Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 12-04-2013, n. 16649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 marzo 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto che il periodo dal 1 dicembre 2009 al 4 agosto 2010, trascorso da D.R.G. usufruendo della misura alternativa dell’affidamento in prova, non venisse computato ai fini dell’espiazione della pena detentiva alla quale era stato condannato.

2. Il Tribunale ha motivato detto diniego rilevando come il D. R. avesse commesso in data 30 ottobre 2010, e quindi meno di tre mesi dopo il termine di fruizione della misura alternativa anzidetta, i reati di rapina aggravata e lesioni personali; come il medesimo, durante il periodo di affidamento in prova, pur avendo partecipato ad un progetto di risocializzazione della Caritas, aveva ricominciato a fare uso di cocaina, prima in maniera saltuaria, poi frequentemente.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli propone personalmente ricorso per cassazione D.R.G., deducendo erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica, in quanto illegittimamente gli era stato negato il computo dell’intero periodo trascorso in affidamento in prova come espiazione della pena detentiva solo per aver egli commesso, quasi tre mesi dopo la fine dell’affidamento in prova, un reato, per il quale era stata emessa solo una sentenza di primo grado, la quale ben avrebbe potuto essere annullata nei gradi successivi di giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.R.G. è infondato.

2. Il provvedimento impugnato ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il Tribunale di sorveglianza, nel valutare il comportamento tenuto dal condannato nel periodo di affidamento in prova al servizio sociale, deve verificare, alla stregua delle informazioni fornite dal servizio sociale con le relazioni periodiche previste dall’art. 47 Ord. Pen. e riferite a quel periodo, nonchè sulla base di ogni altro elemento o circostanza specificamente rilevante, l’utile ed efficace svolgimento della misura alternativa; pertanto il Tribunale di sorveglianza non deve limitarsi a valutare eventuali formali violazioni delle prescrizioni imposte durante lo svolgimento della prova, ma deve altresì stabilire se la misura alternativa, valutata nel suo complesso, sia stata in concreto idonea a favorire un autentico processo di recupero educativo del condannato (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 10530 del 27/2/2002, Martola, Rv. 220877; Cass. Sez. 1 n. 2667 del 18/10/2011 dep. 23/1/2012, Zangara, Rv. 251844).

3.Nella specie il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha da un lato sottolineato l’indubbia gravità dei reati di rapina aggravata e lesioni, commessi dal ricorrente meno di tre mesi dopo la fine del periodo di affidamento in prova; dall’altro ha esaminato l’andamento dell’affidamento in prova anzidetto per tutto l’arco della sua durata (dal 1 dicembre 2009 al 4 agosto 2010) ed ha rilevato a carico del condannato, che pur aveva partecipato ad un progetto di risocializzazione della Caritas, un ulteriore dato negativo, costituito dall’avere egli fatto uso di cocaina prima in maniera saltuaria e poi con frequenza; il che, valutato unitamente alla commissione dei gravi reati di cui sopra, correttamente ha indotto il Tribunale a ritenere che il beneficio penitenziario concessogli non avesse fin dal suo inizio conseguito alcun risultato utile ai fini della sua emenda.

4.Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 289 SENTENZA 04 – 08 ottobre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 41 del 13-10-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 2,
della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida
per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un sistema di
garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera),
nonche’ del punto 5 dell’allegato «Piano di riordino posti letto
ospedalieri», promossi dal Tribunale amministrativo regionale
dell’Abruzzo con ordinanze del 30 ottobre e del 13 novembre 2008,
iscritte ai nn. 89 e 90 del registro ordinanze 2009 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale,
dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione dell’INI s.r.l. Istituto
Neurotraumatologico Italiano e della Casa di Cura Villa Pini
d’Abruzzo s.r.l. ed altre nonche’ gli atti di intervento della Casa
di Cura privata Pierangeli s.r.l., della Casa di Cura privata Villa
Letizia s.r.l., della Casa di Cura privata Villa Serena s.r.l. e
della Casa di Cura privata Dr. G. Spatocco s.r.l.;
Udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
Uditi gli avvocati Tommaso Marchese per le parti intervenienti e
Sabatino Ciprietti per le parti costituitesi.

