capitale sociale della società E.L.), nonché alla Tosinvest ed al Sig. Antonio Angelucci.

A seguito delle contestazioni, i predetti soggetti presentavano memorie difensive.

Infine nella riunione del 9.2.2010, il Consiglio – recependo le tesi sostenute dal Servizio Ispettivo – ha adottato la deliberazione indicata in epigrafe, con la quale ha applicato la sanzione, nel massimo edittale, a carico del Sig. Antonio Angelucci.

Nella deliberazione in questione, l’Autorità ha sostenuto che la società E.L. non sarebbe soggetta – contrariamente a quanto comunicato al R.O.C. – al controllo della Fondazione San Raffaele (che pure ne è l’unico socio) bensì, almeno dal 2006 ed occultamente, al controllo di Finanziaria Tosinvest.

Tale prospettazione pregiudica tanto la società E.L. s.r.l. che la Fondazione San Raffaele, in quanto preclude loro la possibilità di fruire dei contributi all’editoria di cui alla L. n.250 del 1990.

II. Con il ricorso in esame la società E.L. s.r.l. e la Fondazione San Raffaele hanno pertanto impugnato la deliberazione indicata in epigrafe (con la quale è stata applicata la sanzione) e gli atti procedimentali ad essa connessi e ne chiedono l’annullamento per le conseguenti statuizioni.

Al riguardo lamentano:

violazione e falsa applicazione dell’art.10 del Regolamento per l’Organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, deducendo che la deliberazione impugnata non risulta essere stata approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti nell’adunanza (ma con il voto di quattro dei nove membri presenti, essendosi astenuti gli altri cinque componenti);

violazione dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, deducendo che la proposta approvata non è esattamente quella redatta dal Servizio Ispettivo (ma una proposta formulata direttamente da un Consigliere nel corso della seduta, sulla quale – dunque – non è stata effettuata alcuna istruttoria procedimentale in contraddittorio con gli interessati);

violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 8, lettere "b" ed "è della L. n.416 del 1981, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria, deducendo che l’asserito controllo di Tosinvest su E.L. non trova riscontro su un convincente impianto probatorio;

eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità, deducendo che erroneamente l’Autorità ha ritenuto che sia il contratto di valorizzazione della testata concluso fra Tosinvest ed E.L., sia l’operazione di cessione del credito vantato da Tosinvest verso E.L. in favore della Fondazione San Raffaele, siano state "costruite" al fine di garantire un contributo costante all’impresa editrice senza alcun reale profitto per Tosinvest;

violazione e falsa applicazione dell’art.2359 del codice civile, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità, deducendo che l’Autorità non ha considerato che la circostanza che la Fondazione San Raffaele detenesse il 100% del capitale di E.L. assicurava a quest’ultima il controllo sulla società editrice ed escludeva in radice che Tosinvest potesse avere su quest’ultima un’influenza determinante tale da radicare un controllo esterno sulla stessa.

Con controricorso del 21.3.2011, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

III. Con decreto del 28.6.2011, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – sulla scorta e per effetto degli accertamenti effettuati dal Servizio Ispettivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sfociate nel già impugnato provvedimento (e dunque avendo recepito la tesi secondo cui esisterebbe una posizione di c.d. "controllo esterno" occulto della Finanziaria Tosinvest tanto su E.L. che su Edizioni Riformiste) – ha disposto l’annullamento dei decreti con i quali era stata autorizzata l’erogazione di contributi per l’editoria in favore di E.L. s.r.l. per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

IV. Con ricorso per motivi aggiunti la società E.L. s.r.l. e la Fondazione San Raffaele hanno impugnato anche il predetto provvedimento sopravvenuto lamentandone la c.d. "illegittimità derivata" dalla illegittimità del già impugnato provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

E poichè secondo le ricorrenti i vizi del provvedimento originario si riflettono sul sopravvenuto provvedimento adottato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ricorso per motivi aggiunti si basa sulle medesime doglianze già dedotte nel ricorso principale, al quale – pertanto – è sufficiente rinviare.

Ritualmente costituitosi con memoria del 23.7.2011, il menzionato Dipartimento ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

V. Con ulteriori atti difensivi le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. I ricorsi (sia quello principale che il ricorso per motivi aggiunti) sono entrambi fondati.

