T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1060 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il cittadino extracomunitario, odierno ricorrente, riferisce che in data 2.9.2009 sarebbe stata presentata in suo favore una domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il presente ricorso, con il quale viene dedotta la censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90, è diretto avverso il silenzio rifiuto: l’Amministrazione non avrebbe ancora concluso il procedimento nonostante sia passato oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di emersione.

Deve essere esaminata, in linea preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dell’Avvocatura erariale con la memoria di costituzione, relativa alla carenza di legittimazione del cittadino straniero: la procedura di emersione sarebbe un procedimento attivabile solo ad istanza del datore di lavoro, nell’ambito del quale il cittadino extracomunitario non sarebbe titolare di alcun interesse procedimentale, ma del solo interesse sostanziale alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 ter comma 1 della L. 102/09.

L’eccezione è fondata.

La procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90.

Anche la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

In conclusione essendo il datore di lavoro l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione, ed essendo il cittadino extracomunitario soltanto il destinatario del provvedimento di emersione dei cui effetti beneficia deve ritenersi, quindi, che la legittimazione ad impugnare il silenzio rifiuto possa essere configurata soltanto per il datore di lavoro;

E ciò è peraltro, dimostrato dal fatto che dal ritardo nella definizione della pratica di emersione non deriva comunque un pregiudizio apprezzabile per il cittadino straniero, il quale nelle more della procedura può continuare a svolgere il proprio lavoro e non è passibile di espulsione dal territorio nazionale.

Nel caso di specie non si ravvisa neppure la colpevole inerzia dell’Amministrazione, essendo già stato inviato il preavviso di diniego al datore di lavoro — atteso che in sede istruttoria è stato accertato che il cittadino straniero aveva prestato servizio alle sue dipendenze per un solo giorno — senza che il datore di lavoro abbia fatto pervenire all’Amministrazione alcuna osservazione al riguardo.

Ritenuto, pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-02-2011, n. 1702 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che da quanto sopra risulta per il ricorso in epigrafe la cessazione della materia del contendere;

Vista la richiesta di compensazione delle spese formulata oralmente da parte ricorrente nella odierna camera di consiglio, e ritenuta accoglibile detta richiesta.
P.Q.M.

dichiara per il ricorso in epigrafe la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9352

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Cerreto Sannita con sentenza in data 25.11.2009 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.M. in ordine al reato di lesioni colpose ascrittole, per assenza di querela. Il giudice rilevava che nel fascicolo per il dibattimento non veniva raccolta la querela.

Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Benevento; osserva parte ricorrente che nel caso il processo nasceva a seguito di ricorso immediato formulato dalla persona offesa, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21; e che il comma 5, art. ora citato stabilisce che la presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

Ritiene pertanto che il giudice abbia errato nel ritenere l’assenza della querela.

Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento con rinvio della impugnata sentenza. Invero, il ricorso immediato al giudice di pace, proposto dalla persona offesa ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 21, contiene precise indicazioni sul fatto di reato che si addebita alla persona citata in giudizio e sulla istanza di punizione spiegata dalla parte ricorrente; ed il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 5, el tutto coerentemente rispetto al contenuto dell’atto ora sinteticamente richiamato, espressamente prevede che la presentazione del ricorso immediato al giudice di pace "produce gli stessi effetti della presentazione della querela". Con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorso proposto da Pi.Nu., dopo una sintetica ricostruzione del sinistro stradale occorso in data 29.12.2003, contiene la citazione a giudizio P.M. in relazione al reato ex art. 590 cod. pen.; erra, pertanto, il giudicante nel ritenere l’improcedibilità dell’azione penale, per mancanza di querela.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di pace di Cerreto Sannita.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cerreto Sannita.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 12958 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

In data 16 novembre 2002 S.G. mentre, a bordo di una Fiat Punto, si trovava ad attraversare un incrocio sito lungo la S.S. (OMISSIS), si scontrò con il veicolo di proprietà di K. E., dallo stesso condotto. Nell’urto il S. riportò lesioni che, dopo qualche ora, ne determinarono la morte.

L.R., C. e S.L., rispettivamente moglie e figlie di S.G., convennero in giudizio il K. e Commercial Union s.p.a., chiedendo di essere risarcite dei danni da esse subiti a seguito della morte del congiunto.