Ritenuto in fatto

1. – Con due ordinanze, di identico tenore, depositate
rispettivamente il 30 ottobre ed il 13 novembre 2008, il Tribunale
amministrativo regionale dell’Abruzzo, nel corso di altrettanti
giudizi aventi ciascuno ad oggetto la impugnazione di una
deliberazione assunta dalla locale Giunta regionale in merito al
piano di risanamento del sistema sanitario regionale per gli anni dal
2007 al 2009 e alla definizione del relativo tetto di spesa per
l’anno 2008, nonche’ della presupposta deliberazione con la quale la
medesima Giunta aveva definito, riducendolo, il numero dei posti
letto assegnati alla spedalita’ privata convenzionata, ha sollevato,
con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 97, 113 e 117 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1,
comma 2, della legge regionale dell’Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6
(Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un
sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete
ospedaliera), nonche’ del punto 5 dell’allegato «Piano di riordino
posti letto ospedalieri».
1.1. – Riferisce il TAR che la riduzione dei posti letto
assegnati alle case di cura ricorrenti nei giudizi a quibus consegue
alla piu’ ampia diminuzione del complessivo numero dei posti letto
riferibili alla sanita’ regionale secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 6 del 2007 e dall’allegato Piano di riordino della spesa
ospedaliera, oggetto di accordo fra la Regione Abruzzo e lo Stato,
nel quadro di un piano volto al perseguimento dell’equilibrio
economico.
Tanto premesso, il rimettente osserva che la legge regionale
oggetto della questione di legittimita’ costituzionale presenta i
caratteri della legge-provvedimento, in particolare nella parte in
cui, all’art. 1, comma 2, contiene l’approvazione dell’allegato
«Piano di riordino dei posti letto ospedalieri». Precisa, infatti, il
giudice amministrativo che il comma 10 del paragarafo 5.1 del
ricordato allegato, stabilisce, quale criterio guida, l’abbattimento
sino al 30% dei posti letto di riabilitazione; del 15% di quelli per
la lungodegenza e sino ad un massimo del 30% di quelli destinati ai
degenti in fase acuta.
Ritiene, quindi, il rimettente che in tal modo la legge
regionale, non limitandosi a dettare precetti di carattere generale
ed astratto, andrebbe ad incidere direttamente sugli interessi delle
parti ricorrenti e sulle loro strutture imprenditoriali,
determinando, fra l’altro, la riduzione dei «tetti di spesa»
disponibili.
Aggiunge il giudice a quo che non e’ in discussione la
possibilita’ per il legislatore regionale di pianificare con atti
normativi le risorse da destinare alla spesa sanitaria, ma lo e’ il
grado di sindacabilita’ dell’operato della pubblica Amministrazione
ove essa eserciti un potere amministrativo tramite l’adozione di
strumenti legislativi. Infatti, stante la mancanza di un sindacato
diffuso sulla costituzionalita’ delle leggi, il cittadino puo’
solamente sollecitare, previa la verifica da parte dell’autorita’
giudiziaria della sua rilevanza nell’ambito di un ordinario giudizio
e della non manifesta infondatezza, un incidente di costituzionalita’
avente ad oggetto la legge-provvedimento.
1.2. – Con riferimento, appunto, alla rilevanza della questione
nei giudizi a quibus il rimettente osserva che essa deriva
direttamente dal fatto che la legittimita’ o meno dell’atto
amministrativo impugnato e’ condizionata dall’esito della questione
di legittimita’ costituzionale.
1.3. – Riguardo alla non manifesta infondatezza il rimettente:
quanto alla violazione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione, nonche’ dell’art. 117 della Costituzione – quest’ultimo
evocato con riferimento «ai principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello stato per la ridefinizione dei posti letto» –
ferma la natura provvedimentale della legge censurata, ritiene che
questa non ha come effetto la complessiva riduzione della spesa
sanitaria, cosi’ «come imposta, in via di indirizzo,» sia dal
decreto-legge18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, sia dall’art. 2, comma 5, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), oltre che dalla stessa legge regionale dell’Abruzzo n. 6
del 2007. Infatti, prevedendo le citate disposizioni che la
riorganizzazione del piano ospedaliero concerna la sola spedalita’
pubblica, la riduzione dei posti letto frutto delle disposizioni
censurate, non corrispondendo a tale previsione, si pone in contrasto
con esse;
quanto alla violazione degli artt. 41, 42 e 43 della
Costituzione, osserva che le disposizioni impugnate comprimono la
liberta’ di iniziativa economica privata, impedendo che questa, a
causa della riduzione dei posti letto, si possa esprimere secondo
logiche di mercato e determinando, stante «la complessiva riduzione
dell’attivita’», un effetto espropriativo in assenza di qualsivoglia
indennizzo;
quanto alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione,
infine, afferma che il piano di riorganizzazione conduce, in maniera
ingiustificata, «all’aumento dei posti letto nella spedalita’
pubblica e alla riduzione in quella privata», con una immotivata
diversa incidenza dei tagli relativamente alle singole strutture, sia
pubbliche che private.
2. – Si sono costituite in giudizio, ognuna in relazione alla
ordinanza di rimessione scaturita dal giudizio in cui esse sono
ricorrenti, la INI s.r.l. Istituto Neurotraumatologico Italiano, la
Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo s.r.l., la Santa Maria s.r.l. e la
Sanatrix s.r.l., svolgendo argomenti difensivi fra loro coincidenti.