1.1. L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui i ricorrenti difetterebbero di un interesse attuale e diretto (o personale) a contestare il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – eccezione preliminare secondo cui mancherebbe, cioè, una fondamentale "condizione dell’azione" – non può essere condivisa.

Il provvedimento dell’Autorità lede (oltre l’interesse del soggetto direttamente sanzionato, anche) l’interesse delle ricorrenti, pur se queste ultime non sono le destinatarie della misura sanzionatoria, in quanto "consolida" (rectius: si basa su) accertamenti destinati (ed atti) a valere anche nei loro confronti e contro di esse, accertamenti che le pregiudicano.

La lesione è immediata in quanto il pregiudizio scaturisce direttamente dalle affermazioni contenute nel provvedimento e dagli esiti degli accertamenti effettuati in sede istruttoria, affermazioni ed accertamenti che a parere delle ricorrenti:

– descrivono un quadro che certamente offusca la loro immagine sul mercato fornendo al pubblico una falsa rappresentazione della realtà;

– e, soprattutto, determinano automaticamente un’ulteriore ed ineluttabile conseguenza dannosa a loro carico, consistente nella preclusione a ricevere contributi per l’editoria.

Le ricorrenti sostengono – cioè – che il fatto che il provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni affermi, con valore di accertamento (e dunque con effetto di certazione) che E.L. sia occultamente controllata dalla Finanziaria Tosinvest, determini una compressione di una posizione di vantaggio da esse già acquisita.

E non v’è dubbio che così prospettata – ed indipendentemente dalla fondatezza nel merito – la domanda evidenzi la sussistenza di un interesse concreto, attuale e diretto (o personale).

Il che è stato poi confermato dal fatto che proprio sulla scorta ed in conseguenza del provvedimento in questione (e degli accertamenti che avevano condotto alla sua adozione), il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha immediatamente disposto – e ciò era ineluttabile, come paventato in ricorso – l’annullamento dei decreti con i quali era stata autorizzata l’erogazione di contributi per l’editoria in favore di E.L. s.r.l. per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

1.2. Del pari non condivisibile – epperò infondata nel merito – è l’altra eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui il ricorso per motivi aggiunti (avverso il provvedimento di annullamento dei provvedimenti che autorizzavano l’erogazione dei contributi) sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adìto, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

L’eccezione non merita accoglimento per due autonomi motivi.

Innanzitutto in quanto non si verte in materia di diritti perfetti (o insuscettibili di affievolimento).

Ed è noto che ogniqualvolta la compressione di un diritto consegua all’esercizio di un potere amministrativo (come nella fattispecie per cui è causa, in cui la PA ha annullato – facendo uso di potere pubblicistico – precedenti provvedimenti che avevano espanso la sfera giuridica delle ricorrenti), la giurisdizione del Giudice Amministrativo non può essere negata.

Ed in secondo luogo in quanto nel contestare la legittimità del provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le ricorrenti contestano – a valle – gli accertamenti svolti dall’AGCOM ed il provvedimento sanzionatorio con cui essa ha concluso il procedimento.

E’ infatti evidente che il provvedimento del Dipartimento costituisce l’epilogo "scontato" del procedimento avviato dall’AGCOM e la necessaria (ed ineluttabile) conseguenza del provvedimento sanzionatorio da essa adottato.

E poiché le controversie relative all’uso del potere conferito all’AGCOM sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, è evidente che anche la questione sollevata con il ricorso per motivi aggiunti – strettamente connessa con quella sollevata con il ricorso principale – spetta al predetto Giudice.

1.3. Nel merito il ricorso va accolto per le ragioni che si passa ad esporre.

Con il primo mezzo di gravame (di ciascuno dei due ricorsi) le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.10 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, deducendo che la deliberazione impugnata non risulta essere stata approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti nell’adunanza (ma con il voto di quattro dei nove membri presenti, essendosi astenuti gli altri cinque componenti).

1.3.1. La censura non può che essere condivisa.

L’art.10, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, nel testo coordinato pubblicato nella GURI n.95 del 22.4.2008 – ultimo testo pubblicato – stabilisce che "Le deliberazioni dell’Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti…" e che "Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti".