Evidenziarono all’uopo che il loro dante causa si era fermato al segnale di stop e aveva poi impegnato l’incrocio, venendo tuttavia violentemente investito dal K.; che questi, in stato di ebbrezza alcolica, viaggiava a elevata velocità, malgrado il limite di cinquanta chilometri orari; che il giudizio penale instaurato a carico del convenuto era stato definito con sentenza di patteggiamento.

La società assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 22 ottobre 2007 il Tribunale di Rovereto, affermata l’esclusiva responsabilità del K. nella causazione del sinistro, lo condannò in solido con Commercial Union Italia s.p.a. al risarcimento dei danni patiti dalle attrici, quantificati in Euro 289.056,00, per L.R., e in Euro 195.000,00 per ciascuna delle due figlie.

Proposto gravame da Aviva Italia s.p.a., già Commercial Union Italia s.p.a., la Corte d’appello di Trento, in data 5 novembre 2008, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato in Euro 71.783 e in Euro 37.068,50, al netto degli acconti già percepiti, le somme dovute, rispettivamente, alla moglie e a ciascuna delle due figlie di S.G., oltre accessori.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Aviva Italia s.p.a., formulando un solo motivo.

Resistono con controricorso, illustrato anche da memoria, L. R., C. e S.L., che propongono ricorso incidentale affidato a due mezzi, al quale la società assicuratrice ha a sua volta replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1 Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi proposti da Aviva Italia s.p.a. e da L.R., S.C. e L. avverso la stessa sentenza devono essere riuniti.

2 Si ritiene opportuno partire dall’esame del ricorso incidentale che, in quanto volto a contestare il concorso di colpa di S. G. nella causazione del sinistro, si presenta logicamente preliminare all’esame dell’unica doglianza proposta dalla società assicuratrice.

2.1 Con il primo motivo le ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, relativi alla condotta di guida del S. nell’attraversamento dell’incrocio.

Le critiche si appuntano contro il richiamo alla nozione di precedenza di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, come facoltà esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, laddove nella fattispecie non di questo si trattava, ma piuttosto dell’assoluta impossibilità, in cui il guidatore si era trovato, di avvistare alcun veicolo favorito, nel momento in cui aveva impegnato l’incrocio. Del tutto apodittica era poi l’affermazione secondo cui il S. aveva effettuato la manovra in un colpo soltanto, posto che la circostanza che la Punto sulla quale viaggiava fosse stata attinta all’altezza del posto di guida, dimostrava che al momento dell’urto la stessa aveva ormai ultimato l’attraversamento dell’incrocio. Nè la Corte aveva indagato sul se, in caso di avvistamento del mezzo investitore, la collisione sarebbe stata inevitabile, ovvero se la stessa potesse comunque essere evitata.

2.2 Con il secondo mezzo le impugnanti deducono vizi motivazionali nonchè violazione dell’art. 1227 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 5 e 3, con riferimento alla affermata responsabilità paritaria dei due conducenti nella causazione del sinistro.

Sostengono che il giudice di merito non avrebbe in alcun modo esplicitato le ragioni del suo convincimento, limitandosi a enunciarlo in maniera puramente assertiva, laddove sarebbe stato necessario un ben più significativo impegno argomentativo in ragione della lunga serie di gravi violazioni del codice della strada poste in essere dal K..

3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, non hanno pregio.

Mette conto evidenziare i punti salienti dell’iter argomentativo col quale la Curia trentina ha giustificato il suo convincimento: il S., provenendo da strada con segnale di stop, aveva l’obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che transitavano sulla statale; conseguentemente, avrebbe dovuto impegnare il crocevia gradualmente, e non in un colpo soltanto, in modo da immettersi sull’arteria solo quando, a mano a mano che la visibilità aumentava, fosse stato sicuro che la sinistra era assolutamente libera; nella fattispecie la massima cautela era tanto più necessaria, in quanto l’incrocio, munito di specchio parabolico con visibilità estesa a non oltre cinquanta metri, era assai insidioso; secondo gli insegnamenti del Supremo Collegio, da un lato, l’eccessiva velocità del conducente con diritto di precedenza esclude la responsabilità del guidatore gravato dall’obbligo di darla solo quando abbia carattere di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a cagionare l’evento; dall’altro, l’obbligo di dare la precedenza non è limitato al punto di intersezione tra le strade confluenti, ma è vincolante in tutta l’area del crocevia, essendo la precedenza di fatto o cronologica esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale.