Esse, in particolare, riferiscono quanto gia’ da ciascuna dedotto
in sede di ricorso di fronte al TAR rimettente, illustrando le
eccezioni di illegittimita’ costituzionale ivi segnalate.
Dato atto della avvenuta proposizione della questione di
costituzionalita’ da parte del rimettente, le parti private
ribadiscono puntualmente le motivazioni delle ordinanze di
rimessione.
3. – Con separati – ancorche’ identici – atti sono, altresi’,
intervenute in giudizio, ciascuna in ambedue i giudizi di
legittimita’ costituzionale, la s.r.l. Villa Serena, la s.r.l. Dr. G.
Spatocco, la s.r.l. Villa Letizia e la s.r.l. Pierangeli.
Le parti intervenienti, assumendo di essere case di cura private
provvisoriamente accreditate con il servizio sanitario pubblico,
affermano di essere «attinte dalle disposizioni legislative […]
sospettate di incostituzionalita’» avendo subito anch’esse una
riduzione dei posti letto in convenzione. Da cio’ fanno discendere la
sussistenza di «un chiaro e qualificato interesse a partecipare al
presente giudizio di legittimita’ costituzionale, in quanto
l’auspicata declaratoria di incostituzionalita’» delle disposizioni
censurate, porrebbe nel nulla anche la riduzione dei posti letto da
loro subita.
Sulla base di tale rilievo, rivendicano la ammissibilita’ del
loro intervento, sebbene non siano parti dei giudizi a quibus.
4. – Analoghi argomenti sono contenuti nelle memorie illustrative
depositate dalla parti intervenienti, peraltro oltre il termine di 20
giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della
questione in udienza pubblica.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, con due
ordinanze aventi identico tenore, emesse nel corso di altrettanti
giudizi, dubita, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 97,
113 e 117 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile
2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario
2007/2009 – Un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino
della rete ospedaliera), nonche’ del punto 5 dell’allegato «Piano di
riordino posti letto ospedalieri».
1.1. – Con la prima di tali disposizioni, la Regione ha
provveduto ad approvare, in attuazione di altra, precedente, norma di
legge regionale, il «Piano di riordino dei posti letto ospedalieri»
il quale, al punto 5, come detto oggetto anch’esso di impugnazione,
prevede, a sua volta, la determinazione dei posti letto fruibili,
nella Regione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate. In relazione a questa decisione, la ridefinizione dei
posti letto in dotazione della spedalita’ privata accreditata presso
il Servizio sanitario prevede i seguenti criteri, enunciati al comma
10 del paragrafo 1 del predetto punto 5 (che parrebbe essere,
pertanto, la specifica disposizione oggetto del dubbio di
legittimita’ costituzionale): abbattimento sino ad un massimo del 30%
«per i posti letto di riabilitazione»; «un ulteriore abbattimento
pari al 15% della dotazione complessiva dei PL di lungodegenza» ed,
infine, l’abbattimento sino ad un massimo del 30% dei «posti letto
per acuti».
1.2. – Riscontrata la natura provvedimentale delle predette
disposizioni, il rimettente dubita della legittimita’ costituzionale
delle medesime sotto diversi profili. Afferma, infatti, il TAR
dell’Abruzzo che esse sarebbero in contrasto: con gli artt. 24 e 113
della Costituzione in quanto, stante la riferita natura di legge
provvedimento, la legge regionale n. 6 del 2007 impone ai destinatari
dei suoi effetti non la impugnazione di un atto amministrativo ma
quella, mediata attraverso l’incidente di legittimita’
costituzionale, della legge stessa; con l’art. 117 della Costituzione
poiche’, determinando la riduzione dei posti letto accreditati presso
la spedalita’ privata, senza contribuire alla riduzione della
complessiva spesa sanitaria, violerebbero i principi statali in
materia, in base ai quali la «riorganizzazione del piano ospedaliero
riguarda la sola spedalita’ pubblica»; con gli artt. 41, 42 e 43
della Costituzione poiche’, a causa della predetta riduzione dei
posti letto accreditati presso la spedalita’ privata, impedirebbe il
libero esplicarsi della iniziativa economica privata secondo le
logiche del mercato, imponendo, anzi, ad essa dei limiti di contenuto
espropriativo in assenza di indennizzo; con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, essendo esse viziate da eccesso di potere per
ingiustizia ed irrazionalita’ manifeste in quanto determinerebbero la
riduzione dei posti letto fruibili presso la spedalita’ privata in
favore di quelli ascrivibili a quella pubblica, senza che siano
chiariti i criteri che giustificano le scelte assunte relativamente
alle singole strutture sanitarie.
2. – Disposta la riunione dei giudizi, attesa l’evidente
opportunita’ che gli stessi, stante la uniformita’ delle questioni in
ciascuno di essi in discussione, siano unitariamente decisi, deve,
preliminarmente, essere ribadito il contenuto della ordinanza
dibattimentale n. 134, pronunziata in data 6 luglio 2010, nel senso
della inammissibilita’ dell’intervento nei giudizi incidentali di
costituzionalita’ delle leggi e degli altri atti avente forza di
legge di soggetti che non siano parti nei giudizi a quibus.
3. – La questione sollevata dal TAR dell’Abruzzo e’
inammissibile, riguardo all’art. 43 Cost., non fondata, riguardo agli
altri.
3.1. – Ferma la indiscussa natura provvedimentale delle
disposizioni censurate, rileva questa Corte, relativamente alla
pretesa violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, come piu’
volta essa, chiamata a scrutinare la legittimita’ costituzionale di