E poiché nell’adunanza relativa all’impugnata deliberazione i "presenti" erano nove, dei quali solamente quattro hanno espresso voto favorevole, mentre due hanno espresso voto contrario e tre si sono astenuti, è evidente che il quorum funzionale per l’approvazione non è stato raggiunto.

Non appare revocabile in dubbio – infatti – che ai sensi della norma sopra richiamata, fra i "presenti" (sui quali calcolare la maggioranza) andavano computati anche i tre "astenuti"; e che pertanto per raggiungere la maggioranza necessaria per l’approvazione occorrevano – a fronte di nove "presenti" – cinque voti favorevoli.

1.3.2. L’Amministrazione ha eccepito:

che il testo dell’art.10 del Regolamento pubblicato per ultimo nella GURI, conteneva un refuso (consistente nell’aver erroneamente riportato che le delibere dell’AGCOM sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei "presenti" anzichè dei soli "votanti");

ragion per cui per conoscere l’esatto tenore della norma in questione si doveva e si deve fare riferimento direttamente alla delibera n.56/08/CONS – pur se mai pubblicata – che tale norma ha approvato.

L’eccezione è palesemente infondata.

Nel procedimento di formazione della norma, la pubblicazione opera non già come mera condizione di efficacia della stessa, ma come elemento costitutivo della fattispecie.

Se una norma destinata alla generalità dei consociati (e tali sono, di regola, tutte le cc.dd. "norme di azione" dei pubblici poteri) non viene pubblicata (secondo il regime di pubblicità che la concerne), non v’è dubbio che essanon esiste nell’Ordinamento, non potendo raggiungere l’effetto al quale è istituzionalmente (e naturalmente) mirata, che è quello di orientare le condotte (il c.d. "effetto conformativo").

E se una norma viene pubblicata in modo infedele rispetto al testo effettivamente approvato, essa comunque vige ed opera nell’Ordinamento secondo il testo pubblicato, gravando sul competente Organo deliberante l’onere di verificare che la pubblicazione sia conforme al testo approvato ed essendo sua facoltà (e prerogativa) disporre la pubblicazione delle eventuali rettifiche in caso di errori.

Per il resto, sembra opportuno sottolineare che gli atti procedimentali strumentali alla formazione della norma vanno inquadrati fra i cc.dd. "interna corporis" dell’Organo dotato della correlata potestà normativa. Essi non producono – perciostesso – effetti esterni; e, ancorchè viziati (da errori "in procedendo" o anche semplicemente "materiali"), non incidono mai sulla validità (e dunque sulla "operatività") della norma (beninteso: una volta che essa sia stata pubblicata).

Dagli enunciati sopra ricordati – posti a base del c.d. "principio di legalità", al quale si ispira l’intero ordinamento costituzionale – discende che anche nella fattispecie per cui è causa la norma da ritenere vigente ed operante è l’ultima pubblicata nella GURI, anche se il suo testo definitivo non è fedele a quello approvato.

Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio dell’AGCOM va annullato siccome adottato:

in difformità (e cioè in violazione) alla norma – per l’appunto, quella pubblicata nella GURI – che disciplina la formazione della maggioranza per l’approvazione delle delibere;

o, ciò che esprime il medesimo concetto, in mancanza della maggioranza dei voti prevista dalla normativa in vigore al momento della deliberazione.

1.3.3. Ulteriore conseguenza è che anche il provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ("derivatamente") illegittimo in quanto basato sul precedente.

2. In considerazione delle superiori osservazioni tanto il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi indicati in epigrafe; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-09-2011) 11-11-2011, n. 41039

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 26 aprile 2011, confermava l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Frosinone, in data 7 aprile 2011, con la quale veniva applicata nei confronti di L.R. la misura cautelare della custodia in carcere con riferimento ai reati, in concorso, di tentata estorsione e detenzione di esplosivo, attribuendo allo stesso il ruolo di mandante dell’attentato subito da T.M. il (OMISSIS).

Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

a) omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza essendosi limitato il Tribunale del riesame ad una asettica elencazione di "fonti probatorie", senza alcuna valutazione critica e senza, quindi ridurre ad unità – e dunque armonizzare – gli elementi di prova.