In tale contesto – ed espressamente prescindendo da qualsivoglia valutazione in punto di intervallo psicotecnico di reazione, in quanto criterio non risolutivo – ha ravvisato la Corte territoriale un concorso di colpa del S. nella causazione del sinistro, quantificandolo in misura pari al 50%. 4 Ritiene il collegio che siffatto impianto motivazionale resista alle critiche delle impugnanti. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, il giudizio espresso dal giudice di merito appare maturato su una ricognizione dello stato dei luoghi estremamente puntuale. A ciò aggiungasi che la valutazione della condotta di guida del S. è avvenuta nella corretta applicazione dei principi giuridici che presidiano la materia e della interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte, invero, costantemente avverte che il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra (confr. Cass. civ. 19 febbraio 2009, n. 4055), segnatamente rimarcando che l’obbligo di dare la precedenza, ove sussista, è vincolante in tutta l’area del crocevia e non solo nel punto di intersezione tra le strade confluenti, essendo la precedenza di fatto o cronologica esclusa, in re ipsa, dalla collisione, la quale dimostra inequivocabilmente che c’è stato un errore di valutazione (confr. Cass. civ. 18 febbraio 1998, n. 1724).

4.1 A fronte di tali chiari e condivisibili principi, neppure contestati, a ben vedere, dalle esponenti, le argomentazioni critiche volte a sostenere che il veicolo antagonista, nel momento in cui il S. decise di iniziare la manovra di immissione, non era dallo stesso avvistabile e i rilievi tesi a confutare l’effettuazione della manovra di immissione in un colpo soltanto, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

In realtà il tessuto motivazionale della sentenza impugnata evidenzia che l’attribuzione della responsabilità del sinistro in misura paritaria ai due conducenti costituisce frutto di un accertamento di merito, congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità. Si ricorda, in proposito, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, non scrutinabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. civ. 10 agosto 2004, n. 15434).

In definitiva il ricorso incidentale deve essere respinto.

5 Quanto al ricorso principale, con l’unico motivo Aviva Italia s.p.a. denuncia vizi motivazionali in relazione a quanto previsto dagli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Deduce che, pur avendo espressamente chiesto nelle conclusioni del giudizio di appello la condanna di L.R. nonchè di C. e S.L. alla restituzione del supero di quanto percepito, in forza della sentenza di primo grado, rispetto agli importi riconosciuti da quella di appello, la Curia territoriale nulla aveva disposto in proposito, assumendo la mancanza di qualsivoglia domanda sul punto.

6 La censura è inammissibile.

Va al riguardo rilevato che, benchè l’omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti costituisca, di per sè, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 cod. proc. civ., l’omissione stessa non elimina la rilevanza del processo causale che l’ha determinata nè esclude che essa debba essere fatta valere non già ex se, ma come risultato di un vizio di percezione del fatto processuale, e cioè di un vizio che si risolve in una svista del giudice e, quindi, in un errore di fatto revocatorio. Ciò, in particolare, si verifica allorchè il giudice ometta la pronunzia su una domanda, motivando l’omissione non sul rilievo che, a seguito di attività interpretativa, essa andava esclusa, ma piuttosto sulla mancanza letterale (id est, materiale) della domanda, a fronte invece dell’esistenza della stessa.

In tale particolare conformazione del vizio di omessa pronuncia, invero, errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è fonte della seconda (confr. Cons. Giust. Amm. Sic. 21 aprile 2010, n. 10066; Cons. Stato 3 aprile 2007, n. 1508; C. Conti 11 giugno 2007, n. 203).

7 Nella fattispecie, il giudice d’appello, ritenuto fondate le critiche formulate dalla società assicuratrice, ha rideterminato le somme spettanti alle attrici in un importo inferiore a quello già riconosciuto dal giudice di prime cure. Ha tuttavia osservato che nessuna restituzione poteva essere ordinata, in assenza di qualsivoglia domanda sul punto.

V è dunque una invincibile divergenza tra la realtà processuale, per come prospettata dalla ricorrente, e quanto espressamente risulta dalla motivazione della sentenza. Tale divergenza concreta, in base ai principi testè enunciati, un errore di fatto revocatorio, che avrebbe giustificato, e imposto, l’esperimento del mezzo di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, indiscutibile essendo, peraltro, la sussistenza dei requisiti dell’essenzialità e della decisività della svista in cui è, in tesi, incorso il decidente, nel senso che, senza quell’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.

8 Consegue da tanto che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre va rigettato quello incidentale.

L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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