disposizioni normative aventi un contenuto non generale ed astratto
ma concreto e particolare, abbia affermato che non e’ preclusa alla
legge ordinaria, ne’ a quella di fonte regionale, la possibilita’ di
attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie
normalmente affidati alla autorita’ amministrativa (sentenza n. 267
del 2007); ne’ cio’ determina un vulnus al diritto di difesa del
cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell’atto normativo,
posto che la posizione soggettiva di questo trovera’ la sua adeguata
tutela, ovviamente non sul piano della giurisdizione amministrativa
ma, tramite questa, su quello, proprio della tipologia dell’atto in
ipotesi lesivo, della giurisdizione costituzionale.
Ripetutamente, infatti, questa Corte ha affermato che la
legittimita’ delle leggi provvedimento deve essere valutata in
relazione al loro specifico contenuto; esse, in specie, proprio in
relazione al pericolo di ingiustificate disparita’ di trattamento che
e’ insito nella adozione di disposizioni legislative di tipo
particolare, sono soggette ad un controllo stretto di
costituzionalita’, essenzialmente sotto i profili della non
arbitrarieta’ e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i
soggetti interessati dagli effetti dell’atto, il cui scrutinio sara’
tanto piu’ stringente quanto piu’ marcati sono i profili
provvedimentali caratteristici della legge soggetta al controllo
(cosi’, ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007).
Peraltro, si tratta di considerazioni fatte proprie dal
rimettente che, contraddittoriamente, non trae da esse la conseguenza
che l’uso dello strumento legislativo per l’adozione di misure di
natura provvedimentale non costituisce, di per se’, violazione degli
invocati parametri costituzionali.
Le censure, con riferimento ai suddetti articoli 24 e 113 della
Costituzione, non sono, quindi, fondate.
3.2. – Per cio’ che concerne la asserita violazione dell’art. 117
della Costituzione, deve, prima d’ogni altra considerazione,
interpretarsi la laconica ordinanza di rimessione specificando
l’ambito di riferimento del parametro costituzionale evocato, che e’
costituito dal terzo comma della detta disposizione. Piu’ in
particolare, dato che si afferma, che «la riorganizzazione del piano
ospedaliero riguarda la sola spedalita’ pubblica» e che «la riduzione
dei posti letto […] non risponde, dunque, ad alcuna logica di
riduzione della spesa», il riferimento deve ritenersi rivolto alla
parte in cui detto terzo comma assegna alle legislazioni concorrenti
di Stato e Regioni le materie della «tutela della salute» e del
«coordinamento della finanza pubblica». All’interno di tali
disposizioni va a collocarsi sia la disciplina che e’ volta alla
ridefinizione del numero dei posti letto fruibili nelle strutture di
ricovero e cura accreditate col servizio sanitario, sia quella che
pone quale vincolo alla potesta’ legislativa delle Regioni il
rispetto dei principi fondamentali fissati nella legislazione
statale.
3.2.1. – Cio’ detto, rileva questa Corte che il rimettente ha
indicato in maniera generica ed erronea i principi fondamentali in
base ai quali l’esigenza di «complessiva riduzione della spesa
sanitaria» dovrebbe essere soddisfatta, per cio’ che concerne la
«riorganizzazione del piano ospedaliero», incidendo esclusivamente su
«la sola spedalita’ pubblica».
Non solo il dedotto principio generale viene indicato dal
rimettente genericamente nell’art. 3 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e nell’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), senza in alcun modo
chiarire in che termini esso sarebbe stato espresso dal legislatore
statale, ma viene erroneamente ed immotivatamente esclusa dai limiti
operativi della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al
comma 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge n. 347 del 2001 la
spesa della spedalita’ privata in regime di accreditamento, posto che
anche i costi di questa, cosi’ come di quella pubblica, gravano sul
servizio sanitario.
Non a caso, infatti, in sede di intesa, intervenuta in data 23
marzo 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in
attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, fra Stato e Regioni, queste ultime si sono impegnate ad
intervenire con provvedimenti che prevedano un determinato standard
di posti letto anche presso le strutture sanitarie accreditate a
carico del servizio sanitario regionale.
3.2.2. – Non risultando, pertanto, il dedotto contrasto con
principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, la
adombrata violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione
deve ritenersi non fondata.
3.3. – Il rimettente deduce, altresi’, il contrasto fra le
disposizioni oggetto di censura e gli artt. 41, 42 e 43 della
Costituzione affermando, per un verso, la illegittima compressione
della liberta’ di iniziativa economica e, per altro verso, che
siffatta compressione avrebbe una valenza sostanzialmente
espropriativa in assenza di qualsivoglia forma di indennizzo.
3.3.1. – Quanto ai parametri evocati la censura e’ inammissibile
con riferimento all’art. 43 Cost., non fondata con riferimento agli
artt. 41 e 42 Cost.
3.3.2. – In particolare e’ inammissibile per incongruita’ del
parametro evocato la censura articolata sulla base della asserita
violazione dell’art. 43 della Costituzione. Siffatta disposizione ha,
infatti, ad oggetto un fenomeno del tutto diverso da quello che
concerneva la normativa impugnata, riguardando, infatti, l’eventuale
ipotesi in cui, a fini generali e tramite strumenti legislativi, e’
riservato, ovvero e’ trasferito, allo Stato, ad altri enti pubblici o