Evidenziava, inoltre, l’illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle conversazioni intercettate da cui il Tribunale avrebbe tratto gravi indizi di colpevolezza a seguito delle due diverse interpretazioni, fornita dall’indagato, alle minacce profferite;

b) omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, acriticamente assunte in termini di certezza anche in considerazione nel tempo trascorso tra il reato e l’emissione dell’ordinanza cautelare che avrebbe imposto una valutazione concreta ed effettiva dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato;

c) omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura massimamente afflittiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) In tema di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, l’obbligo di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, è soddisfatto anche mediante l’esplicito riferimento alla precedente ordinanza coercitiva, trattandosi di provvedimento ritenuto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l’interessato dell’"iter" logico seguito per pervenire alla decisione adottata. Il Tribunale del riesame ha desunto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato dalle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dalla persona offesa T.M. che ha fornito un plausibile movente dell’attentato ai suoi danni e sui responsabili, movente confortato dall’esito della perquisizione presso l’abitazione del L. che portava al rinvenimento di documentazione amministrativa e contabile relativa alla Maxauto, in relazione alla cui cessione, di fatto, all’indagato la parte offesa vantava ancora pretese economiche.

Ulteriori elementi sono stati tratti dal Tribunale del riesame dalle conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle quali l’indagato aveva formulato minacce, a cui fornisce, a distanza di soli tre giorni, due diverse interpretazioni in relazione alla espressione: "gli faccio vedere io quello che ci faccio, ci faccio un lavoro e se lo ricorda vita natural d.". Il Tribunale evidenzia, al riguardo, la contraddittorietà delle diverse giustificazioni fornite in quanto dapprima l’indagato affermava farsi riferimento all’intenzione di far pagare l’Iva, mentre successivamente giustificava tali espressioni con la volontà di rivolgersi a un avvocato. I giudici del riesame valutano anche le ulteriori conversazioni telefoniche e i riscontri dei tabulati telefonici per dedurne elementi sintomatici di responsabilità, sia pure a livello indiziario, a carico dell’indagato. Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "la modifica apportata all’art. 292 c.p.p., comma 2, con la L. 8 agosto 1995, n. 332 che ha introdotto la partizione c) bis, non impone al giudice del riesame un onere di motivazione tale da rendere necessaria un’analisi puntuale di ogni elemento fornito dalla difesa, quando l’irrilevanza di simile elemento risulti chiara dall’esposizione delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi che legittimano in concreto la misura disposta" (Cass. Sez. 1 sent. 990 del 04.03.1996 dep. 04.04.1996 rv 205048).

2) Anche il secondo motivo è inammissibile.

La disposizione di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) – che prevede tra i requisiti dell’ordinanza lo specifico riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" – impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al "tempus commissi delicti" dovendosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari. Sez. 2, Sentenza n. 21564 del 08/05/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240112). L’arco temporale (circa 1 anno e sei mesi) trascorso tra il verificarsi dei fatti addebitati e l’applicazione della misura cautelare, pur non essendo elemento da solo sufficiente ad escludere l’attualità e la concretezza del pericolo di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), necessita di giustificazione sul dato relativo alla lontananza nel tempo dei fatti contestati e la acquisizione di positive e specifiche emergenze atte a suffragare l’ipotizzato periculum in liberiate, desunto dalla tipologia dei reati contestati, dalla particolare natura della ricettazione e dal ruolo svolto dai protagonisti.

Nel caso di specie il Tribunale ha esaminato, sia pure implicitamente, tale elemento, dimostrando di aver tenuto in debito conto la pregnanza del periculum di reiterazione di fatti criminosi in proporzione diretta con il tempus commissi delicti, ritenendo insussistente, anche alla luce di tale circostanza, l’affievolimento delle esigenze di cautela. 3) Inoltre, il Tribunale – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – ha fornito una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria sull’esigenze cautelari.

Ha, infatti, evidenziato la oggettiva gravità dei fatti, la capacità di reclutare noti e pericolosi pregiudicati locali, rivelatrice di una preoccupante contiguità con ambienti criminali, ponendo in rilievo l’attitudine dimostrata al recupero del denaro mediante la commissione di truffe, la spregiudicatezza palesata nel regolare i rapporti con gli avversari, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di prevenzione speciale di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).