a comunita’ di lavoratori o di utenti, l’esercizio di determinate
attivita’ imprenditoriali laddove riferite a specifici settori
strategici della vita economica e sociale del Paese.
Di tutta evidenza e’ l’estraneita’ a siffatta problematica della
disciplina della determinazione del numero dei posti letto
accreditabili presso il servizio sanitario nelle strutture sanitarie
private.
3.3.3. – Quanto alla pretesa violazione degli artt. 41 e 42 della
Costituzione, la questione e’ priva di fondamento.
Riguardo alla asserita violazione della liberta’ di impresa,
anche a voler prescindere dal fatto che lo stesso legislatore
costituzionale ha opportunamente costruito tale liberta’ non come
assoluta, ma l’ha subordinata al vincolo costituito dal mancato
contrasto, fra l’altro, con l’utilita’ sociale, deve osservarsi che
la disciplina in questione in realta’ non comporta alcun vincolo alla
iniziativa economica, in quanto non pone alcun limite quantitativo
alla facolta’ degli imprenditori privati di realizzare strutture
sanitarie, in particolare riguardo al numero dei posti letto ivi
installati.
Essa si limita, in applicazione dell’ineludibile principio di
autorganizzazione della pubblica Amministrazione, a determinare quale
sia il numero dei posti letto che, in base al regime
dell’accreditamento, sono a carico economico del servizio sanitario
pubblico.
Alla infondatezza della questione argomentata in relazione
all’art. 41 della Costituzione consegue, in assenza di qualsivoglia
meccanismo espropriativo, l’infondatezza anche di quella ipotizzata
ai sensi dell’art. 42 della Costituzione.
3.4. – La questione non e’, infine, fondata neppure la’ dove essa
e’ parametrata agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Nessuna irragionevolezza ne’ alcun contrasto col principio di
buon andamento della pubblica Amministrazione viene, infatti, a
minare la disciplina censurata nella parte in cui, al gia’ rilevato
ed evidente scopo di contenere la spesa pubblica nel settore
sanitario, realizza la rideterminazione del numero dei posti letto
ospedalieri fruibili nella Regione Abruzzo. La circostanza che
siffatto riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione
dei posti letto fra la spedalita’ pubblica e quella privata non
costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina,
rientrando nella sfera di discrezionalita’ del legislatore regionale,
nel rispetto delle esigenze di funzionalita’ degli essenziali servizi
offerti – ora non in discussione -, la modulazione degli strumenti
volti al contenimento della spesa pubblica nel predetto settore.
Priva di irragionevolezza viene ad essere, nel caso di specie, la
scelta adottata, ove si consideri, ad esempio, la piu’ agevole
possibilita’ di accesso a forme di economie di scala e la maggiore
facilita’ del controllo che la pubblica Amministrazione incontra nel
settore della sanita’ propriamente pubblica rispetto a quello della
sanita’ privata accreditata.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 – Un sistema di garanzie per la salute – Piano di riordino della rete ospedaliera), nonche’ del punto 5 dell’allegato «Piano di riordino posti letto ospedalieri», sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, in relazione all’art. 43 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale delle medesime disposizioni, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con le stesse ordinanze. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l’8 ottobre 2010. Allegato Ordinanza letta all’udienza del 6 luglio 2010 Ordinanza Rilevato che in ambedue i giudizi di legittimita’ costituzionale introdotti con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, portanti rispettivamente il n. 89 del 2009 ed il n. 90 del 2009, sono intervenute la Casa di cura Villa Serena s.r.l., la Casa di cura dott. G. Spatocco s.r.l., la Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e la Casa di cura Pierangeli s.r.l., ciascuna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese come in atti; rilevato, altresi’, che nessuna delle elencate intervenienti era parte nei due giudizi a quibus, come, fra l’altro, si desume dalla stessa narrativa degli atti di intervento, la’ dove si afferma che le citate intervenienti hanno appreso della esistenza dei presenti giudizi di legittimita’ costituzionale solo a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 1° aprile 2009, delle due ordinanze di rimessione, posto che, ove le stesse fossero state parti, ancorche’ non costituite, dei due giudizi a quibus, esse sarebbero state destinatarie della notificazione endoprocessuale delle due ordinanze medesime; considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ivi compresa la sentenza n. 190 del 2006 citata dagli intervenienti, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimita’ costituzionale le sole parti del giudizio principale; che tale principio, posto a salvaguardia della natura necessariamente incidentale del giudizio di legittimita’ costituzionale, incontra una deroga nei soli casi in cui il giudizio medesimo incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive di quanti hanno spiegato intervento e costoro non hanno la possibilita’ di difenderle come parti del processo di provenienza; che tale situazione non ricorre nel caso di specie. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili gli interventi della Casa di cura Villa Serena s.r.l., della Casa di cura dott. G. Spatocco s.r.l., della Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e della Casa di cura Pierangeli s.r.l. e dispone procedersi oltre. Presidente: Amirante