Tale motivazione appare adeguata a spiegare la scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di fuga, alla luce dell’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari. (Cass. Sez. 1, sent.n. 45011 del 26.9.2003 dep. 21.11.2003 rv 227304). Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 26

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Palermo ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dalla Società oggi appellante avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione su una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito l’Assessorato instando per il rigetto dell’avverso gravame.

Con memoria ritualmente depositata la Società ha dichiarato di rinunciare all’appello in quanto l’istanza è stata nel prosieguo sottoposta al parere della Conferenza di servizi.

Di tale rinuncia va quindi dato atto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, visto l’andamento del procedimento amministrativo in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia all’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 19 ottobre 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria 5 gennaio 2012.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-10-2012) 16-11-2012, n. 44971

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione R.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 8 aprile 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di tentato furto continuato e aggravato ex art. 625 c.p., n. 2, in concorso, fatto accertato (OMISSIS) ed avente ad oggetto il rame custodito all’interno di una struttura industriale.

Deduce:

1) la mancata applicazione dell’ipotesi della desistenza volontaria ex art. 56 c.p., comma 3.

E’ stato, infatti, accertato che l’imputato era stato colto nella fase del tentativo incompiuto, essendo stati posti in essere soltanto atti non penalmente rilevanti e quindi non punibili. Segnala la difesa che il requisito della univocità degli atti posti in essere dall’agente ha natura formale – oggettiva nel senso che tale connotato deve desumersi – con valutazione ex ante – dalla natura del comportamento posto in essere e non da un ragionamento postumo del giudice, relativamente ad atti che di per sè non presentano il carattere del univocità;

2) la inosservanza dell’art. 624 c.p. non risultando che sia stato accertato il requisito dello spossessamelo previsto dalla norma;

3) la erronea applicazione dell’art. 81 c.p. non essendo possibile ipotizzare, in capo all’imputato il quale ha posto in essere soltanto atti non punibili, la programmazione di una serie ripetuta di atti punibili;

4) la erronea applicazione dell’art. 110 c.p., difettando sia la dimostrazione del contributo causale tipico del concorso materiale sia quella della agevolazione delle altrui proposito criminoso;

5) inosservanza dell’art. 625 c.p., n. 2.

Si tratterebbe di un’aggravante speciale non compatibile con il delitto tentato essendo prevista per il solo reato consumato e la diversa di determinazione da parte del giudice sarebbe in violazione del principio di legalità;

6) l’inosservanza dell’art. 62 c.p., n. 4, derivando la doverosità della sua applicazione non solo dal valore economico della res oggetto di tentato furto ma anche dalla entità del danno patrimoniale cagionato in concreto;

7) la mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla quale non poteva ostare il solo rilievo dei precedenti penali dell’imputato;

8) la inosservanza dell’art. 530 c.p.p., comma 2, essendo rimasta dubbia la responsabilità dell’imputato;

9) il vizio della motivazione, essendo stata redatta, la sentenza di appello, con la tecnica del rinvio per relationem a quella di primo grado;

10) la mancanza di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta.

Il ricorso deve essere rigettato essendo basato su doglianze in parte inammissibili e in parte infondate.

Appartenente al primo genere è il motivo di ricorso sub 1) attesa la genericità con la quale è stato formulato.

Giova ricordare che l’art. 581 c.p.p. richiede la esposizione specifica, a pena di inammissibilità, delle ragioni di fatto oltre che di quelle in diritto, sulle quali è basato il motivo di ricorso.

Nel caso di specie la difesa si produce in una analisi delle differenze tra gli atti non punibili e quelli integranti il tentativo punibile senza indicare con la necessaria cura descrittiva il comportamento tenuto dall’imputato che, dunque solo assertivamente viene presentato come rientrante soltanto fra gli atti preparatori non punibili.