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte di Cassazione – Sentenza n. 27459 del 2011 PM telefona al presunto avvocato della controparte in una causa di lavoro invitandolo a transigere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

1. Il Gup del Tribunale di Brescia, con sentenza 21/9/2007, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R. C., in ordine al reato di tentata concussione, per non essere il predetto punibile ai sensi dell’art. 49, comma secondo, c.p.
L’addebito specifico mosso al C. è di avere, abusando della qualità e dei poteri di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre l’avv. M. S. al quale telefonava la sera del 4/11/2002, nella convinzione che fosse il difensore di tale G. P., controparte in una controversia di lavoro con l’imprenditore A. D., amico del magistrato a promettergli di transigere detta controversia, facendo conto che alla stessa fosse interessato direttamente lui anziché il D.
Il Gup, dopo avere dato atto che l’imputato, essendo stato successivamente informato che il P. non era assistito dall’avv. B. ma da altro professionista, aveva ricontattato il legale, invitandolo a non tenere conto della precedente segnalazione, riteneva che l’azione posta in essere dal C., pur astrattamente inquadrabile nell’ipotizzabile tentativo, si era rivelata assolutamente inoffensiva, perché inidonea alla realizzazione del proposito criminoso.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore Generale di Brescia, sollevando, in via preliminare, la questione di costituzionalità dell’art. 428 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/06, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, e denunciando nel merito l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato impossibile, che doveva essere apprezzato con valutazione ex ante dell’inidoneità dell’azione a produrre l’evento, e non con valutazione ex post sulla base di quanto in concreto verificatosi.
3. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 4/2/2010, dopo avere preso atto che l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 428 c.p.p., sollevata con ordinanza 17/3/2008, era stata dichiarata infondata dal Giudice delle leggi con sentenza n. 242/09, riteneva la propria incompetenza a conoscere dell’impugnazione e qualificata la stessa come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Suprema Corte.
4. Avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 568 c.p.p., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal P.G., che aveva deliberatamente scelto un mezzo di gravame non consentito; 2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 268 e 270 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni espletate in diverso procedimento, non essendo previsto per il reato per cui si procede l’arresto obbligatorio in flagranza; 3) violazione della legge processuale, per non essere stati depositati, contestualmente all’avviso ex art. 415 bis c.p.p., i verbali, le registrazioni delle intercettazioni e i relativi decreti autorizzativi, con conseguente violazione del diritto di difesa; 4) violazione della legge processuale (art. 267 c.p.p.) per omessa motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.
5. Il ricorso proposto dal P.G. è infondato e deve essere rigettato. Tale conclusione assorbe conseguentemente, al dì là di ogni altra considerazione in rito, che pure avrebbe in astratto – un qualche rilievo, le doglianze articolate dal C. nel proprio ricorso.
Osserva preliminarmente la Corte che l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere da parte del P.G., che sollecita il rinvio a giudizio dell’imputato, ha effetto pienamente devolutivo, nel senso che attribuisce al giudice dell’impugnazione ampi poteri decisori, con la possibilità di una globale rivalutazione, entro i limiti logicamente del sindacato di legittimità, della statuizione del giudice dell’udienza preliminare, a prescindere dall’oggetto delle critiche articolate nell’atto d’impugnazione. Per effetto dell’impugnazione ad opera del Pubblico Ministero, l’imputato è rimesso nella fase processuale iniziale, può riproporre tutte le istanze a sua difesa circa la rilevanza giuridica del fatto contestatogli, e non è precluso al giudice dell’impugnazione l’esame, in una prospettiva diversa quella presa in considerazione dal giudice a quo, della sussistenza o meno di tutti gli estremi per la configurazione del delitto di cui si discute.
Ciò posto, ritiene la Corte che nel fatto contestato e così come ricostruito nella sentenza di non luogo a procedere del 21/9/2007 non sono ravvisabili gli estremi dell’ipotizzato tentativo di concussione, il che impone, a norma dell’art. 129, comma 2, c.p.p., di superare ogni riferimento alla figura del reato impossibile e alla connessa causa di non punibilità ex art. 49, comma secondo, c.p., su cui fa leva la decisione in verifica.
L’intervento del C. sull’amico avv. B., perché si attivasse nel transigere una controversia di lavoro tra G. P. e l’imprenditore A. D., pure amico del magistrato, a prescindere dall’erroneo convincimento dell’imputato che il detto legale fosse il difensore del P., può costituire – al limite – un illecito disciplinare, ma non integra gli elementi strutturali dell’ipotizzato reato.
L’iniziativa del C., per quello che si evince dalla sentenza impugnata, va inquadrata nell’ambito dei rapporti, di natura privata, che legavano il predetto, per un verso, all’avv. B. e, per altro verso, all’imprenditore D.
Momento costitutivo della materialità del delitto di concussione è, innanzi tutto, l’abuso dei poteri o della qualità da parte del pubblico ufficiale, abuso finalizzato alla costrizione o all’induzione del soggetto passivo.
Non è individuabile concettualmente, nella condotta contestata all’imputato, l’abuso dei poteri, concretandosi questo nell’esercizio del potere secondo criteri volutamente diversi da quelli imposti dalla sua natura. Il C., nel sollecitare la transazione della lite innanzi citata, non fece certamente leva sui poteri, abusandone, che gli derivavano dalla sua posizione istituzionale di sostituto Procuratore della Repubblica, considerato che non pose in essere alcuna estrinsecazione oggettiva della funzione della quale egli era investito, ma fece leva esclusivamente sui rapporti personali che lo legavano al S. e al D.
Non è apprezzabile neppure, nella condotta dell’agente, l’abuso della qualità, inteso come uso indebito della posizione personale rivestita, indipendentemente e a prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti. L’abuso della qualità implica comunque una strumentalizzazione della posizione di preminenza rivestita dal pubblico ufficiale, il che significa che assume rilievo, ai fini che qui interessano, l’eventuale estrinsecazione dinamica di tale posizione soggettiva e non il mero aspetto statico della medesima. Nel caso in esame, nessun elemento di fatto, univocamente sintomatico del dinamismo prevaricatore, risulta essere stato accertato.
Altro momento costitutivo della materialità del delitto di concussione è la dazione o la promessa dell’indebito.
Nella vicenda di cui si discute, l’indebito non è tale oggettivamente, perché la mera sollecitazione a definire una lite in corso con una transazione non significa necessariamente, come si ipotizza nel capo d’imputazione, penalizzare gli interessi di una parte a vantaggio dell’altra, ma implica una regolamentazione equilibrata dei contrapposti interessi, attraverso reciproche concessioni convenzionali tra le parti interessate, per porre fine ad una controversia in atto (art. 1965 c.c.). Nulla induce a ritenere, sulla base degli elementi acquisiti, che l’imputato si attivò per una transazione a vantaggio del proprio amico imprenditore. Né l’indebito può ravvisarsi, per le considerazioni innanzi svolte, nelle modalità della richiesta fatta dall’imputato all’avv. B., nell’ambito di un rapporto personale che legava i due.
6.La sentenza 21/9/2007 del Gup del Tribunale di Brescia deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza 21/9/2007 del Gup del Tribunale di Brescia perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso del P.G. e dichiara assorbito il ricorso del C.
Depositata in Cancelleria il 13.07.2011

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3909 Danni Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

P.F., premesso che il comune di Monterotondo, con delibera del 18 marzo 1983, aveva autorizzato l’occupazione di alcuni terreni di proprietà dell’attore, l’occupazione era avvenuta il 15/6/1983, l’opera pubblica era stata realizzata entro il quinquennio di occupazione legittima, ma la procedura espropriativa non era stata completata con l’emissione del decreto di esproprio, chiedeva in giudizio la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Il Comune eccepiva che, a seguito di proroga legale, era ancora possibile l’emissione del decreto di esproprio e che quindi la domanda era improponibile e, nel merito, infondata.

Veniva disposta ed espletata CTU. Il Tribunale, con sentenza depositata il 26/3/2001, ritenuta verificata l’accessione invertita, condannava il comune a pagare al P. a titolo risarcitorio la somma di L. 190.638.395, oltre interessi e rivalutazione dal 1 gennaio 1998.

Interponeva appello il Comune, deducendo che lo stesso Tribunale, in altro giudizio definito con sentenza depositata il 10/7/1991 e passata in giudicato, nel decidere la domanda del P. intesa ad ottenere l’indennità di occupazione legittima per le stesse aree oggetto di occupazione appropriativa, per il periodo di occupazione legittima, dal 15/6/1983 al 15/6/1988, aveva valutato i terreni in L. 14.000.000; che quindi il Tribunale non poteva in base ad una diversa CTU, stimare il terreno come edificabile in L. 90.000 (90.435) al mq.; che comunque detta diversa valutazione era immotivata e che, anche a ritenere la edificabilità del terreno in oggetto,la valutazione non poteva superare lire 60.000 al mq.,come stimato da altri CTU in cause riguardanti terreni con le medesime caratteristiche di quello di causa, posti in zone limitrofe; che non poteva infine riconoscersi la rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, e non avendo il P. provato il maggior danno ex art. 1224 c.c..

Il P. si costituiva, contestava che la precedente sentenza del Tribunale costituisse giudicato esterno, e ribadiva l’elevata potenzialità edificatoria del terreno, secondo l’indice di fabbricabilità previsto dal piano di zona per il comprensorio ove lo stesso si collocava. La corte d’appello, con sentenza depositata il 18/10/2004, n. 4467/2004, ha accolto per quanto di ragione l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato il Comune a pagare al P. la minore somma di L. 14.569.200, pari ad Euro 7524,36, con la rivalutazione Istat dal 15/6/1988 sino alla data della decisione e con gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate, oltre gli interessi legali sulle somme portate in sentenza sino al saldo.

La corte territoriale ha ritenuto fondata la prima censura, e quindi preclusa dal giudicato esterno, costituito dalla precedente sentenza del 1991, la valutazione del terreno, dato che la prima stima si configurava come presupposto logico-giuridico indefettibile non solo della statuizione sulla indennità, ma anche di quella del danno, siccome fatto essenziale comune ad ambedue le domande, nè erano intervenute successivamente al periodo oggetto della prima stima, 1983/1988, variazioni nei fattori di stima alla data dell’ottobre 1993, quando si era verificata l’accessione invertita.

Da ciò, secondo la corte, conseguiva che avendo il Tribunale, nel precedente giudizio, qualificato il terreno in oggetto come integralmente agricolo, procedendo alla conseguente stima, ancorchè ai fini dell’occupazione legittima, la relativa statuizione era divenuta cosa giudicata, per cui l’accertamento di valore restava fermo anche ai fini della determinazione del danno da accessione invertita, con liquidazione in misura pari al valore stesso, ossia al valore intero in luogo di quello ridotto L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis vertendosi in caso di terreno agricolo e non edificabile.

Propone ricorso per cassazione il P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune.