Invero, non risulta contestato l’eloquente accertamento dei fatti come descritto in sentenza e cioè il rilievo che l’imputato è stato sorpreso all’interno di una stazione elettrica assieme ad altri due soggetti che sono stati poi giudicati separatamente con il rito del patteggiamento: in tale luogo era stata rinvenuta una serie di strumenti atti allo smontaggio, sezioni di materiale ramoso già predisposto per il trasporto ed infine era stata constatata – senza che neppure risulti una alternativa versione fornita dall’imputato circa la sua presenza sul luogo – la già realizzata forzatura delle porte di ingresso del locale.

Il secondo motivo è manifestamente infondato con riferimento al caso di specie nel quale si tratta di un’ipotesi tentata di furto e quindi ontologicamente tale da escludere che possa essersi realizzato lo spossessamento del bene.

Il terzo motivo è inammissibile non risultando che lo stesso sia stato sottoposto al giudice dell’appello.

Il quarto motivo è pure inammissibile perchè costituisce la mera reiterazione del corrispondente motivo d’appello, già esaustivamente affrontato dal giudice del merito.

E’ stato notato in sentenza che l’apporto causale dell’imputato al tentativo di furto posto in essere in concorso con altri due soggetti è desumibile dalla circostanza che egli si trovasse con gli altri all’interno del magazzino contenente il materiale ramoso, magazzino al quale erano state forzate le porte d’ingresso con la relativa effrazione del meccanismo di chiusura (saldature) ed inoltre nel magazzino stesso erano stati rinvenuti annessi utili per l’asporto del materiale, portati dall’esterno.

Non risulta che una simile motivazione, la quale implicitamente ma necessariamente riferisce tutte le emergenze descritte alla convergente iniziativa dei tre sorpresi sul posto, sia stata aggredita specificamente dal ricorrente il quale si è limitato a ripetere la doglianza già rappresentata a giudice dell’appello, così cadendo nel difetto della genericità del motivo stesso.

Il quinto motivo è infondato.

Si rileva nella giurisprudenza di questa Corte l’assenza di dubbio alcuno sulla compatibilità della aggravante speciale in esame con l’ipotesi di tentato furto, derivando la configurabilità del tentato furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 2 dal precetto di cui all’art. 56 c.p. che consente, proprio nel rispetto del principio di legalità, la configurazione del tentativo quale effetto del combinato disposto tra la condotta consistente nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto e la configurazione del delitto stesso, nella forma aggravata prevista dalle norme della parte speciale del codice penale.

Su tale base, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità, che l’esercizio di violenza sulla cosa, che integra la circostanza aggravante speciale del delitto di furto, connota specificamente le modalità dell’azione sottrattiva e non è indice che il delitto sia stato consumato, dal momento che afferisce alla condotta di sottrazione e resta estranea all’evento dell’impossessamento (Rv. 246560).

Il sesto motivo è inammissibile poichè non aggredisce la specifica motivazione adottata dal giudice del merito secondo cui non può ritenersi di lieve entità il furto che nella specie era stato tentato relativamente a una partita di rame, aggiungendosi a tale danno – e non potendosi certo valutare sostitutivamente ad esso – quello arrecato in concreto alle porte del magazzino.

Il settimo motivo è inammissibile poichè non illustra gli elementi di fatto, in ipotesi favorevoli all’imputato, che il giudice dell’appello avrebbe illegittimamente trascurato.

Ugualmente inammissibile per genericità e l’ottavo motivo semplicemente enunciato nelle sue conclusioni e non fondato sulla dovuta illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto che l’avrebbero dovuto sostenere.

Manifestamente infondato è il nono motivo per il quale ci si lamenta di una motivazione per relationem, a fronte di una sentenza nella quale il giudice dell’appello ha fornito risposte ai singoli motivi di gravame rappresentati.

Inammissibile è l’ultimo motivo di ricorso, non essendo rassegnabile alla Corte di legittimità la questione sull’entità della pena senza contestualmente enunciare le ragioni del ricorrere di uno dei vizi di cui all’art. 606 c.p.p. e dovendosi considerare che il giudice dell’appello l’ha comunque definita "equa" con riferimento alla gravità del comportamento delittuoso accertato e descritto nel corpo della motivazione nonchè della negativa personalità dell’imputato (tale giudicata a causa dei suoi precedenti e del comportamento processuale tenuto): così fornendo una motivazione congrua che la difesa aggredisce solo genericamente.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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