Il P. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1.- Con il 1^ motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 324 c.p.c., art. 1362 c.c. e art. 2909 c.c. sostenendo l’illegittimità della sentenza per avere ritenuto il giudicato esterno, atteso che il precedente giudizio tra le parti, definito con la sentenza del 10/7/1991, aveva ad oggetto l’indennità per occupazione legittima, quindi riguardava un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello oggetto del presente giudizio, nè vi è coincidenza tra i diritti controversi nei due giudizi,e diversi sono i rapporti, il primo, di tipo autoritativo, il secondo, paritetico, derivante da atto illecito della P.A., così come sono diversi il petitum e la causa petendi; la corte d’appello infine, nella interpretazione della sentenza del 1991, ha violato anche i criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg., di portata generale.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ex art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che il riferimento al valore venale dell’area, nel primo e nel secondo giudizio, postulino automaticamente l’identità degli elementi costitutivi dell’azione, mentre il valore venale nei due giudizi ha cause giuridiche distinte, autonome, il primo autoritativo, il secondo, paritetico, con valutazioni distinte; nel primo giudizio, indennitario, la valutazione è stata effettuata con riferimento all’immissione in possesso ed all’astratta classificazione urbanistica dell’area al momento di immissione in possesso, nel secondo, risarcitorio, con riferimento al momento di verificarsi della vicenda ablativa ed alla natura e concreta vocazione edificatoria a quel momento.

2.1.- In relazione al primo motivo, il Comune ha eccepito l’inammissibilità, deducendo che può contestarsi il giudicato esterno solo per motivi attinenti al difetto di motivazione: detta eccezione è infondata, alla stregua dell’orientamento del S.C. come espresso nella sentenza, resa a sezioni unite, n. 24664/2007, nei seguenti termini: "… proprio una tale innegabile vis normativa del giudicato comporta, come ulteriore duplice obbligato corollario, che, nel giudizio di legittimità, per un verso, l’esistenza del giudicato possa essere direttamente rilevata dalla Corte (sulla base del materiale acquisito al processo) e, per altro, che l’interpretazione del giudicato debba essere coerentemente operata – come già espressamente chiarito nella più volte citata sentenza n. 226 del 2001 – alla stregua della interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici.

Dal che, a sua volta, discende, sempre su un piano di logica e giuridica consequenzialità che – costituendo, a sua volta, l’interpretazione del giudicato operata dal Giudice del merito non un apprezzamento di fatto (come presupposto dalle sentenze dissenzienti) ma, una quaestio iuris – la stessa sia sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge.

4.3. Per cui appunto – come pure già affermato dalla sentenza 226 del 2001, con enunciazione di principio, che qui si ribadisce, con valenza risolutiva della questione di contrasto – "il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito".

Vedi anche le successive pronunce 2732/08 e 21200/09.

Nel merito, il motivo è infondato,atteso che è jus receptum che il giudicato si forma non solo su ciò che costituisce direttamente oggetto della statuizione adottata dal giudice, bensì anche su tutto ciò che il giudice ha ritenuto certo, fosse o non controverso tra le parti, purchè tale accertamento sia così necessariamente ed inscindibilmente legato con la statuizione finale, da doversi ritenere che costituisca oggetto della statuizione o, quanto meno, un presupposto logico della stessa (Cass. 14477/99, 5968/1995) , così estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, in modo da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia; pertanto, l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione,anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo, ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa petendi, petitum), secondo l’interpretazione del giudice del merito, ed insindacabile dal giudice di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici (così Cass. S.U. 6689/95 e le successive pronunce 14414/02, 9685/03, 2469/03 e 5964/04). E’ opportuno a riguardo precisare che per "giudizi identici" si intendono quelli nei quali l’identità delle due controversie (in termini di "identità in senso lato" si esprime efficacemente la sentenza 9685/2003) riguarda i soggetti, la causa petendi ed il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (in tal senso, Cass. 1514/2007 e Cass. 17 febbraio 2000, n. 1773, ma già ss.uu. 17 marzo 1998, n. 2874).

Nel caso, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno come integralmente agricolo, con la conseguente stima, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza sia per il calcolo dell’indennità di occupazione, che per la stima del danno risarcibile.

Nè, come è di palese evidenza, è il valore del bene a mutare a seconda che si agisca per l’indennità da occupazione legittima o per il danno da accessione invertita, bensì il solo criterio legale di determinazione.

2.1.- Il secondo motivo è infondato: a riguardo, è sufficiente rilevare che, al di là della protestata diversità ontologica dei rapporti, rimane il rilievo dirimente che in entrambi i casi il presupposto logico giuridico di quantificazione è la stima del valore del bene, così come è irrilevante la diversità dei due crediti, indennitario e risarcitorio, atteso che le uniche differenze si concretizzano nel ricorso a diversi parametri legali per la quantificazione dell’indennità e del danno.

Vale solo la pena di rilevare che nel caso non si pone in alcun modo la questione dell’incidenza della sentenza della corte costituzionale, n. 349 del 2007, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, in quanto relativa alla disciplina dell’occupazione appropriativa dei terreni edificabili e non agricoli, come quello di cui è causa, per quanto sopra rilevato.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Monterotondo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori.

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